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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 381/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 915/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500000305000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2007
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500000305000 BOLLO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TX5M00263 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TX5M00263 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TX5M00263 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170006139425 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200001470059 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210023827646 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210030711767 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220002818626 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220006178350 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230003413607 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230011296161 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29880202500000305000, notificata il 10.03.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER gli ha chiesto il pagamento di
€ 8.115,01, dando seguito ai seguenti avvisi e cartelle:
1) n. TX5M00263, notificato il 14/12/2012 per IRPEF 2007; 2) n. 29820170006139425, notificata il 26.01.2023 per tasse auto 2013;
3) n. 29820200001470059, notificata il 06.04.2022 per tasse auto 2014;
4) n. 29820210023827646, notificata il 08.07.2022 per tasse auto 2016;
5) n. 29820210030711767, notificata il 06.06.2022 per tasse auto 2018;
6) n. 29820220002818626, notificata il 30.07.2022 per tasse auto 2014;
7) n. 29820220006178350, notificata l'08.07.2022 per tasse auto 2019;
8) n. 29820230003413607, notificata il 10.05.2023 per tasse auto 2020;
9) n. 29820230011296161, notificata il 27.07.2023 per tasse auto 2020.
Si sono costituite sia l'AdER che l'Agenzia delle Entrate - AdE.
Si è costituita anche la Regione Sicilia, ma solo il 12.02.2026, e quindi tardivamente, per cui di tale costituzione non si potrà tenere conto.
Il 03.02.2026 il ricorrente ha depositato memoria.
All'udienza del 16.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato, perché, nel costituirsi, l'AdER ha provato sia la notifica delle cartelle presupposte (il che rende infondato il relativo motivo e insussistente il difetto di motivazione) che di altre intimazioni.
La ritualità di tali notifiche andava contestata con motivi aggiunti, essendo a tal fine ogni tipo diverso di contestazione da parte della ricorrente del tutto inidonea.
Infatti, dopo il deposito, da parte dell'AdER, di quei documenti, con l'ultima memoria il ricorrente ha inteso far valere dei vizi di notifica degli atti citati, cioè vizi che attengono alla legittimità (anche) dell'atto (il preavviso) impugnato col ricorso, concretizzando una vera e propria “integrazione” del ricorso.
Ma stando così le cose, tali vizi avrebbero dovuto essere proposti nelle forme dei motivi aggiunti, perché
l'art. 24 del D.Lgs. 546/92 prevede, ai commi 2 e 4, che “l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della corte di giustizia tributaria,
è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito”, e “l'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all' art. 18 per quanto applicabile”, cioè con ricorso notificato.
Pertanto, l'aver proposto quelle censure nella forma di mera memoria, non notificata, le rende inammissibili.
Con la recente ordinanza n. 16797 del 23.06.2025, le cui argomentazioni sono pienamente condivise dal
Collegio, la Corte di Cassazione ha ribadito che:
- “la disciplina processuale del rito tributario rende evidente che il relativo contenzioso ha un oggetto delimitato dai motivi di impugnazione proposti avverso l'atto impositivo, o di riscossione, motivi che, dedotti col ricorso introduttivo, costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento (quali eccezioni di invalidità ritualmente dedotte in giudizio;
v., ex plurimis, Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n.
22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934;
Cass., 18 giugno 2003, n. 9754); e che lo stesso oggetto del gravame è connotato dal divieto di nova in appello (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57), divieto da correlare alle allegazioni delle parti che - determinando una modifica della causa petendi qual circoscritta dai presupposti e dall'oggetto della pretesa impositiva
(individuati nell'atto impugnato), ovvero da quelli posti a fondamento dei motivi di impugnazione dell'atto
(quali eccezioni) - comportano un nuovo tema di indagine e, così, integrano una (non consentita) nuova domanda o eccezione (non rilevabile di ufficio;
Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 3 luglio 2015, n.
