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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 427/2024 R.G. in data 6.03.2024, promossa d a
- (C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Associazione Amministratrice pro tempore , in persona del Parte_2
Presidente legale rappresentante pro tempore il signor , con sede in Vicolo del Parte_3
Coregolo n. 3 3 – – IS (UD) (P. IVA , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_2 dall'avv. Claudio Santarossa ricorrente
c o n t r o
, nato a [...] il [...] (C.F. residente in [...] C.F._1
Revedole n. 88 - 33170 Pordenone resistente - contumace avente per oggetto: altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni e/o successioni;
trattenuta in decisione all'udienza del 20.12.2024, nella quale parte ricorrente, richiamandosi al ricorso introduttivo, ha formulato le seguenti
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: nel merito in via principale: – accertare e dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c. e/o ex art. 485 c.c. da parte dei signori
e per quel che attiene alla successione del sig. , apertasi CP_2 CP_1 Persona_1
in data 09.12.2009, dichiarazione registrata a Pordenone il 22.11.2011 n. 2283 vol. 9990, trascritta
1 a Udine in data 06.04.2012 ai nn. 7908/6048 e conseguentemente ordinare alla competente
Conservatoria la trascrizione della sentenza;
– accertare e dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c. e/o ex art. 485 c.c. da parte del signor per quel che attiene alla successione della sig.ra , CP_1 CP_2
apertasi in data 18.08.2020, dichiarazione registrata a Pordenone il 02.04.2021 n. 161244 vol.
88888, trascritta a Udine in data 13.04.2021 ai nn. 9442/6986 e conseguentemente ordinare alla competente Conservatoria la trascrizione della sentenza;
in ogni caso:
– con vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del costituito procuratore;
in via istruttoria: Benché si tratti di una causa documentale, ci si riserva ogni ulteriore istanza istruttoria anche all'eventuale esito della costituzione avversaria.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.3.2024, il Parte_1 ha chiesto nei confronti di l'accertamento dell'intervenuta accettazione tacita CP_1 dell'eredità dei de cuius e Persona_1 CP_2
Per la comparizione delle parti è stata fissata l'udienza del 5.7.2024. Decreto di fissazione e ricorso introduttivo sono stati regolarmente notificati alla parte resistente, che è rimasta contumace.
Nella successiva udienza del giorno 20.12.24 si è proceduto ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Parte ricorrente ha richiamato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo e ne ha chiesto l'accoglimento.
Il deposito della sentenza è stato riservato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
2. Nel corso dell'esecuzione immobiliare promossa dal Parte_1
nei confronti di in forza di decreto ingiuntivo esecutivo per il
[...] CP_1
pagamento di spese condominiali, con conseguente pignoramento dell'immobile identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di Marano Lagunare al Foglio 19 – Mappale 231 - Categoria: D/9 –
Rendita € 112,50 – Via Amasor Piano T – proprietà 1/1, è stata rilevata una lacuna nella continuità delle trascrizioni, per mancata trascrizione delle accettazioni, da parte del debitore esecutato, delle eredità in morte di e Persona_1 CP_2
2 3. Per quanto attiene alla successione di la voltura catastale dei beni in capo ai Persona_1
due successori mortis causa e consente di affermare, in forza di un CP_2 CP_1
consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n.11478/2021, conforme a Cass. nn. 1438/2020, 22317/2014, 10796/2009, 5226/2002 e 7075/1999) l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte dei due eredi legittimi, poiché, trattandosi di atto che rileva non solo dal punto di vista tributario, come la denuncia di successione, ma anche da quello civilistico, esso presuppone necessariamente la qualità di erede e la volontà di accettare.
In aggiunta, parte ricorrente ha fornito la prova documentale che e CP_2 CP_1 dopo la morte di hanno continuato a risiedere per anni nell'immobile di Persona_1
Pordenone già appartenuto al de cuius, come risulta dai certificati di residenza depositati in atti, per cui, essendo nel possesso dei beni ereditari, si configura la fattispecie di acquisto ex lege dell'eredità ai sensi dell'art. 485 c.c., non risultando essere intervenuta accettazione con beneficio d'inventario, dovendosi quindi considerarsi entrambi eredi puri e semplici.
