CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 03/02/2026, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1627/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente
LE AR RO, Relatore
PIZZA STEFANO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8332/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043708901 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043708901 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043708901 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO) a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 847/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento, con vittoria di spese.
Resistente: estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 proponeva nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE-Riscossione e dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Provinciale III di Roma ricorso n. 8332/2025 RG avverso una
Intimazione di pagamento (IRPEF 2015) per € 36.833,51 riferita ad un Avviso di accertamento ed una successiva Intimazione di pagamento.
2. Ricorrente lamenta:
1° - Mancanza di titolo esecutivo, per la pendenza attuale del giudizio sugli atti prodromici (CGT 2° del Lazio)
2° - Difetto di legittimazione passiva, in quanto altra persona (Nominativo_1) è stata nominata erede del de cuius (Nominativo_2) ai cui redditi si riferisce l'accertamento.
3. DP-3 si costituiva e
contro
-deduceva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
5. Parte resistente ha dimostrato di avere immediatamente sospeso gli atti prodromici, a seguito dell'Ordinanza con la quale (05/11/2024) la CGT di 2° del Lazio ha sospeso l'esecutività della sentenza favorevole all'Ufficio avverso l'Avviso di accertamento prodromico all'atto ora impugnato.
Pertanto, l'Intimazione di pagamento impugnata (notificata il 02/09/2024 e, cioè, prima della predetta sospensione di esecutività), è oramai priva di qualsiasi efficacia esecutiva.
6. Spese compensate, attesa la richiesta di parte resistente e la tempestività dei disposti atti caducatori di efficacia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese di lite compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente
LE AR RO, Relatore
PIZZA STEFANO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8332/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043708901 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043708901 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043708901 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO) a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 847/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento, con vittoria di spese.
Resistente: estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 proponeva nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE-Riscossione e dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Provinciale III di Roma ricorso n. 8332/2025 RG avverso una
Intimazione di pagamento (IRPEF 2015) per € 36.833,51 riferita ad un Avviso di accertamento ed una successiva Intimazione di pagamento.
2. Ricorrente lamenta:
1° - Mancanza di titolo esecutivo, per la pendenza attuale del giudizio sugli atti prodromici (CGT 2° del Lazio)
2° - Difetto di legittimazione passiva, in quanto altra persona (Nominativo_1) è stata nominata erede del de cuius (Nominativo_2) ai cui redditi si riferisce l'accertamento.
3. DP-3 si costituiva e
contro
-deduceva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
5. Parte resistente ha dimostrato di avere immediatamente sospeso gli atti prodromici, a seguito dell'Ordinanza con la quale (05/11/2024) la CGT di 2° del Lazio ha sospeso l'esecutività della sentenza favorevole all'Ufficio avverso l'Avviso di accertamento prodromico all'atto ora impugnato.
Pertanto, l'Intimazione di pagamento impugnata (notificata il 02/09/2024 e, cioè, prima della predetta sospensione di esecutività), è oramai priva di qualsiasi efficacia esecutiva.
6. Spese compensate, attesa la richiesta di parte resistente e la tempestività dei disposti atti caducatori di efficacia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese di lite compensate.