Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 77
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'ufficio finanziario abbia correttamente applicato il principio di trasparenza, imputando al socio i redditi della società in proporzione alla quota detenuta, come previsto dall'art. 5 del Dpr n. 917/86. Il ricorrente, invece, si è limitato a censure generiche senza fornire argomentazioni a supporto.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di buona fede e rapporti con gli uffici finanziari

    La Corte ha ritenuto che l'ufficio finanziario abbia correttamente applicato il principio di trasparenza, imputando al socio i redditi della società in proporzione alla quota detenuta, come previsto dall'art. 5 del Dpr n. 917/86. Il ricorrente, invece, si è limitato a censure generiche senza fornire argomentazioni a supporto.

  • Rigettato
    Infondatezza del recupero a tassazione

    La Corte ha ritenuto che l'ufficio finanziario abbia correttamente applicato il principio di trasparenza, imputando al socio i redditi della società in proporzione alla quota detenuta, come previsto dall'art. 5 del Dpr n. 917/86. Il ricorrente, invece, si è limitato a censure generiche senza fornire argomentazioni a supporto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 77
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 77
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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