Analoghi elementi probatori sono stati forniti per la successione di L'unico erede CP_2
ha ottenuto la voltura catastale dei beni di proprietà della madre a proprio nome, CP_1 dovendosi pertanto riconoscere a tale atto il rilievo di cui all'art. 476 c.c., presupponendo necessariamente lo stesso, che parte resistente non avrebbe avuto diritto di fare se non nella qualità di erede, la volontà di accettare. Anche in questo caso, ha continuato a possedere CP_1
l'immobile già intestato pro-quota alla madre oltre il termine di cui all'art. 485 c.c., senza accettare con beneficio d'inventario, per cui va considerato erede puro e semplice ai sensi della norma citata.
In conclusione, è stata fornita prova documentale delle accettazioni tacite delle eredità dei due de cuius, con conseguente acquisto da parte del resistente dell'intera piena proprietà del bene immobile sottoposto a espropriazione.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in conformità dei parametri espressi nel D.M. n. 55/14 e successivi aggiornamenti, secondo importi minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale per cause di valore indeterminabile di bassa complessità, non essendosi svolta attività istruttoria ed essendoci stata una limitata attività di udienza. Va disposta la distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
3 il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione respinte ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 427/2024 R.G., così decide:
a) accerta e dichiara l'accettazione tacita dell'eredità del de cuius (c.f. Persona_1
), nato a [...] all'Adige (VR) il 24.11.1923 e deceduto in data C.F._2
09.12.2009, da parte di (c.f. ), nata a [...] il CP_2 C.F._3
10.12.1931 e deceduta in data 18.08.2020 e da parte di (c.f. CP_1
, nato a [...] il [...]; C.F._1
b) accerta e dichiara l'accettazione tacita dell'eredità della de cuius (c.f. CP_2
), nata a [...] il [...] e deceduta in data 18.08.2020, da C.F._3
parte di (c.f. , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._1
c) ordina al competente Conservatore dei RRII le trascrizioni conseguenti;
d) condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida nell'importo di € 2.906,00 per compenso e nell'importo di € 545,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli ulteriori accessori dovuti per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.;
Così deciso in Pordenone, 14/2/2025
Il Giudice
Dott. Giorgio Cozzarini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 427/2024 R.G. in data 6.03.2024, promossa d a
- (C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Associazione Amministratrice pro tempore , in persona del Parte_2
Presidente legale rappresentante pro tempore il signor , con sede in Vicolo del Parte_3
Coregolo n. 3 3 – – IS (UD) (P. IVA , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_2 dall'avv. Claudio Santarossa ricorrente
c o n t r o
, nato a [...] il [...] (C.F. residente in [...] C.F._1
Revedole n. 88 - 33170 Pordenone resistente - contumace avente per oggetto: altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni e/o successioni;
trattenuta in decisione all'udienza del 20.12.2024, nella quale parte ricorrente, richiamandosi al ricorso introduttivo, ha formulato le seguenti
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: nel merito in via principale: – accertare e dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c. e/o ex art. 485 c.c. da parte dei signori
e per quel che attiene alla successione del sig. , apertasi CP_2 CP_1 Persona_1
in data 09.12.2009, dichiarazione registrata a Pordenone il 22.11.2011 n. 2283 vol. 9990, trascritta
1 a Udine in data 06.04.2012 ai nn. 7908/6048 e conseguentemente ordinare alla competente
Conservatoria la trascrizione della sentenza;
– accertare e dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c. e/o ex art. 485 c.c. da parte del signor per quel che attiene alla successione della sig.ra , CP_1 CP_2
apertasi in data 18.08.2020, dichiarazione registrata a Pordenone il 02.04.2021 n. 161244 vol.
88888, trascritta a Udine in data 13.04.2021 ai nn. 9442/6986 e conseguentemente ordinare alla competente Conservatoria la trascrizione della sentenza;
in ogni caso:
– con vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del costituito procuratore;
in via istruttoria: Benché si tratti di una causa documentale, ci si riserva ogni ulteriore istanza istruttoria anche all'eventuale esito della costituzione avversaria.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.3.2024, il Parte_1 ha chiesto nei confronti di l'accertamento dell'intervenuta accettazione tacita CP_1 dell'eredità dei de cuius e Persona_1 CP_2
Per la comparizione delle parti è stata fissata l'udienza del 5.7.2024. Decreto di fissazione e ricorso introduttivo sono stati regolarmente notificati alla parte resistente, che è rimasta contumace.
