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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/07/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 292/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per regolamentazione della responsabilità genitoriale instaurato
DA
nata a [...] il [...] e residente in 38050 Parte_1
CE RM (TN), fraz. Monte di Mezzo – Maso Smideri n. 4 (C.F.
) rappresentata, difesa e domiciliata, giusta delega allegata in C.F._1 calce al ricorso, dall'Avv. Martina Gaiardo con studio in Via Bordignon n. 2 – 38051
Borgo SU, recapito PEC C.F. Email_1
C.F._2
Parte ricorrente
CONTRO nato a [...] lo [...] (CF: ) e CP_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato, difeso e domiciliato presso l'avv. Luca Pontalti del Foro di Trento con studio in Trento in via Oss Mazzurana n. 72, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
Parte resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio. CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: come da foglio di precisazione delle conclusioni del 28 aprile 2025, dal contenuto di seguito riportato: “Nel merito, in principalità:
1. Affidare i minori , ed congiuntamente Per_1 Per_2 Per_3 ad entrambi i genitori e disporre che mantengono la propria residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
2. Disporre che i minori staranno con la madre dal lunedì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina quando verranno accompagnati a scuola dalla signora staranno con il padre dal venerdì Pt_1
pomeriggio all'uscita di scuola fino al lunedì mattina quando verranno accompagnati a scuola dal signor 3. Disporre che ciascun genitore nel CP_1
tempo di permanenza con i minori si occuperà di seguirli nelle varie attività scolastiche, extra scolastiche, sportive o altro che gli stessi avranno in corso e/o dovessero in seguito intraprendere, come da piano genitoriale che si allega
(Doc. 6).
4. Stabilire che detto protocollo potrà subire variazioni in base alle necessità dei genitori ed in base alle richieste degli stessi figli. Nell'ipotesi in cui
i genitori non dovessero riuscire ad occuparsi direttamente dei minori nei rispettivi periodi di permanenza, verificheranno la disponibilità all'accudimento dell'altro genitore prima di affidare i minori a terzi.
5. Disporre che i minori trascorreranno con i genitori metà delle vacanze pasquali e natalizie oltre a quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive nel periodo che entrambi i genitori avranno cura di comunicarsi entro il mese di aprile di ogni anno.
6. Prevedere che il padre verserà alla madre, quale contributo al mantenimento ordinario dei figli, un assegno mensile di € 600,00 (€ 200,00 per ogni figlio) a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con prima rivalutazione a partire dall'anno successivo alla firma del presente accordo.
7. Prevedere che le spese straordinarie che si renderanno necessarie nella vita dei figli saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% cadauno e, laddove sostenute integralmente dall'altro genitore, egli avrà diritto all'eventuale rimborso solo se
2 preventivamente concordate per iscritto. Si farà riferimento, quanto al regime delle spese straordinarie, al vigente protocollo redatto dal Consiglio Nazionale
Forense e vi sarà necessità di un preventivo accordo tra i genitori per spese straordinarie di importi unitari superiori ad € 100,00. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari”;
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE: come da memoria del 30 aprile
2025 avente il seguente contenuto: “IN VIA PRINCIPALE Affidare i figli minori , ed congiuntamente ad entrambi i genitori, ma con Per_1 Per_2 Per_3 abitazione prevalente presso il padre e confermare l'attuale CP_1
residenza anagrafica degli stessi, che è presso il padre, in Via Lungoargine
Prela n. 7 – CE. Ciò in quanto la sig.ra ha venduto la propria Pt_1
casa di cui era unica proprietaria ed è andata a vivere stabilmente in quel di
Bassano del Grappa (VI). E ciò in quanto sembra impensabile che la sig.ra possa portare con sé definitivamente i figli in quel di Bassano, Pt_1
sradicandoli completamente dal loro territorio, dalla loro scuola, dai loro compagni, dai loro affetti. Ed altresì in quanto, nella loro , i Parte_2
figli minori, oltre che sulla assistenza continua del padre possono contare sulla importantissima presenza della nonna paterna e del, da oltre 20 anni, compagno della stessa ed affezionatissimo ai “nipoti”. Disporre che i minori, COME
ATTUALMENTE AVVIENE, stiano con il padre, rispettivamente con la madre secondo il seguente calendario:
1. tiene con sé i bambini da CP_1
lunedì all'uscita di questi dalle scuole di (verso le ore Parte_2
16.00) – gli tiene con sé quel giorno, e di poi tutto il martedì, ove gli porta a scuola e il mercoledì ove alle 08.00 gli riporta a scuola.
2. va a Parte_1
prenderli all'uscita da scuola e li tiene con sé per il restante della giornata sino alle ore 20.15 quando gli restituisce ad .
3. tiene CP_1 CP_1
con sé i bambini il mercoledì sera, il giovedì ed il venerdì, sempre portando i bambini a scuola.
4. va a prendere e tenere con sé i figli da Parte_1
3 venerdì, ad uscita da scuola alle ore 12.00 e li terrà con sé sino a lunedì mattina ove alle ore 08.00 consegnerà i bambini a scuola.
5. Considerata la necessità del padre di poter vedere e tenere con sé i figli anche un fine settimana (sabato e domenica) disporre che nella quinta settimana, il padre possa tenere con sé i figli anche detto questo quinto ultimo fine settima. IN OGNI CASO Ordinarsi a ciascun genitore di seguire, se possibile personalmente, le attività tutte dei figli minori, scolastiche, extrascolastiche sportive e quant'altro necessario al loro migliore sviluppo culturale, psicofisico e fisico dei figli stessi. Stabilire che detto protocollo potrà subire variazioni in base alle necessità dei genitori ed in base alle richieste degli stessi figli. Nell'ipotesi in cui i genitori non dovessero riuscire ad occuparsi direttamente dei minori nei rispettivi periodi di permanenza, verificheranno la disponibilità all'accudimento dell'altro genitore prima di affidare i minori a terzi. QUANTO ALLE FERIE Quanto alle vacanze Natalizie che i figli abbiano a trascorrere 7 giorni con il padre comprendenti il giorno di
Natale e gli altri 7 giorni con la madre. L'anno successivo invertendo i periodi.
Così per le vacanze Pasquali, 4 giorni con il padre, compreso il giorno di
Pasqua, e 4 giorni con la madre – scambio nell'anno successivo. Vacanze estive nel periodo di ferie scolastiche 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre, anche non consecutivi, con comunicazione da darsi entro il 31 marzo antecedente. SPESE DI ISTRUZIONE E MANTENIMENTO FIGLI Il padre, considerando che i figli vengano sostanzialmente accuditi da entrambi i genitori
a circa il 50% del tempo, cede alla sig.ra dei propri assegni Pt_3 famigliari. Assegni che ad oggi, nella metà, ammontano ad euro 350 – 360 mensili, e ciò quale contributo per il mantenimento dei figli entro il 5 anticipato di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici Istat, a partire dall'anno successivo a quello della firma del provvedimento, o somma che verrà ritenuta equa dal Tribunale adito. Spese straordinarie al 50% tra i genitori e secondo il protocollo del Consiglio Nazionale Forense, che dovrebbe risultare parte
4 integrante del provvedimento stesso. Spese straordinarie superiori ai 200 euro da concordarsi direttamente tra i genitori. PIANO GENITORIALE La figlia
frequenta la IV^ elementare presso la scuola statale di CE con Per_1 valutazione buono – distinto. Con piena soddisfazione dei suoi maestri che hanno confermato la grande serenità e tranquillità e pieno inserimento scolastico in armonia con gli altri studenti. Si propone in continuità. La figlia frequenta la II^ elementare nella stessa scuola. Da alcuni mesi è seguita Per_2
da una logopedista e sta facendo grandissimi passi tanto che la logopedista ha comunicato che tra poco la piccola avrà migliorato il suo problema. Con piena soddisfazione dei suoi maestri che hanno confermato la grande serenità e tranquillità e pieno inserimento scolastico in armonia con gli altri studenti. Si propone in continuità. Il figlio di anni 6 frequenta ora l'asilo pubblico di Per_3
CE “Margherita Waiz” con piena soddisfazione delle sue maestre che hanno confermato la grande serenità e tranquillità e pieno inserimento scolastico in armonia con gli altri bambini. Si propone in continuità ISTANZE
ISTRUTTORIE Voglia il Tribunale adito, se lo ritiene quanto meno opportuno:
1) disporre l'audizione della dott.ssa del servizio sociale di Testimone_1
Borgo SU, e della dott.ssa mediatrice del servizio Persona_4 sociale di Borgo SU, perché forniscano il preciso quadro famigliare ad oggi; ISTANZE ISTRUTTORIE TESTIMONIALI Voglia il Tribunale adito permettere l'audizione dei testimoni: I. La nonna paterna nata a [...]
LE RM (TN) il 09.05.1967 e residente a 38050 Novaledo, Via Principale
n. 12/B, cell. 3334787459. II. nato a [...]_2 Parte_2
19.12.1959 e residente con la moglie sig.ra . Questo signore, Persona_5
secondo marito della sig.ra convive con la stessa da oltre 20 anni e Per_5 quindi è da oltre 20 anni che segue i nipoti della sig.ra III. Per_5 CP
(fratello di ) nato a [...] il [...] e residente con la
[...] CP_1 sig.ra in Novaledo, Via Principale n. 12/B. sulla attuale situazione di vita Per_5
5 e di comportamento dei minori , e alla luce delle risultanze Per_1 Per_2 Per_3 della C.T.U., delle indicazioni contenute nelle C.T.P. , e delle dichiarazioni rese dai minori. SPESE DI CAUSA Si ritiene sussistano giustificati motivi, ad oggi, acché le spese di causa vengano compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c., Parte_1 premettendo di avere intrattenuto una relazione more uxorio con il resistente e che, da tale unione, erano nati i figli a Trento il 23.01.2015, Persona_6 Per_7
a Trento il 07.07.2017, e a CE RM (TN) il
[...] Persona_8
30.04.2019, chiedeva una regolamentazione della responsabilità genitoriale nei riguardi della prole nonché delle questioni di carattere economico alla stessa relative, alle condizioni di cui al ricorso e, segnatamente, disponendo l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione anagrafica di essi presso l'abitazione famigliare, regolamentando il diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in ricorso e prevedendo, a carico di quest'ultimo, un obbligo, a titolo di mantenimento, pari alla somma di euro
600,00 mensili.
