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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 31/07/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 1633/2021 R. G.
tra
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi giusta C.F._2 procura in atti dall'Avv. Lucia Scattoni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via G. Mameli 94, Chiusi (SI)
PARTI ATTRICI nei confronti di
), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Adriana Morelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Curtatone n.
6, Milano
PARTE CONVENUTA
e nei confronti di
), rappresentato Controparte_2 C.F._3
e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Alessandra Pomponi Tomei ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Latina n. 94,
Roma
PARTE CONVENUTA/TERZA CHIAMATA IN CAUSA
1 e nei confronti di
Controparte_3 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI:
e : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Parte_1 Parte_2
Siena, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità del sig.
[...]
quale conducente dell'autoveicolo Mitsubishi L200 Tg Controparte_3
CH202TB, nella causazione del sinistro dell'1/1/2018 descritto in atto di citazione;
- Accertati i danni subiti da nato in [...] il Parte_2
25/03/1985 e da , nato in Nigeria il [...] a [...]_1 sinistro sopra indicato, per l'effetto:
- Condannare, in solido tra loro, i convenuti sig. Controparte_3
quale conducente dell'autoveicolo Mitsubishi L 200 Tg CH202TB
[...] responsabile del sinistro, il sig. , quale proprietario Controparte_2 dell'autoveicolo Mitsubishi L200 Tg CH202TB e , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, quale compagnia assicurativa per la RCA del veicolo responsabile del sinistro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, come di seguito quantificati:
A) euro 74.734,20, oltre al risarcimento del danno derivante dall'accertata cenestesi, di cui si rimette al Giudice la quantificazione, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, da cui detrarre l'acconto di € 12.000,00 già versato da , Controparte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro fino all'effettivo pagamento, in favore del sig. Parte_2
2 B) euro 57.263,95 ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, da cui detrarre l'acconto di € 7.000,00 già versato da
[...]
, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del Controparte_1 sinistro fino all'effettivo pagamento, in favore del sig. . Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese di CTU e di
CTP. Si riserva il deposito del progetto di notula del CTP in allegato alla nota spese”;
: “Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice, Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
- Nei confronti degli attori: dato atto che la ha Controparte_1 offerto e pagato a l'importo di € 12.000,00 ed a Parte_2 [...]
l'importo di € 7.000,00, previa declaratoria di concorrente Pt_1 responsabilità degli attori per il verificarsi dell'evento di danno e previe le altre declaratorie del caso in rito e nel merito, dichiarare congrue e satisfattive le somme offerte e pagate agli attori ed in ogni caso
ASSOLVERE la da ogni avversa domanda e pretesa. Controparte_1
Vinte le spese.
In via subordinata, e salvo gravame, liquidare i danni subiti dagli attori nei limiti del giusto, del provato e del legittimamente richiesto, tenuto conto del loro concorso colposo per il prodursi dell'evento dannoso, dedotte le somme già corrisposte dalla maggiorate di Controparte_1 interessi e rivalutazione, respingendo ogni diversa e maggior pretesa attrice. Spese quanto meno compensate.
- Nei confronti di previa declaratoria di Controparte_2 inoperatività della garanzia assicurativa prestata dalla
[...] per l'evento di danno dedotto in giudizio e previe le altre CP_1 declaratorie del caso, CONDANNARE a tenere manlevata Controparte_2 ed indenne e comunque a rifondere la di Controparte_1 quanto ha pagato e in ogni più denegata ipotesi dovesse ancora pagare ai danneggiati per l'incidente per cui è causa, con gli interessi dalla data del pagamento. Respingere la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da CP
3 nei confronti della perchè infondata in CP Controparte_1 fatto ed in diritto.
Vinte le spese”;
: “Piaccia all'Ill.mo signor Giudice, ogni Controparte_2 contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
In via preliminare e pregiudiziale, per le causali di cui sopra dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al Controparte_2
e per l'effetto di ciò dichiarare la estromissione dello stesso dal presente dal presente procedimento.
Nel merito: rigettare le domande attoree in quanto infondate sia in fatto che in diritto.
Nel merito: rigettare, per le causali di cui sopra, la richiesta di manleva e di inoperatività della garanzia assicurativa prestata dalla
nei confronti di in virtù della Controparte_1 Controparte_2 denuncia di furto dallo stesso presentata per il veicolo Mitsubishi L200 Tg
CH202TB
In subordine: Condannare , Parte_2 Parte_1 [...]
e ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Controparte_3 Controparte_1 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore della scrivente procuratore distrattario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 hanno citato in giudizio , Parte_2 Controparte_2 [...]
e domandando Controparte_3 Controparte_1 accertarsi la responsabilità esclusiva di , Controparte_3 quale conducente dell'autoveicolo Mitshubshi L200, nella causazione del sinistro stradale descritto occorso in data 1.1.2018 e, per l'effetto, condannarlo in solido con quale Controparte_2 proprietario del veicolo e in qualità di Controparte_1
4 compagnia assicurativa, al risarcimento de danni subiti in qualità di terzi trasportati.
A fondamento della domanda hanno dedotto che: - in data
1.1.2018 ore 02.00 circa, lungo la S.P. 19 in direzione HI
ER (SI) verso Sarteano (SI) al km 0+500 si verificava un sinistro stradale nel quale rimanevano coinvolti, trovandosi a bordo assieme ad altri passeggeri del veicolo Mitsubischi L200, targato CH202TB, guidato da e di proprietà di Controparte_3 CP
; - il sinistro si verificava per esclusiva responsabilità del
[...] conducente che, in corrispondenza di una curva, perdeva il controllo e finiva fuori strada, ribaltandosi;
- a seguito dell'incidente gli attori rimanevano feriti e, aiutati a scendere dalla macchina da un altro passeggero ), rimanevano sul posto in attesa Persona_1 dei soccorsi mentre il conducente si allontanava a bordo dell'autovettura, per poi essere successivamente intercettato dalla pattuglia dei Carabinieri di ON;
- gli attori, unici feriti, venivano trasportati al Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti della Valdichiana
e dopo gli iniziali accertamenti venivano trasferito al di CP_4
Siena ove entrambi venivano operati a seguito di fratture.
2. Si è costituita la compagnia assicuratrice
[...] chiedendo in via preliminare la chiamata in Controparte_1 causa di – proprietario del mezzo - e Controparte_2 [...]
– conducente -; nel merito ha dedotto il concorso Controparte_3 colposo degli attori nella produzione del danno in quanto avevano accettato il rischio di essere trasportati su un veicolo condotto da persona in evidenti condizioni psicofisiche alterate e non indossavano le cinture di sicurezza. Nei confronti del proprietario del mezzo ha formulato diritto di rivalsa in quanto il conducente era privo di patente di guida e di età inferiore di 26 anni.
3. Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si è costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva, poiché il veicolo oggetto di sinistro gli era stato sottratto,
5 come da querela allegata in atti;
nel merito ha contestato la fondatezza della domanda di manleva proposta dalla Compagnia
Assicurativa ed ha eccepito il concorso di colpa degli attori nella causazione del sinistro, per non aver indossato le cinture di sicurezza.
4. Rinunciata la domanda di chiamata in causa nei confronti di
, rimasto contumace rispetto all'atto di Controparte_3 citazione, la controversia è stata istruita mediante CTU e acquisizione del fascicolo penale e, precisate le conclusioni all'udienza del 6.2.2025, sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 14.4.2025, data di comunicazione del provvedimento fuori udienza.
5. In via del tutto preliminare deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da CP quale proprietario dell'autovettura su cui erano trasportati
[...] gli odierni attori e al quale il veicolo era stato rubato, come da denuncia in atti.
L'eccezione non può trovare accoglimento in virtù del combinato disposto degli artt. 122 comma 3 e 283 comma 1 lett. d) C.d.S., secondo i quali nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, l'assicurazione cessa di avere effetto dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza e in tali ipotesi dei danni cagionati al terzo trasportatore risponde il
Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada.
Il presupposto applicativo è rappresentato dalla circostanza che il veicolo è stato posto in circolazione contro la volontà del proprietario, circostanza che secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità deve essere intrepretata nel senso di circolazione prohibente domino.
Deve, cioè, essere provato che la circolazione è avvenuta contro la volontà del proprietario e non semplicemente senza il suo consenso, e tale volontà contraria deve estrinsecarsi in un concreto
6 e idoneo comportamento ostativo inteso a vietare e impedire la circolazione dello stesso manifestatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (Cass. 20373/2015).
Ebbene, dalla documentazione in atti è emerso che il proprietario del veicolo sentito a sommarie informazioni il giorno dell'incidente stradale (1.1.2018) ha dichiarato “voglio precisare che per i fatti di cui sono stato messo a conoscenza, in quanto accaduti senza che io ne sapessi affermo che il mezzo è stato prelevato dall' contro la mia volontà. In particolare voglio CP_3 verbalizzare che era stata da me lasciata parcheggiata a Per_2
Città delle Pieve (PG), frazione Moiano, Via Caticciano nr. 48, all'interno del muro di cinta della mia casa. Il cancello era chiuso e dallo stesso mezzo mi sono scordato di togliere la chiave di accensione medesima inserita nel blocchetto di accensione”.
In sede di denuncia- querela del furto ha, invece, dichiarato:
7 Ebbene, a parere della scrivente le dichiarazioni sono contrastanti poiché in sede di S.I.T. il ha dichiarato di avere CP dimenticato le chiavi all'interno della macchina, mentre in sede di denuncia ha dichiarato di avere chiuso a chiave la macchina e di averle riposte in una mensola all'interno del garage.
Ebbene, tenuto conto della discrasia delle dichiarazioni e del fatto che la denuncia del furto è avvenuta oltre due mesi (7 marzo
2018) dal fatto mentre le SIT sono state rese nell'immediatezza, si ritiene che il proprietario dell'auto non abbia dimostrato che la circolazione sia avvenuta prohibente domino.
Infatti, in tema di presunzione della colpa ex art. 2054 comma
3 c.c., si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il principio per cui, ad integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 3, c.c., non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario ("invito domino"), occorrendo, al contrario, che essa sia avvenuta contro la sua volontà ("prohibente domino"), estrinsecatasi in atti o comportamenti effettivamente ostativi alla circolazione, rivelatori della diligenza e delle cautele all'uopo adottate, deve ritenersi operativo anche nella vigenza dell'art. 122, comma 3, del d.lgs. n. 209 del 2005, e ciò alla stregua di un'interpretazione, al tempo stesso, letterale e teleologica di detta norma. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale, rilevato che il proprietario della vettura danneggiante, oggetto di furto il giorno precedente al
8 sinistro, con evidente leggerezza aveva lasciato la medesima aperta
e con le chiavi nel cruscotto, aveva perciò ritenuto che la circolazione fosse avvenuta "invito domino", con conseguente persistente operatività del contratto di assicurazione e rigetto della domanda proposta nei confronti del F.G.V.S.)” (Cass. 20373/2015, cfr. Cass. 11471/20024: “In tema di risarcimento dei danni derivanti dall'illecito previsto dall'art. 2054 cod. civ., qualora la circolazione del veicolo sia conseguente al furto, la responsabilità del proprietario non può ritenersi esclusa ove risulti che egli non abbia adottato le misure e le cautele idonee ad impedire od ostacolare l'azione dello impossessamento e la utilizzazione dell'auto per la circolazione da parte di terzi, familiari,dipendenti o malfattori”).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, si ritiene che la circolazione con il predetto veicolo non sia avvenuta prohibente domino: infatti, lasciando le chiavi all'interno del quadro di accensione dell'auto, il ha agevolato il furto da parte di CP
, non adottando una condotta ostativa alla Controparte_3 circolazione della propria autovettura.
