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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 10/12/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1448/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
SEZIONE ORDINARIA
SENTENZA ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1448 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 09.12.2025 mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Prefetto p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano presso i cui uffici è domiciliata, in via Freguglia, n.1; appellante
E
(C.F. ), in persona in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
Amministratore Unico, Signor (C.F. , rappresentata e Controparte_2 C.F._1 difesa dall'avv. Chiara Adele Citterio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in , Lungolario Cesare Battisti n. 14; Pt_1 appellata
E
, SEDE DI Controparte_3 Pt_1
(c.f. ); P.IVA_3 appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecco del 17 giugno 2024 depositata in data 27 giugno 2024, n. 182, recante r.g.n. 999/2023 avente ad oggetto l'opposizione avverso il verbale di accertamento n. 7708 del 19.05.2023 emesso dall' Controparte_3
, Sede di;
[...] Pt_1
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 09.12.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. le parti concludevano come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
1. La in qualità di obbligata in solido, ha proposto opposizione avverso il Controparte_1 verbale n. 7708 del 19.05.2023 e notificato in data 25.05.2023 dall' con cui le Controparte_3
è stata contestata, in relazione al dipendente la violazione di talune disposizioni dei CP_4
Regolamenti UE n. 3821/1985 e n. 561/2006 in materia di tempi di guida e di riposo.
A tal fine ha dedotto, in via preliminare, che il verbale impugnato è stato notificato oltre il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 della l. 689/1981 e ha contestato la legittimità della sanzione irrogata per inidoneità del verbale impugnato a fondare piena prova circa la veridicità degli accertamenti documentali;
la necessità (con riguardo alla violazione di cui al cap.8 del verbale di accertamento) di applicare il cumulo giuridico per determinare l'ammontare della sanzione, il mancato superamento delle soglie di tolleranza (che avrebbe dovuto condurre l'ITL ad escludere la sanzione per alcune voci).
Si è costituito l' eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_3 legittimazione passiva in favore della competente per territorio. Nel merito ha contestato Parte_1
l'avversa opposizione.
Si è costituita altresì la aderendo alle contestazioni mosse Parte_1 dall' , sostenendo, in particolare di non essere incorsa in nessuna decadenza, Controparte_3 poiché il verbale è stato notificato in data 25.05.2023 a fronte di un'istruttoria durata fino alla fine di marzo. Nel merito, ha sostenuto che laddove si controverta di accertamenti condotti mediante apparecchiature elettroniche, l'efficacia della rilevazione cessa solo in presenza di un malfunzionamento della strumentazione, circostanza non ricorrente nel caso di specie. Ha poi aggiunto che il cumulo giuridico invocato dalla controparte non sia applicabile, trattandosi di diverse condotte violative e non di un'unica azione o omissione. Quanto poi al riconoscimento della tolleranza nelle misurazioni, sarebbe da escludersi in assenza di una specifica indicazione da parte del conducente dei motivi specifici del superamento delle ore continuative di guida consentite.
Il giudice di pace di Lecco, con sentenza n.182/2024, ha accolto il ricorso proposto dalla ritenendo tardiva la notifica alla società del verbale n. 7708, ha annullato il Controparte_1 verbale impugnato e condannato la al pagamento delle spese del giudizio. Parte_1
Con ricorso in appello la ha proposto impugnazione avverso detta sentenza, Parte_1 deducendo che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che il verbale di contestazione sia stato notificato oltre il termine di novanta giorni dall'accertamento eseguito, atteso che tra il primo
2 accesso ispettivo avvenuto in data 4/01/2023 e la notifica del verbale opposto, si sono susseguiti una serie di atti, adottati tutti nel rispetto del termine asseritamente violato, necessari per svolgimento dell'istruttoria e per l'accertamento della sussistenza degli elementi integrativi degli illeciti. Nel merito, riportandosi a tutto quanto già dedotto in primo grado, ha insistito per l'infondatezza dell'opposizione e in particolare sulla legittimità della sanzione irrogata. Ha inoltre chiarito che l'appello dovesse intendersi promosso unicamente nei confronti della e non anche CP_1 dell' , a cui, tuttavia – non essendo stato formalmente estromesso dal giudizio Controparte_3 di primo grado – l'appello è stato comunque notificato ai soli fini della denuntiatio litis.
Si è costituita in giudizio la che, nel riportarsi a tutto quanto già dedotto Controparte_1 ed eccepito in primo grado, ha contestato l'impugnazione avversaria, insistendo per la conferma della sentenza impugnata. Peraltro, l'appellata ha ritenuto inammissibile l'appello, sostenendo che in primo grado la non abbia contestato specificamente le allegazioni della e che, Parte_1 CP_1 quindi, in virtù dell'art. 115 c.p.c. non potrebbe far valere le argomentazioni non spese in primo grado.
Non si è costituito in giudizio l' e pertanto ne deve essere dichiarata la Controparte_3 contumacia.
Alla prima udienza di comparizione la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 28.10.2025 in cui la sottoscritta, divenuta assegnataria del presente procedimento, ha rinviato per motivi organizzativi e di carico del ruolo, all'odierna udienza.
2. L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti.
2.1. In via preliminare si ritiene non meritevole di accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata.
Come emerge dalla comparsa di costituzione in primo grado, la , seppur Parte_1 brevemente ha contestato in modo puntuale le argomentazioni della avanzando le CP_1 medesime difese ribadite in questa sede. Ha dedotto, infatti, sia con riferimento al valore probatorio dei verbali ispettivi, sia sulla tematica del cumulo giuridico, sia sul profilo della tolleranza, sia sulla non configurabilità della decadenza ex art. 14 l. 689/1981.
Inoltre, preme rilevare che l'art. 342 c.p.c. così come modificato dalla legge n. 134/2012 non impone all'appellante forme particolari, ma solo di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, si da
3 esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr.
Cassazione n. 13151/2017).
L'atto di appello promosso dalla , anche sotto tali profili, ha specificatamente Parte_1 individuato i punti di impugnazione della sentenza oggetto di gravame, formulando altresì le ragioni di dissenso rispetto alla motivazione del giudice di primo grado anche con riferimento alle censure su cui il giudice di prime cure non si è pronunciato, in quanto ritenute assorbite dall'accoglimento dell'eccezione preliminare. La giurisprudenza, inoltre, ha chiarito che è altresì “ammissibile
l'appello con il quale la parte soccombente si limiti a richiamare le contestazioni mosse in primo grado se alle stesse la sentenza impugnata non ha fornito risposta” (cfr. Cassazione n. 97/2019).
L'appello è quindi ammissibile.
3. Passando al merito della controversia, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha individuato il dies a quo per la decorrenza del termine di cui all'art. 14 della l. cit., nel 04.01.2023, data in cui si svolse l'accesso ispettivo, ritenendo che l'amministrazione non avesse dato prova della necessità di ulteriori accertamenti e/o valutazioni per la verifica dell'esistenza della violazione.
