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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/10/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1409/2017
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Tiziana Macrì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1409/2017 R.G.A.C., promossa
DA
(C.f. ) in p.l.r.p.t. e per essa la mandataria “ Parte_1 P.VA_1 Parte_2
(C.f in p.l.r.p.t. elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro n. 3, P.VA_2 presso lo studio dell'avv. Roberto Franco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
creditrice opposta - attrice
CONTRO
(C.F.: ), in proprio e quale legale rappresentante Controparte_1 CodiceFiscale_1 della società “ P.I.: ) e Controparte_2 P.VA_3
(c.f. ), elettivamente Parte_3 C.F._2 domiciliati in Vibo Valentia, Via A. Gramsci n.23, presso lo studio dell'avv. Letizia Maria Renda, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
debitore opponente – convenuto
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La banca ” asserisce di essere Parte_4 creditrice della società “ , con sede Dasà, Via Duca Controparte_2
d'TA (C.F. e P. VA ) - quale debitrice principale - nonché di e P.VA_4 Controparte_1 [...]
– quali fideiussori, coobbligati in via solidale con la debitrice principale Parte_3
e, il quale socio accomandatario della stessa - in virtù del seguente titolo esecutivo: contratto CP_1 di mutuo fondiario stipulato in data 23.07.2007 a rogito del Notaio , rep. 135.094, Persona_1 racc. 22.159, con il quale la “Banca di Credito Cooperativo di Maierato” – oggi Parte_4
ha erogato in favore della società debitrice Parte_4 Parte_4 principale la somma di € 250.000,00 a fronte della garanzia fideiussoria ed ipotecaria rilasciata dagli odierni reclamati e Controparte_1 Parte_3
In forza del menzionato titolo esecutivo – registrato a Catanzaro il 24.7.2007 e munito della formula esecutiva in pari data – la banca creditrice ha iscritto ipoteca in data 25.7.2007 sui beni sui beni immobili di proprietà degli esecutati.
Quindi, con atto di precetto notificato in data 9.5.2016, la banca
[...]
” ha intimato a Parte_4 Controparte_2
, il pagamento, nel termine di dieci giorni,
[...] Parte_5 Parte_3 della complessiva somma di € 224.929,39 oltre interessi dal 20.10.2007 al dì dell'effettivo soddisfo nella misura e con la decorrenza riconosciute nel richiamato titolo esecutivo ed oltre le spese ed i diritti successivi.
Con successivo atto di pignoramento notificato in data 4.8.2016 e trascritto il 13.9.2016 (nn. 5234
R.G. / 4216 R.P.), la banca creditrice ha sottoposto ad espropriazione forzata il diritto di proprietà vantato dai coniugi fideiussori e datori d'ipoteca e Controparte_1 Parte_3 sui beni immobili appresso descritti:”1. unità immobiliare in corso di costruzione ubicata in Dasà, riportata al NCEU di detto Comune al foglio 7, p.lla 471, sub. 4; 2. unità immobiliare in corso di costruzione ubicata in Dasà, riportata al NCEU di detto Comune al foglio 7, p.lla 471, sub. 5; 3. unità immobiliare ubicata in Dasà, riportata al NCEU di detto Comune al foglio 7, p.lla 471, sub. 6, cat.
C/1, locale di mq 129; 4. unità immobiliare ubicata in Dasà, riportata al NCEU di detto Comune al foglio 7, p.lla 471, sub. 7, cat. C/1, locale di mq 174.