Del resto, anche a voler dar rilevanza a quanto dichiarato in sede di denuncia – querela del furto dell'auto, in ogni caso non sarebbe sostenibile affermare che il proprietario ha adottato tutte le cautele normalmente esigibili nella custodia della propria auto: infatti, lasciando la serranda del garage solo abbassata e non chiusa a chiave, ha comunque facilitato l'ingresso all'interno del garage, rendendo così possibile l'apprensione delle chiavi e il conseguente furto.
In conclusione, il convenuto non ha fornito la prova liberatoria prevista dal terzo comma dell'art. 2054 c.c., non avendo compiutamente dimostrato di aver adottato concrete ed appropriate misure idonee a prevenire l'impossessamento e l'impiego abusivo del mezzo da parte di terzi, onde deve essere a lui ascritta la responsabilità per i danni derivanti dalla circolazione dell'autoveicolo.
9 6. Passando alla disamina dell'accaduto, gli attori, in qualità di terzi trasportati a bordo di un'autovettura, hanno avanzato una richiesta risarcitoria nei confronti di , in Controparte_3 qualità di conducente del veicolo, quale Controparte_2 proprietario del veicolo, e della compagnia assicuratrice
[...] per i danni subiti in occasione dell'incidente Controparte_1 stradale occorso il 1.1.2018.
Giova premettere che il trasportato danneggiato ha, nel nostro ordinamento, una serie di azioni che possono essere scelte liberamente, potendo citare in giudizio il solo responsabile civile con l'azione ex art. 2054 c.c. concorrente con quella ex art. 1681 c.c., nel caso di trasporto avvenuto in base a titolo contrattuale (cfr.
Cass. 10629/1998), coinvolgere anche la di lui compagnia assicuratrice mediante azione diretta ex art. 144 CdA, ovvero, perseguendo un risarcimento più celere, invocare l'art. 141 CdA e citare così solo l'assicuratore del vettore.
La caratteristica dell'azione introdotta dall'art. 141 Cod. Ass. è che la stessa va proposta nei confronti del solo assicuratore del vettore in quanto si prescinde dall'accertamento delle responsabilità in concreto dei conducenti, di tal che, se la parte evoca in giudizio anche il proprietario del veicolo vettore e il suo conducente sta proponendo le “azioni tradizionali” a tutela del terzo trasportato.
Nella fattispecie in esame gli attori hanno citato in giudizio, oltre alla compagnia assicurativa, anche il proprietario e il conducente del veicolo su cui si trovavano come trasportati, proponendo al tempo stesso la domanda risarcitoria ex art. 2054
c.c. nonché quella prevista dall'art. 144 D.Lgss. 209/2005. Pertanto, non potendosi inquadrare la domanda proposta nell'alveo dell'azione di risarcimento danni del trasportato ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass., non può prescindersi dall'accertamento della responsabilità del conducente del veicolo nella causazione del sinistro, trovando applicazione le regole probatorie di cui all'art. 2054 comma 1 c.c. in
10 quanto “l'art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generali applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito, con la conseguenza che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare
i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario” (cfr. Cass. Civ n.
10629/1998, Cass. Civ. n. 12704/2019). Ancora, “in caso di azione risarcitoria intrapresa dal terzo trasportato, per vincere la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054, comma cod. civ., il conducente deve fornire la prova positiva di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (Cass. 12704/2009, Cass.
21115/2005).
Le parti attrici hanno allegato di trovarsi a bordo dell'autovettura Mitsubischi L200 quali passeggeri al momento dell'incidente verificatosi a causa del ribaltamento dell'auto.
In punto di responsabilità, come emerge dalla relazione di incidente stradale redatta dagli agenti della Polizia Locale di
HI ER (intervenuti nell'immediatezza del fatto) nonché dagli atti del procedimento penale n. 994/2018 R.G.N.R. , la dinamica del sinistro può essere ricostruita nei seguenti termini: in data 01.01.2018 postosi alla guida del Controparte_3 veicolo Mitsubishi L. 200 targato CH202TB, in stato di ebrezza alcolica e privo di patente di guida, incorreva in un incidente stradale, in quanto arrivato in prossimità di una curva presente in loco, perdeva il controllo del mezzo e usciva di strada, andando a finire la corsa nel campo adiacente. Tale sinistro stradale cagionava agli odierni attori (“persone trasportate”) lesioni la cui malattia si protraeva per oltre 40 gg. complessivi.
11 Sulla base delle emergenze processuali in sede penale è possibile, quindi, ritenere che la responsabilità nella causazione del sinistro è imputabile alla condotta impudente e colpevole del conducente del veicolo, il quale ebbe a condurre l'autovettura in stato di ebrezza alcolica e senza patente di guida e in difetto di fattori causali alternativi.
7. Quanto all'eccepito concorso di colpa dei terzi trasportati, giova rilevare quanto segue.
La configurabilità o meno di una cooperazione colposa in capo al danneggiato, trasportato da un'autovettura condotta da un soggetto in stato di ebrezza è stato oggetto di disamina da parte della Corte di Cassazione che ha statuito: “L'art. 1227, comma 1, c.c., interpretato in senso coerente con l'art. 13 della Direttiva
2009/103/CE - che impone agli Stati membri di considerare senza effetto qualsiasi disposizione di legge che escluda dalla copertura assicurativa un passeggero che sapeva (o avrebbe dovuto sapere) che il conducente del veicolo era sotto effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti - non consente di ritenere sempre sussistente, in via generale ed astratta, il concorso di colpa del danneggiato che ha accettato di essere trasportato sul mezzo condotto da una persona in stato di ebbrezza e si deve invece valutare, in concreto e secondo le circostanze del caso, se ed in che misura la condotta della vittima possa dirsi concausa del sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore”
(Cass. 24920/2024, v. anche Cass. 1386/2023: “In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'effetto di alcol
o di altre sostanze eccitanti, pur non potendo determinare l'assoluta esclusione del suo diritto alla tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 13
Direttiva 2009/103/CE, costituendo una esposizione volontaria ad un rischio, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato
12 e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c..”).
Il fatto colposo posto in essere dal danneggiato, per assumere rilievo ai fini dell'art. 1227, primo comma, c.c., deve quindi connettersi causalmente all'evento dannoso (inteso quale sinistro stradale occorso), non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante.
Tanto premesso, dal verbale di incidente stradale redatto dagli agenti della Polizia Locale emerge che gli operanti intervenuti sul posto, avendo fondati sospetti che tale conducente avesse responsabilità in ordine al sinistro in esame e che presentasse comportamenti riconducibili a chi possa aver abusato di sostanze alcoliche, provvedevano ad accompagnarlo presso il Comando della
Stazione dei Carabinieri di HI ER ove procedevano agli accertamenti etilometrici, i quali davano esito positivo con un valore di 1,24 g/l (la prima prova) e 1,28 g/l (la seconda prova).
Tenuto conto del concreto tasso alcolemico riscontato, deve ritenersi che gli odierni attori potessero accorgersi dello stato psicofisico del conducente: del resto, la circostanza che gli agenti intervenuti sul posto si siano resi da subito conto dell'uso di sostanze alcoliche fa sì che si ritenga presumibile che anche i passeggeri potessero intuire, o avrebbero dovuto farlo, l'alterazione psicofisica del conducente.
D'altronde, è stato accertato un tasso alcolemico elevato, di
1,28 g/l (corrispondente al secondo tasso descritto e sanzionato dall'art. 186 comma 2 lett. b) C.d.S. “Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato: b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro
(g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
13 amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
”) per cui è ragionevole ritenere che i trasportati potessero accorgersi “a prima vista” dello stato di alterazione del conducente e quindi decidere di non salire a bordo dell'autovettura.
A nulla rileva in senso contrario la circostanza che gli attori non conoscessero il conducente, che data la differenza linguistica non avessero modo di conversare con lui e che, non avendo trascorso le ore precedenti assieme, non potessero capire se l' avrebbe CP_3 potuto guidare o meno.
Difatti, dal momento che il conducente si trovava comunque in stato di ebbrezza tale da essere inabile alla guida, gli attori hanno accettato il trasporto esponendosi a un rischio per la propria incolumità psicofisica, costituendo quindi un comportamento rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 c.c.
8. Con riferimento a quanto eccepito da Controparte_1 circa l'aggravamento delle conseguenze del sinistro per
[...] omesso utilizzo delle cinture di sicurezza da parte degli attori, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo la quale
“qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nel presente caso, per il mancato uso delle cinture di sicurezza) risulta ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso;
pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest'ultimo non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può tuttavia costituire un contributo colposo alla
14 verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale
è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato” (Cass. 6481/2017,
Cass. 8443/2019).
Nel caso di specie, dalla relazione della C.T.U. emerge che
“Riguardo il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione (cinture di sicurezza) non risulta possibile esprimersi in termini di certezza, essendo presenti elementi a sostegno di entrambe le tesi sostenute dai consulenti di parte (non reperti cutanei descritti in PS, pretensionatori veicolo in posizione di quiete da una parte;
dinamica evento con ribaltamento veicolo, assenza di lesioni agli altri distretti anatomici dall'altra). Se da una parte il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza appaia astrattamente più plausibile, si può reputare che, tenendo contezza della dinamica traumatizzante in atti, dei reperti cinematici e della localizzazione topografica delle lesioni patite,
l'utilizzo/non utilizzo dei sopracitati dispositivi abbia inciso in misura relativa sulla genesi delle lesioni ossee” (pag. 13/24 relazione peritale depositata in atti).
Risulta poi dalle fotografie dal fascicolo dei Carabinieri di ON
(docc. 7 e 9, fasc. convenuta che il Controparte_1 veicolo Mitsubishi in occasione del sinistro ha riportato solo danni di modesta entità nella parte anteriore mentre le strutture dell'abitacolo risultano del tutto integre, così come è emerso che soltanto gli odierni attori hanno subito delle lesioni quale conseguenza dell'incidente occorso, non subendo invece alcuna lesione oltre al conducente anche gli altri due passeggeri.
Alla luce di quanto emerso in sede di accertamenti si ritiene, quindi, che il mancato utilizzo da parte delle vittime delle cinture di sicurezza nonché l'avere accettato di salire bordo dell'autovettura guidata da , in stato di ebrezza, ha Controparte_5 contribuito ad aggravare le conseguenze dell'evento lesivo occorso in data 1.1.2018.
15 Gli attori si sono esposti volontariamente a un rischio e la consapevolezza di porsi in tale situazione da cui consegua la probabilità che si produca un evento pregiudizievole è idonea a integrare una corresponsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario al verificarsi dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c., rispondendo a livello costituzionale al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo all'allocazione dei rischi secondo una finalità comune di prevenzione nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile dei propri atti.
