Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio,
nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 311 - 2024 r.g. v.g.
a domanda congiunta di
– rappresentato e difeso dall'avv. LEONE ANNA Parte_1
E
CI CO – rappresentato e difeso dall'avv. LEONE ANNA
con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49/51 cpc depositato congiuntamente il 02/02/2024 le parti indicate in epigrafe, esponevano che:
- il giorno 25/05/2011 avevano contratto matrimonio in Laterza (TA);
1
25/09/2005 e il 16/10/2011; Persona_2
- l'unione era naufragata ed era loro intenzione addivenire ad una separazione consensuale ed in seguito a pronuncia di divorzio decorso il termine di legge,alle condizioni che indicavano.
Era quindi pronunciata separazione personale con. sentenza non definitiva n.
302/2024 depositata il 06/03/2024;
Decorso il periodo necessario ex art.3 comma 4 l.898-1970 per il divorzio dal momento della comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione, i coniugi chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza camerale del 14/03/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione consensuale pronunciata con sentenza non definitiva n. 302/2024 dal Tribunale di Taranto il 06/03/2024. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, e per un tempo maggiore di
2 quello prescritto ex art.3 comma 4 l.898-1970, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n.
898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché
dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note scritte depositate il 13-3-2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato congiuntamente il 01/02/2024 da e CO Parte_1
CI, così provvede:
1.DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
25/05/2011 nel Comune di Laterza da , nata a Parte_1
ST (TA) il 25/05/1980, e CI CO, nato a
3 BARI (BA) il 21/10/1975, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
Laterza dell'anno 2011 , parte 2, serie A, numero 12 ;
2.DISPONE che i rapporti economici tra le parti e le questioni concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e delle successive note di trattazione scritta depositate il 13-3-2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Laterza per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10
L.n.898/'70 ed agli artt. 133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;
4.COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 14/03/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Marcello Maggi)
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