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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/12/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2942/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.7.2024 da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
COTESTA LINDA e con domicilio eletto in Milano, Viale Bianca Maria n. 3; nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
LA ER e RR VI e con domicilio eletto in Milano, Piazza
Vetra n. 21;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Rho, in data 18/09/2009, (atto n.
75, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009);
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
Le parti hanno rassegnato congiuntamente le seguenti
CONCLUSIONI
“
1. Ai sensi della legge 54/2006 i figli minori , e , verranno Per_1 Per_2 Per_3 affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la residenza della madre nella casa coniugale di
Rosate, via Carducci n. 28, che viene alla medesima assegnata;
il sig. ha già Pt_1 provveduto a spostare la propria residenza.
pag. 1 di 5
2. Diritti di visita: il padre potrà vedere e stare con i figli a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dalle ore 16 e 30 fino alla domenica sera ore 21:30; nei giorni infrasettimanali, invece, il padre potrà vedere e stare con i figli, quando il fine settimana successivo è di sua spettanza, un pomeriggio alla settimana (il martedì), dalle 18:00 alle
21:30. Quando il fine settimana seguente è di spettanza materno, due pomeriggi alla settimana (martedì e giovedì), senza pernottamento, dalle 18:00 alle 21:30.
Vacanze estive: i genitori potranno trascorrere in esclusiva con i figli due settimane anche non consecutive. Nel caso in cui vi fosse la possibilità i genitori potranno concordare di trascorrere una ulteriore settimana durante l'anno insieme ai figli, settimana che comunque non potrà essere consecutiva alle altre due. Nel caso in cui il padre durante il mese di agosto non potesse prelevare i minori (per 2 pomeriggi infrasettimanali e per un week end), recupererà le mancate visite prima della fine dell'anno. I periodi di vacanza prescelta dovranno essere comunicati entro il 30 aprile di ciascun anno.
Vacanze di Natale;
i figli staranno dalla fine della scuola al 30 dicembre con un genitore
e dal 31 dicembre fino alla ripresa della scuola con l'altro.
Rimane inteso che la vigilia ed il giorno di Natale verranno trascorsi in via alternata con uno piuttosto che con l'altro genitore ad anni alterni. Vacanze di Pasqua;
in via alternata
l'intero periodo con uno o con l'altro genitore.
Ponti; i ponti seguiranno la naturale alternanza dei fine settimana.
4. a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli , e e Per_3 Per_1 Per_2 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, il sig. verserà Pt_1 alla sig.ra alle coordinate bancarie che la medesima indicherà, l'importo mensile CP_1 di €450,00 complessivi. Il suddetto importo verrà maggiorato annualmente in base all'indice ISTAT del costo della vita e dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese;
i genitori, provvederanno, ciascuno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie in favore dei minori come stabilite dall'Osservatorio del diritto di famiglia del Tribunale di Pavia (prot. 2323/2016 tra il Tribunale di Pavia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati)
5. L'Assegno Unico verrà percepito nella quota del 100% dalla sig.ra CP_1
pag. 2 di 5
6. Il mutuo contratto dai coniugi con ipoteca gravante sulla casa coniugale, continuerà ad essere corrisposto dalle Parti in pari quota fino a naturale estinzione.
7. Con riferimento all'autovettura intestata al sig. , marca Citroen, modello C5, Pt_1 targata GD914NK, il cui finanziamento è stato pagato anche dalla sig.ra il sig. CP_1
si impegna a versare l'importo di €3.200,00 entro e non oltre il 30.09.2025 e la Pt_1 sig.ra rinuncia ad ogni pretesa su detta vettura;
la sig.ra riconsegnerà al CP_1 CP_1 sig. la chiave di riserva in occasione del pagamento dell'importo predetto. Pt_1
8. Con l'esatta esecuzione del predetto accordo le parti si danno reciprocamente atto di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra per ogni ragione di debito/credito originata o meno dall'unione coniugale ed alla stessa anche solo parzialmente connessa
o riferibile.
9. Con riferimento alla contestuale richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta che verrà rimessa in istruttoria la causa decorsi i termini di legge, le Parti chiedono di: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e in data 18.09.2009 in Rho Parte_1 Controparte_1
(trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Rho all'anno2009 n. 75,
P2 , Serie A), e che vengano accolte, in detta sede, le medesime conclusioni contenute nel presente atto con riserva di modificare il contenuto unicamente ove ricorrano i presupposti previsti ex lege che ne legittimino una variazione.
10. Ordinare al Comune di Rho di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Le spese di procedura si intendono compensate fra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. , con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. depositato in data 26.7.2024, Parte_1 ha chiesto di ottenere la pronuncia di separazione dalla moglie Controparte_1
Il Collegio dà atto che le parti, in data 10.9.2025, hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte come sopra indicate.
Inoltre, si dà atto che le parti hanno chiesto la rimessione sul ruolo per la domanda di divorzio.
Hanno, inoltre, provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c..
pag. 3 di 5 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.;
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente anche le condizioni inerenti i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi pag. 4 di 5 ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
sposati in Rho, in data 18/09/2009, (atto n. 75, parte II, Controparte_1
Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, il 02.12.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2942/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.7.2024 da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
COTESTA LINDA e con domicilio eletto in Milano, Viale Bianca Maria n. 3; nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
LA ER e RR VI e con domicilio eletto in Milano, Piazza
Vetra n. 21;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Rho, in data 18/09/2009, (atto n.
75, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009);
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
Le parti hanno rassegnato congiuntamente le seguenti
CONCLUSIONI
“
1. Ai sensi della legge 54/2006 i figli minori , e , verranno Per_1 Per_2 Per_3 affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la residenza della madre nella casa coniugale di
Rosate, via Carducci n. 28, che viene alla medesima assegnata;
il sig. ha già Pt_1 provveduto a spostare la propria residenza.
pag. 1 di 5
2. Diritti di visita: il padre potrà vedere e stare con i figli a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dalle ore 16 e 30 fino alla domenica sera ore 21:30; nei giorni infrasettimanali, invece, il padre potrà vedere e stare con i figli, quando il fine settimana successivo è di sua spettanza, un pomeriggio alla settimana (il martedì), dalle 18:00 alle
21:30. Quando il fine settimana seguente è di spettanza materno, due pomeriggi alla settimana (martedì e giovedì), senza pernottamento, dalle 18:00 alle 21:30.
Vacanze estive: i genitori potranno trascorrere in esclusiva con i figli due settimane anche non consecutive. Nel caso in cui vi fosse la possibilità i genitori potranno concordare di trascorrere una ulteriore settimana durante l'anno insieme ai figli, settimana che comunque non potrà essere consecutiva alle altre due. Nel caso in cui il padre durante il mese di agosto non potesse prelevare i minori (per 2 pomeriggi infrasettimanali e per un week end), recupererà le mancate visite prima della fine dell'anno. I periodi di vacanza prescelta dovranno essere comunicati entro il 30 aprile di ciascun anno.
Vacanze di Natale;
i figli staranno dalla fine della scuola al 30 dicembre con un genitore
e dal 31 dicembre fino alla ripresa della scuola con l'altro.
Rimane inteso che la vigilia ed il giorno di Natale verranno trascorsi in via alternata con uno piuttosto che con l'altro genitore ad anni alterni. Vacanze di Pasqua;
in via alternata
l'intero periodo con uno o con l'altro genitore.
Ponti; i ponti seguiranno la naturale alternanza dei fine settimana.
4. a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli , e e Per_3 Per_1 Per_2 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, il sig. verserà Pt_1 alla sig.ra alle coordinate bancarie che la medesima indicherà, l'importo mensile CP_1 di €450,00 complessivi. Il suddetto importo verrà maggiorato annualmente in base all'indice ISTAT del costo della vita e dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese;
i genitori, provvederanno, ciascuno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie in favore dei minori come stabilite dall'Osservatorio del diritto di famiglia del Tribunale di Pavia (prot. 2323/2016 tra il Tribunale di Pavia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati)
5. L'Assegno Unico verrà percepito nella quota del 100% dalla sig.ra CP_1
pag. 2 di 5
6. Il mutuo contratto dai coniugi con ipoteca gravante sulla casa coniugale, continuerà ad essere corrisposto dalle Parti in pari quota fino a naturale estinzione.
7. Con riferimento all'autovettura intestata al sig. , marca Citroen, modello C5, Pt_1 targata GD914NK, il cui finanziamento è stato pagato anche dalla sig.ra il sig. CP_1
si impegna a versare l'importo di €3.200,00 entro e non oltre il 30.09.2025 e la Pt_1 sig.ra rinuncia ad ogni pretesa su detta vettura;
la sig.ra riconsegnerà al CP_1 CP_1 sig. la chiave di riserva in occasione del pagamento dell'importo predetto. Pt_1
8. Con l'esatta esecuzione del predetto accordo le parti si danno reciprocamente atto di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra per ogni ragione di debito/credito originata o meno dall'unione coniugale ed alla stessa anche solo parzialmente connessa
o riferibile.
9. Con riferimento alla contestuale richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta che verrà rimessa in istruttoria la causa decorsi i termini di legge, le Parti chiedono di: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e in data 18.09.2009 in Rho Parte_1 Controparte_1
(trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Rho all'anno2009 n. 75,
P2 , Serie A), e che vengano accolte, in detta sede, le medesime conclusioni contenute nel presente atto con riserva di modificare il contenuto unicamente ove ricorrano i presupposti previsti ex lege che ne legittimino una variazione.
10. Ordinare al Comune di Rho di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Le spese di procedura si intendono compensate fra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. , con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. depositato in data 26.7.2024, Parte_1 ha chiesto di ottenere la pronuncia di separazione dalla moglie Controparte_1
Il Collegio dà atto che le parti, in data 10.9.2025, hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte come sopra indicate.
Inoltre, si dà atto che le parti hanno chiesto la rimessione sul ruolo per la domanda di divorzio.
Hanno, inoltre, provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c..
pag. 3 di 5 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.;
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente anche le condizioni inerenti i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi pag. 4 di 5 ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
sposati in Rho, in data 18/09/2009, (atto n. 75, parte II, Controparte_1
Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, il 02.12.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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