Ai fini dell'individuazione della percentuale di concorso da attribuirsi agli attori occorre considerare, pertanto, sia l'alterazione psicofisica del conducente e la consapevolezza (o la possibilità di averla) di tale stato da parte degli attori, sia il mancato utilizzo dei presidi di sicurezza, circostanze tutte che consentono di determinare un concorso di colpa da parte dei terzi trasportati nella misura del
50%, ovvero del 30% per essere saliti a bordo dell'auto guidata da in stato di ubriachezza, e del 20% per non avere indossato CP_3 le cinture di sicurezza.
9. Così ricostruita la dinamica del sinistro e ritenuto, dunque, sussistente il concorso colposo di ex art. 1227 c.c., occorre a questo punto procedere all'accertamento dei danni o quantificazione e liquidazione.
Traendo l'analisi dall'invocato danno non patrimoniale si evidenzia che nella giurisprudenza di legittimità è principio consolidato che il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere (diversamente dal danno patrimoniale) alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto sempre la valutazione equitativa (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, cit.; Cass., 31/5/2003, n. 8828. E già Cass., 5/4/1963, n. 872, Cfr. altresì Cass., 10/6/1987, n. 5063; Cass., 1 /4/1980, n. 2112; Cass.,
11/7/1977, n. 3106), volta alla determinazione della compensazione
16 economica socialmente adeguata del pregiudizio, quella che
“l'ambiente sociale accetta come... equa” (in ordine al significato che nel caso assume l'equità v. Cass., 7/6/2011, n. 12408), che il giudice deve effettuare con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, in considerazione, in particolare, della rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e dei vari fattori incidenti sulla gravità della lesione
(Cass. 14/7/2015, n. 14645), al fine di accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio lamentato, individuando quali ripercussioni negative - patrimoniali e non patrimoniali - siano dal danno evento conseguite per il danneggiato, e provvedendo al relativo integrale ristoro (Cass. 26300/2021).
9.1. Nel caso di specie le parti attrici in sede di comparsa conclusionale hanno chiesto la liquidazione del danno non patrimoniale così come quantificato dal CTU.
In particolare parte attrice ha chiesto la Parte_2 liquidazione del danno non patrimoniale pari a 60 giorni di invalidità temporanea assoluta, 60 giorni di invalidità temporanea relativa al
50% e relativa al 25% per i restanti 80 giorni, e al 15% di invalidità permanente;
parte attrice ha chiesto la liquidazione Parte_1 del danno non patrimoniale quantificato in 30 giorni di invalidità temporanea assoluta, 30 giorni di invalidità temporanea relativa al
75%, 45 giorni di invalidità temporanea al 50 % e 45 giorni di invalidità temporanea al 25% e al 12,5% di invalidità permanente.
Il Giudice ritiene di aderire alla quantificazione del danno effettuata dal CTU all'esito di adeguati approfondimenti e con motivazione immune da contraddizione ed esaustiva sul piano del fondamento scientifico (v. sul tema Cass. 17757/2014, Cass.
7041/2013, Cass. 7364/2012, Cass. 5148/2011, Cass. 19661/06,
Cass. 14849/04, Cass. 13426/03 e Cass. 15590/01).
Il CTU riguardo alle lesioni riportate da ha Parte_1 affermato: “Dall'esame della documentazione e dalle risultanze delle
17 operazioni di consulenza tecnica, è emerso che a seguito dell'evento lesivo di cui trattasi il Sig. riportava traumatismo contusivo Pt_1 dell'emisoma destro, con principale interessamento del distretto spalla-braccio (dominante). Il bilancio lesionale, compatibile con la dinamica traumatizzante descritta, appare riassumibile in: fattura pluriframmentaria scomposta del terzo medio della diafisi omerale
(dominante), trattata mediante intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti”, presenta tutt'oggi una lieve limitazione algo- funzionale nei movimenti dell'arto superiore di destra, con modica ripercussione sull'efficienza del distretto;
i postumi di natura organica appaiono oggi stabilizzati, non passibili di ulteriori trattamenti clinici-chirurgici. Per quanto sopra esposto, l'attuale quadro menomativo appare valutabile, con ragionamento complessivo, sulla base dall'equo apprezzamento delle singole componenti anatomo-funzionali del danno biologico, sulla base delle indicazioni tabellari, talune considerate in via analogica, espresse in riferimento ai più accreditati valutativi [1 , 2 ], nella misura CP_6 dell'12,5% e che “Circa l'inabilità temporanea, in ragione delle evidenze documentali, appare commisurato riconoscere un periodo complessivo corrispondente a giorni 150, dei quali gg 30 al 100%, gg 30 al 75%, gg 45 al 50%, i restanti gg 45 al 25%”.
Per quanto attiene alle lesioni subite da il CTU ha Parte_2 accertato: “Dall'esame della documentazione e dalle risultanze delle operazioni di consulenza tecnica, è emerso che a seguito dell'evento lesivo di cui trattasi il Sig. riportava traumatismo contusivo Pt_2 dell'emisoma destro, con principale interessamento del distretto spalla-braccio (dominante); il bilancio lesionale, compatibile con la dinamica traumatizzante descritta, appare riassumibile in: frattura pluriframmentaria scomposta terzo medio-diafisario dell'omero destro (dominante), trattata mediante intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti. A causa degli esiti traumatici dell'incidente del 1.01.2018 il Sig. , presenta tutt'oggi una Pt_2
18 moderata limitazione algo-funzionale nei movimenti dell'arto superiore di destra, con modica ripercussione sull'efficienza del distretto;
postumi di natura organica appaiono oggi stabilizzati, e non passibili di ulteriori trattamenti clinici-chirurgici” e che “Per quanto sopra esposto, l'attuale quadro menomativo appare valutabile, con ragionamento complessivo, sulla base dall'equo apprezzamento delle singole componenti anatomo-funzionali del danno biologico, sulla base delle indicazioni tabellari, talune considerate in via analogica, espresse in riferimento ai più accreditati valutativi [3 , 4 ], nella misura dell'15% CP_6
(quindici). Circa l'inabilità temporanea, in ragione delle evidenze documentali, appare opportuno riconoscere un periodo complessivo corrispondente a giorni 200, dei quali gg 60 al 100%, gg 60 al 50%,
i restanti gg 80 al 25%”.
Alla luce dell'elaborato peritale si ritiene, quindi, congruo che il danno biologico permanente da liquidare nei confronti di Pt_1
sia del 12,5% e nei confronti di del 15%; si
[...] Parte_2 ritiene poi congrua la liquidazione del danno temporaneo riportato da effettuata dal CTU e pari a giorni 30 al 100%, giorni Parte_1
30 al 75%, giorni 45 al 50%, i restanti giorni 45 al 25% e di quello riportato da ovvero di giorni 60 al 100%, giorni 60 al Parte_2
50%, e i restanti giorni 80 al 25%.
9.2. Circa la richiesta di liquidazione della “sofferenza morale” e personalizzazione occorre poi specificare che il danno non patrimoniale, derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass.
7513/2018), comprende – alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (cfr. Cass.
11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale
19 e rappresentato dalla sofferenza interiore;
e che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall' art. 139 Codice delle Assicurazioni, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni (Cfr. Cass. n. 17209/2015; Cass. n.
5820/2019).
In ordine alla richiesta personalizzazione del danno, va richiamato invece quanto di recente affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 7513/2018 secondo la quale una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: i) conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; ii) conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale: la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Ebbene, la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza di una lesione della salute, non esce dalla predetta alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”: così già Cass. n. 17219/2014). Dunque, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e
20 sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma lo giustificano, si badi, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su “aspetti dinamico- relazionali”: non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Cass. n. 21939/2017; Cass.
n. 23778/2014).
Orbene, nella specie non risultano allegate né provate le sopra descritte conseguenze dannose dinamico- relazionali “extra ordinem” sotto forma di “profili di concreta riferibilità e inerenza alla personale, specifica e irripetibile, esperienza di vita del danneggiato”
e non a qualunque altro soggetto che fosse ordinariamente incorso nelle medesime conseguenze lesive.
Neppure, poi, può assumere rilievo dirimente la circostanza che gli attori sono immigrati extracomunitari richiedenti asilo in quanto le lesioni che, come in questo caso, si riverberano sulla forza fisica e sulla capacità di movimento degli arti non sono tali da aver comportato uno stravolgimento delle condizioni di vita né tantomeno possono essere ritenute più gravi rispetto a quelle comuni.
Riguardo a è stato allegato che “Per Parte_2 Pt_2
richiedente asilo nigeriano giunto in Italia per sfuggire a
[...]
21 condizioni di pericolo nel Paese di origine ed anche per superare la condizione di difficoltà economica che lo affliggeva, le prospettive di vita sia nel Paese ospitante, ma soprattutto in quello di origine, erano e sono indissolubilmente legate all'integrità fisica la cui mancanza, può comportare emarginazione e condizioni di vita al di sotto della dignità umana e addirittura compromettere la sopravvivenza stessa, non solo in una società come quella nigeriana, ma anche nella condizione di vita in Italia, potendo Parte_2 contare unicamente sulle risorse economiche derivanti dal lavoro necessariamente fisico e non intellettuale che è in grado di svolgere”, mentre per è stato dedotto che “in tema di Parte_1 calcolo dell'incremento per danno da sofferenza soggettiva interiore”
(già danno morale”) e di personalizzazione del danno, mutatis mutandis, valgono le stesse considerazioni esposte per Pt_2 trovandosi nella stessa condizione di richiedente asilo
[...] all'epoca del sinistro”; invero, il CTU ha affermato che le menomazioni accertate non incidono sulla capacità lavorativa specifica degli attori, per cui non si ritiene che le conseguenze delle patite lesioni, per come allegate da parte attrice, siano di natura straordinaria.
9.3. Ciò posto, in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, ritiene questo Tribunale di fare riferimento alle tabelle di calcolo adottate dal Tribunale di Milano, nella versione vigente al momento dell'emanazione della presente sentenza (v. Cass. n.
2167/2016, Cass. n. 19211/2015 e Cass. n. 5254/2014) e dunque aggiornate al 2024, e non la Tabella Unica Nazionale entrata in vigore il 5.3.2025.
Difatti, l'art. 5 comma 1 prevede che “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, onde trattandosi di incidente stradale occorso nel 2018 nella liquidazione del danno occorre riferirsi alle Tabelle di Milano.
22 Tali tabelle sono state redatte a seguito della sentenza di Cass.
SS.UU. n. 26972/2008 e già ritenute dalla Corte di legittimità le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr.
Cass. n. 12408/2011, alla stregua della quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico- fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il
Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto;
cfr. Cass. n. 38077/2021, secondo cui i parametri delle “Tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti).
In applicazione delle predette tabelle, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 25 e 32 ) e Pt_1 Pt_2 dell'entità dei postumi permanenti, può essere riconosciuto a Pt_1
l'importo di € 43.860,00 per danno non patrimoniale
[...] permanente ed € 9.918,75 per danno non patrimoniale da inabilità temporanea totale e parziale (calcolando il punto base di € 115,00 per ogni giorno di invalidità assoluta, ritenuto congruo in relazione alle peculiarità del caso concreto), per un totale di € 53.778,75, e può essere riconosciuto a l'importo di € 53.325,00 Parte_2 per danno non patrimoniale permanente ed € 12.650,00 per danno non patrimoniale da inabilità temporanea totale e parziale
(calcolando il punto base di € 115,00 per ogni giorno di invalidità assoluta, ritenuto congruo in relazione alle peculiarità del caso concreto), per un totale di € 65.675,00.
