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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/05/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
---------------------
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Dott. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 88/2022 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 27/06/2024 e promossa in questo grado
Da con sede legale in Milano (Codice fiscale, registro imprese e Parte_1
partita IVA n. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. C. de Tilla ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Michele Riggi del foro di Caltanissetta;
APPELLANTE
Contro
Il (già Controparte_1 [...]
- C.F. e P. IVA: , con sede in Caltanissetta –in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in
Caltanissetta presso lo studio dell'Avv. Rosario Carrara, dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti;
APPELLATO
E nei confronti di on sede in Roma, (c.f. iscrizione nel Registro delle Imprese di Controparte_3
Roma ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_3 difesa, come da procura in atti, dall'Avv. C. Landolina ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Angelo Capizzi;
APPELLATA
* * *
Conclusioni delle parti
All'udienza del 27.06.2024 le parti costituite, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: ( : “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Parte_1
Caltanissetta - contrariis reiectis - in riforma della Sentenza n. 479/2021 pubblicata dal
Tribunale di Caltanissetta in data 19 agosto 2021: nel merito, in via principale:
- rigettare l'opposizione proposta dal , Controparte_1
nonché le domande e le eccezioni da esso formulate in quanto inammissibili, generiche e comunque infondate e, per l'effetto, confermare il decreto opposto n. 338/2015 (r.g.n.
1625/2015) emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 18 - 20 luglio 2015 per la somma capitale di Euro 10.824,83 (e/o per la maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa), oltre interessi moratori ex D.L.gs. 231 del 2002 da calcolarsi su tutte le fatture azionate (elencate nel doc. nn. 5 e 6 del fascicolo monitorio) dalla scadenza delle singole fatture alla data in cui la ha ricevuto i rimborsi da Pt_1
parte da (per le fatture pagate) o riceverà i pagamenti da parte del CP_3 Controparte_1
(per le fatture non pagate) nonché oltre le spese notarili per l'importo di Euro 121,20 e le spese legali;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in atto, Parte_1
è creditrice del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (e, in ogni caso, legittimata alla riscossione per conto di in forza dei Mandati alla gestione Controparte_3
prodotti sub doc. 12, 13, 14 e 15) della somma di Euro 10.824,83 (e/o per la maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa), a titolo di residuo capitale oltre interessi moratori ex D.L.gs. 231 del 2002 su tutte le fatture azionate (elencate nel doc. nn. 5 e 6 del fascicolo monitorio) dalla scadenza delle singole fatture alla data in cui la ha ricevuto i rimborsi da parte da (per le fatture pagate) o riceverà i Pt_1 CP_3
pagamenti da parte del (per le fatture non pagate) e, per l'effetto: Controparte_1
- condannare il , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in ogni caso, a pagare in favore di le Parte_1
spese, diritti e onorari del procedimento monitorio (comprese le spese di notifica e
l'imposta di registro), del giudizio di opposizione e del presente giudizio di appello. Il tutto oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.
Nel merito, in subordine: - con riferimento alle cessioni dei crediti vantati da nella denegata e Controparte_3
non creduta ipotesi in cui si accertasse e dichiarasse, in accoglimento delle eccezioni avversarie l'inesistenza o inesigibilità dei crediti e/o l'inefficacia delle cessioni, accertare
e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, il grave inadempimento di Controparte_3 con conseguente obbligo di quest'ultima a rispondere delle garanzie assunte come meglio indicato in atti.
In via istruttoria: disporre, se del caso, la rinnovazione e/o integrazione della CTU, per i motivi di cui in atti, incluse le Osservazioni alla C.T.U. depositate il 15 maggio 2023.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
( ): “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Controparte_4
accogliere le conclusioni tutte di cui alla propria comparsa di costituzione e risposta del
24.05.2022 da intendersi qui reiterate e ritrascritte.”