Secondo l'appellante, invece, il termine di 90 giorni non può ritenersi decorrente da tale data, quando l'ITL non era ancora in possesso di tutta la documentazione necessaria all'effettuazione degli accertamenti ma dovrebbe farsi decorrere al più dalla data del 28.03.2023 quando l'ITL è stato in grado di formulare compiutamente i propri rilievi, sulla scorta della documentazione trasmessa dalla nei mesi precedenti. CP_1
Il motivo di appello è fondato.
La disposizione generale in tema di contestazione delle violazioni amministrative, dettata dall'art. 14 legge n. 689 del 1981, stabilisce che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, 2° co., della legge n. 689 del 1981, per la
4 notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione (cfr. Cassazione
n.14862/2022 che richiama a sua volta Cass. (ord.) 29.10.2019, n. 27702; Cass. (ord.) 25.10.2019,
n. 27405; Cass. 18.4.2007, n. 9311). Ai fini di tale valutazione, dunque, dovrà altresì considerarsi il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità (cfr. Cassazione, ordinanza n. 20977/2024).
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il dies a quo inizia a decorrere solo dal momento in cui è compiuta – o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità della fattispecie – l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione stessa (cfr. Cass. 30.1.2025 n. 2202; Cass.
9.2.2024 n. 3712; Cass.
19.10.2023 n. 29068; Cass. 11.5.2022 n. 14862; Cass.
5.3.2020 n. 6359; Cass. 19.2.2019 n. 4820;
Cass.
6.6.2018 n. 14678; Cass.
2.4.2014 n. 7681; Cass. 11.4.2006 n. 8456). Sulla individuazione di tale momento, non può tuttavia incidere la condotta negligente o arbitraria della stessa P.A., sicché il tardivo compimento di atti, che quest'ultima avrebbe dovuto o potuto compiere tempestivamente, non vale a spostare in avanti il dies a quo di decorrenza del termine di 90 giorni per la contestazione differita dell'infrazione (cfr. Cass.
3.5.2016 n. 8687; Cass. 29.2.2008 n. 5467; Cass. S.U. 9.3.2007
n. 5395). Conseguentemente, la protrazione dell'accertamento nel tempo è legittima solo nel caso in cui sia volta a realizzare l'attività istruttoria necessaria ad acclarare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo.
In definitiva, se è vero che la mera notizia del fatto materiale non coincide con la nozione di accertamento, perché quest'ultimo si completa solo quando l'organo di vigilanza acquisisce la piena conoscenza dell'illecito; tuttavia, l'atto istruttorio deve essere tale in senso tecnico e non può consistere in un'attività meramente dilatoria o strumentale.
Ebbene, come emerge dalla documentazione prodotta già in primo grado, l'indagine ispettiva, iniziata con il primo accesso del 04.01.2023, è proseguita nei mesi successivi al fine di compiere ulteriori accertamenti.
In particolare, all'esito del primo accesso del 04.01.2023, l'ITL ha richiesto la produzione di ulteriore documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria (tra cui i cronotachigrafi in formato ddd); con mail del 19.01.2023 la ha comunicato che, in data 24.01.2023, il legale rappresentante CP_1
5 avrebbe consegnato in cartaceo la documentazione richiesta, una parte della quale è stata trasmessa anche via mail;
in data 24.01.2023, l'ITL, ricevuta la documentazione richiesta dà atto che gli accertamenti non sono stati conclusi, in quanto devono essere ancora effettuate verifiche documentali e/o acquisite dichiarazioni necessarie a constatare compiutamente l'osservanza delle norme;
in data 28.03.2023, l'ITL dalla disamina della documentazione prodotta dalla nelle CP_1 date del 19.01., del 26.01, del 31.01 e del 10.02 e constatate delle incongruenze, ha chiesto la produzione di ulteriore documentazione;
con pec del 04.04.2023, infine, la ha fornito talune CP_1 delle delucidazioni richieste.
Il contenuto di tali verbali non è stato in alcun modo contestato dall'appellata, pertanto, non vi sono dubbi circa la cadenza temporale ivi indicata dovendosi ritenere che nel caso di specie sia la contestazione differita del verbale rispetto alla data del primo accesso (04.01.2023) che il decorso del tempo siano giustificati dalla necessità di acquisire e valutare tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, per come puntualmente indicato nei diversi verbali interlocutori. L'attività ricognitiva, infatti, non può considerarsi meramente dilatoria né si rilevano nel caso di specie profili di negligenza da parte della P.A., atteso che la vicinanza tra le date di invio dei documenti, le mail scambiate con la e il contenuto dei verbali ispettivi CP_1 testimoniano che l'istruttoria svolta dall'ITL è stata svolta in tempi ragionevoli, congrui e necessari rispetto all'acquisizione della documentazione integrativa richiesta alla società appellata. In appena tre mesi l'amministrazione ha reperito la documentazione, l'ha analizzata e ha contestato le violazioni commesse.
Erra, peraltro, il giudice di prime cure nel ritenere che anche a voler spostare in avanti il dies
a quo, il termine cui fare riferimento sarebbe quello del 10.02.2023, in cui la società avrebbe inviato un'ulteriore pec con allegata la documentazione richiesta, atteso che in data successiva, il
28.03.2023, è stato redatto un altro verbale interlocutorio in cui, constatate delle incongruenze proprio alla luce della documentazione in precedenza prodotta, l'ITL ha ritenuto opportuno proseguire gli accertamenti e chiedere ulteriori delucidazioni fornite con pec del 04.04.2023.
Tale considerazione si ritiene ancor di più avvalorata in materia di violazioni del codice della strada ove la contestazione avvenga mediante l'estrazione dei dati contenuti nel cronotachigrafo in cui è stato precisato, anche mediante richiamo alla circolare del Ministero dei
Trasporti del 27. 7. 2011, prot. 15598, in armonia con il Regolamento CE 561/2006, che in tali fattispecie è consentita la contestazione differita, “in ragione del tempo necessario al download dei dati e delle difficoltà concernenti l'esame degli stessi”, decorrendo dal compimento di queste operazioni il termine di notifica della contestazione (vedi tra tutte Cass. n. 36429 del 2021).
6 Nel caso di specie, a seguito del primo accesso, l'ITL ha richiesto alla società appellata proprio tali dati, all'esito della cui valutazione ha poi rilevato delle incongruenze (v. verbale del
28.03.2023) cui ha fornito delucidazione parte appellata con la pec del 04.04.2023 ed è poi seguita l'elevazione del verbale di accertamento del 19.05.2023.
