Articolo 1 della Legge 10 gennaio 2004, n. 14
Articolo 2
Versione
28 gennaio 2004
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999.
Entrata in vigore il 28 gennaio 2004