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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
CASALENA GABRIELE, Presidente
PRESTA DOMENICO, RE
CHIETTINI ALMA, Giudice
in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 48/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Miglioramento Fondiario Di RZ E RO - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 214/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1
e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 112202200025003335000 QUOTECONSORTILI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2025 depositato il 28/01/2025
Richieste delle parti:
entrambe le parti confermano le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ricorreva avverso la cartella di pagamento n.11220220002503335000, riferita alla quota consortile dell'anno 2021, che gli era stata notificata, ritenendo che le somme richieste dall'AdE-IS, per conto del Consorzio Di Miglioramento Fondiario Di RZ E RO, fossero state erroneamente calcolate sulle rendite dominicali e agrarie, non rispettando le norme statutarie come approvate con la delibera della
Giunta Provinciale di TO n.1315 del 30/8/2019, in particolare l'art. 5, che prevede il riparto delle spese consorziali in base al beneficio, che il fondo trae dal miglioramento fondiario realizzato.
Il Giudice di primo grado, con sentenza n.214/2024 del 23/04/2024, respingeva il ricorso del contribuente, dichiarando di condividere quanto sostenuto dal Consorzio Di Miglioramento Fondiario Di RZ E RO, che aveva affermato di aver realizzato opere utili a tutti i consorziati e suddiviso tra gli stessi le spese, prescindendo dal maggiore o minore vantaggio direttamente goduto;
disponeva la condanna del ricorrente alle spese del grado di giudizio a favore delle parti resistenti.
Il Ricorrente_1 impugnava la citata la sentenza eccependo la mancata pronuncia del primo Giudice su fatti decisivi della controversia: insisteva sulla mancata osservanza della norma che regola la liquidazione delle spese necessarie per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere, in ragione del beneficio che ciascun consorziato trae dalla bonifica o da opere di competenza realizzate non a totale carico dello Stato
(R.D. n.215/1933). Contestava al Giudice di aver preso in considerazione, senza motivare nel merito, le delibere assembleari del Consorzio, che invero avrebbero dovuto considerarsi nulle o annullabili, perché adottate in violazione della norma statutaria.
Conclusioni: chiedeva la riforma della sentenza impugnata, con declaratoria di nullità della cartella di pagamento opposta;
chiedeva anche il ricalcolo delle quote consortili (pag.7), con vittoria di spese.
Il Consorzio Di Miglioramento Fondiario Di RZ E RO-resisteva in giudizio così motivando:
1). eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello, perché redatto in forma analogica, scansionato e firmato digitalmente, invece di essere “nativo digitale” (violazione dell'art. 16-bis del D.Lgs 546/1992).
2). contestava alla parte appellante di aver mutato in parte la domanda iniziale del ricorso introduttivo, chiedendo, con la riforma integrale della sentenza di primo grado impugnata, che fosse dichiarata nulla la cartella di pagamento relativa alla quota consorziale riferita agli anni 2019 – 2021, anziché al solo 2021, del
Consorzio Di Miglioramento Fondiario Di RZ E RO, Ruolo n.2022/2228, emessa dall'AdE-IS di TO.
3). insisteva sulla inammissibilità del ricorso in relazione agli anni 2020 e 2021, in quanto il sig. Ricorrente_1 non aveva tempestivamente impugnato l'atto o gli atti prodromici alla cartella, ovvero i verbali formati nelle assemblee dell'11 agosto 2020 e del 29 marzo 2021, di approvazione dei contributi per le rispettive annualità.
Sottolineava che ai sensi dell'art. 19, D.Lgs n. 546/1992, la cartella di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri ed è da considerarsi tardiva e inammissibile ogni doglianza rispetto alla legittimità della pretesa contributiva;
4). eccepiva l'inammissibilità di nuove prove prodotte in appello. In particolare, contestava al Ricorrente_1 la produzione in questo grado di giudizio, per contrastare la mancata valutazione da parte del Giudice della delibera n.1315 del 30/08/2019 della Giunta provinciale di TO, di una lettera inviata dall'Ufficio
Infrastrutture Agricole della P.A.T. (datata 07/06/2024-doc. 7) in riscontro ad una sua richiesta del 31 maggio
2024, con cui contestava il calcolo dei ruoli consorziali. Il Consorzio sottolineava che il nodo centrale del presente giudizio concerneva la ripartizione delle spese di “normale funzionamento” del Consorzio che, non potevano essere ripartite in base al conseguimento di benefici e utilità, trattandosi di spese necessarie per perseguire l'oggetto sociale e, per questo, non imputabili solo ad alcuni, ma a tutti consorziati, e dovute in ragione dell'appartenenza al medesimo Ente consorziale;
5). parte appellata respingeva ancora ogni censura e sottolineava che le delibere consorziali dovevano considerarsi valide, non essendo state annullate dalla Giunta Provinciale, malgrado le segnalazioni del ricorrente in causa.