La predetta rappresentava, in particolare, che la convivenza con il resistente si era interrotta a decorrere dal mese di giugno 2023; che i minori risiedevano presso l'abitazione familiare, sita in CE RM (TN), fraz. Monte di Mezzo –
Maso Smideri n. 4; che la stessa lavorava come operaia presso con CP_4
reddito mensile di circa 1200-1300 euro, mentre risultava essere CP_1 dipendente presso SATA SU Srl., percependo uno stipendio medio mensile di almeno 1800-2000 euro;
che ella era, inoltre, onerata da una rata mensile di due mutui accesi per la casa di € 940,00 al mese;
che era, ancora, gravata dal pagamento di una rata mensile, pari all'importo di euro 250,00, per la contrazione di un finanziamento di un automobile;
che le parti avevano tentato di addivenire ad un accordo in merito alla gestione dei minori mediante un percorso
6 di mediazione familiare tramite il Servizio di Borgo SU (dott.ssa e con il supporto del Servizio Sociale, nella persona della Persona_4
Dott.ssa come da mandato di monitoraggio della Procura del Testimone_1
Tribunale per i Minorenni di Trento, poi, tuttavia, conclusosi senza provvedimenti. La ricorrente formalizzava anche richiesta di provvedimenti indifferibili ai sensi dell'articolo 473 bis.15 c.p.c., volti, in ragione dell'elevata conflittualità tra le parti, alla previsione di un piano genitoriale di permanenza dei figli presso ciascun genitore. Chiedeva, inoltre, che, sempre in via di urgenza, venisse previsto un contributo economico a carico del resistente ed in favore della prole, stante l'incapienza delle di lei risorse economiche.
Si costituiva il resistente il quale, nella propria comparsa di costituzione e di risposta del 03 aprile 2024, premetteva, anzitutto, di avere, a sua volta, provveduto al deposito di un ricorso per la regolamentazione dei diritti di visita e degli obblighi di mantenimento dei figli minori, che era stato riunito a quello proposto da con provvedimento presidenziale del 22-02-2024. Parte_1
Precisava, inoltre, che, nonostante i minori della coppia risultassero formalmente residenti presso l'abitazione della madre, sita in CE RM, Fraz. Monte di
Mezzo – Maso Smideri n. 4, immobile di proprietà esclusiva della ricorrente, tale immobile era stato, tuttavia, posto in vendita, con contratto già perfezionato e con termine previsto per la consegna, al più tardi, nel mese di giugno del corrente anno. Evidenziava, a riguardo, che i figli minori, di fatto, non abitassero più presso quell'abitazione, venendo giornalmente condotti dalla località di
CE a Bassano del Grappa, nella casa in disponibilità del nuovo compagno della madre, per fare ritorno, poi, la mattina dopo, da Bassano a CE, ed essere consegnati a scuola. In ordine alla relazione instaurata con la ricorrente, chiariva che i rapporti tra le parti erano sereni sino all'arrivo del nuovo compagno di quest'ultima il quale aveva, ad un certo punto, cominciato anche a
7 frequentare la casa familiare, con conseguente pregiudizio psicologico per i minori, come specificato nella propria memoria difensiva.
Alla luce dei fatti esposti, il resistente chiedeva che i figli fossero collocati presso la casa paterna, e ciò anche al fine di assicurare alla prole una certa continuità nell'istruzione scolastica, preservando anche i loro affetti e mantenendo, altresì,
l'aiuto fornito al nucleo familiare da parte della nonna paterna e del compagno della stessa. Domandava, inoltre, di regolamentare il diritto di visita della ricorrente e di ciascun genitore secondo le modalità indicate nella comparsa di costituzione e di risposta, rappresentando, altresì, per quanto attiene alle spese scolastiche e di istruzione, di volere cedere la metà degli assegni familiari alla ricorrente, tenuto conto della contribuzione al mantenimento dei figli, da parte dei genitori, al 50%, e, dunque, anche con ripartizione al 50% delle spese straordinarie inerenti a quest'ultimi.
Con ordinanza di data 03 giugno 2024, veniva disposta l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 473 bis. 42 c.p.c., di informazioni presso la Procura del Tribunale per i Minorenni di Trento e presso la Procura del Tribunale di Trento, circa l'eventuale esistenza di procedimenti penali intercorrenti tra le parti, nonché afferenti ai minori, e venivano anche incaricati i Servizi Sociali di fornire informazioni riguardo il nucleo familiare.
Con ordinanza di data 12-08-2024, emessa ai sensi dell'articolo 473 bis.22 c.p.c., il Giudice delegato premetteva che i minori “risultano ben inseriti nell'attuale contesto di vita di CE, nel quale hanno sviluppato relazioni sociali positive con i pari e trovato dei riferimenti adulti significativi ed accoglienti, quali le insegnanti, la logopedista di l'educatrice della Scuola nel bosco, Per_2
che in un momento di grande cambiamento come quello che attualmente sta attraversando la famiglia, potrebbe garantire ai bambini continuità e stabilità.
Nel supporto di residenza, inoltre, essi trovano il supporto materiale e affettivo anche della rete parentale allargata: i nonni materni e paterni e lo zio paterno
8 hanno rappresentato in questi mesi un punto di riferimento per l'intero nucleo familiare”; rilevava, dunque, che “al fine di dare continuità ai minori nella frequentazione del percorso di studi dagli stessi già intrapreso, nelle attività dai medesimi allo stato svolte, anche dal punto di vista sanitario (nella specie percorso di logopedia intrapreso dalla minore , nonché al fine di Per_2
preservare la sfera delle relazioni sociali ed affettive dagli stessi, medio tempore, instaurate, sia con i propri pari, sia con gli adulti, costituenti per essi dei punti di riferimento e di supporto significativi, sia con la rete parentale (costituita dai nonni paterni, materni e dallo zio paterno), esplicante una particolare funzione di supporto tanto sotto il profilo affettivo, quanto sotto il profilo materiale (con particolare riguardo all'aiuto anche organizzativo ed educativo fornito dai nonni paterni)” era necessario disporre l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso l'abitazione paterna sita a CE RM. Veniva, altresì, regolamentato il diritto di visita della madre e conferito mandato ai Servizi Sociali di attivare, in favore delle parti, un percorso di sostegno alla genitorialità nonché di monitoraggio sul nucleo familiare “con specifica funzione di intervento anche sul regime di visita previsto per la madre e di modifica e/o di ampliamento dello stesso, al fine di renderlo più rispondente all'interesse della prole, nonché con onere di immediata segnalazione al Tribunale di eventuali condizioni di disagio per la prole che rendano necessario un solerte intervento da parte dell'autorità giudiziaria”.
Per quanto attiene, poi, alle questioni economiche, veniva provvisoriamente disposto il mantenimento diretto della prole da parte di ciascun genitore nei periodi di permanenza dei figli presso i medesimi, nonché l'obbligo, in capo ad entrambe le parti, di contribuire al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuna. Veniva, infine, disposta una consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare le capacità di entrambi i genitori nonché di statuire la migliore collocazione dei minori in rispondenza al loro prevalente interesse.
9 Per_ All'udienza del 10-04-2025, veniva disposta l'audizione dei minori ed
, all'esito della quale la causa veniva rinviata, per la precisazione delle Per_2
conclusioni, all'udienza del 2 luglio 2025, assegnando alle parti i termini ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c..
All'udienza del 02-07-2025, celebrata nelle forme di cui all'articolo 173 ter,
c.p.c., la causa, previe conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
……………………………
Orbene, ciò posto in punto di fatto, occorre, nel merito, anzitutto, osservare che l'equiparazione dei figli naturali a quelli legittimi, definitivamente sancita dalla legge n. 219/2012, impone di assicurare ai figli nati fuori dal matrimonio le stesse garanzie e gli stessi diritti che l'ordinamento riconosce ai figli di genitori coniugati.
In ipotesi di crisi della coppia e/o di separazione dei genitori, dunque, il minore conserva il diritto alla bigenitorialità ed il diritto al mantenimento, operando, anche nei confronti dei figli naturali, la regola delineata dall'art. 155 c.c.. D'altra parte, e ad ulteriore conferma della centralità dei diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori, indipendentemente dalla sussistenza o meno tra questi ultimi di un rapporto di coniugio, sembra esprimersi la lettera dell'art. 315 bis c.c., come introdotto dalla L. 219/12, secondo cui “il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”.
Per ciò che in particolare attiene all'affidamento della prole, è noto che l'art. 155
c.c. ha sostanzialmente individuato nell'affido condiviso il modello legale privilegiato derogabile solo in presenza di situazioni eccezionali in cui risulti comprovata la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori e/o comunque una situazione tale da rendere l'affidamento congiunto in concreto pregiudizievole per il minore, tenuto conto, ad esempio, delle anomali
10 condizioni di vita del genitore, dell'insanabile contrasto con il figlio, della obiettiva lontananza, ecc. (cfr. Trib. Varese 21.01.2013 che rinvia all'uopo a
Cass. Civ. 19 giugno 2008 n. 16593; Cass. civ., sez. VI, ordinanza 7 dicembre
2010 n. 24841. V. anche Cass. 24526/2010).
