Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 03/06/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ENNA
__________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice Eleonora N. V. Guarnera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 677/2021 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
promossa da
nata a [...] il [...], c.f. , in Parte_1 CodiceFiscale_1
proprio e quale genitore superstite esercente la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore (nato a [...] il [...], c.f. Persona_1 [...]
), residente in [...], C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Christian Parisi del Foro di
Caltagirone, presso il cui studio è elettivam dom.;
- Attrice
contro nato a [...] il [...], ivi residente in C/da Cicciona snc, CP_1
c.f. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Michele CodiceFiscale_3
Guglielmo Calcagno, che lo rappr. e dif., giusta procura in atti;
- Convenuto
1
snc, c.f. elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. CodiceFiscale_4
Michele Guglielmo Calcagno, che la rappr. e dif., giusta procura in atti;
- Convenuta
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], c.f. Controparte_3
, rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'Avv. Cateno Di dio La C.F._5
Legge del Foro di Caltagirone, presso il cui studio è elettvam. dom.;
- Convenuto
a socio unico, in persona del legale rappr. pro tempore, con sede Controparte_4
legale in Milano, alla via Isonzo n. 25, numero registro imprese di Milano e codice fiscale partita IVA n. elettivam. dom. in Enna, Via Giuseppe P.IVA_1 P.IVA_2
Marchese n. 2, presso lo Studio Legale Associato , rappr. e dif., dall' Controparte_5
Avv. Santi Mastroianni, giusta procura in atti;
- Convenuta
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_6
sede in Torino, via Corte d'Appello n. 11, p.i. rappr. e dif., giusta procura in P.IVA_3
atti, dall'avv. Santo Spagnolo del Foro di Catania, elettivamente dom. in Enna, presso lo studio dell'avv. Salvatore Graziano;
- Convenuta
contro
con sede legale in Bologna alla Via Stalingrado N. 45, c.f. ; Controparte_7 P.IVA_4
- Convenuta contumace
Posta in decisione all'esito del deposito di note ex art. 127-ter, c.p.c., disposto in sostituzione dell'udienza del 10.01.2024, sulle conclusioni precisate come in dette note, alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, è tuttavia opportuno precisarne l'oggetto,
consistente nella richiesta di risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non) patiti, in conseguenza della morte di , da parte di anche nella Persona_1 Parte_1
2 qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne Persona_1
, nato dalla relazione sentimentale dalla stessa intrattenuta con il predetto
[...] Per_1
, per come appurato dalla sentenza del Tribunale di Caltagirone, passata in
[...]
giudicato, che, dopo il decesso, ne aveva dichiarato la paternità nei confronti del minore.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto che il 13 maggio del 2019, Per_1
percorrendo alla guida dell'autovettura Peugeot 308, tg. FA 244VY la SS 117 bis
[...]
(assicurata per la r.c.a. da , con direzione di marcia da Piazza Armerina Controparte_7
verso San Michele di Ganzaria, in corrispondenza di una curva destrorsa, all'altezza della chilometrica 55 + 700, nel cercare di evitare l'impatto con l'autovettura RD ST, tg. DE
896CC, condotta da (e assicurata da - che, CP_1 Controparte_8
precedendolo nello stesso senso di marcia, nell'affrontare la curva, perdeva il controllo del mezzo, compiendo un testa coda ed andando a sbattere (prima con la parte frontale e poi con la parte posteriore sinistra dell'auto) contro il muro posto sul margine destro della carreggiata, così ostruendogli la corsia di marcia - si spostava sulla corsia di marcia opposta, impattando, tuttavia, nella fase di rientro, contro l'autovettura Opel MO, tg.
FJ616MZ, condotta da (ed assicurata da ), che stava Controparte_3 CP_6
percorrendo la stessa strada, in direzione da San Michele di Ganzaria verso Piazza
Armerina.
Secondo la prospettazione offerta dall'attrice, la responsabilità del sinistro - del quale il povero che stava rientrando dal luogo lavoro, è rimasto vittima - è da ascrivere Per_1
alla condotta di guida degli altri due automobilisti coinvolti, che tenevano entrambi una velocità non adeguata alle avverse condizioni meteorologiche (data la presenza di pioggia e grandine) oltre che - il - alle condizioni del mezzo (atteso lo stato di usura degli CP_1
pneumatici della RD ST) e - il - alla regole del codice della strada (non CP_3
mantenendosi, nel percorrere la curva, il più possibile sul margine destro della carreggiata).
Costituendo il sinistro de quo anche infortunio in itinere (con conseguente diritto al relativo indennizzo da parte dell' ), l'attrice ha reclamato il c.d. “danno differenziale” CP_9
patrimoniale, allegando che il era l'unica fonte di sostentamento della famiglia, Per_1
oltre a quello non patrimoniale e a quelli materiali subiti dal mezzo condotto dal de cuius;
3 inoltre, poiché il aveva stipulato con una polizza rischi Per_1 Controparte_10
conducente e KASKO, spettava agli eredi di percepire il relativo “risarcimento”,
quantificato in € 100.000,00 (centomila/00) o in quell'altra somma da ritenersi congrua per il ristoro di tutti i danni patiti da essa attrice, sia in proprio che n.q., posto che, nel gennaio del 2021, la predetta società assicuratrice aveva liquidato solamente la somma di €
40.000,00 (quarantamila/00) in favore del minore.