Tuttavia, accertato il concorso di colpa degli attori nella causazione del sinistro pari al 50% cadauno, rilevato che deve
23 essere detratta la somma già corrisposta dalla Compagnia
Assicurativa di € 7.000,00 a favore di e di € 12.000,00 Parte_1
a favore di deve essere, in definitiva, riconosciuta nei Parte_2 confronti di la somma di € 19.889,38 (importo Parte_1 originario € 53.778,75, detratto il 50% = € 19.889,375, detratta la somma di € 7.000,00 già corrisposta) e la somma di € 20.837,50 nei confronti di (importo originario € 65.675,00, detratto Parte_2 il 50 % = €32.837,50, detratta la somma di € 12.000,00 già corrisposta).
Sulla predetta somma devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivanti dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass.,
SS.UU., n. 1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Si ritiene peraltro congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali. Sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
10. Nessun risarcimento può essere, invece, essere riconosciuto a a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante per Parte_2 la perdita della capacità lavorativa specifica, richiedendo detta domanda la prova - di cui è onerata la parte danneggiata - della effettiva riduzione reddituale patita dopo l'infortunio.
24 Integra, infatti, orientamento giurisprudenziale unitario che, nel caso di fatto illecito lesivo della persona, il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità di produrre reddito sia da valutare su base prognostica e che il danneggiato possa avvalersi anche delle presunzioni semplici.
Ne consegue che, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i c.d. postumi “micro permanenti”, è possibile presumere che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura, qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa.
Tale presunzione, tuttavia, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua liquidazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei redditi dopo il sinistro, dando prova di quali siano stati i suoi redditi prima e dopo la compromissione della sua capacità lavorativa specifica. In mancanza di tale prova il giudice non può esercitare il potere di cui all'art. 1226
c.c., poichè esso riguarda solo la quantificazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare ed a produrre reddito, sì da poter dimostrare di quanto il reddito sia diminuito (cfr. Cass. n. 15238/2014; Cass. n. 11361/2014).
Ebbene, nel caso di specie la parte attrice ha dedotto di essere attualmente disoccupata;
tuttavia, ha precisato che tale condizione deriva anche da motivi legati alla crisi economica e occupazionale;
inoltre non ha allegato l'entità del proprio reddito antecedente all'incidente stradale (cfr. anche Cass. n. 25370/2018: “la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale - oggi, assegno sociale. Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137 c.ass., può essere consentito solo
25 quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato”).
Inoltre, il CTU ha affermato che “Non risulta l'identificabile una menomazione della capacità lavorativa specifica, a fronte di un'ammissibile generica cenestesi”, per cui non si ritiene che possa essere liquidata alcuna somma a titolo di danno patrimoniale – perdita di capacità lavorativa specifica.
10.1. Può, invece, essere liquidata alle parti attrici la somma delle spese mediche sostenute, così come quantificate dal CTU in €
616,00 per ed € 620,00 per (cfr. pag. Parte_1 Parte_2
13 e 24 Relazione peritale).
Si precisa che l'inciso della relazione peritale “In atti non sono presenti le seguenti spese sanitarie” sia un refuso, da intendersi viceversa “in atti sono presenti” trattandosi di spese documentate e depositate in atti (vd. doc. 43 e 44, fasc. parti attrici).
Anche in questo caso, accertato il concorso delle parti attrici nella causazione del sinistro pari al 50% cadauna, deve essere riconosciuta ad la somma di € 308,00 e a Parte_1 Pt_2 la somma di € 310,00.
[...]
Anche tale somma va però rivalutata dal momento dell'esborso ad oggi, con calcolo degli interessi cd. compensativi sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, come da insegnamento della richiamata Cass. n. 1712/1995, essendo noto che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria, sicché il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti
(v., da ultimo, Cass. n. 24468/2020).
26 D'altronde, anche la spesa sostenuta costituisce un debito di valore, onde occorre provvedere ad adeguare tale importo, mediante la rivalutazione delle somme pagate dalla vittima, con decorrenza non dalla data dell'illecito, ma da quella in cui il danneggiato ha sostenuto la relativa spesa e sino alla data della decisione. Difatti, la menomazione patrimoniale conseguente ad una spesa si verifica soltanto in questo momento e perdura finché non venga effettuato il rimborso da parte dell'obbligato; perciò, gli interessi, che corrispondono a questa menomazione e compensano il danneggiato del mancato godimento di una parte del suo patrimonio, debbono essere riferiti allo stesso periodo di tempo. Essi, pertanto, decorrono non dal momento dell'evento di danno, ma da quello dell'erogazione della spesa.
Sulla somma così ottenuta, saranno dovuti anche gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
11. La convenuta ha proposto Controparte_1 domanda di rivalsa ex art. 144 cod. ass. nei confronti del proprietario del veicolo sull'assunto che il conducente fosse senza patente di guida e inferiore di 26 anni, richiamando all'uopo le
Condizioni Generali di polizza
Occorre ricordare che l'art. 144 D.Lgs. n. 209/2005 prevede l'azione di rivalsa dell'impresa assicuratrice nei confronti dell'assicurato “nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”. Al primo comma tale disposizione normativa disciplina l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti del massimale di polizza. Al secondo comma, prevede che l'impresa assicuratrice non possa opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto e fa salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato.
L'art. 144 del Codice delle Assicurazioni deve ritenersi applicabile al caso di specie dal momento che le clausole sottoscritte
27 nella polizza e, in particolare, le condizioni generali di assicurazione, stabiliscono espressamente l'esclusione dell'operatività dell'assicurazione nei casi di veicolo guidato da persona non munita di patente di guida.
Ebbene, l'art. 3 delle Condizioni prevede che l'assicurazione non
è operante laddove “se il Conducente non ha conseguito la patente ovvero è in possesso di patente idonea ma scaduta ovvero non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore”, disponendo all'ultimo comma che “Nei suddetti casi ed in tutti gli altri previsti dalla Legge,
eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto CP_1 pagare per l'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali”.
Inoltre, la polizza all'art. 3 delle Condizioni Speciali prevede che “Il
Contraente, qualora l'intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato abbia compiuto i 26 anni d'età, può pattuire l'inserimento di una rivalsa, con conseguente riduzione del premio di tariffa. Se è stata pattuita la rivalsa, con il richiamo sul frontespizio di polizza della presente condizione contrattuale, qualora al momento del sinistro il conducente del veicolo assicurato risulti di età inferiore ai 26 anni, il
Contraente sarà tenuto a rimborsare a , entro il limite della CP_1 somma indicata in polizza come rivalsa, quanto ha pagato CP_1 per il risarcimento dei danni”.
Nel caso di specie, il conducente risultava di età inferiore ai 26 anni (nato il [...]) al momento dell'incidente, inoltre è stato accertato dai Carabinieri la violazione degli artt. 116 comma 15 e 17
C.d.S. per avere condotto il veicolo senza avere mai conseguito la prescritta patente di guida: “Gli operanti, per provvedere a più accurati accertamenti ed avendo donati sospetti che tale conducente avesse responsabilità in ordine al sinistro in esame che aveva visto coinvolti i due summenzionati cittadini extracomunitari – anche alla luce del fatto che il soggetto non fosse possessore di patente di guida” (pag. 128 e 133 fascicolo penale depositato in atti), per cui si ritengono operanti sopracitate condizioni di polizza.
28 In ordine all'ambito di applicazione soggettivo dell'azione di rivalsa disciplinata dall'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, che richiama esplicitamente il soggetto “assicurato”, la giurisprudenza di legittimità sottolinea come “l'azione di rivalsa di cui è titolare
l'assicuratore della responsabilità civile, a norma dell'art. 18, secondo comma, ultima parte, legge n. 990 del 1969, è data soltanto nei confronti del proprietario – assicurato del veicolo danneggiante (la cui circolazione non sia avvenuta contro la sua volontà), e non anche contro il conducente dello stesso veicolo”
(Cass. Civ. Sez. III, n. 8622/2003).
La tesi prevalente limita il significato del termine “assicurato” al proprietario del veicolo, in quanto la rivalsa prevista dalla norma del codice delle assicurazioni è connessa al contratto di assicurazione;
di talché, essa va indirizzata a colui che è parte del rapporto assicurativo, laddove il conducente è, invece, estraneo ad esso.
Nel caso di specie, pertanto, l'azione di rivalsa è esperibile soltanto nei confronti di quale proprietario del Controparte_2 veicolo.
12. Le spese di lite tra gli attori e i convenuti seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al
D.M. 55/2014, valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in base al valore (€ 5.201,00 a € 26.00,00), avuto riguardo al decisum sulla domanda di condanna parzialmente accolta (v. Cass., SS.UU., 19014/07, nonché Cass. 26297/2019) essendo pertanto rimesse a carico delle parti convenute.
Per la medesima ragione (soccombenza) le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidata con decreto emesso in corso di causa, devono porsi integralmente e in via solidale a carico dei convenuti, ferma restando la solidarietà passiva ex lege delle parti nei confronti dei consulenti (v. Cass. 3239/2018, Cass.
29 17739/2016, Cass. 23133/2015, Cass. 25179/2013 e Cass.
28094/09).
In ragione dell'accoglimento della domanda di manleva proposta dalla convenuta compagnia assicurativa, le spese di lite della stessa devono essere rimesse a carico di parte convenuta,
Controparte_2
13. Non può, infine, essere accolta la domanda di lite temeraria formulata da parte convenuta in quanto, al di là del Controparte_2 fatto che il convenuto non ha allegato alcunché a sostegno della domanda proposta, non si ritiene che le parti attrici e parte convenuta abbiano abusato dello Controparte_1 strumento processuale resistendo pretestuosamente in giudizio, non rinvenendosi nella condotta dei soggetti gli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'eccezione di legittimazione passiva di CP
[...]
- accerta che il sinistro stradale oggetto di causa è da attribuirsi alla concorrente responsabilità del conducente del veicolo, in ragione del 50% quanto a e del restante 50% Controparte_3 quanto a e per Parte_1 Parte_2
- per l'effetto, condanna in solido Controparte_1 con quale proprietario del veicolo e Controparte_2 [...]
quale conducente al pagamento, in favore di Controparte_3 della somma di € 19.889,38 a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale ed € 308,00 a titolo di danno patrimoniale;
- condanna in solido con Controparte_1 CP
quale proprietario del veicolo e
[...] Controparte_3
30 quale conducente, al pagamento, in favore di della Parte_2 somma di € 20.837,50 a titolo di danno non patrimoniale ed €
310,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva, e oltre interessi legali dalla sentenza sino al saldo;
- condanna e Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, a rifondere agli attori le Controparte_3 spese legali del presente giudizio, liquidate in € 5.077,00 ciascuno per onorari oltre esborsi, rimborso spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge;
- pone le spese della CTU, già liquidate come in atti, definitivamente a carico di Controparte_1 CP
e in solido tra loro;
[...] Controparte_3
- accoglie la domanda di rivalsa proposta da
[...]
e per l'effetto condanna al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore di delle somme che Controparte_1 la stessa corrisponderà alle parti attrici;
- condanna a tenere indenne la convenuta Controparte_2 delle spese legali del presente giudizio Controparte_1 come sopra liquidate;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da CP
[...]
Così deciso in Siena, il 31/07/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.
Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
31
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 1633/2021 R. G.
tra
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi giusta C.F._2 procura in atti dall'Avv. Lucia Scattoni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via G. Mameli 94, Chiusi (SI)
PARTI ATTRICI nei confronti di
), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Adriana Morelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Curtatone n.
6, Milano
PARTE CONVENUTA
e nei confronti di
), rappresentato Controparte_2 C.F._3
e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Alessandra Pomponi Tomei ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Latina n. 94,
Roma
PARTE CONVENUTA/TERZA CHIAMATA IN CAUSA
1 e nei confronti di
Controparte_3 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI:
e : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Parte_1 Parte_2
Siena, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità del sig.
[...]
quale conducente dell'autoveicolo Mitsubishi L200 Tg Controparte_3
CH202TB, nella causazione del sinistro dell'1/1/2018 descritto in atto di citazione;
- Accertati i danni subiti da nato in [...] il Parte_2
25/03/1985 e da , nato in Nigeria il [...] a [...]_1 sinistro sopra indicato, per l'effetto:
- Condannare, in solido tra loro, i convenuti sig. Controparte_3
quale conducente dell'autoveicolo Mitsubishi L 200 Tg CH202TB
[...] responsabile del sinistro, il sig. , quale proprietario Controparte_2 dell'autoveicolo Mitsubishi L200 Tg CH202TB e , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, quale compagnia assicurativa per la RCA del veicolo responsabile del sinistro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, come di seguito quantificati:
A) euro 74.734,20, oltre al risarcimento del danno derivante dall'accertata cenestesi, di cui si rimette al Giudice la quantificazione, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, da cui detrarre l'acconto di € 12.000,00 già versato da , Controparte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro fino all'effettivo pagamento, in favore del sig. Parte_2
2 B) euro 57.263,95 ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, da cui detrarre l'acconto di € 7.000,00 già versato da
[...]
, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del Controparte_1 sinistro fino all'effettivo pagamento, in favore del sig. . Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese di CTU e di
CTP. Si riserva il deposito del progetto di notula del CTP in allegato alla nota spese”;
: “Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice, Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
- Nei confronti degli attori: dato atto che la ha Controparte_1 offerto e pagato a l'importo di € 12.000,00 ed a Parte_2 [...]
l'importo di € 7.000,00, previa declaratoria di concorrente Pt_1 responsabilità degli attori per il verificarsi dell'evento di danno e previe le altre declaratorie del caso in rito e nel merito, dichiarare congrue e satisfattive le somme offerte e pagate agli attori ed in ogni caso
ASSOLVERE la da ogni avversa domanda e pretesa. Controparte_1
Vinte le spese.
In via subordinata, e salvo gravame, liquidare i danni subiti dagli attori nei limiti del giusto, del provato e del legittimamente richiesto, tenuto conto del loro concorso colposo per il prodursi dell'evento dannoso, dedotte le somme già corrisposte dalla maggiorate di Controparte_1 interessi e rivalutazione, respingendo ogni diversa e maggior pretesa attrice. Spese quanto meno compensate.
- Nei confronti di previa declaratoria di Controparte_2 inoperatività della garanzia assicurativa prestata dalla
[...] per l'evento di danno dedotto in giudizio e previe le altre CP_1 declaratorie del caso, CONDANNARE a tenere manlevata Controparte_2 ed indenne e comunque a rifondere la di Controparte_1 quanto ha pagato e in ogni più denegata ipotesi dovesse ancora pagare ai danneggiati per l'incidente per cui è causa, con gli interessi dalla data del pagamento. Respingere la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da CP
3 nei confronti della perchè infondata in CP Controparte_1 fatto ed in diritto.
Vinte le spese”;
: “Piaccia all'Ill.mo signor Giudice, ogni Controparte_2 contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
In via preliminare e pregiudiziale, per le causali di cui sopra dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al Controparte_2
e per l'effetto di ciò dichiarare la estromissione dello stesso dal presente dal presente procedimento.
Nel merito: rigettare le domande attoree in quanto infondate sia in fatto che in diritto.
Nel merito: rigettare, per le causali di cui sopra, la richiesta di manleva e di inoperatività della garanzia assicurativa prestata dalla
nei confronti di in virtù della Controparte_1 Controparte_2 denuncia di furto dallo stesso presentata per il veicolo Mitsubishi L200 Tg
CH202TB
In subordine: Condannare , Parte_2 Parte_1 [...]
e ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Controparte_3 Controparte_1 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore della scrivente procuratore distrattario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 hanno citato in giudizio , Parte_2 Controparte_2 [...]
e domandando Controparte_3 Controparte_1 accertarsi la responsabilità esclusiva di , Controparte_3 quale conducente dell'autoveicolo Mitshubshi L200, nella causazione del sinistro stradale descritto occorso in data 1.1.2018 e, per l'effetto, condannarlo in solido con quale Controparte_2 proprietario del veicolo e in qualità di Controparte_1
4 compagnia assicurativa, al risarcimento de danni subiti in qualità di terzi trasportati.
A fondamento della domanda hanno dedotto che: - in data
1.1.2018 ore 02.00 circa, lungo la S.P. 19 in direzione HI
ER (SI) verso Sarteano (SI) al km 0+500 si verificava un sinistro stradale nel quale rimanevano coinvolti, trovandosi a bordo assieme ad altri passeggeri del veicolo Mitsubischi L200, targato CH202TB, guidato da e di proprietà di Controparte_3 CP
; - il sinistro si verificava per esclusiva responsabilità del
[...] conducente che, in corrispondenza di una curva, perdeva il controllo e finiva fuori strada, ribaltandosi;
- a seguito dell'incidente gli attori rimanevano feriti e, aiutati a scendere dalla macchina da un altro passeggero ), rimanevano sul posto in attesa Persona_1 dei soccorsi mentre il conducente si allontanava a bordo dell'autovettura, per poi essere successivamente intercettato dalla pattuglia dei Carabinieri di ON;
- gli attori, unici feriti, venivano trasportati al Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti della Valdichiana
e dopo gli iniziali accertamenti venivano trasferito al di CP_4
Siena ove entrambi venivano operati a seguito di fratture.
2. Si è costituita la compagnia assicuratrice
[...] chiedendo in via preliminare la chiamata in Controparte_1 causa di – proprietario del mezzo - e Controparte_2 [...]
– conducente -; nel merito ha dedotto il concorso Controparte_3 colposo degli attori nella produzione del danno in quanto avevano accettato il rischio di essere trasportati su un veicolo condotto da persona in evidenti condizioni psicofisiche alterate e non indossavano le cinture di sicurezza. Nei confronti del proprietario del mezzo ha formulato diritto di rivalsa in quanto il conducente era privo di patente di guida e di età inferiore di 26 anni.
3. Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si è costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva, poiché il veicolo oggetto di sinistro gli era stato sottratto,
5 come da querela allegata in atti;
nel merito ha contestato la fondatezza della domanda di manleva proposta dalla Compagnia
Assicurativa ed ha eccepito il concorso di colpa degli attori nella causazione del sinistro, per non aver indossato le cinture di sicurezza.
4. Rinunciata la domanda di chiamata in causa nei confronti di
, rimasto contumace rispetto all'atto di Controparte_3 citazione, la controversia è stata istruita mediante CTU e acquisizione del fascicolo penale e, precisate le conclusioni all'udienza del 6.2.2025, sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 14.4.2025, data di comunicazione del provvedimento fuori udienza.
5. In via del tutto preliminare deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da CP quale proprietario dell'autovettura su cui erano trasportati
[...] gli odierni attori e al quale il veicolo era stato rubato, come da denuncia in atti.
L'eccezione non può trovare accoglimento in virtù del combinato disposto degli artt. 122 comma 3 e 283 comma 1 lett. d) C.d.S., secondo i quali nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, l'assicurazione cessa di avere effetto dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza e in tali ipotesi dei danni cagionati al terzo trasportatore risponde il
Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada.
Il presupposto applicativo è rappresentato dalla circostanza che il veicolo è stato posto in circolazione contro la volontà del proprietario, circostanza che secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità deve essere intrepretata nel senso di circolazione prohibente domino.
Deve, cioè, essere provato che la circolazione è avvenuta contro la volontà del proprietario e non semplicemente senza il suo consenso, e tale volontà contraria deve estrinsecarsi in un concreto
6 e idoneo comportamento ostativo inteso a vietare e impedire la circolazione dello stesso manifestatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (Cass. 20373/2015).
Ebbene, dalla documentazione in atti è emerso che il proprietario del veicolo sentito a sommarie informazioni il giorno dell'incidente stradale (1.1.2018) ha dichiarato “voglio precisare che per i fatti di cui sono stato messo a conoscenza, in quanto accaduti senza che io ne sapessi affermo che il mezzo è stato prelevato dall' contro la mia volontà. In particolare voglio CP_3 verbalizzare che era stata da me lasciata parcheggiata a Per_2
Città delle Pieve (PG), frazione Moiano, Via Caticciano nr. 48, all'interno del muro di cinta della mia casa. Il cancello era chiuso e dallo stesso mezzo mi sono scordato di togliere la chiave di accensione medesima inserita nel blocchetto di accensione”.
In sede di denuncia- querela del furto ha, invece, dichiarato:
7 Ebbene, a parere della scrivente le dichiarazioni sono contrastanti poiché in sede di S.I.T. il ha dichiarato di avere CP dimenticato le chiavi all'interno della macchina, mentre in sede di denuncia ha dichiarato di avere chiuso a chiave la macchina e di averle riposte in una mensola all'interno del garage.
Ebbene, tenuto conto della discrasia delle dichiarazioni e del fatto che la denuncia del furto è avvenuta oltre due mesi (7 marzo
2018) dal fatto mentre le SIT sono state rese nell'immediatezza, si ritiene che il proprietario dell'auto non abbia dimostrato che la circolazione sia avvenuta prohibente domino.
Infatti, in tema di presunzione della colpa ex art. 2054 comma
3 c.c., si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il principio per cui, ad integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 3, c.c., non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario ("invito domino"), occorrendo, al contrario, che essa sia avvenuta contro la sua volontà ("prohibente domino"), estrinsecatasi in atti o comportamenti effettivamente ostativi alla circolazione, rivelatori della diligenza e delle cautele all'uopo adottate, deve ritenersi operativo anche nella vigenza dell'art. 122, comma 3, del d.lgs. n. 209 del 2005, e ciò alla stregua di un'interpretazione, al tempo stesso, letterale e teleologica di detta norma. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale, rilevato che il proprietario della vettura danneggiante, oggetto di furto il giorno precedente al
8 sinistro, con evidente leggerezza aveva lasciato la medesima aperta
e con le chiavi nel cruscotto, aveva perciò ritenuto che la circolazione fosse avvenuta "invito domino", con conseguente persistente operatività del contratto di assicurazione e rigetto della domanda proposta nei confronti del F.G.V.S.)” (Cass. 20373/2015, cfr. Cass. 11471/20024: “In tema di risarcimento dei danni derivanti dall'illecito previsto dall'art. 2054 cod. civ., qualora la circolazione del veicolo sia conseguente al furto, la responsabilità del proprietario non può ritenersi esclusa ove risulti che egli non abbia adottato le misure e le cautele idonee ad impedire od ostacolare l'azione dello impossessamento e la utilizzazione dell'auto per la circolazione da parte di terzi, familiari,dipendenti o malfattori”).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, si ritiene che la circolazione con il predetto veicolo non sia avvenuta prohibente domino: infatti, lasciando le chiavi all'interno del quadro di accensione dell'auto, il ha agevolato il furto da parte di CP
, non adottando una condotta ostativa alla Controparte_3 circolazione della propria autovettura.