In mancanza di una tipizzazione normativa delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto, da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alle peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo (Cass. 26587/2009).
Ordunque tanto premesso, si ritiene che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti per l'applicazione del regime di affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori.
Ed invero, il consulente tecnico di ufficio, nominato nel presente giudizio, ha escluso la sussistenza di “tratti patologici o significativi disturbi di personalità nelle parti che possano interferire con le loro capacità genitoriali”, entrambi i genitori essendo in grado di offrire uno spazio idoneo ai minori.
Le problematicità più evidenti sono state, invece, riscontrate, da parte del consulente tecnico di ufficio, con riguardo all'esercizio della funzione triadica della responsabilità genitoriale, faticando, infatti, le parti a tutelare la relazione con l'altro genitore e ponendo in essere dei comportamenti reciprocamente squalificatori, con conseguente mancanza di valorizzazione dei rispettivi ruoli ed incapacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore.
L'esperto nominato, inoltre, ha precisato che, anche se non sembra che tale conflittualità ad oggi abbia creato una condizione negativa per la prole, tuttavia, il permanere di questa situazione potrebbe avere effetti negativi sullo stesso sviluppo dei minori.
Ragione per cui questo Tribunale ritiene, da un lato, di dovere disporre l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, e, dall'altro lato,
11 tenuto conto dello stato di alta conflittualità tra le parti, potenzialmente pregiudizievole per la prole, anche per il futuro, di dovere mantenere il monitoraggio sul nucleo familiare, da parte del Servizio Sociale già incaricato, per la durata minima di 12 mesi. Va, inoltre, confermato l'incarico, già conferito a tale Servizio, di attivazione, in favore delle parti, di un percorso di sostegno alla genitorialità (per la madre anche tramite il Servizio territorialmente competente), al fine di consentire un rafforzamento delle loro capacità genitoriali, e, dunque, nell'ottica di agevolare il superamento della conflittualità allo stato esistente, nonché di approntare al nucleo familiare tutte le misure di supporto ad esso necessarie.
Sempre nell'ottica di un rafforzamento delle capacità dei genitori, si prevede, ancora, conformemente a quanto suggerito dal consulente tecnico d'ufficio, la presa in carico dei genitori presso l'U.O. di Psicologia Clinica dell'APSS, sede di
Borgo SU, nonché presso l'U.O. di Psicologia Clinica dell'AULSS, sede di Bassano del Grappa, “per un opportuno percorso di sostegno alle competenze genitoriali che potrà favorire maggiori sinergie e modalità di comunicazione maggiormente a favore e nell'interesse dei minori”.
Venendo, adesso, alla collocazione dei minori presso l'uno o l'altro genitore, specifica, anzitutto, questo Collegio, che, in linea generale, la decisione del genitore separato di trasferire la propria residenza, sia in Italia che all'estero, rientra tra i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione all'art. 16 “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”; che “nel giudizio per stabilire l'affidamento
e il collocamento dei figli di una coppia di coniugi separati, il giudice non ha il potere d'imporre all'uno o all'altro dei coniugi di rinunciare a un programmato trasferimento, che corrisponde a un diritto fondamentale costituzionalmente garantito, essendo piuttosto chiamato a valutare se sia più funzionale
12 all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario” (cfr: Corte di Cassazione sentenza n. 9633 del 2015;
Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 21054 del 01/07/2022).
Ragione per cui, nel caso di specie, l'autorità giudiziaria è solo chiamata a valutare quale sia la collocazione dei minori più funzionale al loro interesse.
Sul punto, si ritiene di dovere mantenere la situazione allo stato operante e, dunque, la prevalente collocazione della prole presso l'abitazione paterna, per le ragioni di seguito evidenziate.
Segnatamente, si specifica, anzitutto, che il ctu nominato ha espressamente escluso la sussistenza di elementi pregiudizievoli nell'uno e nell'altro contesto abitativo che facciano, invero, propendere per una soluzione piuttosto che per un'altra. Nella propria relazione peritale, quest'ultimo ha, infatti, chiarito che
“non ci sono elementi tecnici ad oggi per poter indicare, con le competenze in area salute mentale, che un collocamento possa essere migliore dell'altro: nel caso in esame, infatti, lo scrivente non riscontra franchi elementi pregiudizievoli in nessun ambiente che, al contrario, presenta pro e contro senza particolari elementi critici da attenzionare. Da un lato, i minori restando in trentino potrebbero avere una maggior continuità socio-relazionale (a cui tuttavia non sembrano particolarmente legati), d'altro canto i minori potrebbero giovare di maggiori opportunità date da una realtà cittadina più ampia. In trentino hanno la possibilità di avere un buon contatto con i nonni;
tuttavia, a Bassano i minori potrebbero beneficiare comunque del tempo libero della madre ad oggi disoccupata”. Il CTU ha, poi, precisato che “Di certo, va considerato che il trasferimento dei minori in un nuovo ambiente e dunque uno sradicamento dal proprio territorio è certamente una sfida e in qualche modo una fatica che non va sottovalutata, può tuttavia, se ben gestito - e il conflitto genitoriale non aiuta
13 – diventare una risorsa” e che, ancora, “l'unico elemento a valenza tecnica è legato alla fratellanza”, essendo, in particolare, opportuno non separare i minori.
Prendendo le mosse dalle risultanze peritali come sopra riportate, si evidenzia che l'attuale protocollo, inerente, in particolare, alla collocazione dei minori, sperimentato nell'ambito del presente giudizio, al quale gli stessi minori appaiono essersi comunque abituati, senza manifestare alcuna situazione di particolare disagio, ha, ai medesimi, garantito un ambiente caratterizzato da una certa stabilità organizzativa, regolarità di vita ed educativa, elementi tutti quanti necessari ad un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico degli stessi.
Rappresenta, precisamente, consolidato orientamento quello di ritenere che,
“in tema di affidamento dei figli, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa la capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alla personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione” (Cfr: Cassazione civile n. 18817 del 23-09-2015, richiamata in motivazione da Ordinanza della Corte di Cass.
Civ. n. 30191 del 2019).
Tutto ciò premesso in generale, si osserva, in particolare, riguardo alla situazione della madre, che, dalle relazioni agli atti dei Servizi Sociali, emergono, per quanto attiene ai comportamenti assunti dalla medesima all'atto della separazione
14 dal proprio convivente, delle condotte di poca chiarezza rispetto a circostanze importanti per la prole (relazione dei Servizi Sociali della Comunità SU e
Tesino di data 15-12-2023 nella quale, in merito alla situazione attuale, gli stessi hanno relazionato che “Altro importante elemento di cambiamento per i minori è stata la relazione sentimentale della signora con il nuovo compagno, Pt_1
rispetto alla quale nei colloqui con la scrivente la signora non è stata inizialmente trasparente e chiara. Ella riferiva che si trattava di un amico, smentendo di averlo introdotto in casa e in famiglia prima che di fatto si concretizzasse la separazione dell'ex compagno e rimanendo vaga in merito alla presenza di questa figura. Solo in un secondo momento, a fronte delle domande specifiche, la signora ha fornito qualche informazione in più. Non è stato tuttavia possibile conoscere di persona questo nuovo compagno, in quanto i due hanno disdetto l'appuntamento fissato presso lo Scrivente Servizio e non accolto le altre date proposte per recuperarlo….”), nonché condotte ambivalenti, e sempre connotate da poca trasparenza, per quanto attiene ai progetti futuri (relazione dei
Servizi Sociali di data 15-12-2023 nella quale si legge: “Rispetto ai propri progetti futuri, la signora risulta ambivalente e ancora una volta poco Pt_1 trasparente: in alcune occasioni ha affermato di volersi occupare lei in maniera prevalente dei figli e di essere disponibile a trovare un'occupazione con orari più compatibili alle esigenze dei figli: successivamente ha dichiarato di avere messo in vendita la casa, facendo intendere di essere alla ricerca di un altro lavoro e di volersi trasferire a Bassano del Grappa con il compagno;
in altre occasioni ha riferito di non poter cambiare lavoro e quindi di essere disposta, solo per motivi economici, ad accettare la proposta del signor di CP_1
occuparsi lui, in maniera prevalente, dei figli”), o, comunque, condotte poco stabili sotto il profilo organizzativo (relazione dei Servizi sociali sopra indicata nella quale si evidenzia che: “L'anno scorso era quasi sempre il papà che si rapportava con l'educatrice; mentre dopo l'estate i contatti sono stati tenuti
15 prevalentemente con la signora la quale appariva spesso affaticata dalla Pt_1 situazione, apportava spesso modifiche organizzative anche all'ultimo momento, chiedendo all'educatrice di tenere i tre figli o di passare lei a prendere e riportare a casa. La signora ha confidato ad le proprie Per_3 Parte_4
difficoltà di rapporto con l'ex compagno, spesso utilizzando canali e modalità poco adeguate, ovvero parlando della situazione davanti ad senza filtri, Per_3 nonostante il suo evidente disagio”; relazione di aggiornamento del Servizio
Sociale dove si evidenziava che “la dott.ssa ha potuto osservare come Pt_4 abbia più volte espresso la mancanza di entrambi i genitori, del papà Per_3
quando era con la mamma e viceversa;
ha rilevato, inoltre, che, quando rientrava all'asilo dal fine settimana trascorso con il papà, il bambino tendeva ad essere più equilibrato, tranquillo e coccolone, mentre dal weekend con la mamma a Bassano rientrava più confuso, iperstimolato, con un atteggiamento più trasgressivo e riferiva di diverse attività fuori casa che risultavano, dai suoi racconti, eccessive per la sua età……” ); condotte che - nonostante le
“accertate” ed “indiscusse” capacità genitoriali della ricorrente, non poste, lo si ribadisce, in discussione in tale sede - appaiono, tuttavia, meno rassicuranti per il benessere dei minori, i quali necessitano indubbiamente di certezze sia quotidiane sia di lungo periodo ed, in generale, di una maggiore stabilità di vita.