Con distinte comparse di costituzione a mezzo del medesimo difensore, si sono costituiti il e la (proprietaria dell'auto condotta dal primo), entrambi CP_1 CP_2
contestano la domanda risarcitoria formulata nei propri confronti, atteso che la causa esclusiva del sinistro era semmai da ascrivere alla condotta di guida dello stesso il Per_1
quale, procedendo ad una velocità inadeguata alle condizioni metereologiche ed alla conformazione della strada, sorpassava la RD ST e, dopo aver invaso la corsia di marcia opposta, impattava contro la Opel MO, costringendo il conducente della RD
ST ad effettuare una manovra d'emergenza per evitare anch'egli la collisione, a seguito della quale, riuscendo a frenare, arrestava la marcia del mezzo - a distanza di metri dai due veicoli coinvolti nell'impatto frontale e già in stato di quiete) - finendo (dopo la rotazione dell'automobile di cui era alla guida) contro il muretto posto a protezione del margine destro della carreggiata;
a riprova della completa estraneità del nella causazione CP_1
del sinistro, entrambi i convenuti hanno invocato gli accertamenti effettuati dalla la Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Enna, che, a conclusione del procedimento iscritto al n. 1458/19 R.G.N.R., aveva disposto l'archiviazione della notizia di reato nei confronti del predetto conducente della RD ST per l'assenza di qualsivoglia contributo colposo nella verificazione del decesso del Per_1
Anche il , costituendosi, ha negato ogni responsabilità nella verificazione del CP_3
sinistro (nel quale egli stesso aveva peraltro rischiato di morire), causato unicamente dalla condotta di guida del che, procedendo alla guida della Peugeot 308, perdeva il Per_1
controllo del veicolo, invadeva la corsia di marcia riservata alla circolazione in senso inverso e, sbucando dalla curva, investiva la Opel MO che marciava regolarmente sul tratto rettilineo della corsia di marcia di sua pertinenza, per come confermato dagli
4 accertamenti compiuti in sede penale, che avevano escluso qualsiasi profilo di colpa nella condotta di guida di esso convenuto;
in ogni caso, il ha chiesto di essere manlevato CP_3
dalla , società assicuratrice per la r.c.a. della propria auto. CP_6
Rimasta contumace - benché ritualmente citata - le altre due Controparte_7
società assicuratrici e - ciascuna costituita a ministero del CP_6 CP_4
proprio rispettivo difensore - hanno parimenti dedotto l'infondatezza delle pretese azionate
(anche con riferimento alla legittimazione attiva ed alla qualificazione delle presunte voci di credito pretese dall'attrice), sostenendo che l'unico impatto verificatosi (quello tra la
Peugeot 308 condotta dal e la Opel MO condotta dal ) era da imputare Per_1 CP_3
all'esclusiva condotta di guida della vittima che, nel superare a velocità la RD ST condotta dal , invadeva la corsia di marcia opposta, collidendo con la Opel MO CP_1
condotta dal , non essendovi prova alcuna della diversa dinamica narrata in CP_3
citazione.
Tanto premesso, l'azione risarcitoria proposta dall'attrice è infondata, con conseguente rigetto di tutte le domande dalla stessa avanzate, anche n.q., senza che sia necessario preliminarmente esaminare tutte le altre questioni sollevate dai convenuti,
potendo ogni pretesa creditoria essere respinta, in ragione del c.d. criterio della ragione più
liquida, sulla base dell'assorbente considerazione (di più agevole soluzione, pur se logicamente subordinata), che non vi sono elementi (neppure indiziari) per ascrivere (anche solo in via presuntiva) alcuna responsabilità in capo agli automobilisti convenuti in relazione al sinistro il cui il ha perso la vita. Per_1
Ed invero, la dinamica del sinistro può desumersi con sufficiente certezza dagli atti del procedimento penale n.1458/2019 RGNR, conclusosi con l'accoglimento, da parte del Gip presso il Tribunale di Enna, della richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della
Repubblica presso lo stesso Tribunale, dall'esame dei quali emerge l'assorbente efficacia eziologica della condotta del nella verificazione del sinistro rivelatosi per lo stesso Per_1
mortale.
In particolare, dall'esame del rapporto redatto dalla polizia stradale intervenuta nell'immediatezza del sinistro, dai rilievi e dalle foto dello stato dei luoghi ad esso allegato,
5 emerge che , alla guida della Peugeot 308, percorrendo la SS 117 in Persona_1
direzione di San Michele di Ganzaria, in condizioni metereologiche avverse (pioggia e grandine) e nonostante la segnaletica stradale vietasse il sorpasso (anche con doppia striscia continua), mentre superava la RD ST che lo precedeva, in prossimità dell'andamento curvilineo della strada, per l'eccessiva velocità tenuta in relazione alle condizioni di tempo e di luogo, ha perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta ed andando ad impattare contro la Opel MO proveniente in senso inverso.
