Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00069/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03190/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3190 del 2025, proposto da
NI NO, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Castiglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fontegreca, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
- della sentenza n.5114/2024 (doc. n.1), pubblicata il 26.09.2024 e notificata il 27.09.2024, non impugnata, resa dalla Prima Sezione del TAR Campania, Napoli, nel giudizio NRG 1404/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. PI EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente espone che:
- con sentenza n. 5114/2024 questo T.A.R. ha accolto, “ nei sensi e limiti di cui in motivazione ”, il ricorso dal medesimo presentato e, per l’effetto, ha ordinato al Comune di Fontegreca di esibire la documentazione richiesta con l’istanza del 9 gennaio 2024 e le successive relative reiterazioni, non ancora ostesa, nel termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore;
- la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato;
- nonostante la notifica della sentenza, avvenuta il 27 settembre 2024, l’autorità comunale non ha sino ad oggi ancora esibito, in parte, la documentazione richiesta con l’istanza del 9 gennaio 2024 e le successive relative reiterazioni;
- in base alla pronuncia permane, ad oggi, afferma parte ricorrente, l’obbligo del Comune di procedere all’ostensione del contratto di appalto, dei certificati di conformità alle norme vigenti dei tubi posti in opera, tutti i documenti redatti dalla Direzione Lavori ed in primis quelli relativi ai verbali di accettazione dei tubi, alle prove di collaudo eseguite sui medesimi ed alla verificata presenza o meno dei marchi previsti dalla legge su ogni singola barra.
Di qui la proposizione del presente ricorso con cui il ricorrente agisce per l’ottemperanza della predetta sentenza.
Il ricorrente chiede, inoltre, fin d’ora la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza, nonché la condanna al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo.
Il comune di Fontegreca è rimasto intimato.
Il ricorso va accolto considerato che:
- la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione comunale;
- non risulta che l’Amministrazione intimata abbia dato esecuzione al dettato giudiziale, né si rinviene ex actis veruna contestazione in ordine alle dichiarazioni rese da parte ricorrente a proposito della persistenza dell’inadempimento dell’intimata P.A.
Va, quindi, ordinato al Comune di Fontegreca di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe disponendo, conseguentemente, che provveda a fornire al ricorrente – entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza – la documentazione oggetto della richiesta ostensiva non ancora esibita, segnatamente i “ documenti concernenti l’esecuzione ” dei quali sia in possesso, meglio indicati nella motivazione della ottemperanda pronuncia di questo T.A.R. n. 5114/2024.
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega, ad altro dirigente dell'ufficio, il quale su istanza del ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Va accolta, altresì, nei limiti e nei termini che seguono, non rinvenendosi manifeste iniquità né altre ragioni ostative (ad es. dissesto finanziario), la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di una somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinarsi nella misura di € 15,00 (quindici/00) per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato, con decorrenza dalla scadenza del menzionato termine di trenta giorni.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), lo accoglie secondo quanto indicato in parte motiva e, per l’effetto, ordina all’intimato comune di Fontegreca di dare esecuzione alla sentenza azionata entro trenta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore della ricorrente, della penalità di mora, di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., nella misura, e con la decorrenza indicati in motivazione.
Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 500,00, (cinquecento/00) oltre accessori come per legge e alla restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN MO, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
PI EN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PI EN | EN MO |
IL SEGRETARIO