Del resto, anche a voler dar rilevanza a quanto dichiarato in sede di denuncia – querela del furto dell'auto, in ogni caso non sarebbe sostenibile affermare che il proprietario ha adottato tutte le cautele normalmente esigibili nella custodia della propria auto: infatti, lasciando la serranda del garage solo abbassata e non chiusa a chiave, ha comunque facilitato l'ingresso all'interno del garage, rendendo così possibile l'apprensione delle chiavi e il conseguente furto.
In conclusione, il convenuto non ha fornito la prova liberatoria prevista dal terzo comma dell'art. 2054 c.c., non avendo compiutamente dimostrato di aver adottato concrete ed appropriate misure idonee a prevenire l'impossessamento e l'impiego abusivo del mezzo da parte di terzi, onde deve essere a lui ascritta la responsabilità per i danni derivanti dalla circolazione dell'autoveicolo.
9 6. Passando alla disamina dell'accaduto, gli attori, in qualità di terzi trasportati a bordo di un'autovettura, hanno avanzato una richiesta risarcitoria nei confronti di , in Controparte_3 qualità di conducente del veicolo, quale Controparte_2 proprietario del veicolo, e della compagnia assicuratrice
[...] per i danni subiti in occasione dell'incidente Controparte_1 stradale occorso il 1.1.2018.
Giova premettere che il trasportato danneggiato ha, nel nostro ordinamento, una serie di azioni che possono essere scelte liberamente, potendo citare in giudizio il solo responsabile civile con l'azione ex art. 2054 c.c. concorrente con quella ex art. 1681 c.c., nel caso di trasporto avvenuto in base a titolo contrattuale (cfr.
Cass. 10629/1998), coinvolgere anche la di lui compagnia assicuratrice mediante azione diretta ex art. 144 CdA, ovvero, perseguendo un risarcimento più celere, invocare l'art. 141 CdA e citare così solo l'assicuratore del vettore.
La caratteristica dell'azione introdotta dall'art. 141 Cod. Ass. è che la stessa va proposta nei confronti del solo assicuratore del vettore in quanto si prescinde dall'accertamento delle responsabilità in concreto dei conducenti, di tal che, se la parte evoca in giudizio anche il proprietario del veicolo vettore e il suo conducente sta proponendo le “azioni tradizionali” a tutela del terzo trasportato.
Nella fattispecie in esame gli attori hanno citato in giudizio, oltre alla compagnia assicurativa, anche il proprietario e il conducente del veicolo su cui si trovavano come trasportati, proponendo al tempo stesso la domanda risarcitoria ex art. 2054
c.c. nonché quella prevista dall'art. 144 D.Lgss. 209/2005. Pertanto, non potendosi inquadrare la domanda proposta nell'alveo dell'azione di risarcimento danni del trasportato ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass., non può prescindersi dall'accertamento della responsabilità del conducente del veicolo nella causazione del sinistro, trovando applicazione le regole probatorie di cui all'art. 2054 comma 1 c.c. in
10 quanto “l'art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generali applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito, con la conseguenza che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare
i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario” (cfr. Cass. Civ n.
10629/1998, Cass. Civ. n. 12704/2019). Ancora, “in caso di azione risarcitoria intrapresa dal terzo trasportato, per vincere la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054, comma cod. civ., il conducente deve fornire la prova positiva di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (Cass. 12704/2009, Cass.
21115/2005).
Le parti attrici hanno allegato di trovarsi a bordo dell'autovettura Mitsubischi L200 quali passeggeri al momento dell'incidente verificatosi a causa del ribaltamento dell'auto.
In punto di responsabilità, come emerge dalla relazione di incidente stradale redatta dagli agenti della Polizia Locale di
HI ER (intervenuti nell'immediatezza del fatto) nonché dagli atti del procedimento penale n. 994/2018 R.G.N.R. , la dinamica del sinistro può essere ricostruita nei seguenti termini: in data 01.01.2018 postosi alla guida del Controparte_3 veicolo Mitsubishi L. 200 targato CH202TB, in stato di ebrezza alcolica e privo di patente di guida, incorreva in un incidente stradale, in quanto arrivato in prossimità di una curva presente in loco, perdeva il controllo del mezzo e usciva di strada, andando a finire la corsa nel campo adiacente. Tale sinistro stradale cagionava agli odierni attori (“persone trasportate”) lesioni la cui malattia si protraeva per oltre 40 gg. complessivi.
11 Sulla base delle emergenze processuali in sede penale è possibile, quindi, ritenere che la responsabilità nella causazione del sinistro è imputabile alla condotta impudente e colpevole del conducente del veicolo, il quale ebbe a condurre l'autovettura in stato di ebrezza alcolica e senza patente di guida e in difetto di fattori causali alternativi.
7. Quanto all'eccepito concorso di colpa dei terzi trasportati, giova rilevare quanto segue.
La configurabilità o meno di una cooperazione colposa in capo al danneggiato, trasportato da un'autovettura condotta da un soggetto in stato di ebrezza è stato oggetto di disamina da parte della Corte di Cassazione che ha statuito: “L'art. 1227, comma 1, c.c., interpretato in senso coerente con l'art. 13 della Direttiva
2009/103/CE - che impone agli Stati membri di considerare senza effetto qualsiasi disposizione di legge che escluda dalla copertura assicurativa un passeggero che sapeva (o avrebbe dovuto sapere) che il conducente del veicolo era sotto effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti - non consente di ritenere sempre sussistente, in via generale ed astratta, il concorso di colpa del danneggiato che ha accettato di essere trasportato sul mezzo condotto da una persona in stato di ebbrezza e si deve invece valutare, in concreto e secondo le circostanze del caso, se ed in che misura la condotta della vittima possa dirsi concausa del sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore”
(Cass. 24920/2024, v. anche Cass. 1386/2023: “In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'effetto di alcol
o di altre sostanze eccitanti, pur non potendo determinare l'assoluta esclusione del suo diritto alla tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 13
Direttiva 2009/103/CE, costituendo una esposizione volontaria ad un rischio, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato
12 e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c..”).
Il fatto colposo posto in essere dal danneggiato, per assumere rilievo ai fini dell'art. 1227, primo comma, c.c., deve quindi connettersi causalmente all'evento dannoso (inteso quale sinistro stradale occorso), non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante.
Tanto premesso, dal verbale di incidente stradale redatto dagli agenti della Polizia Locale emerge che gli operanti intervenuti sul posto, avendo fondati sospetti che tale conducente avesse responsabilità in ordine al sinistro in esame e che presentasse comportamenti riconducibili a chi possa aver abusato di sostanze alcoliche, provvedevano ad accompagnarlo presso il Comando della
Stazione dei Carabinieri di HI ER ove procedevano agli accertamenti etilometrici, i quali davano esito positivo con un valore di 1,24 g/l (la prima prova) e 1,28 g/l (la seconda prova).
Tenuto conto del concreto tasso alcolemico riscontato, deve ritenersi che gli odierni attori potessero accorgersi dello stato psicofisico del conducente: del resto, la circostanza che gli agenti intervenuti sul posto si siano resi da subito conto dell'uso di sostanze alcoliche fa sì che si ritenga presumibile che anche i passeggeri potessero intuire, o avrebbero dovuto farlo, l'alterazione psicofisica del conducente.
D'altronde, è stato accertato un tasso alcolemico elevato, di
1,28 g/l (corrispondente al secondo tasso descritto e sanzionato dall'art. 186 comma 2 lett. b) C.d.S. “Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato: b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro
(g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
13 amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
”) per cui è ragionevole ritenere che i trasportati potessero accorgersi “a prima vista” dello stato di alterazione del conducente e quindi decidere di non salire a bordo dell'autovettura.
A nulla rileva in senso contrario la circostanza che gli attori non conoscessero il conducente, che data la differenza linguistica non avessero modo di conversare con lui e che, non avendo trascorso le ore precedenti assieme, non potessero capire se l' avrebbe CP_3 potuto guidare o meno.
Difatti, dal momento che il conducente si trovava comunque in stato di ebbrezza tale da essere inabile alla guida, gli attori hanno accettato il trasporto esponendosi a un rischio per la propria incolumità psicofisica, costituendo quindi un comportamento rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 c.c.
8. Con riferimento a quanto eccepito da Controparte_1 circa l'aggravamento delle conseguenze del sinistro per
[...] omesso utilizzo delle cinture di sicurezza da parte degli attori, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo la quale
“qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nel presente caso, per il mancato uso delle cinture di sicurezza) risulta ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso;
pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest'ultimo non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può tuttavia costituire un contributo colposo alla
14 verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale
è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato” (Cass. 6481/2017,
Cass. 8443/2019).
Nel caso di specie, dalla relazione della C.T.U. emerge che
“Riguardo il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione (cinture di sicurezza) non risulta possibile esprimersi in termini di certezza, essendo presenti elementi a sostegno di entrambe le tesi sostenute dai consulenti di parte (non reperti cutanei descritti in PS, pretensionatori veicolo in posizione di quiete da una parte;
dinamica evento con ribaltamento veicolo, assenza di lesioni agli altri distretti anatomici dall'altra). Se da una parte il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza appaia astrattamente più plausibile, si può reputare che, tenendo contezza della dinamica traumatizzante in atti, dei reperti cinematici e della localizzazione topografica delle lesioni patite,
l'utilizzo/non utilizzo dei sopracitati dispositivi abbia inciso in misura relativa sulla genesi delle lesioni ossee” (pag. 13/24 relazione peritale depositata in atti).
Risulta poi dalle fotografie dal fascicolo dei Carabinieri di ON
(docc. 7 e 9, fasc. convenuta che il Controparte_1 veicolo Mitsubishi in occasione del sinistro ha riportato solo danni di modesta entità nella parte anteriore mentre le strutture dell'abitacolo risultano del tutto integre, così come è emerso che soltanto gli odierni attori hanno subito delle lesioni quale conseguenza dell'incidente occorso, non subendo invece alcuna lesione oltre al conducente anche gli altri due passeggeri.
Alla luce di quanto emerso in sede di accertamenti si ritiene, quindi, che il mancato utilizzo da parte delle vittime delle cinture di sicurezza nonché l'avere accettato di salire bordo dell'autovettura guidata da , in stato di ebrezza, ha Controparte_5 contribuito ad aggravare le conseguenze dell'evento lesivo occorso in data 1.1.2018.
15 Gli attori si sono esposti volontariamente a un rischio e la consapevolezza di porsi in tale situazione da cui consegua la probabilità che si produca un evento pregiudizievole è idonea a integrare una corresponsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario al verificarsi dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c., rispondendo a livello costituzionale al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo all'allocazione dei rischi secondo una finalità comune di prevenzione nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile dei propri atti.
