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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 24/02/2026, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 779/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MAFFEI ANGELICA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4867/2025 depositato il 02/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa Literno - Piazza Marconi 1 81039 Villa Literno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. - P.I.
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 989 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 570/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: Italia Gestioni Esattoriali SR, rigetto del ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo n.989 notificato in data 1.10.2025 dalla Italia Gestioni Esattoriali SR. per conto del Comune di Villa Literno avente ad oggetto TARI anno 2015.
Deduce l'intervenuta decadenza del potere dei accertamento ai sensi dell'art.1 comma 161 L.296/2006;
l'illegittimità dell'atto per difetto di legittimazione del soggetto emittente e carenza di potere , nonché il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
E'costituita l'ITALIA Gestioni Esattoriali SR che precisa ai fini dell'interruzione della decadenza /prescrizione
è stato notificato un sollecito di pagamento in data 23.11.2020; che la circostanza che la contribuente l'abbia ricevuto in data 9.1.2020 è ininfluente ai fini della tempestività della notifica .
Il Comune di Villa Literno non risulta costituito.
Con successive memorie parte ricorrente insiste per l'intervenuta decadenza del potere di accertamento e per l'inidoneità assoluta del sollecito di pagamento a interrompere il termine .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso deve essere accolto.
L'art.1 comma 161 della L.296/2006 , prevede che “gli Enti locali relativamente ai tributi di propria competenza procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti , nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente
, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato . Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio , devono essere notificati a pena di decadenza , entro il 31/12 del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati “ . Gli Enti impositori e/o i Concessionari a volte mandano –come nel caso di specie-allo scadere dei 5 anni una raccomandata di sollecito di pagamento. Orbene non si è in presenza di prescrizione ma di decadenza
, decorrendo la prescrizione dalla definitività dell'accertamento. Soltanto dopo che l'accertamento , trascorsi
60 gg , non sia stato impugnato , decorrono i 5 anni ex art.2964 del c.c. per la prescrizione . Sostenere che la raccomandata di sollecito interrompe la prescrizione è errato , in quanto l'art.1 comma 161 della
L.296/2006 , non riguarda la prescrizione dei crediti , ma individua il termine di decadenza entro cui gli enti locali , relativamente a tributi di propria competenza , devono procede a notificare al contribuente un avviso di accertamento in rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti , nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti ( Cass. 313260/2023 )
. L'avviso di accertamento va sempre notificato a tenore del dettato normativo sia in caso di denuncia, sia in caso di omissione . Ciò premesso la raccomandata di sollecito di pagamento notificata LLI.G.E. SR , non ha alcun valore giuridico , in quanto la decadenza non ammette né interruzione , né sospensione come visto LLart.2964 c.c. e pertanto qualsiasi atto bonario precedente , non può sostituire l'avviso di accertamento . Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine ( 2962,2963, ) sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione (2943) della prescrizione ( Cass. ord.25226 del 24.8.2023). La liquidazione delle spese segue la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.Condanna l'I.G.E. SR al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 250,00 oltre CUT ed oneri accessori con attribuzione all'Avv. Difensore_1 antistataria.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MAFFEI ANGELICA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4867/2025 depositato il 02/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa Literno - Piazza Marconi 1 81039 Villa Literno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. - P.I.
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 989 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 570/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: Italia Gestioni Esattoriali SR, rigetto del ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo n.989 notificato in data 1.10.2025 dalla Italia Gestioni Esattoriali SR. per conto del Comune di Villa Literno avente ad oggetto TARI anno 2015.
Deduce l'intervenuta decadenza del potere dei accertamento ai sensi dell'art.1 comma 161 L.296/2006;
l'illegittimità dell'atto per difetto di legittimazione del soggetto emittente e carenza di potere , nonché il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
E'costituita l'ITALIA Gestioni Esattoriali SR che precisa ai fini dell'interruzione della decadenza /prescrizione
è stato notificato un sollecito di pagamento in data 23.11.2020; che la circostanza che la contribuente l'abbia ricevuto in data 9.1.2020 è ininfluente ai fini della tempestività della notifica .
Il Comune di Villa Literno non risulta costituito.
Con successive memorie parte ricorrente insiste per l'intervenuta decadenza del potere di accertamento e per l'inidoneità assoluta del sollecito di pagamento a interrompere il termine .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso deve essere accolto.
L'art.1 comma 161 della L.296/2006 , prevede che “gli Enti locali relativamente ai tributi di propria competenza procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti , nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente
, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato . Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio , devono essere notificati a pena di decadenza , entro il 31/12 del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati “ . Gli Enti impositori e/o i Concessionari a volte mandano –come nel caso di specie-allo scadere dei 5 anni una raccomandata di sollecito di pagamento. Orbene non si è in presenza di prescrizione ma di decadenza
, decorrendo la prescrizione dalla definitività dell'accertamento. Soltanto dopo che l'accertamento , trascorsi
60 gg , non sia stato impugnato , decorrono i 5 anni ex art.2964 del c.c. per la prescrizione . Sostenere che la raccomandata di sollecito interrompe la prescrizione è errato , in quanto l'art.1 comma 161 della
L.296/2006 , non riguarda la prescrizione dei crediti , ma individua il termine di decadenza entro cui gli enti locali , relativamente a tributi di propria competenza , devono procede a notificare al contribuente un avviso di accertamento in rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti , nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti ( Cass. 313260/2023 )
. L'avviso di accertamento va sempre notificato a tenore del dettato normativo sia in caso di denuncia, sia in caso di omissione . Ciò premesso la raccomandata di sollecito di pagamento notificata LLI.G.E. SR , non ha alcun valore giuridico , in quanto la decadenza non ammette né interruzione , né sospensione come visto LLart.2964 c.c. e pertanto qualsiasi atto bonario precedente , non può sostituire l'avviso di accertamento . Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine ( 2962,2963, ) sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione (2943) della prescrizione ( Cass. ord.25226 del 24.8.2023). La liquidazione delle spese segue la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.Condanna l'I.G.E. SR al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 250,00 oltre CUT ed oneri accessori con attribuzione all'Avv. Difensore_1 antistataria.