TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 06/03/2026, n. 4252
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Decreto cautelare 10 febbraio 2026
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Sentenza breve 6 marzo 2026

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    Annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione

    L'avvenuta eliminazione dell'oggetto del contendere, operata in via di autotutela dall'Amministrazione, è idonea a elidere completamente l'oggetto del presente giudizio, concretando una causa di cessazione della materia del contendere.

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    Annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione

    L'avvenuta eliminazione dell'oggetto del contendere, operata in via di autotutela dall'Amministrazione, è idonea a elidere completamente l'oggetto del presente giudizio, concretando una causa di cessazione della materia del contendere.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Bis, è stato adito da Marcello Zanon, ricorrente, il quale impugnava la deliberazione dell'Accademia Navale di Livorno del 27 gennaio 2026, con cui era stato escluso dal concorso pubblico per la nomina di 18 Ufficiali in servizio permanente nel Ruolo Normale dei Corpi della Marina Militare, indetto con decreto della Direzione Generale per il Personale Militare del 30 dicembre 2025. In via subordinata, il ricorrente chiedeva l'annullamento, ove occorresse, del medesimo decreto ministeriale, nella parte in cui potesse essere interpretato nel senso di precludere la partecipazione agli Ufficiali in Ferma Prefissata che, pur non avendo maturato un anno di servizio, possedessero i requisiti anagrafici previsti per i "civili". Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio.

Il Tribunale Amministrativo Regionale, preso atto della nota del Ministero della Difesa del 9 febbraio 2026, con cui il ricorrente veniva ammesso al concorso e il provvedimento di esclusione veniva annullato in autotutela, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo. Tale esito è stato motivato dall'avvenuta eliminazione dell'oggetto del contendere da parte dell'amministrazione resistente, che ha reso ininfluente la prosecuzione del giudizio. Di conseguenza, il Collegio ha ritenuto sussistenti giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese di lite, data la particolare evoluzione della vicenda processuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 06/03/2026, n. 4252
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4252
    Data del deposito : 6 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo