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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 5358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5358 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. SS CH - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2086/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. repertorio n. 4821 del 2022, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 05.04.2022, pendente:
TRA
(P.IVA. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
procuratore speciale pro tempore Dott. Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Cioppa (C.F. C.F._1
), giusta procura allegata all'atto di appello;
[...]
APPELLANTE
E (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele
SS PA (C.F. in virtù di giusta C.F._2
procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ dott. (C.F. , rappresentato e Controparte_2 C.F._3
difeso dall'Avv. Ermanno Simone Davide Santorelli (C.F.
, in virtù di giusta procura allegata alla C.F._4
comparsa di costituzione in appello;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_3 C.F._5
dall'Avv. Davide Carotenuto (C.F. e dall'Avv. C.F._6
ER LI (C.F. ), giusta procura allegata alla C.F._7
comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria.
Conclusioni:
per l'appellante principale: “.. In via principale:
- in accoglimento dell'appello, riformare integralmente, per i motivi sopra esposti l'ordinanza impugnata, e così giudicare:
pag. 2/45 - accertare, riconoscere e dichiarare l'inoperatività della polizza per i motivi tutti espressi in narrativa e per l'effetto dichiarare Am Trust non tenuta a manlevare il dott. in ogni caso nei limiti della CP_2
franchigia convenuta pari ad euro 10.000,00;
- limitare la domanda di rivalsa regresso e manleva della struttura sanitaria nei limiti della prova di una responsabilità per colpa grave e nei limiti di polizza per i motivi tutti dedotti in narrativa;
- accertare, riconoscere e dichiarare l'esclusiva responsabilità della
[...]
ex art. 1218 e/o 1228 c.c. e l. 24/2017, per i Controparte_4
motivi espressi in narrativa e per gli effetti;
- tenere indenne il Dott. da qualsivoglia pretesa risarcitoria CP_2
avanzata dalla Sig.ra e da qualunque azione di regresso o CP_3
rivalsa esercitata dalla Controparte_1
- accertare e dichiarare la pari corresponsabilità della CP_5
sanitaria nella causazione del danno patito Controparte_1
dalla Sig. ”; CP_3
per “.. II. In via principale e nel merito, Controparte_1
accogliere il proposto appello incidentale, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte da parte ricorrente nei confronti della
[...]
e ciò per l'uno o l'altro dei motivi indicati e dedotti nella CP_1
presente comparsa di costituzione, stante la totale estraneità della convenuta in relazione agli addebiti contestati;
III. In via CP_6
subordinata, e solo nel caso in cui non dovessero essere accolte le conclusioni di cui sopra, accertare e dichiarare che il personale della pag. 3/45 struttura sanitaria privata denominata “Clinica Grimaldi” ha agito, in occasione del ricovero della Signora con perizia, Controparte_3
prudenza e diligenza e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta nei confronti della IV. In via ulteriormente Controparte_1
subordinata, e solo nel caso in cui non dovessero essere accolte le conclusioni di cui sopra, accertare e dichiarare l'insussistenza di ogni nesso di causalità tra la condotta del personale della struttura sanitaria privata denominata “Clinica Grimaldi” e le presunte lesioni occorse alla ricorrente;
V. Ancora in via gradata, e nella denegata ipotesi in cui il
Tribunale adito dovesse statuire una condanna solidale dei convenuti nel presente giudizio, accertare e graduare internamente la responsabilità a carico degli stessi in proporzione della gravità delle rispettive colpe, con conseguente diritto del soggetto che estingue l'obbligazione al regresso nei confronti dei condebitori solidali;
VI. In via gradata e di manleva, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero effettivamente accolte, anche solo parzialmente, le pretese di parte ricorrente, accertare le relative quote di responsabilità dei convenuti e, per l'effetto, liquidare il relativo risarcimento secondo verità e giustizia, condannando in ogni caso il Dott. (o la sua compagnia assicurativa cui sin Controparte_2
d'ora si dichiara di estendere la presente domanda), a titolo di garanzia impropria, a manlevare di quanto Controparte_1
quest'ultima sia eventualmente condannata a pagare, a qualunque titolo
e ragione ed in favore di chicchessia, per l'intera somma e/o in eccedenza rispetto alla propria eventuale quota di colpa;
VII. In via ulteriormente gradata di regresso e di rivalsa, anche previo accertamento del dolo e/o della colpa grave del professionista convenuto, nella denegata e non pag. 4/45 creduta ipotesi in cui venissero effettivamente accolte, anche solo parzialmente, le pretese di parte ricorrente, accertare le relative quote di responsabilità dei resistenti e, per l'effetto, liquidare il relativo risarcimento secondo verità e giustizia, condannando in ogni caso il convenuto Dott. (o la sua compagnia assicurativa cui Controparte_2
sin d'ora si dichiara di estendere la presente domanda), in via di regresso
e/o di rivalsa, al rimborso in favore della di Controparte_1
quanto da quest'ultima eventualmente erogato, a qualunque titolo e ragione ed in favore di chicchessia, per l'intera somma e/o in eccedenza rispetto alla propria eventuale quota di colpa;
VIII. Per l'effetto di quanto chiesto ai precedenti punti da III a VII, confermare l'ordinanza impugnata nella parte in cui accoglieva la domanda di manleva proposto nei confronti del dott. (punto n. 6 del dispositivo); IX. Controparte_2
In ogni caso, condannare chi di ragione alla rifusione di tutte le spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre ad IVA e CPA, nonché delle spese generali ai sensi di legge ..”;
per il dott. “.. Nel merito, in parziale riforma Controparte_2
dell'ordinanza del 5 aprile 2022, repertorio n. 4821, procedimento RG
16179/2020 del Tribunale di Napoli, dott.ssa Claudia Colicchio, Voglia:
-rigettare ogni richiesta di addebito e di condanna nei confronti del dott.
il tutto con vittoria di spese e competenze di causa del Controparte_2
doppio grado di giudizio.
- in via subordinata, in caso di mancato accoglimento del punto che precede, anche parziale, Voglia condannare il dott. Controparte_2
nella misura massima del 50% del danno liquidato, con esclusione pag. 5/45 dell'importo di Euro 4.500,00 quali compensi della clinica, condannando la , al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_7
restante somma, confermando l'ordinanza nella parte in cui viene accolta la domanda di manleva proposta dal convenuto CP_2
con condanna del terzo chiamato
[...] Controparte_8
(oggi ) a tenere indenne
[...] Controparte_9
il predetto convenuto dal pagamento di tutte le somme che quest'ultimo
è tenuto a corrispondere in favore dell'attore o della CP_7
, senza detrazione di franchigia, con vittoria di spese e
[...]
competenze
Oltre a rigettare tutte le domande dell'appellante nei confronti del dott. ivi inclusa quella di presunta inoperatività della Controparte_2
polizza, con vittoria di competenze e di spese.”;
per l'appellata, : “dichiarare l'appello inammissibile e Controparte_3
comunque rigettarlo nel merito, per infondatezza in punto di fatto e diritto;
- per l'effetto, confermare l'ordinanza impugnata;
- condannare la parte istante, con ordinanza non impugnabile, ad una pena pecuniaria da determinarsi secondo equità, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 283
c.p.c., per manifesta infondatezza della formulata richiesta di sospensione della esecutività del provvedimento di primo grado;
- condannare la parte istante alla refusione delle spese del secondo grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
pag. 6/45 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 31.7.2020, CP_3
adiva il Tribunale di Napoli, esponendo che: aveva
[...]
preventivamente instaurato dinanzi allo stesso Ufficio un procedimento ex art. 696 bis c.p.c., nei confronti della
[...]
gestita dalla società e del Controparte_10 Controparte_11
Dott. medico chirurgo, ritenendo entrambi Controparte_2
responsabili dei danni da responsabilità sanitaria nei suoi confronti;
nel predetto procedimento si costituivano entrambi i resistenti ed il sanitario chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa
[...]
, per essere manlevato da ogni Controparte_8
responsabilità; il Giudice autorizzava l'estensione del contraddittorio;
si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa del sanitario ed opponeva, preliminarmente, l'inoperatività della polizza, deducendo che la richiesta risarcitoria avrebbe avuto ad oggetto fatti noti all'assicurato prima della data di effetto della polizza stessa, anche se mai denunciati ai precedenti assicuratori;
non essendosi il procedimento concluso nel termine di sei mesi dalla sua instaurazione, previsto dall'art. 8 della legge n. 24/2017, la domanda era divenuta procedibile;
nel corso della prima metà dell'anno 2016, effettuava un consulto presso il Dott. specialista in chirurgia Controparte_2
plastica, medico operante presso la struttura sanitaria
[...]
di San Giorgio a Cremano (NA); in sede di consulenza, CP_10
manifestava il desiderio di migliorare l'aspetto estetico del proprio seno (ipertrofico e cadente), di talché il sanitario le proponeva di sottoporsi ad un intervento chirurgico di mastopessi con protesi, rassicurando la paziente che l'operazione in parola avrebbe pag. 7/45 certamente corretto -in via definitiva- i predetti inestetismi;
in data
28/06/2016, si ricoverava a tal uopo presso il Reparto di Chirurgia
Generale della con diagnosi di Controparte_10
accettazione: “ipotrofia mammaria con ptosi”; dopo gli accertamenti strumentali di rito, in data 29/06/2016, l'intervento di mastopessi con protesi veniva tecnicamente eseguito dal Dott. in Controparte_2
data 30/06/2016 veniva dimessa;
per la predetta operazione chirurgica aveva sostenuto un costo pari ad € 4.502,00; nell'immediato post-operatorio notava un'evidente depressione a livello inferiore della mammella sinistra nonché una deiscenza della ferita chirurgica
(esiti accentuatisi nel periodo successivo), di talché il suo aspetto estetico risultava gravemente peggiorato, nonostante ella si fosse strettamente attenuta a tutte le indicazioni terapeutiche ricevute in ordine al decorso post-operatorio (astensione totale da ogni tipo di attività fisica, divieto di carico a livello degli arti superiori, divieto di guida); pertanto, manifestava la propria insoddisfazione al Dott. il quale, preso atto degli esiti dell'intervento e Controparte_2
concorde nella sua non riuscita, le manifestava l'esigenza di praticare una successiva operazione chirurgica di revisione della tasca protesica finalizzata alla correzione del grave inestetismo accertato;
acconsentiva a sottoporsi a detto intervento e, a distanza di soli cinque mesi dalla precedente operazione, in data 15/11/2016, veniva nuovamente ricoverata presso il medesimo Reparto di Chirurgia
Generale della con diagnosi di Controparte_10
accettazione: “Esiti di mastoplastica additiva” – nonostante la precedente operazione fosse di mastopessi con protesi- e risultato pag. 8/45 dell'esame obiettivo locale dell'apparato: “Presenza di lieve depressione a livello dell'inferiore”; in data 23/11/2016, veniva sottoposta all'intervento di revisione della tasca protesica, nonché delle cicatrici con rimozione della cute in eccesso, e di lipofilling con asportazione di grasso dai fianchi e posizionamento ai seni;
in data
24/11/2016, a seguito delle necessarie medicazioni, veniva dimessa;
detto secondo intervento chirurgico aveva risultati ancor più insoddisfacenti del precedente, poiché in conseguenza di esso riportava esiti morfologici oltremodo peggiorativi del proprio aspetto estetico quali: cicatrici periareolari ancor più evidenti ad ambo i seni, ma soprattutto un'evidente dismetria delle mammelle, con anomala bombatura al polo superiore della mammella destra;
alla luce di detti risultati, il Dott. e lo staff medico della struttura Controparte_2
sanitaria le prospettavano l'esigenza di sottoporsi ad un terzo intervento chirurgico, finalizzato alla definitiva correzione di detti gravi inestetismi;
essa, tuttavia, comprensibilmente scoraggiata ma soprattutto provata –sia sotto il profilo fisico che psicologico- dalle precedenti operazioni, avvenute a distanza di soli cinque mesi l'una dall'altra, rifiutava;
sussisteva la responsabilità dei resistenti per gli esiti peggiorativi causati dai descritti interventi.
Poste tali premesse, l'istante chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “.. accertare e dichiarare la responsabilità del Dott.
[...]
e della .. in CP_2 Controparte_12
solido e/o singolarmente, per inosservanza del dovere di corretta e completa informazione circa i rischi degli interventi alla signora CP_3
e per l'effetto condannare gli stessi, in solido e/o singolarmente,
[...]
pag. 9/45 al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'odierna ricorrente, nessuno escluso, a causa del mancato e/o insufficiente consenso informato in merito ai rischi dell'intervento chirurgico, del decorso post- operatorio e delle tecniche operatorie alternative, nella misura che il
Giudice riterrà giusta o equa”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano i resistenti, contestando la fondatezza dell'avversa domanda e sollecitandone il rigetto.
Il Dott. chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della Am CP_2
Trust International Underwriters DCA, al fine di essere dalla medesima tenuto indenne.
La , oltre a sollecitare il rigetto delle domande di Controparte_1
parte ricorrente, chiedeva “nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse statuire una condanna solidale dei convenuti nel presente giudizio, accertare e graduare internamente la responsabilità a carico degli stessi in proporzione della gravità delle rispettive colpe e, in via gradata e di manleva, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero effettivamente accolte, anche solo parzialmente, le pretese di parte ricorrente, accertare le relative quote di responsabilità dei convenuti e, per l'effetto, liquidare il relativo risarcimento secondo verità
e giustizia, condannando in ogni caso il Dott. (o la sua Controparte_2
compagnia assicurativa cui sin d'ora si dichiara di estendere la presente domanda), a titolo di garanzia impropria, a manlevare
[...]
di quanto quest'ultima sia eventualmente condannata a CP_1
pagare, a qualunque titolo e ragione ed in favore di chicchessia, per
l'intera somma e/o in eccedenza rispetto alla propria eventuale quota di colpa”. pag. 10/45 Acquisita al fascicolo d'ufficio la CTU frattanto depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., di cui l'istante depositava in atti la copia, costituitasi in giudizio anche Controparte_8
, all'esito il Tribunale pronunciava l'ordinanza in
[...]
questa sede impugnata, con la quale così decideva: “1) condanna
e al pagamento, in favore Controparte_1 Controparte_2
della parte attrice di € 14.071,35 oltre gli interessi legali, dal
26/09/2016 alla data di deposito dell'ordinanza, sulla somma di euro €
14.071,35 da devalutarsi alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di euro € 14.071,35 dal deposito del presente provvedimento all'effettivo soddisfo;
2) condanna al Controparte_1
pagamento, in favore della parte attrice di € 4.500,00 oltre interessi dalla data di notifica del ricorso all'effettivo soddisfo;
3) condanna
e al pagamento delle spese Controparte_1 Controparte_2
processuali che liquida in € 2.225,00 per spese oltre rimborso spese generali, iva e cpa per compensi della fase di atp disponendo che il pagamento avvenga in favore dell'Erario; 4) condanna CP_1
e al pagamento delle spese di lite, in
[...] Controparte_2
favore di parte attrice, del giudizio ex art. 702 bis cpc che liquida in €
400,00 per spese ed € 1.615,00 per compensi oltre rimborso spese generali, iva e cpa se dovute come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
5) pone a carico della parte resistente e le spese di atp Controparte_1 Controparte_2
come liquidate;
6) In accoglimento della domanda riconvenzionale di pag. 11/45 regresso proposta dalla convenuta società Controparte_1
condanna a tenere indenne la predetta società, in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, dal pagamento di tutte le somme che quest'ultima è tenuta a corrispondere, in favore dell'attore ed indicate nei precedenti capoversi del presente dispositivo subordinatamente alla loro effettiva ed integrale corresponsione ad opera della stessa convenuta società CP_1
; 7) in accoglimento della domanda di manleva proposta dal
[...]
convenuto condanna il terzo chiamato Controparte_2 [...]
a tenere indenne il predetto convenuto Controparte_8
dal pagamento di tutte le somme che quest'ultimo è tenuto a corrispondere, in favore dell'attore o della ed Controparte_1
indicate nei precedenti capoversi del presente dispositivo subordinatamente alla loro effettiva ed integrale corresponsione ad opera dello stesso convenuta detratta la franchigia di € CP_2
10.000,00; 8) condanna il terzo chiamato Controparte_8
al pagamento delle spese di lite, in favore di parte
[...]
