TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/07/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 2824/2024
Oggi 07/07/2025 innanzi al giudice dott. Marco Cucchetto sono comparsi
• l'avv. Stefano Di Giacomo per parte ricorrente;
• l'avv. Daniela Guarino per . CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. l giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti a concludere la discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte. Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza. Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione riservata, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Marco Cucchetto , all'udienza del 07/07/2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2824 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 02/12/2024 da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI GIACOMO Parte_1 C.F._1
STEFANO e dell'avv. DI GIACOMO ANTONINO ( ) VIA SORDA C.F._2
SAMPIERI, 27 97015 MODICA;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DI
GIACOMO STEFANO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE POMPEIS CARLO COSTANTINO CP_1 P.IVA_1
e dell'avv. GUARINO DANIELA ) VIA C. BATTISTI, 19 37122 C.F._3
VERONA; , elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 19 37100 VERONA presso il difensore avv. DE POMPEIS CARLO COSTANTINO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.12.24 evidenzia che: Parte_1
- è invalido civile con decorrenza dal 28.1.21, e titolare di pensione di invalidità civile con decorrenza dal 1.2.21;
CP_
- in data 30.9.24 ha ricevuto comunicazione con la quale l gli chiedeva la restituzione della somma di €.4.010,88 indebitamente erogatagli a tale titolo (per intervenuto superamento dei limiti reddituali in quanto dal 1.12.22 gli fu liquidata la pensione di vecchiaia con decorrenza retroattiva dal luglio 2022 e con pagamento degli arretrati nel mese di gennaio 2023);
1 - l conosceva la sua posizione assistenziale e previdenziale, avendo provveduto CP_1 ai calcoli per l'erogazione della pensione di vecchiaia ed alla relativa liquidazione;
- il ricorrente aveva regolarmente assolto agli obblighi dichiarativi reddituali, avendo dunque percepito in buona fede le somme erogategli dall almeno fino alla CP_2
comunicazione 30.9.24 relativa ad azzeramento della prestazione di invalidità, come tali irripetibili dall fino a detta data. Controparte_3
L si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto a seguito della CP_1
corresponsione della pensione di vecchiaia il ricorrente aveva superato il limite reddituale per la fruizione della prestazione di invalidità in essere, accertata nei tempi tecnici ordinari e come tale sottratta alle regole di irripetibilità dell'indebito previdenziale, non essendosi verificato alcun errore dell ed applicandosi la disciplina ex art. 2033 c.c. CP_2
Alla prima udienza 11.4.25 il giudice, ritenuta la causa decidibile su base interpretativa e documentale, ha rinviato con termine per note per discussione all'udienza 20.6.25 e quindi all'odierna udienza, tenutasi da remoto, nella quale le parti hanno concluso come da verbale. La causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale della sentenza.
* * *
1. Il ricorso è fondato nel merito e merita integrale accoglimento, valutata la natura pacificamente assistenziale (e non già previdenziale) della prestazione di invalidità civile.
Non può, dunque, trovare applicazione, nel caso de quo, la speciale disciplina prevista dall'art. 52 L.89/89 e dall'art. 13 L.412/91, la quale regola, invece, esclusivamente l'indebito in materia previdenziale: trattandosi di normativa di carattere eccezionale, che deroga la disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., come tale non risulta analogicamente o estensivamente applicabile all'indebito in materia assistenziale.
2. Da ciò non consegue, a differenza di quanto opinato dall , l'applicazione della CP_1 disciplina generale dell'indebito di derivazione codicistica ex art. 2033 c.c., rinvenendosi peraltro anche in materia assistenziale delle peculiari regole derogatorie e speciali per determinati ambiti o settori, sebbene distinte da quelle che presidiano la normativa in materia di indebito previdenziale: si allude all'art. 3ter, D.L. n. 850/1976, convertito in legge n. 29/1977, in virtù del quale “Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale
2 revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”; oppure, in materia di invalidità civile, all'art. 3, comma 10, D.L. n.
173/1988, convertito in legge n. 291/1988, a norma del quale “Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”.
3. Per la materia dell'indebito assistenziale si deve alla ricostruzione giurisprudenziale della Suprema Corte l'individuazione di un'articolata disciplina, relativa alle singole e specifiche fattispecie prese in considerazione, che opera una distinzione delle varie ipotesi,
a seconda che il pagamento risultato poi indebitamente erogato attenga, caso per caso, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(disoccupazione) o a questioni di altra natura (come può essere la sopravvenienza di un ricovero in struttura ospedaliera gratuita nel caso dell'indennità di accompagnamento).
