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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPERA DAMIANO, Presidente
AN MA, AT
PIROLA ANDREA FRANCESCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 244/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03BF00523/2025 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03BF00523/2025 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03BF00523/2025 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03BF00523/2025 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia Entrate di Como ha notificato alla società Ricorrente_1 srl l'avviso di accertamento in epigrafe con il quale, relativamente all'anno di imposta 2018, ha contestato alla contribuente:
1) di avere dedotto costi pari all'accantonamento di € 200.000 del trattamento di fine mandato degli amministratori (c.d. TFM) senza prova della data certa della delibera dell'assemblea soci, in violazione del combinato disposto degli artt. 105, comma 4, 95 DPR n. 917/1986 e 5 D.L.vo n. 446/1997;
2) di avere annotato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla società Società_1
(società slovena) ma eseguite dalla società Società_2 s.r.l per lavori di refitting (rimontaggio) eseguiti in un cantiere nautico estero;
3) di avere annotato una fattura per operazione oggettivamente inesistente emessa da una società estera per lavori di refitting (rimontaggio);
4) di non avere versato le ritenute sugli utili extra-contabili presuntivamente distribuiti per ristretta base azionaria relativamente alla fattura di cui al n 3);
5) e 6) di aver indebitamente formato un plafond iva, essendo insussistenti operazioni di cessione all'esportazione (esportazioni di mobilio) qualificabili come operazioni fuori campo iva.
La società ha impugnato l'atto impositivo lamentando l'infondatezza dei rilievi per i seguenti plurimi motivi:
1. sull'accantonamento Società_3, era stato rispettato il criterio di competenza, come desumibile dai documenti prodotti;
2. sull'asserita inesistenza soggettiva delle fatture nn. 1, 2, 3, 4, 11, 12 e 15/2018 per prestazioni di montaggio eseguite dalla società slovena Società_1 Società_1 (che sarebbero state eseguite dalla società Società_2 secondo l'Ufficio), era invece provato dalla documentazione prodotta che non esisteva alcuna fittizia interposizione e sussisteva la buona fede di essa contribuente poichè la società Società_1
era soggetto effettivo e reale;
3. e 4, da trattare congiuntamente in quanto intimamente connessi, circa l'asserita inesistenza oggettiva delle prestazioni eseguite da Società_1 di cui alla invoice n. 19-381-000001 del 31 dicembre 2018, i documenti prodotti dimostravano l'effettività dei lavori e poiché la prestazione di servizio oggetto della fattura era effettiva, essendo irrilevante l'errore materiale relativo all'indicazione della nave in fattura;
di conseguenza, a fronte dell'effettività della prestazione, non sussisteva alcuna distribuzione di utili extracontabili;
5. 6. 7., indicati congiuntamente, circa la riqualificazione delle operazioni operata dall'Agenzia, essendo provato che le operazioni effettuate costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili ex art. 8, DPR n.
633/1972, trattandosi di cessioni di mobilio (laddove l'allestimento ed il montaggio sono prestazioni accessorie di servizio di entità ridotta rispetto al valore dei beni);
8. conseguentemente, trattandosi di cessioni di beni all'esportazione, è corretta la formazione del plafond ai fini Iva.
9. la sanzione relativa all'attività svolta, oltre il limite del plafond, in violazione dell'art. 7, comma 3, D.L.vo n. 471/1997 è illegittima per mancanza di colpevolezza e per le obiettive condizioni di incertezza normativa poichè le operazioni sono cessioni di beni all'esportazione (e non attività di refitting).
L'Ufficio ha ribadito la correttezza dei rilievi già formulati e l'infondatezza del motivi di ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Circa l'accantonamento del Società_3, si osserva, come noto, che l'art. 2704 cc contiene un elenco (non tassativo) degli strumenti in base ai quali la data della scrittura privata non autenticata deba considerarsi certa e computabile riguardo ai terzi.
La citata disposizione, infatti, fa riferimento, tra l'altro, a qualsiasi “fatto” che possa essere idoneo a stabilire l'anteriorità della scrittura (…)> individuando a tal fine < la registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico (…)> ovvero di datazione che offrano adeguate garanzie di immodificabilità dei dati successivamente alla annotazione>
o (arg ex Cass. Sez.
I, 30 giugno 2025, n. 17541).
