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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 3819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3819 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio pronuncia all'udienza del 11/11/2025
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 3468/2024 Ruolo Generale Sezione lavoro
TRA
e , rappresentata e difese, come da procura in Parte_1 Parte_2
atti, dall'avvocato SANTONICOLA CIRO
APPELLANTI
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
APPELLATO
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 23/12/2024 le appellanti in epigrafe indicate hanno parzialmente impugnato la sentenza n. 1490/2024, con la quale il Tribunale di Nola , in funzione di giudice del lavoro, pur accogliendo la domanda proposta dalle lavoratrici nei confronti del
[...]
, aveva compensato tra le parti le spese di lite . Controparte_1
Parte appellata non si è costituita.
Parte appellante non è mai comparsa, né alla udienza di discussione del 28.10.2025, né all'odierna udienza, nonostante la rituale comunicazione del rinvio ex art. 348 c.p.c..
La Corte, quindi, decide la causa come da dispositivo con contestuale motivazione.
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348 c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del 1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo.
Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poiché nel rito del lavoro “l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza” (cfr. Cass. SU
5839/93 in motivazione).
Nella specie, poiché parte appellante non è comparsa all'udienza fissata per la discussione, né all'odierna udienza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Solo ad abundantiam, si rileva che l'appellante non ha dimostrato di aver notificato l'appello.
Nulla sulle spese nei confronti della parte appellata.
Stante l'epoca di deposito dell'appello, deve darsi atto della sussistenza del presupposto processuale per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228/2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR
n.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
b) nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Napoli, 11/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Milena Cortigiano dott. Gennaro Iacone
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio pronuncia all'udienza del 11/11/2025
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 3468/2024 Ruolo Generale Sezione lavoro
TRA
e , rappresentata e difese, come da procura in Parte_1 Parte_2
atti, dall'avvocato SANTONICOLA CIRO
APPELLANTI
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
APPELLATO
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 23/12/2024 le appellanti in epigrafe indicate hanno parzialmente impugnato la sentenza n. 1490/2024, con la quale il Tribunale di Nola , in funzione di giudice del lavoro, pur accogliendo la domanda proposta dalle lavoratrici nei confronti del
[...]
, aveva compensato tra le parti le spese di lite . Controparte_1
Parte appellata non si è costituita.
Parte appellante non è mai comparsa, né alla udienza di discussione del 28.10.2025, né all'odierna udienza, nonostante la rituale comunicazione del rinvio ex art. 348 c.p.c..
La Corte, quindi, decide la causa come da dispositivo con contestuale motivazione.
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348 c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del 1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo.
Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poiché nel rito del lavoro “l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza” (cfr. Cass. SU
5839/93 in motivazione).
Nella specie, poiché parte appellante non è comparsa all'udienza fissata per la discussione, né all'odierna udienza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Solo ad abundantiam, si rileva che l'appellante non ha dimostrato di aver notificato l'appello.
Nulla sulle spese nei confronti della parte appellata.
Stante l'epoca di deposito dell'appello, deve darsi atto della sussistenza del presupposto processuale per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228/2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR
n.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
b) nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Napoli, 11/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Milena Cortigiano dott. Gennaro Iacone