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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 8735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8735 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice monocratico, dott.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 18735 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 pendente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alessandro Palazzo (C.F. ) e con questi elett.te C.F._2 dom.to in Napoli, alla via Ribera n.1, giusta procura in atti, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
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- OPPONENTE - e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, domicilia per legge, C.F._3 posta certificata: ;; Email_2
- OPPOSTA-
NONCHE'
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
, presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, domicilia per legge, posta C.F._3 certificata: Email_2
-OPPOSTO-
, P.Iva , in per- Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2 sona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Morgillo ( ), con domicilio eletto in Napoli, alla Via Guglielmo Appu- C.F._4 lo n. 1, come da procura in atti, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC:
[...]
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- OPPOSTA- OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione. CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.07.2022, l'istante, pre- messo di aver ricevuto in data 15.07.2022 notifica della cartella esattoriale n. 071 1
2021 0064155607000 da parte dell' (allegata nel fa- Controparte_4 scicolo di parte attrice) con cui veniva intimato il pagamento di euro 37.759,00, in favore del Corte di Appello di Napoli, per spese proces- Controparte_2 suali e a seguito della sentenza n. 3433/14 della Corte di Appello CP_5 di Napoli, deduceva: 1) l'inesistenza del titolo esecutivo;
2) l'illegittimità dell'atto im- pugnato per difetto di motivazione;
3) l'errata quantificazione delle spese di lite;
4) l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito. Tanto premesso l'opponente chiedeva dichiararsi la nullità della cartella di pagamento, vinte le spese di lite, con attribuzione. Con comparsa del 28.10.2022 si costituivano in giudizio congiuntamente l' ed il con il patrocinio Controparte_4 Controparte_2 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, eccependo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite. Con comparsa del 14.09.2022 si costituiva altresì eccependo il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza di tutti i motivi opposizio- ne, chiedendone il rigetto. All'udienza del 18.04.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii d'ufficio, la causa giungeva per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato all'udienza del 30.09.2025, nella quale le parti chiedevano la de- cisione della causa con rinuncia ai termini dell'art. 190 c.p.c. ed il Giudice assegnava il giudizio a sentenza senza termini. Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese e delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto se- gue. Preliminarmente deve ritenersi sussista la giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di giudizio di opposizione a cartella di pagamento per il mancato paga- mento di spese processuali, che non rappresentato Tributi di appartenenza della giu- risdizione della Commissione Tributaria. Ciò posto, l'opposizione deve ritenersi infondata. Preliminarmente va precisato che, visti i motivi di opposizione sollevati (sia vizi di forma del procedimento che contestazioni relative all'esistenza del credito), correttamente il contraddittorio è stato direttamente instaurato nei confronti sia del concessionario della riscossione che dell'ente impositore. Quella instaurata da va qualificata, quindi, come opposi- Parte_1 zione all'esecuzione ai sensi dell'art. 617 co. 1 c.p.c, per quanto concerne i motivi di opposizione che attengono al difetto di motivazione dell'atto impugnato ed all'errato calcolo delle spese processuali, mentre l'eccepita prescrizione del credito e l'inesistenza del titolo esecutivo vanno qualificati come motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c.; trattasi, inoltre, di opposizione preventiva all'esecuzione, poiché la mera notifica della cartella di pagamento non costituisce inizio di alcuna esecuzione forzata.