Nella specie, la ricorrente ha prodotto documentazione (tra cui, delibera assemblea dei soci, trasmissione delibera e annotazione al registro imprese, annotazione nel libro giornale informatico e mastrino contabile, approvazione del bilancio depositato al registro imprese, attestazione di un professionista della conformità bilancio ai documenti contabili) dimostrando, attraverso indizi gravi precisi e concordanti, anche alla luce della prassi di cui al § 4 della Circolare 16 febbraio 2007, n. 10/E, che la delibera assembleare aveva data certa anteriore e dunque di aver correttamente dedotto per competenza l'importo di € 200.000 nell'esercizio di bilancio 2018.
Quanto all'asserita inesistenza soggettiva delle fatture nn. 1, 2, 3, 4, 11, 12 e 15/2018 per prestazioni di montaggio eseguite dalla società slovena Società_1 Società_1, si osserva, in generale, che, a fronte della contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, quest'ultima ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente (arg ex Cass Civ n 17355/2020).
Nella specie, non è provato a sufficienza che che le prestazioni fatturate dalla Società_1 (società slovena) sarebbero state eseguite dalla società Società_2 s.r.l..
Anzi, i numerosi documenti anche contabili prodotti (fatture, ordini ricevuti dalla committente Nominativo_1, visti di ingresso del personale dell'Ufficio di Immigrazione degli Stati Uniti, biglietti aerei per far giungere le maestranze alle Bahamas ove era sito il principalmente il cantiere delle navi, provvedimenti del Ministero delle finanze della Slovenia e del Fondo Pubblico della Repubblica slovena, documentazione contabile relativa all'anno 2018 tenuta dalla società slovena, dichiarazioni rese ex artt. 391-bis e ter c.p.p. rese in data 18 luglio 2025 da Nominativo_2, dipendente della società slovena, Nominativo_3 , artigiano tappezziere, e Nominativo_4 , legale rappresentante delle società slovena) lasciano presumere, verosimilmente, che le prestazioni di montaggio sulle navi ubicate all'estero siano state eseguite dalla società slovena, con ciò dovendosi escludere una fittizia interposizione.
Del resto, la ricorrente ha fornito la prova che Società_1 è una società iscritta nel Registro delle Imprese, dotata di un sito internet ove reclamizza la propria attività avente per oggetto le prestazioni di montaggio nell'ambito ristretto delle navi da crociera, che ha depositato presso l'Agenzia fiscale della
Repubblica di Slovenia la dichiarazione fiscale esponendo ricavi.
Inoltre, risulta che Società_2 s.r.l. abbia presentato la dichiarazione Modello unico in Italia esponendo ricavi per € 1.735.542 (nell'anno 2017), per € 2.016.212 (per l'anno 2018) e per € 3.077.269
(per l'anno 2019) e l'unico accertamento notificato a Società_2 s.r.l. dall'Agenzia delle Entrate di Pordenone (relativo all'anno di imposta 2016) è stato annullato dalla Corte di Giustizia tributaria di I Grado di Pordenone con la sentenza n. 98/01/2024, confermata dalla Corte di Giustizia di II Grado del Friuli con la sentenza n. 141/01/2025.
In ordine all'inesistenza oggettiva relativa alle prestazioni eseguite da Società_1 di cui alla invoice n. 19-381-000001 del 31 dicembre 2018 pari ad € 96.726, la contestazione dell'Ufficio assume contorni esclusivamente formali, poichè desume l'inesistenza della prestazione dall'errore nella redazione della fattura, per esservi indicata la nominativo_6 anziché la Nominativo_7.
A fronte di tale contestazione, la ricorrente ha prodotto documenti volti a superare il mero errore formale (tra cui, ordini P.O. ricevuti dalla committente Nominativo_1, visti di ingresso dell'Ufficio di Immigrazione degli Stati Uniti per 26 lavoratori, biglietti aerei, dichiarazione di esecuzione dei lavori da parte di Nominativo_5
legale rappresentante della Società_1 ex artt. 391-bis e ter c.p.p. rese in data 10 ottobre 2025) sono sufficienti a dimostrare che detti lavori furono eseguiti effettivamente anche se sulla nave
Koningsdam e non su quela fatturata.