Con atto denominato “ricorso in opposizione all'esecuzione per espropriazione e agli atti esecutivi”,
i sigg.ri e hanno promosso ricorso ex art. 615 II Controparte_1 Parte_3 comma e 617 c.p.c. avverso la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. R.G. Es. Imm. 67/2016
2 avviata in loro danno chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione, che il Tribunale di Vibo Valentia volesse:
a) dichiarare l'impignorabilità dei beni assoggettati ad esecuzione forzata in quanto costituiti in fondo patrimoniale trascritto ed annotato a margine dell'atto di matrimonio in data antecedente alla trascrizione del pignoramento e perché l'obbligazione – ove esistente – è stata assunta per scopi estranei a quelli familiari, per la cui tutela è stato costituito il Fondo patrimoniale;
b) accogliere, in ogni caso, l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare l'impignorabilità dei beni staggiti, annullare e/o estinguere, perché radicalmente illegittima, l'espropriazione stessa per il pagamento dell'iperbolico ammontare di € 223.865,71, poi precettata fino ad € 224.929,39 oltre interessi convenzionali e di mora calcolati nella misura pattuita nel contratto di mutuo del 23 luglio 2007, rep. n. 135.094, racc. n. 22159, reg a CZ il 23 luglio 2007 al n. 4283, rapporto bancario identificato al n. 30612, con dichiarazione che la banca di Credito
Cooperativo non ha diritto a procedere Parte_4 all'esecuzione per espropriazione intrapresa per le ridette somme sui beni staggiti;
c) accertare che l'espropriazione è stata promossa con mala fede e colpa grave e dunque condannare la banca Parte_4 Parte_4 al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, II comma c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
d) adottare ogni altro provvedimento di legge e di giustizia. Con vittoria di spese, competenza ed onorari di giudizio.
Con decreto reso in data 15.3.2017, il Giudice dell'esecuzione ha fissato la comparizione delle parti dinanzi a sé per l'udienza del 19.4.2017, in occasione della quale la si è costituita Parte_4 in giudizio, depositando memoria difensiva e fascicolo di parte con documenti allegati.
Con ordinanza resa in data 5 luglio 2017 e comunicata a cura della cancelleria con pec del 10.7.2017, il Giudice ha disposto la sospensione della procedura esecutiva sulla base delle motivazioni di seguito sintetizzate:
- “in base alla disciplina dettata dall'art. 170 c.c., l'azione esecutiva non è esperibile quando
– come nella fattispecie – il fondo patrimoniale è opponibile ai creditori (perché annotato e trascritto tempestivamente) e sempre che il creditore, al momento dell'assunzione dell'obbligazione, conoscesse che la stessa era assunta per bisogni estranei a quelli familiari, per la cui tutela era stato costituito il fondo patrimoniale”;
3 - “è onere dell'opponente provare … che i creditori hanno agito in via esecutiva in spregio del divieto ex art. 170 c.c., per essere, al momento dell'assunzione dell'obbligazione …, consapevoli della estraneità dell'obbligazione stessa ai bisogni della famiglia”;
- “ … il fatto che il mutuo è stato stipulato da una società esercente attività commerciale e che le somme mutuate sono state accreditate sul c/c della predetta società costituiscono precisi e forti elementi indiziari dai quali desumere che il debito è stato contratto per l'esercizio dell'attività di impresa e non per soddisfare i bisogni della famiglia degli esecutati”;
- “questi ultimi hanno allegato e dimostrato di poter contare anche su altra fonte di reddito, sub specie derivante dall'attività lavorativa scolta dalla (… la quale ha svolto attività Pt_3 di insegnante anche nel periodo successivo al 2007, data di stipula del contratto di mutuo)”;
- “dalla stessa tipologia del contratto di mutuo non si evince una finalità espansiva della società mutuataria;
non si tratta, invero, di un mutuo finalizzato all'accrescimento della capacità reddituale della società ma di una semplice ed ulteriore operazione di indebitamento della stessa garantita da ipoteca” (la sottolineatura è di chi scrive);
- “il fatto che all'atto di costituzione del fondo patrimoniale (rectius: del mutuo) gli opponenti abbiano acconsentito che venisse iscritta ipoteca sugli stessi beni immobili già costituiti in fondo, non appare qualificabile come implicita rinuncia all'operatività del vincolo precedentemente impresso sui beni dati in ipoteca, ma sembra – per lo più – costituire esercizio della facoltà prevista dall'art. 169 c.c.”;
- “la prova della consapevolezza della estraneità della obbligazione ai bisogni della famiglia può ricavarsi anche da presunzioni (Cass.2790/2013) essendo sufficiente, a tal fine, dimostrare che la stessa natura della obbligazione palesava la sua estraneità alle esigenze della famiglia”;
- “ … la tipologia del contratto e la natura soggettiva del mutuatario …circostanze certamente note alla banca mutuante, al momento della stipula del muto, palesavano l'estraneità dell'obbligazione alle esigenze della famiglia”.
Con il medesimo provvedimento il Giudice dell'esecuzione ha assegnato il termina di sessanta giorni dalla comunicazione dello stesso per l'eventuale introduzione del giudizio di merito. Pertanto, sussistendo l'interesse dalla banca creditrice ad ottenere la revoca e/o la riforma del provvedimento di sospensione, in quanto illegittimo, infondato ed ingiusto, il Parte_4
proponeva il presente giudizio di merito.
