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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/11/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 1157/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente
2) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1157/2022 R.G. promossa da:
“L'APPRODO” COOPERATIVA SOCIALE
[...]
, P. IVA Controparte_1
con sede in Torino, via Poliziano n.54, in persona del commissario P.IVA_1 liquidatore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Stefano Chiriatti del foro di Lecce, PEC presso il cui studio è Email_1 elettivamente domiciliata, in Milano, via Boccaccio n. 4
- APPELLANTE-
CONTRO
C.F./P. IVA con sede in Lugo, corso Controparte_2 P.IVA_2
Garibaldi n. 11, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Emanuele Poggi del foro di Milano, PEC
e dall'avv. Marco Marzani del foro di Milano, Email_2
PEC presso il cui studio è elettivamente Email_3 domiciliata, in Milano, via Larga n. 8
- APPELLATA -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 7 settembre 2022, la
[...]
Parte_1
in persona del commissario liquidatore, ha
[...]
proposto impugnazione avverso la sentenza n. 513/2022, emessa in data 9 febbraio
2022 dal Tribunale di Torino, in composizione monocratica, pubblicata in pari data e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“- revoca il decreto ingiuntivo n. 9599/19 del 25.10.19;
-condanna L' Parte_1
al pagamento a favore di
[...] Controparte_2 delle spese processuali che liquida in euro 264 per esposti ed euro 2.098 per compensi
[...] professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“L'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, richiesta, eccezione o domanda, voglia riformare l'impugnata sentenza n.513/2022 del Tribunale di Torino e, quindi,
1. per le ragioni esposte nell'atto introduttivo, accogliere l'appello e per l'effetto riformare in toto la Sentenza del Tribunale di Torino n.513 del 9.02.2022, così da confermare il Decreto Ingiuntivo
n.9599/2019 del 25/28.10.2019 (proc. n.14242/2019) nella misura di euro 5.693,79, oltre interessi ex
Dlgs 231/01 dal dì della maturazione e fino al soddisfo, oltre a rivalutazione monetaria, oltre alle spese liquidate nel decreto ingiuntivo opposto e a quelle relative al doppio grado di giudizio, e comunque dichiarare tenuta l'appellata a corrispondere in favore dell'appellante la sopra indicata somma, oltre interessi moratori e rivalutazione;
2. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per parte Appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione o istanza e previo ogni più opportuno accertamento, condanna e declaratoria del caso, così giudicare:
I. in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla
[...]
(P.IVA avverso la sentenza n. Parte_2 P.IVA_1
513/2022, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Torino, Terza Sezione Civile, in data 9.02.22, ai sensi e dell'art. 348 bis c.p.c. per i motivi di cui in atti. II. in via di subordine, nel merito: respingere integralmente l'appello proposto dalla
[...]
[.. , in quanto infondato in fatto ed in Parte_3 diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 513/2022, pronunciata dal Tribunale Ordinario di
Torino, Terza Sezione Civile, in data 9.02.22, per i motivi tutti di cui in atti.
III. Con vittoria dei compensi e delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio rispetto ad eventuali domande o istanze nuove”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Con ricorso ex art. 633 ss c.p.c. del 26 maggio 2019, L'
[...]
, disposta con decreto n. 515 del 7 ottobre 2015, ha Parte_4
chiesto, al Tribunale di Torino l'emissione di un'ingiunzione di pagamento, per l'importo di complessivi euro 732.443,05, oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs.
n.231/2002, nei confronti della clinica operante nel Controparte_2
settore sanitario, allegando il mancato pagamento di diverse fatture emesse negli anni
2014-2015, a fronte dei servizi resi in esecuzione di tre distinti contratti d'appalto,
sottoscritti con la clinica nei mesi di gennaio e luglio del 2013.
Con decreto n. 9599/2019 del 28 ottobre 2019, il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, ha ingiunto alla di pagare, Controparte_2
in favore della liquidatela, la minor somma di euro 5.693,79, oltre interessi e spese della procedura, rilevando come, in base ai documenti in atti, il credito risultasse certo,
liquido ed esigibile solo limitatamente a tale importo, quale saldo residuo della fattura n. 113 del 30 novembre 2014 di euro 88.947,20, non sussistendo, invece, prova scritta dei crediti di cui alle restanti fatture, non risultando estratto autentico delle scritture contabili.
Con atto di citazione notificato in data 29 ottobre 2019, Controparte_2
ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto, allegando quanto segue:
[...]
3 - che l'esponente, società appartenente al Gruppo Controparte_3
gestisce la struttura “Opera Pia Lotteri” in Torino, residenza
[...]
sanitaria assistenziale che accoglie anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, al fine di sostenere i loro bisogni sociali, relazionali, assistenziali e riabilitativi;
- di avere affidato alla cooperativa , con due distinti contratti del 1 Parte_1
gennaio 2013, la gestione del servizio di ristorazione e dei servizi di pulizia della struttura, dietro corrispettivi comprensivi di tutto quanto necessario alla loro erogazione, inclusi i costi di approvvigionamento delle derrate alimentari e del personale adibito ai servizi;
- di avere affidato alla cooperativa , con successivo contratto del 1 Parte_1
luglio 2013, anche la gestione dei servizi funzionali all'assistenza dei pazienti ospitati presso la struttura;
- che i rapporti tra le parti si erano svolti regolarmente sino alla metà dell'anno
2014, avendo provveduto con regolarità al Controparte_2
pagamento delle fatture emesse da L'APPRODO s.c.r.l.;
- che, negli ultimi mesi del 2014, a fronte delle lamentele dei dipendenti della cooperativa circa il mancato pagamento degli stipendi, Parte_1
l'esponente, in sede di tentativo di conciliazione con le organizzazioni sindacali ai sensi della legge n. 146/1990, sottolineava che, per andare incontro alle esigenze dei lavoratori, “stava provvedendo a pagare i corrispettivi in favore della contestualmente alla presentazione della fattura, Parte_1
nonostante i contratti prevedessero termini di liquidazione a 90 giorni”, manifestando, altresì, preoccupazione “per le negative ricadute sia economiche, legate alla gestione insoddisfacente del presidio, sia di immagine, in quanto la struttura era ormai teatro di frequenti presidi di protesta”;
4 - che, nonostante le rassicurazioni fornite dall'appaltatore, in data 9 febbraio 2015
i dipendenti della cooperativa comunicavano nuovamente di non Parte_1
aver percepito le ultime retribuzioni, diffidando Controparte_2
quale committente e responsabile in solido, al pagamento delle retribuzioni e degli emolumenti loro spettanti;
- di aver in seguito appreso che L'APPRODO s.c.r.l. aveva altresì sospeso, da tempo, i pagamenti dei fornitori delle derrate alimentari, i quali minacciavano di interrompere gli approvvigionamenti indispensabili per la preparazione dei pasti per i pazienti ricoverati;
- che l'esponente, preso atto della gravità della situazione, al solo fine di garantire la regolarità della gestione aziendale, aveva, quindi, provveduto direttamente, a partire dal febbraio 2015, al pagamento dei fornitori e degli stipendi dei dipendenti della cooperativa , trattenendo e decurtando quanto Parte_1
versato dalle somme dovute alla cooperativa inadempiente;
- che, con pec del 14 marzo 2015, L'APPRODO s.c.r.l. aveva comunicato la definitiva cessazione dei servizi appaltati a decorrere dal 31 marzo 2015;
- che attesa la necessità di organizzare il servizio Controparte_2
di ristorazione, aveva continuato a pagare i costi per le forniture delle derrate alimentari, nell'attesa del subentro di un terzo nel relativo appalto, onde garantire la fornitura dei pasti all'interno della struttura sanitaria;
questo premesso, più specificamente in ordine alla fattura oggetto di causa,
l'opponente ha sostenuto l'infondatezza della pretesa avversaria, indicando che l'importo di cui controparte domandava il pagamento non era dovuto o, comunque, non era legittimamente esigibile, in quanto oggetto di pignoramento e/o compensazione, allegando e documentando di aver corrisposto, in favore di Parte_5
ex dipendente e terza creditrice della , la maggior
[...] Parte_1
somma di euro 16.003,03, in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione del credito
5 pignorato, emessa in data 22 luglio 2016 dal Tribunale di Torino, a conclusione del procedimento di pignoramento presso terzi iscritto al n. 797/2015 R.G.E., promosso dalla creditrice con atto notificato all'esponente in data 23 gennaio 2015.
Quanto ai crediti di cui alle ulteriori fatture azionate in monitorio, l'opponente ha sostenuto trattarsi di somme riferibili in parte a fatture già saldate, in parte a fatture mai ricevute ovvero a servizi mai forniti dall'opposta, eccependone, in ogni caso,
l'integrale compensazione con gli importi versati ai dipendenti e ai fornitori di per far fronte agli inadempimenti della . Pt_1 Parte_1
Su queste basi, a domandato di revocare il decreto Controparte_2
ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
L'APPRODO s.c.r.l., costituitasi in giudizio, oltre a contestare la veridicità dell'avversaria ricostruzione dei fatti, ha in specie contestato la compensazione dei crediti eccepita dalla controparte, sostenendo l'inammissibilità di tale difesa, indipendentemente dalla sua qualificazione in termini di “domanda” o “eccezione” riconvenzionale, atteso il principio, espresso dall'art. 52 del R.D. 16 marzo 1942, n.
267 (cd. “legge fallimentare”), per cui “ogni credito verso il fallimento, ancorché munito di prelazione”, deve essere “accertato secondo le norme stabilite dal Capo V”
e, quindi, nell'ambito del procedimento disciplinato dagli artt. 93 e ss. della l. fall., essendo la sede fallimentare “l'unica preposta al riconoscimento sia del credito opposto in compensazione, sia del presupposto del debito del fallito”, a tutela della par condicio creditorum. In secondo luogo, ha eccepito, a norma dell'art. 44 l. fall.,
l'inefficacia del pagamento eseguito dall'opponente, quale “debitor debitoris”, in favore della terza creditrice, in quanto successivo alla sentenza del Tribunale di Torino
n. 269 del 21 luglio 2015, dichiarativa dello stato di insolvenza della cooperativa
. Parte_1
Su queste basi, ha Controparte_4 Controparte_1
domandato di respingere l'avversaria opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo opposto, domandando altresì, in via riconvenzionale, di condannare l'opponente,
6 al pagamento, in suo favore, dell'intero importo di euro Controparte_2
732.443,05 indicato nel ricorso monitorio.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 14 dicembre 2021, parte opposta, nel precisare le proprie conclusioni definitive, ha dichiarato espressamente di rinunciare alla parte della domanda, azionata con il ricorso monitorio ma non accolta con l'emissione del decreto ingiuntivo, relativa al pagamento delle altre fatture emesse per servizi asseritamente erogati nell'anno 2015, riservandosi di agire in separato giudizio per il pagamento di tali importi.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ritenuta accertata l'estinzione per compensazione del debito di euro 5.693,79 della CP_2
ha integralmente accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e
[...]
condannando al pagamento Controparte_5
delle spese di lite.
L'Appellante ritiene la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata, articolando tre motivi d'impugnazione così rubricati:
- “Della errata valutazione in ordine alla domanda riconvenzionale. La sentenza va riformata in ordine alle statuizioni di cui a pag.5 (prima parte).
Inammissibilità della domanda o eccezione riconvenzionale di compensazione.
Violazione dell'art. 52 l. fall. e, conseguentemente, dell'art. 56 l. fall.. Il primo
Giudice avrebbe dovuto escludere la compensazione in quanto oggetto di giudizio in sede concorsuale. La sentenza va riformata in relazione alle statuizioni contenute a pag.5 (seconda parte)”.
- “Della inopponibilità, revocabilità ed inefficacia della compensazione.
Violazione degli art.56 e 44 l. fall. Il primo giudice avrebbe dovuto escludere la compensazione perché il pagamento eseguito dal fallito dopo la sentenza di fallimento/insolvenza deve ritenersi inefficace. La sentenza va riformata in relazione alle statuizioni contenute a pag .6 (prima parte).”
- “Violazione dell'art. 43 l. fall. e dell'art. 200 l. fall. Il Giudice di primo grado non si cura di fare applicazione del principio di cui ai citati articoli. La sentenza
7 va riformata nella parte relativa alla ritenuta ammissibilità della eccezione di compensazione (pagg.6 e 7, ult. parte, della motivazione)”.
Parte Appellata si è costituita in giudizio, domandando il rigetto dell'impugnazione presentata da controparte.
2. INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA O DELL'ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE -
VIOLAZIONE DELL'ART. 52 LEGGE FALLIMENTARE - INFONDATEZZA
Il Tribunale ha respinto l'argomentazione avanzata da L'APPRODO s.c.r.l. relativa a una sostenuta inammissibilità della compensazione del credito opposta da
[...]
evidenziando non trattarsi di una domanda riconvenzionale, Controparte_2
atteso che, in base al tenore letterale e alle argomentazioni svolte nell'atto introduttivo, il versamento in favore della terza creditrice dell'opposta era stato dedotto “al solo fine di paralizzare la pretesta creditoria della cooperativa accolta con il Parte_1
provvedimento monitorio”, ovvero proponendo un'eccezione di compensazione, da ritenersi ammissibile, in conformità al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale,
l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è
diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione (C. Cass., ordinanza n. 30219/17)”.
L'Appellante, con il primo motivo d'impugnazione, si duole di tale conclusione, lamentando una “errata valutazione in ordine alla domanda riconvenzionale” e la
“violazione degli artt. 52 e 56 della legge fallimentare”.
L'APPRODO s.c.r.l. sostiene che il giudice di prime cure avrebbe errato “nel considerare che l'opponente abbia formulato una mera eccezione riconvenzionale
8 piuttosto che una domanda riconvenzionale”, come tale “inammissibile in sede ordinaria”, e avrebbe poi comunque errato “nel ritenere ammissibile ed opponibile alla procedura concorsuale l'eccezione di compensazione dei crediti”, che, in quanto
“rivolta nei confronti della curatela”, avrebbe dovuto essere “rimessa al giudice del concorso”, avendo l'Appellata domandato, in tal modo, “il riconoscimento di un proprio credito da porre in compensazione con il credito fatto valere dalla liquidatela”, questo in quanto, anche se formulata come “eccezione”, la compensazione ha sempre
“natura riconvenzionale”, richiedendo “l'accertamento di un controcredito in danno della massa creditoria fallimentare”, con conseguente violazione, secondo l'Appellante, dell'art. 52 l. fall. secondo il cui disposto ogni credito dev'essere accertato “attraverso l'esclusivo procedimento di cui agli artt. 93 ss”, a tutela della par condicio creditorum ex art. 2741 c.c., avendo i creditori concorsuali “il diritto, ma anche l'onere di partecipare al concorso secondo le regole della lex specialis”, disposto da cui deriverebbe che, anche quando qualificabile come eccezione, “la compensazione non può essere riconosciuta se non in sede fallimentare”, presupponendo l'accertamento del debito del fallito ai sensi dell'art. 93 ss l. fall..
Tali doglianze non possono trovare accoglimento.
Il primo profilo di gravame, inerente a una ritenuta erronea qualificazione, da parte del Tribunale, della compensazione opposta da quale Controparte_2
eccezione, anziché quale domanda riconvenzionale, già si pone quantomeno ai limiti dell'ammissibilità, risultando formulato dall'Appellante apoditticamente, non correlandolo a un'effettiva specifica argomentazione a sostegno della diversa proposta qualificazione come “domanda riconvenzionale”. In ogni caso, è infondato, essendo senz'altro corretta e condivisibile la qualificazione della richiesta compensazione, come dedotta da in termini di eccezione Controparte_2
riconvenzionale, il che risulta chiaramente dal fatto che l'Appellata ha opposto di aver corrisposto, in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione del credito pignorato in favore della parte terza creditrice di L'APPRODO s.c.r.l., l'importo di euro 16.003,03, maggiore di quello di cui al decreto ingiuntivo opposto, al solo scopo di ottenere il
9 rigetto della domanda azionata nei suoi confronti con il ricorso monitorio, senza domandare la condanna di controparte al pagamento, in suo favore, del maggiore importo eventualmente a sé spettante, all'esito di tale compensazione.
Il secondo profilo, che ha a oggetto l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione sollevata nel giudizio ordinario di cognizione, anziché nella procedura di accertamento del passivo ex artt. 93 e ss. l. fall., risulta anch'esso infondato. Non sussistono, infatti, ragioni per discostarsi dall'orientamento, divenuto da tempo del tutto prevalente e costante nella giurisprudenza di legittimità (superando quello di cui alle pronunce menzionate dall'Appellante), secondo il quale “nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito” (ed è questo il caso, essendo l'ingiunzione di pagamento stata richiesta dal curatore della Controparte_5
amministrativa, al fine di ottenere il pagamento di fatture emesse a
[...]
fronte dei servizi resi alla , il convenuto “può Controparte_2
proporre ogni eccezione estintiva, impeditiva o modificativa di tale diritto, in quanto rivolta esclusivamente a neutralizzare la domanda attorea e ad ottenerne, in tutto o in parte, il rigetto, non operando in tal caso il principio di esclusività del procedimento di verifica dello stato passivo” (così, ad es., C. Cass., Sez. 2, ordinanza n. 9787 del 25 marzo 2022, Rv. 664324 – 01; nello stesso senso C. Cass., Sez. 5, sentenza n. 34930
del 17/11/2021, Rv. 663034 – 02, e varie altre pronunce) e, in specie, può “eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione” (così, da ultimo, C. Cass., Sez.
III, ordinanza n. 13345 del 14/05/2024, Rv. 671151 - 01). Né è condivisibile l'argomento dell'Appellante, secondo il quale la compensazione andrebbe invece comunque riservata al vaglio del giudice del fallimento, anche quando formulata come
10 eccezione, poiché presuppone l'accertamento di un debito del fallito, proprio perché non tiene conto della sostanziale differenza tra eccezione e domanda riconvenzionale, che, come evidenziato dalla Suprema Corte, “non è nella natura del diritto fatto valere, ma nello scopo perseguito, ovvero nell'uso che viene fatto del proprio diritto” (così, ex multis, C. Cass., sentenza 7 giugno 2013, n. 14418).
L'eccezione di compensazione è ammissibile nel giudizio ordinario perché, a differenza della domanda riconvenzionale, non integra una domanda di condanna in favore di colui che assume di essere creditore dell'importo posto in compensazione, non mirando a conseguire un'utilità, ma solo a paralizzare la domanda di controparte, mediante l'opposizione di un controcredito vantato dal convenuto, per tale ragione non essendo da comprendersi nell'ambito del rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo di cui alla legge fallimentare.
3. INOPPONIBILITÀ, REVOCABILITÀ ED INEFFICACIA DELLA COMPENSAZIONE –
VIOLAZIONE ARTT. 44 E 56 LEGGE FALLIMENTARE – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 43 E
200 LEGGE FALLIMENTARE - INFONDATEZZA
L'eccezione di inefficacia del pagamento opposto in compensazione, sollevata da
L'APPRODO s.c.r.l. in ragione dell'essere il pagamento avvenuto in data successiva alla sentenza n. 269 del 21/7/2015, dichiarativa dello stato d'insolvenza della cooperativa , è stata anch'essa respinta dal giudice di prime cure. Parte_1
L'Appellante se ne duole, con il secondo motivo d'impugnazione.
Il Tribunale aveva concordato con la Difesa di parte opposta nel ritenere la sussistenza del principio generale, invocato con l'esposizione della predetta eccezione, secondo il quale, in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l. fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento”, non assumendo rilievo, a tal fine, nemmeno l'eventuale anteriorità dell'assegnazione che, disposta "salvo esazione", “non determina l'immediata estinzione del debito
11 dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia”.
Questo premesso, il Tribunale ha tuttavia poi considerato che la Corte di Cassazione ha altresì “reiteratamente affermato” che: “in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, l'azione con la quale il curatore fa valere l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 l. fall., del pagamento eseguito dal debitor debitoris al creditore assegnatario, ha ad oggetto un atto estintivo di un debito del fallito, a lui riferibile in quanto effettuato con il suo denaro e in sua vece, sicché va esercitata nei soli confronti dell'accipiens, ossia di colui che ha effettivamente beneficiato dell'atto solutorio (C. Cass. 14779/16, conforme ord. 22160/16)”, e che “i pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico ovvero in suo luogo, sono inefficaci, ai sensi dell'art. 44 l. fall.”, ma “le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della par condicio
creditorum vanno proposte nei confronti dell'accipiens, che è l'unico legittimato passivo, essendo l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, contro il soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione (Cass.
7477/20)”, derivando essere “corollario delle predette pronunce” “l'effetto liberatorio per il terzo debitore che abbia corrisposto l'importo pignorato - e non avrebbe potuto fare diversamente, né opporvisi - in forza dell'ordinanza di assegnazione del credito”, considerando che “la violazione dell'art. 44 l. fall. non esclude l'efficacia liberatoria del terzo debitore nei confronti del proprio creditore che abbia subito l'esecuzione del credito, ma attribuisce la facoltà al creditore - in questo caso la
[...]
- di agire per la ripetizione nei Controparte_6
confronti della terza creditrice assegnataria”. Avendo così ritenuto, il Tribunale ha concluso nel senso che “per questo motivo il residuo debito a saldo di euro 5.693,79 Contr deve intendersi estinto per compensazione per effetto del pagamento da parte di
12 del maggior importo di euro 16.003,03 oggetto di assegnazione alla terza creditrice nel procedimento di esecuzione presso terzi”.
Secondo l'Appellante si tratterebbe, invece, di “conclusioni non coincidenti e contraddittorie” con le disposizioni di legge e la giurisprudenza di legittimità, in Contr quanto “l'aver ritenuto compensabile il credito opposto da , relativamente al pignoramento operato dalla ex dipendente” sarebbe “palesemente in contrasto” con gli artt. 44 e 56 l. fall., secondo cui, in caso “di fallimento del debitore assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento del debitor debitoris è inefficace se intervenuto in data successiva alla dichiarazione di insolvenza”. Il Tribunale non avrebbe considerato che, a norma dell'art. 51 l. fall. “la procedura concorsuale prevale su quella esecutiva, che doveva essere sospesa ovvero interrotta (in quanto improseguibile)” e, quindi, che “il provvedimento di assegnazione, in quanto successivo all'apertura della procedura concorsuale, non poteva e non può incidere sulla stessa”, non avrebbe dovuto eseguire alcun Controparte_2
pagamento a fronte del provvedimento di assegnazione, ma avrebbe dovuto far dichiarare “l'interruzione” della procedura esecutiva ex art. 51 l. fall.. Erroneamente, invece, secondo l'Appellante, il Tribunale, pur ritenendo inefficace il pagamento opposto in compensazione, ha ritenuto che “tale inefficacia abbia effetto solo nei confronti dell'accipiens (quale unico legittimato passivo)”, sul presupposto che
“l'eccezione di inefficacia dei pagamenti e la conseguente domanda di restituzione delle somme indebitamente versate” dovessero essere “rivolte verso l'accipiens e non verso il debitor debitoris, il quale può, a sua volta, eccepire la compensazione”, così, a suo avviso, “stravolgendo e travisando” le statuizioni di cui alla richiamata sentenza n. 7477/2020 della Corte di Cassazione che, da un lato, presenterebbe “peculiarità non adattabili e non estensibili” al caso in esame, concernendo il “riferimento al caso specifico e particolare del pagamento verso il terzo creditore del fallito, effettuato dalla banca per disposizione del fallito stesso”, mentre, per altro verso, confermerebbe l'inefficacia dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la sentenza di fallimento, “logico corollario della perdita della disponibilità dei beni acquisiti al fallimento”.
13 L'Appellante aggiunge che, nel caso esaminato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 7477/2020, la compensazione opposta nei confronti della curatela sarebbe stata ritenuta fondata per il “solo e unico” motivo del mancato rilievo, in corso di causa, dello scioglimento automatico del contratto alla data del fallimento ex art. 78 l. fall., mentre “l'impianto ermeneutico” della sentenza indurrebbe “a ritenere che un'eventuale richiesta di inadempimento contrattuale, imputabile alla banca in virtù dello scioglimento ex lege del contratto, avrebbe certamente ribaltato le conclusioni cui è giunta la Corte”. Pertanto, “il principio che deriva da quella sentenza” sarebbe invece che, “se fosse stato puntualmente rilevato lo scioglimento ex art. 78 l. fall. del contratto di conto corrente, il giudice di quel processo avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia della disposizione di bonifico e, quindi, il diritto della curatela a vedersi restituite le somme dalla banca, la quale, a sua volta, avrebbe avuto legittimazione a ricorrere (ex art. 2033 c.c.) nei confronti dell'accipiens per la restituzione delle somme versate alla curatela (in funzione della inefficacia del pagamento a mezzo bonifico)”, e in questo senso tale principio avrebbe dovuto essere applicato anche al caso qui in esame, in quanto il contratto di fornitura tra le parti era “già risolto di diritto in funzione dell'inadempimento della cooperativa”, come confermato “nell'atto di opposizione, laddove si richiama la risoluzione del contratto”, di conseguenza, Contr mancando un rapporto contrattuale tra le parti, “il pagamento eseguito da , in favore della ex dipendente” sarebbe “inefficace nei confronti dell'odierna LCA”, e ad agire nei confronti dell'accipiens per la ripetizione delle somme indebitamente versate
“non poteva e non può essere la curatela”, bensì Controparte_2
unico soggetto legittimato in quanto materiale esecutore del pagamento.