Di conseguenza, poiché la prestazione di servizio ogetto della fattura sopra indicata è reale, è carente il presupposto impositivo relativo alla contestazione di omesso versamento delle ritenute in relazione alla presunzione di distribuzioni di utili extra-bilancio al socio unico titolare della partecipazione qualificata (
Rappresentante_1).
Anche gli ulteriori motivi, relativi al fatto che l'attività svolta dalla ricorrente sarebbe qualificabile come ritiene l'Ufficio quale prestazioni di servizi fuori campo Iva ex art. 7 ter, DPR n. 633/72 (attività di refitting nautico), con disconoscimento dello status di esportatore abituale e annullamento e uso indebito del plafond iva, e non come ritiene la ricorrente quale cessioni all'esportazione non imponibili ex art. 8, DPR n. 633/1972, sono fondati.
Anzitutto, è irrilevante l'atto di adesione all'accertamento notificato per l'anno di imposta 2017 (peraltro già annullato dal Giudice tributario), inerendo la presente controversia all'anno di imposta 2018.
Inoltre, la ricorrente ha fornito sufficiente prova che l'attività svolta a favore delle società extra UE non è di refitting (cioè di riparazione di una nave non di nuova costruzione) bensì, svolgendo la ricorrente attività di mobilificio, realizza e vende unicamente mobilio e arredamenti per spazi già realizzati o ristrutturati dagli armatori, laddove l'entità del fatturato (per gli anni 2016/2018) della cessione dei beni, quale operazione principale, è preponderante rispetto alla prestazione accessoria dei servizi.
Pertanto, è carente il presupposto di imposizione non avendo l'Ufficio considerato che la società esegue cessioni di beni all'esportazione non imponibili e che le prestazioni di montaggio, allestimento e arredamento sono accessorie alle cessioni di beni.
In tali rilievi rimane assorbita ogni altra considerazione in relazione all'ottavo e nono motivo.
Sussistono giusti motivi, attesa la obiettiva difficoltà in fatto di ricostruire le operazioni oggetto di rilievo, tenendo conto degli esiti probatori del presente giudizio, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como - Sezione 2 così provvede:
accoglie il ricorso;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Como, 12 gennaio 2026
Il Giudice AT Il Presidente
Dott. Marco Mancini Dott. Damiano Spera
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPERA DAMIANO, Presidente
AN MA, AT
PIROLA ANDREA FRANCESCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 244/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03BF00523/2025 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03BF00523/2025 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03BF00523/2025 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03BF00523/2025 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia Entrate di Como ha notificato alla società Ricorrente_1 srl l'avviso di accertamento in epigrafe con il quale, relativamente all'anno di imposta 2018, ha contestato alla contribuente:
1) di avere dedotto costi pari all'accantonamento di € 200.000 del trattamento di fine mandato degli amministratori (c.d. TFM) senza prova della data certa della delibera dell'assemblea soci, in violazione del combinato disposto degli artt. 105, comma 4, 95 DPR n. 917/1986 e 5 D.L.vo n. 446/1997;
2) di avere annotato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla società Società_1
(società slovena) ma eseguite dalla società Società_2 s.r.l per lavori di refitting (rimontaggio) eseguiti in un cantiere nautico estero;
3) di avere annotato una fattura per operazione oggettivamente inesistente emessa da una società estera per lavori di refitting (rimontaggio);
4) di non avere versato le ritenute sugli utili extra-contabili presuntivamente distribuiti per ristretta base azionaria relativamente alla fattura di cui al n 3);
5) e 6) di aver indebitamente formato un plafond iva, essendo insussistenti operazioni di cessione all'esportazione (esportazioni di mobilio) qualificabili come operazioni fuori campo iva.
La società ha impugnato l'atto impositivo lamentando l'infondatezza dei rilievi per i seguenti plurimi motivi:
1. sull'accantonamento Società_3, era stato rispettato il criterio di competenza, come desumibile dai documenti prodotti;
2. sull'asserita inesistenza soggettiva delle fatture nn. 1, 2, 3, 4, 11, 12 e 15/2018 per prestazioni di montaggio eseguite dalla società slovena Società_1 Società_1 (che sarebbero state eseguite dalla società Società_2 secondo l'Ufficio), era invece provato dalla documentazione prodotta che non esisteva alcuna fittizia interposizione e sussisteva la buona fede di essa contribuente poichè la società Società_1
era soggetto effettivo e reale;
3. e 4, da trattare congiuntamente in quanto intimamente connessi, circa l'asserita inesistenza oggettiva delle prestazioni eseguite da Società_1 di cui alla invoice n. 19-381-000001 del 31 dicembre 2018, i documenti prodotti dimostravano l'effettività dei lavori e poiché la prestazione di servizio oggetto della fattura era effettiva, essendo irrilevante l'errore materiale relativo all'indicazione della nave in fattura;
di conseguenza, a fronte dell'effettività della prestazione, non sussisteva alcuna distribuzione di utili extracontabili;
5. 6. 7., indicati congiuntamente, circa la riqualificazione delle operazioni operata dall'Agenzia, essendo provato che le operazioni effettuate costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili ex art. 8, DPR n.
