TAR
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 2 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06568/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 02/02/2026
N. 00864 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06568/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6568 del 2025, proposto da
IA ZO, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi, 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione
Primera), 1° luglio 2025, n. 1252/2025, resa tra le parti N. 06568/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il consigliere Angela
ND, udito per il Ministero dell'Istruzione e del Merito l'avvocato dello Stato
RI AS e viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. - L'odierna appellante ha proposto ricorso innanzi al Tar della Toscana per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 83/2023 del Tribunale di
Arezzo, sezione lavoro, pubblicata in data 14 marzo 2023, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato a costituire in favore della ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre
2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici specificati nella suddetta sentenza, con accredito delle somme complessivamente dovute.
2. - Il primo giudice ha accolto il ricorso, condannando l'amministrazione a dare esecuzione alla sentenza sopra indicata (oltre al pagamento delle penalità di mora ai sensi dell'art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., stabilendo, nell'ipotesi di perdurante inottemperanza del Ministero, la nomina del Commissario ad acta nella persona del
Direttore generale dell'Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato (o funzionario dallo stesso delegato), tenuto a provvedere agli adempimenti del caso nell'ulteriore termine di sessanta giorni successivi su richiesta della parte interessata.
2.1. Quanto alla statuizione sulle spese, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tar ha stabilito la liquidazione in euro 800,00 (ottocento/00), oltre agli accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. N. 06568/2025 REG.RIC.
3. - L'appellante chiede la riforma del capo della sentenza impugnata relativo alla liquidazione delle spese di lite, deducendo, in sintesi, che tale liquidazione è avvenuta per un importo inferiore ai parametri tariffari minimi. Più in particolare, secondo l'appellante la sentenza è censurabile in quanto, pur accogliendo integralmente la domanda formulata, ha apoditticamente riconosciuto solo euro 800,00 (ottocento/00)
a titolo di spese legali, in violazione della disciplina di riferimento, che, così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, non consentirebbe al giudice di liquidare un importo inferiore ai valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile.
3.1. Il giudice di primo grado avrebbe dovuto quindi correttamente liquidare le spese di lite in conformità al dettato normativo di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, piuttosto che determinare il compenso spettante al difensore nell'esiguo importo di € 800,00, che è di gran lunga inferiore al 50% delle tariffe medie, calcolate in base a quanto previsto dallo stesso decreto.
3.2. In particolare, in base ai parametri indicati dal D.M. 55/2014 in riferimento alle cause di competenza del Tribunale amministrativo regionale di valore indeterminabile, applicabili alla controversia oggetto del presente giudizio, come si evince dalla tabella allegata al predetto decreto, la quantificazione delle spese del giudizio di primo grado sarebbe pari ad un valore minimo di € 3.613,00 o, comunque, ad un importo che, pur considerando le variazioni ivi contemplate, non potrebbe mai ammontare ad € 800,00, quale somma liquidata in sentenza.
3.3. In tale quadro, l'appellante ha, tra l'altro, evidenziato che anche un eventuale riferimento al carattere seriale della causa e al non elevato livello di complessità della questione trattata non giustificherebbe una liquidazione delle spese al di sotto dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2004 ovvero in violazione dell'art. 91 c.p.c. e
2233, comma 2, cod. civ.
3.2. L'appellante ha, quindi, conclusivamente richiesto di accogliere il ricorso e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare l'amministrazione N. 06568/2025 REG.RIC.
appellata a versare al ricorrente originario, a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado, l'importo complessivo di € 3.613,00, oltre IVA e CPA, spese generali e contributo unificato, o il diverso importo, anche maggiore, risultante dovuto, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 del c.p.c., in favore del procuratore che ha anticipato le spese e si è dichiarato antistatario.
4. - Il Ministero appellato si è costituito in giudizio, concludendo per il rigetto dell'appello.
5. - Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. - L'appello è infondato.
7. – Parte appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe liquidato le spese del giudizio di ottemperanza al di sotto dei limiti tariffari, previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018 a decorrere dal 27 aprile 2018, e da ultimo dal
D.M. n. 147/2022 e deduce che la liquidazione delle spese operata in sentenza non si giustificherebbe neppure in ragione della “natura seriale del contenzioso”, in quanto essa si profilerebbe come macroscopicamente inferiore ai parametri di legge e meramente simbolica, quindi anche lesiva del decoro professionale.
8. - Tanto premesso, deve rilevarsi che la pretesa attorea ad una maggiore quantificazione delle spese processuali liquidate dal primo giudice non può essere accolta.
9. - Il Collegio fa riferimento per la motivazione, ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a., alle precedenti sentenze della Sezione n. 3897 del 7 maggio 2025 e nn. 4429,
4431 e 4446 del 22 maggio 2025 su caso simile a quello in esame.
9.1. Richiama il Collegio, preliminarmente, il principio secondo il quale il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulla liquidazione delle spese processuali solo qualora decida di discostarsi dalla regola della soccombenza
(Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024). N. 06568/2025 REG.RIC.
Pur essendo la quantificazione del compenso e delle spese processuali espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, è fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cassazione civile, Sezione II, n.
34842/2023).
9.2. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, deve ritenersi corretta la quantificazione delle spese operata dal primo giudice, venendo in rilievo un contenzioso oggettivamente non connotato di profili di complessità e, inoltre, seriale, in relazione ai “numerosi, analoghi, precedenti”.
9.3. Deve, infatti, considerarsi che con le precedenti decisioni sopra citate e con molteplici altre rese in analoghe controversie, aventi ad oggetto la liquidazione delle spese in giudizi di ottemperanza per la costituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la Sezione, accogliendo gli appelli e riformando le statuizioni di primo grado impugnate, ha determinato l'importo di euro
800,00 quale equa liquidazione delle spese processuali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
9.4. Pertanto, non intravedendosi ragioni per discostarsi da tale orientamento, deve ritenersi che la liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, quantificata dalla sentenza appellata in € 800,00, non appare erronea, avuto riguardo alla non particolare complessità dell'unica questione giuridica affrontata, avente ad oggetto il mancato pagamento di un credito pecuniario ben definito, nonché alla serialità della pretesa azionata.
9.5. In relazione a quest'ultimo profilo si deve, in particolare, rilevare che, come questa Sezione ha statuito in similari vicende, la serialità del contenzioso è un elemento che necessariamente va preso in considerazione nella liquidazione delle spese, «venendo in rilievo un contenzioso oggettivamente non connotato di profili di complessità e, inoltre, seriale, stanti i “numerosi, analoghi, precedenti”» (v., sul N. 06568/2025 REG.RIC.
punto, Cons. St., sez. VII, 13 giugno 2025, n. 5201; Cons. Stato, VII, 25 novembre
2025, n. 9291).
9.6. La giurisprudenza ha dunque a più riprese chiarito che sebbene la serialità del contenzioso non sia prevista tra le eccezionali ipotesi derogatorie del principio della soccombenza, tuttavia essa ben può essere valorizzata dal giudice ai fini della riduzione della misura del compenso in base ai parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, in quanto indice di un minor impegno difensivo (v. sul punto ex multis Cons. Stato,
VII, 30 dicembre 2025, n. 10394).
9.6.1. Infatti, il rispetto dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 assicura la proporzione tra la prestazione professionale resa dall'avvocato e il compenso a questi liquidato (negli stessi termini, Cons. St., sez. IV, 10 aprile 2024, n. 3270). A norma dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto, «il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera».
9.7. Nel caso in esame il ricorso proposto nel giudizio di primo grado non è connotato da particolare complessità ed è contraddistinto, invece, da una elevata serialità, aspetto che va preso in esame nella liquidazione delle spese di lite.
9.8. Per le ragioni sopra evidenziate, non può dunque ritenersi che la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza impugnata sia meramente simbolica e non costituisca il frutto di una congrua commisurazione delle spese all'impegno professionale effettivamente richiesto per la proposizione del ricorso.
9.9. Infine, deve rilevarsi come il richiamo operato da parte appellante alla precedente sentenza di questa Sezione n. 169 del 13 gennaio 2025 non conduca ad opposte conclusioni, in quanto quella decisione, che accolse la pretesa attorea tendente alla liquidazione del quantum a titolo di spese, con maggiorazione della somma determinata dal Tar (ma non nella misura richiesta dall'appellante), si riferiva ad una diversa fattispecie, avente ad oggetto l'accertamento del silenzio – inadempimento del
Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo di N. 06568/2025 REG.RIC.
specializzazione sul sostegno conseguito all'estero per l'esercizio della professione di docente. Peraltro, anche tale pronuncia ha ribadito il principio consolidato secondo cui
“è suscettibile di essere valorizzata ai fini della riduzione della misura del compenso in base ai parametri indicati dal D.M. n. 55/2014 la non particolare complessità della controversia vertente su un'unica questione”.