Può ragionevolmente presumersi, pertanto, che la data dalla quale far decorrere il termine di novanta giorni per la notifica dell'accertata violazione sia quella del 04.04.2023, in cui in seguito all'esame dei tachigrafi e cronotachigrafi consegnati dalla società, l'ITL ha constatato che “tra i cronotachigrafi scaricati ed il LUL dell'anno 2022 dei lavoratori (autisti) , Persona_1
e non risultano convergenze di attività lavorative prestate giornate CP_4 Persona_2 senza dati)” ed ha richiesto ulteriore documentazione (v. verbale del 28.03.2023).
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dall'appellato non può essere preso in considerazione neppure il termine del 19.01.2023 in cui la società avrebbe inviato all'ITL i cronotachigrafi in formato ddd e quindi l'ITL fosse già in possesso di tutta la documentazione necessaria per l'accertamento dell'infrazione, atteso che, come rilevato, gli accertamenti delle infrazioni mediante tali strumenti presuppongono del tempo necessario per l'elaborazione e l'esame dei dati ivi contenuti. Sicché il tempo intercorso tra l'invio di tale documentazione e il verbale interlocutorio del 28.03.2023 può ragionevolmente presumersi che corrisponda al tempo necessario per l'elaborazione e lo scarico dei dati dai cronotachigrafi prodotti (circostanza questa in cui si dà atto nello stesso verbale del 28.03.2023).
In conclusione, dunque, il termine di decadenza di cui all'art. 14, l. 689/1981 risulta rispettato, decorrendo dalla data del 04.04.2023 (o comunque da quella del 28.03.2023), poiché il verbale è stato notificato in data 05.06.2023.
4. Ciò posto si ritengono altresì infondati gli ulteriori motivi di opposizione, su cui il giudice di pace non si è pronunciato, ritenendoli assorbiti rispetto all'accertata violazione dell'art. 14 della l.
689/1981.
A tal proposito, è bene in via preliminare chiarire, in merito al valore probatorio dei verbali ispettivi, che i verbali redatti dai funzionari degli Enti previdenziale ed assistenziali o dell' fanno piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., dei fatti che il Controparte_3 funzionario attesta avvenuti in sua presenza, mentre, per altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, il materiale raccolto è liberamente apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dal Pubblico Ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi reda superfluo
7 l'espletamento di altri mezzi istruttori (cfr. tra tutte Cassazione, n. 4182/2021). In altri termini, dunque, i verbali redatti dagli Ispettori del Lavoro fanno fede fino a querela di falso con riferimento alla provenienza dei verbali stessi da chi li ha sottoscritti, alle dichiarazioni direttamente rese e ai fatti che il verbalizzante attesti come materialmente avvenuti alla sua presenza o da lui compiuti: le ulteriori circostanze accertate nel corso dell'indagine ispettiva risultano invece rivestite di un'attendibilità che può essere contrastata soltanto laddove intervenga una specifica prova contraria.
La Corte di cassazione, inoltre, ha chiarito che l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione
o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento
(cfr. Cassazione n. 16064/2020).
Nel caso di specie, la non ha fornito alcuna prova contraria agli accertamenti CP_1 contenuti nel verbale impugnato: in particolare, la documentazione fornita dall'appellata e analizzata dall' è stata soggetta a un controllo “vincolato”, ossia effettuato Controparte_3 mediante la rilevazione dei dati mediante apparecchi elettronici, dei quali non è stato provato alcun malfunzionamento.
Ad ogni modo in merito alle singole violazioni preme rilevare quanto segue.
4.1. Con la violazione dell'art. 8, par. 2, 3 e 4 Regolamento 561/06 viene rilevato il mancato godimento del riposo giornaliero previsto nel periodo di 24 ore e la società appellata contesta che nel periodo indicato, il lavoratore fosse alla guida del veicolo solo nelle date dell'11 e del CP_4
18.07 mentre nelle altre date il medesimo veicolo era condotto da altro dipendente. Circostanza, questa, che tuttavia non risulta neppure dalla documentazione prodotta dalla stessa (v. doc. CP_1
12).
La sanzione irrogata, dunque, deve ritenersi legittima.
4.2. Con la “Violazione art. 34 paragrafo 7 Reg. UE 165/2014 NAZIONE DI INIZIO/FINE
NON DICHIARATA SULLA CARTA CONDUCENTE” (pag. 3 del verbale) viene rilevata la mancata indicazione della nazione di inizio o fine tragitto, perpetrata in diversi giorni tra il
3.06.2022 e il 05.09.2022.
La non contestando nel merito la sussistenza dell'infrazione ritiene che dovesse CP_1 applicarsi il cumulo giuridico e che, quindi, venisse riconosciuta una sola violazione aumentata fino al triplo, poiché la condotta, benché reiterata in diversi giorni, risulterebbe essere sempre la stessa.
Tale impostazione non può essere condivisa.
8 L'art. 198 Codice della Strada, applicabile ratione temporis (ossia prima della modifica effettuata dalla Legge 25.11.2024 n. 177), prevede che “salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo”. Tale disposizione estende alle sanzioni amministrative il sistema del cumulo giuridico, con la limitazione che tale disciplina non è applicabile nei casi di plurime violazioni commesse con altrettante condotte (Cass. 9.3.2022
n. 7704; Cass. 16.12.2014 n. 26434; Cass.
4.3.20211 n. 5252; Cass.
6.10.2008 n. 24655). Agli illeciti amministrativi non si applica, infatti, la continuazione prevista dall'art. 81 c.p..
È principio consolidato, al quale questo Giudice ritiene di dare continuità, che in materia di sanzioni amministrative non è applicabile, allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'art. 81 c.p. relativo alla continuazione, ma esclusivamente il concorso formale, in quanto espressamente previsto nell'art. 8 Legge 689/1981, che richiede l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di azioni, di tal che l'applicazione dell'art. 198 C.d.S. deve essere effettuata in modo rigoroso, senza che possano essere allargate le maglie dell'istituto della continuazione. In sostanza, nel caso di pluralità di violazioni della stessa norma del Codice della Strada, è esclusa la possibilità di invocare l'art. 81 c.p. in tema di continuazione tra reati, sia perché l'art. 8 Legge 689/1981 prevede espressamente tale possibilità solo per le violazioni in materia di previdenza e assistenza (comma 2), sia perché la differenza morfologica tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi (Cass.
9.3.2022 n. 7704; Cass.
7.5.2018 n.
10890; Cas. 16.12.2014 n. 26434).
Nel caso di specie, le infrazioni contestate riguardano in modo inequivocabile condotte compiute distintamente l'una dall'altra, poiché effettuate in giorni e mesi diversi, come si può agilmente ricavare dall'analisi della tabella riportata nel verbale ispettivo. Non potendosi ritenere integrata un'unica condotta violativa, si devono riconoscere (come correttamente fatto dall'ITL) tante violazioni quante sono le condotte illecite poste in essere nel periodo in commento.
4.3. Con la violazione dell'art. 8, par. 2, 3 e 4 Reg. 561/06 è stato contestato un Riposo
Giornaliero Insufficiente (inferiore al 10%) per non aver effettuato un periodo di riposo di almeno 9 ore tale da poter essere conteggiato come riposo giornaliero ridotto o frazionato.
La non contestando nel merito la sussistenza dell'infrazione, si limita a dedurre che CP_1 lo sforamento rientrerebbe nei limiti della soglia di tolleranza, trattandosi di pochi minuti. Tuttavia,
9 la contestazione mossa nel verbale ispettivo attiene alla circostanza che l'autista avrebbe effettuato un riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore alle nove ore (ovvero 08.39).
Inoltre, la avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza dei presupposti per la deroga ai CP_1 tempi di riposo prescritti dal Regolamento UE. L'art. 12, infatti, consente al conducente di derogare alle disposizioni degli articoli da 6 a 9 (sui tempi di guida e di riposo) a condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per poter raggiungere un punto di sosta appropriato e nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico.
Circostanze queste né dedotte né dimostrate nel caso di specie in cui, in ogni caso, il conducente avrebbe dovuto indicare a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni.
Infine, si ritiene inconferente il richiamo alla circolare ministeriale del 22.09.2022 che ha fornito un'interpretazione dell'art. 12, co. 3 del Regolamento n. 561/2006 (così come modificato dal
Regolamento n. 2020/1054), in forza della quale i conducenti possono superare fino a due ore il limite massimo di guida giornaliero e settimanale, derogando anche alle regole relative al riposo giornaliero (….) in presenza delle condizioni indicate, ovvero a condizione di non compromettere la sicurezza stradale, in circostanze eccezionali e per raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza. La società appellata, infatti, limitandosi a mere asserzioni di principio non ha dedotto nessuna di tali circostanze che, eventualmente, avrebbero giustificato una deroga anche ai tempi di riposo alla guida.
4.4. Discorso analogo deve essere fatto con riferimento alla violazione dell'art. 7, par. 1 e 2 del Regolamento n. 561/06 per aver eseguito più di quattro ore e mezzo di guida continua, senza osservare i periodi di pausa previsti.
La società non contesta nel merito l'infrazione, asserendo che il superamento della soglia rientrerebbe nella tolleranza di cui al cit. art. 12 del Regolamento UE. Tale rilievo, del tutto generico (non essendo indicata la sussistenza di una delle condizioni richiamate dall'art. 12 che giustificherebbe la deroga) rimane un'allegazione priva di riscontro probatorio e quindi non accoglibile.
4.5. Con la Violazione dell'art. 8, par. 6 Reg. 561/06 viene rilevata l'insufficienza del
RIPOSO SETTIMANALE (oltre il 20%) per non aver effettuato nel corso di due settimane consecutive almeno: due periodi di riposo settimanale regolari;
oppure un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto, di almeno 24 ore.
Anche sul punto si ritiene che la non abbia fornito alcuna prova contraria agli CP_1
10 accertamenti contenuti nel verbale impugnato: in particolare, la documentazione fornita dall'appellata e analizzata dall' è stata soggetta a un controllo “vincolato”, Controparte_3 ossia effettuato mediante la rilevazione dei dati mediante apparecchi elettronici, dei quali non è stato provato alcun malfunzionamento. La contestazione dell'appellata, sul punto è rimasta una mera allegazione priva di riscontro probatorio, limitandosi a ritenere che, ai fini dell'accertamento della contestata infrazione sarebbe stata necessaria l'acquisizione da parte dell'ITL della stampa giornaliera. Documentazione che, da un lato, avrebbe comunque potuto produrre la società appellata e che, in ogni caso, non inficia l'accertamento compiuto atteso che avrebbe consentito di fare le stesse rilevazioni degli strumenti in concreto utilizzati (tachigrafi, DDD controller etc) ossia identificazione conducente, data e ora inizio viaggio, eventuali interruzioni, periodi di guida e di riposo, attività varie quali il carico e lo scarico.
4.6. Da ultimo, si ritiene che anche con riferimento alla violazione dell'art. 6, par. 1 comma
1 e 2 del Regolamento n. 561/06, la società non è stata in grado di fornire una specifica prova contraria rispetto ai dati acquisiti tramite i tachigrafi, limitando la sua contestazione ad una allegazione di mero principio.
Per tutti i motivi sopra esposti, l'appello deve essere accolto e per l'effetto la sentenza di primo grado deve essere riformata con conseguente rigetto dell'opposizione proposta dalla CP_1 avverso il verbale di accertamento dell'infrazione n. 7708/2023.
5. L'accoglimento dell'appello con la riforma integrale della sentenza di primo grado, determina la caducazione automatica del capo della sentenza relativo alle spese.
Pertanto, le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza ma, poiché innanzi al Giudice di Pace la si era Parte_1 costituita con proprio funzionario, non può ottenere la condanna della controparte soccombente al pagamento dei compensi di avvocato, difettando le relative qualità nel soggetto amministrativo che si è costituito in giudizio (cfr. Cass.
4.8.2023 n. 23825; Cass. 10.12.2018 n. 31860; Cass.
20.12.2017 n. 30597; Cass. 27.4.2016 n. 8413; Cass. 29.11.2013 n. 26855; Cass. 27.5.2011 n.
11816; Cass. 27.8.2007 n. 18066; Cass.
9.2.2007 n. 2872; Cass.
8.3.2000 n. 2642).
La dunque, va condannata al pagamento delle spese del primo grado solo nei CP_1 confronti dell' che si è costituito e difeso durante tutto il corso del Controparte_3 giudizio (v. verbali di primo grado), liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate.
Mentre la va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in CP_1 favore della dove la costituzione è avvenuta attraverso l'Avvocatura dello Stato, liquidate Parte_1
11 come in dispositivo ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, delle questioni fattuali e giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del giudice di pace di n. 182/2024 ogni diversa domanda ed eccezione Pt_1 disattesa:
• Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza del giudice di pace di Lecco n.
182/2024:
- Rigetta l'opposizione formulata da in persona del suo Controparte_1 amministratore unico, avverso il verbale di accertamento n. 7708 del Controparte_2
19.05.2023 emesso dall' di , Sede di Controparte_3 CP_3 CP_3
; Pt_1
• Condanna in persona del suo amministratore unico, Controparte_1 CP_2
al pagamento delle spese processuali di primo grado nei confronti dell'
[...] [...]
che si liquidano in euro 1.265 per compensi oltre il Controparte_3
15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge;
• Condanna in persona del suo amministratore unico, Controparte_1 CP_2
al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio nei confronti della
[...]
che si liquidano in euro 2.552 per compensi ed euro 98,00 per Parte_1 spese oltre il 15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge;
Della presente sentenza viene data integrale lettura del dispositivo e delle relative motivazioni al termine della camera di consiglio.
