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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/12/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6952/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6952/2025 R.G. vertente tra: (C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti a [...], rappresentato e difeso dall' avv. Rosa Alba Nunziata ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Monza, Via San Gottardo n. 91, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. La casa coniugale sita in Seregno (MB), Ivo Oliveti 29, di proprietà esclusiva del Sig. viene Parte_1 assegnata con tutto ciò l'arreda e completa, alla Sig.ra che ivi vi abiterà con il figlio fino al Pt_2 Per_1 conseguimento dell'indipendenza economica dello stesso.
2. Il Sig. si impegna a lasciare la casa familiare, non appena troverà una abitazione idonea alle Parte_1 esigenze proprie e del figlio minore, e comunque entro il 31 dicembre 2025.
3. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
4. Fino a che la Sig.ra non troverà una occupazione stabile, le utenze e l'assicurazione della casa Pt_2 coniugale resteranno a carico del Sig. mentre le spese straordinarie restano sempre ad Parte_1 esclusivo carico del Sig. quale proprietario dell'immobile. Parte_1
5. Il figlio minore sarà affidato secondo i criteri dell'affido condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre e con mantenimento della relativa residenza anagrafica presso la casa familiare sita in Seregno (MB), Ivo Oliveti 29, alle condizioni di seguito esposte,
6. I genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio relativamente all'istruzione, educazione e alla salute dello stesso, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni.
7. La potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
8. Salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, che dovrà ad ogni modo tenere conto delle esigenze e degli impegni di figlio, l'esercizio di visita paterno potrà esercitarsi nel seguenti termini: a) un giorno infrasettimanale di mercoledì, dalle ore 18:00 con pernotto sino al mattino del giorno successivo, quando il padre accompagnerà il figlio a scuola;
b) a week end alternati dal venerdì dalle ore 18:00 sino alla domenica sera entro le ore 18:00 quando il figlio verrà riaccompagnato dal padre presso la casa familiare. c) al momento il bambino frequenta un corso di nuoto (TMA) il giovedì dalle ore 15:54. Il padre si impegna ad accompagnare il minore alle suddette lezioni e a riaccompagnarlo presso la casa coniugale al termine delle stesse;
9. Durante le vacanze natalizie trascorrerà il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore Per_1
e il successivo periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore (per l'anno 2025 il primo periodo sarà di spettanza materna),
10. Durante la settimana di vacanza pasquale, trascorrerà con un genitore i giorni dalla fine della Per_1 scuola sino al giorno di Pasqua compreso e con l'altro genitore dal Lunedi dell'Angelo sino alla ripresa della scuola: il primo periodo coincidente con la Pasqua dell'anno 2026 sarà di spettanza paterna.
11. Le altre festività seguiranno il criterio dell'alternanza di anno in anno e, a seconda della cadenza della festività a cavallo di un ponte, potranno essere accorpate con il week-end di spettanza che li precede o li segue, previo accordo delle parti. In caso di disaccordo, prevarrà la turnazione calendarizzata
12. Durante le vacanze estive ciascun genitore nel mese di agosto trascorrerà con il figlio quindici giorni anche non consecutivi, da programmare di comune accordo entro la fine del mese di aprile di ogni anno, con impegno reciproco dei due genitori di garantire la reperibilità del minore, mediante comunicazione dei rispettivi recapiti presso i luoghi di soggiorno.
13. Il Sig. per il concorso nel mantenimento del minore, verserà alla Sig.ra un Parte_1 Pt_2 contributo mensile di curo 200,00= rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le indicazioni stabilite dalle linee guida del Tribunale di Monza (doc. n. 6),
14. La spesa relativa alla mensa scolastica di rimarrà a carico del Sig Per_1
Parte_1
15. L'assegno unico universale spetterà integralmente alla Sig.ra Pt_2
16. Il contributo statale di euro 540,00 e quello di ATS Brianza di euro 663,00, corrisposti mensilmente sul libretto 1400/00000800 intestato ad in virtù del riconoscimento dell'invalidità civile, saranno Per_1 amministrati congiuntamente dai genitori e comunque destinati in via esclusiva ad
Per_1
17. Con il presente accordo di separazione e con il suo esatto adempimento le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a qualsiasi titolo a reciproche pretese di natura economica, dichiarando di non aver nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altro ad alcun titolo, fermo quanto sopra stabilito. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 3 dicembre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
con ricorso depositato in data 28.10.2025, così provvede:
[...]