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Orbene, i motivi di opposizione ex art. 617 c. 1 c.p.c., sono ammissibili in quanto proposti tempestivamente, ossia entro venti giorni dalla notifica dell'atto che si assume viziato;
nel caso di specie, quindi, dalla notifica della cartella di pagamento, che è avvenuta, come dedotto nell'atto di citazione dalla stessa parte opponente, in data 15.07.2022 (circostanza non contestata), mentre la notifica dell'atto di opposi- zione è avvenuta in data 30.07.2022 (v. comunicazioni pec nel fascicolo di parte); deve ritenersi, pertanto, che l'opposizione è stata spiegata entro il termine perentorio di legge (20 giorni ex art. 617 c.p.c.). Tuttavia, sebbene ammissibili, essi risultano infondati. Infatti, per quanto riguarda il difetto di motivazione dell'impugnata cartella, il motivo di opposizione risulta infondato in quanto la cartella impugnata contiene un chiaro, seppur succinto, riferimento agli estremi della sentenza fondante il diritto di credito erariale (sentenza n. 3433/14 della Corte d'appello di Napoli depositata il 16/07/2014), oltre ad essere perfettamente conforme al modello ministeriale. Per quanto riguarda, invece, la doglianza relativa ad un presunto errore di calcolo delle spese processuali oggetto dell'opposta cartella, anche tale motivo non merita accoglimento. L'opponente, infatti, non indica minimamente in cosa consisterebbe tale er- rore, formulando il motivo di opposizione in maniera generica e non motivata. Inol- tre, il criterio di calcolo delle spese processuali non è indicato dalla cartella, ma è de- sumibile dalla legge (TUSG). È la legge, infatti, che stabilisce il suddetto criterio di calcolo prevedendo che alcune spese si recuperano in una somma fissa e altre per intero, e l'indicazione di tali spese è anch'essa indicata dal testo unico. D'altronde, trattandosi di una cartella per il recupero di spese processuali in virtù di una condanna in sede penale, il totale delle spese a carico del condannato può ricavarsi dai Registri (artt. 280 ss TUSG), che risultano accessibili in base ad una mera istanza ex L. n. 241/90. Dunque, la suddetta doglianza risulta del tutto infondata. Passando all'esame dei motivi attinenti all'esistenza stessa del credito, l'impugnazione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c. quando solleva l'eccezione di prescrizione del credito ex adverso Parte_1 azionato (Cass., n. 4891 del 2006; Cass., n. 24215 del 2009; Cass., n. 21793 del 2010). Priva di fondamento è l'eccepita prescrizione in quanto emerge dagli atti che non è decorso il decennale del termine di cui all'art. 2946 c.c. secondo cui “dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o comunque dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo”. Il diritto al pagamento delle somme in questione è sorto con la definitività della condanna penale (dato il principio costituzionale della presunzione di innocen- za sino a sentenza di condanna passata in giudicato), dunque in data 04 aprile 2015, come da foglio delle annotazioni allegato alla sentenza della Corte di cassazione
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(prod. Avvocatura di Stato) che ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Napoli nr. 3433/14 (prod. Avvocatura di Stato). Pertanto, alla data di notifica della cartella opposta (15.07.2022) il termine di prescrizione di dieci anni non era decorso e l'eccezione è infondata e deve essere ri- gettata. Infine, è palesemente infondato anche il primo motivo di doglianza, secondo cui la sentenza indicata in cartella non conterrebbe alcuna statuizione sulle spese processuali, per cui non sarebbe titolo idoneo a sorreggere l'esecuzione esattoriale. Il titolo posto in esecuzione è la sentenza della Corte d'Appello di Napoli nr. 3433/14, con la quale è stato condannato alla pena di giustizia , Parte_1 con la relativa condanna al pagamento delle spese processuali ed alle spese di custo- dia cautelare (cfr. pag. 3155 della sentenza di I grado). Infine, la statuizione relativa al pagamento delle spese processuali discende ex lege, in base al disposto di cui all'art. 535 c.p.p., essendo quindi una conseguenza automatica della condanna. Pertanto, è evidente che il titolo esecutivo sussista e debba essere individuato nella sentenza della Corte d'Appello di Napoli nr. 3433/14 depositata il 16/07/2014 e passata in giudicato il 04.04.2015. Dunque, l'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza in applicazione del D.M. n.55/2014 (ag- giornato Decreto n.37/2018), con applicazione dei parametri medi e della riduzione ex art. 4 co. 4, con riferimento al valore della controversia e con esclusione della fase istruttoria e decisionale, che non hanno avuto luogo. Le spese in favore di e Controparte_4 Controparte_2
vengono liquidate una sola volta essendosi costitute con la medesima
[...] comparsa dell'Avvocatura distrettuale dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t. e del , in persona Controparte_6 Controparte_2 del rappresentate entrambe in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale CP_7 dello Stato di Napoli, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.033,50 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre iva e cpa, come per legge;
-condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_3
in persona del l.r.p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in €
[...]
2.033,50 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre iva e cpa, co- me per legge
Napoli, 03.10.2025 IL GIUDICE
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dr.ssa Miriam Valenti
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