Conclusioni: chiedeva di respingere l'appello del ricorrente Ricorrente_1 e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Si costituiva e resisteva anche l'AdE-IS, che tuttavia dichiarava la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa, in quanto di competenza dell'Ente impositore, che aveva effettuato l'iscrizione a ruolo ed era titolare del diritto di credito in contestazione;
l'ADER era solo il destinatario del pagamento o, più precisamente, con riferimento allo schema civilistico dell'art. 1188 cc, comma 1, il soggetto incaricato dal creditore e autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento.
Conclusioni: chiedeva di dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva dell'Agente delle entrate-
IS, con conseguente sua estromissione dal presente giudizio, in relazione al titolo esecutivo riprodotto nella cartella di pagamento impugnata e, per l'effetto rigettare il ricorso nei confronti dell'Agente della IS in quanto infondato;
di accertare e dichiarare infondato in fatto ed in diritto il gravame avversario, con conferma integrale delle statuizioni dell'impugnata Sentenza di I° grado n. 214/01/2024 e respingere, comunque, tutte le eccezioni nei confronti dell'Agente della IS;
nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della IS, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese;
con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota- spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.lgs. n. 546/1992.
All'udienza del 27 gennaio 2025, il Presidente, sentito il Giudice relatore sui fatti e sulle questioni della controversia, ammetteva alla discussione le parti presenti, le quali concludevano come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1). L'appello del contribuente è infondato.
2.0). Si esamina da subito l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello sollevata dall'Ente resistente in giudizio, per essere stato l'atto di appello, in violazione dell'art. 16-bis del D.Lgs 546/1992, redatto in forma analogica, invece di essere “nativo digitale”. Il rilievo formulato è respinto.
2.1). Nel caso posto all'esame, la notificazione dell'appello è avvenuta a mezzo di posta certificata in data 10/06/2024 e, sottolinea parte resistente, l'atto depositato in causa non è “nativo digitale”. La stessa, tuttavia, non lamenta di essere stata destinataria di un atto non conforme al suo originale, soffermandosi su un aspetto solo formale, mentre occorre nella specie privilegiare “il principio di “strumentalità delle forme” processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli articoli 6 CEDU, 47 della Carta UE e
111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito.” (cfr Cass.Sez.
3-Ordinanza 6583/2024). In tal modo valutato l'appello promosso dal contribuente, la Corte non reputa che nel caso esaminato ricorrano i presupposti per la declaratoria di una sua inammissibilità o improcedibilità, essendo confermata la regolarità della notifica e dovendosi dare atto che nei fatti il Consorzio Di Miglioramento Fondiario Di RZ E RO , qui resistente, ha esercitato senza limitazione alcuna il suo diritto di difesa. Il motivo è perciò respinto.
3.0). L'appellante censura la sentenza impugnata, per non avere il decidente preso in considerazione la contestazione mossa alle quote consortili pretese dal Consorzio e affidate all'Agenzia delle Entrate-
IS per la loro riscossione con la cartella esattoriale impugnata. Con l'appello, il ricorrente precisa che la cartella di pagamento opposta è “relativa alla quota consortile degli anni 2019-2021 del Consorzio di miglioramento fondiario di RZ e RO, Ruolo n.2022/002228”. Sulla precisazione degli anni a cui va riferita la quota consortile in riscossione, parte resistente formula eccezione di mutatio libelli, non avendo parte appellante riproposto le domande formulate in primo grado.
Il rilievo deve essere respinto, per le ragioni che seguono. Il Ricorrente_1 non ha cambiato la domanda iniziale, quando con l'impugnazione della cartella ha fatto riferimento al solo anno 2021. L'atto notificatogli riportava, nelle pagine riservate alle notizie e agli importi forniti dall'Ente creditore, l'indicazione del “ruolo n.2022/002228 - Quota consortile anno 2021”, seguito dagli importi da pagare. Tanto doverosamente precisato, il ricorrente ha riportato correttamente nel suo ricorso i dati che la cartella di pagamento riportava.
Nelle sue memorie di controdeduzioni, poi, il Consorzio ha precisato che quegli importi erano riferibili agli anni 2019, 2020 e 2021. E il ricorrente, adeguando la sua linea difensiva e l'atto di appello in questo grado di giudizio alle precisazioni del Consorzio, ha in concreto riconosciuto l'esistenza degli atti presupposti emessi dal Consorzio, che avevano quindi giustificato l'iscrizione a ruolo e la riscossione a cura dell'Agenzia delle
Entrate-IS della somma delle quote per quegli anni non pagate. L'eccezione sollevata dalla parte appellata si rivela del tutto infondata e deve, pertanto, essere respinta;
mentre, nel merito, le ragioni dell'appellante non paiono fondate.