, del giudizio ex art. 702 bis cpc che liquida in € Controparte_2
400,00 per spese ed € 1.615,00 per compensi oltre rimborso spese generali, iva e cpa se dovute come per legge;
9) condanna il terzo chiamato al pagamento delle Controparte_8
spese di lite, in favore di parte , del giudizio ex art. 696 Controparte_2
bis cpc che liquida in € 1.348.00 per compensi oltre rimborso spese generali, iva e cpa se dovute come per legge”.
§ 2.
pag. 12/45 Avverso la predetta ordinanza, Parte_1
proponeva appello mediante atto tempestivamente notificato, nel rispetto del termine di 30 giorni di cui all'art. 702 quater c.p.c., in data
5.5.2022, sollecitandone la riforma in conformità delle conclusioni dinanzi trascritte.
Con comparsa depositata in data 25.5.2022, tempestivamente rispetto all'udienza di comparizione fissata nell'atto di appello per il
06.09.2022, si costituiva, proponendo, a sua volta, Controparte_2
appello incidentale avverso i capi di ordinanza con cui era stata accolta la domanda principale e, integralmente, quella di regresso contro di essa proposta dalla casa di cura.
Con comparsa depositata in data 14.7.2022, tempestivamente rispetto all'udienza di comparizione fissata nell'atto di appello per il
06.09.2022, si costituiva, proponendo, a sua volta, Controparte_1
appello incidentale avverso i capi di ordinanza che avevano ritenuto fondata la domanda della ricorrente.
Si costituiva, altresì, , resistendo per quanto di ragione Controparte_3
alle avverse impugnazioni e sollecitandone il rigetto.
Disattesa da questa Corte l'istanza di sospensiva avanzata dall'appellante principale e da quelli incidentali, con ordinanza depositata il 4.7.2025, la causa, al fine di assicurarne una più sollecita definizione, veniva scardinata dal ruolo dell'originario Consigliere relatore, dott. Alberto Canale, ed assegnata al Consigliere dott.
SS CH.
Quindi, accordati alle parti i termini di cui all'art. 190, co.1 c.p.c., depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, scaduti in pag. 13/45 data 27.10.2025 i predetti termini, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, ricondotta la fattispecie all'alveo della responsabilità contrattuale, premesso che “la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato”, rilevava che, nella specie, la pretesa azionata dalla ricorrente era fondata.
Invero, valorizzando gli esiti della CTU acquisita nel corso del giudizio, osservava che “.. dalla relazione in atti emerge che al chirurgo operatore sia sfuggita la natura tuberosa della mammella. Tale misconoscimento non lo ha indotto a porre in atto nel primo intervento e in modo adeguato nel secondo intervento, quelle opzioni chirurgiche
(allestimento di lembi dermo-ghiandolari, scoring della faccia profonda della ghiandola mammaria) che avrebbero consentito di correggere, in maniera più precisa , la deformità presente. E su tale aspetto che va valutato il mancato ottenimento di un risultato estetico adeguato alla bisogna”. In sostanza vi è stata la mancanza di (totalmente nel primo intervento, parzialmente nel secondo) di quelle procedure chirurgiche previste per una adeguata correzione della deformità mammaria.
pag. 14/45 Né viene in rilievo il disposto di cui all'art. 2236 cc non avendo i CTU precisato trattarsi di condizione particolarmente complessa, né in particolare, tale esimente è stata eccepita al momento della costituzione dal resistente. La natura tuberosa della mammella non è stata indicata, dallo stesso dott. al momento della sua costituzione, come CP_2
elemento in grado di connotare l'intervento come di speciale complessità non essendovi alcun riferimento a tale preesistente condizione. Né vale rilevare che la paziente abbia sottoscritto il modulo di consenso informato dove tali inestetismi erano elencati dal momento che gli stessi non possono essere qualificati come evenienze non prevenibili dell'intervento, dipendendo di contro dall'utilizzo della tecnica operatoria errata. Né pare sostenibile, come affermato dal chirurgo operatore che il risultato estetico non è peggiorativo di quello preesistente essendo evidente che con il ricorso alla chirurgia estetica si tende ad un miglioramento della condizione clinica di certo non ravvisabile.
Per le ragioni esposte, la domanda di parte attrice proposta non può che essere accolta nei limiti di quanto condivisibilmente accertato dai ctu ossia in un danno biologico valutabile al tasso del 8,5% (operando una media tra le percentuali indicate).”.
§ 4.
Avverso tale capo di ordinanza, proponeva appello incidentale, da esaminare in via preliminare rispetto all'appello principale, investendo l'an debeatur, il Dott. lamentando, al riguardo, che “.. CP_2
immediatamente dopo il deposito della CTU, con le sopra riportate note pag. 15/45 di udienza del 31 marzo 2022, si è chiesto, in via subordinata, in caso di mancato mutamento di rito, voglia l'ill.mo Giudice adito formulare ai
CTU i sopraindicati 3 quesiti a chiarimento della relazione espletata o adottare altro idoneo provvedimento con la predetta finalità. I CTU, come rilevato in primo grado non si sono pronunciati su tre aspetti essenziali della controversia ovvero: “1) come hanno determinato specificatamente il danno biologico nella misura dell'8/9 per cento?” La loro valutazione è palesemente generica e non circostanziata e impedisce una compiuta difesa sulla esatta quantificazione del presunto danno. “2) se è vero che alla luce degli interventi operatori in atti la paziente, odierna attrice, comunque non è peggiorata rispetto alla situazione di pre-intervento”. “3) se è vero che il secondo intervento ha risolto il doppio solco e che all'epoca dei fatti il bottoming out non era presente, ma si è verificato dopo diversi anni e ben dopo il secondo intervento”.
Secondo l'appellante incidentale, quindi, l'ordinanza aveva violato il diritto di difesa, avendo il Giudice omesso di pronunciare su tali richieste, fatta eccezione per quella relativa al secondo profilo, in ordine al quale, peraltro, aveva errato, poiché non considerava che non vi era stato un peggioramento rispetto alla situazione preesistente.
Il Giudice avrebbe, pertanto, dovuto disporre un'integrazione peritale, al fine di accertare, quantomeno, l'assenza del peggioramento delle condizioni della paziente.
Inoltre, anche la stima del danno, operata dal Giudice, era viziata, non avendo i CTU chiarito come erano pervenuti a siffatta quantificazione. pag. 16/45 Peraltro, il Giudice non aveva preso posizione sulla questione, da esso istante posta, con la quale si era evidenziato non esservi prova del fatto che, se il medico avesse effettuato un diverso tipo di intervento, come indicato dai CTU, non si sarebbero verificate le complicanze lamentate.
E, al riguardo, le stesse conclusioni dei CTU erano risultate vaghe e meramente ipotetiche.
Inoltre, ad onta di quanto affermato nell'ordinanza, esso aveva specificamente contestato la complessità dell'intervento, chiedendo applicarsi l'art. 2236 c.c..
Sosteneva, quindi, l'appellante che, trattandosi di intervento complesso e avendolo il dott. eseguito con una tecnica comunque CP_2
conosciuta e approvata nella comunità scientifica e non essendoci prove contrarie sulla riuscita con altre modalità, la domanda avrebbe dovuto rigettarsi.
In aggiunta rilevava che, comunque, interventi del tipo di quello in esame potevano comportare complicanze ed effetti collaterali, correttamente e compiutamente indicati nel consenso informato.
Ed ancora, l'istante assumeva che la era ben a conoscenza CP_3
della complessità dell'intervento e delle possibili complicanze e, nondimeno, ne aveva accettato il rischio.
Infine, l'istante si doleva del fatto che il Giudice, pur avendo disatteso la domanda della ricorrente relativa alla violazione del consenso informato, non aveva statuito alcunché sulle spese e sollecitava, quindi, la condanna della alla rifusione delle stesse. CP_3
pag. 17/45 § 5.
L'esame del motivo che precede deve essere condotto congiuntamente a quello di appello incidentale proposto dalla , Controparte_1
concernente lo stesso capo di ordinanza.
Infatti, la predetta società, quale titolare della casa di cura ove veniva eseguita la prestazione sanitaria oggetto di causa, rilevava che “da una attenta lettura della relazione dei CCTTUU nominati nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. r.g. 27210/2019” emergerebbe la condotta diligente del Dott. e del personale della clinica. CP_2
Osservava che, come affermato dai consulenti, la correzione della ptosi ed ipotrofia mammaria possa essere effettuata con diverse tecniche di mastopessi e che quella periareolare, utilizzata dal veniva CP_2
considerata dagli stessi CCTTUU condivisibile. La consulenza, inoltre, dimostrerebbe che l'intervento di mastopessi con protesi presenta alcune peculiarità tecniche che lo rendono un intervento con un maggior rischio di complicanze, come testimoniato dagli studi scientifici dagli stessi citati, che evidenziavano la frequente presenza postuma di cattiva cicatrizzazione e asimmetria residua. Richiamando alcuni passaggi della CTU, l'istante sosteneva che da essi poteva trarsi la prova che, anche ad avviso degli ausiliari, la residua asimmetria tra le due mammelle e la cattiva qualità della cicatrice non potevano tout court significare un'errata condotta chirurgica. Ed ancora, i CTU avevano evidenziato che “.. Nel caso in esame, il bottoming out risulta essere probabilmente dovuto ad una discesa progressiva dell'impianto protesico con conseguente allungamento della distanza capezzolo solco. pag. 18/45 Dalla foto dell'immediato postoperatorio, infatti, non si evidenza un malposizionamento dell'impianto; la discesa di quest'ultimo con conseguente bottoming out è verosimilmente avvenuto nel tempo ed è da imputare non tanto ad un errata tecnica chirurgica quanto a fattori intrinseci legati alla paziente (…) ed estrinseci legati all'impianto protesico (…) ..”. Infine, i CTU rilevavano la presenza di una asimmetria lieve-moderata della mammella.
In conclusione, ad avviso della , non era ravvisabile alcuna CP_6
responsabilità in capo al dott. e, men che mai, in Controparte_2
capo alla , essendo stata utilizzata una tecnica Controparte_1
chirurgica condivisa dai CTU e non essendo le lamentate conseguenze, peraltro lievi, ascrivibili ad un'errata tecnica chirurgica.
Secondo l'appellante, quindi, “La presunta eccessiva ptosi mammaria, richiamata nella consulenza di parte ricorrente, che avrebbe sconsigliato il primo intervento così come pianificato, risulta smentita dall'esame obiettivo pre-operatorio. Allo stesso modo, va ribadito che la presunta deiscenza di ferita (sempre richiamata dal CT di controparte) non trova riscontro nella documentazione disponibile, dovendo peraltro ritenersi improbabile la presenza della deiscenza medesima per circa 5 mesi
(l'intervallo di tempo tra il primo ed il secondo intervento) senza ulteriori complicanze e/o necessità di specifiche ed urgenti prestazioni terapeutiche. Pertanto, i residui inestetismi post-operatori vanno inquadrati quali eventi avversi prevedibili ma non concretamente evitabili di un tal genere di terapie chirurgiche, a meno che dopo esame
pag. 19/45 clinico non sia tecnicamente possibile ricondurli ad evidenti errori di manualità chirurgica”.
Peraltro, gli interventi posti in essere dal dott. erano stati CP_2
preceduti dalla sottoscrizione di moduli di consenso informato sufficientemente dettagliati, che riportavano, tra gli altri, anche i rischi di residui inestetismi con necessità di ulteriore correzione chirurgica e che, per di più, facevano specifico riferimento ad avvenuta informativa orale sulle alternative terapeutiche. Ed invero, sia relativamente al primo intervento, ovvero quello di mastopessi con protesi, che al secondo, quello di mastoplastica additiva, la veniva CP_3
regolarmente e tempestivamente informata anche dei possibili rischi connessi e, di conseguenza, provvedeva a sottoscrivere i consensi informati, avendone compreso il contenuto.
Quindi, concludeva l'istante, “al di là di ogni valutazione medica sull'intervento posto in essere dal Dottor che, si ripete, veniva CP_2
correttamente eseguito dallo stesso, è inequivocabile che la paziente sia stata messa in condizione di conoscere e comprendere chiaramente tutto ciò che riguardava l'intervento cui si andava a sottoporre, nonché i possibili rischi e i risultati imprevedibili cui poteva andare incontro”.
Alla luce di tali argomentazioni, la società concludeva chiedendo che, in riforma dell'impugnata ordinanza, venisse esclusa qualsivoglia responsabilità del Dott. e della Clinica, con conseguente CP_2
rigetto dell'avversa domanda.
§ 6.
pag. 20/45 I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.
La lettura della CTU consente di rilevare come i consulenti abbiano ritenuto sussistente la responsabilità del chirurgo, avendo gli stessi affermato che “pur condividendo la scelta della tecnica di “ mastopessi round-block” o “ mastopessi periareolare” quale opzione migliore per il trattamento del caso in esame, è tuttavia da evidenziare come al chirurgo operatore sia sfuggita la natura tuberosa della mammella. Tale misconoscimento non lo ha indotto a porre in atto nel primo intervento e in modo adeguato nel secondo intervento, quelle opzioni chirurgiche
(allestimento di lembi dermo-ghiandolari, scoring della faccia profonda della ghiandola mammaria) che avrebbero consentito di correggere, in maniera più precisa, la deformità presente. E su tale aspetto che va valutato il mancato ottenimento di un risultato estetico adeguato alla bisogna.
Sulla base degli elementi esaminati, quindi, emergono profili di censura a carico del chirurgo operatore relativamente a quanto riportato nel punto precedente, ovvero il mancato riconoscimento della tuberosità della mammella e il mancato porre in atto (totalmente nel primo intervento, parzialmente nel secondo) di quelle procedure chirurgiche previste per una adeguata correzione della deformità mammaria”.
L'indicata conclusione veniva ribadita dagli ausiliari anche all'esito della trasmissione delle note dei CT di parte.
