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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/11/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
n. 423/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA VERBALE DELLA CAUSA n. 423 / 2025 R.G. tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 18/11/2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi: Per l'Avv. Elisa Mazzuccato Parte_1
Per la dott.ssa Pina Melissa Mucaria Controparte_1
Parte ricorrente rinuncia alla domanda ai fini economici, ai fini giuridici si rimette alla decisione del Tribunale in ragione della sentenza della Cassazione di maggio 2025. Chiede la compensazione delle spese di lite in ragione dei contrasti giurisprudenziali esistenti al momento del deposito del ricorso. Parte resistente insiste per il rigetto del ricorso stante il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici.
Il Giudice
trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
n. 423/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 423/ 2025 RG Lav. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti SANTONICOLA Parte_1 C.F._1 CIRO ed ESPOSITO ALDO ed elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (Na) alla via Amato n. 7
PARTE RICORRENTE contro
(CF. ), con il patrocinio dei Controparte_1 P.IVA_1
Dott. ri e ed elettivamente Controparte_2 Controparte_3 domiciliato presso l' sito in Borgo Scroffa n.2 - Controparte_4 CP_4
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Cont Con ricorso depositato in data 11.3.2025 il ricorrente ha convenuto in giudizio il chiedendo: “
1. Annullare e/o disapplicare il decreto di ricostruzione della carriera nella parte in cui non riconosce ai fini giuridici l'anno 2013; 2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero ai fini giuridici l'anno 2013; 3. Condannare la resistente ad effettuare una nuova ricostruzione della carriera, con il riconoscimento anche di tale anno;
4. Condannare comunque l'Amministrazione convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa conseguente alla corretta ricostruzione di carriera;
5. Condannare al pagamento di eventuali differenze stipendiali derivanti dalla ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, da accertare in separato giudizio, oltre interessi legali;
6. Condannare la resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione ai sottoscritti procuratore per dichiarato anticipo.”. Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese. La causa, discussa all'udienza odierna, è così decisa. Il ricorso è infondato e dev'essere respinto. Valga la pena premettere che, avuto riguardo al contenuto complessivo del ricorso in cui è fatto riferimento al mancato riconoscimento “giuridico” dell'anno 2013 ed al mancato riconoscimento dello stesso “ai fini della ricostruzione della carriera”, contestando quindi il mancato riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione stipendiale, come descritto nelle relative conclusioni unitamente alla richiesta di pagamento delle relative differenze retributive, la domanda deve essere inquadrata quale richiesta di riconoscimento del servizio prestato nell'a/s 2013 sia ai fini giuridici che economici, come anche precisato all'udienza odierna. Ancora in via preliminare, contrariamente a quanto sostenuto dal , sussiste l'interesse ad CP_1 agire del ricorrente avendo questi domandato con il presente ricorso il riconoscimento del servizio prestato nell'anno 2013, come sopra descritto, oltre che a fini giuridici, anche a fini economici. Così intesa la domanda, il ricorso è infondato e dev'essere respinto. La ricorrente è una docente di ruolo assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1.9.2015 (all. 1 ric.) ed assunta in servizio in pari data (all. 3 ric.). Con decreto di ricostruzione di carriera del 30.01.2018 l'anno 2013 veniva computato ai soli fini giuridici, leggendosi nel decreto “anno scolastico riconosciuto”, con l'espressa indicazione che lo stesso non sarebbe stato utile, di contro, ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali.
Ebbene, la questione è ormai stata definitivamente risolta dalla giurisprudenza della Cassazione, la quale ha chiaramente distinto - per quanto attiene all'annualità 2013 - gli aspetti economici, che non possono essere riconosciuti, rispetto a quelli giuridici che invece devono trovare formale ed integrale riconoscimento.
Invero, con Ordinanza n. 16133 dell'11.6.2024 la Cassazione ha così disposto: “(..) le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
Nello stesso senso da ultimo è la sentenza della Cassazione n. 13619 del 21.5.2025 la quale così dispone: “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
Pertanto, posto l'avvenuto riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici, per il resto la domanda dev'essere respinta (difatti rinunciata all'udienza odierna), assorbite le questioni non espressamente affrontate.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico di parte ricorrente per il principio di soccombenza e causalità della lite stante la pronuncia di legittimità antecedente alla costituzione in giudizio del , ridotte CP_1 ex art. 152 bis disp. Att. c.cp..
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Respinge il ricorso;
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 1.779,20, oltre 15% spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge oltre contributo unificato
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c..