Tale ricostruzione del sinistro trova riscontro non solo nelle concordi dichiarazioni rese nell'immediatezza del sinistro dagli altri due automobilisti coinvolti, e , CP_1 CP_3
odierni convenuti, ma anche dal passeggero che viaggiava a bordo della Opel MO Per_2
condotta dal , e, soprattutto nella circostanza che, dopo l'impatto, il tachimetro della CP_3
Peugeot 308 condotta dal risultava indicare la velocità di 95Km/h, come attestato Per_1
dai verbalizzanti nella sezione relativa alla dinamica del sinistro del prontuario, prodotto in atti, e come confermato dall'entità dei danni riportati da tutti i veicoli coinvolti, riprodotti nelle fotografie allegate in atti.
In buona sostanza, viaggiava ad una velocità certamente eccessiva Persona_1
che, nelle condizioni concrete in cui si è venuto a trovare, per l'andamento curvilineo della strada, la pioggia battente e la grandine, non gli ha consentito di mantenere il controllo del mezzo.
Così stando le cose, il ha certamente violato l'art. 141 del c.d.s., oltre che il Per_1
divieto di sorpasso imposto dalla segnaletica stradale esistente, sia verticale che orizzontale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, l'apprezzamento della velocità - in funzione della esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva - deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada, del traffico che vi si svolge e può, quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall'urto del veicolo (come ricavabili, nel caso specifico, dalle nelle foto che ritraggono i danni dei mezzi) senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo.
L'attrice ha prodotto una relazione di perizia tecnica di parte in cui, dando per
6 assodato che la zona di impatto tra la Peugeot 308 e la è da individuarsi nella CP_11
corsia di marcia percorsa da quest'ultima, si offre una dinamica del sinistro che non trova alcun appiglio concreto, neppure indiziario, sostenendosi che il conducente della Peugeot
308 avrebbe invaso la corsia percorsa dalla nel tentativo di evitare l'impatto CP_11
contro la RD ST che, in moto aberrante sulla carreggiata, gli aveva sbarrato la strada, giungendo ad affermare che “Quindi vera è la circostanza che il veicolo Peugeot 308 superava la RD ST, ma solo quando quest'ultima aveva già iniziato il suo moto aberrante a causa della perdita di controllo”.
Secondo il perito che ha redatto l'elaborato prodotto dall'attrice, infatti, “(…) la perdita di controllo della RD ST non è stata causata dall'impatto tra Peugeot ed CP_11
ma semplicemente dalla perdita di aderenza dovuta alla scarsa efficienza degli pneumatici.
La perdita di controllo della RD ST è stata invece la causa dell'invasione di corsia
operata dalla Peugeot nei confronti dell'Opel e, di conseguenza, dell'impatto tra questi due ultimi veicoli”.
Tale ricostruzione non si basa su alcun dato oggettivo ed è scientificamente del tutto inattendibile, perché quello che pretende di dimostrare è in realtà una tesi del tutto arbitraria e apodittica, essendo di contro evidente che se il avesse viaggiato ad una velocità Per_1
adeguata alle concrete condizioni di tempo e di luogo (oltre che inferiore al limite di 70
km/h ivi esistente) sarebbe stato certamente in condizioni di arrestare la propria autovettura di fronte all'asserito ostacolo improvviso costituito dalla RD ST.
Parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle sue istanze di ammissione di prova orale, ma deve qui ribadirsene il rigetto.
Al di là di singoli ostacoli processuali di forma (taluni capitoli sono inammissibili perché implicanti giudizi o perché superflui in relazione alle risultanze documentali), le prove orali articolate dall'attrice vertono su temi di prova che sono stati già ampiamente - e con ben maggiore attendibilità - esauriti dalle predette considerazioni, come desunte dai dati oggettivi e documentali ricavabili dagli accertamenti svolti dalla Polizia nell'immediatezza del sinistro, alla stregua dei quali, peraltro, deve escludersi la presenza di terzi estranei
(ossia diversi dai soggetti coinvolti) testimoni oculari del sinistro.
7 In buona sostanza nessun riscontro è possibile desumere in ordine alla verificazione che il sinistro sia verificato secondo le modalità descritte dall'attrice, atteso il valore di mera allegazione difensiva della perizia redatta dall' ing. prodotta in atti. Persona_3
In conclusione, deve ritenersi l'esclusiva ed assorbente responsabilità del Per_1
nella causazione del sinistro oggetto del contendere, non essendo emerso alcun elemento di colpa nella condotta degli altri due automobilisti odierni convenuti e posto la funzione sussidiaria della presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. e l'assoluta irrilevanza in questa sede di eventuali poste risarcitorie riconosciute in sede stragiudiziale in favore dell'attrice.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni, in considerazione della peculiarità della vicenda e delle ragioni della decisone (che, senza affrontare le questioni preliminari, ha rigettato le domande dell'attrice per difetto di prova), per compensare integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il giudice rigetta ogni domanda formulata dall'attrice e compensa integralmente tra tutte le patti le spese processuali.
Deciso in Enna, il 31 maggio 2024.
IL GIUDICE
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