Lecco 10.12.2025
Il giudice
AI OR
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
SEZIONE ORDINARIA
SENTENZA ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1448 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 09.12.2025 mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Prefetto p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano presso i cui uffici è domiciliata, in via Freguglia, n.1; appellante
E
(C.F. ), in persona in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
Amministratore Unico, Signor (C.F. , rappresentata e Controparte_2 C.F._1 difesa dall'avv. Chiara Adele Citterio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in , Lungolario Cesare Battisti n. 14; Pt_1 appellata
E
, SEDE DI Controparte_3 Pt_1
(c.f. ); P.IVA_3 appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecco del 17 giugno 2024 depositata in data 27 giugno 2024, n. 182, recante r.g.n. 999/2023 avente ad oggetto l'opposizione avverso il verbale di accertamento n. 7708 del 19.05.2023 emesso dall' Controparte_3
, Sede di;
[...] Pt_1
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 09.12.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. le parti concludevano come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
1. La in qualità di obbligata in solido, ha proposto opposizione avverso il Controparte_1 verbale n. 7708 del 19.05.2023 e notificato in data 25.05.2023 dall' con cui le Controparte_3
è stata contestata, in relazione al dipendente la violazione di talune disposizioni dei CP_4
Regolamenti UE n. 3821/1985 e n. 561/2006 in materia di tempi di guida e di riposo.
A tal fine ha dedotto, in via preliminare, che il verbale impugnato è stato notificato oltre il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 della l. 689/1981 e ha contestato la legittimità della sanzione irrogata per inidoneità del verbale impugnato a fondare piena prova circa la veridicità degli accertamenti documentali;
la necessità (con riguardo alla violazione di cui al cap.8 del verbale di accertamento) di applicare il cumulo giuridico per determinare l'ammontare della sanzione, il mancato superamento delle soglie di tolleranza (che avrebbe dovuto condurre l'ITL ad escludere la sanzione per alcune voci).
Si è costituito l' eccependo, in via preliminare, il difetto di Controparte_3 legittimazione passiva in favore della competente per territorio. Nel merito ha contestato Parte_1
l'avversa opposizione.
Si è costituita altresì la aderendo alle contestazioni mosse Parte_1 dall' , sostenendo, in particolare di non essere incorsa in nessuna decadenza, Controparte_3 poiché il verbale è stato notificato in data 25.05.2023 a fronte di un'istruttoria durata fino alla fine di marzo. Nel merito, ha sostenuto che laddove si controverta di accertamenti condotti mediante apparecchiature elettroniche, l'efficacia della rilevazione cessa solo in presenza di un malfunzionamento della strumentazione, circostanza non ricorrente nel caso di specie. Ha poi aggiunto che il cumulo giuridico invocato dalla controparte non sia applicabile, trattandosi di diverse condotte violative e non di un'unica azione o omissione. Quanto poi al riconoscimento della tolleranza nelle misurazioni, sarebbe da escludersi in assenza di una specifica indicazione da parte del conducente dei motivi specifici del superamento delle ore continuative di guida consentite.
Il giudice di pace di Lecco, con sentenza n.182/2024, ha accolto il ricorso proposto dalla ritenendo tardiva la notifica alla società del verbale n. 7708, ha annullato il Controparte_1 verbale impugnato e condannato la al pagamento delle spese del giudizio. Parte_1
Con ricorso in appello la ha proposto impugnazione avverso detta sentenza, Parte_1 deducendo che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che il verbale di contestazione sia stato notificato oltre il termine di novanta giorni dall'accertamento eseguito, atteso che tra il primo
2 accesso ispettivo avvenuto in data 4/01/2023 e la notifica del verbale opposto, si sono susseguiti una serie di atti, adottati tutti nel rispetto del termine asseritamente violato, necessari per svolgimento dell'istruttoria e per l'accertamento della sussistenza degli elementi integrativi degli illeciti. Nel merito, riportandosi a tutto quanto già dedotto in primo grado, ha insistito per l'infondatezza dell'opposizione e in particolare sulla legittimità della sanzione irrogata. Ha inoltre chiarito che l'appello dovesse intendersi promosso unicamente nei confronti della e non anche CP_1 dell' , a cui, tuttavia – non essendo stato formalmente estromesso dal giudizio Controparte_3 di primo grado – l'appello è stato comunque notificato ai soli fini della denuntiatio litis.
Si è costituita in giudizio la che, nel riportarsi a tutto quanto già dedotto Controparte_1 ed eccepito in primo grado, ha contestato l'impugnazione avversaria, insistendo per la conferma della sentenza impugnata. Peraltro, l'appellata ha ritenuto inammissibile l'appello, sostenendo che in primo grado la non abbia contestato specificamente le allegazioni della e che, Parte_1 CP_1 quindi, in virtù dell'art. 115 c.p.c. non potrebbe far valere le argomentazioni non spese in primo grado.
Non si è costituito in giudizio l' e pertanto ne deve essere dichiarata la Controparte_3 contumacia.
Alla prima udienza di comparizione la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 28.10.2025 in cui la sottoscritta, divenuta assegnataria del presente procedimento, ha rinviato per motivi organizzativi e di carico del ruolo, all'odierna udienza.
2. L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti.
2.1. In via preliminare si ritiene non meritevole di accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata.
Come emerge dalla comparsa di costituzione in primo grado, la , seppur Parte_1 brevemente ha contestato in modo puntuale le argomentazioni della avanzando le CP_1 medesime difese ribadite in questa sede. Ha dedotto, infatti, sia con riferimento al valore probatorio dei verbali ispettivi, sia sulla tematica del cumulo giuridico, sia sul profilo della tolleranza, sia sulla non configurabilità della decadenza ex art. 14 l. 689/1981.
Inoltre, preme rilevare che l'art. 342 c.p.c. così come modificato dalla legge n. 134/2012 non impone all'appellante forme particolari, ma solo di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, si da
3 esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr.
Cassazione n. 13151/2017).
L'atto di appello promosso dalla , anche sotto tali profili, ha specificatamente Parte_1 individuato i punti di impugnazione della sentenza oggetto di gravame, formulando altresì le ragioni di dissenso rispetto alla motivazione del giudice di primo grado anche con riferimento alle censure su cui il giudice di prime cure non si è pronunciato, in quanto ritenute assorbite dall'accoglimento dell'eccezione preliminare. La giurisprudenza, inoltre, ha chiarito che è altresì “ammissibile
l'appello con il quale la parte soccombente si limiti a richiamare le contestazioni mosse in primo grado se alle stesse la sentenza impugnata non ha fornito risposta” (cfr. Cassazione n. 97/2019).
L'appello è quindi ammissibile.
3. Passando al merito della controversia, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha individuato il dies a quo per la decorrenza del termine di cui all'art. 14 della l. cit., nel 04.01.2023, data in cui si svolse l'accesso ispettivo, ritenendo che l'amministrazione non avesse dato prova della necessità di ulteriori accertamenti e/o valutazioni per la verifica dell'esistenza della violazione.
