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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/09/2025, n. 3425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3425 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 5736/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Domenico Traversa e dell'avv. Damiano De Jullis;
e
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 con l'assistenza e difesa dell'avvocato dello Stato Fabiola Roccotelli;
a seguito di trattazione scritta della causa ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea - finalizzata ad ottenere la condanna del convenuto alla corresponsione dell'indennità CP_1 di cui all'art. 1 della legge 210/1992 in favore della parte ricorrente in quanto asseritamente affetta da danni irreversibili a seguito di epatite post-trasfusionale - è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Venendo al merito della controversia va precisato che – condivisibilmente con quanto rilevato dal C.T.U. in seno alla relazione tecnica disposta all'interno del presente giudizio – non può in primis ritenersi accertato il nesso di eziologia tra l'unica trasfusione di sangue riferita dalla parte ricorrente e l'infezione lamentata dalla stessa parte in quanto “Sulla scorta di indici oggettivi e con alto grado di probabilità, alla luce delle nozioni comuni, integrate da valutazioni mediche specialistiche e secondo il parametro dell'ordinaria diligenza, deve ritenersi che la suddetta unica documentata emotrasfusione effettuata in data 4.5.81 in neonato nato da parto cesareo al 7° mese di gravidanza ricoverato per immaturità e condizione di anemia non soddisfa criterio di proporzionalità dell'azione lesiva come significativa causa in concorrenza con la documentata
1 variabile di confondimento relativa alla condizione in ambito familiare di genitore convivente ( padre) diabetico deceduto all'età di 71 anni per epatocarcinoma su cirrosi HCV correlata come da riportato riscontro documentale”.
Per altro verso, il CTU ha anche (esaustivamente) osservato addirittura che non sono rilevabili segni clinico- funzionali di esiti di pregressa epatopatia HCV-correlata e che, a causa della singola emotrasfusione cui è stata sottoposto in data 4.5.1981, il ricorrente non ha riportato infermità dalle quali è derivata una menomazione permanente della sua integrità psico-fisica ascrivibile ad alcuna categoria della tabella allegata al DPR 30 dic 1981 n. 834.
A fronte di tanto va osservato che alcuna osservazione è stata tempestivamente mossa dal CTP del ricorrente successivamente all'inoltro della relazione peritale sicché le osservazioni allegate alle note scritte depositate dalla parte ricorrente in vista della presente udienza sono inammissibili e quindi non possono essere valutate.
Parimenti inammissibili (e quindi non valutabili) devono essere accertate le numerose argomentazioni e contestazioni contenute all'interno delle note di trattazione scritta depositate dal ricorrente in data 22.09.2025 (che come invece previsto dall'art. 127-ter c.p.c. avrebbero potuto contenere solo le istanze e conclusioni). Tali argomentazioni e contestazioni, invece, avrebbero dovuto essere riportate all'interno delle note autorizzate da depositarsi nei 10 giorni anteriori la data del 25.09.2025 (adempimento non osservato dal ricorrente).
La domanda è quindi integralmente infondata.
Con riferimento alla richiesta di esonero dal pagamento delle spese di lite come formulata dalla parte ricorrente in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. va osservato che la norma da ultimo citata deve essere interpretata nel senso di onerare la parte ricorrente che versi nelle relative condizioni reddituali di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione o nell'atto introduttivo del giudizio o (al più) all'interno di foglio che, ancorché materialmente separato rispetto al ricorso introduttivo, sia espressamente richiamato dal medesimo atto introduttivo del giudizio e ritualmente prodotto assieme allo stesso (si veda sul punto Cass. civ., Sez. VI, 16616/2018 secondo cui appunto “la disposizione va interpretata nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, cosicché va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente
2 prodotta con il medesimo (v. Cass. 26-07-2011, n. 16284)”, si veda anche Cass. civ., Sez. VI, 25199/2015).
A fronte di tanto, è quindi doveroso evidenziare che né all'interno dell'atto introduttivo né all'interno della documentazione versata nel fascicolo dell'istante al momento della proposizione del ricorso vi è alcuna dichiarazione resa personalmente dalla parte istante ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e relativa al possesso dei requisiti reddituali indicati dalla norma da ultimo citata in quanto la dichiarazione in argomento è stata, appunto, depositata solo in corso di causa.
Non potendosi dar luogo alla pronuncia di esonero, il regime delle spese processuali – liquidate come da dispositivo – sono compensate in ragione di ½ tra le parti e nella restante quota sono poste a carico della parte ricorrente in quanto soccombente.
Le spese della relazione tecnica come già liquidate in corso di causa sono definitivamente poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
− rigetta il ricorso;
− compensa per ½ le spese di lite e condanna parte ricorrente alla rifusione della restante quota che liquida complessivamente in Euro 2.000,00 oltre rimborso al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
− pone le spese della C.T.U. - nella misura già liquidata in corso di causa - definitivamente a carico della parte ricorrente.
