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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/08/2025, n. 6556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6556 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione II civile – crisi d'impresa e procedure concorsuali
Il Tribunale, nel procedimento iscritto al n. 6767 /2025 R.G., riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati: dott.ssa Luisa Vasile Presidente dott. Luca Giani Giudice dott.ssa Rosa Grippo Giudice rel. ha pronunciato il seguente
DECRETO
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MANGIONE DANIELE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via VIA
ALESSIO, 12 35121 PADOVA;
Ricorrente
contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 curatore avv/dott. Controparte_2
Resistente
OGGETTO: opposizione allo stato passivo
Premesso che con ricorso ex art. 206 CCII depositato in data 19/02/2025 l'istante in epigrafe indicato ha presentato opposizione allo stato passivo della procedura suindicata, lamentando la mancata ammissione del credito vantato;
premesso altresì che, la curatela pur non costituendosi, è comparsa all'udienza del
15.07.2025; rilevato che, nelle more del giudizio, le parti alla suddetta udienza, di comune accordo, hanno chiesto l'ammissione del credito pari ad euro 13.130,73 in privilegiata ex art. 2751 bis n.
1 c.c., “a titolo di quote di previdenza integrativa non corrisposte al Fondo PREVIMODA,
1
anche in surroga del stesso che ha già dichiarato che non intende insinuarsi al passivo, CP_3 con rivalutazione monetaria dalle scadenze fino alla chiusura dello stato passivo e gli interessi legali fino alla vendita dei beni mobili”, con compensazione delle spese di lite;
ritenuto, pertanto, che alla luce della congiunta richiesta delle parti, il credito vantato dal ricorrente va ammesso come in dispositivo;
considerato che
, dato il carattere della vicenda e la soluzione, nonché stante la concorde richiesta delle parti, le spese vanno interamente compensate tra le parti;
P.Q.M.
1. accoglie l'opposizione proposta da nei confronti della Parte_1 liquidazione giudiziale GID. N. 522/2024 e per Controparte_4
l'effetto ammette l'ulteriore somma di euro ad euro 13.130,73 in privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione e interessi come per legge;
2. compensa le spese;
3. dispone che il curatore provveda alla conseguente modifica dello stato passivo con l'annotazione dei crediti ammessi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17/07/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Grippo Il Presidente
dott.ssa Luisa Vasile
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