Ai fini dell'individuazione della percentuale di concorso da attribuirsi agli attori occorre considerare, pertanto, sia l'alterazione psicofisica del conducente e la consapevolezza (o la possibilità di averla) di tale stato da parte degli attori, sia il mancato utilizzo dei presidi di sicurezza, circostanze tutte che consentono di determinare un concorso di colpa da parte dei terzi trasportati nella misura del
50%, ovvero del 30% per essere saliti a bordo dell'auto guidata da in stato di ubriachezza, e del 20% per non avere indossato CP_3 le cinture di sicurezza.
9. Così ricostruita la dinamica del sinistro e ritenuto, dunque, sussistente il concorso colposo di ex art. 1227 c.c., occorre a questo punto procedere all'accertamento dei danni o quantificazione e liquidazione.
Traendo l'analisi dall'invocato danno non patrimoniale si evidenzia che nella giurisprudenza di legittimità è principio consolidato che il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere (diversamente dal danno patrimoniale) alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto sempre la valutazione equitativa (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, cit.; Cass., 31/5/2003, n. 8828. E già Cass., 5/4/1963, n. 872, Cfr. altresì Cass., 10/6/1987, n. 5063; Cass., 1 /4/1980, n. 2112; Cass.,
11/7/1977, n. 3106), volta alla determinazione della compensazione
16 economica socialmente adeguata del pregiudizio, quella che
“l'ambiente sociale accetta come... equa” (in ordine al significato che nel caso assume l'equità v. Cass., 7/6/2011, n. 12408), che il giudice deve effettuare con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, in considerazione, in particolare, della rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e dei vari fattori incidenti sulla gravità della lesione
(Cass. 14/7/2015, n. 14645), al fine di accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio lamentato, individuando quali ripercussioni negative - patrimoniali e non patrimoniali - siano dal danno evento conseguite per il danneggiato, e provvedendo al relativo integrale ristoro (Cass. 26300/2021).
9.1. Nel caso di specie le parti attrici in sede di comparsa conclusionale hanno chiesto la liquidazione del danno non patrimoniale così come quantificato dal CTU.
In particolare parte attrice ha chiesto la Parte_2 liquidazione del danno non patrimoniale pari a 60 giorni di invalidità temporanea assoluta, 60 giorni di invalidità temporanea relativa al
50% e relativa al 25% per i restanti 80 giorni, e al 15% di invalidità permanente;
parte attrice ha chiesto la liquidazione Parte_1 del danno non patrimoniale quantificato in 30 giorni di invalidità temporanea assoluta, 30 giorni di invalidità temporanea relativa al
75%, 45 giorni di invalidità temporanea al 50 % e 45 giorni di invalidità temporanea al 25% e al 12,5% di invalidità permanente.
Il Giudice ritiene di aderire alla quantificazione del danno effettuata dal CTU all'esito di adeguati approfondimenti e con motivazione immune da contraddizione ed esaustiva sul piano del fondamento scientifico (v. sul tema Cass. 17757/2014, Cass.
7041/2013, Cass. 7364/2012, Cass. 5148/2011, Cass. 19661/06,
Cass. 14849/04, Cass. 13426/03 e Cass. 15590/01).
Il CTU riguardo alle lesioni riportate da ha Parte_1 affermato: “Dall'esame della documentazione e dalle risultanze delle
17 operazioni di consulenza tecnica, è emerso che a seguito dell'evento lesivo di cui trattasi il Sig. riportava traumatismo contusivo Pt_1 dell'emisoma destro, con principale interessamento del distretto spalla-braccio (dominante). Il bilancio lesionale, compatibile con la dinamica traumatizzante descritta, appare riassumibile in: fattura pluriframmentaria scomposta del terzo medio della diafisi omerale
(dominante), trattata mediante intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti”, presenta tutt'oggi una lieve limitazione algo- funzionale nei movimenti dell'arto superiore di destra, con modica ripercussione sull'efficienza del distretto;
i postumi di natura organica appaiono oggi stabilizzati, non passibili di ulteriori trattamenti clinici-chirurgici. Per quanto sopra esposto, l'attuale quadro menomativo appare valutabile, con ragionamento complessivo, sulla base dall'equo apprezzamento delle singole componenti anatomo-funzionali del danno biologico, sulla base delle indicazioni tabellari, talune considerate in via analogica, espresse in riferimento ai più accreditati valutativi [1 , 2 ], nella misura CP_6 dell'12,5% e che “Circa l'inabilità temporanea, in ragione delle evidenze documentali, appare commisurato riconoscere un periodo complessivo corrispondente a giorni 150, dei quali gg 30 al 100%, gg 30 al 75%, gg 45 al 50%, i restanti gg 45 al 25%”.
Per quanto attiene alle lesioni subite da il CTU ha Parte_2 accertato: “Dall'esame della documentazione e dalle risultanze delle operazioni di consulenza tecnica, è emerso che a seguito dell'evento lesivo di cui trattasi il Sig. riportava traumatismo contusivo Pt_2 dell'emisoma destro, con principale interessamento del distretto spalla-braccio (dominante); il bilancio lesionale, compatibile con la dinamica traumatizzante descritta, appare riassumibile in: frattura pluriframmentaria scomposta terzo medio-diafisario dell'omero destro (dominante), trattata mediante intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti. A causa degli esiti traumatici dell'incidente del 1.01.2018 il Sig. , presenta tutt'oggi una Pt_2
18 moderata limitazione algo-funzionale nei movimenti dell'arto superiore di destra, con modica ripercussione sull'efficienza del distretto;
postumi di natura organica appaiono oggi stabilizzati, e non passibili di ulteriori trattamenti clinici-chirurgici” e che “Per quanto sopra esposto, l'attuale quadro menomativo appare valutabile, con ragionamento complessivo, sulla base dall'equo apprezzamento delle singole componenti anatomo-funzionali del danno biologico, sulla base delle indicazioni tabellari, talune considerate in via analogica, espresse in riferimento ai più accreditati valutativi [3 , 4 ], nella misura dell'15% CP_6
(quindici). Circa l'inabilità temporanea, in ragione delle evidenze documentali, appare opportuno riconoscere un periodo complessivo corrispondente a giorni 200, dei quali gg 60 al 100%, gg 60 al 50%,
i restanti gg 80 al 25%”.
Alla luce dell'elaborato peritale si ritiene, quindi, congruo che il danno biologico permanente da liquidare nei confronti di Pt_1
sia del 12,5% e nei confronti di del 15%; si
[...] Parte_2 ritiene poi congrua la liquidazione del danno temporaneo riportato da effettuata dal CTU e pari a giorni 30 al 100%, giorni Parte_1
30 al 75%, giorni 45 al 50%, i restanti giorni 45 al 25% e di quello riportato da ovvero di giorni 60 al 100%, giorni 60 al Parte_2
50%, e i restanti giorni 80 al 25%.
9.2. Circa la richiesta di liquidazione della “sofferenza morale” e personalizzazione occorre poi specificare che il danno non patrimoniale, derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass.
7513/2018), comprende – alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (cfr. Cass.
11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale
19 e rappresentato dalla sofferenza interiore;
e che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall' art. 139 Codice delle Assicurazioni, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni (Cfr. Cass. n. 17209/2015; Cass. n.
5820/2019).
In ordine alla richiesta personalizzazione del danno, va richiamato invece quanto di recente affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 7513/2018 secondo la quale una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: i) conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; ii) conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale: la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Ebbene, la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza di una lesione della salute, non esce dalla predetta alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”: così già Cass. n. 17219/2014). Dunque, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e
20 sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma lo giustificano, si badi, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su “aspetti dinamico- relazionali”: non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Cass. n. 21939/2017; Cass.
n. 23778/2014).
Orbene, nella specie non risultano allegate né provate le sopra descritte conseguenze dannose dinamico- relazionali “extra ordinem” sotto forma di “profili di concreta riferibilità e inerenza alla personale, specifica e irripetibile, esperienza di vita del danneggiato”
e non a qualunque altro soggetto che fosse ordinariamente incorso nelle medesime conseguenze lesive.
Neppure, poi, può assumere rilievo dirimente la circostanza che gli attori sono immigrati extracomunitari richiedenti asilo in quanto le lesioni che, come in questo caso, si riverberano sulla forza fisica e sulla capacità di movimento degli arti non sono tali da aver comportato uno stravolgimento delle condizioni di vita né tantomeno possono essere ritenute più gravi rispetto a quelle comuni.
Riguardo a è stato allegato che “Per Parte_2 Pt_2
richiedente asilo nigeriano giunto in Italia per sfuggire a
[...]
21 condizioni di pericolo nel Paese di origine ed anche per superare la condizione di difficoltà economica che lo affliggeva, le prospettive di vita sia nel Paese ospitante, ma soprattutto in quello di origine, erano e sono indissolubilmente legate all'integrità fisica la cui mancanza, può comportare emarginazione e condizioni di vita al di sotto della dignità umana e addirittura compromettere la sopravvivenza stessa, non solo in una società come quella nigeriana, ma anche nella condizione di vita in Italia, potendo Parte_2 contare unicamente sulle risorse economiche derivanti dal lavoro necessariamente fisico e non intellettuale che è in grado di svolgere”, mentre per è stato dedotto che “in tema di Parte_1 calcolo dell'incremento per danno da sofferenza soggettiva interiore”
(già danno morale”) e di personalizzazione del danno, mutatis mutandis, valgono le stesse considerazioni esposte per Pt_2 trovandosi nella stessa condizione di richiedente asilo
[...] all'epoca del sinistro”; invero, il CTU ha affermato che le menomazioni accertate non incidono sulla capacità lavorativa specifica degli attori, per cui non si ritiene che le conseguenze delle patite lesioni, per come allegate da parte attrice, siano di natura straordinaria.
9.3. Ciò posto, in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, ritiene questo Tribunale di fare riferimento alle tabelle di calcolo adottate dal Tribunale di Milano, nella versione vigente al momento dell'emanazione della presente sentenza (v. Cass. n.
2167/2016, Cass. n. 19211/2015 e Cass. n. 5254/2014) e dunque aggiornate al 2024, e non la Tabella Unica Nazionale entrata in vigore il 5.3.2025.
Difatti, l'art. 5 comma 1 prevede che “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, onde trattandosi di incidente stradale occorso nel 2018 nella liquidazione del danno occorre riferirsi alle Tabelle di Milano.
22 Tali tabelle sono state redatte a seguito della sentenza di Cass.
SS.UU. n. 26972/2008 e già ritenute dalla Corte di legittimità le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr.
Cass. n. 12408/2011, alla stregua della quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico- fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il
Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto;
cfr. Cass. n. 38077/2021, secondo cui i parametri delle “Tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti).
In applicazione delle predette tabelle, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 25 e 32 ) e Pt_1 Pt_2 dell'entità dei postumi permanenti, può essere riconosciuto a Pt_1
l'importo di € 43.860,00 per danno non patrimoniale
[...] permanente ed € 9.918,75 per danno non patrimoniale da inabilità temporanea totale e parziale (calcolando il punto base di € 115,00 per ogni giorno di invalidità assoluta, ritenuto congruo in relazione alle peculiarità del caso concreto), per un totale di € 53.778,75, e può essere riconosciuto a l'importo di € 53.325,00 Parte_2 per danno non patrimoniale permanente ed € 12.650,00 per danno non patrimoniale da inabilità temporanea totale e parziale
(calcolando il punto base di € 115,00 per ogni giorno di invalidità assoluta, ritenuto congruo in relazione alle peculiarità del caso concreto), per un totale di € 65.675,00.