Non va, per altro, neppure trascurato lo stato di conflittualità intercorrente tra le parti, rispetto al quale la presenza della rete parentale – con particolare riguardo ai nonni paterni – può costituire, di fatto, una valida risorsa per il benessere dei minori.
Il Servizio Sociale, nella relazione già sopra più volte richiamata, ha, infatti, posto in evidenza, quale fattore principale di rischio, lo stato di alta conflittualità tra le parti. In entrambi i genitori, in particolare, si è potuta osservare “una limitata disponibilità ad uscire dalla dinamica del conflitto, continuamente alimentato da azioni recriminatorie…e una fatica a distinguere il piano
16 genitoriale dal piano personale e di coppia”. “I genitori, soprattutto nella prima fase di indagine conoscitiva, sono parsi autocentrati, incapaci di riconoscere le proprie responsabilità nella crisi familiare e di focalizzarsi prioritariamente sui bisogni dei figli, anziché sulle ragioni del conflitto”. D'altra parte, proseguono ancora i Servizi incaricati, “si è potuto osservare anche un atteggiamento di delega e di deresponsabilizzazione, quasi ad attendere che fosse qualcuno di esterno a loro e maggiormente “competente”…….a prendere le redini della situazione e mettere ordine”. A ciò aggiungasi – quale altro elemento critico –
l'incapacità dei genitori di mediare e filtrare le informazioni con i figli (“Dai racconti dei bambini infatti appare chiaro come gli stessi siano stati testimoni, sia direttamente, che indirettamente delle tensioni e delle discussioni tra i genitori, abbiano vissuto un periodo di grande instabilità, perdendo i ritmi abituali di vita e non abbiano avuto da parte dei genitori delle comunicazioni coerenti, chiare e corrette rispetto ai cambiamenti che la famiglia sta attraversando. Questo ha generato nei bambini un profondo senso di insicurezza accompagnato da altre emozioni, quali tristezza, dolore, impotenza, senso di colpa….”), rispetto alla quale, come evidenziato dal Servizio incaricato, la presenza di una rete familiare allargata, “rappresentata in questo momento principalmente dai nonni paterni, può essere considerato un fattore protettivo, nella misura in cui queste figure hanno una funzione di supporto dal punto di vista organizzativo, affettivo ed educativo, e possono garantire stabilità ai minori”.
Ed allora, tenuto anche conto di tale aspetto, si ritiene, come già posto in evidenza nelle precedenti decisioni, che sia maggiormente tutelante per i minori - necessitanti, in tale fase delicata di vita legata alla separazione dei genitori, di maggiori certezze - adottare la decisione, sulla base degli elementi in atti ed acquisiti da questo Tribunale, che assicuri loro una condizione più stabile e che permetta agli stessi di continuare a frequentare il percorso di studi già intrapreso
17 e le attività da essi svolte, anche dal punto di vista sanitario (nella specie percorso di logopedia intrapreso dalla minore ). Ciò anche, pure considerata la Per_2
difficoltà di comunicazione tra i genitori, al fine di consentire di preservare il sostegno della rete parentale, tra cui, come anzidetto, figurano principalmente i nonni paterni, i quali esplicano una particolare funzione di supporto tanto sotto il profilo affettivo, quanto sotto il profilo materiale, organizzativo ed educativo.
Si specifica che, per altro, i minori hanno una buona relazione con entrambi i genitori;
infatti “sono focalizzati su madre e padre, non riportano elementi che possano far suggerire l'influenza negativa di altre figure parentali……”; “sono francamente legati ad entrambi i genitori, non manifestano evidenti segnali di sofferenza e ad oggi l'unico elemento francamente lamentato dai bambini (e dai genitori) è la distanza tra l'abitazione paterna e materna”.
Malgrado, inoltre, la preferenza, espressa dai minori all'udienza del 10 aprile
2025, di essere prevalentemente collocati presso la madre, si osserva che, in assenza di elementi di criticità nella relazione con il padre (essendo, appunto, la relazione positiva con entrambi i genitori), e dovendosi, invece, valorizzare gli elementi sopra precisati, occorre comunque mantenere, nell'interesse degli stessi, la loro attuale prevalente collocazione. A ciò si aggiunge che le dichiarazioni, rese dai minori nella precitata udienza, sono da collocarsi in un contesto caratterizzato da un elevato tasso di conflittualità tra i genitori e che, dunque, le stesse potrebbero anche essere espressione di un conflitto di lealtà.
Indispensabile appare, altresì, come più volte puntualizzato, che i genitori si impegnino nel percorso di sostegno alla genitorialità volto ad attenuare lo stato di conflittualità tra di loro esistente, anche al fine di, concordemente, trovare una
“organizzazione sufficientemente chiara e sostenibile nel lungo periodo, volta a garantire ai figli una condizione di maggiore stabilità”.
18 Altrettanto importante è, poi, che il resistente non ostacoli il diritto di visita della madre, ma che piuttosto lo agevoli rendendolo il più possibile praticabile e sereno.
Per quanto attiene a tale regime di visita, in particolare, fatti salvi differenti accordi intercorrenti tra le parti, si ritiene di dovere recepire il protocollo di visita indicato nella relazione peritale e consistente in “weekend alternati dal venerdì fine scuola oppure ore 14.00 in assenza di scuola, alla domenica alle ore 18.00; tutte le settimane dal martedì fine scuola oppure alle ore 10.00 in assenza di scuola, al mercoledì inizio scuola oppure alle ore 18.00 in assenza di scuola”; ed ancora, “Tutti i periodi di vacanza andranno divisi al 50%, le Sante festività ad anni alterni, l'estate dovrà essere occasione per favorire il genitore non collocatario, con una prevalenza della permanenza presso lo stesso: dalla fine della scuola quindi il tempo presso il genitore non collocatario dovrà essere di 2 settimane consecutive, a seguire 1 settimana con il genitore collocatario, e andando a proseguire in questo modo (2+1+2+1+2+1…) con lo scopo di ridurre i viaggi e dare più spazio al genitore non collocatario in virtù dell'assenza degli impegni scolastici”.
A tutela delle visite del genitore non collocatario, si conferisce, inoltre, espresso incarico al Servizio Sociale competente di monitorare anche sull'attuazione del protocollo di visita come sopra indicato o come modificato, concordemente dalle parti, o con l'ausilio degli stessi Servizi incaricati, qualora sia necessario renderlo maggiormente conforme all'interesse della prole e/o all'esigenze lavorative e organizzative delle stesse parti.
Venendo adesso alle questioni di carattere economico, in ossequio alle richieste delle parti, nonché tenuto conto dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, si ritiene di dovere prevedere il mantenimento diretto della prole nei rispettivi tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori. Questi ultimi, inoltre, anche in conformità al dettato normativo e al modello di
19 affidamento condiviso applicato, beneficeranno, nella misura del 50%, dell'assegno unico universale e degli altri sussidi ed emolumenti previsti a favore della prole;
dovendo, altresì, contribuire al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, spese da determinarsi secondo le linee guida del protocollo del CNF attualmente in vigore e sottoposte a previa concertazione tra le parti qualora superiori all'importo di euro 150,00.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, della natura delle questioni trattate e della collaborazione comunque manifestata dalle parti nel corso del procedimento, si ritiene che sussistano i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Per le stesse ragioni e, tenuto anche conto delle risultanze della ctu, si ritiene che le spese inerenti alla medesima, già liquidate come da separato decreto, vadano poste a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
- DISPONE l'affidamento condiviso dei minori nata a [...] Persona_7
il 7.07.2017, nato a [...] in data [...] e Persona_8 [...]
nata a Trento in data [...], ad [...] i genitori, con collocazione Per_6 prevalente degli stessi presso l'abitazione paterna;
- DISPONE la regolamentazione del diritto di visita della ricorrente nei riguardi della prole secondo le modalità specificate in parte motiva;
- DISPONE il monitoraggio sul nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali incaricati per una durata non inferiore ad un anno;
- DISPONE l'attivazione, da parte dei Servizi Sociali rispettivamente competenti, di un percorso di sostegno alla genitorialità in favore delle parti,
“nell'ottica di agevolare il superamento della conflittualità tra gli stessi sussistente, nonché di approntare al nucleo familiare tutte le misure di supporto ad esso necessarie”;
20 - DISPONE la presa in carico dei genitori presso l'U.O. di Psicologia
Clinica dell'APSS, sede di Borgo SU, e presso l'U.O. di Psicologia
Clinica dell'AULSS, sede di Bassano del Grappa, “per un opportuno percorso di sostegno alle competenze genitoriali che potrà favorire maggiori sinergie e modalità di comunicazione maggiormente a favore e nell'interesse dei minori”;
- DISPONE il mantenimento diretto della prole da parte di ciascun genitore nei rispettivi periodi di permanenza dei figli con ognuno di essi;
- ONERA le parti di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli minori, da individuarsi sulla base del protocollo del
Consiglio Nazionale Forense attualmente in vigore e con previa concertazione delle stesse qualora superiori all'importo di euro 150,00;
- COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio;
- PONE le spese di ctu, già liquidate come da separato decreto, a carico di entrambe le parti nella misura della metà per ciascuna.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 02-07-2025
Si comunichi alle parti costituite, ai Servizi Sociali incaricati di rispettiva competenza delle parti, all'U.O. di Psicologia Clinica dell'APSS, sede di
Borgo SU, e all'U.O. di Psicologia Clinica dell'AULSS, sede di
Bassano del Grappa.