Bari, 25/09/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Domenico Traversa e dell'avv. Damiano De Jullis;
e
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 con l'assistenza e difesa dell'avvocato dello Stato Fabiola Roccotelli;
a seguito di trattazione scritta della causa ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea - finalizzata ad ottenere la condanna del convenuto alla corresponsione dell'indennità CP_1 di cui all'art. 1 della legge 210/1992 in favore della parte ricorrente in quanto asseritamente affetta da danni irreversibili a seguito di epatite post-trasfusionale - è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Venendo al merito della controversia va precisato che – condivisibilmente con quanto rilevato dal C.T.U. in seno alla relazione tecnica disposta all'interno del presente giudizio – non può in primis ritenersi accertato il nesso di eziologia tra l'unica trasfusione di sangue riferita dalla parte ricorrente e l'infezione lamentata dalla stessa parte in quanto “Sulla scorta di indici oggettivi e con alto grado di probabilità, alla luce delle nozioni comuni, integrate da valutazioni mediche specialistiche e secondo il parametro dell'ordinaria diligenza, deve ritenersi che la suddetta unica documentata emotrasfusione effettuata in data 4.5.81 in neonato nato da parto cesareo al 7° mese di gravidanza ricoverato per immaturità e condizione di anemia non soddisfa criterio di proporzionalità dell'azione lesiva come significativa causa in concorrenza con la documentata
1 variabile di confondimento relativa alla condizione in ambito familiare di genitore convivente ( padre) diabetico deceduto all'età di 71 anni per epatocarcinoma su cirrosi HCV correlata come da riportato riscontro documentale”.
Per altro verso, il CTU ha anche (esaustivamente) osservato addirittura che non sono rilevabili segni clinico- funzionali di esiti di pregressa epatopatia HCV-correlata e che, a causa della singola emotrasfusione cui è stata sottoposto in data 4.5.1981, il ricorrente non ha riportato infermità dalle quali è derivata una menomazione permanente della sua integrità psico-fisica ascrivibile ad alcuna categoria della tabella allegata al DPR 30 dic 1981 n. 834.
A fronte di tanto va osservato che alcuna osservazione è stata tempestivamente mossa dal CTP del ricorrente successivamente all'inoltro della relazione peritale sicché le osservazioni allegate alle note scritte depositate dalla parte ricorrente in vista della presente udienza sono inammissibili e quindi non possono essere valutate.
Parimenti inammissibili (e quindi non valutabili) devono essere accertate le numerose argomentazioni e contestazioni contenute all'interno delle note di trattazione scritta depositate dal ricorrente in data 22.09.2025 (che come invece previsto dall'art. 127-ter c.p.c. avrebbero potuto contenere solo le istanze e conclusioni). Tali argomentazioni e contestazioni, invece, avrebbero dovuto essere riportate all'interno delle note autorizzate da depositarsi nei 10 giorni anteriori la data del 25.09.2025 (adempimento non osservato dal ricorrente).
La domanda è quindi integralmente infondata.
Con riferimento alla richiesta di esonero dal pagamento delle spese di lite come formulata dalla parte ricorrente in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. va osservato che la norma da ultimo citata deve essere interpretata nel senso di onerare la parte ricorrente che versi nelle relative condizioni reddituali di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione o nell'atto introduttivo del giudizio o (al più) all'interno di foglio che, ancorché materialmente separato rispetto al ricorso introduttivo, sia espressamente richiamato dal medesimo atto introduttivo del giudizio e ritualmente prodotto assieme allo stesso (si veda sul punto Cass. civ., Sez. VI, 16616/2018 secondo cui appunto “la disposizione va interpretata nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, cosicché va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente
2 prodotta con il medesimo (v. Cass. 26-07-2011, n. 16284)”, si veda anche Cass. civ., Sez. VI, 25199/2015).
A fronte di tanto, è quindi doveroso evidenziare che né all'interno dell'atto introduttivo né all'interno della documentazione versata nel fascicolo dell'istante al momento della proposizione del ricorso vi è alcuna dichiarazione resa personalmente dalla parte istante ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e relativa al possesso dei requisiti reddituali indicati dalla norma da ultimo citata in quanto la dichiarazione in argomento è stata, appunto, depositata solo in corso di causa.
Non potendosi dar luogo alla pronuncia di esonero, il regime delle spese processuali – liquidate come da dispositivo – sono compensate in ragione di ½ tra le parti e nella restante quota sono poste a carico della parte ricorrente in quanto soccombente.
Le spese della relazione tecnica come già liquidate in corso di causa sono definitivamente poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
− rigetta il ricorso;
− compensa per ½ le spese di lite e condanna parte ricorrente alla rifusione della restante quota che liquida complessivamente in Euro 2.000,00 oltre rimborso al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
− pone le spese della C.T.U. - nella misura già liquidata in corso di causa - definitivamente a carico della parte ricorrente.
Bari, 25/09/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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