CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGRO MARIA BEATRICE, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13013/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R100785 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R100785 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R100785 IRPEF-ALIQUOTE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna avviso di accertamento n. TK501R100785/2024 per l'anno 2020, notificato in data 27 aprile 2024 ed emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma - Ufficio Controlli nella qualità di socio della società Società_1, per maggiore IRPEF per una complessiva somma pari ad € 2.951,03.
Si precisa che con atto n. TK502R100350/2023 l'Ufficio finanziario ha accertato per l'anno d'imposta 2020 in capo alla società “Società_1” un reddito d'impresa di € 47.564,00 e che, trattandosi di redditi prodotti in forma associata, a norma dell'art. 5, comma 1 e 2, Dpr n. 917/86, esplicano efficacia ai fini IRPEF nei confronti dei singoli soci. Il ricorrente deteneva nell'anno in esame una quota di partecipazione del 10%, e conseguentemente l'Ufficio ha accertato il reddito di partecipazione da imputare al contribuente, pari ad € 4.756,40, con l'avviso di accertamento impugnato.
Il ricorrente deduce difetto di motivazione, violazione dei principi di buona fede ei rapporti con gi uffici finanziari e contestando l'infondatezza del recupero. Trattandosi di operazioni effettivamente eseguite.
Si costituisce in giudizio la Direzione Provinciale II di Roma la quale controdeduce l'infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Correttamente, l'ufficio finanziario resistente ha richiamato il principio di trasparenza, secondo il quale prevede l'imputazione diretta (per trasparenza) dei redditi prodotti in forma associata in proporzione alle quote detenute, indipendentemente dalla percezione (dell'art. 5, commi 1 e 2 del Dpr n. 917/86).
Per contro, il ricorrente si è limitato a formulare in modo generico censure nei confronti dell'atto presupposto
(avviso di accertamento nei confronti della società), affermando l'effettività delle operazioni, senza supportare l'asserto con alcuna argomentazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in euro 300, oltre oneri di legge se dovuti, in favore della parte resistente costituita.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 300,00, oltre oneri di legge, se dovuti, in favore della parte resistente costituita.
Così deciso all'udienza del 02/12/2025 Il Giudice
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGRO MARIA BEATRICE, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13013/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R100785 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R100785 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R100785 IRPEF-ALIQUOTE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna avviso di accertamento n. TK501R100785/2024 per l'anno 2020, notificato in data 27 aprile 2024 ed emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma - Ufficio Controlli nella qualità di socio della società Società_1, per maggiore IRPEF per una complessiva somma pari ad € 2.951,03.
Si precisa che con atto n. TK502R100350/2023 l'Ufficio finanziario ha accertato per l'anno d'imposta 2020 in capo alla società “Società_1” un reddito d'impresa di € 47.564,00 e che, trattandosi di redditi prodotti in forma associata, a norma dell'art. 5, comma 1 e 2, Dpr n. 917/86, esplicano efficacia ai fini IRPEF nei confronti dei singoli soci. Il ricorrente deteneva nell'anno in esame una quota di partecipazione del 10%, e conseguentemente l'Ufficio ha accertato il reddito di partecipazione da imputare al contribuente, pari ad € 4.756,40, con l'avviso di accertamento impugnato.
Il ricorrente deduce difetto di motivazione, violazione dei principi di buona fede ei rapporti con gi uffici finanziari e contestando l'infondatezza del recupero. Trattandosi di operazioni effettivamente eseguite.
Si costituisce in giudizio la Direzione Provinciale II di Roma la quale controdeduce l'infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Correttamente, l'ufficio finanziario resistente ha richiamato il principio di trasparenza, secondo il quale prevede l'imputazione diretta (per trasparenza) dei redditi prodotti in forma associata in proporzione alle quote detenute, indipendentemente dalla percezione (dell'art. 5, commi 1 e 2 del Dpr n. 917/86).
Per contro, il ricorrente si è limitato a formulare in modo generico censure nei confronti dell'atto presupposto
(avviso di accertamento nei confronti della società), affermando l'effettività delle operazioni, senza supportare l'asserto con alcuna argomentazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in euro 300, oltre oneri di legge se dovuti, in favore della parte resistente costituita.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 300,00, oltre oneri di legge, se dovuti, in favore della parte resistente costituita.
Così deciso all'udienza del 02/12/2025 Il Giudice