Il Giudice est. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 292/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per regolamentazione della responsabilità genitoriale instaurato
DA
nata a [...] il [...] e residente in 38050 Parte_1
CE RM (TN), fraz. Monte di Mezzo – Maso Smideri n. 4 (C.F.
) rappresentata, difesa e domiciliata, giusta delega allegata in C.F._1 calce al ricorso, dall'Avv. Martina Gaiardo con studio in Via Bordignon n. 2 – 38051
Borgo SU, recapito PEC C.F. Email_1
C.F._2
Parte ricorrente
CONTRO nato a [...] lo [...] (CF: ) e CP_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato, difeso e domiciliato presso l'avv. Luca Pontalti del Foro di Trento con studio in Trento in via Oss Mazzurana n. 72, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
Parte resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio. CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: come da foglio di precisazione delle conclusioni del 28 aprile 2025, dal contenuto di seguito riportato: “Nel merito, in principalità:
1. Affidare i minori , ed congiuntamente Per_1 Per_2 Per_3 ad entrambi i genitori e disporre che mantengono la propria residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
2. Disporre che i minori staranno con la madre dal lunedì all'uscita di scuola fino al venerdì mattina quando verranno accompagnati a scuola dalla signora staranno con il padre dal venerdì Pt_1
pomeriggio all'uscita di scuola fino al lunedì mattina quando verranno accompagnati a scuola dal signor 3. Disporre che ciascun genitore nel CP_1
tempo di permanenza con i minori si occuperà di seguirli nelle varie attività scolastiche, extra scolastiche, sportive o altro che gli stessi avranno in corso e/o dovessero in seguito intraprendere, come da piano genitoriale che si allega
(Doc. 6).
4. Stabilire che detto protocollo potrà subire variazioni in base alle necessità dei genitori ed in base alle richieste degli stessi figli. Nell'ipotesi in cui
i genitori non dovessero riuscire ad occuparsi direttamente dei minori nei rispettivi periodi di permanenza, verificheranno la disponibilità all'accudimento dell'altro genitore prima di affidare i minori a terzi.
5. Disporre che i minori trascorreranno con i genitori metà delle vacanze pasquali e natalizie oltre a quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive nel periodo che entrambi i genitori avranno cura di comunicarsi entro il mese di aprile di ogni anno.
6. Prevedere che il padre verserà alla madre, quale contributo al mantenimento ordinario dei figli, un assegno mensile di € 600,00 (€ 200,00 per ogni figlio) a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con prima rivalutazione a partire dall'anno successivo alla firma del presente accordo.
7. Prevedere che le spese straordinarie che si renderanno necessarie nella vita dei figli saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% cadauno e, laddove sostenute integralmente dall'altro genitore, egli avrà diritto all'eventuale rimborso solo se
2 preventivamente concordate per iscritto. Si farà riferimento, quanto al regime delle spese straordinarie, al vigente protocollo redatto dal Consiglio Nazionale
Forense e vi sarà necessità di un preventivo accordo tra i genitori per spese straordinarie di importi unitari superiori ad € 100,00. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari”;
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE: come da memoria del 30 aprile
2025 avente il seguente contenuto: “IN VIA PRINCIPALE Affidare i figli minori , ed congiuntamente ad entrambi i genitori, ma con Per_1 Per_2 Per_3 abitazione prevalente presso il padre e confermare l'attuale CP_1
residenza anagrafica degli stessi, che è presso il padre, in Via Lungoargine
Prela n. 7 – CE. Ciò in quanto la sig.ra ha venduto la propria Pt_1
casa di cui era unica proprietaria ed è andata a vivere stabilmente in quel di
Bassano del Grappa (VI). E ciò in quanto sembra impensabile che la sig.ra possa portare con sé definitivamente i figli in quel di Bassano, Pt_1
sradicandoli completamente dal loro territorio, dalla loro scuola, dai loro compagni, dai loro affetti. Ed altresì in quanto, nella loro , i Parte_2
figli minori, oltre che sulla assistenza continua del padre possono contare sulla importantissima presenza della nonna paterna e del, da oltre 20 anni, compagno della stessa ed affezionatissimo ai “nipoti”. Disporre che i minori, COME
ATTUALMENTE AVVIENE, stiano con il padre, rispettivamente con la madre secondo il seguente calendario:
1. tiene con sé i bambini da CP_1
lunedì all'uscita di questi dalle scuole di (verso le ore Parte_2
16.00) – gli tiene con sé quel giorno, e di poi tutto il martedì, ove gli porta a scuola e il mercoledì ove alle 08.00 gli riporta a scuola.
2. va a Parte_1
prenderli all'uscita da scuola e li tiene con sé per il restante della giornata sino alle ore 20.15 quando gli restituisce ad .
3. tiene CP_1 CP_1
con sé i bambini il mercoledì sera, il giovedì ed il venerdì, sempre portando i bambini a scuola.
4. va a prendere e tenere con sé i figli da Parte_1
3 venerdì, ad uscita da scuola alle ore 12.00 e li terrà con sé sino a lunedì mattina ove alle ore 08.00 consegnerà i bambini a scuola.
5. Considerata la necessità del padre di poter vedere e tenere con sé i figli anche un fine settimana (sabato e domenica) disporre che nella quinta settimana, il padre possa tenere con sé i figli anche detto questo quinto ultimo fine settima. IN OGNI CASO Ordinarsi a ciascun genitore di seguire, se possibile personalmente, le attività tutte dei figli minori, scolastiche, extrascolastiche sportive e quant'altro necessario al loro migliore sviluppo culturale, psicofisico e fisico dei figli stessi. Stabilire che detto protocollo potrà subire variazioni in base alle necessità dei genitori ed in base alle richieste degli stessi figli. Nell'ipotesi in cui i genitori non dovessero riuscire ad occuparsi direttamente dei minori nei rispettivi periodi di permanenza, verificheranno la disponibilità all'accudimento dell'altro genitore prima di affidare i minori a terzi. QUANTO ALLE FERIE Quanto alle vacanze Natalizie che i figli abbiano a trascorrere 7 giorni con il padre comprendenti il giorno di
Natale e gli altri 7 giorni con la madre. L'anno successivo invertendo i periodi.
Così per le vacanze Pasquali, 4 giorni con il padre, compreso il giorno di
Pasqua, e 4 giorni con la madre – scambio nell'anno successivo. Vacanze estive nel periodo di ferie scolastiche 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre, anche non consecutivi, con comunicazione da darsi entro il 31 marzo antecedente. SPESE DI ISTRUZIONE E MANTENIMENTO FIGLI Il padre, considerando che i figli vengano sostanzialmente accuditi da entrambi i genitori
a circa il 50% del tempo, cede alla sig.ra dei propri assegni Pt_3 famigliari. Assegni che ad oggi, nella metà, ammontano ad euro 350 – 360 mensili, e ciò quale contributo per il mantenimento dei figli entro il 5 anticipato di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici Istat, a partire dall'anno successivo a quello della firma del provvedimento, o somma che verrà ritenuta equa dal Tribunale adito. Spese straordinarie al 50% tra i genitori e secondo il protocollo del Consiglio Nazionale Forense, che dovrebbe risultare parte
4 integrante del provvedimento stesso. Spese straordinarie superiori ai 200 euro da concordarsi direttamente tra i genitori. PIANO GENITORIALE La figlia
frequenta la IV^ elementare presso la scuola statale di CE con Per_1 valutazione buono – distinto. Con piena soddisfazione dei suoi maestri che hanno confermato la grande serenità e tranquillità e pieno inserimento scolastico in armonia con gli altri studenti. Si propone in continuità. La figlia frequenta la II^ elementare nella stessa scuola. Da alcuni mesi è seguita Per_2
da una logopedista e sta facendo grandissimi passi tanto che la logopedista ha comunicato che tra poco la piccola avrà migliorato il suo problema. Con piena soddisfazione dei suoi maestri che hanno confermato la grande serenità e tranquillità e pieno inserimento scolastico in armonia con gli altri studenti. Si propone in continuità. Il figlio di anni 6 frequenta ora l'asilo pubblico di Per_3
CE “Margherita Waiz” con piena soddisfazione delle sue maestre che hanno confermato la grande serenità e tranquillità e pieno inserimento scolastico in armonia con gli altri bambini. Si propone in continuità ISTANZE
ISTRUTTORIE Voglia il Tribunale adito, se lo ritiene quanto meno opportuno:
1) disporre l'audizione della dott.ssa del servizio sociale di Testimone_1
Borgo SU, e della dott.ssa mediatrice del servizio Persona_4 sociale di Borgo SU, perché forniscano il preciso quadro famigliare ad oggi; ISTANZE ISTRUTTORIE TESTIMONIALI Voglia il Tribunale adito permettere l'audizione dei testimoni: I. La nonna paterna nata a [...]
LE RM (TN) il 09.05.1967 e residente a 38050 Novaledo, Via Principale
n. 12/B, cell. 3334787459. II. nato a [...]_2 Parte_2
19.12.1959 e residente con la moglie sig.ra . Questo signore, Persona_5
secondo marito della sig.ra convive con la stessa da oltre 20 anni e Per_5 quindi è da oltre 20 anni che segue i nipoti della sig.ra III. Per_5 CP
(fratello di ) nato a [...] il [...] e residente con la
[...] CP_1 sig.ra in Novaledo, Via Principale n. 12/B. sulla attuale situazione di vita Per_5
5 e di comportamento dei minori , e alla luce delle risultanze Per_1 Per_2 Per_3 della C.T.U., delle indicazioni contenute nelle C.T.P. , e delle dichiarazioni rese dai minori. SPESE DI CAUSA Si ritiene sussistano giustificati motivi, ad oggi, acché le spese di causa vengano compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c., Parte_1 premettendo di avere intrattenuto una relazione more uxorio con il resistente e che, da tale unione, erano nati i figli a Trento il 23.01.2015, Persona_6 Per_7
a Trento il 07.07.2017, e a CE RM (TN) il
[...] Persona_8
30.04.2019, chiedeva una regolamentazione della responsabilità genitoriale nei riguardi della prole nonché delle questioni di carattere economico alla stessa relative, alle condizioni di cui al ricorso e, segnatamente, disponendo l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione anagrafica di essi presso l'abitazione famigliare, regolamentando il diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in ricorso e prevedendo, a carico di quest'ultimo, un obbligo, a titolo di mantenimento, pari alla somma di euro
600,00 mensili.