Secondo l'appellante, invece, il termine di 90 giorni non può ritenersi decorrente da tale data, quando l'ITL non era ancora in possesso di tutta la documentazione necessaria all'effettuazione degli accertamenti ma dovrebbe farsi decorrere al più dalla data del 28.03.2023 quando l'ITL è stato in grado di formulare compiutamente i propri rilievi, sulla scorta della documentazione trasmessa dalla nei mesi precedenti. CP_1
Il motivo di appello è fondato.
La disposizione generale in tema di contestazione delle violazioni amministrative, dettata dall'art. 14 legge n. 689 del 1981, stabilisce che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, 2° co., della legge n. 689 del 1981, per la
4 notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione (cfr. Cassazione
n.14862/2022 che richiama a sua volta Cass. (ord.) 29.10.2019, n. 27702; Cass. (ord.) 25.10.2019,
n. 27405; Cass. 18.4.2007, n. 9311). Ai fini di tale valutazione, dunque, dovrà altresì considerarsi il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità (cfr. Cassazione, ordinanza n. 20977/2024).
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il dies a quo inizia a decorrere solo dal momento in cui è compiuta – o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità della fattispecie – l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione stessa (cfr. Cass. 30.1.2025 n. 2202; Cass.
9.2.2024 n. 3712; Cass.
19.10.2023 n. 29068; Cass. 11.5.2022 n. 14862; Cass.
5.3.2020 n. 6359; Cass. 19.2.2019 n. 4820;
Cass.
6.6.2018 n. 14678; Cass.
2.4.2014 n. 7681; Cass. 11.4.2006 n. 8456). Sulla individuazione di tale momento, non può tuttavia incidere la condotta negligente o arbitraria della stessa P.A., sicché il tardivo compimento di atti, che quest'ultima avrebbe dovuto o potuto compiere tempestivamente, non vale a spostare in avanti il dies a quo di decorrenza del termine di 90 giorni per la contestazione differita dell'infrazione (cfr. Cass.
3.5.2016 n. 8687; Cass. 29.2.2008 n. 5467; Cass. S.U. 9.3.2007
n. 5395). Conseguentemente, la protrazione dell'accertamento nel tempo è legittima solo nel caso in cui sia volta a realizzare l'attività istruttoria necessaria ad acclarare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo.
In definitiva, se è vero che la mera notizia del fatto materiale non coincide con la nozione di accertamento, perché quest'ultimo si completa solo quando l'organo di vigilanza acquisisce la piena conoscenza dell'illecito; tuttavia, l'atto istruttorio deve essere tale in senso tecnico e non può consistere in un'attività meramente dilatoria o strumentale.
Ebbene, come emerge dalla documentazione prodotta già in primo grado, l'indagine ispettiva, iniziata con il primo accesso del 04.01.2023, è proseguita nei mesi successivi al fine di compiere ulteriori accertamenti.
In particolare, all'esito del primo accesso del 04.01.2023, l'ITL ha richiesto la produzione di ulteriore documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria (tra cui i cronotachigrafi in formato ddd); con mail del 19.01.2023 la ha comunicato che, in data 24.01.2023, il legale rappresentante CP_1
5 avrebbe consegnato in cartaceo la documentazione richiesta, una parte della quale è stata trasmessa anche via mail;
in data 24.01.2023, l'ITL, ricevuta la documentazione richiesta dà atto che gli accertamenti non sono stati conclusi, in quanto devono essere ancora effettuate verifiche documentali e/o acquisite dichiarazioni necessarie a constatare compiutamente l'osservanza delle norme;
in data 28.03.2023, l'ITL dalla disamina della documentazione prodotta dalla nelle CP_1 date del 19.01., del 26.01, del 31.01 e del 10.02 e constatate delle incongruenze, ha chiesto la produzione di ulteriore documentazione;
con pec del 04.04.2023, infine, la ha fornito talune CP_1 delle delucidazioni richieste.
Il contenuto di tali verbali non è stato in alcun modo contestato dall'appellata, pertanto, non vi sono dubbi circa la cadenza temporale ivi indicata dovendosi ritenere che nel caso di specie sia la contestazione differita del verbale rispetto alla data del primo accesso (04.01.2023) che il decorso del tempo siano giustificati dalla necessità di acquisire e valutare tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, per come puntualmente indicato nei diversi verbali interlocutori. L'attività ricognitiva, infatti, non può considerarsi meramente dilatoria né si rilevano nel caso di specie profili di negligenza da parte della P.A., atteso che la vicinanza tra le date di invio dei documenti, le mail scambiate con la e il contenuto dei verbali ispettivi CP_1 testimoniano che l'istruttoria svolta dall'ITL è stata svolta in tempi ragionevoli, congrui e necessari rispetto all'acquisizione della documentazione integrativa richiesta alla società appellata. In appena tre mesi l'amministrazione ha reperito la documentazione, l'ha analizzata e ha contestato le violazioni commesse.
Erra, peraltro, il giudice di prime cure nel ritenere che anche a voler spostare in avanti il dies
a quo, il termine cui fare riferimento sarebbe quello del 10.02.2023, in cui la società avrebbe inviato un'ulteriore pec con allegata la documentazione richiesta, atteso che in data successiva, il
28.03.2023, è stato redatto un altro verbale interlocutorio in cui, constatate delle incongruenze proprio alla luce della documentazione in precedenza prodotta, l'ITL ha ritenuto opportuno proseguire gli accertamenti e chiedere ulteriori delucidazioni fornite con pec del 04.04.2023.
Tale considerazione si ritiene ancor di più avvalorata in materia di violazioni del codice della strada ove la contestazione avvenga mediante l'estrazione dei dati contenuti nel cronotachigrafo in cui è stato precisato, anche mediante richiamo alla circolare del Ministero dei
Trasporti del 27. 7. 2011, prot. 15598, in armonia con il Regolamento CE 561/2006, che in tali fattispecie è consentita la contestazione differita, “in ragione del tempo necessario al download dei dati e delle difficoltà concernenti l'esame degli stessi”, decorrendo dal compimento di queste operazioni il termine di notifica della contestazione (vedi tra tutte Cass. n. 36429 del 2021).
6 Nel caso di specie, a seguito del primo accesso, l'ITL ha richiesto alla società appellata proprio tali dati, all'esito della cui valutazione ha poi rilevato delle incongruenze (v. verbale del
28.03.2023) cui ha fornito delucidazione parte appellata con la pec del 04.04.2023 ed è poi seguita l'elevazione del verbale di accertamento del 19.05.2023.