633/1972, trattandosi di cessioni di mobilio (laddove l'allestimento ed il montaggio sono prestazioni accessorie di servizio di entità ridotta rispetto al valore dei beni);
8. conseguentemente, trattandosi di cessioni di beni all'esportazione, è corretta la formazione del plafond ai fini Iva.
9. la sanzione relativa all'attività svolta, oltre il limite del plafond, in violazione dell'art. 7, comma 3, D.L.vo n. 471/1997 è illegittima per mancanza di colpevolezza e per le obiettive condizioni di incertezza normativa poichè le operazioni sono cessioni di beni all'esportazione (e non attività di refitting).
L'Ufficio ha ribadito la correttezza dei rilievi già formulati e l'infondatezza del motivi di ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Circa l'accantonamento del Società_3, si osserva, come noto, che l'art. 2704 cc contiene un elenco (non tassativo) degli strumenti in base ai quali la data della scrittura privata non autenticata deba considerarsi certa e computabile riguardo ai terzi.
La citata disposizione, infatti, fa riferimento, tra l'altro, a qualsiasi “fatto” che possa essere idoneo a stabilire l'anteriorità della scrittura (…)> individuando a tal fine < la registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico (…)> ovvero di datazione che offrano adeguate garanzie di immodificabilità dei dati successivamente alla annotazione>
o (arg ex Cass. Sez.
I, 30 giugno 2025, n. 17541).
Nella specie, la ricorrente ha prodotto documentazione (tra cui, delibera assemblea dei soci, trasmissione delibera e annotazione al registro imprese, annotazione nel libro giornale informatico e mastrino contabile, approvazione del bilancio depositato al registro imprese, attestazione di un professionista della conformità bilancio ai documenti contabili) dimostrando, attraverso indizi gravi precisi e concordanti, anche alla luce della prassi di cui al § 4 della Circolare 16 febbraio 2007, n. 10/E, che la delibera assembleare aveva data certa anteriore e dunque di aver correttamente dedotto per competenza l'importo di € 200.000 nell'esercizio di bilancio 2018.
Quanto all'asserita inesistenza soggettiva delle fatture nn. 1, 2, 3, 4, 11, 12 e 15/2018 per prestazioni di montaggio eseguite dalla società slovena Società_1 Società_1, si osserva, in generale, che, a fronte della contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, quest'ultima ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente (arg ex Cass Civ n 17355/2020).
Nella specie, non è provato a sufficienza che che le prestazioni fatturate dalla Società_1 (società slovena) sarebbero state eseguite dalla società Società_2 s.r.l..
Anzi, i numerosi documenti anche contabili prodotti (fatture, ordini ricevuti dalla committente Nominativo_1, visti di ingresso del personale dell'Ufficio di Immigrazione degli Stati Uniti, biglietti aerei per far giungere le maestranze alle Bahamas ove era sito il principalmente il cantiere delle navi, provvedimenti del Ministero delle finanze della Slovenia e del Fondo Pubblico della Repubblica slovena, documentazione contabile relativa all'anno 2018 tenuta dalla società slovena, dichiarazioni rese ex artt. 391-bis e ter c.p.p. rese in data 18 luglio 2025 da Nominativo_2, dipendente della società slovena, Nominativo_3 , artigiano tappezziere, e Nominativo_4 , legale rappresentante delle società slovena) lasciano presumere, verosimilmente, che le prestazioni di montaggio sulle navi ubicate all'estero siano state eseguite dalla società slovena, con ciò dovendosi escludere una fittizia interposizione.