Nelle più recenti pronunce si prendono le mosse dai principi di matrice costituzionale secondo i quali "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033
c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, sebbene indebite, sono ontologicamente mirate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. 13.1.06 n.1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Cost. 14.12.93 n. 431)."
E così si viene a delineare il principio di applicazione generalizzata in materia assistenziale secondo il quale: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non
3 configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto
già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Cass. Civ. Sez. VI, 30.6.20 n.13223). CP_3
La Suprema Corte, del resto, già nella precedente pronuncia (Cass. 25.6.20 n.12608) aveva tratteggiato una sorta di “statuto” della disciplina dell'indebito assistenziale
(sottolineature dello scrivente):
<< L'indebito di cui si tratta si è prodotto in relazione ad una prestazione assistenziale come
l'assegno sociale (che ha sostituito nel 1996 la pensione sociale). L'indebito relativo all'assegno sociale, in quanto prestazione assistenziale, al contrario di quanto ritenuto dalla
Corte d'appello, non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.
Secondo quanto questa Corte ha in più occasioni avuto modo di precisare, anche di recente (Cass. del 09/11/2018, Cass.n. 26036/2019), alla fattispecie in discorso si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal procedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42) , salvo il dolo comprovato.
Nella specifica fattispecie dell' indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che, ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il ''dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens.
Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui
l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla Agenzia delle Entrate ed essi fossero perciò conoscibili dall;
l'art . 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere CP_1
alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal 1 gennaio 2010,
4 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le CP_1
predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via CP_4
telematica.
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art. l3, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla l.30 luglio 2010, n. 122 . (…)
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei
CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all . CP_4
Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e CP_1 che quindi esso l già conosce. In questa ipotesi l' affidamento riposto dal pensionato CP_2
nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato CP_2
della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse, tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l della CP_1
attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito, Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l conosce o ha l'onere di conoscere. (…). CP_1
Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l CP_1 già conosce o ha l'onere di conoscere.”
5 4. Così delineati i principi che presidiano la materia dell'indebito assistenziale, gli stessi vanno “calati” nel caso in scrutinio, nel quale;
- l ha erogato al ricorrente (invalido civile) la relativa prestazione assistenziale con CP_1
decorrenza dal 1.2.21;
. in data 30.9.24 l ha comunicato al ricorrente la richiesta di restituzione della somma CP_1 di €.4.010,88, a suo dire indebitamente erogata al ricorrente (dallo stesso ) a tale titolo CP_1
a seguito di accertato superamento dei limiti reddituali per l'anno 2023 della soglia utile quale presupposto del diritto alla pensione di invalidità civile in quanto dal 1.12.22 fu liquidata – si badi: sempre dallo stesso – al ricorrente (anche) la pensione di CP_1
vecchiaia con decorrenza retroattiva dal luglio 2022 e con pagamento degli arretrati nel mese di gennaio 2023.
Ciò posto, la situazione di fatto che ha inciso sull'intervenuto superamento della soglia reddituale del ricorrente, per i redditi da lui percepiti nell'anno di imposta 2023, non è da attribuirsi ad un errore nella fase “genetica” della liquidazione ed erogazione della prestazione di invalidità (atteso che, al momento dell'erogazione in data 1.2.21, i dati reddituali complessivi ne consentivano la liquidazione), bensì in un errore successivo dell'ente (o, comunque, una mancata considerazione delle informazioni di cui già disponeva) che, a partire dall'1.12.22 (con decorrenza dal luglio 2022) ha erogato al ricorrente una pensione di vecchiaia grazie alla quale era noto all'ente stesso – o comunque: doveva risultarlo sin dall'1.2.22 – l'inevitabile superamento della soglia reddituale del ricorrente per l'anno 2023 (nel quale a gennaio furono liquidati anche tutti gli arretrati della pensione di vecchiaia) che doveva comportare la rideterminazione della prestazione n. 044-900007141474 Cat. INVCIV con ricalcolo pari a zero dei relativi importi
(cosa che l'ente ha effettuato solamente in data 30.9.24).
