Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 22/01/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 2880/2024 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Michele Parte_1
Madaio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, Corso Meridionale n. 51;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
E
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 29.04.2024, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 071/2023/90300760/16/000, notificata in data 10.04.2024, limitatamente agli avvisi di addebito n. 371 2018 00198712 71 000, n. 371 2019 00063626 04 000,
n. 371 2019 00179573 73 000, n. 371 2021 00085175 36 000, n. 371 2022 00109143 86 000, aventi ad oggetto contributi dovuti alla Gestione Commercianti per gli anni dal 2012 al 2020 – deducendo l'omessa notifica dei predetti avvisi di addebito, nonché la prescrizione quinquennale del credito intimato ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l' e l' chiedendo di: “… 2) Accertare e dichiarare la CP_1 Controparte_3
Nullità/Inefficacia degli avvisi di addebito impugnati 1) N. 371 2018 00198712 71 000 2) N. 371
2019 00063626 04 000 3) N. 371 2019 00179573 73 000 4) N. 371 2021 00085175 36 000 5) N.
371 2022 00109143 86 000 in considerazione che non sono mai stati notificati al sig. Parte_1
3) Dichiarare la prescrizione/decadenza del credito preteso 4) dichiarare che nulla è
[...] dovuto dal sig. alla (già Parte_1 Controparte_4 Controparte_5
e all' relativamente ai crediti pretesi con gli avvisi di addebito
[...] CP_1 impugnati;
5) condannare la in solido con l' al Controparte_4 CP_1 pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione al procuratore costituito”.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, costituivano tempestivamente in giudizio l' e CP_1
l' contestando l'ammissibilità, nonché la fondatezza del ricorso, Controparte_3 di cui chiedevano il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. Parte ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento negativo del credito contributivo di cui si intima il pagamento.
Invero, nonostante venga in rilievo un atto dell'agente della riscossione, ricorre un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale;
non si fa questione, invero, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione, in quanto ciò che si chiede al giudice è
l'accertamento della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica dell'avviso di addebito, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva.
Non deve trarre in inganno il fatto che la ricorrente abbia contestato l'avvenuta rituale notifica degli avvisi di addebito, “perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n. 28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116), il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile” (così Cass. civ. sez. un. 08/03/2022 n. 7514).
3. Così qualificata l'azione, alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass. civ. sez. un. 08/03/2022 n. 7514) va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_4
Invero, argomentando dal disposto dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 – il cui comma 5 prevede che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" – le richiamate Sezioni
Unite hanno affermato che “limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24” e, dunque, compete al solo ente impositore.
4. Con riferimento alla dedotta l'inammissibilità dell'azione per decadenza ai sensi dell'art. 24 comma 6 del D.Lgs. n. 46/1999, si rammenti che in base al combinato disposto degli artt. 24 comma 6 e 29 comma 2 del D.Lgs. n. 46/1999, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n.
80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
Tuttavia, non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella/avviso di addebito (la prescrizione successiva del credito), in quanto in parte qua l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 615 o azione di accertamento negativo del credito (Cass. civ., sez. un., n. 7514/2022 cit.; Cass. n. 29294/2019), che non sono soggette a termine di decadenza.
5. Ciò posto, deve preliminarmente valutarsi la tempestività dell'azione proposta.
La parte deduce, ai fini della prescrizione, il difetto di notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
Al riguardo, si rileva che l' ha dato prova della notifica postale o a mezzo p.e.c. degli CP_1 avvisi di addebito mediante produzione di copia dell'atto – recante in alto a sinistra il numero di raccomandata a/r – e del corrispondente avviso di ricevimento della raccomandata a/r (cfr. tra le tante Cass. n. 10326/2014; Cass. n. 12888/2015, Cass. n. 3540/2017) o della busta telematica di avvenuta consegna.
L'acclarata ritualità della notifica degli avvisi di addebito comporta l'irretrattabilità di tutti i presunti vizi procedurali e di merito relativi a tali atti, in quanto non tempestivamente opposti rispettivamente nel termine di venti giorni, ex art. 617 c.p.c., e nel termine di quaranta giorni, ex art. 24 co. 5 D.Lgs. n. 46/1999, dalla data di notifica;
resta, tuttavia, ferma, per le ragioni dette, la possibilità di far valere l'estinzione del credito per il maturarsi della prescrizione quinquennale
(cfr. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016) successivamente alla notifica dell'avviso.
Ebbene, deve ritenersi prescritto il credito contributivo portato dall'avviso di addebito n. 371
2018 00198712 71 000 che risulta notificato in data 19.01.2019; difatti, alla data di notifica dell'intimazione di cui è causa (10.04.2024) era già decorso il termine quinquennale di prescrizione.
A diversa conclusione deve pervenirsi con riguardo agli altri avvisi di addebito, notificati tra il
23.07.2019 e il 17.08.2022, rispetto ai quali l'intimazione di pagamento n.
071/2023/90300760/16/000 ha validamente interrotto il termine di prescrizione.
Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, va dichiarata la prescrizione del credito intimato nell'avviso di addebito n. 371 2018 00198712 71 000.
6. Le spese di lite – compensate di un quinto – seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi in ragione della serialità del contenzioso e della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento del ricorso, dichiarata la prescrizione del credito intimato nell'avviso di addebito n. 371 2018 00198712 71 000;
2. Rigetta per il resto;
3. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite – compensate di un quinto – da ripartirsi in parti uguali, che si liquidano in complessivi € 3.423,00, oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 22/01/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno