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30 giugno 2015
30 giugno 2015
Art. 344-bis. (( (Regime di applicazione immediata) )) (( 1. A decorrere dal 1° aprile 2015 l'IVASS decide sulle autorizzazioni relative a:
a) fondi propri accessori ai sensi dell'articolo 44-quinquies, commi 5, 6, 7 e 8;
b) classificazione degli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 44-octies, commi 1, 6 e 7;
c) parametri specifici dell'impresa ai sensi dell'articolo 45-sexies, comma 7;
d) modello interno completo o parziale ai sensi degli articoli 46-bis e 46-ter;
e) stabilimento sul territorio italiano di societa' veicolo di cui all'articolo 57-bis;
f) fondi propri accessori di una societa' di partecipazione assicurativa intermedia conformemente all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera e);
g) applicazione del modello interno di gruppo di cui agli articoli 207-octies, 216-sexies, comma 1, lettere a) e b);
h) applicazione del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata di cui all'articolo 45-novies;
i) applicazione dell'aggiustamento di congruita' alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio conformemente agli articoli 36-quinquies e 36-sexies;
l) applicazione della misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio conformemente all'articolo 344-novies;
m) applicazione nella misura transitoria sulle riserve tecniche conformemente all'articolo 344-undecies.
2. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° aprile 2015, l'IVASS puo':
a) disporre in merito all'applicazione delle disposizioni di vigilanza sul gruppo di cui ai Capi I, IV-bis e IV-ter del Titolo XV;
b) essere qualificata autorita' di vigilanza sul gruppo, ai sensi degli articoli 207-sexies;
c) procedere all'istituzione di un Collegio delle Autorita' di vigilanza, ai sensi dell'articolo 206-bis.
3. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° luglio 2015, l'IVASS puo':
a) dedurre eventuali partecipazioni di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera d);
b) determinare la scelta del metodo di calcolo della solvibilita' di gruppo, ai sensi dell'articolo 216-sexies, comma 1, lettera a);
c) effettuare la verifica in merito alla sussistenza di un regime di vigilanza equivalente, ai sensi degli articoli 216-sexies, comma 1, lettera e), e 220-septies;
d) prevedere l'applicazione delle disposizioni sulla vigilanza sul gruppo con gestione centralizzata dei rischi di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies, conformemente all'articolo 217-bis;
e) effettuare gli accertamenti di cui agli articoli 220-octies e 220-sexies;
4. A partire dal 1° luglio 2015, l'IVASS puo' prevedere l'applicazione di misure transitorie ai sensi della Sezione II del presente Capo.
5. Le autorizzazioni e le decisioni assunte dall'IVASS ai sensi dei commi 1, e dei commi 2 e 3, sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2016. ))
a) fondi propri accessori ai sensi dell'articolo 44-quinquies, commi 5, 6, 7 e 8;
b) classificazione degli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 44-octies, commi 1, 6 e 7;
c) parametri specifici dell'impresa ai sensi dell'articolo 45-sexies, comma 7;
d) modello interno completo o parziale ai sensi degli articoli 46-bis e 46-ter;
e) stabilimento sul territorio italiano di societa' veicolo di cui all'articolo 57-bis;
f) fondi propri accessori di una societa' di partecipazione assicurativa intermedia conformemente all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera e);
g) applicazione del modello interno di gruppo di cui agli articoli 207-octies, 216-sexies, comma 1, lettere a) e b);
h) applicazione del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata di cui all'articolo 45-novies;
i) applicazione dell'aggiustamento di congruita' alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio conformemente agli articoli 36-quinquies e 36-sexies;
l) applicazione della misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio conformemente all'articolo 344-novies;
m) applicazione nella misura transitoria sulle riserve tecniche conformemente all'articolo 344-undecies.
2. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° aprile 2015, l'IVASS puo':
a) disporre in merito all'applicazione delle disposizioni di vigilanza sul gruppo di cui ai Capi I, IV-bis e IV-ter del Titolo XV;
b) essere qualificata autorita' di vigilanza sul gruppo, ai sensi degli articoli 207-sexies;
c) procedere all'istituzione di un Collegio delle Autorita' di vigilanza, ai sensi dell'articolo 206-bis.
3. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° luglio 2015, l'IVASS puo':
a) dedurre eventuali partecipazioni di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera d);
b) determinare la scelta del metodo di calcolo della solvibilita' di gruppo, ai sensi dell'articolo 216-sexies, comma 1, lettera a);
c) effettuare la verifica in merito alla sussistenza di un regime di vigilanza equivalente, ai sensi degli articoli 216-sexies, comma 1, lettera e), e 220-septies;
d) prevedere l'applicazione delle disposizioni sulla vigilanza sul gruppo con gestione centralizzata dei rischi di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies, conformemente all'articolo 217-bis;
e) effettuare gli accertamenti di cui agli articoli 220-octies e 220-sexies;
4. A partire dal 1° luglio 2015, l'IVASS puo' prevedere l'applicazione di misure transitorie ai sensi della Sezione II del presente Capo.
5. Le autorizzazioni e le decisioni assunte dall'IVASS ai sensi dei commi 1, e dei commi 2 e 3, sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2016. ))
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- art. 110-1975·
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- natura processuale·
- art. 583-quinquies cod. pen.·
- giurisdizione·
- art. 344-bis cod. proc. pen.·
- art. 4, l. 110-1975·
- art. 578, comma 1-bis, cod. proc. pen.·
- prescrizione·
- improcedibilità·
- art. 3, 25, 111 Cost.·
- art. 129 cod. proc. pen.·
- art. 62, n. 6 cod. pen.