[...]
Si sono costituiti in giudizio , nel presente giudizio di merito, , anche quale Legale Controparte_1
Rappresentate pro-tempore della Soc. e Controparte_2 [...]
chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice in quanto inammissibili Parte_3
4 ed infondate in fatto ed in diritto ed, in particolare, dichiarare “ l'impignorabilità dei beni subastati siccome costituiti in fondo patrimoniale trascritto ed annotato a margine dell'atto di matrimonio in data antecedente alla trascrizione del pignoramento e perché l'obbligazione – ove esistente- è stata assunta per scopi estranei a quelli familiari, per la cui tutela è stato costituito il Fondo patrimoniale;
Accogliere, in ogni caso, in via definitiva anche in questo merito l'opposizione e, per l'effetto, dichiarata l'impignorabilità dei beni stagiti, annullare e/o estinguere, perché radicalmente illegittima, l'espropriazione stessa”.
In data 7.10.2019, la quale cessionaria della banca Controparte_3 [...]
e per essa la mandataria Controparte_4 Controparte_5 costituiva ed interveniva nel presente giudizio di merito e per l'effetto, in sostituzione dell'originario dante causa, richiamava gli atti già compiuti e depositati nella pendente causa, rinnovava le istanze già formulate ed avanzate negli atti e nei documenti prodotti, riportandosi a tutto quanto già richiesto dai precedenti procuratori nell'interesse dell'originario titolare del diritto di credito.
Disposta l'acquisizione del fascicolo recante R.G.E..n. 67/2016, la causa, di natura documentale, era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva più volte rinviata dai giudici titolari del ruolo e successivamente dai GOP per incompetenza ratione materiae.
Divenuta assegnataria del fascicolo, questo giudice rinviava alla udienza del 23.10.2025, per discussione ex art. 281 sexies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n.
29523/2008, Cass. n. 11356/2006), la domanda deve essere accolta.
Preliminarmente, occorre evidenziare che il bene oggetto di esecuzione forzata è stato vincolato nel
2003 dai coniugi in un fondo patrimoniale. Parte_6
5 Successivamente, lo stesso immobile nell'anno 2007 è stato concesso in garanzia ipotecaria dagli stessi coniugi , quali terzi datori di ipoteca, per il mutuo contratto dalla società Parte_6 [...]
”, la cui compagine sociale è formata dagli stessi coniugi. Controparte_2
La domanda avanzata dall'odierna creditrice è fondata e va accolta per le seguenti ragioni di diritto.
Ai sensi dell'art.169 C.C. “Non si possono alienare, ipotecare, dare impegno o comunque vincolare
i beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi”.
In base a tale disposizione, il legislatore ha espressamente previsto la legittima estromissione del singolo bene dal fondo patrimoniale, anche indipendentemente da un atto di alienazione, come nel caso di costituzione di ipoteca o altro vincolo, con il solo consenso di entrambi i coniugi.
Ciò comporta il venir meno del vincolo di segregazione, facendo rientrare il bene nel patrimonio
“generale” del proprietario ai sensi dell'articolo 2740 C.C. con la possibilità per il creditore garantito di soddisfarsi sul bene concesso in ipoteca, senza la necessità di applicazione del disposto dell'articolo
170 C.C. e con gli oneri probatori ad esso conseguenti.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è unanime nell'affermare che “ In caso di valida costituzione di ipoteca sui beni compresi nel fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 169 c.c., tali beni sono sempre espropriabili dal creditore ipotecario, per la soddisfazione del credito garantito, ai sensi dell'art.
2808 c.c., senza le limitazioni di cui all'art. 170 c.c..”(cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 3742 del
9 febbraio 2024).
Secondo la Corte di Cassazione, investita della vicenda, “In diritto, non può sussistere alcun dubbio sul fatto che, laddove venga validamente concessa ipoteca su un bene del fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 169 c.c., il bene ipotecato sarà assoggettabile ad espropriazione dal creditore ipotecario, anche in costanza degli effetti del fondo stesso (esattamente come non può sussistere alcun dubbio sul fatto che, se di un bene del fondo patrimoniale i titolari dispongano validamente mediante contratto di compravendita, ai sensi dell'art. 169 c.c., la vendita, abbia efficacia immediata, con il conseguente trasferimento della proprietà del bene all'acquirente e la sua sottrazione a qualunque vincolo di destinazione derivante dal fondo).”
Gli Ermellini hanno evidenziato che l'art. 169 c.c. prevede espressamente che – in presenza di determinate condizioni – si possa validamente vendere o ipotecare il bene del fondo patrimoniale, anche in costanza del fondo: tale disposizione non può avere altro senso che consentire la vendita, che comporta il trasferimento immediato della proprietà all'acquirente, oppure la costituzione di una garanzia reale quale l'ipoteca, che comporta la possibilità che il bene venga venduto a terzi in sede
6 giudiziale per soddisfare l'obbligazione garantita, ai sensi dell'art. 2808 c.c., nonostante l'esistenza del fondo patrimoniale.
Evidentemente, se sussistono le condizioni richieste dall'art. 169 c.c. per il trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali di garanzia sui beni del fondo, vuol dire che tali diritti sono validamente e pienamente trasferiti o costituiti ed essi attribuiscono all'acquirente tutte le facoltà normalmente inerenti ai medesimi: quindi, se viene validamente costituita l'ipoteca su beni del fondo, questi devono necessariamente ritenersi espropriabili per la soddisfazione del creditore ipotecario, ai sensi dell'art. 2808 c.c., a prescindere dalle ragioni per cui fu contratta la relativa obbligazione, in quanto, in presenza delle condizioni di cui all'art. 169 c.c., si verifica, per definizione, il superamento di tutti i vincoli di destinazione e di disposizione dei beni compresi nel fondo, ivi inclusi quelli relativi alla loro pignorabilità.
La volontaria determinazione dei coniugi in ordine alla costituzione dell'ipoteca su uno o più dei beni costituiti in fondo patrimoniale, pertanto, implica univoca abdicazione al regime di peculiare segregazione patrimoniale a quelli impresso all'atto della sua costituzione, comportando il ripristino di quello di asservimento alla responsabilità patrimoniale, benché esclusivamente per il credito per il quale si è scelto di offrire la relativa garanzia reale, ai sensi dell'art. 2808 c.c.
In proposito, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:“In caso di valida costituzione di ipoteca sui beni compresi nel fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 169 c.c., tali beni sono sempre espropriabili dal creditore ipotecario, per la soddisfazione del credito garantito, ai sensi dell'art. 2808 c.c., senza le limitazioni di cui all'art. 170 c.c.” (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n.
3742 del 9 febbraio 2024).
In definitiva, appare superflua ed inconferente nel caso de quo la prova dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia.
Infatti, l'articolo 170 cc, detta la disciplina per l'aggressione dei beni sottoposti a fondo patrimoniale da parte di un terzo, il quale è tenuto, per iscrivere ipoteca o pignoramento, di dimostrare che il credito per cui agisce è sorto contratto per far fronte ai bisogni della famiglia.
Quindi occorre effettuare una differenziazione fondamentale: nel caso di ipoteca volontaria concessa da entrambi i coniugi, nel rispetto delle regole dettate dall'articolo 169 CC, il creditore ipotecario è libero di soddisfarsi sul bene ipotecato secondo le normali regole dettate dall'ordinamento, attesa l'estromissione del bene dal vincolo del fondo;
mentre nel caso di ipoteca giudiziale iscritta da parte di un terzo si applicherà il disposto dell'articolo 170 C.C. con i conseguenti oneri probatori sopra richiamati.
7 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 - esclusa la fase istruttoria - tenuto conto dell'attività svolta e del tenore delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Tiziana
Macrì, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n.1409 del 2017 R.G., così provvede:
-accoglie la domanda avanzata dalla in p.l.r.p.t. e per essa la mandataria Parte_1
“ e per l'effetto revoca l'ordinanza di sospensione del processo esecutivo Parte_2 immobiliare n.67/2016 e rigetta l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi promossa da e avverso la procedura esecutiva immobiliare Controparte_1 Parte_3 iscritta al n.r.g. 67/2016 del Tribunale di Vibo Valentia;
-condanna i convenuti, al pagamento, in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio che liquida in euro € 4.849,55 per compensi, oltre rimborso spese generali, VA e CPA come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 29.10.205
Il Presidente F.F.
