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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/05/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Nicola Latour - Giudice rel.
3) Elena Piccinni - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1988/2024, avente ad oggetto
Separazione giudiziale, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(PT) alla via degli Olivi n.5, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maura Banti, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Montecatini Terme alla Piazza XXIV Maggio n. 7/8/9;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]a CP_1
Nievole (PT) alla Via del Vergaiolo n. 16, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Sabrina Grelli e Massimo Brancoli, presso lo studio dei quali elegge domicilio in Montecatini Terme alla Piazza XX Settembre n. 32;
Resistente
1 E
Co
in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 18.10.2024, premetteva di Parte_1
avere contratto matrimonio il 14.6.2023 in Monsummano Terme (PT) con e che dalla loro unione non nascevano figli. CP_1
La ricorrente, stante la impossibilità di proseguire l'unione, richiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito al resistente e successivo divorzio, con obbligo del resistente di corrisponderle l'importo di € 1.000 a titolo di mantenimento.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27.12.2024, si costituiva in giudizio il quale richiedeva pronunciarsi la CP_1
separazione personale con addebito alla ricorrente e successivo divorzio, con rigetto di tutte le pretese della ricorrente.
All'udienza del 25.3.2025 le parti davano atto di avere raggiunto un accordo, il quale prevedeva la rinuncia espressa alle reciproche domande, oltre che la corresponsione da parte del sig. entro il 28.4.2025, della somma di € CP_1
4.875 + € 271,50, oltre l'importo dovuto a titolo di rimborso del premio assicurativo della polizza sottoscritta sul mutuo.
Nelle note scritte depositate in data 8.5.2025, le parti davano atto che il sig.
a seguito di alcuni riconteggi, versava l'importo di € 5.127,83, pari al CP_1
50% delle rate di mutuo relative alle mensilità da ottobre 2023 a gennaio 2025
e alla mensilità di aprile 2025, oltre che al 50% dei premi dovuti per le assicurazioni correlate al mutuo per le mensilità da ottobre 2023 a aprile 2025.
Le parti, quindi, rassegnavano conclusioni congiunte e la causa, all'udienza del
13.5.2025, veniva riservata in decisione.
2. Deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
2 In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3. Le parti, all'udienza del 13.5.2025, rappresentavano di avere raggiunto un accordo che di seguito si riporta:
1) insistono nella richiesta di pronuncia della loro separazione personale, senza addebito della stessa né al marito, né alla moglie, senza alcuna reciproca contribuzione economica, essendo i Sigg.ri e autosufficienti, e Pt_1 CP_1
senza alcun provvedimento di assegnazione della casa coniugale;
2) chiedono che, una volta che sarà passata in giudicato la sentenza di separazione, che sarà decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), e comunque quando saranno integrate tutte le necessarie condizioni di legge, venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, senza alcuna reciproca contribuzione economica e senza alcun provvedimento di assegnazione della casa coniugale;
con ogni consequenziale necessario ordine
e provvedimento;
3) fermo restando l'impegno dei coniugi nei confronti della banca Intesa San
Paolo S.p.a. per il rimborso delle rate del predetto mutuo, da curarsi nei relativi termini contrattuali ossia provvedendo i Sigg.ri e ad effettuare CP_1 Pt_1 il versamento delle loro quote parte pari € 302,24 per parte entro il CP_1
termine necessario a costituire la provvista per il passaggio della rata e comunque al massimo entro il 29 di ciascun mese, in considerazione dell'addebito della rata i primi del mese successivo;
4) Il Sig. si impegna al fine di pareggiare le poste di pagare entro la CP_1
fine del mese di maggio la quota relativa al mese di maggio 2025, già pagata ed anticipata per l'intero dalla Sig.ra e creare la provvista per quella Pt_1
del mese di giugno;
5) chiedono la integrale compensazione delle spese di lite, espressamente rinunciando i difensori al beneficio della solidarietà professionale ex art. 13,
c. 8, LPF.
Il Tribunale prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e pronuncia la separazione alle condizioni da essi concordate.
3 3. La causa deve essere rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
La regolamentazione delle spese è rimessa all'esito della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando in via non definitiva, nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
4.8.1981 ed nato a [...] il [...], che hanno CP_1
contratto matrimonio in Monsummano Terme (PT) il 14.6.2023, alle condizioni di cui in parte motiva;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monsummano Terme (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 6, P. II, serie A, Anno 2023);
3) spese al definitivo;
4) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 13.5.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Nicola Latour - Giudice rel.
