Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo per l'istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA), con allegati, adottato a Roma il 13 giugno 1976 e aperto alla firma a New York il 20 dicembre 1976.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo per l'istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA), con allegati, adottato a Roma il 13 giugno 1976 e aperto alla firma a New York il 20 dicembre 1976.