Dott.ssa Tiziana Macrì
8
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Tiziana Macrì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1409/2017 R.G.A.C., promossa
DA
(C.f. ) in p.l.r.p.t. e per essa la mandataria “ Parte_1 P.VA_1 Parte_2
(C.f in p.l.r.p.t. elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro n. 3, P.VA_2 presso lo studio dell'avv. Roberto Franco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
creditrice opposta - attrice
CONTRO
(C.F.: ), in proprio e quale legale rappresentante Controparte_1 CodiceFiscale_1 della società “ P.I.: ) e Controparte_2 P.VA_3
(c.f. ), elettivamente Parte_3 C.F._2 domiciliati in Vibo Valentia, Via A. Gramsci n.23, presso lo studio dell'avv. Letizia Maria Renda, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
debitore opponente – convenuto
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La banca ” asserisce di essere Parte_4 creditrice della società “ , con sede Dasà, Via Duca Controparte_2
d'TA (C.F. e P. VA ) - quale debitrice principale - nonché di e P.VA_4 Controparte_1 [...]
– quali fideiussori, coobbligati in via solidale con la debitrice principale Parte_3
e, il quale socio accomandatario della stessa - in virtù del seguente titolo esecutivo: contratto CP_1 di mutuo fondiario stipulato in data 23.07.2007 a rogito del Notaio , rep. 135.094, Persona_1 racc. 22.159, con il quale la “Banca di Credito Cooperativo di Maierato” – oggi Parte_4
ha erogato in favore della società debitrice Parte_4 Parte_4 principale la somma di € 250.000,00 a fronte della garanzia fideiussoria ed ipotecaria rilasciata dagli odierni reclamati e Controparte_1 Parte_3
In forza del menzionato titolo esecutivo – registrato a Catanzaro il 24.7.2007 e munito della formula esecutiva in pari data – la banca creditrice ha iscritto ipoteca in data 25.7.2007 sui beni sui beni immobili di proprietà degli esecutati.
Quindi, con atto di precetto notificato in data 9.5.2016, la banca
[...]
” ha intimato a Parte_4 Controparte_2
, il pagamento, nel termine di dieci giorni,
[...] Parte_5 Parte_3 della complessiva somma di € 224.929,39 oltre interessi dal 20.10.2007 al dì dell'effettivo soddisfo nella misura e con la decorrenza riconosciute nel richiamato titolo esecutivo ed oltre le spese ed i diritti successivi.
Con successivo atto di pignoramento notificato in data 4.8.2016 e trascritto il 13.9.2016 (nn. 5234
R.G. / 4216 R.P.), la banca creditrice ha sottoposto ad espropriazione forzata il diritto di proprietà vantato dai coniugi fideiussori e datori d'ipoteca e Controparte_1 Parte_3 sui beni immobili appresso descritti:”1. unità immobiliare in corso di costruzione ubicata in Dasà, riportata al NCEU di detto Comune al foglio 7, p.lla 471, sub. 4; 2. unità immobiliare in corso di costruzione ubicata in Dasà, riportata al NCEU di detto Comune al foglio 7, p.lla 471, sub. 5; 3. unità immobiliare ubicata in Dasà, riportata al NCEU di detto Comune al foglio 7, p.lla 471, sub. 6, cat.
C/1, locale di mq 129; 4. unità immobiliare ubicata in Dasà, riportata al NCEU di detto Comune al foglio 7, p.lla 471, sub. 7, cat. C/1, locale di mq 174.
Con atto denominato “ricorso in opposizione all'esecuzione per espropriazione e agli atti esecutivi”,
i sigg.ri e hanno promosso ricorso ex art. 615 II Controparte_1 Parte_3 comma e 617 c.p.c. avverso la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. R.G. Es. Imm. 67/2016
2 avviata in loro danno chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione, che il Tribunale di Vibo Valentia volesse:
a) dichiarare l'impignorabilità dei beni assoggettati ad esecuzione forzata in quanto costituiti in fondo patrimoniale trascritto ed annotato a margine dell'atto di matrimonio in data antecedente alla trascrizione del pignoramento e perché l'obbligazione – ove esistente – è stata assunta per scopi estranei a quelli familiari, per la cui tutela è stato costituito il Fondo patrimoniale;
b) accogliere, in ogni caso, l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare l'impignorabilità dei beni staggiti, annullare e/o estinguere, perché radicalmente illegittima, l'espropriazione stessa per il pagamento dell'iperbolico ammontare di € 223.865,71, poi precettata fino ad € 224.929,39 oltre interessi convenzionali e di mora calcolati nella misura pattuita nel contratto di mutuo del 23 luglio 2007, rep. n. 135.094, racc. n. 22159, reg a CZ il 23 luglio 2007 al n. 4283, rapporto bancario identificato al n. 30612, con dichiarazione che la banca di Credito
Cooperativo non ha diritto a procedere Parte_4 all'esecuzione per espropriazione intrapresa per le ridette somme sui beni staggiti;
c) accertare che l'espropriazione è stata promossa con mala fede e colpa grave e dunque condannare la banca Parte_4 Parte_4 al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, II comma c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
d) adottare ogni altro provvedimento di legge e di giustizia. Con vittoria di spese, competenza ed onorari di giudizio.
Con decreto reso in data 15.3.2017, il Giudice dell'esecuzione ha fissato la comparizione delle parti dinanzi a sé per l'udienza del 19.4.2017, in occasione della quale la si è costituita Parte_4 in giudizio, depositando memoria difensiva e fascicolo di parte con documenti allegati.
Con ordinanza resa in data 5 luglio 2017 e comunicata a cura della cancelleria con pec del 10.7.2017, il Giudice ha disposto la sospensione della procedura esecutiva sulla base delle motivazioni di seguito sintetizzate:
- “in base alla disciplina dettata dall'art. 170 c.c., l'azione esecutiva non è esperibile quando
– come nella fattispecie – il fondo patrimoniale è opponibile ai creditori (perché annotato e trascritto tempestivamente) e sempre che il creditore, al momento dell'assunzione dell'obbligazione, conoscesse che la stessa era assunta per bisogni estranei a quelli familiari, per la cui tutela era stato costituito il fondo patrimoniale”;
3 - “è onere dell'opponente provare … che i creditori hanno agito in via esecutiva in spregio del divieto ex art. 170 c.c., per essere, al momento dell'assunzione dell'obbligazione …, consapevoli della estraneità dell'obbligazione stessa ai bisogni della famiglia”;
- “ … il fatto che il mutuo è stato stipulato da una società esercente attività commerciale e che le somme mutuate sono state accreditate sul c/c della predetta società costituiscono precisi e forti elementi indiziari dai quali desumere che il debito è stato contratto per l'esercizio dell'attività di impresa e non per soddisfare i bisogni della famiglia degli esecutati”;
- “questi ultimi hanno allegato e dimostrato di poter contare anche su altra fonte di reddito, sub specie derivante dall'attività lavorativa scolta dalla (… la quale ha svolto attività Pt_3 di insegnante anche nel periodo successivo al 2007, data di stipula del contratto di mutuo)”;
- “dalla stessa tipologia del contratto di mutuo non si evince una finalità espansiva della società mutuataria;
non si tratta, invero, di un mutuo finalizzato all'accrescimento della capacità reddituale della società ma di una semplice ed ulteriore operazione di indebitamento della stessa garantita da ipoteca” (la sottolineatura è di chi scrive);
- “il fatto che all'atto di costituzione del fondo patrimoniale (rectius: del mutuo) gli opponenti abbiano acconsentito che venisse iscritta ipoteca sugli stessi beni immobili già costituiti in fondo, non appare qualificabile come implicita rinuncia all'operatività del vincolo precedentemente impresso sui beni dati in ipoteca, ma sembra – per lo più – costituire esercizio della facoltà prevista dall'art. 169 c.c.”;
- “la prova della consapevolezza della estraneità della obbligazione ai bisogni della famiglia può ricavarsi anche da presunzioni (Cass.2790/2013) essendo sufficiente, a tal fine, dimostrare che la stessa natura della obbligazione palesava la sua estraneità alle esigenze della famiglia”;
- “ … la tipologia del contratto e la natura soggettiva del mutuatario …circostanze certamente note alla banca mutuante, al momento della stipula del muto, palesavano l'estraneità dell'obbligazione alle esigenze della famiglia”.
Con il medesimo provvedimento il Giudice dell'esecuzione ha assegnato il termina di sessanta giorni dalla comunicazione dello stesso per l'eventuale introduzione del giudizio di merito. Pertanto, sussistendo l'interesse dalla banca creditrice ad ottenere la revoca e/o la riforma del provvedimento di sospensione, in quanto illegittimo, infondato ed ingiusto, il Parte_4
proponeva il presente giudizio di merito.
[...]
Si sono costituiti in giudizio , nel presente giudizio di merito, , anche quale Legale Controparte_1
Rappresentate pro-tempore della Soc. e Controparte_2 [...]
chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice in quanto inammissibili Parte_3
4 ed infondate in fatto ed in diritto ed, in particolare, dichiarare “ l'impignorabilità dei beni subastati siccome costituiti in fondo patrimoniale trascritto ed annotato a margine dell'atto di matrimonio in data antecedente alla trascrizione del pignoramento e perché l'obbligazione – ove esistente- è stata assunta per scopi estranei a quelli familiari, per la cui tutela è stato costituito il Fondo patrimoniale;
Accogliere, in ogni caso, in via definitiva anche in questo merito l'opposizione e, per l'effetto, dichiarata l'impignorabilità dei beni stagiti, annullare e/o estinguere, perché radicalmente illegittima, l'espropriazione stessa”.
In data 7.10.2019, la quale cessionaria della banca Controparte_3 [...]
e per essa la mandataria Controparte_4 Controparte_5 costituiva ed interveniva nel presente giudizio di merito e per l'effetto, in sostituzione dell'originario dante causa, richiamava gli atti già compiuti e depositati nella pendente causa, rinnovava le istanze già formulate ed avanzate negli atti e nei documenti prodotti, riportandosi a tutto quanto già richiesto dai precedenti procuratori nell'interesse dell'originario titolare del diritto di credito.
Disposta l'acquisizione del fascicolo recante R.G.E..n. 67/2016, la causa, di natura documentale, era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva più volte rinviata dai giudici titolari del ruolo e successivamente dai GOP per incompetenza ratione materiae.
Divenuta assegnataria del fascicolo, questo giudice rinviava alla udienza del 23.10.2025, per discussione ex art. 281 sexies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n.
29523/2008, Cass. n. 11356/2006), la domanda deve essere accolta.
Preliminarmente, occorre evidenziare che il bene oggetto di esecuzione forzata è stato vincolato nel
2003 dai coniugi in un fondo patrimoniale. Parte_6
5 Successivamente, lo stesso immobile nell'anno 2007 è stato concesso in garanzia ipotecaria dagli stessi coniugi , quali terzi datori di ipoteca, per il mutuo contratto dalla società Parte_6 [...]
”, la cui compagine sociale è formata dagli stessi coniugi. Controparte_2
La domanda avanzata dall'odierna creditrice è fondata e va accolta per le seguenti ragioni di diritto.
Ai sensi dell'art.169 C.C. “Non si possono alienare, ipotecare, dare impegno o comunque vincolare
i beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi”.
In base a tale disposizione, il legislatore ha espressamente previsto la legittima estromissione del singolo bene dal fondo patrimoniale, anche indipendentemente da un atto di alienazione, come nel caso di costituzione di ipoteca o altro vincolo, con il solo consenso di entrambi i coniugi.
Ciò comporta il venir meno del vincolo di segregazione, facendo rientrare il bene nel patrimonio
“generale” del proprietario ai sensi dell'articolo 2740 C.C. con la possibilità per il creditore garantito di soddisfarsi sul bene concesso in ipoteca, senza la necessità di applicazione del disposto dell'articolo
170 C.C. e con gli oneri probatori ad esso conseguenti.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è unanime nell'affermare che “ In caso di valida costituzione di ipoteca sui beni compresi nel fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 169 c.c., tali beni sono sempre espropriabili dal creditore ipotecario, per la soddisfazione del credito garantito, ai sensi dell'art.
2808 c.c., senza le limitazioni di cui all'art. 170 c.c..”(cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 3742 del
9 febbraio 2024).
Secondo la Corte di Cassazione, investita della vicenda, “In diritto, non può sussistere alcun dubbio sul fatto che, laddove venga validamente concessa ipoteca su un bene del fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 169 c.c., il bene ipotecato sarà assoggettabile ad espropriazione dal creditore ipotecario, anche in costanza degli effetti del fondo stesso (esattamente come non può sussistere alcun dubbio sul fatto che, se di un bene del fondo patrimoniale i titolari dispongano validamente mediante contratto di compravendita, ai sensi dell'art. 169 c.c., la vendita, abbia efficacia immediata, con il conseguente trasferimento della proprietà del bene all'acquirente e la sua sottrazione a qualunque vincolo di destinazione derivante dal fondo).”