( : “Nel merito - In parziale riforma della statuizione impugnata, Controparte_3 accogliere l'appello promosso da e confermare parzialmente il D.I. Parte_1
338/2015 emesso dal Tribunale di Caltanissetta e notificato in data 06.10.2015, nei limiti dell'importo di € 10.824,83, oltre interessi moratori, ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2005;
- Per l'effetto, ritenere e dichiarare, con qualsivoglia statuizione, il
[...]
debitore dell'importo di € 10.824,83, per sorte capitale, oltre Controparte_1
interessi moratori, ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2005 e, conseguentemente, condannare il
a versare il predetto importo in favore della Controparte_1
cessionaria e in ogni caso – nella denegata ipotesi di accoglimento Parte_1
delle eccezioni inerenti la cessione – in favore di Controparte_3
- Rigettare la domanda di manleva formulata da avendo Parte_1 [...]
correttamente rimborsato tutte le somme versate dal CP_3 [...]
in favore di per la complessiva somma Controparte_1 Parte_1 di € 267.341,30, come confermato da parte appellante”.
I FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 6.10.2015, il Controparte_1
oppugnava il decreto ingiuntivo n. 388/2015, con il quale il Tribunale di
[...]
Caltanissetta gli aveva ingiunto di pagare a la somma di € Parte_1
208.562,57, oltre interessi moratori e spese del monitorio, in forza dei contratti di cessione di crediti siglati con e fondati, a loro volta, su fatture non pagate Controparte_3
emesse a fronte della fornitura di energia elettrica in favore del nominato Ente provinciale.
Il , in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito CP_1 nonché l'inefficacia delle cessioni di credito e richiamava a tal proposito l'art. 9 L.
2248/1865 e 70 RD n° 2240/23, il quale richiede il consenso dell'Ente pubblico per l'efficacia dei precisati negozi;
nel merito deduceva l'avvenuto pagamento delle fatture poste a fondamento dell'ingiunzione e l'erroneità delle modalità di calcolo degli interessi maturati.
Chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa da cui pretendeva Controparte_3
di essere mallevata.
Accettava il contraddittorio la quale, nel costituirsi in giudizio, Parte_1
contestava funditus tutte le argomentazioni avversarie ma precisava, al contempo, di avere ricevuto consistenti pagamenti da parte della debitrice nelle more del procedimento;
chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna di quest'ultima al pagamento della residua somma di € 46.150,34 che, successivamente, riduceva ad € 10.824,83 in dipendenza di ulteriori versamenti eseguiti dal Libero Consorzio.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva la quale, condividendo Controparte_3 le difese dell'opposta, instava per il rigetto dell'opposizione.
Radicatosi il contraddittorio, si dava luogo alla fase istruttoria la quale si sostanziava nella produzione di documentazione conferente e nell'espletamento di una consulenza contabile affidata alle cure del dr. A. Per_1
All'esito, il Tribunale emetteva la sentenza n° 479/21 il cui dispositivo così recita:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 388/2015, emesso da questo Tribunale in data
18.7.2015;
- condanna , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore di in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio pari ad €
5.440,50, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta;
- compensa le spese di lite tra e le altre parti in causa;
Controparte_3
- pone le spese di ctu a carico di ”. Controparte_1
Avverso il succitato provvedimento ha interposto appello con atto di Parte_1
citazione notificato il 28.02.2022, a mezzo del quale ne ha chiesto la riforma per i motivi che in prosieguo verranno illustrati. Si sono costituiti tanto che ha condiviso ancora una volta le difese Controparte_3 dell'appellante, quanto il che, invece, ha Controparte_1
contestato la pretesa avversaria volta, essenzialmente, ad ottenere il pagamento della residua somma di € 10.824,83 e degli interessi moratori maturati su tutte le fatture azionate, da calcolarsi giusta le disposizioni di cui al D.L.gs. 231 del 2002.
Con ordinanza del 26.01.2023 la Corte ha disposto il richiamo del c.t.u. nominato in primo grado, dr. al fine di “integrare la relazione di consulenza rispondendo, punto Per_1
per punto, alle censure tecniche (riferite ai conteggi) articolate con i motivi di appello, determinando gli importi eventualmente ancora dovuti dal Controparte_1
in favore dell'appellante, distinti per sorte capitale ed interessi”.
[...]