Vicenza, 18/11/2025 Il Giudice Dott. ssa Caterina Neri
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA VERBALE DELLA CAUSA n. 423 / 2025 R.G. tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 18/11/2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi: Per l'Avv. Elisa Mazzuccato Parte_1
Per la dott.ssa Pina Melissa Mucaria Controparte_1
Parte ricorrente rinuncia alla domanda ai fini economici, ai fini giuridici si rimette alla decisione del Tribunale in ragione della sentenza della Cassazione di maggio 2025. Chiede la compensazione delle spese di lite in ragione dei contrasti giurisprudenziali esistenti al momento del deposito del ricorso. Parte resistente insiste per il rigetto del ricorso stante il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici.
Il Giudice
trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
n. 423/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 423/ 2025 RG Lav. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti SANTONICOLA Parte_1 C.F._1 CIRO ed ESPOSITO ALDO ed elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (Na) alla via Amato n. 7
PARTE RICORRENTE contro
(CF. ), con il patrocinio dei Controparte_1 P.IVA_1
Dott. ri e ed elettivamente Controparte_2 Controparte_3 domiciliato presso l' sito in Borgo Scroffa n.2 - Controparte_4 CP_4
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Cont Con ricorso depositato in data 11.3.2025 il ricorrente ha convenuto in giudizio il chiedendo: “
1. Annullare e/o disapplicare il decreto di ricostruzione della carriera nella parte in cui non riconosce ai fini giuridici l'anno 2013; 2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero ai fini giuridici l'anno 2013; 3. Condannare la resistente ad effettuare una nuova ricostruzione della carriera, con il riconoscimento anche di tale anno;
4. Condannare comunque l'Amministrazione convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa conseguente alla corretta ricostruzione di carriera;
5. Condannare al pagamento di eventuali differenze stipendiali derivanti dalla ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, da accertare in separato giudizio, oltre interessi legali;
6. Condannare la resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione ai sottoscritti procuratore per dichiarato anticipo.”. Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese. La causa, discussa all'udienza odierna, è così decisa. Il ricorso è infondato e dev'essere respinto. Valga la pena premettere che, avuto riguardo al contenuto complessivo del ricorso in cui è fatto riferimento al mancato riconoscimento “giuridico” dell'anno 2013 ed al mancato riconoscimento dello stesso “ai fini della ricostruzione della carriera”, contestando quindi il mancato riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione stipendiale, come descritto nelle relative conclusioni unitamente alla richiesta di pagamento delle relative differenze retributive, la domanda deve essere inquadrata quale richiesta di riconoscimento del servizio prestato nell'a/s 2013 sia ai fini giuridici che economici, come anche precisato all'udienza odierna. Ancora in via preliminare, contrariamente a quanto sostenuto dal , sussiste l'interesse ad CP_1 agire del ricorrente avendo questi domandato con il presente ricorso il riconoscimento del servizio prestato nell'anno 2013, come sopra descritto, oltre che a fini giuridici, anche a fini economici. Così intesa la domanda, il ricorso è infondato e dev'essere respinto. La ricorrente è una docente di ruolo assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1.9.2015 (all. 1 ric.) ed assunta in servizio in pari data (all. 3 ric.). Con decreto di ricostruzione di carriera del 30.01.2018 l'anno 2013 veniva computato ai soli fini giuridici, leggendosi nel decreto “anno scolastico riconosciuto”, con l'espressa indicazione che lo stesso non sarebbe stato utile, di contro, ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali.
Ebbene, la questione è ormai stata definitivamente risolta dalla giurisprudenza della Cassazione, la quale ha chiaramente distinto - per quanto attiene all'annualità 2013 - gli aspetti economici, che non possono essere riconosciuti, rispetto a quelli giuridici che invece devono trovare formale ed integrale riconoscimento.
Invero, con Ordinanza n. 16133 dell'11.6.2024 la Cassazione ha così disposto: “(..) le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
Nello stesso senso da ultimo è la sentenza della Cassazione n. 13619 del 21.5.2025 la quale così dispone: “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
Pertanto, posto l'avvenuto riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici, per il resto la domanda dev'essere respinta (difatti rinunciata all'udienza odierna), assorbite le questioni non espressamente affrontate.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico di parte ricorrente per il principio di soccombenza e causalità della lite stante la pronuncia di legittimità antecedente alla costituzione in giudizio del , ridotte CP_1 ex art. 152 bis disp. Att. c.cp..
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Respinge il ricorso;
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 1.779,20, oltre 15% spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge oltre contributo unificato
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c..
Vicenza, 18/11/2025 Il Giudice Dott. ssa Caterina Neri