5. Ne consegue dunque che, nel caso in esame ed alla luce dei ricordati principi, l'indebito in questione non è in alcun modo addebitabile all'odierno ricorrente, risultando al contrario attribuibile all'organizzazione interna dell , che era lo stesso ente erogatore sia della CP_2
prestazione assistenziale che della successiva prestazione di vecchiaia di natura previdenziale e che, ciò malgrado, non si è tempestivamente attivato come avrebbe potuto e dovuto fare sin dal momento della erogazione della pensione di vecchiaia al ricorrente (e della liquidazione dei relativi arretrati), acquisendo dati evincibili da una mera consultazione delle banche dati dell'ente relative alle prestazioni liquidate all'odierno ricorrente.
6 Non si adombra, neppure, un qualche profilo di dolo nella condotta del percettore della prestazione, e neppure una sua omessa o incompleta comunicazione da parte sua di fatti incidenti sul diritto o la misura della pensione (comunicazione che, peraltro, avrebbe avuto ad oggetto gli stessi dati di cui già disponeva l , erogatore delle due diverse CP_1
prestazioni assistenziali e previdenziali in favore dello stesso soggetto).
Devono, pertanto, essere dichiarate irripetibili le prestazioni erogate al ricorrente per il periodo richiesto dall dal mese di gennaio a quello di dicembre del 2023 come CP_1 richiesto in ricorso nell'importo pari ad € 4.010,88, in quanto antecedenti al provvedimento che ha accertato l'indebito del 30.9.24, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme che l'ente dovesse aver eventualmente medio tempore trattenuto o recuperato a tale titolo.
6. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n.
147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza, con l'aumento del compenso nella misura del
10% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, ex art. 4, comma 1-bis del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso accerta e dichiara l'irripetibilità della somma di €
4.010,88 percepita da a titolo di pensione (n. 044-900007141474 Cat. Parte_1
INVCIV) oggetto della richiesta di restituzione di cui alla nota del 30/09/24, con il CP_1 conseguente obbligo di restituzione delle somme eventualmente recuperate dall'ente a tale titolo;
2. condanna l alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che CP_1
liquida in complessivi euro 974,60 oltre rimb. forf. spese 15 %, IVA e CPA di legge, oltre al rimborso del contributo unificato di euro 43,00, da distrarsi in favore degli Avv.ti Stefano di
Giacomo ed Antonino Di Giacomo dichiaratisi antistatari.
Verona 7 luglio 2025
IL GIUDICE
Marco Cucchetto
7
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 2824/2024
Oggi 07/07/2025 innanzi al giudice dott. Marco Cucchetto sono comparsi
• l'avv. Stefano Di Giacomo per parte ricorrente;
• l'avv. Daniela Guarino per . CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. l giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti a concludere la discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte. Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza. Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione riservata, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Marco Cucchetto , all'udienza del 07/07/2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2824 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 02/12/2024 da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI GIACOMO Parte_1 C.F._1
STEFANO e dell'avv. DI GIACOMO ANTONINO ( ) VIA SORDA C.F._2
SAMPIERI, 27 97015 MODICA;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DI
GIACOMO STEFANO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE POMPEIS CARLO COSTANTINO CP_1 P.IVA_1
e dell'avv. GUARINO DANIELA ) VIA C. BATTISTI, 19 37122 C.F._3
VERONA; , elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 19 37100 VERONA presso il difensore avv. DE POMPEIS CARLO COSTANTINO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.12.24 evidenzia che: Parte_1
- è invalido civile con decorrenza dal 28.1.21, e titolare di pensione di invalidità civile con decorrenza dal 1.2.21;
CP_
- in data 30.9.24 ha ricevuto comunicazione con la quale l gli chiedeva la restituzione della somma di €.4.010,88 indebitamente erogatagli a tale titolo (per intervenuto superamento dei limiti reddituali in quanto dal 1.12.22 gli fu liquidata la pensione di vecchiaia con decorrenza retroattiva dal luglio 2022 e con pagamento degli arretrati nel mese di gennaio 2023);
1 - l conosceva la sua posizione assistenziale e previdenziale, avendo provveduto CP_1 ai calcoli per l'erogazione della pensione di vecchiaia ed alla relativa liquidazione;
- il ricorrente aveva regolarmente assolto agli obblighi dichiarativi reddituali, avendo dunque percepito in buona fede le somme erogategli dall almeno fino alla CP_2
comunicazione 30.9.24 relativa ad azzeramento della prestazione di invalidità, come tali irripetibili dall fino a detta data. Controparte_3
L si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto a seguito della CP_1
corresponsione della pensione di vecchiaia il ricorrente aveva superato il limite reddituale per la fruizione della prestazione di invalidità in essere, accertata nei tempi tecnici ordinari e come tale sottratta alle regole di irripetibilità dell'indebito previdenziale, non essendosi verificato alcun errore dell ed applicandosi la disciplina ex art. 2033 c.c. CP_2
Alla prima udienza 11.4.25 il giudice, ritenuta la causa decidibile su base interpretativa e documentale, ha rinviato con termine per note per discussione all'udienza 20.6.25 e quindi all'odierna udienza, tenutasi da remoto, nella quale le parti hanno concluso come da verbale. La causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale della sentenza.