13742; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20928; Cass., 30 luglio 2007, n. 16829; Cass., 3 aprile 2006, n. 7766;
Cass., 23 maggio 2005, n. 10864; Cass., 26 marzo 2002, n. 4335)”;
- “in termini generali, poi, la Corte ha ripetutamente statuito che – tenuto conto (anche) della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto – le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (v., ex plurimis, Cass., 18 maggio 2018, n. 12313; Cass., 18 settembre
2015, n. 18448)”;
- “e, con specifico riferimento alle questioni (di nullità) poste davanti al giudice tributario, si è rimarcato che la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398; v., altresì,
Cass., 26 agosto 2024, n. 23070)”;
- “quanto, poi, alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si
è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti – ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31.12.92 n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio 2014, n.
15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) – e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616;
Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass.,
24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754)”;
- “nella fattispecie, le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento –
a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col deposito di memoria, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale”;
- “né la relativa riproposizione in appello avrebbe potuto (diversamente) connotarne la natura giuridica che rimaneva quella di eccezioni nuove, mai ritualmente dedotte davanti al giudice del primo grado, ed una volta che l'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento, come s'è detto, non poteva ritenersi in relazione di continenza con qualsiasi (ed altro) vizio di nullità del procedimento notificatorio”;
- “va, da ultimo, rilevato…che la preclusione processuale nella fattispecie determinatasi – per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge – involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23123; v., altresì,
Cass., 24 maggio 2006, n. 12338; Cass., 30 luglio 2002, n. 11222) ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass., 12 dicembre 2019,
n. 32637)”.
Di conseguenza, dovendo essere considerata rituale la notifica di quegli atti, il vizio lamentato va considerato insussistente.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite con l'AdER e l'AdE seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, mentre alla
Regione non possono essere riconosciute, per la costituzione tardiva.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.843,00, oltre accessori, in favore dell'AdER, ed € 1.474,40, oltre accessori, in favore dell'AdE.
Nulla spese con la Regione.
Così deciso a Siracusa, il 16.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 915/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500000305000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2007
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500000305000 BOLLO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TX5M00263 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TX5M00263 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TX5M00263 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170006139425 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200001470059 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210023827646 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210030711767 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220002818626 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220006178350 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230003413607 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230011296161 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29880202500000305000, notificata il 10.03.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER gli ha chiesto il pagamento di
€ 8.115,01, dando seguito ai seguenti avvisi e cartelle:
1) n. TX5M00263, notificato il 14/12/2012 per IRPEF 2007; 2) n. 29820170006139425, notificata il 26.01.2023 per tasse auto 2013;
3) n. 29820200001470059, notificata il 06.04.2022 per tasse auto 2014;
4) n. 29820210023827646, notificata il 08.07.2022 per tasse auto 2016;
5) n. 29820210030711767, notificata il 06.06.2022 per tasse auto 2018;
6) n. 29820220002818626, notificata il 30.07.2022 per tasse auto 2014;
7) n. 29820220006178350, notificata l'08.07.2022 per tasse auto 2019;
8) n. 29820230003413607, notificata il 10.05.2023 per tasse auto 2020;
9) n. 29820230011296161, notificata il 27.07.2023 per tasse auto 2020.
Si sono costituite sia l'AdER che l'Agenzia delle Entrate - AdE.
Si è costituita anche la Regione Sicilia, ma solo il 12.02.2026, e quindi tardivamente, per cui di tale costituzione non si potrà tenere conto.
Il 03.02.2026 il ricorrente ha depositato memoria.
All'udienza del 16.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato, perché, nel costituirsi, l'AdER ha provato sia la notifica delle cartelle presupposte (il che rende infondato il relativo motivo e insussistente il difetto di motivazione) che di altre intimazioni.
La ritualità di tali notifiche andava contestata con motivi aggiunti, essendo a tal fine ogni tipo diverso di contestazione da parte della ricorrente del tutto inidonea.