Può ragionevolmente presumersi, pertanto, che la data dalla quale far decorrere il termine di novanta giorni per la notifica dell'accertata violazione sia quella del 04.04.2023, in cui in seguito all'esame dei tachigrafi e cronotachigrafi consegnati dalla società, l'ITL ha constatato che “tra i cronotachigrafi scaricati ed il LUL dell'anno 2022 dei lavoratori (autisti) , Persona_1
e non risultano convergenze di attività lavorative prestate giornate CP_4 Persona_2 senza dati)” ed ha richiesto ulteriore documentazione (v. verbale del 28.03.2023).
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dall'appellato non può essere preso in considerazione neppure il termine del 19.01.2023 in cui la società avrebbe inviato all'ITL i cronotachigrafi in formato ddd e quindi l'ITL fosse già in possesso di tutta la documentazione necessaria per l'accertamento dell'infrazione, atteso che, come rilevato, gli accertamenti delle infrazioni mediante tali strumenti presuppongono del tempo necessario per l'elaborazione e l'esame dei dati ivi contenuti. Sicché il tempo intercorso tra l'invio di tale documentazione e il verbale interlocutorio del 28.03.2023 può ragionevolmente presumersi che corrisponda al tempo necessario per l'elaborazione e lo scarico dei dati dai cronotachigrafi prodotti (circostanza questa in cui si dà atto nello stesso verbale del 28.03.2023).
In conclusione, dunque, il termine di decadenza di cui all'art. 14, l. 689/1981 risulta rispettato, decorrendo dalla data del 04.04.2023 (o comunque da quella del 28.03.2023), poiché il verbale è stato notificato in data 05.06.2023.
4. Ciò posto si ritengono altresì infondati gli ulteriori motivi di opposizione, su cui il giudice di pace non si è pronunciato, ritenendoli assorbiti rispetto all'accertata violazione dell'art. 14 della l.
689/1981.
A tal proposito, è bene in via preliminare chiarire, in merito al valore probatorio dei verbali ispettivi, che i verbali redatti dai funzionari degli Enti previdenziale ed assistenziali o dell' fanno piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., dei fatti che il Controparte_3 funzionario attesta avvenuti in sua presenza, mentre, per altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, il materiale raccolto è liberamente apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dal Pubblico Ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi reda superfluo
7 l'espletamento di altri mezzi istruttori (cfr. tra tutte Cassazione, n. 4182/2021). In altri termini, dunque, i verbali redatti dagli Ispettori del Lavoro fanno fede fino a querela di falso con riferimento alla provenienza dei verbali stessi da chi li ha sottoscritti, alle dichiarazioni direttamente rese e ai fatti che il verbalizzante attesti come materialmente avvenuti alla sua presenza o da lui compiuti: le ulteriori circostanze accertate nel corso dell'indagine ispettiva risultano invece rivestite di un'attendibilità che può essere contrastata soltanto laddove intervenga una specifica prova contraria.
La Corte di cassazione, inoltre, ha chiarito che l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione
o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento
(cfr. Cassazione n. 16064/2020).
Nel caso di specie, la non ha fornito alcuna prova contraria agli accertamenti CP_1 contenuti nel verbale impugnato: in particolare, la documentazione fornita dall'appellata e analizzata dall' è stata soggetta a un controllo “vincolato”, ossia effettuato Controparte_3 mediante la rilevazione dei dati mediante apparecchi elettronici, dei quali non è stato provato alcun malfunzionamento.
Ad ogni modo in merito alle singole violazioni preme rilevare quanto segue.
4.1. Con la violazione dell'art. 8, par. 2, 3 e 4 Regolamento 561/06 viene rilevato il mancato godimento del riposo giornaliero previsto nel periodo di 24 ore e la società appellata contesta che nel periodo indicato, il lavoratore fosse alla guida del veicolo solo nelle date dell'11 e del CP_4
18.07 mentre nelle altre date il medesimo veicolo era condotto da altro dipendente. Circostanza, questa, che tuttavia non risulta neppure dalla documentazione prodotta dalla stessa (v. doc. CP_1
12).
La sanzione irrogata, dunque, deve ritenersi legittima.
4.2. Con la “Violazione art. 34 paragrafo 7 Reg. UE 165/2014 NAZIONE DI INIZIO/FINE
NON DICHIARATA SULLA CARTA CONDUCENTE” (pag. 3 del verbale) viene rilevata la mancata indicazione della nazione di inizio o fine tragitto, perpetrata in diversi giorni tra il
3.06.2022 e il 05.09.2022.
La non contestando nel merito la sussistenza dell'infrazione ritiene che dovesse CP_1 applicarsi il cumulo giuridico e che, quindi, venisse riconosciuta una sola violazione aumentata fino al triplo, poiché la condotta, benché reiterata in diversi giorni, risulterebbe essere sempre la stessa.
Tale impostazione non può essere condivisa.
8 L'art. 198 Codice della Strada, applicabile ratione temporis (ossia prima della modifica effettuata dalla Legge 25.11.2024 n. 177), prevede che “salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo”. Tale disposizione estende alle sanzioni amministrative il sistema del cumulo giuridico, con la limitazione che tale disciplina non è applicabile nei casi di plurime violazioni commesse con altrettante condotte (Cass. 9.3.2022
n. 7704; Cass. 16.12.2014 n. 26434; Cass.
4.3.20211 n. 5252; Cass.
6.10.2008 n. 24655). Agli illeciti amministrativi non si applica, infatti, la continuazione prevista dall'art. 81 c.p..
È principio consolidato, al quale questo Giudice ritiene di dare continuità, che in materia di sanzioni amministrative non è applicabile, allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'art. 81 c.p. relativo alla continuazione, ma esclusivamente il concorso formale, in quanto espressamente previsto nell'art. 8 Legge 689/1981, che richiede l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di azioni, di tal che l'applicazione dell'art. 198 C.d.S. deve essere effettuata in modo rigoroso, senza che possano essere allargate le maglie dell'istituto della continuazione. In sostanza, nel caso di pluralità di violazioni della stessa norma del Codice della Strada, è esclusa la possibilità di invocare l'art. 81 c.p. in tema di continuazione tra reati, sia perché l'art. 8 Legge 689/1981 prevede espressamente tale possibilità solo per le violazioni in materia di previdenza e assistenza (comma 2), sia perché la differenza morfologica tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi (Cass.
9.3.2022 n. 7704; Cass.
7.5.2018 n.
10890; Cas. 16.12.2014 n. 26434).
Nel caso di specie, le infrazioni contestate riguardano in modo inequivocabile condotte compiute distintamente l'una dall'altra, poiché effettuate in giorni e mesi diversi, come si può agilmente ricavare dall'analisi della tabella riportata nel verbale ispettivo. Non potendosi ritenere integrata un'unica condotta violativa, si devono riconoscere (come correttamente fatto dall'ITL) tante violazioni quante sono le condotte illecite poste in essere nel periodo in commento.