3.1). Il ricorrente in causa fa riferimento alle fonti normative principali, all'art. 860 c.c. e al R.D. n.215/1933, per sottolineare che il proprietario di immobili compresi in un Comprensorio contribuisce alle spese in ragione del beneficio che quegli stessi immobili traggono dalle opere di bonifica realizzate. Lamenta, dunque, che il criterio di riparto delle spese dovute non ha rispettato detto principio e quanto disposto dall'art. 44 dello
Statuto. Contesta, in particolare, che ai fini della decisione non era stata considerata la novella di cui alla delibera n.1315 del 30/08/2019 della Giunta Provinciale di TO, con cui veniva modificato l'art. 5 comma
3 lettera a) dello Statuto, prevedendo l'inserimento della Partita Tavolare;
era richiesto questo ulteriore dato identificativo dell'immobile per un criterio di riparto delle spese consorziali “non in base alla redditività del terreno (redditi dominicali ed agrari), ma in base al beneficio che il fondo trae dai miglioramenti fondiari fatti dal consorzio”; una modifica, sottolinea l'appellante, che ha interessato proprio l'oggetto della controversia.
Il Ricorrente_1 segnala la citata delibera n.1315/2019, pur indicata come “documentazione disponibile” e perciò già conosciuta o conoscibile, per la prima volta in questo grado di giudizio, come eccepisce la parte resistente, chiedendone l'inammissibilità. La sua produzione, tuttavia, deve ritenersi ammissibile, perché è disposizione normativa preesistente al giudizio di primo grado, soggetta alla più diffusa pubblicità notizia sul sito internet della Provincia autonoma e non amplia l'oggetto di lite: peraltro, risulta depositato facendo salvo il rispetto del principio del contraddittorio nei confronti di parte appellata in questo giudizio di impugnazione (Cass.
Sez.5 – Ordinanza n10549/2025-Rv.674955). L'appellante produce anche la nota di risposta del Servizio
Agricoltura della PAT di data 07/06/2024, di evidente valore suggestivo, che deve però dichiararsi inammissibile, perché formata in un momento successivo al primo giudizio ed è a tutti gli effetti un nuovo documento prodotto in violazione dell'art. 58 del D.Lgs 546/1992. 3.2). Occorre tuttavia qui considerare che, come è reso evidente dai documenti versati in atti, il contribuente era stato messo a conoscenza delle quote consorziali richieste per l'anno 2019. E' allegata la comunicazione datata 11 marzo 2019, avente per oggetto: contributo consorziale per l'anno 2019, in cui veniva riportato l'esito dell'assemblea generale ordinaria del Consorzio tenuta il giorno 08 marzo 2019; nell'approvare il bilancio, l'Assemblea approvava anche “il ruolo di contribuenza generale applicando l'aliquota del 100% sulla somma dei redditi dominicali e agrari”, precisando che “I verbali dell'assemblea e del consiglio dei delegati sono consultabili sul sito del Consorzio all'indirizzo Sito Web_1. La citata comunicazione prosegue precisando il contributo di cui era richiesto il pagamento e allegando il calcolo dell'importo dovuto. Il Ricorrente_1 ha impugnato il ruolo della contribuzione ordinaria dovuta, senza però muovere rilievi circa eventuali errori di calcolo nell'applicazione della tariffa ai dati catastali degli immobili, come richiesto dall'art. 38 dello Statuto;
il Consiglio dei delegati, pertanto, investito dell'esame del ricorso proposto dal Ricorrente_1, lo ha respinto, previa precisazione della sua competenza limitata alle sole ipotesi di errori materiali e duplicazioni di contributo e affermando che nella specie non ricorrevano errori di dati catastali o di calcolo.
3.3). Il consorziato Ricorrente_1, successivamente, con comunicazione del 31 agosto 2021, è costituito in mora dal Presidente del Consorzio, che gli contesta, su conforme delibera del Consiglio dei delegati assunta nella seduta del 30 agosto 2021, il mancato pagamento dei ruoli per le annualità e per gli importi indicati, così di seguito precisati: anno 2019: € 4.061,00; anno 2020: € 1816,00; anno 2021: € 1816,00+€ 230,00. Come correttamente segnalato da parte resistente, il Ricorrente_1 non ha impugnato l'atto di messa in mora. Ha invece impugnato la successiva preannunciata cartella esattoriale indicata in premessa, di fatto omettendo di ricorrere, avendone la facoltà, avverso gli atti presupposti appena citati, le delibere e l'atto di costituzione in mora emessi per gli anni 2019-2021. Quelle delibere, di cui non si contestano vizi di comunicazione, sono ormai divenute definitive nel merito, mentre il ricorrente non ha impugnato la cartella per vizi propri, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, unica residuale possibilità di impugnare l'ultimo atto notificatogli dall'Ufficio della riscossione.
3.4). Pur volendo considerare ammissibile, con il ricorso avverso la cartella esattoriale, la obiezione di illegittimità della pretesa impositiva dell'Ente, sul presupposto che gli immobili di proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio, occorre tuttavia sottolineare che il calcolo delle quote consorziali richieste per gli anni dal 2019 al 2021, contestato dal ricorrente perché basato sull'applicazione delle rendite dominicali e agrarie, non osservando le norme civilistiche in materia di Consorzi di bonifica e quelle statutarie a seguito delle modifiche approvate con la delibera della Giunta della Provincia
Autonoma di TO n.1315/2019, discende dalle delibere con cui il Consiglio dei Delegati ha approvato i bilanci e disposto in merito alla contribuzione a carico dei soci esclusivamente “per assicurare il funzionamento del Consorzio”(v. Verbale 8 marzo 2019, pag78-All.
2-Res.; Comunicaz 27/08/2020 al
Ricorrente_1-All.
5-Res.). Negli anni in esame, i ruoli approvati dal Consiglio dei Delegati sono stati destinati o per raggiungere il pareggio di bilancio (nel 2019, per ripianare un disavanzo del precedente esercizio finanziario, con quote consorziali risultate per necessità superiori agli anni precedenti), o in genere per la gestione ordinaria del Consorzio. Non è indicata la realizzazione di opere di bonifica o l'esecuzione e l'esercizio di altre opere destinate ai miglioramenti fondiari fatti dal Consorzio. Ritenuto tale presupposto non controverso, anche perché generico è il ricorso introduttivo senza puntuali contestazioni, si deve riconoscere che il ruolo di contribuenza generale è stato approvato dal Consiglio dei delegati a mente del combinato disposto degli articoli 5 e 44 dello Statuto, cioè tenendo conto del “catastino”, che rappresenta la base di calcolo per la determinazione del contributo, e del potere di imporre tributi per la copertura delle spese previste per il normale funzionamento amministrativo del Consorzio, subordinato alla condizione necessaria della comprensione degli immobili nel perimetro consortile da cui deriva la presunzione teorica dei vantaggi conseguibili da eventuali lavori di miglioramento fondiario. Nel caso che ci occupa, si ribadisce, trattandosi solo di spese di funzionamento del Consorzio, non era determinante la collocazione degli immobili, essendo richiesto che fossero situati entro il territorio consorziale, del che non v'è dubbio o contestazione alcuna.
4.0). Con un ultimo motivo, parte appellante censura la sentenza impugnata per avere il Giudice fatto riferimento a delibere assunte “in aperto contrasto con la normativa civilistica, statutaria e amministrativa, con la conseguenza di essere comunque a tutti gli effetti nulle o annullabili d'ufficio, per competenza, da parte della stessa Giunta Provinciale di TO a seguito della delibera n.1315 del 30/08/2019”. L'eccezione
è infondata.
4.1). Il motivo esposto è generico e non affronta le questioni in diritto per cui le delibere consorziali sarebbero illegittime e, dunque, nulle o annullabili. La stessa parte afferma anche che la possibile declaratoria di nullità
è di competenza della Giunta provinciale. La tesi di parte non è accoglibile, poiché la sentenza del Giudice di prime cure è stata emessa assumendo quelle delibere ancora esecutive e ritenute legittime dalla Giunta provinciale, non essendo state da questa annullate nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza come regolate dagli articoli 18 e 29 della L.P. n.9/2007. L'eccezione è respinta.
5.0). Con riferimento a quanto sostenuto in causa dall'Agenzia delle entrate-IS con le memorie di costituzione, considerati i motivi del ricorso introduttivo e quanto emerso dai documenti allegati, presi in esame nei paragrafi che precedono, appare non controverso che l'Ufficio della IS ha rispettato l'iscrizione a ruolo richiesto dal Consorzio e agito legittimamente per la riscossione del credito, emettendo la cartella esattoriale impugnata dal Ricorrente_1. Tanto precisato, questa Corte è concorde nel ritenere che nella specie, considerato l'esito dell'esame già eseguito dei motivi di impugnazione, vi è un difetto di legittimazione passiva dell'indicato Ufficio, rispetto alle eccezioni di merito sollevate dal ricorrente e accoglie per quanto di ragione le richieste presentate.
6.0). In conclusione, tanto sin qui considerato sui motivi di appello formulati dal consorziato Ricorrente_1, sulle eccezioni pregiudiziali e controdeduzioni svolte dal Consorzio Di Miglioramento Fondiario Di RZ E RO
e sulle memorie depositate dall'Agenzia delle entrate-IS, questa Corte di Giustizia Tributaria, ritenute infondate le pregiudizialità di parte resistente, respinge l'impugnazione del Ricorrente_1 avverso la sentenza di primo grado n.214/2024 del 06/05/2024.
