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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/09/2025, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa avente ad OGGETTO: “PRESTAZIONE: PENSIONE - ASSEGNO DI INVALIDITA - CP_1 CP_2
, promossa da:
[...] CP_3
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti MARCOLEONI MARCO Parte_1
- Ricorrente – contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andriulli, Certomà, Battiato -
Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 21.09.2023 parte ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., procedersi ad accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento del requisito sanitario onde ottenere i benefici di cui alla l. 222/84, inutilmente richiesti in via amministrativa.
Si è costituito l' deducendo l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto sul CP_1 rilievo dell'insussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione richiesta.
La espletata CTU medico-legale non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
parte ricorrente, pertanto, ha formulato rituale dissenso, seguito da ricorso introduttivo del giudizio ordinario.
Ritenuta la necessità del rinnovo della CTU, veniva nominato il Dott. Per_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa come da verbale che precede.
*********************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Ed invero la espletata indagine tecnica ha consentito di accertare che la parte ricorrente risulta attualmente affetta dalle seguenti patologie: “Sindrome da impingment acromion claveare destra, severa scoliosi doppia, esiti di exeresi melanoma al dorso (sede scapolare sinistra) con asportazione di linfonodo”. Tenuto conto dell'attività di tecnico di addetto alle pulizie industriali svolte dal ricorrente, il CTU ha ritenuto sulla scorta dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria esibita, che le patologie su riportate riducono a meno di un terzo la sua capacità di lavoro con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e precisamente dal 25/01/2023.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Ricorrono, pertanto, le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 12 giugno 1984 n. 222.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto della ricorrente, a percepire l'assegno di invalidità con decorrenza dalla domanda (25.01.2023).
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_4 liquida complessivamente in € 1.300,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 15.09.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa avente ad OGGETTO: “PRESTAZIONE: PENSIONE - ASSEGNO DI INVALIDITA - CP_1 CP_2
, promossa da:
[...] CP_3
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti MARCOLEONI MARCO Parte_1
- Ricorrente – contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andriulli, Certomà, Battiato -
Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 21.09.2023 parte ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., procedersi ad accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento del requisito sanitario onde ottenere i benefici di cui alla l. 222/84, inutilmente richiesti in via amministrativa.
Si è costituito l' deducendo l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto sul CP_1 rilievo dell'insussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione richiesta.
La espletata CTU medico-legale non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
parte ricorrente, pertanto, ha formulato rituale dissenso, seguito da ricorso introduttivo del giudizio ordinario.
Ritenuta la necessità del rinnovo della CTU, veniva nominato il Dott. Per_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa come da verbale che precede.
*********************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Ed invero la espletata indagine tecnica ha consentito di accertare che la parte ricorrente risulta attualmente affetta dalle seguenti patologie: “Sindrome da impingment acromion claveare destra, severa scoliosi doppia, esiti di exeresi melanoma al dorso (sede scapolare sinistra) con asportazione di linfonodo”. Tenuto conto dell'attività di tecnico di addetto alle pulizie industriali svolte dal ricorrente, il CTU ha ritenuto sulla scorta dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria esibita, che le patologie su riportate riducono a meno di un terzo la sua capacità di lavoro con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e precisamente dal 25/01/2023.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Ricorrono, pertanto, le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 12 giugno 1984 n. 222.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto della ricorrente, a percepire l'assegno di invalidità con decorrenza dalla domanda (25.01.2023).
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_4 liquida complessivamente in € 1.300,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 15.09.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)