Decreto cautelare 10 febbraio 2026
Sentenza breve 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 06/03/2026, n. 4252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4252 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04252/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01685/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1685 del 2026, proposto da CE ZA, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti, IO Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) della deliberazione dell’Accademia Navale di Livorno –Direzione Corsi Allievi e Ufficiali –Ufficio Concorsi, prot. M_D MACCAD RG26 n. 2092, del 27.1.2026, a mezzo della quale si è disposta la propria esclusione, dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina di 18 Ufficiali in servizio permanente nel Ruolo Normale dei Corpi della M.M., indetto con Decreto della Direzione Generale per il Personale Militare prot. M_D AB05933 DE 12025 0001416,del 30 dicembre 2025 (all.to 1);
2) ove occorra, dello stesso Decreto della Direzione Generale per il Personale Militare prot. M_D AB05933 DE 12025 0001416, del 30 dicembre 2025 (art. 2, comma 1) (all.to 2) nella parte in cui dovesse essere interpretato nel senso di precludere la partecipazione agli Ufficiali in Ferma Prefissata che, pur non avendo maturato un anno di servizio, posseggano i requisiti anagrafici previsti per i “civili”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. IA TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che in data 09/02/2026 l’Amministrazione resistente ha adottato la nota prot. n. 0003750 con cui ha ammesso il ricorrente al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina di 18 Ufficiali in servizio permanente nel Ruolo Normale dei Corpi della Marina Militare, indetto con decreto della Direzione Generale per il Personale Militare prot. M_D AB05933 DE 12025 0001416 del 30/12/2025, contestualmente annullando in autotutela il provvedimento oggetto di impugnativa con cui era stata disposta l’esclusione dalla procedura concorsuale per mancanza dei requisiti di partecipazione;
Ritenuto che l’avvenuta eliminazione dell’oggetto del contendere, operata in via di autotutela dall’Amministrazione, è idonea a elidere completamente l’oggetto del presente giudizio, concretando una causa di cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prenderne atto, ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.:
Ritenuto che, in ragione dell’andamento della vicenda processuale, si debba procedere alla compensazione delle spese di lite, ricorrendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO IN, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
IA TA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA TA | IO IN |
IL SEGRETARIO