11. In conclusione, l'appello va respinto.
12. Sussistono, nondimeno, giusti motivi, in ragione della costituzione solo formale del Ministero appellato e della natura della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU NT, Presidente
Angela ND, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere N. 06568/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Angela ND
IL PRESIDENTE
AU NT
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 02/02/2026
N. 00864 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06568/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6568 del 2025, proposto da
IA ZO, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi, 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione
Primera), 1° luglio 2025, n. 1252/2025, resa tra le parti N. 06568/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il consigliere Angela
ND, udito per il Ministero dell'Istruzione e del Merito l'avvocato dello Stato
RI AS e viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. - L'odierna appellante ha proposto ricorso innanzi al Tar della Toscana per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 83/2023 del Tribunale di
Arezzo, sezione lavoro, pubblicata in data 14 marzo 2023, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato a costituire in favore della ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre
2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici specificati nella suddetta sentenza, con accredito delle somme complessivamente dovute.
2. - Il primo giudice ha accolto il ricorso, condannando l'amministrazione a dare esecuzione alla sentenza sopra indicata (oltre al pagamento delle penalità di mora ai sensi dell'art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., stabilendo, nell'ipotesi di perdurante inottemperanza del Ministero, la nomina del Commissario ad acta nella persona del
Direttore generale dell'Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato (o funzionario dallo stesso delegato), tenuto a provvedere agli adempimenti del caso nell'ulteriore termine di sessanta giorni successivi su richiesta della parte interessata.
2.1. Quanto alla statuizione sulle spese, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tar ha stabilito la liquidazione in euro 800,00 (ottocento/00), oltre agli accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. N. 06568/2025 REG.RIC.
3. - L'appellante chiede la riforma del capo della sentenza impugnata relativo alla liquidazione delle spese di lite, deducendo, in sintesi, che tale liquidazione è avvenuta per un importo inferiore ai parametri tariffari minimi. Più in particolare, secondo l'appellante la sentenza è censurabile in quanto, pur accogliendo integralmente la domanda formulata, ha apoditticamente riconosciuto solo euro 800,00 (ottocento/00)
a titolo di spese legali, in violazione della disciplina di riferimento, che, così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, non consentirebbe al giudice di liquidare un importo inferiore ai valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile.
3.1. Il giudice di primo grado avrebbe dovuto quindi correttamente liquidare le spese di lite in conformità al dettato normativo di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, piuttosto che determinare il compenso spettante al difensore nell'esiguo importo di € 800,00, che è di gran lunga inferiore al 50% delle tariffe medie, calcolate in base a quanto previsto dallo stesso decreto.
3.2. In particolare, in base ai parametri indicati dal D.M. 55/2014 in riferimento alle cause di competenza del Tribunale amministrativo regionale di valore indeterminabile, applicabili alla controversia oggetto del presente giudizio, come si evince dalla tabella allegata al predetto decreto, la quantificazione delle spese del giudizio di primo grado sarebbe pari ad un valore minimo di € 3.613,00 o, comunque, ad un importo che, pur considerando le variazioni ivi contemplate, non potrebbe mai ammontare ad € 800,00, quale somma liquidata in sentenza.
3.3. In tale quadro, l'appellante ha, tra l'altro, evidenziato che anche un eventuale riferimento al carattere seriale della causa e al non elevato livello di complessità della questione trattata non giustificherebbe una liquidazione delle spese al di sotto dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2004 ovvero in violazione dell'art. 91 c.p.c. e
2233, comma 2, cod. civ.
3.2. L'appellante ha, quindi, conclusivamente richiesto di accogliere il ricorso e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare l'amministrazione N. 06568/2025 REG.RIC.
appellata a versare al ricorrente originario, a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado, l'importo complessivo di € 3.613,00, oltre IVA e CPA, spese generali e contributo unificato, o il diverso importo, anche maggiore, risultante dovuto, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 del c.p.c., in favore del procuratore che ha anticipato le spese e si è dichiarato antistatario.
4. - Il Ministero appellato si è costituito in giudizio, concludendo per il rigetto dell'appello.
5. - Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. - L'appello è infondato.
7. – Parte appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe liquidato le spese del giudizio di ottemperanza al di sotto dei limiti tariffari, previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018 a decorrere dal 27 aprile 2018, e da ultimo dal
D.M. n. 147/2022 e deduce che la liquidazione delle spese operata in sentenza non si giustificherebbe neppure in ragione della “natura seriale del contenzioso”, in quanto essa si profilerebbe come macroscopicamente inferiore ai parametri di legge e meramente simbolica, quindi anche lesiva del decoro professionale.
8. - Tanto premesso, deve rilevarsi che la pretesa attorea ad una maggiore quantificazione delle spese processuali liquidate dal primo giudice non può essere accolta.
9. - Il Collegio fa riferimento per la motivazione, ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a., alle precedenti sentenze della Sezione n. 3897 del 7 maggio 2025 e nn. 4429,
4431 e 4446 del 22 maggio 2025 su caso simile a quello in esame.
9.1. Richiama il Collegio, preliminarmente, il principio secondo il quale il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulla liquidazione delle spese processuali solo qualora decida di discostarsi dalla regola della soccombenza
(Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024). N. 06568/2025 REG.RIC.
Pur essendo la quantificazione del compenso e delle spese processuali espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, è fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cassazione civile, Sezione II, n.
34842/2023).
9.2. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, deve ritenersi corretta la quantificazione delle spese operata dal primo giudice, venendo in rilievo un contenzioso oggettivamente non connotato di profili di complessità e, inoltre, seriale, in relazione ai “numerosi, analoghi, precedenti”.
9.3. Deve, infatti, considerarsi che con le precedenti decisioni sopra citate e con molteplici altre rese in analoghe controversie, aventi ad oggetto la liquidazione delle spese in giudizi di ottemperanza per la costituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la Sezione, accogliendo gli appelli e riformando le statuizioni di primo grado impugnate, ha determinato l'importo di euro
800,00 quale equa liquidazione delle spese processuali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
9.4. Pertanto, non intravedendosi ragioni per discostarsi da tale orientamento, deve ritenersi che la liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, quantificata dalla sentenza appellata in € 800,00, non appare erronea, avuto riguardo alla non particolare complessità dell'unica questione giuridica affrontata, avente ad oggetto il mancato pagamento di un credito pecuniario ben definito, nonché alla serialità della pretesa azionata.
9.5. In relazione a quest'ultimo profilo si deve, in particolare, rilevare che, come questa Sezione ha statuito in similari vicende, la serialità del contenzioso è un elemento che necessariamente va preso in considerazione nella liquidazione delle spese, «venendo in rilievo un contenzioso oggettivamente non connotato di profili di complessità e, inoltre, seriale, stanti i “numerosi, analoghi, precedenti”» (v., sul N. 06568/2025 REG.RIC.
punto, Cons. St., sez. VII, 13 giugno 2025, n. 5201; Cons. Stato, VII, 25 novembre
2025, n. 9291).
9.6. La giurisprudenza ha dunque a più riprese chiarito che sebbene la serialità del contenzioso non sia prevista tra le eccezionali ipotesi derogatorie del principio della soccombenza, tuttavia essa ben può essere valorizzata dal giudice ai fini della riduzione della misura del compenso in base ai parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, in quanto indice di un minor impegno difensivo (v. sul punto ex multis Cons. Stato,
VII, 30 dicembre 2025, n. 10394).
9.6.1. Infatti, il rispetto dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 assicura la proporzione tra la prestazione professionale resa dall'avvocato e il compenso a questi liquidato (negli stessi termini, Cons. St., sez. IV, 10 aprile 2024, n. 3270). A norma dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto, «il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera».
9.7. Nel caso in esame il ricorso proposto nel giudizio di primo grado non è connotato da particolare complessità ed è contraddistinto, invece, da una elevata serialità, aspetto che va preso in esame nella liquidazione delle spese di lite.
9.8. Per le ragioni sopra evidenziate, non può dunque ritenersi che la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza impugnata sia meramente simbolica e non costituisca il frutto di una congrua commisurazione delle spese all'impegno professionale effettivamente richiesto per la proposizione del ricorso.
9.9. Infine, deve rilevarsi come il richiamo operato da parte appellante alla precedente sentenza di questa Sezione n. 169 del 13 gennaio 2025 non conduca ad opposte conclusioni, in quanto quella decisione, che accolse la pretesa attorea tendente alla liquidazione del quantum a titolo di spese, con maggiorazione della somma determinata dal Tar (ma non nella misura richiesta dall'appellante), si riferiva ad una diversa fattispecie, avente ad oggetto l'accertamento del silenzio – inadempimento del
Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo di N. 06568/2025 REG.RIC.
specializzazione sul sostegno conseguito all'estero per l'esercizio della professione di docente. Peraltro, anche tale pronuncia ha ribadito il principio consolidato secondo cui
“è suscettibile di essere valorizzata ai fini della riduzione della misura del compenso in base ai parametri indicati dal D.M. n. 55/2014 la non particolare complessità della controversia vertente su un'unica questione”.
11. In conclusione, l'appello va respinto.
12. Sussistono, nondimeno, giusti motivi, in ragione della costituzione solo formale del Ministero appellato e della natura della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU NT, Presidente
Angela ND, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere N. 06568/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Angela ND
IL PRESIDENTE
AU NT
IL SEGRETARIO