TAR Roma, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 2571
TAR
Ordinanza collegiale 29 dicembre 2022
>
TAR
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per carenza ed eccesso di potere

    Il decreto direttoriale si è mosso nei limiti stretti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi e ripartendo pro quota la somma di 500 milioni in modo proporzionale al numero censito.

  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per illogicità

    Il decreto direttoriale si è mosso nei limiti stretti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi e ripartendo pro quota la somma di 500 milioni in modo proporzionale al numero censito.

  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per irragionevolezza

    Il decreto direttoriale si è mosso nei limiti stretti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi e ripartendo pro quota la somma di 500 milioni in modo proporzionale al numero censito. Inoltre, la legge non autorizzava l’Agenzia ad intervenire sul riparto a valle del prelievo.

  • Rigettato
    Violazione dell’art.1, co.649 L.n.190/2014 per mancata indicazione della modalità di ripartizione all’interno della filiera

    La legge non autorizzava l’Agenzia ad intervenire sul riparto a valle del prelievo, regolato direttamente dalla legge.

  • Inammissibile
    Illegittimità delle note inviate dal concessionario alla ricorrente

    I rapporti interni tra concessionari e gestori hanno natura privatistica e sono estranei al rapporto tra Amministrazione e concessionario. Pertanto, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

  • Rigettato
    Violazione art.23 Cost. (riserva di legge)

    La legge disciplina in modo chiaro e compiuto il presupposto del tributo, il quantum debeatur e i criteri di riparto esterno e interno alla filiera.

  • Rigettato
    Violazione artt. 3 e 53 Cost. (capacità contributiva e uguaglianza)

    La scelta del legislatore non trasmoda in irragionevolezza o arbitrio. Si tratta di imposta indiretta straordinaria che assume come presupposto l’immissione in commercio dell’apparecchio. Inoltre, l’effettiva incidenza del tributo all’interno della filiera è proporzionale alla quota di compenso detenuto dal singolo operatore.

  • Rigettato
    Violazione artt.41 e 42 Cost. (libera iniziativa economica e espropriazione)

    L’art.1, co.649 L.n.190/2014 non svuota di contenuto economico il bene di proprietà della ricorrente. La parte ricorrente non ha assolto all’onus probandi di dimostrare che il prelievo comporti seri limiti all’esercizio del diritto. Inoltre, la portata del tributo è stata ridimensionata dall’art.1, co.920-921 L.n.208/2015.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 2571
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2571
    Data del deposito : 10 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo