Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 09/01/2026, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00383/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07543/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7543 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Romito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto K10/-OMISSIS- del Ministero dell'interno di data 18-20 febbraio 2025 ma notificato il giorno 13.05.2025, con il quale l'istanza di concessione della cittadinanza veniva respinta
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa TO UD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 in data 6 dicembre 2021.
L’Amministrazione, a seguito dell’iniziale adozione del decreto del Presidente della Repubblica di concessione della cittadinanza del 8 febbraio 2024, esperite le ulteriori istanze istruttorie volte a verificare la permanenza dei requisiti in capo all’istante, con provvedimento n. K10/-OMISSIS- del 20 febbraio 2025 ha respinto la domanda dell’interessata, per insussistenza del requisito della residenza legale, visto che:
“- dalla documentazione acquisita agli atti, e da stessa dichiarazione dell’istante, risulta che abbia trasferito la propria residenza in Australia prima di prestare giuramento;
- come da comunicazione dell’istante, la stessa risulta essersi iscritta all’A.I.R.E., la quale (ex art. 6 della L. n. 470 del 1988) è riservata ai cittadini italiani ”.
Avverso il provvedimento di diniego l’interessato insorge con il presente gravame, eccependo l’illegittimità dell’atto impugnato e chiedendone l’annullamento, in quanto asseritamente affetto dai seguenti vizi:
I) Violazione degli artt. 1 e 4 della L. 91/1992, art. 23 L. 91/1992, art. 7, co. 3, D.P.R. 572/1993; violazione del principio di legalità; incompetenza relativa dell’organo emanante.
II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 cost., della L. n. 91 del 1992 ("Nuove norme sulla cittadinanza") e, in particolare, degli artt. 9, 9 bis e 23 del D.P.R. n. 572 del 1993 ("Regolamento di esecuzione della L. 5 febbraio 1992 n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza") nonché dell'art. 16, comma 7, nonché del D.P.R. n. 362 del 1994 ("Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana") e, in particolare, degli artt. 1, 2 e 3 L.91/1992 ult. cit.; nonché Eccesso di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà, travisamento di fatto, erronea rappresentazione di fatto e di diritto, difetto di motivazione, carenza d'istruttoria, ingiustizia manifesta, falsa applicazione di legge.
III) Violazione dell'art. 7, co. 3, D.P.R. 572/1993, art. 23 L. 91/1992; erronea interpretazione della normativa sul giuramento all'estero.
IV) Violazione di legge (art. 1, co. 1, lett. a) e l’art. 4, co. 2, della L. 5 febbraio 1992, n. 91 in rel. art. 43 cc) - Violazione del principio sostanzialistico di residenza, eccesso di potere per travisamento dei presupposti, carenza di istruttoria.
V) Violazione degli artt. 10 e 10-bis L. 241/1990, del principio di buona fede, di trasparenza e correttezza procedimentale (in rel. art. 97 cost).
VI) Violazione di legge (art. 10 bis L. 241/90 in rel. art. 97 cost) - Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e sviamento.
L’amministrazione, costituita in giudizio per resistere al ricorso, ha contestato le censure ex adverso svolte, concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del decreto impugnato.
All’udienza pubblica del 12 novembre 2025, in vista della quale parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il gravame in questione, la parte ha impugnato il provvedimento con cui è stata respinta la domanda di cittadinanza per naturalizzazione per il venir meno del requisito della residenza legale .
In particolare, dal provvedimento impugnato e dall’esame degli atti di causa, è emerso che, a seguito dell’iniziale adozione del decreto del Presidente della Repubblica del 8 febbraio 2024 di concessione della cittadinanza italiana alla ricorrente, in sede di verifica della permanenza dei requisiti in capo all’istante, effettuati gli ulteriori necessari adempimenti istruttori, è risultata la seguente situazione:
“ - dalla documentazione acquisita agli atti, e da stessa dichiarazione dell’istante, risulta che abbia trasferito la propria residenza in Australia prima di prestare giuramento;
- come da comunicazione dell’istante, la stessa risulta essersi iscritta all’A.I.R.E., la quale (ex art. 6 della L. n. 470 del 1988) è riservata ai cittadini italiani ”.
Al riguardo, in particolare, la ricorrente precisa di aver trasferito il domicilio in Australia per contingenze legate al lavoro del compagno, pur mantenendo in Italia la propria abitazione di proprietà, il conto corrente bancario ed il mutuo, non avendo mai avuto intenzione di lasciare definitivamente il paese.
Con il primo motivo di ricorso la parte deduce che il decreto impugnato integri una revoca sostanziale del decreto presidenziale, in palese violazione dell’art. 97 Cost., del principio di legalità e delle competenze stabilite dalla legge, visto che nessuna norma della L. 91/1992 o del D.P.R. 572/1993 attribuisce al Ministero dell’Interno il potere di annullare unilateralmente un decreto presidenziale giuridicamente efficace.
La censura non coglie nel segno.
La ricorrente erra nel ritenere che il Ministero dell’interno non avesse il potere di respingere la domanda di cittadinanza, dopo avere già accertato la sussistenza dei requisiti previsti per la richiesta di cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 e adottato il decreto concessorio del Presidente della Repubblica del 8 febbraio 2024.
Al riguardo, si evidenzia che la concessione dello status di cui agli artt. 9 e 10 della legge n. 91/1992 integra un’ipotesi di “fattispecie a formazione progressiva ”, secondo quanto affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. I, 7 settembre 2020, n. 18610, in linea con l’intervento della Corte Costituzionale, sentenza n. 258/2017), per cui “ il giuramento di fedeltà, previsto dall’art. 10 L. 91/1992, è requisito integrativo della fattispecie attributiva dello status di cittadino. Ne consegue che la prestazione del giuramento costituisce l’atto conclusivo, dal quale si produce ex nunc l’efficacia costitutiva del D.P.R. di conferimento ”.
Di conseguenza, è il giuramento che segna il discrimen , dovendosi ritenere che fino a questo momento il Ministero dell’interno dispone ancora del potere attribuitogli dall’art. 9 della legge n. 91/1992, come conferma anche la previsione di cui all’art. 4, comma 7, del d.P.R. 12/10/1993, n. 572, nello stabilire che le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di cui all'art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge. Detta norma, che assegna in altri termini all’autorità procedente il potere di effettuare ulteriori istanze istruttorie, dunque anche dopo l’adozione del provvedimento concessorio, “ sino alla prestazione del giuramento ”, attesa l’esigenza della permanenza dei requisiti in capo all’istante, non può ritenersi abrogata dall'art. 8 d.p.r. n. 362/1994, come puntualmente chiarito nel decreto impugnato, visto che l'abrogazione è stata disposta limitatamente alle parti modificate dal d.P.R. n. 362/1994: in particolare la disciplina sostanziale di cui all’art. 4, comma 7, non è stata intaccata dal Regolamento in esame, riguardante precipuamente regole procedurali. In questo senso, risulta corretto il richiamo al principio di diritto affermato dalla Corte Cass., Sez. I. Civ. sent. n. 18610 del 07/09/2020, secondo cui: “ Nelle ipotesi di acquisto della cittadinanza previste dall'art. 9 l. n. 91/1992, ai sensi dell'art. 4, comma 7, d.p.r. n. 572/1993, l'Ufficiale dello Stato civile è tenuto ad esercitare attività di controllo, vincolata e specifica, circa la perdurante sussistenza, in capo al naturalizzando, del requisito della residenza legale nel territorio italiano fino al momento della prestazione del giuramento di cui all'art.10 l.n.91/1992. Qualora, a quel momento, il requisito sia venuto meno, L'Ufficiale dello Stato civile è tenuto a rifiutare, ai sensi dell'art. 7 d.p.r. n. 396/2000, di ricevere la prestazione del giuramento del naturalizzando, in quanto adempimento in contrasto con l'ordinamento ”.
Di qui l’infondatezza anche della tesi attorea, che permea il secondo motivo di ricorso, secondo cui non sarebbe permesso di continuamente rivalutare la sussistenza del requisito della residenza ininterrotta, essendo sufficiente che lo stesso sussista prima della proposizione dell’istanza di cui all’art. 9, comma 1, lett. f, legge n. 91/1992.
Al riguardo, rinviando a quanto si dirà infra sulla permanenza del possesso della residenza interrotta in capo all’istante, ancora sul piano del potere attribuito al Ministero dell’interno, conclusivamente si evidenzia altresì che, in linea con i fini stabiliti con le norme attributive dello stesso, detto potere deve essere costantemente volto ad assicurare la miglior cura dell’interesse pubblico avuto di mira, nel rispetto dunque del principio di legalità che è criterio di valutazione e vincolo di scopo per l’autorità procedente e che, in quanto tale, assurge a garanzia per gli amministrati.
Il riconoscimento dello status civitatis ai soggetti che, presentando e conservando fino al giuramento i requisiti richiesti, forniscono garanzia di un ottimale inserimento nella comunità italiana è, in altri termini, espressione anche del dovere di lealtà e correttezza della P.A. che deve improntare sempre l’attività di cittadinanza, pena la violazione dei criteri che informano l’agire amministrativo ai sensi dell’art. 97 Cost. e del principio di imparzialità, tanto in senso negativo, come divieto di discriminazione, quanto in senso positivo, come valutazione equa degli interessi coinvolti.
A ulteriore conferma di tutto quanto testé affermato, milita quanto statuito dal Cons. Stato, sez. III, n. 2902/2022 (che, anche se concernente un’ipotesi cittadinanza richiesta, non già ai sensi della lettera d) – come nel caso di specie - bensì ai sensi della lettera f) del comma 1 dell’art. 9 della legge n. 91/1992 - dove il requisito della residenza legale ininterrotta deve essere non ultraquadriennale ma addirittura ultradecennale - esprime principi di carattere generale circa il requisito della residenza in capo al richiedente lo status ): “ Il Collegio ritiene che non rilevi nel giudizio approfondire la questione se sia ancora in vigore l’art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 572 del 1993 (e dunque verificare se esso vada disapplicato, come ha chiesto l’appellante), poiché le vigenti disposizioni legislative sono univoche nel disporre che per la concessione della cittadinanza italiana occorra il perdurante mantenimento della residenza in Italia fino al giuramento, dopo la maturazione del requisito della residenza per almeno dieci anni, per la proposizione della domanda.
Infatti, l’art. 9, comma 1, lettera “f”, della legge n. 91/1992), ha previsto che può essere concessa la cittadinanza “allo straniero che risiede legalmente (non per dieci anni, bensì) da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica”.
La parola “almeno” evidenzia che la disposizione primaria qualifica il decennio della residenza in Italia non come requisito per la proposizione della domanda, con irrilevanza di ciò che avviene dopo di essa, ma come necessario requisito di fatto che deve perdurare pur dopo la maturazione del decennio, sino al momento del giuramento.
Contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, non rileva nel caso di specie l’art. 23, comma 1, della legge n. 91 del 1992 (per il quale ‘Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza’), poiché in base a tale disposizione il giuramento può aver luogo all’estero solo quando la cittadinanza sia richiesta da chi risieda all’estero e non anche da parte di chi abbia chiesto la concessione della cittadinanza per il fatto di risiedere nel territorio italiano da almeno dieci anni ”.
Orbene i postulati richiamati da detta pronuncia consentono di dimostrare l’infondatezza, oltre che degli esaminati primi due motivi di ricorso, altresì del terzo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente invoca l’applicazione della disposizione normativa che prevede che il giuramento possa essere prestato anche all'estero, presso le rappresentanze consolari, da chi si trovi fuori dall'Italia al momento della notifica del decreto, visto che la ricorrente ha chiesto la cittadinanza per il fatto di risiedere in Italia, anche se, in quanto cittadina di uno Stato membro dell’Unione europea, ai sensi della lettera d) e non della lettera f), del comma 1 dell’art. 9 della legge n. 91/1992.