Erroneamente, invece, il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente, nella fattispecie,
“una forma di delegazione o di mandato di pagamento da parte del debitore fallito Contr ( ) nei confronti del proprio debitore e in favore del proprio Pt_1
creditore”, non esistendo tra le parti “all'epoca del pignoramento e del pagamento, alcun rapporto negoziale”, al contrario “avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'eccezione di compensazione” e, quindi, “dichiarare inopponibile e inefficace il
14 Con pagamento eseguito da ”. Inoltre, non sarebbe stato considerato che l'art. 56 l. fall. richiede “una coesistenza qualificata” tra debiti e crediti entrambi sorti “prima del Contr fallimento”, mentre, in questo caso, il controcredito di sarebbe “venuto ad esistenza in esito al pagamento eseguito in favore della ex dipendente e, quindi, in un momento successivo al fallimento”.
L'Appellante lamenta un erroneo accoglimento dell'eccezione di compensazione anche sotto un diverso profilo, esposto con il terzo motivo d'impugnazione, quale ritenuta violazione degli artt. 43 e 200 l. fall., sostenendo che il Tribunale non avrebbe considerato “gli effetti dell'avvio della procedura concorsuale rispetto ai rapporti processuali pendenti”. Recuperando in parte le argomentazioni già esposte a sostegno del precedente motivo di gravame, l'Appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione del principio dell'inopponibilità degli atti del fallito alla procedura concorsuale, posto che “gli effetti dell'insolvenza si producono sin dalla data del provvedimento e comportano la declaratoria d'ufficio dell'interruzione del procedimento”. Conseguentemente, avrebbe errato nel ritenere che il terzo debitore, che ha corrisposto l'importo pignorato, “non avrebbe Controparte_2
potuto fare diversamente, né opporvisi, in forza dell'ordinanza di assegnazione del credito”, comportando invece l'apertura della procedura concorsuale “l'interruzione
(recte la sospensione) di ogni procedura esecutiva pendente in danno del fallito”, inclusa l'esecuzione mobiliare presso terzi.
Entrambi i motivi, tra loro correlati, non risultano fondati.
Non è controverso che l'art. 44, primo comma della legge fallimentare (R.D. 16
marzo 1942, n. 267), applicabile ratione temporis al caso concreto, nel prevedere l'inefficacia, rispetto ai creditori, dei “pagamenti eseguiti dal fallito” dopo la dichiarazione di fallimento, costituisce corollario della perdita della disponibilità dei beni acquisiti al fallimento ex art. 42 l. fall. e mira a preservare l'integrità dell'attivo,
assicurando la par condicio creditorum, e che tale norma è riferibile anche agli atti estintivi di obbligazioni del "solvens", compiuti con prelievo dal suo patrimonio o in suo luogo (cfr. C. Cass., sez. 5, sentenza n. 4957 del 18/04/2000). Pertanto, anche il
15 pagamento del terzo debitor debitoris, eseguito successivamente alla dichiarazione di fallimento, è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l. fall., perché eseguito con somme del debitore di cui quest'ultimo ha perso il diritto di disporre per effetto della dichiarazione di fallimento, rimanendo a tal fine sinanche irrilevante l'anteriorità o meno dell'assegnazione del credito.
Tuttavia, la Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire, per quanto inizialmente con alcune oscillazioni fra tesi distinte, che, seppur qualsiasi atto satisfattivo comunque riferibile al debitore fallito, se compiuto dopo il fallimento, e quindi anche il pagamento effettuato dal terzo suo debitore, “in suo luogo”, in favore dei creditori del fallito, in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del credito presso di lui pignorato, essendo detto pagamento atto solutorio riconducibile al fallito, “non diversamente da quanto avviene nel caso in cui lo stesso sia assoggettabile a revocatoria ex art. 67 l. fall., l'azione ex art. 44 deve essere esercitata nei confronti dell'accipiens, ovvero di colui che ha effettivamente beneficiato del negozio satisfattivo” (così C. Cass., sez. I, sentenza n. 14779 del 19/7/2016, nello stesso senso
C. Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 22160 del 03/11/2016; C. Cass., sez. I, n. 4195 del
21/02/2018) e, “in caso di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., il pagamento eseguito dal terzo debitor debitoris in favore del creditore assegnatario estingue sia il suo debito nei confronti del debitore esecutato che quello di quest'ultimo verso il creditore predetto, sicché, ove lo stesso sia successivo al fallimento del menzionato debitore, è privo di effetti, ex art. 44 l.fall., ma solo nel rapporto obbligatorio tra il fallito e quel creditore, che, pertanto, è l'unico soggetto obbligato alla restituzione al curatore di quanto ricevuto” (così già C. Cass., Sez. 6 - 1, ordinanza n. 25421 del
17/12/2015), in quanto i principi che impongono di affermare l'inefficacia del pagamento compiuto, nell'interesse del fallito., “vanno rettamente intesi, con particolare riferimento ai destinatari dell'effetto di inefficacia;
che, infatti, l'obbligo restitutorio in favore del fallimento non riguarda il terzo debitore assegnato, che abbia eseguito il pagamento, ma il creditore del fallimento, assegnatario del debitor debitoris”, ovvero “all'inefficacia del pagamento del debito del fallito (relativo, cioè,
16 al rapporto obbligatorio tra questi e il creditore procedente) non si accompagna anche l'inefficacia del pagamento del debito corrispondente al credito assegnato (nel rapporto tra creditore procedente e terzo), perché il pagamento di quest'ultimo debito è correttamente fatto all'unico soggetto legittimato, essendo stato il relativo credito trasferito al creditore procedente con il provvedimento di assegnazione, con effetti analoghi a quelli della cessione di credito in luogo dell'adempimento (art. 1198 c.c.); pertanto, il curatore del fallimento non può altresì esigere dal terzo il pagamento del suo debito, cui più non corrisponde un credito del fallito”.
L'Appellante, sporgendo gravame, ha lamentato un asserito “stravolgimento”, da parte del Tribunale, dei principi di diritto espressi dalla sentenza C. Cass., n.
7477/2020, che, invece, ha confermato il principio di diritto secondo cui è l'accipiens
l'esclusivo destinatario della domanda di accertamento dell'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori, del pagamento eseguito dal debitor debitoris in ottemperanza all'ordinanza ex art. 553 c.p.c., richiamando espressamente i propri precedenti del
2016. Contrariamente a quanto sostenuto dall'Appellante, dall'impianto argomentativo posto a fondamento della sentenza n. 7477/2020 nemmeno può desumersi che “la compensazione nei confronti della curatela” sia stata ritenuta “fondata (…) per il solo fatto -e unico motivo- per cui non era stato rilevato ed eccepito in corso di causa lo scioglimento automatico (ex art. 87 l. fall.) del contratto di conto corrente alla data del fallimento”, sicché “un'eventuale richiesta di inadempimento contrattuale imputabile alla banca in virtù dello scioglimento ex lege del contratto di conto corrente avrebbe certamente ribaltato le conclusioni cui è giunta la Corte Suprema”, nulla potendo evincersi in tal senso dalla lettura della sentenza richiamata, anche senza dover menzionare che, comunque, diversamente da quanto sostenuto dall'Appellante, anche a voler assumere come corretta una tale interpretazione restrittiva, il che non è,
l'ipotetica fattispecie di eccepita risoluzione contrattuale per inadempimento imputabile non sarebbe comunque assimilabile al caso qui in esame, in cui non si è
verificata una risoluzione di diritto dei contratti di appalto stipulati tra le parti, non potendosi questo evincere dal contenuto dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo,
17 tantomeno una risoluzione avvenuta in data antecedente alla fattura oggetto di causa e alla prestazione lavorativa erogata da creditrice nei confronti della Parte_5
cooperativa . Parte_1
Inoltre, va osservato che, come anche notato da parte Appellata, CP_2
quale terzo pignorato, non aveva onere, né interesse a domandare
[...]
l'interruzione del giudizio in sede esecutiva, giudizio nel quale l'Appellante non risulta avere assunto invece alcuna iniziativa a contrasto delle pretese della lavoratrice.
Merita pertanto integrale conferma la sentenza di primo grado
4. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro
5.200,01 ed euro 27.000,00, per quanto in maggior prossimità al limite minore), dei risultati conseguiti, del numero limitato delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte Appellata, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 1.050,00
- per la fase introduttiva euro 900,00
- per la fase di trattazione euro 950,00
- per la fase decisoria euro 1.000,00
Totale: euro 3.900,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA ed IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
18
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte Appellante, L'APPRODO
[...]
, al pagamento delle spese per il presente grado di Parte_4
giudizio, in favore della parte Appellata, liquidate Controparte_2
nella misura di euro 3.900,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali,
C.P.A. ed I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa, nei termini di legge
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 29 ottobre 2025.
il Giudice estensore il Presidente dott. Roberto Rivello dott.ssa Cecilia Marino
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 1157/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente
2) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1157/2022 R.G. promossa da:
“L'APPRODO” COOPERATIVA SOCIALE
[...]
, P. IVA Controparte_1
con sede in Torino, via Poliziano n.54, in persona del commissario P.IVA_1 liquidatore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Stefano Chiriatti del foro di Lecce, PEC presso il cui studio è Email_1 elettivamente domiciliata, in Milano, via Boccaccio n. 4
- APPELLANTE-
CONTRO
C.F./P. IVA con sede in Lugo, corso Controparte_2 P.IVA_2
Garibaldi n. 11, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Emanuele Poggi del foro di Milano, PEC
e dall'avv. Marco Marzani del foro di Milano, Email_2
PEC presso il cui studio è elettivamente Email_3 domiciliata, in Milano, via Larga n. 8
- APPELLATA -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 7 settembre 2022, la
[...]
Parte_1
in persona del commissario liquidatore, ha
[...]
proposto impugnazione avverso la sentenza n. 513/2022, emessa in data 9 febbraio
2022 dal Tribunale di Torino, in composizione monocratica, pubblicata in pari data e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“- revoca il decreto ingiuntivo n. 9599/19 del 25.10.19;
-condanna L' Parte_1
al pagamento a favore di
[...] Controparte_2 delle spese processuali che liquida in euro 264 per esposti ed euro 2.098 per compensi
[...] professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“L'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, richiesta, eccezione o domanda, voglia riformare l'impugnata sentenza n.513/2022 del Tribunale di Torino e, quindi,
1. per le ragioni esposte nell'atto introduttivo, accogliere l'appello e per l'effetto riformare in toto la Sentenza del Tribunale di Torino n.513 del 9.02.2022, così da confermare il Decreto Ingiuntivo
n.9599/2019 del 25/28.10.2019 (proc. n.14242/2019) nella misura di euro 5.693,79, oltre interessi ex
Dlgs 231/01 dal dì della maturazione e fino al soddisfo, oltre a rivalutazione monetaria, oltre alle spese liquidate nel decreto ingiuntivo opposto e a quelle relative al doppio grado di giudizio, e comunque dichiarare tenuta l'appellata a corrispondere in favore dell'appellante la sopra indicata somma, oltre interessi moratori e rivalutazione;
2. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per parte Appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione o istanza e previo ogni più opportuno accertamento, condanna e declaratoria del caso, così giudicare:
I. in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla
[...]
(P.IVA avverso la sentenza n. Parte_2 P.IVA_1
513/2022, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Torino, Terza Sezione Civile, in data 9.02.22, ai sensi e dell'art. 348 bis c.p.c. per i motivi di cui in atti. II. in via di subordine, nel merito: respingere integralmente l'appello proposto dalla
[...]
[.. , in quanto infondato in fatto ed in Parte_3 diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 513/2022, pronunciata dal Tribunale Ordinario di
Torino, Terza Sezione Civile, in data 9.02.22, per i motivi tutti di cui in atti.
III. Con vittoria dei compensi e delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio rispetto ad eventuali domande o istanze nuove”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Con ricorso ex art. 633 ss c.p.c. del 26 maggio 2019, L'
[...]
, disposta con decreto n. 515 del 7 ottobre 2015, ha Parte_4
chiesto, al Tribunale di Torino l'emissione di un'ingiunzione di pagamento, per l'importo di complessivi euro 732.443,05, oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs.
n.231/2002, nei confronti della clinica operante nel Controparte_2
settore sanitario, allegando il mancato pagamento di diverse fatture emesse negli anni
2014-2015, a fronte dei servizi resi in esecuzione di tre distinti contratti d'appalto,
sottoscritti con la clinica nei mesi di gennaio e luglio del 2013.
Con decreto n. 9599/2019 del 28 ottobre 2019, il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, ha ingiunto alla di pagare, Controparte_2
in favore della liquidatela, la minor somma di euro 5.693,79, oltre interessi e spese della procedura, rilevando come, in base ai documenti in atti, il credito risultasse certo,
liquido ed esigibile solo limitatamente a tale importo, quale saldo residuo della fattura n. 113 del 30 novembre 2014 di euro 88.947,20, non sussistendo, invece, prova scritta dei crediti di cui alle restanti fatture, non risultando estratto autentico delle scritture contabili.
Con atto di citazione notificato in data 29 ottobre 2019, Controparte_2
ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto, allegando quanto segue:
[...]
3 - che l'esponente, società appartenente al Gruppo Controparte_3
gestisce la struttura “Opera Pia Lotteri” in Torino, residenza
[...]
sanitaria assistenziale che accoglie anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, al fine di sostenere i loro bisogni sociali, relazionali, assistenziali e riabilitativi;
- di avere affidato alla cooperativa , con due distinti contratti del 1 Parte_1
gennaio 2013, la gestione del servizio di ristorazione e dei servizi di pulizia della struttura, dietro corrispettivi comprensivi di tutto quanto necessario alla loro erogazione, inclusi i costi di approvvigionamento delle derrate alimentari e del personale adibito ai servizi;
- di avere affidato alla cooperativa , con successivo contratto del 1 Parte_1
luglio 2013, anche la gestione dei servizi funzionali all'assistenza dei pazienti ospitati presso la struttura;
- che i rapporti tra le parti si erano svolti regolarmente sino alla metà dell'anno
2014, avendo provveduto con regolarità al Controparte_2
pagamento delle fatture emesse da L'APPRODO s.c.r.l.;
- che, negli ultimi mesi del 2014, a fronte delle lamentele dei dipendenti della cooperativa circa il mancato pagamento degli stipendi, Parte_1
l'esponente, in sede di tentativo di conciliazione con le organizzazioni sindacali ai sensi della legge n. 146/1990, sottolineava che, per andare incontro alle esigenze dei lavoratori, “stava provvedendo a pagare i corrispettivi in favore della contestualmente alla presentazione della fattura, Parte_1
nonostante i contratti prevedessero termini di liquidazione a 90 giorni”, manifestando, altresì, preoccupazione “per le negative ricadute sia economiche, legate alla gestione insoddisfacente del presidio, sia di immagine, in quanto la struttura era ormai teatro di frequenti presidi di protesta”;
4 - che, nonostante le rassicurazioni fornite dall'appaltatore, in data 9 febbraio 2015
i dipendenti della cooperativa comunicavano nuovamente di non Parte_1
aver percepito le ultime retribuzioni, diffidando Controparte_2
quale committente e responsabile in solido, al pagamento delle retribuzioni e degli emolumenti loro spettanti;
- di aver in seguito appreso che L'APPRODO s.c.r.l. aveva altresì sospeso, da tempo, i pagamenti dei fornitori delle derrate alimentari, i quali minacciavano di interrompere gli approvvigionamenti indispensabili per la preparazione dei pasti per i pazienti ricoverati;
- che l'esponente, preso atto della gravità della situazione, al solo fine di garantire la regolarità della gestione aziendale, aveva, quindi, provveduto direttamente, a partire dal febbraio 2015, al pagamento dei fornitori e degli stipendi dei dipendenti della cooperativa , trattenendo e decurtando quanto Parte_1
versato dalle somme dovute alla cooperativa inadempiente;
- che, con pec del 14 marzo 2015, L'APPRODO s.c.r.l. aveva comunicato la definitiva cessazione dei servizi appaltati a decorrere dal 31 marzo 2015;
- che attesa la necessità di organizzare il servizio Controparte_2
di ristorazione, aveva continuato a pagare i costi per le forniture delle derrate alimentari, nell'attesa del subentro di un terzo nel relativo appalto, onde garantire la fornitura dei pasti all'interno della struttura sanitaria;
questo premesso, più specificamente in ordine alla fattura oggetto di causa,
l'opponente ha sostenuto l'infondatezza della pretesa avversaria, indicando che l'importo di cui controparte domandava il pagamento non era dovuto o, comunque, non era legittimamente esigibile, in quanto oggetto di pignoramento e/o compensazione, allegando e documentando di aver corrisposto, in favore di Parte_5
ex dipendente e terza creditrice della , la maggior
[...] Parte_1
somma di euro 16.003,03, in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione del credito
5 pignorato, emessa in data 22 luglio 2016 dal Tribunale di Torino, a conclusione del procedimento di pignoramento presso terzi iscritto al n. 797/2015 R.G.E., promosso dalla creditrice con atto notificato all'esponente in data 23 gennaio 2015.
Quanto ai crediti di cui alle ulteriori fatture azionate in monitorio, l'opponente ha sostenuto trattarsi di somme riferibili in parte a fatture già saldate, in parte a fatture mai ricevute ovvero a servizi mai forniti dall'opposta, eccependone, in ogni caso,
l'integrale compensazione con gli importi versati ai dipendenti e ai fornitori di per far fronte agli inadempimenti della . Pt_1 Parte_1
Su queste basi, a domandato di revocare il decreto Controparte_2
ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
L'APPRODO s.c.r.l., costituitasi in giudizio, oltre a contestare la veridicità dell'avversaria ricostruzione dei fatti, ha in specie contestato la compensazione dei crediti eccepita dalla controparte, sostenendo l'inammissibilità di tale difesa, indipendentemente dalla sua qualificazione in termini di “domanda” o “eccezione” riconvenzionale, atteso il principio, espresso dall'art. 52 del R.D. 16 marzo 1942, n.
267 (cd. “legge fallimentare”), per cui “ogni credito verso il fallimento, ancorché munito di prelazione”, deve essere “accertato secondo le norme stabilite dal Capo V”
e, quindi, nell'ambito del procedimento disciplinato dagli artt. 93 e ss. della l. fall., essendo la sede fallimentare “l'unica preposta al riconoscimento sia del credito opposto in compensazione, sia del presupposto del debito del fallito”, a tutela della par condicio creditorum. In secondo luogo, ha eccepito, a norma dell'art. 44 l. fall.,
l'inefficacia del pagamento eseguito dall'opponente, quale “debitor debitoris”, in favore della terza creditrice, in quanto successivo alla sentenza del Tribunale di Torino
n. 269 del 21 luglio 2015, dichiarativa dello stato di insolvenza della cooperativa
. Parte_1
Su queste basi, ha Controparte_4 Controparte_1
domandato di respingere l'avversaria opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo opposto, domandando altresì, in via riconvenzionale, di condannare l'opponente,
6 al pagamento, in suo favore, dell'intero importo di euro Controparte_2
732.443,05 indicato nel ricorso monitorio.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 14 dicembre 2021, parte opposta, nel precisare le proprie conclusioni definitive, ha dichiarato espressamente di rinunciare alla parte della domanda, azionata con il ricorso monitorio ma non accolta con l'emissione del decreto ingiuntivo, relativa al pagamento delle altre fatture emesse per servizi asseritamente erogati nell'anno 2015, riservandosi di agire in separato giudizio per il pagamento di tali importi.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ritenuta accertata l'estinzione per compensazione del debito di euro 5.693,79 della CP_2
ha integralmente accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e
[...]
condannando al pagamento Controparte_5
delle spese di lite.
L'Appellante ritiene la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata, articolando tre motivi d'impugnazione così rubricati:
- “Della errata valutazione in ordine alla domanda riconvenzionale. La sentenza va riformata in ordine alle statuizioni di cui a pag.5 (prima parte).
Inammissibilità della domanda o eccezione riconvenzionale di compensazione.
Violazione dell'art. 52 l. fall. e, conseguentemente, dell'art. 56 l. fall.. Il primo
Giudice avrebbe dovuto escludere la compensazione in quanto oggetto di giudizio in sede concorsuale. La sentenza va riformata in relazione alle statuizioni contenute a pag.5 (seconda parte)”.
- “Della inopponibilità, revocabilità ed inefficacia della compensazione.
Violazione degli art.56 e 44 l. fall. Il primo giudice avrebbe dovuto escludere la compensazione perché il pagamento eseguito dal fallito dopo la sentenza di fallimento/insolvenza deve ritenersi inefficace. La sentenza va riformata in relazione alle statuizioni contenute a pag .6 (prima parte).”
- “Violazione dell'art. 43 l. fall. e dell'art. 200 l. fall. Il Giudice di primo grado non si cura di fare applicazione del principio di cui ai citati articoli. La sentenza
7 va riformata nella parte relativa alla ritenuta ammissibilità della eccezione di compensazione (pagg.6 e 7, ult. parte, della motivazione)”.
Parte Appellata si è costituita in giudizio, domandando il rigetto dell'impugnazione presentata da controparte.
2. INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA O DELL'ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE -
VIOLAZIONE DELL'ART. 52 LEGGE FALLIMENTARE - INFONDATEZZA
Il Tribunale ha respinto l'argomentazione avanzata da L'APPRODO s.c.r.l. relativa a una sostenuta inammissibilità della compensazione del credito opposta da
[...]
evidenziando non trattarsi di una domanda riconvenzionale, Controparte_2
atteso che, in base al tenore letterale e alle argomentazioni svolte nell'atto introduttivo, il versamento in favore della terza creditrice dell'opposta era stato dedotto “al solo fine di paralizzare la pretesta creditoria della cooperativa accolta con il Parte_1
provvedimento monitorio”, ovvero proponendo un'eccezione di compensazione, da ritenersi ammissibile, in conformità al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale,
l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è
diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione (C. Cass., ordinanza n. 30219/17)”.
L'Appellante, con il primo motivo d'impugnazione, si duole di tale conclusione, lamentando una “errata valutazione in ordine alla domanda riconvenzionale” e la
“violazione degli artt. 52 e 56 della legge fallimentare”.
L'APPRODO s.c.r.l. sostiene che il giudice di prime cure avrebbe errato “nel considerare che l'opponente abbia formulato una mera eccezione riconvenzionale
8 piuttosto che una domanda riconvenzionale”, come tale “inammissibile in sede ordinaria”, e avrebbe poi comunque errato “nel ritenere ammissibile ed opponibile alla procedura concorsuale l'eccezione di compensazione dei crediti”, che, in quanto
“rivolta nei confronti della curatela”, avrebbe dovuto essere “rimessa al giudice del concorso”, avendo l'Appellata domandato, in tal modo, “il riconoscimento di un proprio credito da porre in compensazione con il credito fatto valere dalla liquidatela”, questo in quanto, anche se formulata come “eccezione”, la compensazione ha sempre
“natura riconvenzionale”, richiedendo “l'accertamento di un controcredito in danno della massa creditoria fallimentare”, con conseguente violazione, secondo l'Appellante, dell'art. 52 l. fall. secondo il cui disposto ogni credito dev'essere accertato “attraverso l'esclusivo procedimento di cui agli artt. 93 ss”, a tutela della par condicio creditorum ex art. 2741 c.c., avendo i creditori concorsuali “il diritto, ma anche l'onere di partecipare al concorso secondo le regole della lex specialis”, disposto da cui deriverebbe che, anche quando qualificabile come eccezione, “la compensazione non può essere riconosciuta se non in sede fallimentare”, presupponendo l'accertamento del debito del fallito ai sensi dell'art. 93 ss l. fall..
Tali doglianze non possono trovare accoglimento.
Il primo profilo di gravame, inerente a una ritenuta erronea qualificazione, da parte del Tribunale, della compensazione opposta da quale Controparte_2
eccezione, anziché quale domanda riconvenzionale, già si pone quantomeno ai limiti dell'ammissibilità, risultando formulato dall'Appellante apoditticamente, non correlandolo a un'effettiva specifica argomentazione a sostegno della diversa proposta qualificazione come “domanda riconvenzionale”. In ogni caso, è infondato, essendo senz'altro corretta e condivisibile la qualificazione della richiesta compensazione, come dedotta da in termini di eccezione Controparte_2
riconvenzionale, il che risulta chiaramente dal fatto che l'Appellata ha opposto di aver corrisposto, in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione del credito pignorato in favore della parte terza creditrice di L'APPRODO s.c.r.l., l'importo di euro 16.003,03, maggiore di quello di cui al decreto ingiuntivo opposto, al solo scopo di ottenere il
9 rigetto della domanda azionata nei suoi confronti con il ricorso monitorio, senza domandare la condanna di controparte al pagamento, in suo favore, del maggiore importo eventualmente a sé spettante, all'esito di tale compensazione.
Il secondo profilo, che ha a oggetto l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione sollevata nel giudizio ordinario di cognizione, anziché nella procedura di accertamento del passivo ex artt. 93 e ss. l. fall., risulta anch'esso infondato. Non sussistono, infatti, ragioni per discostarsi dall'orientamento, divenuto da tempo del tutto prevalente e costante nella giurisprudenza di legittimità (superando quello di cui alle pronunce menzionate dall'Appellante), secondo il quale “nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito” (ed è questo il caso, essendo l'ingiunzione di pagamento stata richiesta dal curatore della Controparte_5
amministrativa, al fine di ottenere il pagamento di fatture emesse a
[...]
fronte dei servizi resi alla , il convenuto “può Controparte_2
proporre ogni eccezione estintiva, impeditiva o modificativa di tale diritto, in quanto rivolta esclusivamente a neutralizzare la domanda attorea e ad ottenerne, in tutto o in parte, il rigetto, non operando in tal caso il principio di esclusività del procedimento di verifica dello stato passivo” (così, ad es., C. Cass., Sez. 2, ordinanza n. 9787 del 25 marzo 2022, Rv. 664324 – 01; nello stesso senso C. Cass., Sez. 5, sentenza n. 34930
del 17/11/2021, Rv. 663034 – 02, e varie altre pronunce) e, in specie, può “eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione” (così, da ultimo, C. Cass., Sez.
III, ordinanza n. 13345 del 14/05/2024, Rv. 671151 - 01). Né è condivisibile l'argomento dell'Appellante, secondo il quale la compensazione andrebbe invece comunque riservata al vaglio del giudice del fallimento, anche quando formulata come
10 eccezione, poiché presuppone l'accertamento di un debito del fallito, proprio perché non tiene conto della sostanziale differenza tra eccezione e domanda riconvenzionale, che, come evidenziato dalla Suprema Corte, “non è nella natura del diritto fatto valere, ma nello scopo perseguito, ovvero nell'uso che viene fatto del proprio diritto” (così, ex multis, C. Cass., sentenza 7 giugno 2013, n. 14418).
L'eccezione di compensazione è ammissibile nel giudizio ordinario perché, a differenza della domanda riconvenzionale, non integra una domanda di condanna in favore di colui che assume di essere creditore dell'importo posto in compensazione, non mirando a conseguire un'utilità, ma solo a paralizzare la domanda di controparte, mediante l'opposizione di un controcredito vantato dal convenuto, per tale ragione non essendo da comprendersi nell'ambito del rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo di cui alla legge fallimentare.
3. INOPPONIBILITÀ, REVOCABILITÀ ED INEFFICACIA DELLA COMPENSAZIONE –
VIOLAZIONE ARTT. 44 E 56 LEGGE FALLIMENTARE – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 43 E
200 LEGGE FALLIMENTARE - INFONDATEZZA
L'eccezione di inefficacia del pagamento opposto in compensazione, sollevata da
L'APPRODO s.c.r.l. in ragione dell'essere il pagamento avvenuto in data successiva alla sentenza n. 269 del 21/7/2015, dichiarativa dello stato d'insolvenza della cooperativa , è stata anch'essa respinta dal giudice di prime cure. Parte_1
L'Appellante se ne duole, con il secondo motivo d'impugnazione.
Il Tribunale aveva concordato con la Difesa di parte opposta nel ritenere la sussistenza del principio generale, invocato con l'esposizione della predetta eccezione, secondo il quale, in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l. fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento”, non assumendo rilievo, a tal fine, nemmeno l'eventuale anteriorità dell'assegnazione che, disposta "salvo esazione", “non determina l'immediata estinzione del debito
11 dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia”.
Questo premesso, il Tribunale ha tuttavia poi considerato che la Corte di Cassazione ha altresì “reiteratamente affermato” che: “in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, l'azione con la quale il curatore fa valere l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 l. fall., del pagamento eseguito dal debitor debitoris al creditore assegnatario, ha ad oggetto un atto estintivo di un debito del fallito, a lui riferibile in quanto effettuato con il suo denaro e in sua vece, sicché va esercitata nei soli confronti dell'accipiens, ossia di colui che ha effettivamente beneficiato dell'atto solutorio (C. Cass. 14779/16, conforme ord. 22160/16)”, e che “i pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico ovvero in suo luogo, sono inefficaci, ai sensi dell'art. 44 l. fall.”, ma “le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della par condicio
creditorum vanno proposte nei confronti dell'accipiens, che è l'unico legittimato passivo, essendo l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, contro il soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione (Cass.
7477/20)”, derivando essere “corollario delle predette pronunce” “l'effetto liberatorio per il terzo debitore che abbia corrisposto l'importo pignorato - e non avrebbe potuto fare diversamente, né opporvisi - in forza dell'ordinanza di assegnazione del credito”, considerando che “la violazione dell'art. 44 l. fall. non esclude l'efficacia liberatoria del terzo debitore nei confronti del proprio creditore che abbia subito l'esecuzione del credito, ma attribuisce la facoltà al creditore - in questo caso la
[...]
- di agire per la ripetizione nei Controparte_6
confronti della terza creditrice assegnataria”. Avendo così ritenuto, il Tribunale ha concluso nel senso che “per questo motivo il residuo debito a saldo di euro 5.693,79 Contr deve intendersi estinto per compensazione per effetto del pagamento da parte di
12 del maggior importo di euro 16.003,03 oggetto di assegnazione alla terza creditrice nel procedimento di esecuzione presso terzi”.
Secondo l'Appellante si tratterebbe, invece, di “conclusioni non coincidenti e contraddittorie” con le disposizioni di legge e la giurisprudenza di legittimità, in Contr quanto “l'aver ritenuto compensabile il credito opposto da , relativamente al pignoramento operato dalla ex dipendente” sarebbe “palesemente in contrasto” con gli artt. 44 e 56 l. fall., secondo cui, in caso “di fallimento del debitore assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento del debitor debitoris è inefficace se intervenuto in data successiva alla dichiarazione di insolvenza”. Il Tribunale non avrebbe considerato che, a norma dell'art. 51 l. fall. “la procedura concorsuale prevale su quella esecutiva, che doveva essere sospesa ovvero interrotta (in quanto improseguibile)” e, quindi, che “il provvedimento di assegnazione, in quanto successivo all'apertura della procedura concorsuale, non poteva e non può incidere sulla stessa”, non avrebbe dovuto eseguire alcun Controparte_2
pagamento a fronte del provvedimento di assegnazione, ma avrebbe dovuto far dichiarare “l'interruzione” della procedura esecutiva ex art. 51 l. fall.. Erroneamente, invece, secondo l'Appellante, il Tribunale, pur ritenendo inefficace il pagamento opposto in compensazione, ha ritenuto che “tale inefficacia abbia effetto solo nei confronti dell'accipiens (quale unico legittimato passivo)”, sul presupposto che
“l'eccezione di inefficacia dei pagamenti e la conseguente domanda di restituzione delle somme indebitamente versate” dovessero essere “rivolte verso l'accipiens e non verso il debitor debitoris, il quale può, a sua volta, eccepire la compensazione”, così, a suo avviso, “stravolgendo e travisando” le statuizioni di cui alla richiamata sentenza n. 7477/2020 della Corte di Cassazione che, da un lato, presenterebbe “peculiarità non adattabili e non estensibili” al caso in esame, concernendo il “riferimento al caso specifico e particolare del pagamento verso il terzo creditore del fallito, effettuato dalla banca per disposizione del fallito stesso”, mentre, per altro verso, confermerebbe l'inefficacia dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la sentenza di fallimento, “logico corollario della perdita della disponibilità dei beni acquisiti al fallimento”.
13 L'Appellante aggiunge che, nel caso esaminato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 7477/2020, la compensazione opposta nei confronti della curatela sarebbe stata ritenuta fondata per il “solo e unico” motivo del mancato rilievo, in corso di causa, dello scioglimento automatico del contratto alla data del fallimento ex art. 78 l. fall., mentre “l'impianto ermeneutico” della sentenza indurrebbe “a ritenere che un'eventuale richiesta di inadempimento contrattuale, imputabile alla banca in virtù dello scioglimento ex lege del contratto, avrebbe certamente ribaltato le conclusioni cui è giunta la Corte”. Pertanto, “il principio che deriva da quella sentenza” sarebbe invece che, “se fosse stato puntualmente rilevato lo scioglimento ex art. 78 l. fall. del contratto di conto corrente, il giudice di quel processo avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia della disposizione di bonifico e, quindi, il diritto della curatela a vedersi restituite le somme dalla banca, la quale, a sua volta, avrebbe avuto legittimazione a ricorrere (ex art. 2033 c.c.) nei confronti dell'accipiens per la restituzione delle somme versate alla curatela (in funzione della inefficacia del pagamento a mezzo bonifico)”, e in questo senso tale principio avrebbe dovuto essere applicato anche al caso qui in esame, in quanto il contratto di fornitura tra le parti era “già risolto di diritto in funzione dell'inadempimento della cooperativa”, come confermato “nell'atto di opposizione, laddove si richiama la risoluzione del contratto”, di conseguenza, Contr mancando un rapporto contrattuale tra le parti, “il pagamento eseguito da , in favore della ex dipendente” sarebbe “inefficace nei confronti dell'odierna LCA”, e ad agire nei confronti dell'accipiens per la ripetizione delle somme indebitamente versate
“non poteva e non può essere la curatela”, bensì Controparte_2
unico soggetto legittimato in quanto materiale esecutore del pagamento.
Erroneamente, invece, il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente, nella fattispecie,
“una forma di delegazione o di mandato di pagamento da parte del debitore fallito Contr ( ) nei confronti del proprio debitore e in favore del proprio Pt_1
creditore”, non esistendo tra le parti “all'epoca del pignoramento e del pagamento, alcun rapporto negoziale”, al contrario “avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'eccezione di compensazione” e, quindi, “dichiarare inopponibile e inefficace il
14 Con pagamento eseguito da ”. Inoltre, non sarebbe stato considerato che l'art. 56 l. fall. richiede “una coesistenza qualificata” tra debiti e crediti entrambi sorti “prima del Contr fallimento”, mentre, in questo caso, il controcredito di sarebbe “venuto ad esistenza in esito al pagamento eseguito in favore della ex dipendente e, quindi, in un momento successivo al fallimento”.
L'Appellante lamenta un erroneo accoglimento dell'eccezione di compensazione anche sotto un diverso profilo, esposto con il terzo motivo d'impugnazione, quale ritenuta violazione degli artt. 43 e 200 l. fall., sostenendo che il Tribunale non avrebbe considerato “gli effetti dell'avvio della procedura concorsuale rispetto ai rapporti processuali pendenti”. Recuperando in parte le argomentazioni già esposte a sostegno del precedente motivo di gravame, l'Appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione del principio dell'inopponibilità degli atti del fallito alla procedura concorsuale, posto che “gli effetti dell'insolvenza si producono sin dalla data del provvedimento e comportano la declaratoria d'ufficio dell'interruzione del procedimento”. Conseguentemente, avrebbe errato nel ritenere che il terzo debitore, che ha corrisposto l'importo pignorato, “non avrebbe Controparte_2
potuto fare diversamente, né opporvisi, in forza dell'ordinanza di assegnazione del credito”, comportando invece l'apertura della procedura concorsuale “l'interruzione
(recte la sospensione) di ogni procedura esecutiva pendente in danno del fallito”, inclusa l'esecuzione mobiliare presso terzi.
Entrambi i motivi, tra loro correlati, non risultano fondati.
Non è controverso che l'art. 44, primo comma della legge fallimentare (R.D. 16
marzo 1942, n. 267), applicabile ratione temporis al caso concreto, nel prevedere l'inefficacia, rispetto ai creditori, dei “pagamenti eseguiti dal fallito” dopo la dichiarazione di fallimento, costituisce corollario della perdita della disponibilità dei beni acquisiti al fallimento ex art. 42 l. fall. e mira a preservare l'integrità dell'attivo,
assicurando la par condicio creditorum, e che tale norma è riferibile anche agli atti estintivi di obbligazioni del "solvens", compiuti con prelievo dal suo patrimonio o in suo luogo (cfr. C. Cass., sez. 5, sentenza n. 4957 del 18/04/2000). Pertanto, anche il
15 pagamento del terzo debitor debitoris, eseguito successivamente alla dichiarazione di fallimento, è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l. fall., perché eseguito con somme del debitore di cui quest'ultimo ha perso il diritto di disporre per effetto della dichiarazione di fallimento, rimanendo a tal fine sinanche irrilevante l'anteriorità o meno dell'assegnazione del credito.
Tuttavia, la Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire, per quanto inizialmente con alcune oscillazioni fra tesi distinte, che, seppur qualsiasi atto satisfattivo comunque riferibile al debitore fallito, se compiuto dopo il fallimento, e quindi anche il pagamento effettuato dal terzo suo debitore, “in suo luogo”, in favore dei creditori del fallito, in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del credito presso di lui pignorato, essendo detto pagamento atto solutorio riconducibile al fallito, “non diversamente da quanto avviene nel caso in cui lo stesso sia assoggettabile a revocatoria ex art. 67 l. fall., l'azione ex art. 44 deve essere esercitata nei confronti dell'accipiens, ovvero di colui che ha effettivamente beneficiato del negozio satisfattivo” (così C. Cass., sez. I, sentenza n. 14779 del 19/7/2016, nello stesso senso
C. Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 22160 del 03/11/2016; C. Cass., sez. I, n. 4195 del
21/02/2018) e, “in caso di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., il pagamento eseguito dal terzo debitor debitoris in favore del creditore assegnatario estingue sia il suo debito nei confronti del debitore esecutato che quello di quest'ultimo verso il creditore predetto, sicché, ove lo stesso sia successivo al fallimento del menzionato debitore, è privo di effetti, ex art. 44 l.fall., ma solo nel rapporto obbligatorio tra il fallito e quel creditore, che, pertanto, è l'unico soggetto obbligato alla restituzione al curatore di quanto ricevuto” (così già C. Cass., Sez. 6 - 1, ordinanza n. 25421 del
17/12/2015), in quanto i principi che impongono di affermare l'inefficacia del pagamento compiuto, nell'interesse del fallito., “vanno rettamente intesi, con particolare riferimento ai destinatari dell'effetto di inefficacia;
che, infatti, l'obbligo restitutorio in favore del fallimento non riguarda il terzo debitore assegnato, che abbia eseguito il pagamento, ma il creditore del fallimento, assegnatario del debitor debitoris”, ovvero “all'inefficacia del pagamento del debito del fallito (relativo, cioè,
16 al rapporto obbligatorio tra questi e il creditore procedente) non si accompagna anche l'inefficacia del pagamento del debito corrispondente al credito assegnato (nel rapporto tra creditore procedente e terzo), perché il pagamento di quest'ultimo debito è correttamente fatto all'unico soggetto legittimato, essendo stato il relativo credito trasferito al creditore procedente con il provvedimento di assegnazione, con effetti analoghi a quelli della cessione di credito in luogo dell'adempimento (art. 1198 c.c.); pertanto, il curatore del fallimento non può altresì esigere dal terzo il pagamento del suo debito, cui più non corrisponde un credito del fallito”.
L'Appellante, sporgendo gravame, ha lamentato un asserito “stravolgimento”, da parte del Tribunale, dei principi di diritto espressi dalla sentenza C. Cass., n.
7477/2020, che, invece, ha confermato il principio di diritto secondo cui è l'accipiens
l'esclusivo destinatario della domanda di accertamento dell'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori, del pagamento eseguito dal debitor debitoris in ottemperanza all'ordinanza ex art. 553 c.p.c., richiamando espressamente i propri precedenti del
2016. Contrariamente a quanto sostenuto dall'Appellante, dall'impianto argomentativo posto a fondamento della sentenza n. 7477/2020 nemmeno può desumersi che “la compensazione nei confronti della curatela” sia stata ritenuta “fondata (…) per il solo fatto -e unico motivo- per cui non era stato rilevato ed eccepito in corso di causa lo scioglimento automatico (ex art. 87 l. fall.) del contratto di conto corrente alla data del fallimento”, sicché “un'eventuale richiesta di inadempimento contrattuale imputabile alla banca in virtù dello scioglimento ex lege del contratto di conto corrente avrebbe certamente ribaltato le conclusioni cui è giunta la Corte Suprema”, nulla potendo evincersi in tal senso dalla lettura della sentenza richiamata, anche senza dover menzionare che, comunque, diversamente da quanto sostenuto dall'Appellante, anche a voler assumere come corretta una tale interpretazione restrittiva, il che non è,
l'ipotetica fattispecie di eccepita risoluzione contrattuale per inadempimento imputabile non sarebbe comunque assimilabile al caso qui in esame, in cui non si è
verificata una risoluzione di diritto dei contratti di appalto stipulati tra le parti, non potendosi questo evincere dal contenuto dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo,
17 tantomeno una risoluzione avvenuta in data antecedente alla fattura oggetto di causa e alla prestazione lavorativa erogata da creditrice nei confronti della Parte_5
cooperativa . Parte_1
Inoltre, va osservato che, come anche notato da parte Appellata, CP_2
quale terzo pignorato, non aveva onere, né interesse a domandare
[...]
l'interruzione del giudizio in sede esecutiva, giudizio nel quale l'Appellante non risulta avere assunto invece alcuna iniziativa a contrasto delle pretese della lavoratrice.
Merita pertanto integrale conferma la sentenza di primo grado
4. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro
5.200,01 ed euro 27.000,00, per quanto in maggior prossimità al limite minore), dei risultati conseguiti, del numero limitato delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte Appellata, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 1.050,00
- per la fase introduttiva euro 900,00
- per la fase di trattazione euro 950,00
- per la fase decisoria euro 1.000,00
Totale: euro 3.900,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA ed IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
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P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte Appellante, L'APPRODO
[...]
, al pagamento delle spese per il presente grado di Parte_4
giudizio, in favore della parte Appellata, liquidate Controparte_2
nella misura di euro 3.900,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali,
C.P.A. ed I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa, nei termini di legge
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 29 ottobre 2025.
il Giudice estensore il Presidente dott. Roberto Rivello dott.ssa Cecilia Marino
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