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in Zungri il 20 agosto 2014 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Zungri, anno 2014, n. 8, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Zungri, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6952/2025 R.G. vertente tra: (C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti a [...], rappresentato e difeso dall' avv. Rosa Alba Nunziata ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Monza, Via San Gottardo n. 91, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. La casa coniugale sita in Seregno (MB), Ivo Oliveti 29, di proprietà esclusiva del Sig. viene Parte_1 assegnata con tutto ciò l'arreda e completa, alla Sig.ra che ivi vi abiterà con il figlio fino al Pt_2 Per_1 conseguimento dell'indipendenza economica dello stesso.
2. Il Sig. si impegna a lasciare la casa familiare, non appena troverà una abitazione idonea alle Parte_1 esigenze proprie e del figlio minore, e comunque entro il 31 dicembre 2025.
3. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
4. Fino a che la Sig.ra non troverà una occupazione stabile, le utenze e l'assicurazione della casa Pt_2 coniugale resteranno a carico del Sig. mentre le spese straordinarie restano sempre ad Parte_1 esclusivo carico del Sig. quale proprietario dell'immobile. Parte_1
5. Il figlio minore sarà affidato secondo i criteri dell'affido condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre e con mantenimento della relativa residenza anagrafica presso la casa familiare sita in Seregno (MB), Ivo Oliveti 29, alle condizioni di seguito esposte,
6. I genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio relativamente all'istruzione, educazione e alla salute dello stesso, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni.
7. La potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
8. Salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, che dovrà ad ogni modo tenere conto delle esigenze e degli impegni di figlio, l'esercizio di visita paterno potrà esercitarsi nel seguenti termini: a) un giorno infrasettimanale di mercoledì, dalle ore 18:00 con pernotto sino al mattino del giorno successivo, quando il padre accompagnerà il figlio a scuola;
b) a week end alternati dal venerdì dalle ore 18:00 sino alla domenica sera entro le ore 18:00 quando il figlio verrà riaccompagnato dal padre presso la casa familiare. c) al momento il bambino frequenta un corso di nuoto (TMA) il giovedì dalle ore 15:54. Il padre si impegna ad accompagnare il minore alle suddette lezioni e a riaccompagnarlo presso la casa coniugale al termine delle stesse;
9. Durante le vacanze natalizie trascorrerà il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore Per_1
e il successivo periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore (per l'anno 2025 il primo periodo sarà di spettanza materna),
10. Durante la settimana di vacanza pasquale, trascorrerà con un genitore i giorni dalla fine della Per_1 scuola sino al giorno di Pasqua compreso e con l'altro genitore dal Lunedi dell'Angelo sino alla ripresa della scuola: il primo periodo coincidente con la Pasqua dell'anno 2026 sarà di spettanza paterna.
11. Le altre festività seguiranno il criterio dell'alternanza di anno in anno e, a seconda della cadenza della festività a cavallo di un ponte, potranno essere accorpate con il week-end di spettanza che li precede o li segue, previo accordo delle parti. In caso di disaccordo, prevarrà la turnazione calendarizzata
12. Durante le vacanze estive ciascun genitore nel mese di agosto trascorrerà con il figlio quindici giorni anche non consecutivi, da programmare di comune accordo entro la fine del mese di aprile di ogni anno, con impegno reciproco dei due genitori di garantire la reperibilità del minore, mediante comunicazione dei rispettivi recapiti presso i luoghi di soggiorno.
13. Il Sig. per il concorso nel mantenimento del minore, verserà alla Sig.ra un Parte_1 Pt_2 contributo mensile di curo 200,00= rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le indicazioni stabilite dalle linee guida del Tribunale di Monza (doc. n. 6),
14. La spesa relativa alla mensa scolastica di rimarrà a carico del Sig Per_1
Parte_1
15. L'assegno unico universale spetterà integralmente alla Sig.ra Pt_2
16. Il contributo statale di euro 540,00 e quello di ATS Brianza di euro 663,00, corrisposti mensilmente sul libretto 1400/00000800 intestato ad in virtù del riconoscimento dell'invalidità civile, saranno Per_1 amministrati congiuntamente dai genitori e comunque destinati in via esclusiva ad
Per_1
17. Con il presente accordo di separazione e con il suo esatto adempimento le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a qualsiasi titolo a reciproche pretese di natura economica, dichiarando di non aver nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altro ad alcun titolo, fermo quanto sopra stabilito. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 3 dicembre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
con ricorso depositato in data 28.10.2025, così provvede:
[...]
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in Zungri il 20 agosto 2014 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Zungri, anno 2014, n. 8, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Zungri, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Claudia Bonomi