Infatti, nel dare risposta ai rilievi del consulente tecnico del dott.
i CTU riferivano: “si conviene che la correzione della CP_2
pag. 21/45 mammella tuberosa costituisca uno dei challenge più impegnativi per il chirurgo plastico nel campo della chirurgia correttiva ed estetica mammaria;
ancorché esistano, come rilevato dal dr. Avvedimento, tecniche che non prevedano necessariamente lo scoring o l'utilizzo di lembi per la correzione della deformità, è tuttavia doveroso segnalare che il primo intervento chirurgico non riuscì a eliminare il problema del doppio solco evidente nelle foto post-operatorie allegate agli atti. Inoltre, il lavoro citato dal dr. a supporto dell'asserzione che più del Persona_1
50% delle pazienti con mammella tuberosa vadano incontro a più procedure chirurgiche è in riferimento alle variabili correlate all'uso di impianti protesici, come nel caso di specie, e questo può sicuramente giustificare la necessità del ricorso ad una seconda operazione.
Quest'ultima ha previsto l'utilizzo di un trapianto di grasso (così detto
“lipofilling”) allo scopo di correggere la persistenza del vecchio solco causa del “ dubble bubble” ma non il bottoming out, ovvero la discesa della protesi oltre il solco sottomammario predeterminato. Quanto alla impossibilità di prevedere la quota di riassorbimento del grasso in caso di lipofilling tale affermazione non è stata mai contradetta nella nostra relazione;
infatti, è stato specificato che, nella seconda operazione si è provveduto “parzialmente” alla correzione della tuberosità della mammella mediante infiltrazione di grasso allo scopo di riempire l'area di depressione corrispondente al vecchio solco sottomammario. Pertanto, se è pur ammissibile in linea teorica l'affermazione che differenti procedure chirurgiche (scoring della ghiandola, uso di lembi dermoghiandolari) non avrebbero potuto garantire con certezza un risultato esteticamente superiore, è pur vero che il non averle attuate e pag. 22/45 alla luce del risultato ottenuto è da ipotizzare che il loro utilizzo, molto probabilmente, avrebbe potuto conseguire un miglior effetto finale .. nel ribadire la caratteristica di mammella tuberosa quale condizione preesistente agli interventi praticati si ribadisce la opportunità segnalata di eseguire quelle manovre previste in letteratura per correggere al meglio tale condizione”.
In ragione di quanto dinanzi riportato, le censure degli appellanti incidentali debbono disattendersi, dovendosi ritenere che i CTU abbiano, in maniera adeguata, riconosciuto una condotta non corretta del medico, consistita nel non avere adottato il correttivo adeguato in presenza di una mammella di forma anomala (cd. mammella tuberosa).
Sussiste, altresì, secondo il noto criterio del più probabile che non, il nesso causale, poiché le differenti procedure chirurgiche (scoring della ghiandola, uso di lembi dermoghiandolari), nella specie non adottate, se poste in essere, avrebbero consentito, a detta dei CTU “molto probabilmente”, di ottenere un miglior effetto finale.
Né, invero, giova invocare il carattere di speciale difficoltà dell'intervento, ai fini di ritenere applicabile la previsione dell'art. 2236 c.c., dal momento che i CTU si sono limitati a convenire con il CT del circa il fatto che la correzione della mammella tuberosa CP_2
costituisca uno dei challenge più impegnativi per il chirurgo plastico nel campo della chirurgia correttiva ed estetica mammaria.
Nondimeno, tale affermazione non permette di asserire che il medico possa avvalersi della limitazione di responsabilità di cui al citato articolo, poiché la condizione della paziente era pur sempre pag. 23/45 ampiamente conosciuta nell'ambito della chirurgica estetica, come reso palese dalle numerose pubblicazioni scientifiche che in proposito venivano citate dai consulenti e dalle varie tecniche chirurgiche note all'epoca dei fatti.
Ininfluente è, poi, ai fini in esame, che la paziente fosse stata edotta dei possibili rischi dei trattamenti, considerato che la responsabilità del medico e della casa di cura, per il caso di intervento non correttamente eseguito, non è esclusa dalla preventiva acquisizione del consenso informato, allorquando, come accaduto nella specie, non sia stato provato che i danni siano conseguenza di eventi prevedibili ma non evitabili.
Invero, sul punto, deve rimarcarsi che i CTU abbiano riferito come, il ricorso a differenti procedure chirurgiche (scoring della ghiandola, uso di lembi dermoghiandolari) avrebbe, molto probabilmente, consentito il raggiungimento di un migliore risultato.
Né, inoltre, è sostenibile che alcun danno si sia prodotto, per non essere la paziente andata incontro ad un peggioramento della situazione preesistente.
Infatti, sul punto, i CTU rilevavano che “l'attuale obiettività mostra il persistere di una asimmetria lieve-moderata delle mammelle dovuta ad un bottoming out alla mammella sinistra (con distanza capezzolo-solco maggiore rispetto alla destra) con indentatura a livello del suo polo inferiore da ascriversi verosimilmente a persistenza del vecchio solco inframammario e cicatrici areolari slargate.
pag. 24/45 Pertanto, per i postumi permanenti riconducibili ai profili di censura rilevati nella condotta errata del chirurgo operatore, si possono prospettare complessivamente otto-nove punti di permanente danno biologico”.
La stessa raffigurazione fotografica della condizione attuale della paziente, quale allegata alla relazione di CTU, rende, del resto, evidente la sussistenza del danno, in termini di aggravamento della condizione di inestetismo, rispetto alla situazione di partenza (cfr. il raffronto fotografico tra la situazione pre e post-intervento, quale riportato a pag. 18 della CTU).
Peraltro, i consulenti, nel quantificare il danno, hanno avuto cura di valorizzare le conseguenze pregiudizievoli riconducibili all'operato del chirurgo, tenendo conto della condizione di base della paziente.
Riguardo, poi, alla quantificazione del danno, gli appellanti incidentali non offrivano elementi per fare emergere l'inattendibilità della stima operata dai CTU, i quali, del resto, motivavano la quantificazione prospettata attraverso il riferimento a bareme medico legali di diffuso e condiviso utilizzo (cfr. CTU pag. 29, ove si legge “riferimenti valutativi: “Guida alla valutazione medico – legale dell'invalidità permanente” di e CP_13 Controparte_14 CP_15 CP_16
Milano, 2009, p. 209-210; “La valutazione medico-legale del danno biologico in responsabilità civile”, di CP_17 CP_18 [...]
, , Milano, 2006 od ancora “Le linee Guida Per_2 CP_19 CP_20
per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico “ della SIMLA, , Milano, 2016”). CP_20
pag. 25/45 Infine, priva di pregio è la censura del relativa alla mancata CP_2
liquidazione delle spese processuali relative al mancato accoglimento della domanda risarcitoria per pretesa violazione del consenso informato.
Infatti, dovendosi la soccombenza valutare in relazione all'esito complessivo della lite, è chiaro che, nella specie, essendo la pretesa risarcitoria azionata in giudizio dalla ricorrente risultata, almeno con riferimento alla questione della non corretta esecuzione del trattamento chirurgico, fondata, il rigetto della domanda relativa al consenso informato non giustificava affatto la condanna della CP_3
alla rifusione delle spese processuali.
§ 7.
Con il secondo motivo di appello incidentale, il Dott. CP_2
censurava il capo dell'ordinanza che aveva accolto la domanda di regresso proposta dalla . CP_6
Sul punto, rilevava che l'ordinanza era erronea sia per avere escluso l'applicabilità, alla fattispecie, dell'art. 9 della Legge Gelli, che limita il regresso della struttura verso il medico ai casi di dolo o colpa grave, sia, in subordine, per avere disatteso il consolidato orientamento giurisprudenziale “secondo cui comunque in tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma
pag. 26/45 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute”. Rilevava che, siccome nella specie tale prova non era stata offerta, avendo la
Clinica finanche difeso l'operato del proprio medico, aveva errato il
Giudice nell'accogliere la domanda di regresso per l'intero piuttosto che per il solo 50%.
Inoltre, l'ordinanza era errata non avendo dichiarato inammissibile la domanda trasversale, proposta dalla senza Controparte_7
chiedere l'autorizzazione alla chiamata in causa con differimento dell'udienza, e per non avere autorizzato il richiesto mutamento del rito da sommario di cognizione ad ordinario.
Ed ancora, il regresso non andava esteso alla somma di euro 4.500,00, che la aveva pagato direttamente alla società per l'intervento e CP_3
le prestazioni connesse.
Del resto, il Giudice era incorso in vizio di ultrapetizione, avendo dichiarato la risoluzione del contratto, in assenza, sul punto, di domanda.
§ 8.
Preliminarmente il motivo è inammissibile nella parte in cui con esso si
è inteso contestare la (dal primo Giudice) ritenuta non applicabilità dell'art. 9 della legge n. 24/2017.
pag. 27/45 Ed invero, il Tribunale, al riguardo, motivava la decisione osservando che “essendo i fatti riferibili ad un periodo temporalmente antecedente all'entrata in vigore della Legge Gelli, la norma di carattere sostanziale ex art. 9 comma 1 non può trovare nel caso di specie alcuna applicazione”.
Rispetto a tale capo di pronuncia, il motivo di gravame non supera il filtro di ammissibilità imposto dall'art. 342 c.p.c., in quanto l'istante non aveva cura di confrontarsi con la ratio della decisione, ma si limitava a sostenere che il Giudice non aveva indicato la norma o il precedente di giurisprudenza che lo aveva indotto ad escludere l'applicazione del suddetto art. 9.
§ 9.
Ciò premesso, il motivo è, nel resto, fondato.
Deve premettersi che l'esame dello stesso vada condotto unitamente a quello del primo motivo di appello principale, proposto dalla Pt_1
con il quale, sulla scorta di argomentazioni di analogo tenore, veniva censurato lo stesso capo di ordinanza per avere accolto integralmente, piuttosto che al 50%, l'azione di regresso della . CP_6
Ciò premesso, la statuizione impugnata risulta, in parte qua, errata, per avere, in accoglimento della domanda di regresso, ritenuto che “Nella fattispecie concreta, essendo stata acclarato che il danno subito sia causalmente riconducibile esclusivamente alla condotta del dottor merita accoglimento la domanda di regresso in esame, CP_2
subordinatamente all'effettivo pagamento da parte della CP_6
pag. 28/45 in favore della parte attrice. Va a tal punto detto Controparte_1
che nella gradazione di responsabilità alcun elemento specifico della casa di cura viene in rilievo (se non ex art. 1228 cc) dal momento che, rispetto alla prestazione lato sensu alberghiera di cui è titolare (o nella totale efficienza dei reparti di degenza o delle camere operatorie solo a titolo esemplificativo) alcuna doglianza viene mossa dallo stesso paziente che imputa a negligenza del medico curante le conseguenze pregiudizievoli dell'intervento. Pertanto, in totale accoglimento della domanda di regresso proposta dalla convenuta struttura sanitaria nei confronti del dott. quest'ultimo dovrà essere Controparte_2
condannato a tenere indenne la prima dal pagamento di tutte le somme che quest'ultima è tenuta a corrispondere in favore dell'attrice e subordinatamente alla loro effettiva ed integrale corresponsione ad opera della stessa convenuta società ”. CP_6
Così decidendo il primo Giudice ha disatteso quel consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “.. In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228
c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.;
pag. 29/45 pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (cfr. da ultimo, Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 29001 del
20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 28642 del 07/11/2024).
Nel caso di specie, del resto, non emerge dalle risultanze in atti e, in specie, dalla sopra esaminata CTU, che la condotta del sanitario abbia integrato gli estremi di un comportamento “del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità”.
Infatti, come dinanzi detto, i CTU riconoscevano che la tecnica chirurgica utilizzata dal dott. rientrava tra quelle CP_2
normalmente impiegate in rapporto al tipo di malformazione che occorreva correggere e che essa doveva, in linea di principio, e fatte pag. 30/45 salve le considerazioni già svolte in ordine al primo motivo di appello incidentale, considerarsi adeguata.
Del pari ha errato il Giudice ad estendere il regresso a tutte le somme che la Clinica avrebbe dovuto corrispondere alla ricorrente, in esse incluso, quindi, anche l'importo di € 4.500,00, che la danneggiata aveva pagato alla società titolare della casa di cura a titolo di corrispettivo per l'esecuzione del trattamento chirurgico e per le spese di vitto ed alloggio.
Ed invero, l'importo in esame non può includersi tra quelli per i quali sussiste il diritto al regresso, da parte della , in Controparte_1
quanto lo stesso non risulta oggetto di un'obbligazione solidale gravante sulla predetta società e sul Infatti, è pacifico in atti CP_2
che l'importo del quale si discorre sia stato riscosso dalla sola società titolare della casa di cura, con la quale la paziente concludeva il contratto di spedalità, e non anche dal CP_2
Ne segue che trattandosi di un'obbligazione restitutoria gravante, a seguito della risoluzione del contratto, unicamente sulla CP_1
, quest'ultima, in difetto del presupposto della solidarietà, non
[...]
possa pretendere di ripeterla, a sua volta, anche se solo nei limiti del
50% dal CP_2
Resta ovviamente assorbito l'esame della censura con la quale il aveva contestato l'accoglimento, da parte del primo Giudice, CP_2
della domanda di risoluzione del contratto di spedalità.
pag. 31/45 E', invece, infondato l'ulteriore rilievo del teso a sentire CP_2
accertare la nullità/inammissibilità della domanda riconvenzionale trasversale della per non avere la stessa chiesto Controparte_7
al primo Giudice l'autorizzazione alla chiamata in causa con differimento dell'udienza.
Infatti, essendo il già stato convenuto in giudizio dalla CP_2
ricorrente deve trovare applicazione il principio secondo cui “Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9441 del 23/03/2022).
§ 10.
Con l'ultimo motivo, il impugnava il capo di ordinanza con CP_2
cui il primo Giudice aveva ritenuto che la garanzia assicurativa operava oltre il limite della franchigia contrattualmente pattuita di € 10.000,00.
Secondo il Giudice, invero, la costituzione tardiva della non Pt_1
rendeva inammissibile la deduzione, da qualificarsi come mera difesa e non come eccezione in senso stresso, diretta ad ottenere l'applicabilità della franchigia.
Nell'impugnare, in parte qua, l'ordinanza, il lamentava che la CP_2
costituzione tardiva della compagnia, in virtù delle preclusioni di cui all'art. 702bis c.p.c. con conseguente decadenza dalle eccezioni pag. 32/45 processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, avrebbe dovuto comportare il rigetto della eccezione sollevata sul punto.
§ 11.
Il motivo è infondato, perché la costituzione tardiva della nel Pt_1
giudizio di primo grado, non comportava alcuna decadenza in ordine alla possibilità di far valere pattuizioni contrattuali tese a limitare l'obbligo di garanzia (come quella in questione, inerente all'operare della franchigia). Infatti, tale allegazione configura, non un'eccezione in senso stretto, ma una mera difesa, il cui esercizio non è assoggettato al termine di decadenza di dieci giorni prima dell'udienza, previsto per la costituzione tempestiva del resistente dall'art. 702 bis co. 3 c.p.c..
