Articolo 4 della Legge 26 gennaio 1980, n. 11
Articolo 3Articolo 5
Versione
4 febbraio 1980
Art. 4.
L'importo delle anticipazioni da concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a copertura del disavanzo di gestione per l'anno finanziario 1978, fissato dall' articolo 21 della legge 27 aprile 1978, n. 143 , modificato dall' articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 844 , e' aumentato di lire 91.308.208.000.
Entrata in vigore il 4 febbraio 1980
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