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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 3927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3927 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 838/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 838/2025 R.G.
TRA
c.f. TE
, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all'atto di appello, P.IVA_1 dall'avv.to Gianluca Lucci, c.f. presso il cui studio C.F._1 elettivamente domicilia in alla Pt_1 TE
APPELLANTE
E
, c.f. ,rappresentata e difesa, in Controparte_1 C.F._2 virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.to Salvatore
Cristiano, c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._3
alla via A. Manzoni n. 149 Pt_1
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1443/2025, pubblicata l'11.02.2025.
Conclusioni per l'appellante: accogliere l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, compensare per intero, e in via gradata parzialmente, le spese e competenze del giudizio di primo grado;
in via subordinata, ridurre i compensi liquidati in primo grado per spese e competenze di giudizio nella diversa somma di euro 3.397,00 quanto alla fase del giudizio di merito, e di euro 2.337,00 quanto alla fase di A.T.P., o nelle diverse somme, maggiori o minori, ritenute di giustizia.
Conclusioni per la appellata: rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1 § 1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., proposto all'esito della procedura di accertamento tecnico preventivo introdotta ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., CP_1 convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il
[...] TE
ed espose di essere proprietaria dell'immobile sito al piano terra
[...] Pt_1 dell'edificio in via Miracoli n. 80, adiacente al fabbricato condominiale.
L'attrice allegò che l'immobile in questione, a partire dai primi giorni di gennaio 2022, era stato interessato da infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla condotta di raccolta delle acque meteoriche convogliate dal terrazzo di copertura dell'edificio condominiale, subendo danni tali da comprometterne la normale fruibilità a scopo abitativo.
Concluse, pertanto, chiedendo di condannare il al pagamento, a titolo di TE risarcimento del danno, della somma di euro 7.730,00, quale costo stimato in sede di
A.T.P. per la riparazione della condotta e l'eliminazione delle cause dell'infiltrazione,
o, in subordine, di condannarlo all'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino della tubatura. Inoltre, la ricorrente chiese di condannare il al risarcimento dei TE danni subiti in conseguenza delle infiltrazioni, quantificati nelle somme di euro 2.000,00 per i danni ai mobili e alle suppellettili presenti all'interno dei locali, di euro 5.700,00 per la mancata fruizione dell'immobile, e di euro 4.417,70 per i lavori necessari al ripristino dell'appartamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Infine, chiese di condannare il al pagamento dell'importo di euro 300,00 per ogni mese di TE ritardo nell'adempimento, a far data dal mese di agosto 2023 e sino all'effettivo risarcimento per tutti i danni subiti.
Si costituì il che contestò la domanda sia con riferimento alle cause delle TE infiltrazioni individuate dall'attrice, sia con riferimento alla quantificazione dei danni asseritamente riportati dall'immobile di proprietà della CP_1
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, accolse parzialmente la domanda e condannò il resistente all'esecuzione di tutti i lavori necessari TE alla rimozione delle cause dell'infiltrazione e al ripristino della condotta pluviale, nonchè al pagamento, a favore della ricorrente della somma di euro 2.945,14, CP_1 oltre interessi, per i lavori necessari al ripristino del suo immobile.
In particolare, ritenuto che la causa delle infiltrazioni risiedesse in una carenza nei collari di collegamento della tubazione e, dunque, in un difetto di manutenzione CP_2 imputabile al , il primo giudice ha evidenziato come, in considerazione TE della potenziale presenza di ulteriori cause concorrenti, non fosse possibile determinare
2 l'efficacia causale “ponderale” dell'omessa manutenzione della condotta rispetto alla produzione del danno. Di conseguenza, esclusa la possibilità di procedere alla liquidazione del danno per equivalente, ne ha disposto il risarcimento in forma specifica, condannando il all'esecuzione dei lavori necessari a eliminare le cause TE delle infiltrazioni, nella misura in cui queste ultime fossero riconducibili all'ammaloramento della tubazione condominiale.
Quanto alle ulteriori poste risarcitorie allegate dalla il giudice di prime cure CP_1 ha accolto la domanda nei limiti del solo importo di euro 2.945,14, necessario al ripristino delle condizioni originarie dell'immobile di proprietà dell'attrice, a tal fine provvedendo, in via equitativa, alla riduzione della maggior somma di euro 4.417,70 calcolata dal consulente tecnico d'ufficio, ritenuta “sproporzionata rispetto allo stato dei luoghi pre-infiltrazioni”.
Il Tribunale ha rigettato la domanda relativa ai danni riportati dai mobili e dalle suppellettili presenti all'interno dei locali ammalorati, rilevando, da un lato, l'assenza di documentazione idonea a comprovare il valore di acquisto di tali beni, e, dall'altro,
l'inefficacia probatoria della consulenza tecnica d'ufficio, che ne aveva quantificato il valore nell'importo complessivo di euro 2.000,00, nonostante la carenza di adeguati riscontri documentali. Parimenti, il primo giudice ha rigettato la domanda relativa al risarcimento del danno emergente per la mancata fruizione dell'immobile, non essendovi in atti la prova di alcuna eventuale disdetta del contratto di locazione relativo all'abitazione e difettando, in ogni caso, la prova della totale inutilizzabilità del bene da parte del conduttore o della proprietaria.
Infine, con riferimento alle spese di lite, il primo giudice ha ritenuto che il parziale accoglimento della domanda non fosse idoneo a configurare un'ipotesi di soccombenza reciproca tale da giustificare una totale o parziale compensazione delle spese del giudizio. A tal proposito, il Tribunale ha richiamato l'indirizzo giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 32061/2022, secondo cui, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi. Pertanto, esclusa la ricorrenza degli ulteriori presupposti richiesti dalla legge ai fini della compensazione delle spese, il Tribunale ha condannato il resistente al pagamento, a favore della ricorrente TE CP_1
3 delle spese relative a tutte le fasi del giudizio, ivi incluso il procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidandole, sulla scorta dei valori indicati dal DM n.
147/2022, negli importi di euro 145,50 per esborsi ed euro 3.503,00 per compensi con riferimento alla fase di A.T.P., e negli ulteriori importi di euro 382,50 per esborsi ed euro 4.230,00 per compensi con riferimento al giudizio di merito, oltre accessori come per legge.
Da ultimo, in considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda proposta, il primo giudice ha escluso la sussistenza di una responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a carico del soccombente, rigettando la relativa domanda TE di condanna formulata dall'attrice.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado il ha proposto TE appello, cui ha resistito, costituendosi, Controparte_1
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale del 15 luglio 2025, la Corte ha riservato la causa in decisione, da pronunciare nel termine di 30 giorni, ai sensi degli artt. 350bis e 281 sexies c.p.c.
§ 2.1 Con l'unico motivo di gravame proposto, l'appellante censura la sentenza di prime cure limitatamente al regolamento delle spese di lite.
In particolare lamenta la violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. laddove il primo giudice, pur accogliendo solo una parte delle diverse richieste risarcitorie proposte dall'attrice, ha escluso la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge ai fini della compensazione delle spese del giudizio.
Ad avviso del difensore dell'appellante, infatti, il Tribunale avrebbe fatto un'applicazione erronea dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, come sottolineato dalla stessa motivazione della sentenza appellata, consente la compensazione delle spese di lite per soccombenza reciproca anche in ipotesi di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi.
Deduce l'appellante che, nel caso di specie, il ricorso depositato dalla pur CP_1 introducendo un'unica domanda risarcitoria, prevedeva senza dubbio più capi, avendo la stessa attrice formulato le proprie richieste sulla scorta di un elenco articolato in voci distinte e separate. In tale contesto, “la rigettata domanda per danno emergente a causa della mancata fruizione dell'immobile è un capo che andava valutato separatamente rispetto alle altre domande”, prevedendo esso “un onere della prova distinto ed ulteriore rispetto alla richiesta di risarcimento danni all'immobile”. Parimenti, ad avviso dell'appellante, “il rigetto per danni ai mobili ed alle suppellettili nonché il
4 rigetto al pagamento ex art 96 c.p.c. e la riduzione degli importi richiesti in accoglimento della difesa del giustificano ancor più, in una valutazione TE complessiva della vicenda processuale, la giusta compensazione delle spese e competenze di giudizio per intero e/o quantomeno per mero scrupolo difensivo una compensazione parziale in ragione dell'effettivo accoglimento della domanda di parte appellata che si ribadisce essere stata considerevolmente rigettata in accoglimento della difesa del convenuto”. TE
Il motivo di gravame è fondato.
La decisione del giudice di prime cure, per quanto attiene il censurato regolamento delle spese di lite, si fonda sull'insegnamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte nella richiamata sentenza n. 32061/2022, secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi”.
Secondo tale impostazione, la nozione di soccombenza reciproca, che ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. costituisce uno dei presupposti per la compensazione delle spese di lite, non risulta integrata nel caso in cui con la sentenza venga liquidata una somma sensibilmente inferiore rispetto a quella richiesta dalla parte, posto che la mera resistenza del convenuto alla pretesa dell'attore, anche quando trova consenso nella statuizione che accoglie soltanto in parte la domanda, non si trasforma in domanda riconvenzionale, e non può quindi dar luogo alla soccombenza reciproca, la quale presuppone invece l'esistenza di una pluralità di domande contrapposte tra le stesse parti ovvero di un'unica domanda articolata in più capi autonomi, la cui definizione dia luogo a vantaggi e svantaggi alternativamente distribuiti.
Muovendo da tale principio, il giudice di primo grado ha ritenuto che, con riferimento al caso di specie, si vertesse in ipotesi di domanda unitaria accolta in misura ridotta, non riconoscendo, dunque, la ricorrenza dei presupposti per disporre la compensazione delle spese.
L'assunto non può essere condiviso.
Difatti, l'analisi dell'atto introduttivo e delle conclusioni formulate da parte attrice evidenzia, in modo inequivoco, la presenza di più capi di domanda autonomamente formulati, ciascuno fondato su presupposti di fatto e giuridici distinti: si tratta, in
5 particolare, delle richieste aventi ad oggetto l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni
(per euro 7.730,00), il ripristino strutturale dell'immobile (per euro 4.417,70), i danni ai beni mobili e alle suppellettili (per euro 2.000,00), e il ristoro per la mancata fruizione dell'immobile (per euro 5.700,00).
Tale articolazione emerge con chiarezza non solo dal contenuto sostanziale delle diverse richieste risarcitorie, ma anche dalla loro formale scomposizione all'interno del ricorso, che distingue le singole voci di danno indicando separatamente l'importo domandato per ciascuna di esse.
Non si è dunque in presenza di una domanda unica accolta solo parzialmente, bensì di una pluralità di capi autonomi, tra i quali il primo giudice ha riconosciuto unicamente la pretesa relativa all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, mediante condanna in forma specifica, nonché il risarcimento per i lavori di ripristino dell'immobile, quantificato, peraltro, in misura inferiore rispetto alla somma richiesta. Pertanto, come rilevato dall'appellante, residua una soccombenza dell'attrice sia in relazione alla domanda di risarcimento per il danno da mancata fruizione dell'immobile, sia con riguardo alla richiesta di ristoro per i danni ai beni mobili presenti nei locali.
L'esito complessivo del giudizio evidenzia quindi una reciproca soccombenza delle parti che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., impone una compensazione parziale delle spese di lite. In particolare, avuto riguardo al valore economico delle singole pretese risarcitorie avanzate da parte attrice, e all'equilibrio tra le domande accolte e quelle rigettate, la Corte ritiene equo disporre la compensazione delle spese del primo grado, ivi inclusa la fase di A.T.P., nella misura della metà. La restante metà resta invece a carico del resistente, risultato comunque prevalentemente soccombente TE rispetto all'esito complessivo della controversia.
Il diverso regolamento delle spese sopra delineato impone una nuova liquidazione dei compensi professionali relativi al primo grado di giudizio, sicché restano assorbite le ulteriori censure sollevate dall'appellante in ordine ai criteri utilizzati dal Tribunale per la quantificazione degli onorari.
Per quanto esposto l'appello va accolto e, in parziale riforma della sentenza appellata, le spese di lite del giudizio di primo grado, ivi comprese le spese relative al procedimento di A.T.P., vanno compensate tra le parti in ragione della metà. La restante parte segue la soccombenza prevalente del e va liquidata in base ai TE parametri previsti dal DM 147/2022 (scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00), nella misura prossima ai minimi di tariffa, attesa la contenuta complessità
6 delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione. Pertanto, tenuto conto della disposta compensazione parziale, con riferimento alla fase dell'A.T.P., va liquidato l'importo di euro 72,75 per esborsi ed euro 600,00 per compensi professionali.
Con riguardo invece al giudizio di merito, va liquidato l'importo di euro 132,00 per esborsi, e, quanto al compenso professionale, l'importo di euro 250,00 per la fase di studio, di euro 200,00 per la fase introduttiva, di euro 450,00 per la fase istruttoria/trattazione e di euro 450,00 per la fase decisionale, per il complessivo importo già dimidiato di euro 1.350,00.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di A.T.P. restano, come già disposto dal primo giudice, a carico del TE
L'accoglimento, sia pur parziale, del gravame proposto dal – cui ha fatto TE seguito una sostanziale riduzione dei compensi liquidati in primo grado – giustifica la condanna dell'appellata alla refusione delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, in base ai parametri del DM 147/2022 (scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00) nella misura prossima ai minimi di tariffa
– trattandosi di appello di contenuta complessità, che investe il solo regolamento delle spese processuali, ed in considerazione del modello decisorio semplificato adottato ai fini della definizione del gravame– con distrazione a favore del difensore anticipatario, avv.to Gianluca Lucci.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello - in parziale riforma della sentenza appellata, limitatamente ai capi relativi al regolamento delle spese di lite - così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, condanna il TE
, in al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado
[...] Pt_1
a favore di spese che, già compensate per la metà, si liquidano, Controparte_1 per il procedimento di A.T.P., in euro 72,75 per esborsi ed euro 600,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, e, per il giudizio di merito, in euro 132,00 per esborsi ed euro 1.350,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
resta confermata la sentenza impugnata nella parte in cui pone a carico del le spese della consulenza tecnica TE
d'ufficio;
2) condanna al pagamento a favore del Controparte_1 TE
, in delle spese processuali del presente grado di giudizio, spese
[...] Pt_1
7 che si liquidano in euro 382,50 per esborsi ed euro 1.600,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario.
Napoli, 22 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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