Effettivamente, premesso che la franchigia, o scoperto di polizza, è quella parte di danno (o, meglio, del suo risarcimento) che deve restare a carico dell'assicurato, la Suprema Corte (v. Cass. 12.6.2020 n. 21283 e
22.11. 2019 n. 30524) ha reiteratamente affermato che "la franchigia è una clausola delimitativa del contenuto della garanzia di talché la relativa eccezione, al pari di ogni eccezione attinente ai limiti della garanzia, non vale come eccezione propria, ma come mera argomentazione difensiva".
Invero, secondo la chiara ricostruzione dei giudici di legittimità (v. per tutte Cass. 17.8.2022 n. 24838), si ha eccezione in senso stretto, soggetta al termine di decadenza di cui al combinato disposto degli artt. 163 e 167 c.p.c., solo nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo pag. 33/45 della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso – e dunque anche in quello in esame - ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito.
§ 12.
Venendo all'appello principale della giova, anzitutto, rilevare Pt_1
che, alla luce di quanto in precedenza esposto, risulti fondato il primo motivo.
Occorre esaminare, a questo punto, con priorità rispetto al secondo motivo, concernente il capo sulle spese, il terzo motivo.
Con tale motivo, invero, l'impresa assicurativa sottoponeva a censura il capo di ordinanza nel quale il Giudice accoglieva la domanda di manleva del ritenendo non fondata l'eccezione, sollevata CP_2
dalla con cui era stata dedotta la non operatività della Pt_1
copertura assicurativa alla luce della mancata denuncia del “fatto noto”, inteso quale “fatti noti all' prima della data di effetto Parte_3
della polizza, anche se mai denunciati ai precedenti assicuratori”.
Secondo il Giudice di primo grado, la clausola contrattuale, che escludeva l'operare della garanzia rispetto ai cd. fatti noti, non era applicabile nella fattispecie, non potendo sostenersi che, essendosi l'attrice rifiutata di sottoporsi al terzo intervento, il medico avrebbe dovuto sapere del giudizio che la stessa avrebbe a distanza di tempo pag. 34/45 instaurato. Quindi, opinava il Giudice, ricevuta per la prima volta richiesta scritta di risarcimento danni in data 05.07.2018 il periodo rientrava pienamente in quello assicurato.
Nell'impugnare tale capo di sentenza, l' sosteneva: “Il dott. Pt_1
risulta assicurato con polizza MCO linea persona nr. CP_2
IITDMM18A2013000100283, in regime di claims made due anni.
L'attività assicurata riguarda la chirurgia estetica plastica con massimale di 1 milione, retroattività 2 anni e con una franchigia fissa per sinistro pari ad €10.000,00.
Il modulo di proposta veniva sottoscritto in data 23.01.2018, il primo periodo assicurativo decorreva dal 28.04.2018 al 28.04.2019. Seguivano ulteriori periodi di assicurazione dal 28.04.2019 – 28.04.2020 con primo pagamento del 23.04.2019.
La richiesta di risarcimento della Sig. datata 05.07.2018 colpiva CP_3
il primo periodo di assicurazione. Dagli atti causa si evince che il dott. riceveva per la prima volta richiesta scritta di risarcimento CP_2
danni in data 05.07.2018 periodo in cui ricade il claim il primo periodo di assicurazione. In merito all'operatività della polizza, si eccepisce quanto di seguito:
- Inoperatività della polizza ex art.
4.3 CGA c.d. “fatto noto”
L'art.
4.3 CGA disciplina l'esclusione dell'assicurazione in riferimento a richieste di risarcimento che abbiano ad oggetto “fatti noti all' Parte_3
prima della data di effetto della polizza, anche se mai denunciati ai precedenti assicuratori”. Alla luce della narrazione dei fatti, si evidenzia
pag. 35/45 che ricorre l'ipotesi nel caso di specie di fatto noto antecedente la polizza, in quanto il Dott. era a conoscenza della sussistenza CP_2
delle doglianze della Sig. già alla data di sottoscrizione del CP_3
modulo di proposta assicurativa del 23.1.2018 posto che ben sapeva che la stessa si era rifiutata di sottoporsi al terzo intervento proposto a correzione dei due precedenti occorsi e delle doglianze già espresse dalla medesima paziente al medico in ordine all'esito degli interventi avvenuti nel 2016.
Ciò rappresenta un fatto c.d. noto. Alla luce di quanto sopra, il medico in sede di compilazione del modulo di proposta assicurativa che si allega avrebbe dovuto dichiarare la sussistenza di detti fatti nell'apposita sezione indicata “4.2 Precedenti azioni, omissioni o fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio – Indicare se al proponente / Assicurato siano note azioni, omissioni o fatti dai quali possano derivare richieste di risarcimento oppure azioni miranti ad accertare la di lui responsabilità civile, penale o deontologica negli ultimi 5 anni”. Infatti, il dott. CP_2
era titolare – all'atto della compilazione della documentazione precontrattuale - di diligenza qualificata superiore alla media diligenza del buon padre di famiglia. Inoltre, sempre in ordine all'inoperatività della polizza per fatto noto si sottolinea che anche in sede di glossario di polizza sono definiti fatti noti: “fatti, circostanze e situazioni che potrebbero determinare in futuro (o abbiano, anche in parte, già determinato) richieste di risarcimento da parte di terzi indipendenza dell'attività professionale esercitata dall'Assicurato stesso e dai suoi sostituti temporanei, e che siano stati in ogni modo portati a conoscenza
pag. 36/45 dell'Assicurato […]”. Alla luce di quanto sovra, la garanzia assicurativa risulterebbe inoperativa .. L'Eccezione di inoperatività della polizza, diversamente da quanto statuito dal Giudice di prime cura trova conferma, anche all'interno dell'elaborato peritale, tanto è vero che il dott. già in data 15.11.2016 risultava notiziato di circostanzi e CP_2
fatti idonei a fondare o quantomeno far presumere future richieste risarcitorie, circostanze rappresentate dalla paziente ed CP_3
accertate personalmente dal medesimo, tanto è che a distanza di soli 5 mesi dal primo intervento chirurgico, rappresentava la necessità alla Sig. di nuovo intervento al fine di porre rimedio all'errato CP_3
intervento”.
§ 13.
Il motivo è infondato.
L'art.
4.3 delle condizioni generali di polizza, allegate alla produzione telematica di primo grado di prevede che “sono escluse Pt_1
dall'assicurazione le richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all'assicurato prima della data di effetto della polizza, anche se non denunciati a precedenti assicuratori”.
Inoltre, il glossario contenuto nelle medesime condizioni generali, nel quale era riportato il significato che le parti concordemente ritenevano di assegnare ai termini impiegati nelle clausole, prevedeva che per fatti noti dovevano intendersi “fatti, circostanze e situazioni (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, notizie, querele, atti giudiziari, indagini, anche interne della direzione sanitaria) che potrebbero determinare in
pag. 37/45 futuro (o abbiano, anche in parte, già determinato) richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività professionale esercitata dall'assicurato stesso .. e che siano stati in ogni modo portati a conoscenza dell'assicurato”.
Dalla lettura della clausola e della definizione del termine fatto noto, come operata nel glossario contrattuale, si ricava che, nella specie, difettino i presupposti per ritenere che l'esclusione della copertura assicurativa possa trovare applicazione.
Nell'ipotesi in esame, invero, prima della sottoscrizione della polizza assicurativa da parte del avvenuta a gennaio 2018, risulta CP_2
pacificamente che, in ordine alla vicenda per cui è causa, non fosse intervenuto alcuno degli eventi che il glossario riconduceva alla nozione di fatto noto, vale a dire notizie, querele, atti giudiziari, indagini, anche interne della direzione sanitaria.
Né, invero, alla medesima epoca, la aveva in qualche misura Pt_4
manifestato al sanitario la sua intenzione di voler agire in giudizio o, comunque, gli aveva contestato stragiudizialmente una qualche responsabilità.
Non dirimente risulta, poi, che la paziente avesse rifiutato di sottoporsi al terzo intervento chirurgico suggerito dal sanitario, non essendo tale scelta, nemmeno secondo la prospettazione operata dalla parte originaria ricorrente, stata accompagnata dalla chiara esternazione al medico della propria insoddisfazione per l'esito del trattamento e,
pag. 38/45 comunque, del convincimento della paziente che tanto dovesse ascriversi a responsabilità del dott. CP_2
In definitiva, mancando la prova che il medico, al momento della sottoscrizione della polizza, fosse già a conoscenza della possibilità che in ordine alla vicenda clinica per cui è processo potesse essere fatta valere una sua responsabilità, deve escludersi l'operare della clausola contrattuale di esclusione della copertura.
Del resto, anche la sezione 4.2 del questionario sottoscritto dal al momento della firma del contratto, nel chiedere al medico CP_2
di comunicare azioni, omissioni, fatti, verificatisi negli ultimi 5 anni, in tesi idonee a generare una richiesta risarcitoria nei suoi confronti, esigeva, pur sempre, che gli stessi fossero a lui noti.
Ma, anche rispetto a tale previsione, difetta, alla luce di quanto in precedenza osservato, la prova di siffatta conoscenza in capo al medico.
Ne segue che correttamente il Giudice abbia ritenuto la copertura assicurativa operante, essendo la richiesta di risarcimento stata pacificamente indirizzata al nella vigenza del contratto. CP_2
§ 14.
Con il secondo motivo di appello, da esaminare infine per ultimo, impugnava il capo concernente la regolamentazione delle Pt_1
spese processuali, censurandolo per averne il Giudice disposto la condanna alla rifusione delle spese processuali in favore del dott.
CP_2
pag. 39/45 In particolare, l'appellante deduceva che, per effetto dell'accoglimento del precedente motivo di appello, avrebbe dovuto revocarsi la condanna al pagamento delle spese processuali, tenendo indenne la
Compagnia dal versamento di qualsiasi somma a titolo di spese processuali, anche in ragione del fatto che, ai sensi dell'art. 7 comma 3
CGA, la polizza non copriva le spese legali incontrate dall Parte_3
per legali e/o tecnici che non fossero designati e/o approvati dalla
Società.
§ 15.
Il motivo è infondato.
Invero, l'accoglimento del primo motivo di appello principale, comporta unicamente che quale assicurazione del Pt_1 CP_2
possa giovarsi della riduzione, al 50%, dell'obbligo di regresso, del medico verso la , concernente le somme pagate dalla CP_6
Clinica alla danneggiata.
Tale pronuncia, tuttavia, in alcun modo riflette i suoi effetti sul capo di ordinanza che, applicando il principio della soccombenza, aveva correttamente condannato la compagnia assicurativa a rifondere al vittorioso rispetto alla domanda di manleva, le spese CP_2
processuali del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e del giudizio di primo grado.
Né, inoltre, può ritenersi fondato il riferimento, operato dall'appellante, alla clausola contrattuale, contenuta all'art. 7 delle CGA, laddove la stessa esclude la copertura delle spese sostenute pag. 40/45 dall'assicurato per legali e tecnici non designati o approvati dalla compagnia.
Infatti, tale pattuizione negoziale riguarda le spese cd. di resistenza, cioè quelle che l'assicurato abbia sostenuto per munirsi di un difensore e resistere alle richieste del terzo danneggiato.
Invece, le spese, al cui pagamento il Giudice aveva condannato sono le spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che Pt_1
scaturiscono dalla sentenza ed hanno per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4275 del 16/02/2024).
Siccome, nella specie, anche all'esito del giudizio di appello, la domanda di manleva proposta dal è risultata fondata, il capo CP_2
di ordinanza che condannava l'assicuratore a rifondere all'assicurato le spese processuali del primo grado deve essere confermato.
§ 16.
Occorre, da ultimo, provvedere alla regolamentazione delle spese processuali.
Al rigetto dell'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
e del motivo di appello incidentale con cui
[...] Controparte_2
aveva censurato l'accoglimento della domanda principale, segue, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna delle predette parti, da disporsi in via solidale stante il comune interesse delle stesse, alla rifusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'originaria ricorrente.
pag. 41/45 Nel rapporto processuale tra il e la è CP_2 Parte_1
ravvisabile, alla luce del rigetto del motivo di appello incidentale che impugnava l'ordinanza per avere ritenuto applicabili le franchigie e del motivo di appello principale che aveva accolto la domanda di manleva, una situazione di soccombenza reciproca parziale che giustifica la compensazione, al 50%, delle spese del presente grado. Per la residua parte, invece, le stesse debbono porsi a carico della compagnia di assicurazione la cui soccombenza, nell'economia della lite, è certamente prevalente, avendo la stessa, con l'impugnazione, inteso rimettere interamente in discussione l'assetto di interessi che, rispetto alla domanda di manleva, sorgeva dall'appellata ordinanza.
Infine, l'accoglimento dei motivi di appello principale ed incidentali, afferenti alla misura dell'obbligo di regresso gravante sul CP_2
giustifica, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna della alla rifusione, in favore del sanitario e Controparte_1
della sua assicurazione, delle spese processuali del presente grado.
La liquidazione delle spese processuali viene operata come in dispositivo, a norma D.M. n. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, dopo il 23.10.2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, tenuto conto del disputatum, e riconoscimento dei compensi tabellari medi per tutte le fasi, quanto al rapporto e Controparte_21 Controparte_22
pag. 42/45 Assicurazione, e minimi per tutte le fasi, avuto riguardo al ridotto numero di questioni trattate, nei rapporti Parte_5
e .
[...] Controparte_23
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore Controparte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame incidentale, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sugli appelli Parte_1
incidentali proposti da e da Controparte_1 [...]
avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede: CP_2
a) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
[...]
b) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e quello incidentale proposto da e, per l'effetto, in Controparte_2
parziale riforma dell'impugnata ordinanza e, in accoglimento per quanto di ragione della domanda riconvenzionale di regresso proposta dalla condanna Controparte_1 CP_2
a tenere indenne la predetta società, nei limiti del 50%,
[...]
di tutto quanto la stessa abbia pagato, in favore di CP_3
in forza dell'ordinanza di primo grado, ad eccezione
[...]
dell'importo di euro 4.500,00 di cui al capo 2) del dispositivo dell'ordinanza appellata;
pag. 43/45 c) conferma, nel resto, l'ordinanza impugnata;
d) condanna e , in Controparte_1 Controparte_2
solido tra di loro, alla rifusione, in favore di , Controparte_3
delle spese processuali del grado di appello, che si liquidano in euro 5.809,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
e) compensa nella misura del 50% le spese processuali del grado di appello e condanna lla rifusione, in Parte_1
favore di , del residuo 50%, che, tenuto già Controparte_2
conto della disposta compensazione, liquida per il residuo in euro 2.904,50 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
f) condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1
e di delle spese Controparte_2 Parte_1
processuali del grado di appello, che, in relazione a ciascuna controparte, si liquidano in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA
e CPA come per legge;
g) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di di un Controparte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame incidentale, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 29/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. SS CH dr. Alessandro Cocchiara pag. 44/45 pag. 45/45
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. SS CH - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2086/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. repertorio n. 4821 del 2022, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 05.04.2022, pendente:
TRA
(P.IVA. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
procuratore speciale pro tempore Dott. Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Cioppa (C.F. C.F._1
), giusta procura allegata all'atto di appello;
[...]