La predetta rappresentava, in particolare, che la convivenza con il resistente si era interrotta a decorrere dal mese di giugno 2023; che i minori risiedevano presso l'abitazione familiare, sita in CE RM (TN), fraz. Monte di Mezzo –
Maso Smideri n. 4; che la stessa lavorava come operaia presso con CP_4
reddito mensile di circa 1200-1300 euro, mentre risultava essere CP_1 dipendente presso SATA SU Srl., percependo uno stipendio medio mensile di almeno 1800-2000 euro;
che ella era, inoltre, onerata da una rata mensile di due mutui accesi per la casa di € 940,00 al mese;
che era, ancora, gravata dal pagamento di una rata mensile, pari all'importo di euro 250,00, per la contrazione di un finanziamento di un automobile;
che le parti avevano tentato di addivenire ad un accordo in merito alla gestione dei minori mediante un percorso
6 di mediazione familiare tramite il Servizio di Borgo SU (dott.ssa e con il supporto del Servizio Sociale, nella persona della Persona_4
Dott.ssa come da mandato di monitoraggio della Procura del Testimone_1
Tribunale per i Minorenni di Trento, poi, tuttavia, conclusosi senza provvedimenti. La ricorrente formalizzava anche richiesta di provvedimenti indifferibili ai sensi dell'articolo 473 bis.15 c.p.c., volti, in ragione dell'elevata conflittualità tra le parti, alla previsione di un piano genitoriale di permanenza dei figli presso ciascun genitore. Chiedeva, inoltre, che, sempre in via di urgenza, venisse previsto un contributo economico a carico del resistente ed in favore della prole, stante l'incapienza delle di lei risorse economiche.
Si costituiva il resistente il quale, nella propria comparsa di costituzione e di risposta del 03 aprile 2024, premetteva, anzitutto, di avere, a sua volta, provveduto al deposito di un ricorso per la regolamentazione dei diritti di visita e degli obblighi di mantenimento dei figli minori, che era stato riunito a quello proposto da con provvedimento presidenziale del 22-02-2024. Parte_1
Precisava, inoltre, che, nonostante i minori della coppia risultassero formalmente residenti presso l'abitazione della madre, sita in CE RM, Fraz. Monte di
Mezzo – Maso Smideri n. 4, immobile di proprietà esclusiva della ricorrente, tale immobile era stato, tuttavia, posto in vendita, con contratto già perfezionato e con termine previsto per la consegna, al più tardi, nel mese di giugno del corrente anno. Evidenziava, a riguardo, che i figli minori, di fatto, non abitassero più presso quell'abitazione, venendo giornalmente condotti dalla località di
CE a Bassano del Grappa, nella casa in disponibilità del nuovo compagno della madre, per fare ritorno, poi, la mattina dopo, da Bassano a CE, ed essere consegnati a scuola. In ordine alla relazione instaurata con la ricorrente, chiariva che i rapporti tra le parti erano sereni sino all'arrivo del nuovo compagno di quest'ultima il quale aveva, ad un certo punto, cominciato anche a
7 frequentare la casa familiare, con conseguente pregiudizio psicologico per i minori, come specificato nella propria memoria difensiva.
Alla luce dei fatti esposti, il resistente chiedeva che i figli fossero collocati presso la casa paterna, e ciò anche al fine di assicurare alla prole una certa continuità nell'istruzione scolastica, preservando anche i loro affetti e mantenendo, altresì,
l'aiuto fornito al nucleo familiare da parte della nonna paterna e del compagno della stessa. Domandava, inoltre, di regolamentare il diritto di visita della ricorrente e di ciascun genitore secondo le modalità indicate nella comparsa di costituzione e di risposta, rappresentando, altresì, per quanto attiene alle spese scolastiche e di istruzione, di volere cedere la metà degli assegni familiari alla ricorrente, tenuto conto della contribuzione al mantenimento dei figli, da parte dei genitori, al 50%, e, dunque, anche con ripartizione al 50% delle spese straordinarie inerenti a quest'ultimi.
Con ordinanza di data 03 giugno 2024, veniva disposta l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 473 bis. 42 c.p.c., di informazioni presso la Procura del Tribunale per i Minorenni di Trento e presso la Procura del Tribunale di Trento, circa l'eventuale esistenza di procedimenti penali intercorrenti tra le parti, nonché afferenti ai minori, e venivano anche incaricati i Servizi Sociali di fornire informazioni riguardo il nucleo familiare.
Con ordinanza di data 12-08-2024, emessa ai sensi dell'articolo 473 bis.22 c.p.c., il Giudice delegato premetteva che i minori “risultano ben inseriti nell'attuale contesto di vita di CE, nel quale hanno sviluppato relazioni sociali positive con i pari e trovato dei riferimenti adulti significativi ed accoglienti, quali le insegnanti, la logopedista di l'educatrice della Scuola nel bosco, Per_2
che in un momento di grande cambiamento come quello che attualmente sta attraversando la famiglia, potrebbe garantire ai bambini continuità e stabilità.
Nel supporto di residenza, inoltre, essi trovano il supporto materiale e affettivo anche della rete parentale allargata: i nonni materni e paterni e lo zio paterno
8 hanno rappresentato in questi mesi un punto di riferimento per l'intero nucleo familiare”; rilevava, dunque, che “al fine di dare continuità ai minori nella frequentazione del percorso di studi dagli stessi già intrapreso, nelle attività dai medesimi allo stato svolte, anche dal punto di vista sanitario (nella specie percorso di logopedia intrapreso dalla minore , nonché al fine di Per_2
preservare la sfera delle relazioni sociali ed affettive dagli stessi, medio tempore, instaurate, sia con i propri pari, sia con gli adulti, costituenti per essi dei punti di riferimento e di supporto significativi, sia con la rete parentale (costituita dai nonni paterni, materni e dallo zio paterno), esplicante una particolare funzione di supporto tanto sotto il profilo affettivo, quanto sotto il profilo materiale (con particolare riguardo all'aiuto anche organizzativo ed educativo fornito dai nonni paterni)” era necessario disporre l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso l'abitazione paterna sita a CE RM. Veniva, altresì, regolamentato il diritto di visita della madre e conferito mandato ai Servizi Sociali di attivare, in favore delle parti, un percorso di sostegno alla genitorialità nonché di monitoraggio sul nucleo familiare “con specifica funzione di intervento anche sul regime di visita previsto per la madre e di modifica e/o di ampliamento dello stesso, al fine di renderlo più rispondente all'interesse della prole, nonché con onere di immediata segnalazione al Tribunale di eventuali condizioni di disagio per la prole che rendano necessario un solerte intervento da parte dell'autorità giudiziaria”.
Per quanto attiene, poi, alle questioni economiche, veniva provvisoriamente disposto il mantenimento diretto della prole da parte di ciascun genitore nei periodi di permanenza dei figli presso i medesimi, nonché l'obbligo, in capo ad entrambe le parti, di contribuire al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuna. Veniva, infine, disposta una consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare le capacità di entrambi i genitori nonché di statuire la migliore collocazione dei minori in rispondenza al loro prevalente interesse.
9 Per_ All'udienza del 10-04-2025, veniva disposta l'audizione dei minori ed
, all'esito della quale la causa veniva rinviata, per la precisazione delle Per_2
conclusioni, all'udienza del 2 luglio 2025, assegnando alle parti i termini ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c..
All'udienza del 02-07-2025, celebrata nelle forme di cui all'articolo 173 ter,
c.p.c., la causa, previe conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
……………………………
Orbene, ciò posto in punto di fatto, occorre, nel merito, anzitutto, osservare che l'equiparazione dei figli naturali a quelli legittimi, definitivamente sancita dalla legge n. 219/2012, impone di assicurare ai figli nati fuori dal matrimonio le stesse garanzie e gli stessi diritti che l'ordinamento riconosce ai figli di genitori coniugati.
In ipotesi di crisi della coppia e/o di separazione dei genitori, dunque, il minore conserva il diritto alla bigenitorialità ed il diritto al mantenimento, operando, anche nei confronti dei figli naturali, la regola delineata dall'art. 155 c.c.. D'altra parte, e ad ulteriore conferma della centralità dei diritti dei figli nei confronti di entrambi i genitori, indipendentemente dalla sussistenza o meno tra questi ultimi di un rapporto di coniugio, sembra esprimersi la lettera dell'art. 315 bis c.c., come introdotto dalla L. 219/12, secondo cui “il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”.
Per ciò che in particolare attiene all'affidamento della prole, è noto che l'art. 155
c.c. ha sostanzialmente individuato nell'affido condiviso il modello legale privilegiato derogabile solo in presenza di situazioni eccezionali in cui risulti comprovata la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori e/o comunque una situazione tale da rendere l'affidamento congiunto in concreto pregiudizievole per il minore, tenuto conto, ad esempio, delle anomali
10 condizioni di vita del genitore, dell'insanabile contrasto con il figlio, della obiettiva lontananza, ecc. (cfr. Trib. Varese 21.01.2013 che rinvia all'uopo a
Cass. Civ. 19 giugno 2008 n. 16593; Cass. civ., sez. VI, ordinanza 7 dicembre
2010 n. 24841. V. anche Cass. 24526/2010).
In mancanza di una tipizzazione normativa delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto, da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alle peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo (Cass. 26587/2009).
Ordunque tanto premesso, si ritiene che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti per l'applicazione del regime di affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori.
Ed invero, il consulente tecnico di ufficio, nominato nel presente giudizio, ha escluso la sussistenza di “tratti patologici o significativi disturbi di personalità nelle parti che possano interferire con le loro capacità genitoriali”, entrambi i genitori essendo in grado di offrire uno spazio idoneo ai minori.
Le problematicità più evidenti sono state, invece, riscontrate, da parte del consulente tecnico di ufficio, con riguardo all'esercizio della funzione triadica della responsabilità genitoriale, faticando, infatti, le parti a tutelare la relazione con l'altro genitore e ponendo in essere dei comportamenti reciprocamente squalificatori, con conseguente mancanza di valorizzazione dei rispettivi ruoli ed incapacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore.
L'esperto nominato, inoltre, ha precisato che, anche se non sembra che tale conflittualità ad oggi abbia creato una condizione negativa per la prole, tuttavia, il permanere di questa situazione potrebbe avere effetti negativi sullo stesso sviluppo dei minori.
Ragione per cui questo Tribunale ritiene, da un lato, di dovere disporre l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, e, dall'altro lato,
11 tenuto conto dello stato di alta conflittualità tra le parti, potenzialmente pregiudizievole per la prole, anche per il futuro, di dovere mantenere il monitoraggio sul nucleo familiare, da parte del Servizio Sociale già incaricato, per la durata minima di 12 mesi. Va, inoltre, confermato l'incarico, già conferito a tale Servizio, di attivazione, in favore delle parti, di un percorso di sostegno alla genitorialità (per la madre anche tramite il Servizio territorialmente competente), al fine di consentire un rafforzamento delle loro capacità genitoriali, e, dunque, nell'ottica di agevolare il superamento della conflittualità allo stato esistente, nonché di approntare al nucleo familiare tutte le misure di supporto ad esso necessarie.
Sempre nell'ottica di un rafforzamento delle capacità dei genitori, si prevede, ancora, conformemente a quanto suggerito dal consulente tecnico d'ufficio, la presa in carico dei genitori presso l'U.O. di Psicologia Clinica dell'APSS, sede di
Borgo SU, nonché presso l'U.O. di Psicologia Clinica dell'AULSS, sede di Bassano del Grappa, “per un opportuno percorso di sostegno alle competenze genitoriali che potrà favorire maggiori sinergie e modalità di comunicazione maggiormente a favore e nell'interesse dei minori”.
Venendo, adesso, alla collocazione dei minori presso l'uno o l'altro genitore, specifica, anzitutto, questo Collegio, che, in linea generale, la decisione del genitore separato di trasferire la propria residenza, sia in Italia che all'estero, rientra tra i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione all'art. 16 “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”; che “nel giudizio per stabilire l'affidamento
e il collocamento dei figli di una coppia di coniugi separati, il giudice non ha il potere d'imporre all'uno o all'altro dei coniugi di rinunciare a un programmato trasferimento, che corrisponde a un diritto fondamentale costituzionalmente garantito, essendo piuttosto chiamato a valutare se sia più funzionale
12 all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario” (cfr: Corte di Cassazione sentenza n. 9633 del 2015;
Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 21054 del 01/07/2022).
Ragione per cui, nel caso di specie, l'autorità giudiziaria è solo chiamata a valutare quale sia la collocazione dei minori più funzionale al loro interesse.
Sul punto, si ritiene di dovere mantenere la situazione allo stato operante e, dunque, la prevalente collocazione della prole presso l'abitazione paterna, per le ragioni di seguito evidenziate.
Segnatamente, si specifica, anzitutto, che il ctu nominato ha espressamente escluso la sussistenza di elementi pregiudizievoli nell'uno e nell'altro contesto abitativo che facciano, invero, propendere per una soluzione piuttosto che per un'altra. Nella propria relazione peritale, quest'ultimo ha, infatti, chiarito che
“non ci sono elementi tecnici ad oggi per poter indicare, con le competenze in area salute mentale, che un collocamento possa essere migliore dell'altro: nel caso in esame, infatti, lo scrivente non riscontra franchi elementi pregiudizievoli in nessun ambiente che, al contrario, presenta pro e contro senza particolari elementi critici da attenzionare. Da un lato, i minori restando in trentino potrebbero avere una maggior continuità socio-relazionale (a cui tuttavia non sembrano particolarmente legati), d'altro canto i minori potrebbero giovare di maggiori opportunità date da una realtà cittadina più ampia. In trentino hanno la possibilità di avere un buon contatto con i nonni;
tuttavia, a Bassano i minori potrebbero beneficiare comunque del tempo libero della madre ad oggi disoccupata”. Il CTU ha, poi, precisato che “Di certo, va considerato che il trasferimento dei minori in un nuovo ambiente e dunque uno sradicamento dal proprio territorio è certamente una sfida e in qualche modo una fatica che non va sottovalutata, può tuttavia, se ben gestito - e il conflitto genitoriale non aiuta
13 – diventare una risorsa” e che, ancora, “l'unico elemento a valenza tecnica è legato alla fratellanza”, essendo, in particolare, opportuno non separare i minori.
Prendendo le mosse dalle risultanze peritali come sopra riportate, si evidenzia che l'attuale protocollo, inerente, in particolare, alla collocazione dei minori, sperimentato nell'ambito del presente giudizio, al quale gli stessi minori appaiono essersi comunque abituati, senza manifestare alcuna situazione di particolare disagio, ha, ai medesimi, garantito un ambiente caratterizzato da una certa stabilità organizzativa, regolarità di vita ed educativa, elementi tutti quanti necessari ad un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico degli stessi.
Rappresenta, precisamente, consolidato orientamento quello di ritenere che,
“in tema di affidamento dei figli, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa la capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alla personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione” (Cfr: Cassazione civile n. 18817 del 23-09-2015, richiamata in motivazione da Ordinanza della Corte di Cass.
Civ. n. 30191 del 2019).
Tutto ciò premesso in generale, si osserva, in particolare, riguardo alla situazione della madre, che, dalle relazioni agli atti dei Servizi Sociali, emergono, per quanto attiene ai comportamenti assunti dalla medesima all'atto della separazione
14 dal proprio convivente, delle condotte di poca chiarezza rispetto a circostanze importanti per la prole (relazione dei Servizi Sociali della Comunità SU e
Tesino di data 15-12-2023 nella quale, in merito alla situazione attuale, gli stessi hanno relazionato che “Altro importante elemento di cambiamento per i minori è stata la relazione sentimentale della signora con il nuovo compagno, Pt_1
rispetto alla quale nei colloqui con la scrivente la signora non è stata inizialmente trasparente e chiara. Ella riferiva che si trattava di un amico, smentendo di averlo introdotto in casa e in famiglia prima che di fatto si concretizzasse la separazione dell'ex compagno e rimanendo vaga in merito alla presenza di questa figura. Solo in un secondo momento, a fronte delle domande specifiche, la signora ha fornito qualche informazione in più. Non è stato tuttavia possibile conoscere di persona questo nuovo compagno, in quanto i due hanno disdetto l'appuntamento fissato presso lo Scrivente Servizio e non accolto le altre date proposte per recuperarlo….”), nonché condotte ambivalenti, e sempre connotate da poca trasparenza, per quanto attiene ai progetti futuri (relazione dei
Servizi Sociali di data 15-12-2023 nella quale si legge: “Rispetto ai propri progetti futuri, la signora risulta ambivalente e ancora una volta poco Pt_1 trasparente: in alcune occasioni ha affermato di volersi occupare lei in maniera prevalente dei figli e di essere disponibile a trovare un'occupazione con orari più compatibili alle esigenze dei figli: successivamente ha dichiarato di avere messo in vendita la casa, facendo intendere di essere alla ricerca di un altro lavoro e di volersi trasferire a Bassano del Grappa con il compagno;
in altre occasioni ha riferito di non poter cambiare lavoro e quindi di essere disposta, solo per motivi economici, ad accettare la proposta del signor di CP_1
occuparsi lui, in maniera prevalente, dei figli”), o, comunque, condotte poco stabili sotto il profilo organizzativo (relazione dei Servizi sociali sopra indicata nella quale si evidenzia che: “L'anno scorso era quasi sempre il papà che si rapportava con l'educatrice; mentre dopo l'estate i contatti sono stati tenuti
15 prevalentemente con la signora la quale appariva spesso affaticata dalla Pt_1 situazione, apportava spesso modifiche organizzative anche all'ultimo momento, chiedendo all'educatrice di tenere i tre figli o di passare lei a prendere e riportare a casa. La signora ha confidato ad le proprie Per_3 Parte_4
difficoltà di rapporto con l'ex compagno, spesso utilizzando canali e modalità poco adeguate, ovvero parlando della situazione davanti ad senza filtri, Per_3 nonostante il suo evidente disagio”; relazione di aggiornamento del Servizio
Sociale dove si evidenziava che “la dott.ssa ha potuto osservare come Pt_4 abbia più volte espresso la mancanza di entrambi i genitori, del papà Per_3
quando era con la mamma e viceversa;
ha rilevato, inoltre, che, quando rientrava all'asilo dal fine settimana trascorso con il papà, il bambino tendeva ad essere più equilibrato, tranquillo e coccolone, mentre dal weekend con la mamma a Bassano rientrava più confuso, iperstimolato, con un atteggiamento più trasgressivo e riferiva di diverse attività fuori casa che risultavano, dai suoi racconti, eccessive per la sua età……” ); condotte che - nonostante le
“accertate” ed “indiscusse” capacità genitoriali della ricorrente, non poste, lo si ribadisce, in discussione in tale sede - appaiono, tuttavia, meno rassicuranti per il benessere dei minori, i quali necessitano indubbiamente di certezze sia quotidiane sia di lungo periodo ed, in generale, di una maggiore stabilità di vita.
Non va, per altro, neppure trascurato lo stato di conflittualità intercorrente tra le parti, rispetto al quale la presenza della rete parentale – con particolare riguardo ai nonni paterni – può costituire, di fatto, una valida risorsa per il benessere dei minori.
Il Servizio Sociale, nella relazione già sopra più volte richiamata, ha, infatti, posto in evidenza, quale fattore principale di rischio, lo stato di alta conflittualità tra le parti. In entrambi i genitori, in particolare, si è potuta osservare “una limitata disponibilità ad uscire dalla dinamica del conflitto, continuamente alimentato da azioni recriminatorie…e una fatica a distinguere il piano
16 genitoriale dal piano personale e di coppia”. “I genitori, soprattutto nella prima fase di indagine conoscitiva, sono parsi autocentrati, incapaci di riconoscere le proprie responsabilità nella crisi familiare e di focalizzarsi prioritariamente sui bisogni dei figli, anziché sulle ragioni del conflitto”. D'altra parte, proseguono ancora i Servizi incaricati, “si è potuto osservare anche un atteggiamento di delega e di deresponsabilizzazione, quasi ad attendere che fosse qualcuno di esterno a loro e maggiormente “competente”…….a prendere le redini della situazione e mettere ordine”. A ciò aggiungasi – quale altro elemento critico –
l'incapacità dei genitori di mediare e filtrare le informazioni con i figli (“Dai racconti dei bambini infatti appare chiaro come gli stessi siano stati testimoni, sia direttamente, che indirettamente delle tensioni e delle discussioni tra i genitori, abbiano vissuto un periodo di grande instabilità, perdendo i ritmi abituali di vita e non abbiano avuto da parte dei genitori delle comunicazioni coerenti, chiare e corrette rispetto ai cambiamenti che la famiglia sta attraversando. Questo ha generato nei bambini un profondo senso di insicurezza accompagnato da altre emozioni, quali tristezza, dolore, impotenza, senso di colpa….”), rispetto alla quale, come evidenziato dal Servizio incaricato, la presenza di una rete familiare allargata, “rappresentata in questo momento principalmente dai nonni paterni, può essere considerato un fattore protettivo, nella misura in cui queste figure hanno una funzione di supporto dal punto di vista organizzativo, affettivo ed educativo, e possono garantire stabilità ai minori”.
Ed allora, tenuto anche conto di tale aspetto, si ritiene, come già posto in evidenza nelle precedenti decisioni, che sia maggiormente tutelante per i minori - necessitanti, in tale fase delicata di vita legata alla separazione dei genitori, di maggiori certezze - adottare la decisione, sulla base degli elementi in atti ed acquisiti da questo Tribunale, che assicuri loro una condizione più stabile e che permetta agli stessi di continuare a frequentare il percorso di studi già intrapreso
17 e le attività da essi svolte, anche dal punto di vista sanitario (nella specie percorso di logopedia intrapreso dalla minore ). Ciò anche, pure considerata la Per_2
difficoltà di comunicazione tra i genitori, al fine di consentire di preservare il sostegno della rete parentale, tra cui, come anzidetto, figurano principalmente i nonni paterni, i quali esplicano una particolare funzione di supporto tanto sotto il profilo affettivo, quanto sotto il profilo materiale, organizzativo ed educativo.
Si specifica che, per altro, i minori hanno una buona relazione con entrambi i genitori;
infatti “sono focalizzati su madre e padre, non riportano elementi che possano far suggerire l'influenza negativa di altre figure parentali……”; “sono francamente legati ad entrambi i genitori, non manifestano evidenti segnali di sofferenza e ad oggi l'unico elemento francamente lamentato dai bambini (e dai genitori) è la distanza tra l'abitazione paterna e materna”.
Malgrado, inoltre, la preferenza, espressa dai minori all'udienza del 10 aprile
2025, di essere prevalentemente collocati presso la madre, si osserva che, in assenza di elementi di criticità nella relazione con il padre (essendo, appunto, la relazione positiva con entrambi i genitori), e dovendosi, invece, valorizzare gli elementi sopra precisati, occorre comunque mantenere, nell'interesse degli stessi, la loro attuale prevalente collocazione. A ciò si aggiunge che le dichiarazioni, rese dai minori nella precitata udienza, sono da collocarsi in un contesto caratterizzato da un elevato tasso di conflittualità tra i genitori e che, dunque, le stesse potrebbero anche essere espressione di un conflitto di lealtà.
Indispensabile appare, altresì, come più volte puntualizzato, che i genitori si impegnino nel percorso di sostegno alla genitorialità volto ad attenuare lo stato di conflittualità tra di loro esistente, anche al fine di, concordemente, trovare una
“organizzazione sufficientemente chiara e sostenibile nel lungo periodo, volta a garantire ai figli una condizione di maggiore stabilità”.
18 Altrettanto importante è, poi, che il resistente non ostacoli il diritto di visita della madre, ma che piuttosto lo agevoli rendendolo il più possibile praticabile e sereno.
Per quanto attiene a tale regime di visita, in particolare, fatti salvi differenti accordi intercorrenti tra le parti, si ritiene di dovere recepire il protocollo di visita indicato nella relazione peritale e consistente in “weekend alternati dal venerdì fine scuola oppure ore 14.00 in assenza di scuola, alla domenica alle ore 18.00; tutte le settimane dal martedì fine scuola oppure alle ore 10.00 in assenza di scuola, al mercoledì inizio scuola oppure alle ore 18.00 in assenza di scuola”; ed ancora, “Tutti i periodi di vacanza andranno divisi al 50%, le Sante festività ad anni alterni, l'estate dovrà essere occasione per favorire il genitore non collocatario, con una prevalenza della permanenza presso lo stesso: dalla fine della scuola quindi il tempo presso il genitore non collocatario dovrà essere di 2 settimane consecutive, a seguire 1 settimana con il genitore collocatario, e andando a proseguire in questo modo (2+1+2+1+2+1…) con lo scopo di ridurre i viaggi e dare più spazio al genitore non collocatario in virtù dell'assenza degli impegni scolastici”.
A tutela delle visite del genitore non collocatario, si conferisce, inoltre, espresso incarico al Servizio Sociale competente di monitorare anche sull'attuazione del protocollo di visita come sopra indicato o come modificato, concordemente dalle parti, o con l'ausilio degli stessi Servizi incaricati, qualora sia necessario renderlo maggiormente conforme all'interesse della prole e/o all'esigenze lavorative e organizzative delle stesse parti.
Venendo adesso alle questioni di carattere economico, in ossequio alle richieste delle parti, nonché tenuto conto dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, si ritiene di dovere prevedere il mantenimento diretto della prole nei rispettivi tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori. Questi ultimi, inoltre, anche in conformità al dettato normativo e al modello di
19 affidamento condiviso applicato, beneficeranno, nella misura del 50%, dell'assegno unico universale e degli altri sussidi ed emolumenti previsti a favore della prole;
dovendo, altresì, contribuire al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, spese da determinarsi secondo le linee guida del protocollo del CNF attualmente in vigore e sottoposte a previa concertazione tra le parti qualora superiori all'importo di euro 150,00.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, della natura delle questioni trattate e della collaborazione comunque manifestata dalle parti nel corso del procedimento, si ritiene che sussistano i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Per le stesse ragioni e, tenuto anche conto delle risultanze della ctu, si ritiene che le spese inerenti alla medesima, già liquidate come da separato decreto, vadano poste a carico delle parti nella misura della metà per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
- DISPONE l'affidamento condiviso dei minori nata a [...] Persona_7
il 7.07.2017, nato a [...] in data [...] e Persona_8 [...]
nata a Trento in data [...], ad [...] i genitori, con collocazione Per_6 prevalente degli stessi presso l'abitazione paterna;
- DISPONE la regolamentazione del diritto di visita della ricorrente nei riguardi della prole secondo le modalità specificate in parte motiva;
- DISPONE il monitoraggio sul nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali incaricati per una durata non inferiore ad un anno;
- DISPONE l'attivazione, da parte dei Servizi Sociali rispettivamente competenti, di un percorso di sostegno alla genitorialità in favore delle parti,
“nell'ottica di agevolare il superamento della conflittualità tra gli stessi sussistente, nonché di approntare al nucleo familiare tutte le misure di supporto ad esso necessarie”;
20 - DISPONE la presa in carico dei genitori presso l'U.O. di Psicologia
Clinica dell'APSS, sede di Borgo SU, e presso l'U.O. di Psicologia
Clinica dell'AULSS, sede di Bassano del Grappa, “per un opportuno percorso di sostegno alle competenze genitoriali che potrà favorire maggiori sinergie e modalità di comunicazione maggiormente a favore e nell'interesse dei minori”;
- DISPONE il mantenimento diretto della prole da parte di ciascun genitore nei rispettivi periodi di permanenza dei figli con ognuno di essi;
- ONERA le parti di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli minori, da individuarsi sulla base del protocollo del
Consiglio Nazionale Forense attualmente in vigore e con previa concertazione delle stesse qualora superiori all'importo di euro 150,00;
- COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio;
- PONE le spese di ctu, già liquidate come da separato decreto, a carico di entrambe le parti nella misura della metà per ciascuna.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 02-07-2025
Si comunichi alle parti costituite, ai Servizi Sociali incaricati di rispettiva competenza delle parti, all'U.O. di Psicologia Clinica dell'APSS, sede di
Borgo SU, e all'U.O. di Psicologia Clinica dell'AULSS, sede di
Bassano del Grappa.
Il Giudice est. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi
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