Del resto, la ricorrente ha fornito la prova che Società_1 è una società iscritta nel Registro delle Imprese, dotata di un sito internet ove reclamizza la propria attività avente per oggetto le prestazioni di montaggio nell'ambito ristretto delle navi da crociera, che ha depositato presso l'Agenzia fiscale della
Repubblica di Slovenia la dichiarazione fiscale esponendo ricavi.
Inoltre, risulta che Società_2 s.r.l. abbia presentato la dichiarazione Modello unico in Italia esponendo ricavi per € 1.735.542 (nell'anno 2017), per € 2.016.212 (per l'anno 2018) e per € 3.077.269
(per l'anno 2019) e l'unico accertamento notificato a Società_2 s.r.l. dall'Agenzia delle Entrate di Pordenone (relativo all'anno di imposta 2016) è stato annullato dalla Corte di Giustizia tributaria di I Grado di Pordenone con la sentenza n. 98/01/2024, confermata dalla Corte di Giustizia di II Grado del Friuli con la sentenza n. 141/01/2025.
In ordine all'inesistenza oggettiva relativa alle prestazioni eseguite da Società_1 di cui alla invoice n. 19-381-000001 del 31 dicembre 2018 pari ad € 96.726, la contestazione dell'Ufficio assume contorni esclusivamente formali, poichè desume l'inesistenza della prestazione dall'errore nella redazione della fattura, per esservi indicata la nominativo_6 anziché la Nominativo_7.
A fronte di tale contestazione, la ricorrente ha prodotto documenti volti a superare il mero errore formale (tra cui, ordini P.O. ricevuti dalla committente Nominativo_1, visti di ingresso dell'Ufficio di Immigrazione degli Stati Uniti per 26 lavoratori, biglietti aerei, dichiarazione di esecuzione dei lavori da parte di Nominativo_5
legale rappresentante della Società_1 ex artt. 391-bis e ter c.p.p. rese in data 10 ottobre 2025) sono sufficienti a dimostrare che detti lavori furono eseguiti effettivamente anche se sulla nave
Koningsdam e non su quela fatturata.
Di conseguenza, poiché la prestazione di servizio ogetto della fattura sopra indicata è reale, è carente il presupposto impositivo relativo alla contestazione di omesso versamento delle ritenute in relazione alla presunzione di distribuzioni di utili extra-bilancio al socio unico titolare della partecipazione qualificata (
Rappresentante_1).
Anche gli ulteriori motivi, relativi al fatto che l'attività svolta dalla ricorrente sarebbe qualificabile come ritiene l'Ufficio quale prestazioni di servizi fuori campo Iva ex art. 7 ter, DPR n. 633/72 (attività di refitting nautico), con disconoscimento dello status di esportatore abituale e annullamento e uso indebito del plafond iva, e non come ritiene la ricorrente quale cessioni all'esportazione non imponibili ex art. 8, DPR n. 633/1972, sono fondati.
Anzitutto, è irrilevante l'atto di adesione all'accertamento notificato per l'anno di imposta 2017 (peraltro già annullato dal Giudice tributario), inerendo la presente controversia all'anno di imposta 2018.
Inoltre, la ricorrente ha fornito sufficiente prova che l'attività svolta a favore delle società extra UE non è di refitting (cioè di riparazione di una nave non di nuova costruzione) bensì, svolgendo la ricorrente attività di mobilificio, realizza e vende unicamente mobilio e arredamenti per spazi già realizzati o ristrutturati dagli armatori, laddove l'entità del fatturato (per gli anni 2016/2018) della cessione dei beni, quale operazione principale, è preponderante rispetto alla prestazione accessoria dei servizi.
Pertanto, è carente il presupposto di imposizione non avendo l'Ufficio considerato che la società esegue cessioni di beni all'esportazione non imponibili e che le prestazioni di montaggio, allestimento e arredamento sono accessorie alle cessioni di beni.
In tali rilievi rimane assorbita ogni altra considerazione in relazione all'ottavo e nono motivo.
Sussistono giusti motivi, attesa la obiettiva difficoltà in fatto di ricostruire le operazioni oggetto di rilievo, tenendo conto degli esiti probatori del presente giudizio, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como - Sezione 2 così provvede:
accoglie il ricorso;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Como, 12 gennaio 2026
Il Giudice AT Il Presidente
Dott. Marco Mancini Dott. Damiano Spera