APPELLANTE
E (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele
SS PA (C.F. in virtù di giusta C.F._2
procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ dott. (C.F. , rappresentato e Controparte_2 C.F._3
difeso dall'Avv. Ermanno Simone Davide Santorelli (C.F.
, in virtù di giusta procura allegata alla C.F._4
comparsa di costituzione in appello;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_3 C.F._5
dall'Avv. Davide Carotenuto (C.F. e dall'Avv. C.F._6
ER LI (C.F. ), giusta procura allegata alla C.F._7
comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria.
Conclusioni:
per l'appellante principale: “.. In via principale:
- in accoglimento dell'appello, riformare integralmente, per i motivi sopra esposti l'ordinanza impugnata, e così giudicare:
pag. 2/45 - accertare, riconoscere e dichiarare l'inoperatività della polizza per i motivi tutti espressi in narrativa e per l'effetto dichiarare Am Trust non tenuta a manlevare il dott. in ogni caso nei limiti della CP_2
franchigia convenuta pari ad euro 10.000,00;
- limitare la domanda di rivalsa regresso e manleva della struttura sanitaria nei limiti della prova di una responsabilità per colpa grave e nei limiti di polizza per i motivi tutti dedotti in narrativa;
- accertare, riconoscere e dichiarare l'esclusiva responsabilità della
[...]
ex art. 1218 e/o 1228 c.c. e l. 24/2017, per i Controparte_4
motivi espressi in narrativa e per gli effetti;
- tenere indenne il Dott. da qualsivoglia pretesa risarcitoria CP_2
avanzata dalla Sig.ra e da qualunque azione di regresso o CP_3
rivalsa esercitata dalla Controparte_1
- accertare e dichiarare la pari corresponsabilità della CP_5
sanitaria nella causazione del danno patito Controparte_1
dalla Sig. ”; CP_3
per “.. II. In via principale e nel merito, Controparte_1
accogliere il proposto appello incidentale, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte da parte ricorrente nei confronti della
[...]
e ciò per l'uno o l'altro dei motivi indicati e dedotti nella CP_1
presente comparsa di costituzione, stante la totale estraneità della convenuta in relazione agli addebiti contestati;
III. In via CP_6
subordinata, e solo nel caso in cui non dovessero essere accolte le conclusioni di cui sopra, accertare e dichiarare che il personale della pag. 3/45 struttura sanitaria privata denominata “Clinica Grimaldi” ha agito, in occasione del ricovero della Signora con perizia, Controparte_3
prudenza e diligenza e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta nei confronti della IV. In via ulteriormente Controparte_1
subordinata, e solo nel caso in cui non dovessero essere accolte le conclusioni di cui sopra, accertare e dichiarare l'insussistenza di ogni nesso di causalità tra la condotta del personale della struttura sanitaria privata denominata “Clinica Grimaldi” e le presunte lesioni occorse alla ricorrente;
V. Ancora in via gradata, e nella denegata ipotesi in cui il
Tribunale adito dovesse statuire una condanna solidale dei convenuti nel presente giudizio, accertare e graduare internamente la responsabilità a carico degli stessi in proporzione della gravità delle rispettive colpe, con conseguente diritto del soggetto che estingue l'obbligazione al regresso nei confronti dei condebitori solidali;
VI. In via gradata e di manleva, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero effettivamente accolte, anche solo parzialmente, le pretese di parte ricorrente, accertare le relative quote di responsabilità dei convenuti e, per l'effetto, liquidare il relativo risarcimento secondo verità e giustizia, condannando in ogni caso il Dott. (o la sua compagnia assicurativa cui sin Controparte_2
d'ora si dichiara di estendere la presente domanda), a titolo di garanzia impropria, a manlevare di quanto Controparte_1
quest'ultima sia eventualmente condannata a pagare, a qualunque titolo
e ragione ed in favore di chicchessia, per l'intera somma e/o in eccedenza rispetto alla propria eventuale quota di colpa;
VII. In via ulteriormente gradata di regresso e di rivalsa, anche previo accertamento del dolo e/o della colpa grave del professionista convenuto, nella denegata e non pag. 4/45 creduta ipotesi in cui venissero effettivamente accolte, anche solo parzialmente, le pretese di parte ricorrente, accertare le relative quote di responsabilità dei resistenti e, per l'effetto, liquidare il relativo risarcimento secondo verità e giustizia, condannando in ogni caso il convenuto Dott. (o la sua compagnia assicurativa cui Controparte_2
sin d'ora si dichiara di estendere la presente domanda), in via di regresso
e/o di rivalsa, al rimborso in favore della di Controparte_1
quanto da quest'ultima eventualmente erogato, a qualunque titolo e ragione ed in favore di chicchessia, per l'intera somma e/o in eccedenza rispetto alla propria eventuale quota di colpa;
VIII. Per l'effetto di quanto chiesto ai precedenti punti da III a VII, confermare l'ordinanza impugnata nella parte in cui accoglieva la domanda di manleva proposto nei confronti del dott. (punto n. 6 del dispositivo); IX. Controparte_2
In ogni caso, condannare chi di ragione alla rifusione di tutte le spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre ad IVA e CPA, nonché delle spese generali ai sensi di legge ..”;
per il dott. “.. Nel merito, in parziale riforma Controparte_2
dell'ordinanza del 5 aprile 2022, repertorio n. 4821, procedimento RG
16179/2020 del Tribunale di Napoli, dott.ssa Claudia Colicchio, Voglia:
-rigettare ogni richiesta di addebito e di condanna nei confronti del dott.
il tutto con vittoria di spese e competenze di causa del Controparte_2
doppio grado di giudizio.
- in via subordinata, in caso di mancato accoglimento del punto che precede, anche parziale, Voglia condannare il dott. Controparte_2
nella misura massima del 50% del danno liquidato, con esclusione pag. 5/45 dell'importo di Euro 4.500,00 quali compensi della clinica, condannando la , al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_7
restante somma, confermando l'ordinanza nella parte in cui viene accolta la domanda di manleva proposta dal convenuto CP_2
con condanna del terzo chiamato
[...] Controparte_8
(oggi ) a tenere indenne
[...] Controparte_9
il predetto convenuto dal pagamento di tutte le somme che quest'ultimo
è tenuto a corrispondere in favore dell'attore o della CP_7
, senza detrazione di franchigia, con vittoria di spese e
[...]
competenze
Oltre a rigettare tutte le domande dell'appellante nei confronti del dott. ivi inclusa quella di presunta inoperatività della Controparte_2
polizza, con vittoria di competenze e di spese.”;
per l'appellata, : “dichiarare l'appello inammissibile e Controparte_3
comunque rigettarlo nel merito, per infondatezza in punto di fatto e diritto;
- per l'effetto, confermare l'ordinanza impugnata;
- condannare la parte istante, con ordinanza non impugnabile, ad una pena pecuniaria da determinarsi secondo equità, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 283
c.p.c., per manifesta infondatezza della formulata richiesta di sospensione della esecutività del provvedimento di primo grado;
- condannare la parte istante alla refusione delle spese del secondo grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
pag. 6/45 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 31.7.2020, CP_3
adiva il Tribunale di Napoli, esponendo che: aveva
[...]
preventivamente instaurato dinanzi allo stesso Ufficio un procedimento ex art. 696 bis c.p.c., nei confronti della
[...]
gestita dalla società e del Controparte_10 Controparte_11
Dott. medico chirurgo, ritenendo entrambi Controparte_2
responsabili dei danni da responsabilità sanitaria nei suoi confronti;
nel predetto procedimento si costituivano entrambi i resistenti ed il sanitario chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa
[...]
, per essere manlevato da ogni Controparte_8
responsabilità; il Giudice autorizzava l'estensione del contraddittorio;
si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa del sanitario ed opponeva, preliminarmente, l'inoperatività della polizza, deducendo che la richiesta risarcitoria avrebbe avuto ad oggetto fatti noti all'assicurato prima della data di effetto della polizza stessa, anche se mai denunciati ai precedenti assicuratori;
non essendosi il procedimento concluso nel termine di sei mesi dalla sua instaurazione, previsto dall'art. 8 della legge n. 24/2017, la domanda era divenuta procedibile;
nel corso della prima metà dell'anno 2016, effettuava un consulto presso il Dott. specialista in chirurgia Controparte_2
plastica, medico operante presso la struttura sanitaria
[...]
di San Giorgio a Cremano (NA); in sede di consulenza, CP_10
manifestava il desiderio di migliorare l'aspetto estetico del proprio seno (ipertrofico e cadente), di talché il sanitario le proponeva di sottoporsi ad un intervento chirurgico di mastopessi con protesi, rassicurando la paziente che l'operazione in parola avrebbe pag. 7/45 certamente corretto -in via definitiva- i predetti inestetismi;
in data
28/06/2016, si ricoverava a tal uopo presso il Reparto di Chirurgia
Generale della con diagnosi di Controparte_10
accettazione: “ipotrofia mammaria con ptosi”; dopo gli accertamenti strumentali di rito, in data 29/06/2016, l'intervento di mastopessi con protesi veniva tecnicamente eseguito dal Dott. in Controparte_2
data 30/06/2016 veniva dimessa;
per la predetta operazione chirurgica aveva sostenuto un costo pari ad € 4.502,00; nell'immediato post-operatorio notava un'evidente depressione a livello inferiore della mammella sinistra nonché una deiscenza della ferita chirurgica
(esiti accentuatisi nel periodo successivo), di talché il suo aspetto estetico risultava gravemente peggiorato, nonostante ella si fosse strettamente attenuta a tutte le indicazioni terapeutiche ricevute in ordine al decorso post-operatorio (astensione totale da ogni tipo di attività fisica, divieto di carico a livello degli arti superiori, divieto di guida); pertanto, manifestava la propria insoddisfazione al Dott. il quale, preso atto degli esiti dell'intervento e Controparte_2
concorde nella sua non riuscita, le manifestava l'esigenza di praticare una successiva operazione chirurgica di revisione della tasca protesica finalizzata alla correzione del grave inestetismo accertato;
acconsentiva a sottoporsi a detto intervento e, a distanza di soli cinque mesi dalla precedente operazione, in data 15/11/2016, veniva nuovamente ricoverata presso il medesimo Reparto di Chirurgia
Generale della con diagnosi di Controparte_10
accettazione: “Esiti di mastoplastica additiva” – nonostante la precedente operazione fosse di mastopessi con protesi- e risultato pag. 8/45 dell'esame obiettivo locale dell'apparato: “Presenza di lieve depressione a livello dell'inferiore”; in data 23/11/2016, veniva sottoposta all'intervento di revisione della tasca protesica, nonché delle cicatrici con rimozione della cute in eccesso, e di lipofilling con asportazione di grasso dai fianchi e posizionamento ai seni;
in data
24/11/2016, a seguito delle necessarie medicazioni, veniva dimessa;
detto secondo intervento chirurgico aveva risultati ancor più insoddisfacenti del precedente, poiché in conseguenza di esso riportava esiti morfologici oltremodo peggiorativi del proprio aspetto estetico quali: cicatrici periareolari ancor più evidenti ad ambo i seni, ma soprattutto un'evidente dismetria delle mammelle, con anomala bombatura al polo superiore della mammella destra;
alla luce di detti risultati, il Dott. e lo staff medico della struttura Controparte_2
sanitaria le prospettavano l'esigenza di sottoporsi ad un terzo intervento chirurgico, finalizzato alla definitiva correzione di detti gravi inestetismi;
essa, tuttavia, comprensibilmente scoraggiata ma soprattutto provata –sia sotto il profilo fisico che psicologico- dalle precedenti operazioni, avvenute a distanza di soli cinque mesi l'una dall'altra, rifiutava;
sussisteva la responsabilità dei resistenti per gli esiti peggiorativi causati dai descritti interventi.
Poste tali premesse, l'istante chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “.. accertare e dichiarare la responsabilità del Dott.
[...]
e della .. in CP_2 Controparte_12
solido e/o singolarmente, per inosservanza del dovere di corretta e completa informazione circa i rischi degli interventi alla signora CP_3
e per l'effetto condannare gli stessi, in solido e/o singolarmente,
[...]
pag. 9/45 al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'odierna ricorrente, nessuno escluso, a causa del mancato e/o insufficiente consenso informato in merito ai rischi dell'intervento chirurgico, del decorso post- operatorio e delle tecniche operatorie alternative, nella misura che il
Giudice riterrà giusta o equa”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano i resistenti, contestando la fondatezza dell'avversa domanda e sollecitandone il rigetto.
Il Dott. chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della Am CP_2
Trust International Underwriters DCA, al fine di essere dalla medesima tenuto indenne.
La , oltre a sollecitare il rigetto delle domande di Controparte_1
parte ricorrente, chiedeva “nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse statuire una condanna solidale dei convenuti nel presente giudizio, accertare e graduare internamente la responsabilità a carico degli stessi in proporzione della gravità delle rispettive colpe e, in via gradata e di manleva, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero effettivamente accolte, anche solo parzialmente, le pretese di parte ricorrente, accertare le relative quote di responsabilità dei convenuti e, per l'effetto, liquidare il relativo risarcimento secondo verità
e giustizia, condannando in ogni caso il Dott. (o la sua Controparte_2
compagnia assicurativa cui sin d'ora si dichiara di estendere la presente domanda), a titolo di garanzia impropria, a manlevare
[...]
di quanto quest'ultima sia eventualmente condannata a CP_1
pagare, a qualunque titolo e ragione ed in favore di chicchessia, per
l'intera somma e/o in eccedenza rispetto alla propria eventuale quota di colpa”. pag. 10/45 Acquisita al fascicolo d'ufficio la CTU frattanto depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., di cui l'istante depositava in atti la copia, costituitasi in giudizio anche Controparte_8
, all'esito il Tribunale pronunciava l'ordinanza in
[...]
questa sede impugnata, con la quale così decideva: “1) condanna
e al pagamento, in favore Controparte_1 Controparte_2
della parte attrice di € 14.071,35 oltre gli interessi legali, dal
26/09/2016 alla data di deposito dell'ordinanza, sulla somma di euro €
14.071,35 da devalutarsi alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di euro € 14.071,35 dal deposito del presente provvedimento all'effettivo soddisfo;
2) condanna al Controparte_1
pagamento, in favore della parte attrice di € 4.500,00 oltre interessi dalla data di notifica del ricorso all'effettivo soddisfo;
3) condanna
e al pagamento delle spese Controparte_1 Controparte_2
processuali che liquida in € 2.225,00 per spese oltre rimborso spese generali, iva e cpa per compensi della fase di atp disponendo che il pagamento avvenga in favore dell'Erario; 4) condanna CP_1
e al pagamento delle spese di lite, in
[...] Controparte_2
favore di parte attrice, del giudizio ex art. 702 bis cpc che liquida in €
400,00 per spese ed € 1.615,00 per compensi oltre rimborso spese generali, iva e cpa se dovute come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
5) pone a carico della parte resistente e le spese di atp Controparte_1 Controparte_2
come liquidate;
6) In accoglimento della domanda riconvenzionale di pag. 11/45 regresso proposta dalla convenuta società Controparte_1
condanna a tenere indenne la predetta società, in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, dal pagamento di tutte le somme che quest'ultima è tenuta a corrispondere, in favore dell'attore ed indicate nei precedenti capoversi del presente dispositivo subordinatamente alla loro effettiva ed integrale corresponsione ad opera della stessa convenuta società CP_1
; 7) in accoglimento della domanda di manleva proposta dal
[...]
convenuto condanna il terzo chiamato Controparte_2 [...]
a tenere indenne il predetto convenuto Controparte_8
dal pagamento di tutte le somme che quest'ultimo è tenuto a corrispondere, in favore dell'attore o della ed Controparte_1
indicate nei precedenti capoversi del presente dispositivo subordinatamente alla loro effettiva ed integrale corresponsione ad opera dello stesso convenuta detratta la franchigia di € CP_2
10.000,00; 8) condanna il terzo chiamato Controparte_8
al pagamento delle spese di lite, in favore di parte
[...]