In esito al deposito del relativo elaborato, sono state raccolte le conclusioni delle parti attraverso il deposito di note di trattazione scritta e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i motivi che sorreggono la proposta impugnazione la parte appellante censura l'impugnata sentenza per avere revocato il provvedimento monitorio opposto sull'erroneo presupposto dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dalla banca;
e per avere comunque disatteso la richiesta di condanna del Consorzio al pagamento del CP_1
residuo capitale ancora dovuto in relazione alle fatture azionate, nonché di tutti gli interessi moratori maturati e maturandi sulle fatture oggetto di ingiunzione tra la data di scadenza e quella in cui sono avvenuti i pagamenti.
In particolare l'istituto di credito sostiene che nella quantificazione del capitale residuo
(nel corso del procedimento erano stati effettuati numerosi pagamenti da parte della debitrice principale), ammontante a suo dire ad € 10.824,83, erano stati erroneamente esclusi dal calcolo gli importi portati da alcune fatture che non risultavano ancora pagate;
mentre, con riferimento agli interessi moratori, deduce che, contrariamente a quanto dedotto dalla parte debitrice, non vi è stato alcun versamento successivo al deposito della
CTU e men che meno un pagamento “di valore superiore rispetto al residuo credito accertato in sede di CTU”.
Il motivo è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
In “limine” alla presente fase del giudizio, questo Corte ha disposto il richiamo del c.t.u. nominato in primo grado al quale ha affidato l'incarico di “quantificare, alla luce dei criteri dettati in parte motiva, gli importi oggetto di effettivo accredito di pagamento da parte dell'appellato nei confronti Controparte_1 dell'appellante e gli importi eventualmente ancora dovuti dallo Parte_1 stesso per sorte, capitale ed interessi”. Controparte_1
In data 14.03.2023, l'ausiliare ha depositato una “prima bozza” di elaborato contabile ma, dal momento che quest'ultima era stata eseguita senza il contraddittorio delle parti, alle predette è stato concesso il termine di giorni sessanta per formulare le proprie osservazioni critiche, alle quali il dr. ha successivamente replicato con la relazione Per_1
integrativa definitiva del 23.07.2023.
E così, all'esito della propria indagine, il c.t.u. nominato ha accertato l'esistenza di un credito complessivo € 27.488,26 (oltre interessi moratori sul capitale residuo dal
17.07.2023 al saldo), il quale deve essere così imputato:
-€ 8.639,12 a titolo di residuo capitale;
-€ 6.602,23 a titolo di interessi moratori su fatture non pagate maturati al 15 marzo 2023;
-€ 11.655,90 a titolo di interessi moratori su fatture pagate;
-€ 591,01 a titolo di differenza conteggio fatture riemesse.
L'elaborato peritale riposa su una metodologia di calcolo ineccepibile, scevra da errori e, comunque, perfettamente in linea con i quesiti che sono stati posti dal Collegio.
L'ausiliare, infatti, dopo avere analiticamente esposto “i criteri di analisi della situazione contabile” (pagg.
7-9 relazione integrativa), ha provveduto ad esaminare “il prospetto redatto da relativo alle fatture rimborsate alla stessa da Parte_1 [...]
in data 29/08/2019 (data successiva al deposito della relazione di CP_3 consulenza tecnica definitiva)” e lo ha confrontato con le “determine di pagamento” prodotte dal Caltanissetta. Controparte_1
Ha altresì precisato “di non essere in possesso, per alcune fatture, del documento di
“mandato di pagamento”, che attesta l'effettivo pagamento della fattura, ma solamente la data di accredito del pagamento dichiarato da o la data della Parte_1 determina di pagamento”, ed ha sottolineato, al riguardo, che “l'effettiva data di pagamento da prendere in considerazione per tali valutazioni è quella riportata nel documento del mandato di pagamento. Solo in mancanza dello stesso, il C.T.U. si è determinato a prendere in considerazione, per le operazioni di calcolo, la data di accredito del pagamento e la data della determina di pagamento”.
Con riferimento, invece, al calcolo degli interessi moratori (pagg. 9 e ss.), il dr. ha espressamente indicato la formula utilizzata per il calcolo di questi ultimi Per_1 ed ha precisato che l'interesse di mora, “per il 1° semestre 2019, inclusa la maggiorazione prevista, era pari al 8,00%”. E così, in ragione degli accertamenti, delle verifiche e delle analisi effettuate alla luce dei criteri esposti con chiarezza nella relazione, il C.T.U. ha ricostruito “sulla scorta della documentazione in atti, il debito residuo del Controparte_1
a favore della che risulta essere pari ad € 27.488,26”. Parte_1
E ad inficiare le sopra esposte conclusioni non possono valere le osservazioni critiche svolte dai consulenti di parte, le quali sono state efficacemente rintuzzate dall'ausiliare con argomentazioni appaganti (si veda la relazione contabile alle pagg. 25 e ss.) e condivisibili e che qui espressamente si richiamano.
Deve altresì accogliersi l'ulteriore motivo di appello con il quale l'impugnante censura la sentenza appellata nella parte in cui ha liquidato le spese in € 5.440,40 affermando che “le spese del presente procedimento andrebbero calcolate sul valore accertato dal ctu
(corrispondente al credito residuo in corso di causa ed estinto solo in epoca successiva al deposito della ctu, atteso che la restante parte risultava già corrisposta all'atto della costituzione di ”. Parte_1
Il Tribunale, invero, avrebbe omesso di considerare che, per consolidata giurisprudenza, il pagamento effettuato, come nella specie, “successivamente alla data di deposito della relativa richiesta (monitoria) non esime l'ingiunto dall'obbligo di corrispondere al creditore, oltre agli interessi maturati per effetto del tardivo adempimento (…) le spese legali liquidate in sede di emissione del decreto”.
Al riguardo va considerato che il valore della controversia, al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, va fissato in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera domanda. Analogamente nel caso in cui, ove una parte impugni la decisione resa dal giudice soltanto in parte, il valore della controversia nel suo successivo sviluppo nel grado di impugnazione è limitato a quanto richiesto dalla parte impugnante secondo il criterio del disputatum, integrato dal criterio del decisum in caso di accoglimento parziale dell'impugnazione. (Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.197). Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, la sentenza del primo giudice deve essere parzialmente riformata, nel senso che il CP_1 Controparte_1
deve essere condannato al pagamento della somma di € 27.488,26, oltre
[...]
successivi interessi, da calcolare ai sensi del D.L.gs. 231 del 2002, sulla sorte capitale (€
8.639,12) non ancora pagata e sulle fatture rimaste insolute, a decorrere dal 17.07.2023 e fino all'effettivo soddisfo.
Inoltre, in accoglimento della censura relativa alla liquidazione delle spese processuali, quelle del primo grado devono essere rimodulate in favore di (parte Parte_1 sostanzialmente vittoriosa) nella misura complessiva di € 10.000, 00 (di cui € 2000,00 per la fase di studio, € 1500,00 per la fase introduttiva, € 3500,00 per la fase istruttoria ed €
4.000,00 per quella conclusionale) oltre compenso forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Le spese della presente fase seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico del ed in favore di Controparte_1 Parte_1
esse si liquidano in € 4.000,00 (di cui € 1200,00 per la fase di studio, € 800,00 per
[...] la fase introduttiva ed € 2.000,00 per quella conclusionale) oltre compenso forfetario,
i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Se ne dispone invece l'integrale compensazione tra e tutte le altre parti. Controparte_3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n° 479/2021 emessa dal Tribunale di Caltanissetta, così provvede:
-condanna il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di della somma Parte_1 di € 27.488,26, oltre successivi interessi, da calcolare ai sensi del D.L.gs. 231 del 2002, sulla sorte capitale (€ 8.639,12) e sulle fatture che non sono state ancora pagate, a decorrere dal 15.03.2023 e fino all'effettivo soddisfo;
-condanna il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, a rifondere a che, con riferimento al Parte_1 primo grado del giudizio, rimodula in € 10.000,00 oltre accessori di legge se dovuti;
-condanna il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, a rifondere a le spese della presente fase Parte_1
che liquida come in parte motiva;
-compensa le spese della presente fase tra e le altre parti del giudizio;
Controparte_3
-conferma nel resto l'impugnata sentenza. Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 30.01.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice