Sentenza 22 novembre 2023
Massime • 1
La conversione in appello del ricorso diretto per cassazione proposto fuori dai casi consentiti è possibile a condizione che l'impugnante, per ignoranza o non corretta interpretazione delle norme processuali, abbia errato, in buona fede, nell'individuazione del mezzo di impugnazione da utilizzare, e non anche se abbia voluto deliberatamente provocare il sindacato del giudice sovraordinato con un mezzo d'impugnazione diverso da quello correttamente proponibile.
Commentario • 1
- 1. Conversione in appello del ricorso inammissibile in CassazioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 luglio 2025
Quando è possibile la conversione in appello del ricorso diretto per Cassazione proposto fuori dai casi consentiti? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon. 1. La questione: vizio di motivazione Il Tribunale di Roma rigettava un'istanza volta alla revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora. Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell'istante il quale, con un unico motivo, deduceva vizio di motivazione. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/11/2023, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2023 |
Testo completo
016 16-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 1935 Andrea Gentili UP 22/11/2023- Antonella Di Stasi R.G.N. 24018/2023 Emanuela Gai Enrico Mengoni Relatore - Maria Cristina Amoroso ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nel procedimento a carico di El WI ME, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/5/2023 del Tribunale di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha chiesto la conversine del ricorso in appello, con trasmissione degli atti;
udite le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. Francesco Bellucci e Lorenzo Nannelli, che hanno chiesto il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10/5/2023, il Tribunale di Firenze assolveva ME El WI dai reati allo stesso ascritti ai sensi degli artt. 81 cpv., 349, comma 1 e 2, cod. pen., per esser la punibilità esclusa per particolare tenuità del fatto.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, deducendo, con due motivi sovrapponibili, la violazione e l'erronea interpretazione dell'art. 131-bis cod. pen. Premessa la pacifica violazione dei sigilli contestata, compiuta sette volte, si lamenta che il Tribunale avrebbe riconosciuto la causa di esclusione della punibilità soltanto alla luce delle motivazioni psicologiche e degli interessi soggettivi dell'imputato, senza valutare affatto l'estrema gravità degli illeciti commessi in continuazione, la grave lesione ai beni giuridici protetti, l'entità e l'eccezionalità delle disposizioni di legge violate (emesse durante l'emergenza pandemica per COVID-19), le conseguenze che ne sarebbero potute derivare in termini di diffusione e contagio del virus, oltre al numero delle violazioni ed alla intensità del dolo così riscontrata. Sotto altro profilo, poi, si contesta l'incompletezza del richiamo, contenuto nella decisione, alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 18891 del 27/1/2022 in tema di applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. al reato continuato;
se è vero, infatti, che in quella sede è stata affermata la astratta compatibilità dell'istituto alla pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione, sarebbe anche vero che una valutazione di tal genere dovrebbe comunque tener conto della natura e della gravità degli illeciti, della tipologia dei beni giuridici tutelati, della entità delle disposizioni di legge violate, delle finalità e delle modalità esecutive delle condotte. Ebbene, la sentenza impugnata non conterrebbe alcun esame di questi profili in fatto, sebbene necessario, così da imporsene l'annullamento, anche al fine di evitare un pericoloso precedente. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta inammissibile.
4. L'art. 569 cod. proc. pen. (Ricorso immediato per cassazione) stabilisce, al comma 1, che la parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione;
al comma 3, poi, si prevede che la 사 disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall'articolo 606, comma cat-pise-pin- 1, lettere d) ed e). In tali casi, ricorso eventualmente proposto si converte in appello.
5. Tanto premesso, il Collegio rileva che il ricorso immediato in questione rientra proprio nell'ambito della lettera b) appena richiamata, contenendo una 2 evidente critica alla motivazione della sentenza del Tribunale, nei termini dell'omessa valutazione dei criteri applicativi dell'art. 131-bis cod. pen.,così come della effettiva portata della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 18891 del 2022; la stessa motivazione, peraltro, è poi definita "del tutto errata ed eccentrica rispetto alla vicenda".
6. Ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., dunque, il ricorso dovrebbe essere convertito in appello.
7. In senso contrario, tuttavia, la Corte osserva che il Procuratore ricorrente ha affermato (pag. 4) che "non si solleva alcuna questione di fatto (e che) si propone ricorso "per saltum" contro l'assoluzione dell'imputato per entrambi i delitti esclusivamente per le seguenti ragioni di diritto", riportate nei motivi richiamati. Il ricorso, dunque, risulta espressamente proposto proprio per far valere vizi di motivazione, quali quelli appena citati. -7.1. Deve trovare applicazione, pertanto, il principio condiviso da questo Collegio - secondo cui il ricorso diretto per cassazione non è convertibile in appello, con conseguente inammissibilità del gravame, quando, attraverso la ricerca dell'effettiva volontà del ricorrente, si accerti che lo stesso abbia voluto deliberatamente impugnare il provvedimento con un mezzo o per motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza sia della improponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, quanto della esistenza di altro ed unico rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema e dallo stesso ricorrente rifiutato (tra le altre, Sez. 6, n. 1108 del 6/12/2022, G., Rv. 284333; Sez. 1, n. 51610 del 23/4/2018, Canella, Rv. 275664). In altri termini, la conversione del ricorso in appello, vale a dire il passaggio da un mezzo non consentito a uno consentito, è possibile solamente se l'impugnante commette un errore in buona fede nella individuazione del mezzo da utilizzare, per ignoranza o non corretta interpretazione delle norme processuali;
solamente in questo caso l'atto di impugnazione, formalmente invalido, può essere recuperato per il rispetto del principio del favor impugnationis, a meno che non risulti il contrario, e cioè che la parte abbia voluto deliberatamente provocare il sindacato del giudice sovraordinato con un mezzo d'impugnazione diverso da quello realmente proponibile, perché predisposto dall'ordinamento giuridico per rimuovere i vizi denunciati. Esattamente come nel caso di specie.
8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Andrea Gentili Enrico Mengoni Алиева реше ㄴ Depositata in Cancelleria Oggi, 15 GEN. 2024 \ R P T IL FUNZIONAN U S DIZIARIO R O C Luana Mirka 4