* * *
1. Il ricorso è fondato nel merito e merita integrale accoglimento, valutata la natura pacificamente assistenziale (e non già previdenziale) della prestazione di invalidità civile.
Non può, dunque, trovare applicazione, nel caso de quo, la speciale disciplina prevista dall'art. 52 L.89/89 e dall'art. 13 L.412/91, la quale regola, invece, esclusivamente l'indebito in materia previdenziale: trattandosi di normativa di carattere eccezionale, che deroga la disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., come tale non risulta analogicamente o estensivamente applicabile all'indebito in materia assistenziale.
2. Da ciò non consegue, a differenza di quanto opinato dall , l'applicazione della CP_1 disciplina generale dell'indebito di derivazione codicistica ex art. 2033 c.c., rinvenendosi peraltro anche in materia assistenziale delle peculiari regole derogatorie e speciali per determinati ambiti o settori, sebbene distinte da quelle che presidiano la normativa in materia di indebito previdenziale: si allude all'art. 3ter, D.L. n. 850/1976, convertito in legge n. 29/1977, in virtù del quale “Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale
2 revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”; oppure, in materia di invalidità civile, all'art. 3, comma 10, D.L. n.
173/1988, convertito in legge n. 291/1988, a norma del quale “Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”.
3. Per la materia dell'indebito assistenziale si deve alla ricostruzione giurisprudenziale della Suprema Corte l'individuazione di un'articolata disciplina, relativa alle singole e specifiche fattispecie prese in considerazione, che opera una distinzione delle varie ipotesi,
a seconda che il pagamento risultato poi indebitamente erogato attenga, caso per caso, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(disoccupazione) o a questioni di altra natura (come può essere la sopravvenienza di un ricovero in struttura ospedaliera gratuita nel caso dell'indennità di accompagnamento).
Nelle più recenti pronunce si prendono le mosse dai principi di matrice costituzionale secondo i quali "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033
c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, sebbene indebite, sono ontologicamente mirate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. 13.1.06 n.1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Cost. 14.12.93 n. 431)."
E così si viene a delineare il principio di applicazione generalizzata in materia assistenziale secondo il quale: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non
3 configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto
già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Cass. Civ. Sez. VI, 30.6.20 n.13223). CP_3
La Suprema Corte, del resto, già nella precedente pronuncia (Cass. 25.6.20 n.12608) aveva tratteggiato una sorta di “statuto” della disciplina dell'indebito assistenziale
(sottolineature dello scrivente):
<< L'indebito di cui si tratta si è prodotto in relazione ad una prestazione assistenziale come
l'assegno sociale (che ha sostituito nel 1996 la pensione sociale). L'indebito relativo all'assegno sociale, in quanto prestazione assistenziale, al contrario di quanto ritenuto dalla
Corte d'appello, non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.
Secondo quanto questa Corte ha in più occasioni avuto modo di precisare, anche di recente (Cass. del 09/11/2018, Cass.n. 26036/2019), alla fattispecie in discorso si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal procedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42) , salvo il dolo comprovato.
Nella specifica fattispecie dell' indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che, ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il ''dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens.
Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui
l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla Agenzia delle Entrate ed essi fossero perciò conoscibili dall;
l'art . 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere CP_1
alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal 1 gennaio 2010,
4 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le CP_1
predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via CP_4
telematica.
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art. l3, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla l.30 luglio 2010, n. 122 . (…)
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei
CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all . CP_4
Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e CP_1 che quindi esso l già conosce. In questa ipotesi l' affidamento riposto dal pensionato CP_2
nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato CP_2
della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse, tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l della CP_1
attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito, Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l conosce o ha l'onere di conoscere. (…). CP_1
Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l CP_1 già conosce o ha l'onere di conoscere.”