Tuttavia, accertato il concorso di colpa degli attori nella causazione del sinistro pari al 50% cadauno, rilevato che deve
23 essere detratta la somma già corrisposta dalla Compagnia
Assicurativa di € 7.000,00 a favore di e di € 12.000,00 Parte_1
a favore di deve essere, in definitiva, riconosciuta nei Parte_2 confronti di la somma di € 19.889,38 (importo Parte_1 originario € 53.778,75, detratto il 50% = € 19.889,375, detratta la somma di € 7.000,00 già corrisposta) e la somma di € 20.837,50 nei confronti di (importo originario € 65.675,00, detratto Parte_2 il 50 % = €32.837,50, detratta la somma di € 12.000,00 già corrisposta).
Sulla predetta somma devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivanti dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass.,
SS.UU., n. 1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Si ritiene peraltro congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali. Sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
10. Nessun risarcimento può essere, invece, essere riconosciuto a a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante per Parte_2 la perdita della capacità lavorativa specifica, richiedendo detta domanda la prova - di cui è onerata la parte danneggiata - della effettiva riduzione reddituale patita dopo l'infortunio.
24 Integra, infatti, orientamento giurisprudenziale unitario che, nel caso di fatto illecito lesivo della persona, il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità di produrre reddito sia da valutare su base prognostica e che il danneggiato possa avvalersi anche delle presunzioni semplici.
Ne consegue che, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i c.d. postumi “micro permanenti”, è possibile presumere che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura, qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa.
Tale presunzione, tuttavia, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua liquidazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei redditi dopo il sinistro, dando prova di quali siano stati i suoi redditi prima e dopo la compromissione della sua capacità lavorativa specifica. In mancanza di tale prova il giudice non può esercitare il potere di cui all'art. 1226
c.c., poichè esso riguarda solo la quantificazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare ed a produrre reddito, sì da poter dimostrare di quanto il reddito sia diminuito (cfr. Cass. n. 15238/2014; Cass. n. 11361/2014).
Ebbene, nel caso di specie la parte attrice ha dedotto di essere attualmente disoccupata;
tuttavia, ha precisato che tale condizione deriva anche da motivi legati alla crisi economica e occupazionale;
inoltre non ha allegato l'entità del proprio reddito antecedente all'incidente stradale (cfr. anche Cass. n. 25370/2018: “la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale - oggi, assegno sociale. Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137 c.ass., può essere consentito solo
25 quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato”).
Inoltre, il CTU ha affermato che “Non risulta l'identificabile una menomazione della capacità lavorativa specifica, a fronte di un'ammissibile generica cenestesi”, per cui non si ritiene che possa essere liquidata alcuna somma a titolo di danno patrimoniale – perdita di capacità lavorativa specifica.
10.1. Può, invece, essere liquidata alle parti attrici la somma delle spese mediche sostenute, così come quantificate dal CTU in €
616,00 per ed € 620,00 per (cfr. pag. Parte_1 Parte_2
13 e 24 Relazione peritale).
Si precisa che l'inciso della relazione peritale “In atti non sono presenti le seguenti spese sanitarie” sia un refuso, da intendersi viceversa “in atti sono presenti” trattandosi di spese documentate e depositate in atti (vd. doc. 43 e 44, fasc. parti attrici).
Anche in questo caso, accertato il concorso delle parti attrici nella causazione del sinistro pari al 50% cadauna, deve essere riconosciuta ad la somma di € 308,00 e a Parte_1 Pt_2 la somma di € 310,00.
[...]
Anche tale somma va però rivalutata dal momento dell'esborso ad oggi, con calcolo degli interessi cd. compensativi sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, come da insegnamento della richiamata Cass. n. 1712/1995, essendo noto che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria, sicché il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti
(v., da ultimo, Cass. n. 24468/2020).
26 D'altronde, anche la spesa sostenuta costituisce un debito di valore, onde occorre provvedere ad adeguare tale importo, mediante la rivalutazione delle somme pagate dalla vittima, con decorrenza non dalla data dell'illecito, ma da quella in cui il danneggiato ha sostenuto la relativa spesa e sino alla data della decisione. Difatti, la menomazione patrimoniale conseguente ad una spesa si verifica soltanto in questo momento e perdura finché non venga effettuato il rimborso da parte dell'obbligato; perciò, gli interessi, che corrispondono a questa menomazione e compensano il danneggiato del mancato godimento di una parte del suo patrimonio, debbono essere riferiti allo stesso periodo di tempo. Essi, pertanto, decorrono non dal momento dell'evento di danno, ma da quello dell'erogazione della spesa.
Sulla somma così ottenuta, saranno dovuti anche gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
11. La convenuta ha proposto Controparte_1 domanda di rivalsa ex art. 144 cod. ass. nei confronti del proprietario del veicolo sull'assunto che il conducente fosse senza patente di guida e inferiore di 26 anni, richiamando all'uopo le
Condizioni Generali di polizza
Occorre ricordare che l'art. 144 D.Lgs. n. 209/2005 prevede l'azione di rivalsa dell'impresa assicuratrice nei confronti dell'assicurato “nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”. Al primo comma tale disposizione normativa disciplina l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti del massimale di polizza. Al secondo comma, prevede che l'impresa assicuratrice non possa opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto e fa salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato.
L'art. 144 del Codice delle Assicurazioni deve ritenersi applicabile al caso di specie dal momento che le clausole sottoscritte
27 nella polizza e, in particolare, le condizioni generali di assicurazione, stabiliscono espressamente l'esclusione dell'operatività dell'assicurazione nei casi di veicolo guidato da persona non munita di patente di guida.
Ebbene, l'art. 3 delle Condizioni prevede che l'assicurazione non
è operante laddove “se il Conducente non ha conseguito la patente ovvero è in possesso di patente idonea ma scaduta ovvero non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore”, disponendo all'ultimo comma che “Nei suddetti casi ed in tutti gli altri previsti dalla Legge,
eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto CP_1 pagare per l'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali”.
Inoltre, la polizza all'art. 3 delle Condizioni Speciali prevede che “Il
Contraente, qualora l'intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato abbia compiuto i 26 anni d'età, può pattuire l'inserimento di una rivalsa, con conseguente riduzione del premio di tariffa. Se è stata pattuita la rivalsa, con il richiamo sul frontespizio di polizza della presente condizione contrattuale, qualora al momento del sinistro il conducente del veicolo assicurato risulti di età inferiore ai 26 anni, il
Contraente sarà tenuto a rimborsare a , entro il limite della CP_1 somma indicata in polizza come rivalsa, quanto ha pagato CP_1 per il risarcimento dei danni”.
Nel caso di specie, il conducente risultava di età inferiore ai 26 anni (nato il [...]) al momento dell'incidente, inoltre è stato accertato dai Carabinieri la violazione degli artt. 116 comma 15 e 17
C.d.S. per avere condotto il veicolo senza avere mai conseguito la prescritta patente di guida: “Gli operanti, per provvedere a più accurati accertamenti ed avendo donati sospetti che tale conducente avesse responsabilità in ordine al sinistro in esame che aveva visto coinvolti i due summenzionati cittadini extracomunitari – anche alla luce del fatto che il soggetto non fosse possessore di patente di guida” (pag. 128 e 133 fascicolo penale depositato in atti), per cui si ritengono operanti sopracitate condizioni di polizza.
28 In ordine all'ambito di applicazione soggettivo dell'azione di rivalsa disciplinata dall'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, che richiama esplicitamente il soggetto “assicurato”, la giurisprudenza di legittimità sottolinea come “l'azione di rivalsa di cui è titolare
l'assicuratore della responsabilità civile, a norma dell'art. 18, secondo comma, ultima parte, legge n. 990 del 1969, è data soltanto nei confronti del proprietario – assicurato del veicolo danneggiante (la cui circolazione non sia avvenuta contro la sua volontà), e non anche contro il conducente dello stesso veicolo”
(Cass. Civ. Sez. III, n. 8622/2003).
La tesi prevalente limita il significato del termine “assicurato” al proprietario del veicolo, in quanto la rivalsa prevista dalla norma del codice delle assicurazioni è connessa al contratto di assicurazione;
di talché, essa va indirizzata a colui che è parte del rapporto assicurativo, laddove il conducente è, invece, estraneo ad esso.
Nel caso di specie, pertanto, l'azione di rivalsa è esperibile soltanto nei confronti di quale proprietario del Controparte_2 veicolo.
12. Le spese di lite tra gli attori e i convenuti seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al
D.M. 55/2014, valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in base al valore (€ 5.201,00 a € 26.00,00), avuto riguardo al decisum sulla domanda di condanna parzialmente accolta (v. Cass., SS.UU., 19014/07, nonché Cass. 26297/2019) essendo pertanto rimesse a carico delle parti convenute.
Per la medesima ragione (soccombenza) le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidata con decreto emesso in corso di causa, devono porsi integralmente e in via solidale a carico dei convenuti, ferma restando la solidarietà passiva ex lege delle parti nei confronti dei consulenti (v. Cass. 3239/2018, Cass.
29 17739/2016, Cass. 23133/2015, Cass. 25179/2013 e Cass.
28094/09).
In ragione dell'accoglimento della domanda di manleva proposta dalla convenuta compagnia assicurativa, le spese di lite della stessa devono essere rimesse a carico di parte convenuta,
Controparte_2
13. Non può, infine, essere accolta la domanda di lite temeraria formulata da parte convenuta in quanto, al di là del Controparte_2 fatto che il convenuto non ha allegato alcunché a sostegno della domanda proposta, non si ritiene che le parti attrici e parte convenuta abbiano abusato dello Controparte_1 strumento processuale resistendo pretestuosamente in giudizio, non rinvenendosi nella condotta dei soggetti gli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'eccezione di legittimazione passiva di CP
[...]
- accerta che il sinistro stradale oggetto di causa è da attribuirsi alla concorrente responsabilità del conducente del veicolo, in ragione del 50% quanto a e del restante 50% Controparte_3 quanto a e per Parte_1 Parte_2
- per l'effetto, condanna in solido Controparte_1 con quale proprietario del veicolo e Controparte_2 [...]
quale conducente al pagamento, in favore di Controparte_3 della somma di € 19.889,38 a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale ed € 308,00 a titolo di danno patrimoniale;
- condanna in solido con Controparte_1 CP
quale proprietario del veicolo e
[...] Controparte_3
30 quale conducente, al pagamento, in favore di della Parte_2 somma di € 20.837,50 a titolo di danno non patrimoniale ed €
310,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva, e oltre interessi legali dalla sentenza sino al saldo;
- condanna e Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, a rifondere agli attori le Controparte_3 spese legali del presente giudizio, liquidate in € 5.077,00 ciascuno per onorari oltre esborsi, rimborso spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge;
- pone le spese della CTU, già liquidate come in atti, definitivamente a carico di Controparte_1 CP
e in solido tra loro;
[...] Controparte_3
- accoglie la domanda di rivalsa proposta da
[...]
e per l'effetto condanna al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore di delle somme che Controparte_1 la stessa corrisponderà alle parti attrici;
- condanna a tenere indenne la convenuta Controparte_2 delle spese legali del presente giudizio Controparte_1 come sopra liquidate;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da CP
[...]
Così deciso in Siena, il 31/07/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.
Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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