TAR Napoli, sez. II, sentenza 23/03/2026, n. 1948
TAR
Decreto cautelare 14 aprile 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
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TAR
Sentenza 23 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A., violazione delle garanzie procedimentali, eccesso di potere per difetto di istruttoria e carente motivazione

    Il Collegio ritiene che le ragioni di revoca/risoluzione siano carenti sotto il profilo motivazionale e non supportate da adeguata istruttoria. Le contestazioni mosse non integrano le cause di risoluzione previste dal capitolato e sono in parte inconferenti. La sostituzione di un campo da tennis con campi da padel e la realizzazione di un forno non integrano un uso o finalità diversa da quella convenuta, né stravolgono la gestione del centro sportivo. Inoltre, il concessionario ha provveduto alla rimozione delle opere contestate prima del provvedimento di revoca, senza che ciò sia stato considerato.

  • Accolto
    Eccesso di potere per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, violazione del capitolato e della concessione

    Le contestazioni relative alla gestione (personale, mezzi tecnici) non sono supportate da adeguata istruttoria o sono basate su verbali datati. La realizzazione di attività aggiuntive come il padel e la ristorazione, sebbene non previste nel progetto iniziale, sono considerate miglioramenti e non stravolgimenti della destinazione d'uso, inoltre l'art. 9 del C.S.O. prevede la possibilità di attività di bar/ristoro. Il divieto di subappalto si riferisce alla gestione dell'intera struttura e non ai singoli servizi. Il riferimento a una sentenza del Consiglio di Stato è generico e non attinente al caso concreto.

  • Accolto
    Illegittimità derivata del provvedimento di revoca dell'attività di somministrazione

    La revoca dell'autorizzazione all'attività di somministrazione è illegittima perché fondata sul provvedimento di revoca della concessione principale, ritenuto illegittimo da questo Tribunale. Il locale destinato a bar non è più nella disponibilità della società concessionaria a causa della revoca della concessione, pertanto la revoca dell'attività di somministrazione è un effetto diretto dell'illegittima revoca della concessione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. II, sentenza 23/03/2026, n. 1948
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1948
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo