Ordinanza collegiale 28 ottobre 2021
Sentenza 5 maggio 2022
Decreto collegiale 9 giugno 2022
Ordinanza collegiale 30 settembre 2022
Sentenza 12 maggio 2023
Accoglimento
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/07/2025, n. 6285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6285 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06285/2025REG.PROV.COLL.
N. 07765/2023 REG.RIC.
N. 08884/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7765 del 2023, proposto dal signor GI DO AC e dalla società Contrepair S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano De Ferrari, Marco Petrone, Giulia De Ferrari e Paolo Signani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Petrone in Roma, via Oslavia 28;
contro
il Comune della Spezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Carrabba, Ettore Furia, Marcello Puliga, Giovanni Corbyons e Fabrizio Dellepiane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 8884 del 2023, proposto dal Comune della Spezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Carrabba, Ettore Furia, Marcello Puliga, Giovanni Corbyons e Fabrizio Dellepiane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il signor GI DO AC e le società Contrepair S.r.l. e Terrestre Immobiliare S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento ovvero la riforma
delle sentenze del T.a.r. Liguria, sez. II, 5 maggio 2022 n. 342 (sentenza non definitiva) e 9 dicembre 2023 n.503 (sentenza definitiva), che hanno accolto in parte il ricorso n.290/2020 R.G. proposto per la condanna del Comune di La Spezia al risarcimento del danno per asserito inadempimento del disciplinare stipulato il giorno 8 novembre 2011 per l’esecuzione di lavori di miglioramento idraulico del canale Nova Dorgia;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune della Spezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il Cons. Francesco Gambato Spisani e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente appellante è una società immobiliare la quale, inizialmente assieme ad un’altra società, estranea a questo giudizio, era proprietaria di una serie di terreni situati in Comune di La Spezia, località Canaletto, in prossimità del viale S. Bartolomeo, ed estesi per circa 8.900 mq; intenzionata a realizzarvi un insediamento direzionale ha ottenuto dal Comune con delibera di Consiglio 29 luglio 1996 n.131 l’adozione di un piano urbanistico attuativo in tal senso e di seguito ha stipulato con esso la relativa convenzione urbanistica, atto 30 aprile 1999 rep. n.56.622 racc. n.12.663 Notaro Nalli, di La Spezia, registrato ivi il 20 maggio 1999 al n.1814 atti pubblici (doc. 1 in I grado foliario Comune 14 luglio 2020).
2. In base a questo titolo, la società, assieme all’altra proprietaria, ha ottenuto un primo titolo edilizio, la concessione 17 dicembre 2002 n.603, valida come per legge tre anni dall’inizio dei lavori e relativa a due distinti fabbricati, denominati A e B, che andavano a comporre l’intervento complessivo (doc. 2 in I grado foliario Comune 14 luglio 2020, concessione citata); che essa riguardasse sia il fabbricato A, sia il fabbricato B si desume sia dalla concorde allegazione delle parti, cfr. ricorso di I grado p. 2 § 1 e memoria Comune 11 luglio 2020 in I grado, p. 3 § 2, sia dal doc. 6 in I grado foliario Comune 14 luglio 2020, di cui più avanti.
3. Successivamente, la ricorrente appellante ha acquistato i diritti dell’altra società proprietaria delle aree e di conseguenza ha chiesto al Comune la voltura del titolo edilizio già rilasciato, ottenendo quindi il permesso di costruire volturato 24 luglio 2003 n.228 (cfr. doc. 3 in I grado foliario Comune 14 luglio 2020); di seguito poi la società ha chiesto, stavolta solo a proprio nome, un permesso di costruire in variante, rilasciato come permesso 12 maggio 2005 n.184, con la clausola per cui i lavori sarebbero comunque dovuti terminare alla data prevista dall’originaria concessione 603/2002 (doc. 4 in I grado foliario Comune 14 luglio 2020).
4. La società ha poi completato la costruzione dell’edificio A, come da denuncia di inizio attività- DIA 9 ottobre 2007 prot. n.678976 (cit. a p. 2 in fine nel doc. 6 in I grado foliario Comune 14 luglio 2020).
5. Viceversa, per realizzare l’edificio B, la società ha richiesto un nuovo permesso di costruire, rilasciatole come permesso in variante 17 agosto 2007 n.349, valido come per legge tre anni dall’inizio dei lavori (doc. 8 in I grado foliario Comune 14 luglio 2020); di questo permesso ha poi richiesto una proroga, pure accordatale con il permesso di costruire 11 settembre 2010 n.762 (doc. 3 b ricorso I grado), che fissava il termine ultimo per completare i lavori al giorno 11 settembre 2011. Per meglio eseguire i lavori stessi, la società ha poi ottenuto dall’Autorità portuale la concessione 15 novembre 2010 n.100 (doc. 4 ricorso I grado), che le consentiva di occupare alcune aree limitrofe dal 1 ottobre 2010 al 31 dicembre 2011.
6. Parallelamente, con lettera 3 giugno 2011 prot. n.52121 (doc. 5 ricorso I grado, erroneamente registrato duplicando la rubrica del doc. 6 successivo), il Comune ha preannunciato la propria necessità, di intesa con l’Autorità portuale, di procedere a lavori di miglioramento idraulico del torrente Nuova Dorgia, che attraversa il centro della città e scorre parallelo alla via Palmaria, fra via Carducci e, appunto, viale S. Bartolomeo (fatto localmente notorio), lavori comprendenti anche la demolizione ed il rifacimento di un ponte ferroviario ed il raccordo con la canalizzazione esistente verso mare; per eseguire questi lavori, il Comune ha rappresentato la necessità di occupare un’area in quel momento ricompresa nel cantiere della società ricorrente.
7. Di conseguenza, la società ricorrente, l’Autorità portuale ed il Comune hanno concluso l’accordo 8 novembre 2011 di cui in epigrafe (doc. 14 in I grado foliario Comune 14 luglio 2020, completo degli allegati, a differenza del doc. 6 ricorso I grado, che riporta solo il testo), che si riassume così come segue.
7.1 Il Comune, nelle premesse, dà anzitutto atto di avere appaltato le opere di miglioramento di cui si è detto e che per eseguirle “ è necessario occupare temporaneamente e per la durata di giorni duecentoquaranta (240) l'area demaniale marittima di cui agli elaborati grafici allegati, attualmente in concessione in forza dell'atto n. 100 del 15 novembre 2010 alla Società ”, così come si è detto, nonché “ una porzione di terreno ” di proprietà della società stessa; le aree in questione sono riportate in una planimetria allegata, che però non è quotata, né reca indicazioni di scala o di altro tipo idonee a identificarle con esattezza.
7.2 Le parti poi si danno atto che “ tale occupazione compromette e limita l'esecuzione delle opere connesse al permesso di costruire n. 349 del 17 agosto 2007 e- successivo n. 762 dell'11 settembre 2010 ” e che “ alla data odierna nel cantiere della Società … i lavori sono in corso ed il relativo stato avanzamento lavori risulta come da verbale allegato, mentre le ulteriori lavorazioni già sono state oggetto di programmazione …, ma appare fin da ora verosimile che non sarà possibile completarli entro il termine dell'11 settembre 2011 ”.
7.3 Di conseguenza, le parti si danno ancora atto che “ in ragione di ciò il relativo permesso di costruire già nel tempo prorogato per anni uno, non risultando ai sensi della vigente normativa regionale ulteriormente prorogabile, dovrà necessariamente essere surrogato attraverso il rilascio di nuovo permesso di costruire avente ad oggetto i residui lavori da eseguirsi; avuto riguardo a quanto sopra il Comune della Spezia si impegna conseguentemente a rilasciare detto nuovo titolo abilitativo all’esecuzione delle opere ” con una “ durata di anni 3 + l in ragione del tempo di occupazione del cantiere da parte del Comune ”.
7.4 Tutto ciò premesso, le parti convengono che la società metta a disposizione spontaneamente le aree da occupare, “ avendo ricevuto dal Comune della Spezia garanzie che le lavorazioni si svolgeranno con le seguenti condizioni e tempistiche ”. In sintesi, si conviene un’occupazione delle aree in due fasi della durata di 120 giorni ciascuna e la loro successiva restituzione.
7.5 Le parti inoltre convengono che “ per tutto il corso delle lavorazioni e comunque per tutti i 240 giorni sopra previsti ” siano garantiti alla società l’accesso al proprio cantiere ed il coordinamento dello stesso con il cantiere comunale “ per consentire la razionale ed economica esecuzione dei lavori contestualmente alle opere di realizzazione del fabbricato ”, con l’impegno a realizzare anche un’idonea recinzione che impedisca di accedere al cantiere della società stessa.
7.6 In contraccambio, anzitutto l’Autorità portuale “ sospenderà la concessione per il periodo di gg. 240 oggi concordato sulle aree demaniali di propria competenza ”.
7.7 Sempre in contraccambio, si conviene che la società “ presenterà al Comune della Spezia domanda di permesso di costruire in sostituzione e/o rinnovo del corrente permesso finalizzata alla ultimazione del fabbricato in oggi assentito ” e che il Comune prende atto che la società intende “ completare nel più breve tempo possibile il Fabbricato e le opere di sistemazione esterna previste dalla Convenzione in data 30 aprile 1999 e delle obiettive difficoltà della medesima società a proseguire i lavori, in ragione della messa a disposizione delle aree di cui alla presente scrittura ” e quindi si impegna a rilasciare alla società stessa un “ nuovo titolo abilitativo alla esecuzione delle residue opere ” con la durata “ di anni 3 + 1 in ragione del tempo di occupazione del cantiere da parte del Comune della Spezia ”.
8. Dopo la firma di quest’accordo, la società ha però sospeso i lavori nel proprio cantiere, come da verbale 16 agosto 2011 (doc. 8 b ricorso I grado), ritenendo che la loro prosecuzione, per ragioni tecniche e di sicurezza, fosse incompatibile con il cantiere comunale.
9. Nonostante ciò, la società ha ritenuto tuttavia di intraprendere due ulteriori iniziative.
9.1 In primo luogo, ha presentato al Comune la DIA 12 aprile 2012 prot. n.33957 (all. 5 foliario ricorrente in I grado 5 giugno 2020), relativa a “ opere di completamento del fabbricato denominato B ”, opere che però non ha eseguito; a fronte di ciò, ha versato al Comune stesso € 36.950,02 a titolo di oneri di urbanizzazione afferenti la DIA (all. 9 foliario ricorrente in I grado 5 giugno 2020, quietanza).
9.2 In secondo luogo, la società, con un contratto stipulato il 31 maggio 2012 (doc. 9 ricorso I grado) ha appaltato ad una società terza, estranea a questo processo, i lavori in cemento armato di completamento delle fondazioni e di costruzione dei muri in elevazione per lo stesso fabbricato B.
10. Tuttavia, queste opere non si sono potute realizzare, perché, così come si preciserà più avanti, nel termine dei 240 giorni previsti dall’accordo originario, le opere di sistemazione non sono state completate e le aree non sono state restituite.
11. Di conseguenza, la società ha presentato il 19 settembre 2012 al Tribunale ordinario di La Spezia un ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696 c.p.c. Per quanto qui immediatamente rileva, nell’ambito di questo procedimento il c.t.u. nominato accertava l’impossibilità della contemporanea presenza sul sito di due imprese esecutrici, in tesi quella incaricata delle opere di sistemazione del torrente e quella incaricata di completare l’edificio B; accertava poi che effettivamente alla data del 20 febbraio 2013 il Comune non era in grado di restituire le aree, ancora occupate da attrezzature e materiali di pertinenza dell’impresa esecutrice delle opere di sistemazione (cfr. relazione del c.t.u. all. 10 foliario ricorrente in I grado 5 giugno 2020).
12. La società, con atto di citazione 10 giugno 2014 (all. 1 foliario ricorrente in I grado 5 giugno 2020), ha quindi convenuto il Comune avanti il Tribunale ordinario di La Spezia per sentirlo condannare al risarcimento del danno asseritamente patito per il preteso inadempimento all’accordo 8 novembre 2011 più volte citato; il Tribunale, con sentenza 29 dicembre 2019 n.815 (all. 1 foliario ricorrente in I grado 12 novembre 2011) ha però dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore di questo Giudice amministrativo.
13. La società ha quindi ritualmente riassunto il giudizio avanti il T.a.r. Liguria.
14. Nel corso di questo giudizio di I grado, con atto depositato il giorno 22 settembre 2021, si sono costituiti GI DO AC, già amministratore della società, quale persona fisica, nonché la società Contrepair S.r.l. quali cessionari del credito risarcitorio per cui è causa (cfr. contratto di cessione, depositato contestualmente alla memoria di costituzione).
15. Con la sentenza non definitiva di cui in epigrafe, il T.a.r. ha accolto in parte il ricorso e pronunciato condanna generica del Comune al risarcimento del danno subito dalla società “ a seguito dell’occupazione illegittima dei fondi oggetto di lite ” e rimesso la causa in istruttoria, disponendo c.t.u. “ per la quantificazione del pregiudizio ” (cfr. il dispositivo), con la motivazione che di seguito si riassume.
15.1 In via preliminare (p. 4 § 1 della motivazione), il T.a.r. ha ritenuto la propria giurisdizione sulla controversia, “ essendosi trattato della stipulazione di una convenzione richiesta dall’amministrazione, che aveva ravvisato l’esigenza di dare corso ai lavori idraulici del canale Nuova Dorgia prima di ogni altra cosa ” convenzione qualificata come “ accordo sostitutivo del provvedimento ”, e quindi, per implicito, ma inequivocabilmente, devoluta alla giurisdizione del Giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 comma 1 lettera a) n. 2) c.p.a.
15.2 Sempre in via preliminare, il T.a.r. ha respinto l’eccezione di incompletezza del contraddittorio proposta dal Comune, secondo il quale il ricorso introduttivo si sarebbe dovuto notificare anche all’Autorità portuale, come parte dell’accordo 8 novembre 2011. Sul punto, il T.a.r. ha anzitutto osservato che “ nessuna domanda è stata proposta dalla ricorrente nei confronti dell’autorità portuale, sì che gli effetti del giudicato che si potrà formare su questa pronuncia rifluiranno solo in modo indiretto nella sfera giuridica di tale soggetto ”; ha poi osservato anche che il ricorso “ consiste nella prosecuzione della lite originariamente introdotta avanti al tribunale di La Spezia, sì che la presente controversia si configura come la prosecuzione del precedente contendere (corte cost. 2007/77 e id, 2008/363), sì che la questione del contraddittorio avrebbe dovuto essere sollevata avanti al giudice ordinario, per cui l’omissione in tal senso non può essere corretta con la proposizione dell’eccezione in questa sede ” (motivazione, p. 5 § 2).
15.3 Ancora in via preliminare (motivazione, p. 6 § 3), il T.a.r. ha ritenuto sussistere la legittimazione attiva dei cessionari del credito, ai sensi dell’art. 111 c.p.c. quali successori a titolo particolare nel diritto controverso.
15.4 Nel merito, il T.a.r. ha osservato anzitutto, in via di fatto, che la ricorrente “ non ritenne di imprimere particolare impulso alla realizzazione del fabbricato in questione, tanto che le immagini comprovano che quasi alla scadenza del titolo ottenuto nel 2007 essa non risultava aver ancora realizzato se non poche parti delle fondazioni, al punto che dovette chiedere l’estensione dell’originaria autorizzazione … la ragione di ciò viene indicata in ricorso con la crisi economica del 2008 che abbassò i valori immobiliari, dal che il diminuito interesse della costruttrice. .” (motivazione, p. 6 § 4).
15.5 Ciò posto, il T.a.r. ricostruisce la vicenda nei termini già esposti e, quanto al protrarsi dei lavori di sistemazione del canale Nuova Dorgia, osserva che “ il comune ritenne necessario dar corso ad una perizia di variante ai progetti, verosimilmente per non aver chiesto, come avrebbe potuto, di accedere ai siti che avrebbe occupato in proprio per realizzare quanto necessario per il miglioramento dell’alveo del torrente ” (motivazione, p. 8 § 5 in fine).
15.6 Il T.a.r. prosegue dando conto dei risultati della c.t.u. disposta nel quadro dell’accertamento tecnico preventivo e ritiene corretta la determinazione del ritardo nella riconsegna delle aree da questa operata, indicandolo in 340 giorni; qualifica poi il termine di riconsegna pattuito nell’accordo 8 novembre 2011 come essenziale, e non come termine indicativo, così come invece sostenuto dalla difesa del Comune (motivazione, p. 8 § 6).
15.7 Il T.a.r. passa poi (motivazione, p. 9 § 7) a esaminare “ gli effetti dell’inadempimento fatto registrare dal comune rispetto alle obbligazioni restitutorie assunte con la convenzione 8 agosto 2011 ”, qualificandolo come lesione di un diritto soggettivo per violazione di obbligazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 1218 c.c.
15.8 Ciò posto, il T.a.r., in applicazione dell’art. 1225 c.c. secondo il quale “ Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione ”, esclude il risarcimento “ dei danni subiti a seguito del mutamento imprevedibile delle condizioni di costruzione e vendita degli immobili nel periodo compreso tra il rilascio dei primi titoli ottenuto dalla ricorrente e la riconsegna che questa ottenne dei suoli resisi necessari per l’operatività del cantiere ”, in quanto, secondo logica, si sarebbe trattato di un danno imprevedibile (motivazione, p. 10 § 8 in fine).
15.9 Di seguito, il T.a.r. (motivazione, p. 10 § 9) esclude il risarcimento anche per un’ulteriore voce di danno pretesa, ovvero per l’impossibilità di realizzare e vendere l’immobile a causa della mancata tempestiva restituzione delle aree, impossibilità che, secondo la ricorrente, le avrebbe fatto perdere proficue occasioni in merito.
15.9.1. In primo luogo, il T.a.r. osserva che la società “ pretenderebbe di essere ristorata con la liquidazione di quasi tutto il prezzo che, in ipotesi, essa avrebbe potuto incassare ove avesse potuto realizzare il progetto immobiliare ” e sul punto condivide la difesa del Comune, secondo la quale “ le norme del PUC ammettono tuttora la realizzazione della palazzina B ”, che l’interessata avrebbe potuto comunque realizzare e vendere.
15.9.2. In secondo luogo, il T.a.r. prende in esame una proposta di acquisto indirizzata alla società da certa LSCT S.p.a. (doc. 18 ricorso I grado), che la ricorrente allega come prova della perdita di un possibile affare; sostiene infatti che “ l’ipotizzata compratrice aveva fissato un termine essenziale per la stipulazione ”, termine che non poté rispettare a causa del ritardo nella riconsegna delle aree. Il T.a.r. sul punto respinge l’argomentazione del Comune, secondo la quale la proposta sarebbe strumentale alla richiesta risarcitoria in quanto la LCST e la ricorrente farebbero capo alle stesse persone fisiche; ritiene però la proposta non seria perché mancante “ di clausole usuali nella compravendita di immobili, soprattutto se di notevole rilievo in superficie e prezzo, quali ad esempio le caparre o gli acconti, le garanzie da chiedere al venditore ed altre ” osserva inoltre che “non è stata chiesto l’esame testimoniale del legale rappresentante di LSCT”.
15.10 Ancora di seguito (motivazione, p. 11 § 10), il T.a.r. respinge la richiesta di risarcimento per un’ulteriore voce di danno, rappresentata derivatole “ dall’abbattimento del credito diminuito da oltre quattro milioni a meno di due milioni di euro che le banche disposero a suo carico ” in quanto non sono stati allegati “ effetti pregiudizievoli dell’iniziativa assunta del ceto creditizio ”.
15.11 Infine, il T.a.r. ritiene invece fondata la domanda di risarcimento del danno “ per l’indebita occupazione dei fondi di che trattasi per i 340 giorni accertati dal c.t.u. come eccedenti le pattuizioni intercorse in data 8 agosto 2011 ”, precisa che essa riguarda i terreni “ con la tipizzazione derivante dal piano urbanistico comunale, senza riferimenti alle possibilità edificatorie ” e dispone c.t.u. per la relativa liquidazione.
16. Contro questa sentenza non definitiva, hanno fatto riserva di appello sia la ricorrente ed i suoi aventi causa, con atto 23 maggio 2022, sia il Comune, con atto 17 giugno 2022.
17. Con la sentenza definitiva di cui pure in epigrafe, il T.a.r. ha infine accolto in parte il ricorso e condannato il Comune a corrispondere alla ricorrente la somma di € 33.569,18 oltre interessi e rivalutazione, con la motivazione che pure ora si riassume.
17.1 Il T.a.r. ha preso in esame l’elaborato del c.t.u., che ha individuato tre pretese voci di danno, ovvero (motivazione, p. 4 § 12): i) “ il danno da ritardata consegna di 340 giorni delle aree alla ricorrente rispetto al termine pattuito ”; ii) “ il danno ulteriore di € 162.857,51 relativo alle perdite “riconducibili al perdurare delle opere di allestimento cantiere e recinzione” (ammaloramento di recinzioni ed impianti di cantiere per la durata della ritardata riconsegna, oneri manutentivi, costi di locazione di alcune attrezzature, costo del funzionamento delle quattro elettropompe attive in media per 10 ore al giorno) ”; ii) il danno “ derivante dagli interessi legali maturati sugli oneri pagati per il titolo edilizio n. 33957 del 12 aprile 2012 ammontanti ad € 3,441.92 ”; il riferimento è alla DIA della quale si è detto sopra al § 9.1.
17.2 Il T.a.r. (motivazione, p. 5 § 14) ritiene non ammissibile il risarcimento per le voci di cui ai punti ii) e iii), in quanto con la sentenza non definitiva ha riferito il danno alle sole conseguenze dell’occupazione “ non menzionando né l’attività d’impresa in corso al momento dell’inizio dell’occupazione, né l’attività di gestione del cantiere e delle relative attrezzature ”, voci di danno oltretutto fondate “ su documenti non depositati (o non tempestivamente depositati) in giudizio ma acquisiti dal c.t.u., in violazione del principio dispositivo pieno operante in materia risarcitoria ”.
17.3 Il T.a.r. invece (motivazione, p. 5 § 15) accoglie la domanda quanto al danno da occupazione e lo liquida nella misura indicata, che deriva dal calcolo che segue. Come punto di partenza, il T.a.r. considera i valori massimi e minimi indicati dal c.t.u., ovvero un minimo di € 28.154,79 e un massimo di € 38.983,56. Si tratta di importi individuati sottraendo il 7% dal valore pieno delle tabelle dell’Osservatorio del mercato immobiliare gestito dall’Agenzia delle entrate “ atteso che l’occupazione indebita si è protratta solo per 340 gg e non per i 365 gg previsti dal…valore tabellare pieno ” (c.t.u. p. 29). All’interno di quest’intervallo, il T.a.r. individua in via equitativa il valore medio di cui si è detto.
17.4 Sull’importo capitale, il T.a.r. liquida infine “ a partire dal primo giorno di mancata riconsegna dell’area (5 aprile 2012) fino alla pubblicazione della presente pronuncia, la rivalutazione monetaria nonché gli interessi compensativi nella misura legale sulla somma anno per anno rivalutata ”; non riconosce invece “ la richiesta di parte ricorrente di riconoscimento degli interessi moratori ex art. 1284 c.c. atteso che questi ultimi operano per i debiti di valuta mentre per i debiti di valore sono applicabili gli interessi compensativi ” (motivazione, p. 6 §§ 15.2 e 15.3).
18. Contro le sentenze in questione, non definitiva e definitiva, i soli cessionari del credito litigioso hanno proposto impugnazione, con appello iscritto al n 7765/2023 R.G. della Sezione, appello che contiene cinque motivi, così come segue.
18.1 Con il primo di essi, alle pp. 14-25 dell’atto, censurano la sentenza non definitiva per non avere riconosciuto le ulteriori voci di danno domandate, diverse dal danno da occupazione.
18.1.1 In primo luogo, alle pp. 14-20 dell’atto, reclamano il risarcimento del preteso mancato utile che a loro dire si sarebbe realizzato se il Comune avesse tempestivamente restituito le aree. Sostengono anzitutto che la mancata restituzione sarebbe un fatto doloso (p. 17 sedicesimo rigo) e che comunque si sarebbe trattato di danno prevedibile, e quindi secondo logica risarcibile ai sensi dell’art. 1225 c.c. Sostengono poi che il danno sarebbe provato da un piano economico finanziario predisposto dalla società, piano che (all. 6 foliario ricorrente in I grado 5 giugno 2020) sarebbe stato calcolato, appunto, tenendo conto di una riconsegna tempestiva. Sostengono poi che sul punto mancherebbe una contestazione specifica del Comune, quindi il fatto si darebbe per ammesso, e chiedono sia disposta verificazione per liquidare il presunto dovuto. All’interno di questo dovuto, chiedono comunque siano ricomprese le somme pagate in base alla DIA citata sopra al § 9.1, somme che indicano in € 147.800, 08.
18.1.2 In secondo luogo, alle pp. 20-24 dell’atto, sostengono la piena serietà ed effettività dell’offerta della LCST.
18.1.3 In terzo luogo, alle pp. 24-25 dell’atto, sostengono che la riduzione del finanziamento bancario comporterebbe di per sé danno.
18.1.4 In quarto ed ultimo luogo, a p. 25 dell’atto, censurano la sentenza impugnata per avere limitato a 340 giorni il periodo di occupazione illegittima, mentre in realtà i giorni sarebbero 591. L’errore del Giudice di I grado, a loro avviso, sarebbe consistito nell’avere considerato i giorni indicati nell’accertamento tecnico preventivo senza tener conto che si trattava di un accertamento alla data di redazione dell’elaborato, che però indicava come l’occupazione fosse ancora in corso. La restituzione sarebbe in realtà avvenuta solo in un momento successivo, come risulterebbe da un verbale di restituzione parziale al 30 luglio 2013; andrebbe poi considerata la successiva data del 29 ottobre 2013, in cui la società riottenne la concessione demaniale (cfr. all. ti 11 e 12 foliario ricorrente in I grado 5 giugno 2020, verbale di parziale restituzione e nuova concessione).
18.2 Con il secondo motivo, alle pp. 25-34 dell’atto, censurano la sentenza definitiva per non avere riconosciuto, oltre alle somme dovute per l’illegittima occupazione, anche quelle ulteriori voci di danno individuate dal c.t.u. delle quali si è detto. In sintesi, si tratterebbe a loro dire di voci già a suo tempo riconosciute nella c.t.u. formata in sede di accertamento tecnico preventivo.
18.3 Con il terzo motivo, alle pp. 34-36 dell’atto, censurano la sentenza definitiva propriamente per violazione dell’art. 1284 c.c. in quanto, a loro avviso, sulla somma liquidata andrebbero comunque riconosciuti gli interessi moratori a far data dall’inizio dell’occupazione illegittima.
18.4 Con il quarto motivo, alle pp. 36-38 dell’atto, censurano entrambe le sentenze per non avere riconosciuto un preteso danno da “ perdita di chance”, che a loro dire consisterebbe (p. 37 in fine) nell’avere “ conculcato le chance acquisitive dell’operatore economico ”. Sempre a loro dire, questo danno andrebbe liquidato in via equitativa, in misura pari al 10% dell’utile ritraibile dall’affare; su questo importo, in modo analogo a quanto dedotto sopra nel terzo motivo di appello, andrebbero poi riconosciuti “sia la rivalutazione monetaria (secondo l’indice medio dei prezzi al consumo elaborato Istat), che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi (determinati in via equitativa assumendo come parametro il tasso di interesse legale) calcolati sulla somma periodicamente rivalutata, volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, sia, infine, gli interessi legali sulla somma complessiva dal giorno della pubblicazione della sentenza (che con la liquidazione del credito ne segna la trasformazione in credito di valuta) sino al soddisfo” (p. 38 ultime righe del motivo).
18.5 Con il quinto motivo, a p. 38 dell’atto, censurano il capo della sentenza definitiva che ha compensato per metà le spese di lite e condannato il Comune a corrispondere la residua metà, sia quanto a questa ripartizione, sia quanto all’importo liquidato, pari a 3.000 euro più accessori, ritenuto (p. 38 decimo rigo dal basso) “ risibile ”.
19. In questo appello n.7765/2023, il Comune ha resistito con appello incidentale, depositato il 10 novembre 2023, nel quale ha chiesto che l’appello principale sia respinto; ha poi chiesto la riforma delle sentenze impugnate, deducendo due motivi, il tutto così come segue.
19.1 Preliminarmente, il Comune riassume i fatti di causa e precisa (pp. 6-8 dell’atto) che il ritardo nella riconsegna delle aree non sarebbe stato ad esso impugnabile, fondamentalmente perché fu necessaria una perizia di variante (doc. 2 in I grado foliario Comune 14 luglio 2020) in ragione di pretese difficoltà impreviste incontrate nell’esecuzione; ammette poi (p. 7 in fine) che le aree furono riconsegnate il 30 luglio 2013.
19.2 Con il primo motivo di appello incidentale, alle pp. 11-15 dell’atto, ripropone l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Autorità portuale.
19.3 Con il secondo motivo di appello incidentale, alle pp. 15-22 dell’atto, critica poi le sentenze impugnate, osservando in sintesi che l’occupazione di cui si tratta è stata compiuta in base ad un accordo sostitutivo di provvedimento di occupazione d’urgenza, sì che la società avrebbe diritto al più alle sole indennità corrispondenti; sostiene poi che il danno sarebbe stato, sempre in sintesi, cagionato dalla condotta della società stessa.
19.4 Nella restante parte dell’atto, chiede comunque la reiezione dell’appello principale; sostiene in particolare (p. 25) che l’impresa avrebbe avuto tutto il tempo necessario a concludere l’intervento sulla base dei titoli edilizi rilasciatile prima dell’occupazione, e difende comunque le motivazioni delle sentenze impugnate.
20. Sempre nell’appello n.7765/2023, le parti hanno ribadito le rispettive difese, gli appellanti con memoria 7 aprile e con replica 17 aprile 2025 e il Comune con memoria 5 aprile e con replica 17 aprile 2025.
21. Contro le stesse sentenze, non definitiva e definitiva, il Comune ha poi proposto l’autonomo appello iscritto al n.8884/2023 della Sezione, di contenuto identico all’appello incidentale proposto nell’appello n.7765/2023; nello stesso procedimento, ha poi depositato la memoria 7 aprile e la replica 17 aprile 2025, pure di identico contenuto rispetto alle memorie depositate nell’appello n.7765/2023.
22. Alla pubblica udienza del giorno 8 maggio 2025, la Sezione ha trattenuto i ricorsi in decisione.
23. Preliminarmente, i ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 96 comma 1 c.p.a. in quanto impugnazioni proposte separatamente contro la medesima sentenza.
24. Ciò posto, l’appello principale e gli appelli del Comune, incidentale nel ricorso n.7765/2023 e principale n.8884/2023, sono entrambi parzialmente fondati, nei termini di cui subito.
25. In ordine logico, va esaminata per prima l’eccezione preliminare riproposta nel primo motivo di appello incidentale del Comune, che va respinta - e va respinto corrispondentemente il motivo stesso- per le stesse ragioni già evidenziate dal Giudice di I grado: nei confronti dell’Autorità portuale non è stata proposta alcuna domanda, dato che si controverte soltanto di presunte ragioni di danno che la società, e per essa i cessionari, assumono di avere nei confronti del Comune ed una responsabilità concorrente dell’Autorità nemmeno è stata ipotizzata.
26. Sempre in ordine logico, e venendo al merito della controversia, i sotto motivi primo, secondo e terzo del primo motivo di appello principale, il quarto motivo di appello principale ed il secondo motivo dell’appello incidentale, sono connessi, in quanto riguardano tutti le voci di danno diverse dall’occupazione abusiva; come tali, vanno esaminati congiuntamente, assieme alla parte del secondo motivo di appello incidentale, e del conforme secondo motivo di appello n.8884/2023, che riguarda le voci di danno in questione. Ciò posto, i primi tre sotto motivi ed il quarto di appello principale citati sono infondati, mentre sono fondati nella parte rilevante il secondo motivo di appello incidentale ed il secondo motivo dell’appello n.8884/2023.
26.1 In proposito, va premesso che l’inadempimento del Comune all’obbligo di riconsegna tempestiva delle aree non può ritenersi dovuto a causa non imputabile ai sensi dell’art. 1218 c.c. Oggettivamente non è dubbio che il ritardo stesso sia stato determinato, come si è detto sopra al § 19.1, dalla necessità di procedere ad una perizia di variante; non si può però ritenere, contrariamente a quanto sostiene il Comune, che nel caso di specie ciò abbia rappresentato un’evenienza imprevista ed imprevedibile. In proposito infatti è sufficiente rilevare che il Comune, secondo logica in possesso degli strumenti necessari, se non altro perché dotato di uffici tecnici, aveva l’onere, prima di sottoscrivere l’accordo 8 agosto 2011, di verificare attentamente i tempi necessari all’intervento.
26.2 Ciò posto, si deve però rilevare che la società aveva avuto la possibilità di realizzare l’edificio B per cui è causa sin da quando le fu rilasciato il primo titolo edilizio, ovvero da quando le fu rilasciata la concessione 17 dicembre 2002 n.603. Il fatto che la società stessa abbia lasciato scadere questa concessione nella parte di interesse, relativa appunto all’edificio B, che non ha al tempo realizzato, rappresenta una sua propria scelta imprenditoriale, le cui conseguenze può imputare solo a sé stessa. In altre parole, non vi è nesso di causalità giuridicamente rilevante fra la mancata restituzione delle aree e la mancata realizzazione dell’edificio B, che nel senso visto non ne rappresenta una conseguenza immediata e diretta. La domanda risarcitoria va allora respinta per tutte le voci di danno diverse dal danno da occupazione abusiva, comprendenti quelle indicate nei tre sotto motivi citati e, per la stessa ragione, il presunto danno da perdita di chance indicato nel quarto motivo.
27. Proseguendo nell’ordine logico, vanno ora esaminati congiuntamente, in quanto anche in questo caso connessi, il quarto sotto motivo del primo motivo ed il secondo motivo di appello principale, che riguardano il danno da occupazione abusiva, nonché le corrispondenti parti del secondo motivo di appello incidentale e del secondo motivo dell’appello 8884/2023. Ciò posto, questo quarto sotto motivo è in parte fondato, mentre sono infondati nella parte rilevante i motivi dedotti dal Comune.
27.1 E’ infondato il secondo motivo di appello principale, che chiede il risarcimento per le voci di danno diverse dalla mera occupazione indicate nella c.t.u. di I grado ed escluse dal Giudice in quella sede, ciò è a dire per il “ perdurare delle opere di allestimento cantiere e recinzione ”, ovvero per “ ammaloramento di recinzioni ed impianti di cantiere per la durata della ritardata riconsegna, oneri manutentivi, costi di locazione di alcune attrezzature, costo del funzionamento delle quattro elettropompe ” ivi posizionate, nonché per “ interessi legali maturati sugli oneri pagati per il titolo edilizio n. 33957 del 12 aprile 2012 ammontanti ad € 3,441.92 ”, ovvero per la DIA citata sopra al § 9.1.
27.2 Sul primo punto, in disparte ogni valutazione di carattere processuale sulla tempestività della relativa deduzione, si tratta di voci di danno che non sono nemmeno provate, nel senso che non è provato che la società abbia effettivamente sostenuto quei costi. Sul secondo punto, avere presentato la DIA e pagato i relativi oneri nel momento in cui (§ sopra §§ 8 e 9.1) il cantiere era fermo e il titolo edilizio per terminare l’intervento non era stato ancora ottenuto rappresenta, ancora una volta, una scelta della società, le cui conseguenze non possono esser fatte ricadere sul Comune. Non va poi trascurato quanto, senza contestazioni, ha affermato la difesa del Comune anche in sede di discussione orale: le aree in questione sarebbero tuttora edificabili secondo l’originario progetto, e quindi la proprietà potrebbe o ottenere il titolo corrispondente, imputando a suo credito sugli oneri dovuti quelli già versati, o chiederne il rimborso, ciò che non risulta abbia mai fatto.
27.3 È invece fondato il quarto sotto motivo del primo motivo di appello principale. La sentenza impugnata, come risulta ad attento esame degli atti, contiene effettivamente un errato apprezzamento del fatto nella parte in cui fa coincidere la data della restituzione con quella del 20 febbraio 2013, a suo dire indicata dal c.t.u. dell’accertamento tecnico preventivo. In realtà, leggendo la relazione di a.t.p. (all. 10 foliario ricorrente in I grado 5 giugno 2020 citato sopra al § 11), risulta invece che il professionista incaricato alla data del 20 febbraio 2013 constatò semplicemente che le aree erano ancora occupate, ma non ne accertò in alcun modo la restituzione in quello o in altro momento.
27.4 La data della restituzione coincide invece, in base all’esplicita ammissione del Comune sul punto- a p. 7 in fine dell’appello incidentale- con quella del 30 luglio 2013, che pertanto è quella alla quale ci si deve riferire per liquidare il risarcimento dovuto, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di I grado.
27.5 In proposito, si devono considerare anzitutto i giorni di ritardo, che sono 430, ovvero quelli decorrenti dal termine di effettiva riconsegna di cui sopra, ovvero dal 30 luglio 2023, al termine di restituzione non rispettato, che era il 26 maggio 2012, calcolato considerando i 240 giorni di cui all’accordo decorrenti dalla data di consegna delle aree, avvenuta il 29 settembre 2011 (doc. 8 ricorso I grado, verbale relativo).
27.6 L’indennità dovuta si liquida poi in via equitativa in € 98,89 al giorno, pari alla media aritmetica dei valori massimo e minimo individuati dalla c.t.u. di I grado (p. 29 dell’elaborato), la quale ha fatto riferimento ai valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare gestito dall’Agenzia delle entrate (v. sopra § 17.3), la cui attendibilità risulta non contestata, arrivandosi così al totale di cui in dispositivo.
28. Va respinto anche il terzo motivo di appello principale, che contesta il criterio di calcolo degli interessi e rivalutazione adottato dal Giudice di I grado. Il criterio corretto, che si ripete per chiarezza, è infatti quello fissato dalla nota sentenza Cass. civ. SS.UU. 17 febbraio 1995 n.1712: sulla somma capitale liquidata come sopra, andrà calcolata la rivalutazione monetaria anno per anno con decorrenza dall’avvenuta restituzione, ovvero dal 30 luglio 2023; sui singoli importi come rivalutati anno per anno, andranno poi riconosciuti gli interessi legali, il tutto dalle date indicate sino al saldo effettivo.
29. La soccombenza parziale reciproca è giusto motivo per compensare per intero fra le parti le spese del giudizio, respingendosi così il quinto ed ultimo motivo di appello principale, attinente al relativo capo della sentenza impugnata. Per chiarezza si precisa che rimane ferma, in quanto non appellata, la statuizione della sentenza di I grado che pone le spese di c.t.u. a carico del solo Comune.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti (ricorsi nn.7765/2023 e 8884/2023 R.G.), così provvede:
a) riunisce i ricorsi;
b) accoglie in parte l’appello principale e l’appello incidentale nonché l’appello 8884/2023 e per l’effetto condanna il Comune della Spezia al risarcimento del danno da occupazione in favore degli appellanti, danno che liquida in € 42.522 oltre interessi e rivalutazione, il tutto ai sensi e nei limiti di cui in motivazione;
c) compensa per intero fra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Gambato Spisani | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO