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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/04/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3713/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 08/04/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3713/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LONGHINI PIETRO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI PAULI GIAN MARIO, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in VIA ZARA N.6 20822 SEVESO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo n. 1045/24, emesso su ricorso di
[...] CP_ in data 5 aprile 2024, venne ingiunto ad il pagamento della Parte_1 somma di € 35.133,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per il mancato pagamento di alcune fatture. propose opposizione ed eccepì l'inesistenza, l'inesigibilità o quanto Parte_1 meno il minor ammontare del credito azionato dall'opposta. Osservò che si erano verificati numerosi ritardi nella consegna delle forniture (cfr. dal doc. 2 al doc. 10) e che ciò aveva condizionato il completamento del macchinario BAFA e, conseguentemente, i pagamenti da parte del cliente finale, Goodyear. Lamentò, inoltre, errori nella produzione di alcuni materiali (doc. 7A e 7B). si costituì ed osservò che prima dell'avvio del procedimento CP_1 Parte_1 di opposizione, aveva riconosciuto, in più occasioni, il credito ora contestato affermando di avere necessità di più tempo per poter pagare tutti i debiti accumulati (doc. 7 e doc. 8). Contestò, in ogni caso, la tabella riepilogativa dei presunti ritardi contenuta nell'atto di citazione, non essendo le date di consegna mai state concordate, così come l'esistenza del danno, neppure quantificato. Precisò che la merce era stata tempestivamente consegnata, mentre quella di cui al documento 6 era stata consegnata dopo le specifiche di verniciatura in data 30 maggio 2023 e quella di cui al documento 5 dopo la segnalazione di mancata consegna. In merito alla denunciata difformità di alcuni beni, ritenuti non conformi al progetto, evidenziò di aver negato la produzione di tale merce, pur avendo provveduto a rifare le relative componenti. Chiese la condanna dell'opponente per lite temeraria poiché consapevole della pacifica debenza del credito azionato in via monitoria. Disattesa la richiesta di prove orali, la causa venne rinviata per la discussione orale alla data del 20 marzo 2025 in modalità cartolare.
-------- L'opposizione è infondata. L'esistenza del contratto di fornitura deve ritenersi pacifica e, comunque, provata documentalmente, anche in ordine alla sua esecuzione, come si evince dalle fatture corredate dei documenti di trasporto sottoscritti dal destinatario (ed una sola dal vettore), oltre che dalla corrispondenza intercorsa tra le parti. L'opponente contesta, però, che la merce fosse stata consegnata in ritardo, come da tabella di cui all'atto di citazione, non essendo state rispettate le scadenza riportate negli ordini di acquisto (doc. 10). L'opposta, tuttavia, ha negato che fosse stato pattuito alcun termine per la consegna e sostiene, in ogni caso, di aver eseguito la prestazione correttamente.
In effetti, la mera riproduzione delle date di consegna negli ordini di acquisto, senza alcuna specificazione, assume valore meramente indicativo, dovendo l'eventuale essenzialità del termine di consegna essere espressamente menzionata, ipotesi non verificatasi nella fattispecie.
Peraltro, anche con riferimento agli ordini oggetto di sollecito, per i quali CP_1 ammette il ritardo e di aver provveduto, immediatamente dopo, alla consegna del materiale, va rilevato che l'opponente non ha allegato, né provato, l'effettiva esistenza di un danno da ritardo e la sua entità, essendosi limitata ad affermare di non essere riuscita a completare il macchinario BAFA destinato al cliente finale Goodyear. Per quanto riguarda l'eccepita ricorrenza di vizi della merce (ordine di cui ai documenti 7A e 7B), immediatamente contestati a tramite mail, in data 18 maggio 2023, CP_1 quest'ultima aveva posto in dubbio che si trattasse di componentistica di propria produzione, tuttavia aveva provveduto a rifare i pezzi contestati. D'altra parte, l'opponente, come emerge dalla corrispondenza prodotta, non aveva mai pagina 2 di 3 contestato il credito ed il suo ammontare, bensì ne aveva, in più occasioni, riconosciuto la debenza chiedendo all'opposta di pazientare ed astenersi dall'intraprendere azioni legali (cfr. doc. n.8). In ogni caso, con riguardo all'asserita inidoneità probatoria della produzione documentale di parte creditrice, se è vero che le fatture, come affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 166115 del 23 maggio 2022, costituiscono titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma che nella fase di opposizione non possono costituire la prova dell'esistenza del credito (il quale dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto), tuttavia, in presenza di ulteriori elementi a fondamento, quali le fatture elettroniche non contestate e i documenti di trasporto, che attestano l'esecuzione della prestazione di consegna, oltre alle mail allegate nelle quali si conferma il credito, si deve ritenere che la prova del credito sia stata ampiamente raggiunta e che fosse stata fornita sin dalla fase monitoria. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. formulata da parte opposta. Pur nella sussistenza del presupposto oggettivo (soccombenza totale), per l'applicabilità di tale norma non risulta nel caso di specie sufficientemente provato il presupposto soggettivo, dato dalla malafede o colpa grave della controparte, presupposto che deve concorrere con il presupposto oggettivo. Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 1045/24 emesso in data 5 aprile 2024 dal Tribunale di Monza, dichiarandone l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.
2. condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida Parte_1 CP_1 in complessivi € 5.800,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.
3. con sentenza esecutiva Monza, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 08/04/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3713/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LONGHINI PIETRO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI PAULI GIAN MARIO, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in VIA ZARA N.6 20822 SEVESO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo n. 1045/24, emesso su ricorso di
[...] CP_ in data 5 aprile 2024, venne ingiunto ad il pagamento della Parte_1 somma di € 35.133,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per il mancato pagamento di alcune fatture. propose opposizione ed eccepì l'inesistenza, l'inesigibilità o quanto Parte_1 meno il minor ammontare del credito azionato dall'opposta. Osservò che si erano verificati numerosi ritardi nella consegna delle forniture (cfr. dal doc. 2 al doc. 10) e che ciò aveva condizionato il completamento del macchinario BAFA e, conseguentemente, i pagamenti da parte del cliente finale, Goodyear. Lamentò, inoltre, errori nella produzione di alcuni materiali (doc. 7A e 7B). si costituì ed osservò che prima dell'avvio del procedimento CP_1 Parte_1 di opposizione, aveva riconosciuto, in più occasioni, il credito ora contestato affermando di avere necessità di più tempo per poter pagare tutti i debiti accumulati (doc. 7 e doc. 8). Contestò, in ogni caso, la tabella riepilogativa dei presunti ritardi contenuta nell'atto di citazione, non essendo le date di consegna mai state concordate, così come l'esistenza del danno, neppure quantificato. Precisò che la merce era stata tempestivamente consegnata, mentre quella di cui al documento 6 era stata consegnata dopo le specifiche di verniciatura in data 30 maggio 2023 e quella di cui al documento 5 dopo la segnalazione di mancata consegna. In merito alla denunciata difformità di alcuni beni, ritenuti non conformi al progetto, evidenziò di aver negato la produzione di tale merce, pur avendo provveduto a rifare le relative componenti. Chiese la condanna dell'opponente per lite temeraria poiché consapevole della pacifica debenza del credito azionato in via monitoria. Disattesa la richiesta di prove orali, la causa venne rinviata per la discussione orale alla data del 20 marzo 2025 in modalità cartolare.
-------- L'opposizione è infondata. L'esistenza del contratto di fornitura deve ritenersi pacifica e, comunque, provata documentalmente, anche in ordine alla sua esecuzione, come si evince dalle fatture corredate dei documenti di trasporto sottoscritti dal destinatario (ed una sola dal vettore), oltre che dalla corrispondenza intercorsa tra le parti. L'opponente contesta, però, che la merce fosse stata consegnata in ritardo, come da tabella di cui all'atto di citazione, non essendo state rispettate le scadenza riportate negli ordini di acquisto (doc. 10). L'opposta, tuttavia, ha negato che fosse stato pattuito alcun termine per la consegna e sostiene, in ogni caso, di aver eseguito la prestazione correttamente.
In effetti, la mera riproduzione delle date di consegna negli ordini di acquisto, senza alcuna specificazione, assume valore meramente indicativo, dovendo l'eventuale essenzialità del termine di consegna essere espressamente menzionata, ipotesi non verificatasi nella fattispecie.
Peraltro, anche con riferimento agli ordini oggetto di sollecito, per i quali CP_1 ammette il ritardo e di aver provveduto, immediatamente dopo, alla consegna del materiale, va rilevato che l'opponente non ha allegato, né provato, l'effettiva esistenza di un danno da ritardo e la sua entità, essendosi limitata ad affermare di non essere riuscita a completare il macchinario BAFA destinato al cliente finale Goodyear. Per quanto riguarda l'eccepita ricorrenza di vizi della merce (ordine di cui ai documenti 7A e 7B), immediatamente contestati a tramite mail, in data 18 maggio 2023, CP_1 quest'ultima aveva posto in dubbio che si trattasse di componentistica di propria produzione, tuttavia aveva provveduto a rifare i pezzi contestati. D'altra parte, l'opponente, come emerge dalla corrispondenza prodotta, non aveva mai pagina 2 di 3 contestato il credito ed il suo ammontare, bensì ne aveva, in più occasioni, riconosciuto la debenza chiedendo all'opposta di pazientare ed astenersi dall'intraprendere azioni legali (cfr. doc. n.8). In ogni caso, con riguardo all'asserita inidoneità probatoria della produzione documentale di parte creditrice, se è vero che le fatture, come affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 166115 del 23 maggio 2022, costituiscono titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma che nella fase di opposizione non possono costituire la prova dell'esistenza del credito (il quale dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto), tuttavia, in presenza di ulteriori elementi a fondamento, quali le fatture elettroniche non contestate e i documenti di trasporto, che attestano l'esecuzione della prestazione di consegna, oltre alle mail allegate nelle quali si conferma il credito, si deve ritenere che la prova del credito sia stata ampiamente raggiunta e che fosse stata fornita sin dalla fase monitoria. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. formulata da parte opposta. Pur nella sussistenza del presupposto oggettivo (soccombenza totale), per l'applicabilità di tale norma non risulta nel caso di specie sufficientemente provato il presupposto soggettivo, dato dalla malafede o colpa grave della controparte, presupposto che deve concorrere con il presupposto oggettivo. Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 1045/24 emesso in data 5 aprile 2024 dal Tribunale di Monza, dichiarandone l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.
2. condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida Parte_1 CP_1 in complessivi € 5.800,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.
3. con sentenza esecutiva Monza, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 3 di 3