Nella successiva udienza del giorno 20.12.24 si è proceduto ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Parte ricorrente ha richiamato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo e ne ha chiesto l'accoglimento.
Il deposito della sentenza è stato riservato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
2. Nel corso dell'esecuzione immobiliare promossa dal Parte_1
nei confronti di in forza di decreto ingiuntivo esecutivo per il
[...] CP_1
pagamento di spese condominiali, con conseguente pignoramento dell'immobile identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di Marano Lagunare al Foglio 19 – Mappale 231 - Categoria: D/9 –
Rendita € 112,50 – Via Amasor Piano T – proprietà 1/1, è stata rilevata una lacuna nella continuità delle trascrizioni, per mancata trascrizione delle accettazioni, da parte del debitore esecutato, delle eredità in morte di e Persona_1 CP_2
2 3. Per quanto attiene alla successione di la voltura catastale dei beni in capo ai Persona_1
due successori mortis causa e consente di affermare, in forza di un CP_2 CP_1
consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n.11478/2021, conforme a Cass. nn. 1438/2020, 22317/2014, 10796/2009, 5226/2002 e 7075/1999) l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte dei due eredi legittimi, poiché, trattandosi di atto che rileva non solo dal punto di vista tributario, come la denuncia di successione, ma anche da quello civilistico, esso presuppone necessariamente la qualità di erede e la volontà di accettare.
In aggiunta, parte ricorrente ha fornito la prova documentale che e CP_2 CP_1 dopo la morte di hanno continuato a risiedere per anni nell'immobile di Persona_1
Pordenone già appartenuto al de cuius, come risulta dai certificati di residenza depositati in atti, per cui, essendo nel possesso dei beni ereditari, si configura la fattispecie di acquisto ex lege dell'eredità ai sensi dell'art. 485 c.c., non risultando essere intervenuta accettazione con beneficio d'inventario, dovendosi quindi considerarsi entrambi eredi puri e semplici.
Analoghi elementi probatori sono stati forniti per la successione di L'unico erede CP_2
ha ottenuto la voltura catastale dei beni di proprietà della madre a proprio nome, CP_1 dovendosi pertanto riconoscere a tale atto il rilievo di cui all'art. 476 c.c., presupponendo necessariamente lo stesso, che parte resistente non avrebbe avuto diritto di fare se non nella qualità di erede, la volontà di accettare. Anche in questo caso, ha continuato a possedere CP_1
l'immobile già intestato pro-quota alla madre oltre il termine di cui all'art. 485 c.c., senza accettare con beneficio d'inventario, per cui va considerato erede puro e semplice ai sensi della norma citata.
In conclusione, è stata fornita prova documentale delle accettazioni tacite delle eredità dei due de cuius, con conseguente acquisto da parte del resistente dell'intera piena proprietà del bene immobile sottoposto a espropriazione.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in conformità dei parametri espressi nel D.M. n. 55/14 e successivi aggiornamenti, secondo importi minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale per cause di valore indeterminabile di bassa complessità, non essendosi svolta attività istruttoria ed essendoci stata una limitata attività di udienza. Va disposta la distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
3 il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione respinte ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 427/2024 R.G., così decide:
a) accerta e dichiara l'accettazione tacita dell'eredità del de cuius (c.f. Persona_1
), nato a [...] all'Adige (VR) il 24.11.1923 e deceduto in data C.F._2
09.12.2009, da parte di (c.f. ), nata a [...] il CP_2 C.F._3
10.12.1931 e deceduta in data 18.08.2020 e da parte di (c.f. CP_1
, nato a [...] il [...]; C.F._1
b) accerta e dichiara l'accettazione tacita dell'eredità della de cuius (c.f. CP_2
), nata a [...] il [...] e deceduta in data 18.08.2020, da C.F._3
parte di (c.f. , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._1
c) ordina al competente Conservatore dei RRII le trascrizioni conseguenti;
d) condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida nell'importo di € 2.906,00 per compenso e nell'importo di € 545,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli ulteriori accessori dovuti per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.;
Così deciso in Pordenone, 14/2/2025
Il Giudice
Dott. Giorgio Cozzarini
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