7.0) La Corte condanna la parte soccombente alle spese processuali, liquidate come nel dispositivo nella misura di 600,00 euro onnicomprensivi in favore di ciascuna delle parti resistenti, Consorzio Di Miglioramento Fondiario Di RZ E RO e Agenzia delle entrate-IS di TO, e quindi complessivamente nella misura di 1.200,00 euro onnicomprensivi.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado di TO rigetta l'appello del contribuente e lo condanna a rifondere le spese del grado, che liquida in 600,00 euro onnicomprensivi in favore di ciascuna delle parti costituite.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
CASALENA GABRIELE, Presidente
PRESTA DOMENICO, RE
CHIETTINI ALMA, Giudice
in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 48/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Miglioramento Fondiario Di RZ E RO - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 214/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1
e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 112202200025003335000 QUOTECONSORTILI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2025 depositato il 28/01/2025
Richieste delle parti:
entrambe le parti confermano le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ricorreva avverso la cartella di pagamento n.11220220002503335000, riferita alla quota consortile dell'anno 2021, che gli era stata notificata, ritenendo che le somme richieste dall'AdE-IS, per conto del Consorzio Di Miglioramento Fondiario Di RZ E RO, fossero state erroneamente calcolate sulle rendite dominicali e agrarie, non rispettando le norme statutarie come approvate con la delibera della
Giunta Provinciale di TO n.1315 del 30/8/2019, in particolare l'art. 5, che prevede il riparto delle spese consorziali in base al beneficio, che il fondo trae dal miglioramento fondiario realizzato.
Il Giudice di primo grado, con sentenza n.214/2024 del 23/04/2024, respingeva il ricorso del contribuente, dichiarando di condividere quanto sostenuto dal Consorzio Di Miglioramento Fondiario Di RZ E RO, che aveva affermato di aver realizzato opere utili a tutti i consorziati e suddiviso tra gli stessi le spese, prescindendo dal maggiore o minore vantaggio direttamente goduto;
disponeva la condanna del ricorrente alle spese del grado di giudizio a favore delle parti resistenti.
Il Ricorrente_1 impugnava la citata la sentenza eccependo la mancata pronuncia del primo Giudice su fatti decisivi della controversia: insisteva sulla mancata osservanza della norma che regola la liquidazione delle spese necessarie per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere, in ragione del beneficio che ciascun consorziato trae dalla bonifica o da opere di competenza realizzate non a totale carico dello Stato
(R.D. n.215/1933). Contestava al Giudice di aver preso in considerazione, senza motivare nel merito, le delibere assembleari del Consorzio, che invero avrebbero dovuto considerarsi nulle o annullabili, perché adottate in violazione della norma statutaria.
Conclusioni: chiedeva la riforma della sentenza impugnata, con declaratoria di nullità della cartella di pagamento opposta;
chiedeva anche il ricalcolo delle quote consortili (pag.7), con vittoria di spese.
Il Consorzio Di Miglioramento Fondiario Di RZ E RO-resisteva in giudizio così motivando:
1). eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello, perché redatto in forma analogica, scansionato e firmato digitalmente, invece di essere “nativo digitale” (violazione dell'art. 16-bis del D.Lgs 546/1992).
2). contestava alla parte appellante di aver mutato in parte la domanda iniziale del ricorso introduttivo, chiedendo, con la riforma integrale della sentenza di primo grado impugnata, che fosse dichiarata nulla la cartella di pagamento relativa alla quota consorziale riferita agli anni 2019 – 2021, anziché al solo 2021, del
Consorzio Di Miglioramento Fondiario Di RZ E RO, Ruolo n.2022/2228, emessa dall'AdE-IS di TO.
3). insisteva sulla inammissibilità del ricorso in relazione agli anni 2020 e 2021, in quanto il sig. Ricorrente_1 non aveva tempestivamente impugnato l'atto o gli atti prodromici alla cartella, ovvero i verbali formati nelle assemblee dell'11 agosto 2020 e del 29 marzo 2021, di approvazione dei contributi per le rispettive annualità.
Sottolineava che ai sensi dell'art. 19, D.Lgs n. 546/1992, la cartella di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri ed è da considerarsi tardiva e inammissibile ogni doglianza rispetto alla legittimità della pretesa contributiva;
4). eccepiva l'inammissibilità di nuove prove prodotte in appello. In particolare, contestava al Ricorrente_1 la produzione in questo grado di giudizio, per contrastare la mancata valutazione da parte del Giudice della delibera n.1315 del 30/08/2019 della Giunta provinciale di TO, di una lettera inviata dall'Ufficio
Infrastrutture Agricole della P.A.T. (datata 07/06/2024-doc. 7) in riscontro ad una sua richiesta del 31 maggio
2024, con cui contestava il calcolo dei ruoli consorziali. Il Consorzio sottolineava che il nodo centrale del presente giudizio concerneva la ripartizione delle spese di “normale funzionamento” del Consorzio che, non potevano essere ripartite in base al conseguimento di benefici e utilità, trattandosi di spese necessarie per perseguire l'oggetto sociale e, per questo, non imputabili solo ad alcuni, ma a tutti consorziati, e dovute in ragione dell'appartenenza al medesimo Ente consorziale;
5). parte appellata respingeva ancora ogni censura e sottolineava che le delibere consorziali dovevano considerarsi valide, non essendo state annullate dalla Giunta Provinciale, malgrado le segnalazioni del ricorrente in causa.
Conclusioni: chiedeva di respingere l'appello del ricorrente Ricorrente_1 e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Si costituiva e resisteva anche l'AdE-IS, che tuttavia dichiarava la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa, in quanto di competenza dell'Ente impositore, che aveva effettuato l'iscrizione a ruolo ed era titolare del diritto di credito in contestazione;
l'ADER era solo il destinatario del pagamento o, più precisamente, con riferimento allo schema civilistico dell'art. 1188 cc, comma 1, il soggetto incaricato dal creditore e autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento.
Conclusioni: chiedeva di dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva dell'Agente delle entrate-
IS, con conseguente sua estromissione dal presente giudizio, in relazione al titolo esecutivo riprodotto nella cartella di pagamento impugnata e, per l'effetto rigettare il ricorso nei confronti dell'Agente della IS in quanto infondato;
di accertare e dichiarare infondato in fatto ed in diritto il gravame avversario, con conferma integrale delle statuizioni dell'impugnata Sentenza di I° grado n. 214/01/2024 e respingere, comunque, tutte le eccezioni nei confronti dell'Agente della IS;
nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della IS, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese;
con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota- spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.lgs. n. 546/1992.
All'udienza del 27 gennaio 2025, il Presidente, sentito il Giudice relatore sui fatti e sulle questioni della controversia, ammetteva alla discussione le parti presenti, le quali concludevano come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1). L'appello del contribuente è infondato.
2.0). Si esamina da subito l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello sollevata dall'Ente resistente in giudizio, per essere stato l'atto di appello, in violazione dell'art. 16-bis del D.Lgs 546/1992, redatto in forma analogica, invece di essere “nativo digitale”. Il rilievo formulato è respinto.
2.1). Nel caso posto all'esame, la notificazione dell'appello è avvenuta a mezzo di posta certificata in data 10/06/2024 e, sottolinea parte resistente, l'atto depositato in causa non è “nativo digitale”. La stessa, tuttavia, non lamenta di essere stata destinataria di un atto non conforme al suo originale, soffermandosi su un aspetto solo formale, mentre occorre nella specie privilegiare “il principio di “strumentalità delle forme” processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli articoli 6 CEDU, 47 della Carta UE e
111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito.” (cfr Cass.Sez.
3-Ordinanza 6583/2024). In tal modo valutato l'appello promosso dal contribuente, la Corte non reputa che nel caso esaminato ricorrano i presupposti per la declaratoria di una sua inammissibilità o improcedibilità, essendo confermata la regolarità della notifica e dovendosi dare atto che nei fatti il Consorzio Di Miglioramento Fondiario Di RZ E RO , qui resistente, ha esercitato senza limitazione alcuna il suo diritto di difesa. Il motivo è perciò respinto.
3.0). L'appellante censura la sentenza impugnata, per non avere il decidente preso in considerazione la contestazione mossa alle quote consortili pretese dal Consorzio e affidate all'Agenzia delle Entrate-
IS per la loro riscossione con la cartella esattoriale impugnata. Con l'appello, il ricorrente precisa che la cartella di pagamento opposta è “relativa alla quota consortile degli anni 2019-2021 del Consorzio di miglioramento fondiario di RZ e RO, Ruolo n.2022/002228”. Sulla precisazione degli anni a cui va riferita la quota consortile in riscossione, parte resistente formula eccezione di mutatio libelli, non avendo parte appellante riproposto le domande formulate in primo grado.
Il rilievo deve essere respinto, per le ragioni che seguono. Il Ricorrente_1 non ha cambiato la domanda iniziale, quando con l'impugnazione della cartella ha fatto riferimento al solo anno 2021. L'atto notificatogli riportava, nelle pagine riservate alle notizie e agli importi forniti dall'Ente creditore, l'indicazione del “ruolo n.2022/002228 - Quota consortile anno 2021”, seguito dagli importi da pagare. Tanto doverosamente precisato, il ricorrente ha riportato correttamente nel suo ricorso i dati che la cartella di pagamento riportava.
Nelle sue memorie di controdeduzioni, poi, il Consorzio ha precisato che quegli importi erano riferibili agli anni 2019, 2020 e 2021. E il ricorrente, adeguando la sua linea difensiva e l'atto di appello in questo grado di giudizio alle precisazioni del Consorzio, ha in concreto riconosciuto l'esistenza degli atti presupposti emessi dal Consorzio, che avevano quindi giustificato l'iscrizione a ruolo e la riscossione a cura dell'Agenzia delle
Entrate-IS della somma delle quote per quegli anni non pagate. L'eccezione sollevata dalla parte appellata si rivela del tutto infondata e deve, pertanto, essere respinta;
mentre, nel merito, le ragioni dell'appellante non paiono fondate.
