Art. 57-bis. (( 1. Quando deve essere allegato un documento redatto su supporto cartaceo ad un documento informatico, il notaio ne allega copia informatica, certificata conforme ai sensi dell' articolo 22, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82 .
2. Quando un documento informatico deve essere allegato ad un atto pubblico o ad una scrittura privata da autenticare, redatti su supporto cartaceo, il notaio ne allega copia conforme ai sensi dell' articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , formata sullo stesso supporto ))
2. Quando un documento informatico deve essere allegato ad un atto pubblico o ad una scrittura privata da autenticare, redatti su supporto cartaceo, il notaio ne allega copia conforme ai sensi dell' articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , formata sullo stesso supporto ))