4.3. Con la violazione dell'art. 8, par. 2, 3 e 4 Reg. 561/06 è stato contestato un Riposo
Giornaliero Insufficiente (inferiore al 10%) per non aver effettuato un periodo di riposo di almeno 9 ore tale da poter essere conteggiato come riposo giornaliero ridotto o frazionato.
La non contestando nel merito la sussistenza dell'infrazione, si limita a dedurre che CP_1 lo sforamento rientrerebbe nei limiti della soglia di tolleranza, trattandosi di pochi minuti. Tuttavia,
9 la contestazione mossa nel verbale ispettivo attiene alla circostanza che l'autista avrebbe effettuato un riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore alle nove ore (ovvero 08.39).
Inoltre, la avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza dei presupposti per la deroga ai CP_1 tempi di riposo prescritti dal Regolamento UE. L'art. 12, infatti, consente al conducente di derogare alle disposizioni degli articoli da 6 a 9 (sui tempi di guida e di riposo) a condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per poter raggiungere un punto di sosta appropriato e nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico.
Circostanze queste né dedotte né dimostrate nel caso di specie in cui, in ogni caso, il conducente avrebbe dovuto indicare a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni.
Infine, si ritiene inconferente il richiamo alla circolare ministeriale del 22.09.2022 che ha fornito un'interpretazione dell'art. 12, co. 3 del Regolamento n. 561/2006 (così come modificato dal
Regolamento n. 2020/1054), in forza della quale i conducenti possono superare fino a due ore il limite massimo di guida giornaliero e settimanale, derogando anche alle regole relative al riposo giornaliero (….) in presenza delle condizioni indicate, ovvero a condizione di non compromettere la sicurezza stradale, in circostanze eccezionali e per raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza. La società appellata, infatti, limitandosi a mere asserzioni di principio non ha dedotto nessuna di tali circostanze che, eventualmente, avrebbero giustificato una deroga anche ai tempi di riposo alla guida.
4.4. Discorso analogo deve essere fatto con riferimento alla violazione dell'art. 7, par. 1 e 2 del Regolamento n. 561/06 per aver eseguito più di quattro ore e mezzo di guida continua, senza osservare i periodi di pausa previsti.
La società non contesta nel merito l'infrazione, asserendo che il superamento della soglia rientrerebbe nella tolleranza di cui al cit. art. 12 del Regolamento UE. Tale rilievo, del tutto generico (non essendo indicata la sussistenza di una delle condizioni richiamate dall'art. 12 che giustificherebbe la deroga) rimane un'allegazione priva di riscontro probatorio e quindi non accoglibile.
4.5. Con la Violazione dell'art. 8, par. 6 Reg. 561/06 viene rilevata l'insufficienza del
RIPOSO SETTIMANALE (oltre il 20%) per non aver effettuato nel corso di due settimane consecutive almeno: due periodi di riposo settimanale regolari;
oppure un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto, di almeno 24 ore.
Anche sul punto si ritiene che la non abbia fornito alcuna prova contraria agli CP_1
10 accertamenti contenuti nel verbale impugnato: in particolare, la documentazione fornita dall'appellata e analizzata dall' è stata soggetta a un controllo “vincolato”, Controparte_3 ossia effettuato mediante la rilevazione dei dati mediante apparecchi elettronici, dei quali non è stato provato alcun malfunzionamento. La contestazione dell'appellata, sul punto è rimasta una mera allegazione priva di riscontro probatorio, limitandosi a ritenere che, ai fini dell'accertamento della contestata infrazione sarebbe stata necessaria l'acquisizione da parte dell'ITL della stampa giornaliera. Documentazione che, da un lato, avrebbe comunque potuto produrre la società appellata e che, in ogni caso, non inficia l'accertamento compiuto atteso che avrebbe consentito di fare le stesse rilevazioni degli strumenti in concreto utilizzati (tachigrafi, DDD controller etc) ossia identificazione conducente, data e ora inizio viaggio, eventuali interruzioni, periodi di guida e di riposo, attività varie quali il carico e lo scarico.
4.6. Da ultimo, si ritiene che anche con riferimento alla violazione dell'art. 6, par. 1 comma
1 e 2 del Regolamento n. 561/06, la società non è stata in grado di fornire una specifica prova contraria rispetto ai dati acquisiti tramite i tachigrafi, limitando la sua contestazione ad una allegazione di mero principio.
Per tutti i motivi sopra esposti, l'appello deve essere accolto e per l'effetto la sentenza di primo grado deve essere riformata con conseguente rigetto dell'opposizione proposta dalla CP_1 avverso il verbale di accertamento dell'infrazione n. 7708/2023.
5. L'accoglimento dell'appello con la riforma integrale della sentenza di primo grado, determina la caducazione automatica del capo della sentenza relativo alle spese.
Pertanto, le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza ma, poiché innanzi al Giudice di Pace la si era Parte_1 costituita con proprio funzionario, non può ottenere la condanna della controparte soccombente al pagamento dei compensi di avvocato, difettando le relative qualità nel soggetto amministrativo che si è costituito in giudizio (cfr. Cass.
4.8.2023 n. 23825; Cass. 10.12.2018 n. 31860; Cass.
20.12.2017 n. 30597; Cass. 27.4.2016 n. 8413; Cass. 29.11.2013 n. 26855; Cass. 27.5.2011 n.
11816; Cass. 27.8.2007 n. 18066; Cass.
9.2.2007 n. 2872; Cass.
8.3.2000 n. 2642).
La dunque, va condannata al pagamento delle spese del primo grado solo nei CP_1 confronti dell' che si è costituito e difeso durante tutto il corso del Controparte_3 giudizio (v. verbali di primo grado), liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate.
Mentre la va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in CP_1 favore della dove la costituzione è avvenuta attraverso l'Avvocatura dello Stato, liquidate Parte_1
11 come in dispositivo ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, delle questioni fattuali e giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del giudice di pace di n. 182/2024 ogni diversa domanda ed eccezione Pt_1 disattesa:
• Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza del giudice di pace di Lecco n.
182/2024:
- Rigetta l'opposizione formulata da in persona del suo Controparte_1 amministratore unico, avverso il verbale di accertamento n. 7708 del Controparte_2
19.05.2023 emesso dall' di , Sede di Controparte_3 CP_3 CP_3
; Pt_1
• Condanna in persona del suo amministratore unico, Controparte_1 CP_2
al pagamento delle spese processuali di primo grado nei confronti dell'
[...] [...]
che si liquidano in euro 1.265 per compensi oltre il Controparte_3
15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge;
• Condanna in persona del suo amministratore unico, Controparte_1 CP_2
al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio nei confronti della
[...]
che si liquidano in euro 2.552 per compensi ed euro 98,00 per Parte_1 spese oltre il 15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge;
Della presente sentenza viene data integrale lettura del dispositivo e delle relative motivazioni al termine della camera di consiglio.
Lecco 10.12.2025
Il giudice
AI OR
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