Infatti, dopo il deposito, da parte dell'AdER, di quei documenti, con l'ultima memoria il ricorrente ha inteso far valere dei vizi di notifica degli atti citati, cioè vizi che attengono alla legittimità (anche) dell'atto (il preavviso) impugnato col ricorso, concretizzando una vera e propria “integrazione” del ricorso.
Ma stando così le cose, tali vizi avrebbero dovuto essere proposti nelle forme dei motivi aggiunti, perché
l'art. 24 del D.Lgs. 546/92 prevede, ai commi 2 e 4, che “l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della corte di giustizia tributaria,
è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito”, e “l'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all' art. 18 per quanto applicabile”, cioè con ricorso notificato.
Pertanto, l'aver proposto quelle censure nella forma di mera memoria, non notificata, le rende inammissibili.
Con la recente ordinanza n. 16797 del 23.06.2025, le cui argomentazioni sono pienamente condivise dal
Collegio, la Corte di Cassazione ha ribadito che:
- “la disciplina processuale del rito tributario rende evidente che il relativo contenzioso ha un oggetto delimitato dai motivi di impugnazione proposti avverso l'atto impositivo, o di riscossione, motivi che, dedotti col ricorso introduttivo, costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento (quali eccezioni di invalidità ritualmente dedotte in giudizio;
v., ex plurimis, Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n.
22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934;
Cass., 18 giugno 2003, n. 9754); e che lo stesso oggetto del gravame è connotato dal divieto di nova in appello (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57), divieto da correlare alle allegazioni delle parti che - determinando una modifica della causa petendi qual circoscritta dai presupposti e dall'oggetto della pretesa impositiva
(individuati nell'atto impugnato), ovvero da quelli posti a fondamento dei motivi di impugnazione dell'atto
(quali eccezioni) - comportano un nuovo tema di indagine e, così, integrano una (non consentita) nuova domanda o eccezione (non rilevabile di ufficio;
Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 3 luglio 2015, n.
13742; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20928; Cass., 30 luglio 2007, n. 16829; Cass., 3 aprile 2006, n. 7766;
Cass., 23 maggio 2005, n. 10864; Cass., 26 marzo 2002, n. 4335)”;
- “in termini generali, poi, la Corte ha ripetutamente statuito che – tenuto conto (anche) della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto – le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (v., ex plurimis, Cass., 18 maggio 2018, n. 12313; Cass., 18 settembre
2015, n. 18448)”;
- “e, con specifico riferimento alle questioni (di nullità) poste davanti al giudice tributario, si è rimarcato che la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398; v., altresì,
Cass., 26 agosto 2024, n. 23070)”;
- “quanto, poi, alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si
è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti – ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31.12.92 n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio 2014, n.
15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) – e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616;
Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass.,
24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754)”;
- “nella fattispecie, le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento –
a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col deposito di memoria, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale”;
- “né la relativa riproposizione in appello avrebbe potuto (diversamente) connotarne la natura giuridica che rimaneva quella di eccezioni nuove, mai ritualmente dedotte davanti al giudice del primo grado, ed una volta che l'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento, come s'è detto, non poteva ritenersi in relazione di continenza con qualsiasi (ed altro) vizio di nullità del procedimento notificatorio”;
- “va, da ultimo, rilevato…che la preclusione processuale nella fattispecie determinatasi – per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge – involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23123; v., altresì,
Cass., 24 maggio 2006, n. 12338; Cass., 30 luglio 2002, n. 11222) ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass., 12 dicembre 2019,
n. 32637)”.
Di conseguenza, dovendo essere considerata rituale la notifica di quegli atti, il vizio lamentato va considerato insussistente.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite con l'AdER e l'AdE seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, mentre alla
Regione non possono essere riconosciute, per la costituzione tardiva.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.843,00, oltre accessori, in favore dell'AdER, ed € 1.474,40, oltre accessori, in favore dell'AdE.
Nulla spese con la Regione.
Così deciso a Siracusa, il 16.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni