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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 260/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 260/2025 v.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. DI MICHELE LORELLA
e
, nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'avv. CP_1
PACE ROCCO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/02/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 11/09/2010 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in SPOLTORE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 18/03/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 18/03/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 7 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] CP_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1. I ricorrenti vivranno separati nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge inerenti il comune ruolo genitoriale;
2. la dimora familiare, ubicata nel Comune di Spoltore alla Via G. di Marzio n.59, di proprietà della NOa , unitamente agli arredi e suppellettili, rimarrà Parte_1
nella esclusiva disponibilità della medesima a proprie cure e spese, anche nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente;
3. il NO si è già trasferito presso altra abitazione e si impegna a comunicare CP_1
la nuova residenza entro due mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso;
4. i ricorrenti si danno reciprocamente atto della rispettiva autonomia reddituale, dichiarando di non avere nulla a pretendere l'una dall'altro sotto il profilo economico per esigenze che esulano dal mantenimento della figlia minore.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORE
5. i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la bambina si troverà al momento della relativa assunzione, impegnandosi comunque a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, condividendo eventuali situazioni problematiche inerenti la minore, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
pagina 3 di 7 6. la figlia resta affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1
presso la dimora materna, sia per consentirle di preservare il proprio ambiente domestico e relazionale, sia in considerazione della immediata prossimità dell'abitazione dei nonni materni, i soli esistenti, che già si occupano stabilmente della bambina ed anche tenuto conto della vicinanza della scuola frequentata, sita a pochi metri da detta abitazione;
7. il padre potrà vedere e tenere con sé la bambina, dalle prime ore del pomeriggio a sera in base alle esigenze e volontà della bambina, un pomeriggio durante la settimana, previo congruo preavviso, compatibilmente con gli impegni della piccola e della madre, continuando inoltre ad accompagnarla, come in passato, all'attività sportiva extrascolastica che consiste nel nuoto in piscina con la frequenza di due volte a settimana;
data la variabilità dell'orario di rientro della bambina, il padre si impegna a comunicarlo alla madre, laddove non concordato in anticipo, in tempo utile per consentire alla stessa di essere presente a casa;
8. inoltre il padre potrà vedere e tenere con sé nella giornata di sabato o di Per_1
domenica di ciascun fine settimana, tenuto conto del turno lavorativo della madre fissato alternativamente di sabato o di domenica di ogni settimana;
9. i ricorrenti concordano che la bambina, se e quando vorrà e compatibilmente con gli impegni prefissati, potrà rimanere a dormire presso la nuova dimora del padre;
10. i genitori, inoltre, al fine di consentire alla minore un graduale adattamento alla nuova situazione familiare, si impegnano a vivere le proprie nuove eventuali relazioni sentimentali, almeno per il primo anno successivo alla definizione della presente separazione, al di fuori del contesto familiare e di ciascuna dimora in cui vive la minore, senza coinvolgere in alcun modo la stessa;
11. tenendo conto dei turni lavorativi della madre, attivi anche durante i periodi di festa, la bambina trascorrerà le festività natalizie e pasquali, per eguali periodi da concordare di volta in volta, alternativamente presso ciascuno dei due genitori. In
pagina 4 di 7 particolare, se in occasione delle feste natalizie dell'anno solare in corso sarà Per_1
con la madre dal 24 al 26 dicembre compresi, trascorrerà il periodo dal 31 dicembre al 2 gennaio compresi con il padre, alternando gli stessi periodi nell'anno successivo;
12. durante le feste pasquali , sempre ad anni alterni, sarà con il padre dal Per_1
Venerdì Santo alla vigilia di Pasqua e con la madre il giorno di Pasqua e Lunedi dell'Angelo; nei mesi estivi, successivamente alla chiusura dell'anno scolastico, la bambina trascorrerà con il padre un periodo consecutivo di giorni quindici, da concordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno;
13. in occasione della prima Comunione e/o Cresima della bambina, i genitori si impegnano a concordare, nell'interesse della figlia, sia la presenza alla funzione religiosa sia l'eventuale ricevimento, provvedendo al riparto in misura del 50% delle spese strettamente connesse alla funzione religiosa (ad es. vestiario e accessori, chiesa, etc.) e dei costi per i festeggiamenti se comuni;
14. i ricorrenti si obbligano reciprocamente a comunicare futuri cambi di residenza e/o di domicilio, nonché eventuali spostamenti per più giorni se effettuati in concomitanza del periodo di permanenza presso di sé della figlia minore;
15. il NO , in adempimento degli obblighi di contribuzione al CP_1
mantenimento della figlia, verserà alla NOa tramite accredito Parte_1
in c/c, entro e non oltre il giorno venti di ogni mese, la somma di € 250,00, da adeguarsi automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
somma quest'ultima che dovrà essere versata, su espresso accordo dei ricorrenti, direttamente dal datore di lavoro dell'obbligato, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla NOa
, dal mese successivo alla notifica al terzo datore di lavoro del Parte_1
provvedimento di omologa, mentre, nelle more, il precisato importo dovrà essere corrisposto dal NO con le medesime modalità; CP_1
pagina 5 di 7 16. il NO presta il proprio assenso a che la NOa faccia CP_1 Parte_1
richiesta agli organi preposti dell'assegno unico, per l'importo complessivo dovuto alla figlia minore, e/o di ulteriori eventuali misure economiche di analoga natura, obbligandosi sin d'ora a collaborare attivamente a tal fine ad istanze e/o autorizzazioni e/o produzioni documentali eventualmente pretese dall'Ente erogatore;
17. entrambi i genitori provvederanno alle spese straordinarie per la figlia , in Per_1
misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa i materia di famiglia adottato dal Tribunale di Pescara, da intendersi parte integrante del presente accordo e secondo il seguente criterio:
a) non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore le seguenti spese straordinarie: spese scolastiche per tasse ed iscrizioni a scuole pubbliche, spese per libri di testo e corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus;
spese sanitarie urgenti, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche e private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N., farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese oculistiche, odontoiatriche, ortodontiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N.; spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
b) devono essere previamente concordate tra i genitori le seguenti spese straordinarie: spese scolastiche per tasse ed iscrizioni a scuole private, spese di alloggio se fuori sede, iscrizioni e rette per università, ripetizioni, servizio di pre- scuola, doposcuola e baby sitter se necessari a causa della separazione, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese per attività ludiche o parascolastiche per corsi di lingua o attività artistiche/informatiche, per centri estivi, viaggi e vacanze, spese per attività sportive (inclusi costi per attrezzature/gare), spese per acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, spese medico sanitarie non effettuate tramite S.S.N. (odontoiatriche, ortodontiche e oculistiche e sanitarie, per interventi chirurgici, per degenza presso strutture pubbliche /private convenzionate,
pagina 6 di 7 esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia);
17. in ogni caso entrambi i genitori sono tenuti in misura del 50%, previo accordo tra gli stessi, a tutte le spese straordinarie di altra natura che si dovessero rendere necessarie nel percorso formativo e di crescita della figlia, e comunque per il suo benessere e nell'interesse della stessa;
18. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPOLTORE perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 18/03/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 27/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 260/2025 v.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. DI MICHELE LORELLA
e
, nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'avv. CP_1
PACE ROCCO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/02/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 11/09/2010 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in SPOLTORE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 18/03/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 18/03/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 7 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] CP_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1. I ricorrenti vivranno separati nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge inerenti il comune ruolo genitoriale;
2. la dimora familiare, ubicata nel Comune di Spoltore alla Via G. di Marzio n.59, di proprietà della NOa , unitamente agli arredi e suppellettili, rimarrà Parte_1
nella esclusiva disponibilità della medesima a proprie cure e spese, anche nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente;
3. il NO si è già trasferito presso altra abitazione e si impegna a comunicare CP_1
la nuova residenza entro due mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso;
4. i ricorrenti si danno reciprocamente atto della rispettiva autonomia reddituale, dichiarando di non avere nulla a pretendere l'una dall'altro sotto il profilo economico per esigenze che esulano dal mantenimento della figlia minore.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORE
5. i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la bambina si troverà al momento della relativa assunzione, impegnandosi comunque a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, condividendo eventuali situazioni problematiche inerenti la minore, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
pagina 3 di 7 6. la figlia resta affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1
presso la dimora materna, sia per consentirle di preservare il proprio ambiente domestico e relazionale, sia in considerazione della immediata prossimità dell'abitazione dei nonni materni, i soli esistenti, che già si occupano stabilmente della bambina ed anche tenuto conto della vicinanza della scuola frequentata, sita a pochi metri da detta abitazione;
7. il padre potrà vedere e tenere con sé la bambina, dalle prime ore del pomeriggio a sera in base alle esigenze e volontà della bambina, un pomeriggio durante la settimana, previo congruo preavviso, compatibilmente con gli impegni della piccola e della madre, continuando inoltre ad accompagnarla, come in passato, all'attività sportiva extrascolastica che consiste nel nuoto in piscina con la frequenza di due volte a settimana;
data la variabilità dell'orario di rientro della bambina, il padre si impegna a comunicarlo alla madre, laddove non concordato in anticipo, in tempo utile per consentire alla stessa di essere presente a casa;
8. inoltre il padre potrà vedere e tenere con sé nella giornata di sabato o di Per_1
domenica di ciascun fine settimana, tenuto conto del turno lavorativo della madre fissato alternativamente di sabato o di domenica di ogni settimana;
9. i ricorrenti concordano che la bambina, se e quando vorrà e compatibilmente con gli impegni prefissati, potrà rimanere a dormire presso la nuova dimora del padre;
10. i genitori, inoltre, al fine di consentire alla minore un graduale adattamento alla nuova situazione familiare, si impegnano a vivere le proprie nuove eventuali relazioni sentimentali, almeno per il primo anno successivo alla definizione della presente separazione, al di fuori del contesto familiare e di ciascuna dimora in cui vive la minore, senza coinvolgere in alcun modo la stessa;
11. tenendo conto dei turni lavorativi della madre, attivi anche durante i periodi di festa, la bambina trascorrerà le festività natalizie e pasquali, per eguali periodi da concordare di volta in volta, alternativamente presso ciascuno dei due genitori. In
pagina 4 di 7 particolare, se in occasione delle feste natalizie dell'anno solare in corso sarà Per_1
con la madre dal 24 al 26 dicembre compresi, trascorrerà il periodo dal 31 dicembre al 2 gennaio compresi con il padre, alternando gli stessi periodi nell'anno successivo;
12. durante le feste pasquali , sempre ad anni alterni, sarà con il padre dal Per_1
Venerdì Santo alla vigilia di Pasqua e con la madre il giorno di Pasqua e Lunedi dell'Angelo; nei mesi estivi, successivamente alla chiusura dell'anno scolastico, la bambina trascorrerà con il padre un periodo consecutivo di giorni quindici, da concordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno;
13. in occasione della prima Comunione e/o Cresima della bambina, i genitori si impegnano a concordare, nell'interesse della figlia, sia la presenza alla funzione religiosa sia l'eventuale ricevimento, provvedendo al riparto in misura del 50% delle spese strettamente connesse alla funzione religiosa (ad es. vestiario e accessori, chiesa, etc.) e dei costi per i festeggiamenti se comuni;
14. i ricorrenti si obbligano reciprocamente a comunicare futuri cambi di residenza e/o di domicilio, nonché eventuali spostamenti per più giorni se effettuati in concomitanza del periodo di permanenza presso di sé della figlia minore;
15. il NO , in adempimento degli obblighi di contribuzione al CP_1
mantenimento della figlia, verserà alla NOa tramite accredito Parte_1
in c/c, entro e non oltre il giorno venti di ogni mese, la somma di € 250,00, da adeguarsi automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
somma quest'ultima che dovrà essere versata, su espresso accordo dei ricorrenti, direttamente dal datore di lavoro dell'obbligato, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla NOa
, dal mese successivo alla notifica al terzo datore di lavoro del Parte_1
provvedimento di omologa, mentre, nelle more, il precisato importo dovrà essere corrisposto dal NO con le medesime modalità; CP_1
pagina 5 di 7 16. il NO presta il proprio assenso a che la NOa faccia CP_1 Parte_1
richiesta agli organi preposti dell'assegno unico, per l'importo complessivo dovuto alla figlia minore, e/o di ulteriori eventuali misure economiche di analoga natura, obbligandosi sin d'ora a collaborare attivamente a tal fine ad istanze e/o autorizzazioni e/o produzioni documentali eventualmente pretese dall'Ente erogatore;
17. entrambi i genitori provvederanno alle spese straordinarie per la figlia , in Per_1
misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa i materia di famiglia adottato dal Tribunale di Pescara, da intendersi parte integrante del presente accordo e secondo il seguente criterio:
a) non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore le seguenti spese straordinarie: spese scolastiche per tasse ed iscrizioni a scuole pubbliche, spese per libri di testo e corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus;
spese sanitarie urgenti, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche e private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N., farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese oculistiche, odontoiatriche, ortodontiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N.; spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
b) devono essere previamente concordate tra i genitori le seguenti spese straordinarie: spese scolastiche per tasse ed iscrizioni a scuole private, spese di alloggio se fuori sede, iscrizioni e rette per università, ripetizioni, servizio di pre- scuola, doposcuola e baby sitter se necessari a causa della separazione, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese per attività ludiche o parascolastiche per corsi di lingua o attività artistiche/informatiche, per centri estivi, viaggi e vacanze, spese per attività sportive (inclusi costi per attrezzature/gare), spese per acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, spese medico sanitarie non effettuate tramite S.S.N. (odontoiatriche, ortodontiche e oculistiche e sanitarie, per interventi chirurgici, per degenza presso strutture pubbliche /private convenzionate,
pagina 6 di 7 esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia);
17. in ogni caso entrambi i genitori sono tenuti in misura del 50%, previo accordo tra gli stessi, a tutte le spese straordinarie di altra natura che si dovessero rendere necessarie nel percorso formativo e di crescita della figlia, e comunque per il suo benessere e nell'interesse della stessa;
18. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPOLTORE perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 18/03/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 27/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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