3) Elena Piccinni - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1988/2024, avente ad oggetto
Separazione giudiziale, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(PT) alla via degli Olivi n.5, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maura Banti, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Montecatini Terme alla Piazza XXIV Maggio n. 7/8/9;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]a CP_1
Nievole (PT) alla Via del Vergaiolo n. 16, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Sabrina Grelli e Massimo Brancoli, presso lo studio dei quali elegge domicilio in Montecatini Terme alla Piazza XX Settembre n. 32;
Resistente
1 E
Co
in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 18.10.2024, premetteva di Parte_1
avere contratto matrimonio il 14.6.2023 in Monsummano Terme (PT) con e che dalla loro unione non nascevano figli. CP_1
La ricorrente, stante la impossibilità di proseguire l'unione, richiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito al resistente e successivo divorzio, con obbligo del resistente di corrisponderle l'importo di € 1.000 a titolo di mantenimento.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27.12.2024, si costituiva in giudizio il quale richiedeva pronunciarsi la CP_1
separazione personale con addebito alla ricorrente e successivo divorzio, con rigetto di tutte le pretese della ricorrente.
All'udienza del 25.3.2025 le parti davano atto di avere raggiunto un accordo, il quale prevedeva la rinuncia espressa alle reciproche domande, oltre che la corresponsione da parte del sig. entro il 28.4.2025, della somma di € CP_1
4.875 + € 271,50, oltre l'importo dovuto a titolo di rimborso del premio assicurativo della polizza sottoscritta sul mutuo.
Nelle note scritte depositate in data 8.5.2025, le parti davano atto che il sig.
a seguito di alcuni riconteggi, versava l'importo di € 5.127,83, pari al CP_1
50% delle rate di mutuo relative alle mensilità da ottobre 2023 a gennaio 2025
e alla mensilità di aprile 2025, oltre che al 50% dei premi dovuti per le assicurazioni correlate al mutuo per le mensilità da ottobre 2023 a aprile 2025.
Le parti, quindi, rassegnavano conclusioni congiunte e la causa, all'udienza del
13.5.2025, veniva riservata in decisione.
2. Deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
2 In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3. Le parti, all'udienza del 13.5.2025, rappresentavano di avere raggiunto un accordo che di seguito si riporta:
1) insistono nella richiesta di pronuncia della loro separazione personale, senza addebito della stessa né al marito, né alla moglie, senza alcuna reciproca contribuzione economica, essendo i Sigg.ri e autosufficienti, e Pt_1 CP_1
senza alcun provvedimento di assegnazione della casa coniugale;
2) chiedono che, una volta che sarà passata in giudicato la sentenza di separazione, che sarà decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), e comunque quando saranno integrate tutte le necessarie condizioni di legge, venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, senza alcuna reciproca contribuzione economica e senza alcun provvedimento di assegnazione della casa coniugale;
con ogni consequenziale necessario ordine
e provvedimento;
3) fermo restando l'impegno dei coniugi nei confronti della banca Intesa San
Paolo S.p.a. per il rimborso delle rate del predetto mutuo, da curarsi nei relativi termini contrattuali ossia provvedendo i Sigg.ri e ad effettuare CP_1 Pt_1 il versamento delle loro quote parte pari € 302,24 per parte entro il CP_1
termine necessario a costituire la provvista per il passaggio della rata e comunque al massimo entro il 29 di ciascun mese, in considerazione dell'addebito della rata i primi del mese successivo;
4) Il Sig. si impegna al fine di pareggiare le poste di pagare entro la CP_1
fine del mese di maggio la quota relativa al mese di maggio 2025, già pagata ed anticipata per l'intero dalla Sig.ra e creare la provvista per quella Pt_1
del mese di giugno;
5) chiedono la integrale compensazione delle spese di lite, espressamente rinunciando i difensori al beneficio della solidarietà professionale ex art. 13,
c. 8, LPF.
Il Tribunale prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e pronuncia la separazione alle condizioni da essi concordate.
3 3. La causa deve essere rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
La regolamentazione delle spese è rimessa all'esito della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando in via non definitiva, nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
4.8.1981 ed nato a [...] il [...], che hanno CP_1
contratto matrimonio in Monsummano Terme (PT) il 14.6.2023, alle condizioni di cui in parte motiva;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monsummano Terme (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 6, P. II, serie A, Anno 2023);
3) spese al definitivo;
4) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 13.5.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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