Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999.
Articolo 2
- Legge 10 gennaio 2004, n. 14
Articolo 1 della Legge 10 gennaio 2004, n. 14
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28 gennaio 2004
28 gennaio 2004
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