3.1). Il ricorrente in causa fa riferimento alle fonti normative principali, all'art. 860 c.c. e al R.D. n.215/1933, per sottolineare che il proprietario di immobili compresi in un Comprensorio contribuisce alle spese in ragione del beneficio che quegli stessi immobili traggono dalle opere di bonifica realizzate. Lamenta, dunque, che il criterio di riparto delle spese dovute non ha rispettato detto principio e quanto disposto dall'art. 44 dello
Statuto. Contesta, in particolare, che ai fini della decisione non era stata considerata la novella di cui alla delibera n.1315 del 30/08/2019 della Giunta Provinciale di TO, con cui veniva modificato l'art. 5 comma
3 lettera a) dello Statuto, prevedendo l'inserimento della Partita Tavolare;
era richiesto questo ulteriore dato identificativo dell'immobile per un criterio di riparto delle spese consorziali “non in base alla redditività del terreno (redditi dominicali ed agrari), ma in base al beneficio che il fondo trae dai miglioramenti fondiari fatti dal consorzio”; una modifica, sottolinea l'appellante, che ha interessato proprio l'oggetto della controversia.
Il Ricorrente_1 segnala la citata delibera n.1315/2019, pur indicata come “documentazione disponibile” e perciò già conosciuta o conoscibile, per la prima volta in questo grado di giudizio, come eccepisce la parte resistente, chiedendone l'inammissibilità. La sua produzione, tuttavia, deve ritenersi ammissibile, perché è disposizione normativa preesistente al giudizio di primo grado, soggetta alla più diffusa pubblicità notizia sul sito internet della Provincia autonoma e non amplia l'oggetto di lite: peraltro, risulta depositato facendo salvo il rispetto del principio del contraddittorio nei confronti di parte appellata in questo giudizio di impugnazione (Cass.
Sez.5 – Ordinanza n10549/2025-Rv.674955). L'appellante produce anche la nota di risposta del Servizio
Agricoltura della PAT di data 07/06/2024, di evidente valore suggestivo, che deve però dichiararsi inammissibile, perché formata in un momento successivo al primo giudizio ed è a tutti gli effetti un nuovo documento prodotto in violazione dell'art. 58 del D.Lgs 546/1992. 3.2). Occorre tuttavia qui considerare che, come è reso evidente dai documenti versati in atti, il contribuente era stato messo a conoscenza delle quote consorziali richieste per l'anno 2019. E' allegata la comunicazione datata 11 marzo 2019, avente per oggetto: contributo consorziale per l'anno 2019, in cui veniva riportato l'esito dell'assemblea generale ordinaria del Consorzio tenuta il giorno 08 marzo 2019; nell'approvare il bilancio, l'Assemblea approvava anche “il ruolo di contribuenza generale applicando l'aliquota del 100% sulla somma dei redditi dominicali e agrari”, precisando che “I verbali dell'assemblea e del consiglio dei delegati sono consultabili sul sito del Consorzio all'indirizzo Sito Web_1. La citata comunicazione prosegue precisando il contributo di cui era richiesto il pagamento e allegando il calcolo dell'importo dovuto. Il Ricorrente_1 ha impugnato il ruolo della contribuzione ordinaria dovuta, senza però muovere rilievi circa eventuali errori di calcolo nell'applicazione della tariffa ai dati catastali degli immobili, come richiesto dall'art. 38 dello Statuto;
il Consiglio dei delegati, pertanto, investito dell'esame del ricorso proposto dal Ricorrente_1, lo ha respinto, previa precisazione della sua competenza limitata alle sole ipotesi di errori materiali e duplicazioni di contributo e affermando che nella specie non ricorrevano errori di dati catastali o di calcolo.
3.3). Il consorziato Ricorrente_1, successivamente, con comunicazione del 31 agosto 2021, è costituito in mora dal Presidente del Consorzio, che gli contesta, su conforme delibera del Consiglio dei delegati assunta nella seduta del 30 agosto 2021, il mancato pagamento dei ruoli per le annualità e per gli importi indicati, così di seguito precisati: anno 2019: € 4.061,00; anno 2020: € 1816,00; anno 2021: € 1816,00+€ 230,00. Come correttamente segnalato da parte resistente, il Ricorrente_1 non ha impugnato l'atto di messa in mora. Ha invece impugnato la successiva preannunciata cartella esattoriale indicata in premessa, di fatto omettendo di ricorrere, avendone la facoltà, avverso gli atti presupposti appena citati, le delibere e l'atto di costituzione in mora emessi per gli anni 2019-2021. Quelle delibere, di cui non si contestano vizi di comunicazione, sono ormai divenute definitive nel merito, mentre il ricorrente non ha impugnato la cartella per vizi propri, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, unica residuale possibilità di impugnare l'ultimo atto notificatogli dall'Ufficio della riscossione.
3.4). Pur volendo considerare ammissibile, con il ricorso avverso la cartella esattoriale, la obiezione di illegittimità della pretesa impositiva dell'Ente, sul presupposto che gli immobili di proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio, occorre tuttavia sottolineare che il calcolo delle quote consorziali richieste per gli anni dal 2019 al 2021, contestato dal ricorrente perché basato sull'applicazione delle rendite dominicali e agrarie, non osservando le norme civilistiche in materia di Consorzi di bonifica e quelle statutarie a seguito delle modifiche approvate con la delibera della Giunta della Provincia
Autonoma di TO n.1315/2019, discende dalle delibere con cui il Consiglio dei Delegati ha approvato i bilanci e disposto in merito alla contribuzione a carico dei soci esclusivamente “per assicurare il funzionamento del Consorzio”(v. Verbale 8 marzo 2019, pag78-All.
2-Res.; Comunicaz 27/08/2020 al
Ricorrente_1-All.
5-Res.). Negli anni in esame, i ruoli approvati dal Consiglio dei Delegati sono stati destinati o per raggiungere il pareggio di bilancio (nel 2019, per ripianare un disavanzo del precedente esercizio finanziario, con quote consorziali risultate per necessità superiori agli anni precedenti), o in genere per la gestione ordinaria del Consorzio. Non è indicata la realizzazione di opere di bonifica o l'esecuzione e l'esercizio di altre opere destinate ai miglioramenti fondiari fatti dal Consorzio. Ritenuto tale presupposto non controverso, anche perché generico è il ricorso introduttivo senza puntuali contestazioni, si deve riconoscere che il ruolo di contribuenza generale è stato approvato dal Consiglio dei delegati a mente del combinato disposto degli articoli 5 e 44 dello Statuto, cioè tenendo conto del “catastino”, che rappresenta la base di calcolo per la determinazione del contributo, e del potere di imporre tributi per la copertura delle spese previste per il normale funzionamento amministrativo del Consorzio, subordinato alla condizione necessaria della comprensione degli immobili nel perimetro consortile da cui deriva la presunzione teorica dei vantaggi conseguibili da eventuali lavori di miglioramento fondiario. Nel caso che ci occupa, si ribadisce, trattandosi solo di spese di funzionamento del Consorzio, non era determinante la collocazione degli immobili, essendo richiesto che fossero situati entro il territorio consorziale, del che non v'è dubbio o contestazione alcuna.
4.0). Con un ultimo motivo, parte appellante censura la sentenza impugnata per avere il Giudice fatto riferimento a delibere assunte “in aperto contrasto con la normativa civilistica, statutaria e amministrativa, con la conseguenza di essere comunque a tutti gli effetti nulle o annullabili d'ufficio, per competenza, da parte della stessa Giunta Provinciale di TO a seguito della delibera n.1315 del 30/08/2019”. L'eccezione
è infondata.
4.1). Il motivo esposto è generico e non affronta le questioni in diritto per cui le delibere consorziali sarebbero illegittime e, dunque, nulle o annullabili. La stessa parte afferma anche che la possibile declaratoria di nullità
è di competenza della Giunta provinciale. La tesi di parte non è accoglibile, poiché la sentenza del Giudice di prime cure è stata emessa assumendo quelle delibere ancora esecutive e ritenute legittime dalla Giunta provinciale, non essendo state da questa annullate nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza come regolate dagli articoli 18 e 29 della L.P. n.9/2007. L'eccezione è respinta.
5.0). Con riferimento a quanto sostenuto in causa dall'Agenzia delle entrate-IS con le memorie di costituzione, considerati i motivi del ricorso introduttivo e quanto emerso dai documenti allegati, presi in esame nei paragrafi che precedono, appare non controverso che l'Ufficio della IS ha rispettato l'iscrizione a ruolo richiesto dal Consorzio e agito legittimamente per la riscossione del credito, emettendo la cartella esattoriale impugnata dal Ricorrente_1. Tanto precisato, questa Corte è concorde nel ritenere che nella specie, considerato l'esito dell'esame già eseguito dei motivi di impugnazione, vi è un difetto di legittimazione passiva dell'indicato Ufficio, rispetto alle eccezioni di merito sollevate dal ricorrente e accoglie per quanto di ragione le richieste presentate.
6.0). In conclusione, tanto sin qui considerato sui motivi di appello formulati dal consorziato Ricorrente_1, sulle eccezioni pregiudiziali e controdeduzioni svolte dal Consorzio Di Miglioramento Fondiario Di RZ E RO
e sulle memorie depositate dall'Agenzia delle entrate-IS, questa Corte di Giustizia Tributaria, ritenute infondate le pregiudizialità di parte resistente, respinge l'impugnazione del Ricorrente_1 avverso la sentenza di primo grado n.214/2024 del 06/05/2024.
7.0) La Corte condanna la parte soccombente alle spese processuali, liquidate come nel dispositivo nella misura di 600,00 euro onnicomprensivi in favore di ciascuna delle parti resistenti, Consorzio Di Miglioramento Fondiario Di RZ E RO e Agenzia delle entrate-IS di TO, e quindi complessivamente nella misura di 1.200,00 euro onnicomprensivi.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado di TO rigetta l'appello del contribuente e lo condanna a rifondere le spese del grado, che liquida in 600,00 euro onnicomprensivi in favore di ciascuna delle parti costituite.