Art. 10.
Qualora il trattamento mensile lordo dei sottufficiali - a titolo di indennita' militare o di indennita' speciale di pubblica sicurezza o di indennita' di servizio speciale, e di indennita' militare speciale o di indennita' di servizio speciale di pubblica sicurezza o di indennita' mensile di servizio antincendi - non raggiunga l'importo del trattamento mensile lordo del personale civile di corrispondente ex coefficiente di stipendio - a titolo di compenso mensile per lavoro straordinario, calcolato in misura di 18 ore, e di assegno mensile di cui alla, legge 19 aprile 1962, n. 175 - la differenza viene attribuita a titolo di assegno personale riliquidabile a seguito di promozione.
Ai fini della determinazione dell'assegno personale di cui al comma precedente si tiene conto delle misure dell'indennita' militare o dell'indennita' speciale di pubblica sicurezza o dell'indennita' di servizio speciale stabilita nel precedente art. 6, anche se il sottufficiale, in quanto fruisca dell'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162 , goda dell'indennita' militare o indennita' speciale di pubblica sicurezza o indennita' di servizio speciale nelle misure indicate nell' art. 4 della legge 26 gennaio 1963, n. 41 .
Qualora il trattamento mensile lordo dei sottufficiali - a titolo di indennita' militare o di indennita' speciale di pubblica sicurezza o di indennita' di servizio speciale, e di indennita' militare speciale o di indennita' di servizio speciale di pubblica sicurezza o di indennita' mensile di servizio antincendi - non raggiunga l'importo del trattamento mensile lordo del personale civile di corrispondente ex coefficiente di stipendio - a titolo di compenso mensile per lavoro straordinario, calcolato in misura di 18 ore, e di assegno mensile di cui alla, legge 19 aprile 1962, n. 175 - la differenza viene attribuita a titolo di assegno personale riliquidabile a seguito di promozione.
Ai fini della determinazione dell'assegno personale di cui al comma precedente si tiene conto delle misure dell'indennita' militare o dell'indennita' speciale di pubblica sicurezza o dell'indennita' di servizio speciale stabilita nel precedente art. 6, anche se il sottufficiale, in quanto fruisca dell'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162 , goda dell'indennita' militare o indennita' speciale di pubblica sicurezza o indennita' di servizio speciale nelle misure indicate nell' art. 4 della legge 26 gennaio 1963, n. 41 .