Gli Ermellini hanno evidenziato che l'art. 169 c.c. prevede espressamente che – in presenza di determinate condizioni – si possa validamente vendere o ipotecare il bene del fondo patrimoniale, anche in costanza del fondo: tale disposizione non può avere altro senso che consentire la vendita, che comporta il trasferimento immediato della proprietà all'acquirente, oppure la costituzione di una garanzia reale quale l'ipoteca, che comporta la possibilità che il bene venga venduto a terzi in sede
6 giudiziale per soddisfare l'obbligazione garantita, ai sensi dell'art. 2808 c.c., nonostante l'esistenza del fondo patrimoniale.
Evidentemente, se sussistono le condizioni richieste dall'art. 169 c.c. per il trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali di garanzia sui beni del fondo, vuol dire che tali diritti sono validamente e pienamente trasferiti o costituiti ed essi attribuiscono all'acquirente tutte le facoltà normalmente inerenti ai medesimi: quindi, se viene validamente costituita l'ipoteca su beni del fondo, questi devono necessariamente ritenersi espropriabili per la soddisfazione del creditore ipotecario, ai sensi dell'art. 2808 c.c., a prescindere dalle ragioni per cui fu contratta la relativa obbligazione, in quanto, in presenza delle condizioni di cui all'art. 169 c.c., si verifica, per definizione, il superamento di tutti i vincoli di destinazione e di disposizione dei beni compresi nel fondo, ivi inclusi quelli relativi alla loro pignorabilità.
La volontaria determinazione dei coniugi in ordine alla costituzione dell'ipoteca su uno o più dei beni costituiti in fondo patrimoniale, pertanto, implica univoca abdicazione al regime di peculiare segregazione patrimoniale a quelli impresso all'atto della sua costituzione, comportando il ripristino di quello di asservimento alla responsabilità patrimoniale, benché esclusivamente per il credito per il quale si è scelto di offrire la relativa garanzia reale, ai sensi dell'art. 2808 c.c.
In proposito, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:“In caso di valida costituzione di ipoteca sui beni compresi nel fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 169 c.c., tali beni sono sempre espropriabili dal creditore ipotecario, per la soddisfazione del credito garantito, ai sensi dell'art. 2808 c.c., senza le limitazioni di cui all'art. 170 c.c.” (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n.
3742 del 9 febbraio 2024).
In definitiva, appare superflua ed inconferente nel caso de quo la prova dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia.
Infatti, l'articolo 170 cc, detta la disciplina per l'aggressione dei beni sottoposti a fondo patrimoniale da parte di un terzo, il quale è tenuto, per iscrivere ipoteca o pignoramento, di dimostrare che il credito per cui agisce è sorto contratto per far fronte ai bisogni della famiglia.
Quindi occorre effettuare una differenziazione fondamentale: nel caso di ipoteca volontaria concessa da entrambi i coniugi, nel rispetto delle regole dettate dall'articolo 169 CC, il creditore ipotecario è libero di soddisfarsi sul bene ipotecato secondo le normali regole dettate dall'ordinamento, attesa l'estromissione del bene dal vincolo del fondo;
mentre nel caso di ipoteca giudiziale iscritta da parte di un terzo si applicherà il disposto dell'articolo 170 C.C. con i conseguenti oneri probatori sopra richiamati.
7 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 - esclusa la fase istruttoria - tenuto conto dell'attività svolta e del tenore delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Tiziana
Macrì, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n.1409 del 2017 R.G., così provvede:
-accoglie la domanda avanzata dalla in p.l.r.p.t. e per essa la mandataria Parte_1
“ e per l'effetto revoca l'ordinanza di sospensione del processo esecutivo Parte_2 immobiliare n.67/2016 e rigetta l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi promossa da e avverso la procedura esecutiva immobiliare Controparte_1 Parte_3 iscritta al n.r.g. 67/2016 del Tribunale di Vibo Valentia;
-condanna i convenuti, al pagamento, in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio che liquida in euro € 4.849,55 per compensi, oltre rimborso spese generali, VA e CPA come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 29.10.205
Il Presidente F.F.
Dott.ssa Tiziana Macrì
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