5 4. Così delineati i principi che presidiano la materia dell'indebito assistenziale, gli stessi vanno “calati” nel caso in scrutinio, nel quale;
- l ha erogato al ricorrente (invalido civile) la relativa prestazione assistenziale con CP_1
decorrenza dal 1.2.21;
. in data 30.9.24 l ha comunicato al ricorrente la richiesta di restituzione della somma CP_1 di €.4.010,88, a suo dire indebitamente erogata al ricorrente (dallo stesso ) a tale titolo CP_1
a seguito di accertato superamento dei limiti reddituali per l'anno 2023 della soglia utile quale presupposto del diritto alla pensione di invalidità civile in quanto dal 1.12.22 fu liquidata – si badi: sempre dallo stesso – al ricorrente (anche) la pensione di CP_1
vecchiaia con decorrenza retroattiva dal luglio 2022 e con pagamento degli arretrati nel mese di gennaio 2023.
Ciò posto, la situazione di fatto che ha inciso sull'intervenuto superamento della soglia reddituale del ricorrente, per i redditi da lui percepiti nell'anno di imposta 2023, non è da attribuirsi ad un errore nella fase “genetica” della liquidazione ed erogazione della prestazione di invalidità (atteso che, al momento dell'erogazione in data 1.2.21, i dati reddituali complessivi ne consentivano la liquidazione), bensì in un errore successivo dell'ente (o, comunque, una mancata considerazione delle informazioni di cui già disponeva) che, a partire dall'1.12.22 (con decorrenza dal luglio 2022) ha erogato al ricorrente una pensione di vecchiaia grazie alla quale era noto all'ente stesso – o comunque: doveva risultarlo sin dall'1.2.22 – l'inevitabile superamento della soglia reddituale del ricorrente per l'anno 2023 (nel quale a gennaio furono liquidati anche tutti gli arretrati della pensione di vecchiaia) che doveva comportare la rideterminazione della prestazione n. 044-900007141474 Cat. INVCIV con ricalcolo pari a zero dei relativi importi
(cosa che l'ente ha effettuato solamente in data 30.9.24).
5. Ne consegue dunque che, nel caso in esame ed alla luce dei ricordati principi, l'indebito in questione non è in alcun modo addebitabile all'odierno ricorrente, risultando al contrario attribuibile all'organizzazione interna dell , che era lo stesso ente erogatore sia della CP_2
prestazione assistenziale che della successiva prestazione di vecchiaia di natura previdenziale e che, ciò malgrado, non si è tempestivamente attivato come avrebbe potuto e dovuto fare sin dal momento della erogazione della pensione di vecchiaia al ricorrente (e della liquidazione dei relativi arretrati), acquisendo dati evincibili da una mera consultazione delle banche dati dell'ente relative alle prestazioni liquidate all'odierno ricorrente.
6 Non si adombra, neppure, un qualche profilo di dolo nella condotta del percettore della prestazione, e neppure una sua omessa o incompleta comunicazione da parte sua di fatti incidenti sul diritto o la misura della pensione (comunicazione che, peraltro, avrebbe avuto ad oggetto gli stessi dati di cui già disponeva l , erogatore delle due diverse CP_1
prestazioni assistenziali e previdenziali in favore dello stesso soggetto).
Devono, pertanto, essere dichiarate irripetibili le prestazioni erogate al ricorrente per il periodo richiesto dall dal mese di gennaio a quello di dicembre del 2023 come CP_1 richiesto in ricorso nell'importo pari ad € 4.010,88, in quanto antecedenti al provvedimento che ha accertato l'indebito del 30.9.24, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme che l'ente dovesse aver eventualmente medio tempore trattenuto o recuperato a tale titolo.
6. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n.
147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza, con l'aumento del compenso nella misura del
10% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, ex art. 4, comma 1-bis del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso accerta e dichiara l'irripetibilità della somma di €
4.010,88 percepita da a titolo di pensione (n. 044-900007141474 Cat. Parte_1
INVCIV) oggetto della richiesta di restituzione di cui alla nota del 30/09/24, con il CP_1 conseguente obbligo di restituzione delle somme eventualmente recuperate dall'ente a tale titolo;
2. condanna l alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che CP_1
liquida in complessivi euro 974,60 oltre rimb. forf. spese 15 %, IVA e CPA di legge, oltre al rimborso del contributo unificato di euro 43,00, da distrarsi in favore degli Avv.ti Stefano di
Giacomo ed Antonino Di Giacomo dichiaratisi antistatari.
Verona 7 luglio 2025
IL GIUDICE
Marco Cucchetto
7