Il quarto motivo di ricorso - che, attesa la loro intrinseca interconnessione, possono essere trattati congiuntamente – è volto a sostenere il possesso del requisito della residenza ininterrotta, da intendere, nella prospettazione attorea, in senso sostanziale e non formale.
La censura deve essere disattesa.
La ricorrente ha presentato la domanda volta ad ottenere lo status civitatis ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d), della legge n. 91/92, che stabilisce che la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica “ al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica ”.
L'art. 1, comma 2, lettera a), del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 dispone, poi, che “ si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica ”.
La giurisprudenza ha interpretato il requisito della residenza legale nel territorio della Repubblica italiana nel senso che deve essere posseduto attualmente ed ininterrottamente alla data di presentazione della domanda e il tenore delle norme citate esige la “residenza legale” in Italia dello straniero ossia il mantenimento di un'ininterrotta situazione fattuale di residenza accertata in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe [sul punto, si veda, ex pluris , Tar Lazio, V bis, n. 13815/2023: « Invero, dal tenore testuale del menzionato art. 9 lett. f) della legge n. 91/1992, laddove prevede che la cittadinanza italiana possa essere concessa allo straniero che risieda legalmente (non per dieci anni, bensì) “da almeno” dieci anni nel territorio della Repubblica, va inteso nel senso che «la parola "almeno" evidenzia che la disposizione primaria qualifica il decennio della residenza in Italia non come requisito per la proposizione della domanda, con irrilevanza di ciò che avviene dopo di essa, ma come necessario requisito di fatto che deve perdurare pur dopo la maturazione del decennio, sino al momento del giuramento» (Consiglio di Stato, sez. III, 19/04/2022, n. 2902). Del resto, l’art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 572/1993 (“Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”) stabilisce espressamente che le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza di cui all'art. 9 della legge n. 91/1992 “devono permanere sino alla prestazione del giuramento »].
In questa prospettiva con riferimento al caso in esame non è sufficiente che il possesso della residenza ininterrotta sussistesse al momento della presentazione della domanda (rilevando in tal caso ai fini dell’ammissibilità della stessa), essendo successivamente venuta meno la permanenza “ininterrotta” sul territorio italiano, in ragione del trasferimento in Australia, come emerso in conseguenza della richiesta di effettuare all’estero il giuramento a seguito della comunicazione dell’iniziale d.P.R. concessorio.
Ne deriva che la qualificazione della residenza legale effettuata dal legislatore nella legge n. 91/1992 non è da intendere in senso sostanziale ma comporta che la effettiva ed abituale dimora nel territorio della Repubblica da parte dello straniero che richiede la concessione della cittadinanza italiana, debba essere comprovata dalla certificazione relativa alla iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano, nonché da quella attestante il soddisfacimento delle condizioni e degli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di soggiorno degli stranieri (cfr., fra le altre, Tar Lazio, sez. V bis, n. 8575/2022).
Infine, devono essere respinte anche le censure di cui agli ultimi due motivi di ricorso, con cui parte ricorrente lamenta la violazione del principio di buona fede, di trasparenza e correttezza procedimentale nonché la lesione delle proprie prerogative difensive.
Al riguardo, la dettagliata ricostruzione delle interlocuzioni avute con l’interessata rinvenibile nelle premesse motivazionali del decreto impugnato testimonia una attenta valutazione ed estrema disponibilità della p.a. nei confronti della richiedente oltre che una chiarezza della posizione assunta.
Il Collegio, pertanto, ritiene, sulla scorta dei postulati sopra enucleati, che le conclusioni a cui è giunta l’Amministrazione siano da ritenere corrette.
In conclusione, per quanto osservato, il ricorso deve essere respinto perché infondato.
La spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI RI, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
TO UD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO UD | RI RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.