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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/11/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7886 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- , C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/09/1958, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabrizio Bellisai, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- , C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabrizio Bellisai, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 24/09/1989, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Suelli, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler
Pag. 1 di 2 confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente indipendenti e rinunciano espressamente a qualsiasi forma di mantenimento reciproca.
3) I coniugi dichiarano che alcun mantenimento è dovuto per il figlio, anche se ancora oggi non completamente autonomo atteso che si assume ogni onere economico il signor esonerando la signora da ogni Parte_1 Pt_2 responsabilità.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7886 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- , C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/09/1958, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabrizio Bellisai, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- , C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabrizio Bellisai, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 24/09/1989, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Suelli, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler
Pag. 1 di 2 confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente indipendenti e rinunciano espressamente a qualsiasi forma di mantenimento reciproca.
3) I coniugi dichiarano che alcun mantenimento è dovuto per il figlio, anche se ancora oggi non completamente autonomo atteso che si assume ogni onere economico il signor esonerando la signora da ogni Parte_1 Pt_2 responsabilità.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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