, del giudizio ex art. 702 bis cpc che liquida in € Controparte_2
400,00 per spese ed € 1.615,00 per compensi oltre rimborso spese generali, iva e cpa se dovute come per legge;
9) condanna il terzo chiamato al pagamento delle Controparte_8
spese di lite, in favore di parte , del giudizio ex art. 696 Controparte_2
bis cpc che liquida in € 1.348.00 per compensi oltre rimborso spese generali, iva e cpa se dovute come per legge”.
§ 2.
pag. 12/45 Avverso la predetta ordinanza, Parte_1
proponeva appello mediante atto tempestivamente notificato, nel rispetto del termine di 30 giorni di cui all'art. 702 quater c.p.c., in data
5.5.2022, sollecitandone la riforma in conformità delle conclusioni dinanzi trascritte.
Con comparsa depositata in data 25.5.2022, tempestivamente rispetto all'udienza di comparizione fissata nell'atto di appello per il
06.09.2022, si costituiva, proponendo, a sua volta, Controparte_2
appello incidentale avverso i capi di ordinanza con cui era stata accolta la domanda principale e, integralmente, quella di regresso contro di essa proposta dalla casa di cura.
Con comparsa depositata in data 14.7.2022, tempestivamente rispetto all'udienza di comparizione fissata nell'atto di appello per il
06.09.2022, si costituiva, proponendo, a sua volta, Controparte_1
appello incidentale avverso i capi di ordinanza che avevano ritenuto fondata la domanda della ricorrente.
Si costituiva, altresì, , resistendo per quanto di ragione Controparte_3
alle avverse impugnazioni e sollecitandone il rigetto.
Disattesa da questa Corte l'istanza di sospensiva avanzata dall'appellante principale e da quelli incidentali, con ordinanza depositata il 4.7.2025, la causa, al fine di assicurarne una più sollecita definizione, veniva scardinata dal ruolo dell'originario Consigliere relatore, dott. Alberto Canale, ed assegnata al Consigliere dott.
SS CH.
Quindi, accordati alle parti i termini di cui all'art. 190, co.1 c.p.c., depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, scaduti in pag. 13/45 data 27.10.2025 i predetti termini, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, ricondotta la fattispecie all'alveo della responsabilità contrattuale, premesso che “la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato”, rilevava che, nella specie, la pretesa azionata dalla ricorrente era fondata.
Invero, valorizzando gli esiti della CTU acquisita nel corso del giudizio, osservava che “.. dalla relazione in atti emerge che al chirurgo operatore sia sfuggita la natura tuberosa della mammella. Tale misconoscimento non lo ha indotto a porre in atto nel primo intervento e in modo adeguato nel secondo intervento, quelle opzioni chirurgiche
(allestimento di lembi dermo-ghiandolari, scoring della faccia profonda della ghiandola mammaria) che avrebbero consentito di correggere, in maniera più precisa , la deformità presente. E su tale aspetto che va valutato il mancato ottenimento di un risultato estetico adeguato alla bisogna”. In sostanza vi è stata la mancanza di (totalmente nel primo intervento, parzialmente nel secondo) di quelle procedure chirurgiche previste per una adeguata correzione della deformità mammaria.
pag. 14/45 Né viene in rilievo il disposto di cui all'art. 2236 cc non avendo i CTU precisato trattarsi di condizione particolarmente complessa, né in particolare, tale esimente è stata eccepita al momento della costituzione dal resistente. La natura tuberosa della mammella non è stata indicata, dallo stesso dott. al momento della sua costituzione, come CP_2
elemento in grado di connotare l'intervento come di speciale complessità non essendovi alcun riferimento a tale preesistente condizione. Né vale rilevare che la paziente abbia sottoscritto il modulo di consenso informato dove tali inestetismi erano elencati dal momento che gli stessi non possono essere qualificati come evenienze non prevenibili dell'intervento, dipendendo di contro dall'utilizzo della tecnica operatoria errata. Né pare sostenibile, come affermato dal chirurgo operatore che il risultato estetico non è peggiorativo di quello preesistente essendo evidente che con il ricorso alla chirurgia estetica si tende ad un miglioramento della condizione clinica di certo non ravvisabile.
Per le ragioni esposte, la domanda di parte attrice proposta non può che essere accolta nei limiti di quanto condivisibilmente accertato dai ctu ossia in un danno biologico valutabile al tasso del 8,5% (operando una media tra le percentuali indicate).”.
§ 4.
Avverso tale capo di ordinanza, proponeva appello incidentale, da esaminare in via preliminare rispetto all'appello principale, investendo l'an debeatur, il Dott. lamentando, al riguardo, che “.. CP_2
immediatamente dopo il deposito della CTU, con le sopra riportate note pag. 15/45 di udienza del 31 marzo 2022, si è chiesto, in via subordinata, in caso di mancato mutamento di rito, voglia l'ill.mo Giudice adito formulare ai
CTU i sopraindicati 3 quesiti a chiarimento della relazione espletata o adottare altro idoneo provvedimento con la predetta finalità. I CTU, come rilevato in primo grado non si sono pronunciati su tre aspetti essenziali della controversia ovvero: “1) come hanno determinato specificatamente il danno biologico nella misura dell'8/9 per cento?” La loro valutazione è palesemente generica e non circostanziata e impedisce una compiuta difesa sulla esatta quantificazione del presunto danno. “2) se è vero che alla luce degli interventi operatori in atti la paziente, odierna attrice, comunque non è peggiorata rispetto alla situazione di pre-intervento”. “3) se è vero che il secondo intervento ha risolto il doppio solco e che all'epoca dei fatti il bottoming out non era presente, ma si è verificato dopo diversi anni e ben dopo il secondo intervento”.
Secondo l'appellante incidentale, quindi, l'ordinanza aveva violato il diritto di difesa, avendo il Giudice omesso di pronunciare su tali richieste, fatta eccezione per quella relativa al secondo profilo, in ordine al quale, peraltro, aveva errato, poiché non considerava che non vi era stato un peggioramento rispetto alla situazione preesistente.
Il Giudice avrebbe, pertanto, dovuto disporre un'integrazione peritale, al fine di accertare, quantomeno, l'assenza del peggioramento delle condizioni della paziente.
Inoltre, anche la stima del danno, operata dal Giudice, era viziata, non avendo i CTU chiarito come erano pervenuti a siffatta quantificazione. pag. 16/45 Peraltro, il Giudice non aveva preso posizione sulla questione, da esso istante posta, con la quale si era evidenziato non esservi prova del fatto che, se il medico avesse effettuato un diverso tipo di intervento, come indicato dai CTU, non si sarebbero verificate le complicanze lamentate.
E, al riguardo, le stesse conclusioni dei CTU erano risultate vaghe e meramente ipotetiche.
Inoltre, ad onta di quanto affermato nell'ordinanza, esso aveva specificamente contestato la complessità dell'intervento, chiedendo applicarsi l'art. 2236 c.c..
Sosteneva, quindi, l'appellante che, trattandosi di intervento complesso e avendolo il dott. eseguito con una tecnica comunque CP_2
conosciuta e approvata nella comunità scientifica e non essendoci prove contrarie sulla riuscita con altre modalità, la domanda avrebbe dovuto rigettarsi.
In aggiunta rilevava che, comunque, interventi del tipo di quello in esame potevano comportare complicanze ed effetti collaterali, correttamente e compiutamente indicati nel consenso informato.
Ed ancora, l'istante assumeva che la era ben a conoscenza CP_3
della complessità dell'intervento e delle possibili complicanze e, nondimeno, ne aveva accettato il rischio.
Infine, l'istante si doleva del fatto che il Giudice, pur avendo disatteso la domanda della ricorrente relativa alla violazione del consenso informato, non aveva statuito alcunché sulle spese e sollecitava, quindi, la condanna della alla rifusione delle stesse. CP_3
pag. 17/45 § 5.
L'esame del motivo che precede deve essere condotto congiuntamente a quello di appello incidentale proposto dalla , Controparte_1
concernente lo stesso capo di ordinanza.
Infatti, la predetta società, quale titolare della casa di cura ove veniva eseguita la prestazione sanitaria oggetto di causa, rilevava che “da una attenta lettura della relazione dei CCTTUU nominati nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. r.g. 27210/2019” emergerebbe la condotta diligente del Dott. e del personale della clinica. CP_2
Osservava che, come affermato dai consulenti, la correzione della ptosi ed ipotrofia mammaria possa essere effettuata con diverse tecniche di mastopessi e che quella periareolare, utilizzata dal veniva CP_2
considerata dagli stessi CCTTUU condivisibile. La consulenza, inoltre, dimostrerebbe che l'intervento di mastopessi con protesi presenta alcune peculiarità tecniche che lo rendono un intervento con un maggior rischio di complicanze, come testimoniato dagli studi scientifici dagli stessi citati, che evidenziavano la frequente presenza postuma di cattiva cicatrizzazione e asimmetria residua. Richiamando alcuni passaggi della CTU, l'istante sosteneva che da essi poteva trarsi la prova che, anche ad avviso degli ausiliari, la residua asimmetria tra le due mammelle e la cattiva qualità della cicatrice non potevano tout court significare un'errata condotta chirurgica. Ed ancora, i CTU avevano evidenziato che “.. Nel caso in esame, il bottoming out risulta essere probabilmente dovuto ad una discesa progressiva dell'impianto protesico con conseguente allungamento della distanza capezzolo solco. pag. 18/45 Dalla foto dell'immediato postoperatorio, infatti, non si evidenza un malposizionamento dell'impianto; la discesa di quest'ultimo con conseguente bottoming out è verosimilmente avvenuto nel tempo ed è da imputare non tanto ad un errata tecnica chirurgica quanto a fattori intrinseci legati alla paziente (…) ed estrinseci legati all'impianto protesico (…) ..”. Infine, i CTU rilevavano la presenza di una asimmetria lieve-moderata della mammella.
In conclusione, ad avviso della , non era ravvisabile alcuna CP_6
responsabilità in capo al dott. e, men che mai, in Controparte_2
capo alla , essendo stata utilizzata una tecnica Controparte_1
chirurgica condivisa dai CTU e non essendo le lamentate conseguenze, peraltro lievi, ascrivibili ad un'errata tecnica chirurgica.
Secondo l'appellante, quindi, “La presunta eccessiva ptosi mammaria, richiamata nella consulenza di parte ricorrente, che avrebbe sconsigliato il primo intervento così come pianificato, risulta smentita dall'esame obiettivo pre-operatorio. Allo stesso modo, va ribadito che la presunta deiscenza di ferita (sempre richiamata dal CT di controparte) non trova riscontro nella documentazione disponibile, dovendo peraltro ritenersi improbabile la presenza della deiscenza medesima per circa 5 mesi
(l'intervallo di tempo tra il primo ed il secondo intervento) senza ulteriori complicanze e/o necessità di specifiche ed urgenti prestazioni terapeutiche. Pertanto, i residui inestetismi post-operatori vanno inquadrati quali eventi avversi prevedibili ma non concretamente evitabili di un tal genere di terapie chirurgiche, a meno che dopo esame
pag. 19/45 clinico non sia tecnicamente possibile ricondurli ad evidenti errori di manualità chirurgica”.
Peraltro, gli interventi posti in essere dal dott. erano stati CP_2
preceduti dalla sottoscrizione di moduli di consenso informato sufficientemente dettagliati, che riportavano, tra gli altri, anche i rischi di residui inestetismi con necessità di ulteriore correzione chirurgica e che, per di più, facevano specifico riferimento ad avvenuta informativa orale sulle alternative terapeutiche. Ed invero, sia relativamente al primo intervento, ovvero quello di mastopessi con protesi, che al secondo, quello di mastoplastica additiva, la veniva CP_3
regolarmente e tempestivamente informata anche dei possibili rischi connessi e, di conseguenza, provvedeva a sottoscrivere i consensi informati, avendone compreso il contenuto.
Quindi, concludeva l'istante, “al di là di ogni valutazione medica sull'intervento posto in essere dal Dottor che, si ripete, veniva CP_2
correttamente eseguito dallo stesso, è inequivocabile che la paziente sia stata messa in condizione di conoscere e comprendere chiaramente tutto ciò che riguardava l'intervento cui si andava a sottoporre, nonché i possibili rischi e i risultati imprevedibili cui poteva andare incontro”.
Alla luce di tali argomentazioni, la società concludeva chiedendo che, in riforma dell'impugnata ordinanza, venisse esclusa qualsivoglia responsabilità del Dott. e della Clinica, con conseguente CP_2
rigetto dell'avversa domanda.
§ 6.
pag. 20/45 I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.
La lettura della CTU consente di rilevare come i consulenti abbiano ritenuto sussistente la responsabilità del chirurgo, avendo gli stessi affermato che “pur condividendo la scelta della tecnica di “ mastopessi round-block” o “ mastopessi periareolare” quale opzione migliore per il trattamento del caso in esame, è tuttavia da evidenziare come al chirurgo operatore sia sfuggita la natura tuberosa della mammella. Tale misconoscimento non lo ha indotto a porre in atto nel primo intervento e in modo adeguato nel secondo intervento, quelle opzioni chirurgiche
(allestimento di lembi dermo-ghiandolari, scoring della faccia profonda della ghiandola mammaria) che avrebbero consentito di correggere, in maniera più precisa, la deformità presente. E su tale aspetto che va valutato il mancato ottenimento di un risultato estetico adeguato alla bisogna.
Sulla base degli elementi esaminati, quindi, emergono profili di censura a carico del chirurgo operatore relativamente a quanto riportato nel punto precedente, ovvero il mancato riconoscimento della tuberosità della mammella e il mancato porre in atto (totalmente nel primo intervento, parzialmente nel secondo) di quelle procedure chirurgiche previste per una adeguata correzione della deformità mammaria”.
L'indicata conclusione veniva ribadita dagli ausiliari anche all'esito della trasmissione delle note dei CT di parte.
Infatti, nel dare risposta ai rilievi del consulente tecnico del dott.
i CTU riferivano: “si conviene che la correzione della CP_2
pag. 21/45 mammella tuberosa costituisca uno dei challenge più impegnativi per il chirurgo plastico nel campo della chirurgia correttiva ed estetica mammaria;
ancorché esistano, come rilevato dal dr. Avvedimento, tecniche che non prevedano necessariamente lo scoring o l'utilizzo di lembi per la correzione della deformità, è tuttavia doveroso segnalare che il primo intervento chirurgico non riuscì a eliminare il problema del doppio solco evidente nelle foto post-operatorie allegate agli atti. Inoltre, il lavoro citato dal dr. a supporto dell'asserzione che più del Persona_1
50% delle pazienti con mammella tuberosa vadano incontro a più procedure chirurgiche è in riferimento alle variabili correlate all'uso di impianti protesici, come nel caso di specie, e questo può sicuramente giustificare la necessità del ricorso ad una seconda operazione.
Quest'ultima ha previsto l'utilizzo di un trapianto di grasso (così detto
“lipofilling”) allo scopo di correggere la persistenza del vecchio solco causa del “ dubble bubble” ma non il bottoming out, ovvero la discesa della protesi oltre il solco sottomammario predeterminato. Quanto alla impossibilità di prevedere la quota di riassorbimento del grasso in caso di lipofilling tale affermazione non è stata mai contradetta nella nostra relazione;
infatti, è stato specificato che, nella seconda operazione si è provveduto “parzialmente” alla correzione della tuberosità della mammella mediante infiltrazione di grasso allo scopo di riempire l'area di depressione corrispondente al vecchio solco sottomammario. Pertanto, se è pur ammissibile in linea teorica l'affermazione che differenti procedure chirurgiche (scoring della ghiandola, uso di lembi dermoghiandolari) non avrebbero potuto garantire con certezza un risultato esteticamente superiore, è pur vero che il non averle attuate e pag. 22/45 alla luce del risultato ottenuto è da ipotizzare che il loro utilizzo, molto probabilmente, avrebbe potuto conseguire un miglior effetto finale .. nel ribadire la caratteristica di mammella tuberosa quale condizione preesistente agli interventi praticati si ribadisce la opportunità segnalata di eseguire quelle manovre previste in letteratura per correggere al meglio tale condizione”.
In ragione di quanto dinanzi riportato, le censure degli appellanti incidentali debbono disattendersi, dovendosi ritenere che i CTU abbiano, in maniera adeguata, riconosciuto una condotta non corretta del medico, consistita nel non avere adottato il correttivo adeguato in presenza di una mammella di forma anomala (cd. mammella tuberosa).
Sussiste, altresì, secondo il noto criterio del più probabile che non, il nesso causale, poiché le differenti procedure chirurgiche (scoring della ghiandola, uso di lembi dermoghiandolari), nella specie non adottate, se poste in essere, avrebbero consentito, a detta dei CTU “molto probabilmente”, di ottenere un miglior effetto finale.
Né, invero, giova invocare il carattere di speciale difficoltà dell'intervento, ai fini di ritenere applicabile la previsione dell'art. 2236 c.c., dal momento che i CTU si sono limitati a convenire con il CT del circa il fatto che la correzione della mammella tuberosa CP_2
costituisca uno dei challenge più impegnativi per il chirurgo plastico nel campo della chirurgia correttiva ed estetica mammaria.
Nondimeno, tale affermazione non permette di asserire che il medico possa avvalersi della limitazione di responsabilità di cui al citato articolo, poiché la condizione della paziente era pur sempre pag. 23/45 ampiamente conosciuta nell'ambito della chirurgica estetica, come reso palese dalle numerose pubblicazioni scientifiche che in proposito venivano citate dai consulenti e dalle varie tecniche chirurgiche note all'epoca dei fatti.
Ininfluente è, poi, ai fini in esame, che la paziente fosse stata edotta dei possibili rischi dei trattamenti, considerato che la responsabilità del medico e della casa di cura, per il caso di intervento non correttamente eseguito, non è esclusa dalla preventiva acquisizione del consenso informato, allorquando, come accaduto nella specie, non sia stato provato che i danni siano conseguenza di eventi prevedibili ma non evitabili.
Invero, sul punto, deve rimarcarsi che i CTU abbiano riferito come, il ricorso a differenti procedure chirurgiche (scoring della ghiandola, uso di lembi dermoghiandolari) avrebbe, molto probabilmente, consentito il raggiungimento di un migliore risultato.
Né, inoltre, è sostenibile che alcun danno si sia prodotto, per non essere la paziente andata incontro ad un peggioramento della situazione preesistente.
Infatti, sul punto, i CTU rilevavano che “l'attuale obiettività mostra il persistere di una asimmetria lieve-moderata delle mammelle dovuta ad un bottoming out alla mammella sinistra (con distanza capezzolo-solco maggiore rispetto alla destra) con indentatura a livello del suo polo inferiore da ascriversi verosimilmente a persistenza del vecchio solco inframammario e cicatrici areolari slargate.
pag. 24/45 Pertanto, per i postumi permanenti riconducibili ai profili di censura rilevati nella condotta errata del chirurgo operatore, si possono prospettare complessivamente otto-nove punti di permanente danno biologico”.
La stessa raffigurazione fotografica della condizione attuale della paziente, quale allegata alla relazione di CTU, rende, del resto, evidente la sussistenza del danno, in termini di aggravamento della condizione di inestetismo, rispetto alla situazione di partenza (cfr. il raffronto fotografico tra la situazione pre e post-intervento, quale riportato a pag. 18 della CTU).
Peraltro, i consulenti, nel quantificare il danno, hanno avuto cura di valorizzare le conseguenze pregiudizievoli riconducibili all'operato del chirurgo, tenendo conto della condizione di base della paziente.
Riguardo, poi, alla quantificazione del danno, gli appellanti incidentali non offrivano elementi per fare emergere l'inattendibilità della stima operata dai CTU, i quali, del resto, motivavano la quantificazione prospettata attraverso il riferimento a bareme medico legali di diffuso e condiviso utilizzo (cfr. CTU pag. 29, ove si legge “riferimenti valutativi: “Guida alla valutazione medico – legale dell'invalidità permanente” di e CP_13 Controparte_14 CP_15 CP_16
Milano, 2009, p. 209-210; “La valutazione medico-legale del danno biologico in responsabilità civile”, di CP_17 CP_18 [...]
, , Milano, 2006 od ancora “Le linee Guida Per_2 CP_19 CP_20
per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico “ della SIMLA, , Milano, 2016”). CP_20
pag. 25/45 Infine, priva di pregio è la censura del relativa alla mancata CP_2
liquidazione delle spese processuali relative al mancato accoglimento della domanda risarcitoria per pretesa violazione del consenso informato.
Infatti, dovendosi la soccombenza valutare in relazione all'esito complessivo della lite, è chiaro che, nella specie, essendo la pretesa risarcitoria azionata in giudizio dalla ricorrente risultata, almeno con riferimento alla questione della non corretta esecuzione del trattamento chirurgico, fondata, il rigetto della domanda relativa al consenso informato non giustificava affatto la condanna della CP_3
alla rifusione delle spese processuali.
§ 7.
Con il secondo motivo di appello incidentale, il Dott. CP_2
censurava il capo dell'ordinanza che aveva accolto la domanda di regresso proposta dalla . CP_6
Sul punto, rilevava che l'ordinanza era erronea sia per avere escluso l'applicabilità, alla fattispecie, dell'art. 9 della Legge Gelli, che limita il regresso della struttura verso il medico ai casi di dolo o colpa grave, sia, in subordine, per avere disatteso il consolidato orientamento giurisprudenziale “secondo cui comunque in tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma
pag. 26/45 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute”. Rilevava che, siccome nella specie tale prova non era stata offerta, avendo la
Clinica finanche difeso l'operato del proprio medico, aveva errato il
Giudice nell'accogliere la domanda di regresso per l'intero piuttosto che per il solo 50%.
Inoltre, l'ordinanza era errata non avendo dichiarato inammissibile la domanda trasversale, proposta dalla senza Controparte_7
chiedere l'autorizzazione alla chiamata in causa con differimento dell'udienza, e per non avere autorizzato il richiesto mutamento del rito da sommario di cognizione ad ordinario.
Ed ancora, il regresso non andava esteso alla somma di euro 4.500,00, che la aveva pagato direttamente alla società per l'intervento e CP_3
le prestazioni connesse.
Del resto, il Giudice era incorso in vizio di ultrapetizione, avendo dichiarato la risoluzione del contratto, in assenza, sul punto, di domanda.
§ 8.
Preliminarmente il motivo è inammissibile nella parte in cui con esso si
è inteso contestare la (dal primo Giudice) ritenuta non applicabilità dell'art. 9 della legge n. 24/2017.
pag. 27/45 Ed invero, il Tribunale, al riguardo, motivava la decisione osservando che “essendo i fatti riferibili ad un periodo temporalmente antecedente all'entrata in vigore della Legge Gelli, la norma di carattere sostanziale ex art. 9 comma 1 non può trovare nel caso di specie alcuna applicazione”.
Rispetto a tale capo di pronuncia, il motivo di gravame non supera il filtro di ammissibilità imposto dall'art. 342 c.p.c., in quanto l'istante non aveva cura di confrontarsi con la ratio della decisione, ma si limitava a sostenere che il Giudice non aveva indicato la norma o il precedente di giurisprudenza che lo aveva indotto ad escludere l'applicazione del suddetto art. 9.
§ 9.
Ciò premesso, il motivo è, nel resto, fondato.
Deve premettersi che l'esame dello stesso vada condotto unitamente a quello del primo motivo di appello principale, proposto dalla Pt_1
con il quale, sulla scorta di argomentazioni di analogo tenore, veniva censurato lo stesso capo di ordinanza per avere accolto integralmente, piuttosto che al 50%, l'azione di regresso della . CP_6
Ciò premesso, la statuizione impugnata risulta, in parte qua, errata, per avere, in accoglimento della domanda di regresso, ritenuto che “Nella fattispecie concreta, essendo stata acclarato che il danno subito sia causalmente riconducibile esclusivamente alla condotta del dottor merita accoglimento la domanda di regresso in esame, CP_2
subordinatamente all'effettivo pagamento da parte della CP_6
pag. 28/45 in favore della parte attrice. Va a tal punto detto Controparte_1
che nella gradazione di responsabilità alcun elemento specifico della casa di cura viene in rilievo (se non ex art. 1228 cc) dal momento che, rispetto alla prestazione lato sensu alberghiera di cui è titolare (o nella totale efficienza dei reparti di degenza o delle camere operatorie solo a titolo esemplificativo) alcuna doglianza viene mossa dallo stesso paziente che imputa a negligenza del medico curante le conseguenze pregiudizievoli dell'intervento. Pertanto, in totale accoglimento della domanda di regresso proposta dalla convenuta struttura sanitaria nei confronti del dott. quest'ultimo dovrà essere Controparte_2
condannato a tenere indenne la prima dal pagamento di tutte le somme che quest'ultima è tenuta a corrispondere in favore dell'attrice e subordinatamente alla loro effettiva ed integrale corresponsione ad opera della stessa convenuta società ”. CP_6
Così decidendo il primo Giudice ha disatteso quel consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “.. In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228
c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.;
pag. 29/45 pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (cfr. da ultimo, Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 29001 del
20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 28642 del 07/11/2024).
Nel caso di specie, del resto, non emerge dalle risultanze in atti e, in specie, dalla sopra esaminata CTU, che la condotta del sanitario abbia integrato gli estremi di un comportamento “del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità”.
Infatti, come dinanzi detto, i CTU riconoscevano che la tecnica chirurgica utilizzata dal dott. rientrava tra quelle CP_2
normalmente impiegate in rapporto al tipo di malformazione che occorreva correggere e che essa doveva, in linea di principio, e fatte pag. 30/45 salve le considerazioni già svolte in ordine al primo motivo di appello incidentale, considerarsi adeguata.
Del pari ha errato il Giudice ad estendere il regresso a tutte le somme che la Clinica avrebbe dovuto corrispondere alla ricorrente, in esse incluso, quindi, anche l'importo di € 4.500,00, che la danneggiata aveva pagato alla società titolare della casa di cura a titolo di corrispettivo per l'esecuzione del trattamento chirurgico e per le spese di vitto ed alloggio.
Ed invero, l'importo in esame non può includersi tra quelli per i quali sussiste il diritto al regresso, da parte della , in Controparte_1
quanto lo stesso non risulta oggetto di un'obbligazione solidale gravante sulla predetta società e sul Infatti, è pacifico in atti CP_2
che l'importo del quale si discorre sia stato riscosso dalla sola società titolare della casa di cura, con la quale la paziente concludeva il contratto di spedalità, e non anche dal CP_2
Ne segue che trattandosi di un'obbligazione restitutoria gravante, a seguito della risoluzione del contratto, unicamente sulla CP_1
, quest'ultima, in difetto del presupposto della solidarietà, non
[...]
possa pretendere di ripeterla, a sua volta, anche se solo nei limiti del
50% dal CP_2
Resta ovviamente assorbito l'esame della censura con la quale il aveva contestato l'accoglimento, da parte del primo Giudice, CP_2
della domanda di risoluzione del contratto di spedalità.
pag. 31/45 E', invece, infondato l'ulteriore rilievo del teso a sentire CP_2
accertare la nullità/inammissibilità della domanda riconvenzionale trasversale della per non avere la stessa chiesto Controparte_7
al primo Giudice l'autorizzazione alla chiamata in causa con differimento dell'udienza.
Infatti, essendo il già stato convenuto in giudizio dalla CP_2
ricorrente deve trovare applicazione il principio secondo cui “Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9441 del 23/03/2022).
§ 10.
Con l'ultimo motivo, il impugnava il capo di ordinanza con CP_2
cui il primo Giudice aveva ritenuto che la garanzia assicurativa operava oltre il limite della franchigia contrattualmente pattuita di € 10.000,00.
Secondo il Giudice, invero, la costituzione tardiva della non Pt_1
rendeva inammissibile la deduzione, da qualificarsi come mera difesa e non come eccezione in senso stresso, diretta ad ottenere l'applicabilità della franchigia.
Nell'impugnare, in parte qua, l'ordinanza, il lamentava che la CP_2
costituzione tardiva della compagnia, in virtù delle preclusioni di cui all'art. 702bis c.p.c. con conseguente decadenza dalle eccezioni pag. 32/45 processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, avrebbe dovuto comportare il rigetto della eccezione sollevata sul punto.
§ 11.
Il motivo è infondato, perché la costituzione tardiva della nel Pt_1
giudizio di primo grado, non comportava alcuna decadenza in ordine alla possibilità di far valere pattuizioni contrattuali tese a limitare l'obbligo di garanzia (come quella in questione, inerente all'operare della franchigia). Infatti, tale allegazione configura, non un'eccezione in senso stretto, ma una mera difesa, il cui esercizio non è assoggettato al termine di decadenza di dieci giorni prima dell'udienza, previsto per la costituzione tempestiva del resistente dall'art. 702 bis co. 3 c.p.c..
Effettivamente, premesso che la franchigia, o scoperto di polizza, è quella parte di danno (o, meglio, del suo risarcimento) che deve restare a carico dell'assicurato, la Suprema Corte (v. Cass. 12.6.2020 n. 21283 e
22.11. 2019 n. 30524) ha reiteratamente affermato che "la franchigia è una clausola delimitativa del contenuto della garanzia di talché la relativa eccezione, al pari di ogni eccezione attinente ai limiti della garanzia, non vale come eccezione propria, ma come mera argomentazione difensiva".
Invero, secondo la chiara ricostruzione dei giudici di legittimità (v. per tutte Cass. 17.8.2022 n. 24838), si ha eccezione in senso stretto, soggetta al termine di decadenza di cui al combinato disposto degli artt. 163 e 167 c.p.c., solo nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo pag. 33/45 della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso – e dunque anche in quello in esame - ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito.
§ 12.
Venendo all'appello principale della giova, anzitutto, rilevare Pt_1
che, alla luce di quanto in precedenza esposto, risulti fondato il primo motivo.
Occorre esaminare, a questo punto, con priorità rispetto al secondo motivo, concernente il capo sulle spese, il terzo motivo.
Con tale motivo, invero, l'impresa assicurativa sottoponeva a censura il capo di ordinanza nel quale il Giudice accoglieva la domanda di manleva del ritenendo non fondata l'eccezione, sollevata CP_2
dalla con cui era stata dedotta la non operatività della Pt_1
copertura assicurativa alla luce della mancata denuncia del “fatto noto”, inteso quale “fatti noti all' prima della data di effetto Parte_3
della polizza, anche se mai denunciati ai precedenti assicuratori”.
Secondo il Giudice di primo grado, la clausola contrattuale, che escludeva l'operare della garanzia rispetto ai cd. fatti noti, non era applicabile nella fattispecie, non potendo sostenersi che, essendosi l'attrice rifiutata di sottoporsi al terzo intervento, il medico avrebbe dovuto sapere del giudizio che la stessa avrebbe a distanza di tempo pag. 34/45 instaurato. Quindi, opinava il Giudice, ricevuta per la prima volta richiesta scritta di risarcimento danni in data 05.07.2018 il periodo rientrava pienamente in quello assicurato.
Nell'impugnare tale capo di sentenza, l' sosteneva: “Il dott. Pt_1
risulta assicurato con polizza MCO linea persona nr. CP_2
IITDMM18A2013000100283, in regime di claims made due anni.
L'attività assicurata riguarda la chirurgia estetica plastica con massimale di 1 milione, retroattività 2 anni e con una franchigia fissa per sinistro pari ad €10.000,00.
Il modulo di proposta veniva sottoscritto in data 23.01.2018, il primo periodo assicurativo decorreva dal 28.04.2018 al 28.04.2019. Seguivano ulteriori periodi di assicurazione dal 28.04.2019 – 28.04.2020 con primo pagamento del 23.04.2019.
La richiesta di risarcimento della Sig. datata 05.07.2018 colpiva CP_3
il primo periodo di assicurazione. Dagli atti causa si evince che il dott. riceveva per la prima volta richiesta scritta di risarcimento CP_2
danni in data 05.07.2018 periodo in cui ricade il claim il primo periodo di assicurazione. In merito all'operatività della polizza, si eccepisce quanto di seguito:
- Inoperatività della polizza ex art.
4.3 CGA c.d. “fatto noto”
L'art.
4.3 CGA disciplina l'esclusione dell'assicurazione in riferimento a richieste di risarcimento che abbiano ad oggetto “fatti noti all' Parte_3
prima della data di effetto della polizza, anche se mai denunciati ai precedenti assicuratori”. Alla luce della narrazione dei fatti, si evidenzia
pag. 35/45 che ricorre l'ipotesi nel caso di specie di fatto noto antecedente la polizza, in quanto il Dott. era a conoscenza della sussistenza CP_2
delle doglianze della Sig. già alla data di sottoscrizione del CP_3
modulo di proposta assicurativa del 23.1.2018 posto che ben sapeva che la stessa si era rifiutata di sottoporsi al terzo intervento proposto a correzione dei due precedenti occorsi e delle doglianze già espresse dalla medesima paziente al medico in ordine all'esito degli interventi avvenuti nel 2016.
Ciò rappresenta un fatto c.d. noto. Alla luce di quanto sopra, il medico in sede di compilazione del modulo di proposta assicurativa che si allega avrebbe dovuto dichiarare la sussistenza di detti fatti nell'apposita sezione indicata “4.2 Precedenti azioni, omissioni o fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio – Indicare se al proponente / Assicurato siano note azioni, omissioni o fatti dai quali possano derivare richieste di risarcimento oppure azioni miranti ad accertare la di lui responsabilità civile, penale o deontologica negli ultimi 5 anni”. Infatti, il dott. CP_2
era titolare – all'atto della compilazione della documentazione precontrattuale - di diligenza qualificata superiore alla media diligenza del buon padre di famiglia. Inoltre, sempre in ordine all'inoperatività della polizza per fatto noto si sottolinea che anche in sede di glossario di polizza sono definiti fatti noti: “fatti, circostanze e situazioni che potrebbero determinare in futuro (o abbiano, anche in parte, già determinato) richieste di risarcimento da parte di terzi indipendenza dell'attività professionale esercitata dall'Assicurato stesso e dai suoi sostituti temporanei, e che siano stati in ogni modo portati a conoscenza
pag. 36/45 dell'Assicurato […]”. Alla luce di quanto sovra, la garanzia assicurativa risulterebbe inoperativa .. L'Eccezione di inoperatività della polizza, diversamente da quanto statuito dal Giudice di prime cura trova conferma, anche all'interno dell'elaborato peritale, tanto è vero che il dott. già in data 15.11.2016 risultava notiziato di circostanzi e CP_2
fatti idonei a fondare o quantomeno far presumere future richieste risarcitorie, circostanze rappresentate dalla paziente ed CP_3
accertate personalmente dal medesimo, tanto è che a distanza di soli 5 mesi dal primo intervento chirurgico, rappresentava la necessità alla Sig. di nuovo intervento al fine di porre rimedio all'errato CP_3
intervento”.
§ 13.
Il motivo è infondato.
L'art.
4.3 delle condizioni generali di polizza, allegate alla produzione telematica di primo grado di prevede che “sono escluse Pt_1
dall'assicurazione le richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all'assicurato prima della data di effetto della polizza, anche se non denunciati a precedenti assicuratori”.
Inoltre, il glossario contenuto nelle medesime condizioni generali, nel quale era riportato il significato che le parti concordemente ritenevano di assegnare ai termini impiegati nelle clausole, prevedeva che per fatti noti dovevano intendersi “fatti, circostanze e situazioni (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, notizie, querele, atti giudiziari, indagini, anche interne della direzione sanitaria) che potrebbero determinare in
pag. 37/45 futuro (o abbiano, anche in parte, già determinato) richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività professionale esercitata dall'assicurato stesso .. e che siano stati in ogni modo portati a conoscenza dell'assicurato”.
Dalla lettura della clausola e della definizione del termine fatto noto, come operata nel glossario contrattuale, si ricava che, nella specie, difettino i presupposti per ritenere che l'esclusione della copertura assicurativa possa trovare applicazione.
Nell'ipotesi in esame, invero, prima della sottoscrizione della polizza assicurativa da parte del avvenuta a gennaio 2018, risulta CP_2
pacificamente che, in ordine alla vicenda per cui è causa, non fosse intervenuto alcuno degli eventi che il glossario riconduceva alla nozione di fatto noto, vale a dire notizie, querele, atti giudiziari, indagini, anche interne della direzione sanitaria.
Né, invero, alla medesima epoca, la aveva in qualche misura Pt_4
manifestato al sanitario la sua intenzione di voler agire in giudizio o, comunque, gli aveva contestato stragiudizialmente una qualche responsabilità.
Non dirimente risulta, poi, che la paziente avesse rifiutato di sottoporsi al terzo intervento chirurgico suggerito dal sanitario, non essendo tale scelta, nemmeno secondo la prospettazione operata dalla parte originaria ricorrente, stata accompagnata dalla chiara esternazione al medico della propria insoddisfazione per l'esito del trattamento e,
pag. 38/45 comunque, del convincimento della paziente che tanto dovesse ascriversi a responsabilità del dott. CP_2
In definitiva, mancando la prova che il medico, al momento della sottoscrizione della polizza, fosse già a conoscenza della possibilità che in ordine alla vicenda clinica per cui è processo potesse essere fatta valere una sua responsabilità, deve escludersi l'operare della clausola contrattuale di esclusione della copertura.
Del resto, anche la sezione 4.2 del questionario sottoscritto dal al momento della firma del contratto, nel chiedere al medico CP_2
di comunicare azioni, omissioni, fatti, verificatisi negli ultimi 5 anni, in tesi idonee a generare una richiesta risarcitoria nei suoi confronti, esigeva, pur sempre, che gli stessi fossero a lui noti.
Ma, anche rispetto a tale previsione, difetta, alla luce di quanto in precedenza osservato, la prova di siffatta conoscenza in capo al medico.
Ne segue che correttamente il Giudice abbia ritenuto la copertura assicurativa operante, essendo la richiesta di risarcimento stata pacificamente indirizzata al nella vigenza del contratto. CP_2
§ 14.
Con il secondo motivo di appello, da esaminare infine per ultimo, impugnava il capo concernente la regolamentazione delle Pt_1
spese processuali, censurandolo per averne il Giudice disposto la condanna alla rifusione delle spese processuali in favore del dott.
CP_2
pag. 39/45 In particolare, l'appellante deduceva che, per effetto dell'accoglimento del precedente motivo di appello, avrebbe dovuto revocarsi la condanna al pagamento delle spese processuali, tenendo indenne la
Compagnia dal versamento di qualsiasi somma a titolo di spese processuali, anche in ragione del fatto che, ai sensi dell'art. 7 comma 3
CGA, la polizza non copriva le spese legali incontrate dall Parte_3
per legali e/o tecnici che non fossero designati e/o approvati dalla
Società.
§ 15.
Il motivo è infondato.
Invero, l'accoglimento del primo motivo di appello principale, comporta unicamente che quale assicurazione del Pt_1 CP_2
possa giovarsi della riduzione, al 50%, dell'obbligo di regresso, del medico verso la , concernente le somme pagate dalla CP_6
Clinica alla danneggiata.
Tale pronuncia, tuttavia, in alcun modo riflette i suoi effetti sul capo di ordinanza che, applicando il principio della soccombenza, aveva correttamente condannato la compagnia assicurativa a rifondere al vittorioso rispetto alla domanda di manleva, le spese CP_2
processuali del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e del giudizio di primo grado.
Né, inoltre, può ritenersi fondato il riferimento, operato dall'appellante, alla clausola contrattuale, contenuta all'art. 7 delle CGA, laddove la stessa esclude la copertura delle spese sostenute pag. 40/45 dall'assicurato per legali e tecnici non designati o approvati dalla compagnia.
Infatti, tale pattuizione negoziale riguarda le spese cd. di resistenza, cioè quelle che l'assicurato abbia sostenuto per munirsi di un difensore e resistere alle richieste del terzo danneggiato.
Invece, le spese, al cui pagamento il Giudice aveva condannato sono le spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che Pt_1
scaturiscono dalla sentenza ed hanno per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4275 del 16/02/2024).
Siccome, nella specie, anche all'esito del giudizio di appello, la domanda di manleva proposta dal è risultata fondata, il capo CP_2
di ordinanza che condannava l'assicuratore a rifondere all'assicurato le spese processuali del primo grado deve essere confermato.
§ 16.
Occorre, da ultimo, provvedere alla regolamentazione delle spese processuali.
Al rigetto dell'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
e del motivo di appello incidentale con cui
[...] Controparte_2
aveva censurato l'accoglimento della domanda principale, segue, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna delle predette parti, da disporsi in via solidale stante il comune interesse delle stesse, alla rifusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'originaria ricorrente.
pag. 41/45 Nel rapporto processuale tra il e la è CP_2 Parte_1
ravvisabile, alla luce del rigetto del motivo di appello incidentale che impugnava l'ordinanza per avere ritenuto applicabili le franchigie e del motivo di appello principale che aveva accolto la domanda di manleva, una situazione di soccombenza reciproca parziale che giustifica la compensazione, al 50%, delle spese del presente grado. Per la residua parte, invece, le stesse debbono porsi a carico della compagnia di assicurazione la cui soccombenza, nell'economia della lite, è certamente prevalente, avendo la stessa, con l'impugnazione, inteso rimettere interamente in discussione l'assetto di interessi che, rispetto alla domanda di manleva, sorgeva dall'appellata ordinanza.
Infine, l'accoglimento dei motivi di appello principale ed incidentali, afferenti alla misura dell'obbligo di regresso gravante sul CP_2
giustifica, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna della alla rifusione, in favore del sanitario e Controparte_1
della sua assicurazione, delle spese processuali del presente grado.
La liquidazione delle spese processuali viene operata come in dispositivo, a norma D.M. n. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, dopo il 23.10.2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, tenuto conto del disputatum, e riconoscimento dei compensi tabellari medi per tutte le fasi, quanto al rapporto e Controparte_21 Controparte_22
pag. 42/45 Assicurazione, e minimi per tutte le fasi, avuto riguardo al ridotto numero di questioni trattate, nei rapporti Parte_5
e .
[...] Controparte_23
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore Controparte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame incidentale, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sugli appelli Parte_1
incidentali proposti da e da Controparte_1 [...]
avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede: CP_2
a) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
[...]
b) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e quello incidentale proposto da e, per l'effetto, in Controparte_2
parziale riforma dell'impugnata ordinanza e, in accoglimento per quanto di ragione della domanda riconvenzionale di regresso proposta dalla condanna Controparte_1 CP_2
a tenere indenne la predetta società, nei limiti del 50%,
[...]
di tutto quanto la stessa abbia pagato, in favore di CP_3
in forza dell'ordinanza di primo grado, ad eccezione
[...]
dell'importo di euro 4.500,00 di cui al capo 2) del dispositivo dell'ordinanza appellata;
pag. 43/45 c) conferma, nel resto, l'ordinanza impugnata;
d) condanna e , in Controparte_1 Controparte_2
solido tra di loro, alla rifusione, in favore di , Controparte_3
delle spese processuali del grado di appello, che si liquidano in euro 5.809,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
e) compensa nella misura del 50% le spese processuali del grado di appello e condanna lla rifusione, in Parte_1
favore di , del residuo 50%, che, tenuto già Controparte_2
conto della disposta compensazione, liquida per il residuo in euro 2.904,50 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
f) condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1
e di delle spese Controparte_2 Parte_1
processuali del grado di appello, che, in relazione a ciascuna controparte, si liquidano in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA
e CPA come per legge;
g) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di di un Controparte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame incidentale, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 29/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. SS CH dr. Alessandro Cocchiara pag. 44/45 pag. 45/45