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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/03/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5059/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5059/2019 R.G. promossa da
(C.F.: ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 per procura rilasciata a margine dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Maria Felicita Tedesco presso il cui studio, in Assisi, Via Raffaello snc è elettivamente domiciliato
Opponente contro
( CF: ), in proprio e quale titolare Controparte_1 C.F._2 dell'omonima ditta individuale rappresentato e difeso, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione risposta, dall'Avv. Federica Lucattelli presso il cui studio in
Perugia, Via R. Gallenga n. 50, è elettivamente domiciliato
Opposto avente ad oggetto: Altri contratti d'opera.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 15.11.2024, per l'Avv. Maria Felicita Tedesco “ conclude come da pre- Parte_1
verbale telematicamente prodotto ( Voglia il Tribunale di Perugia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento alla presente opposizione così statuire: nel merito: -revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente
Signor all'impresa opposta per le causali di cui al decreto Parte_1 ingiuntivo de quo e, per l'effetto, re-spingere e/o rigettare le domande tutte cosi come formulate nel relativo ricorso per in-giunzione; -disporre ogni conseguente statuizione in ordine alle spese e compensi di giudizio”) . per l'Avv. Federica Lucattelli “ si riporta alle conclusioni formulate Controparte_1
nella comparsa di costituzione e risposta contestando integralmente tutte le difese avversarie in quanto sconfessate anche dall'esito dell'esperita istruttoria ed in particolare dalla CTU ”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 1148/2019, datato 3.7.2019, depositato il 4.7.2019 il
Tribunale di Perugia ingiungeva a di pagare a Parte_1 CP_1
l'importo di euro 8.540,00 oltre interessi legali e spese della procedura
[...]
monitoria a titolo di saldo del corrispettivo inerente le lavorazioni edili, idrauliche ed elettriche effettuate nell'abitazione dell'ingiunto di cui alla fattura n. 9 del 10.4.2019 rimasta insoluta.
1.2. Avverso tale decreto ingiuntivo notificato il 24.7.2019 ha Parte_1
proposto opposizione con atto di citazione notificato il 30.09.2019, iscrivendo tempestivamente la causa a ruolo il 4.10.2019 deducendo che :
- la sottoscrizione apposta sul preventivo dei lavori depositato in sede monitoria dall'opposto non era a lui riferibile;
- la fattura commerciale n. 9 del 10.4.2019 non costituiva prova del credito in quanto emessa dopo che il rapporto contrattuale era stato estinto con il pagamento effettuato il 31.1.2019;
- l'importo dei lavori concordato tra le parti era di euro 20.000 di cui euro 2.000 erano stati consegnati in acconto da parte del padre dell'opponente, euro 8540,00
a fronte della fattura 29/2018 del 10.10.2018 regolarmente pagata e l'ulteriore complessivo importo di euro 8.800,00 corrisposto in contanti ed in 5 rate per il pagina 2 di 14 quale era stata emessa la fattura 7/2019 del 31.3.2019 di importo inferiore di euro
8.600,00;
- nel mese di febbraio l'opponente aveva deciso di interrompere i rapporti con l'opposto in quanto alcune delle lavorazioni effettuate presentavano difetti non prontamente emendabili e le parti, a fine transattivo, avevano concordato di rinunciare al saldo dei lavori ma il dopo due mesi dalla fine dei lavori CP_1
emetteva l fattura n. 7 del 31.3.2019 per somme già incassate precedentemente e il 10.4.2019 emetteva la fattura azionata monitoriamente pur non essendo stata eseguita alcuna ulteriore lavorazione;
Per le suindicate ragioni l'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “…….“accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente
Signor all'impresa opposta, per le causali di cui al decreto Parte_1 ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così come formulate nel relativo ricorso per ingiunzione ………” .
1.3 L'opposto si è costituito tempestivamente in data 24.1.2020 Controparte_1
contestando tutto quanto dedotto e richiesto da parte opponente e deducendo:
- che il preventivo di spesa depositato in sede monitoria di cui l'opponente aveva disconosciuto la sottoscrizione era identico a quello prodotto in giudizio da parte dello stesso opponente;
- che l'opponente non aveva corrisposto il saldo dei lavori pattuiti né quello relativo a lavorazioni aggiuntive commissionate in corso d'opera con riferimento all'impianto elettrico per le quali erano stati concordati ulteriori euro 2.000,00 oltre iva e il collegamento degli elettrodomestici all'interno del garage ed il trasloco di due divani per le quali veniva concordato l'importo di euro 1.500,00 iva compresa;
- che la fattura azionata monitoriamente comprendeva l'importo di euro 4.400,00 delle ultime due rate dei lavori già eseguiti, euro 200,00 versati in più in data
13.10.2018 e 20.10.2018 oltre i suddetti importi per le lavorazioni aggiuntive;
- che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte e mai contestati prima dell'opposizione a decreto ingiuntivo e che non vi era stata alcuna rinuncia al saldo de corrispettivo contrattuale.
pagina 3 di 14 Per questi motivo l'opposto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per tutti i motivi dedotti in narrativa:
1) In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 cpc;
2) Nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande formulate dall'opponente poiché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3) In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, comunque accertare e dichiarare che il Sig. CP_1
è creditore nei confronti del Sig. della somma di €
[...] Parte_1
8.540,00, ovvero di quel diverso importo che sarà determinato in corso di causa e/o ritenuto equo e di giustizia dal Giudice adito, oltre interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo e, per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento delle Parte_1
somme di cui sopra in favore del Sig. ; Controparte_1
4) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
1.4 Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione del 5.3.2020, con ordinanza riservata del 23.4.2020 veniva concessa la provvisoria esecuzione parziale per l'importo di euro 2.660,00 assegnandosi su richieste delle parti i termini perentori ex art 183, 6° comma c.p.c. . La causa veniva istruita documentalmente e con le prove orali richieste dalle parti e parzialmente ammesse con ordinanza riservata del 18.10.2020. Con successiva ordinanza riservata del 20.2.2023 veniva disposta Ctu tecnica in ordine ai lavori extracontrattuali dedotti in giudizio. La causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.11.2024 nella quale le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le pagina 4 di 14 questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
In generale, si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1308) per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 1999, n. 5984). In quest'ottica, non rileva se il credito vantato dall'odierna opposta con il ricorso per pagina 5 di 14 decreto ingiuntivo era “fondato su prova scritta”, se era “certo, liquido ed esigibile” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito è effettivamente sussistente o meno.
Sul punto si richiama una recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha affermato: “Secondo indirizzi ermeneutici consolidati nella giurisprudenza di nomofilachia (da ultimo, Cass. 16/05/2019, n. 13240), l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 03/02/2006, n. 2421). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. 19/10/2015,
n. 21101) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071)” (v. in motivazione
Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 20597/2022).
Si deve inoltre, ricordare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore – nella specie l'opposta, attore in senso sostanziale- che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve, pertanto, dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto mentre il convenuto (nella specie l'opponente, convenuto in senso pagina 6 di 14 sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr. per tutte da ultimo Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006) ha- invece, com'è noto- l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea ( cfr. da ultimo
Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003).
Egli non può quindi limitarsi ad una generica contestazione dei medesimi ed in particolare dei conteggi allegati dall'opposto (attore in senso sostanziale) alla quantificazione del diritto (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003). La “non contestazione”- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- ha quindi valenza processuale di
“comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 28/03/2006; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
Con particolare riferimento alla prova del credito dell'appaltatore, anche in caso di contratto di opera, e alla determinazione del corrispettivo in assenza di pattuizione delle parti la Corte di Cassazione ha ribadito che “ L'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha, in effetti, l'onere di fornire la prova della congruità di tale somma, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dall'appaltatore, trattandosi di documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte (Cass. n. 10860 del 2007).Il potere, conferito al giudice dall'art. 1657
c.c., di determinare il prezzo dell'appalto se le parti non ne abbiano pattuito la misura, nè stabilito il modo per calcolarlo, sempre che non possa farsi riferimento, per tale calcolo, alle tariffe esistenti e agli usi, è, pertanto, esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore: allorquando, invece, il contrasto riguardi anche tale aspetto del rapporto, incombe sull'attore l'onere di fornire la prova dell'entità e della consistenza di dette opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate, nè, d'altra parte, offrire all'attore l'occasione di
pagina 7 di 14 sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (Cass. n. 17959 del 2016).” (
Cass. 33575/2021).
Nel caso de quo la domanda proposta dall'odierna opposto con Controparte_1
l'originario ricorso per decreto ingiuntivo è volta ad ottenere il pagamento della fattura n. 9 del 10.4.2019 per euro 8.540,00 quale saldo del corrispettivo relativo alle lavorazioni edili, idrauliche ed elettriche effettuate nell'abitazione di proprietà dell'opponente ubicata in Assisi Santa Maria degli Angeli, via Saragat, n. 43.
Per quanto specificato dall'opposto nel corso del giudizio di opposizione detta fattura sarebbe comprensiva dell'importo di euro 4.400,00 relativo alle ultime due rate del preventivo di spesa concordato tra le parti, euro 200,00 quali importi già versati in contanti dallo nel corso dei lavori, euro 2.000,00 oltre iva per lavori Parte_1 extracontrattuali inerenti l'impianto elettrico, euro 1.500,00 per lavori di spostamento mobilio e allaccio elettrodomestici nel locale garage ( pagg. 6 e 7 comparsa di costituzione e risposta).
Per quanto concerne l'originaria pattuizione dei lavori commissionati dall'opponente le parti hanno prodotto il preventivo datato 23.9.2018 contenente la indicazione delle categorie di lavorazioni previste e del prezzo finale di euro 20.000,00 a corpo ( doc.
2 fascicolo della fase monitoria e doc 2 fascicolo dell'opponente), per cui il disconoscimento della sottoscrizione della firma apposta sul preventivo prodotto in sede monitoria non conduce ad alcuna conseguenza in ordine ai lavori commissionati ed al prezzo pattuito tra le parti per i quali non vi è divergenza alcuna.
Per quanto concerne le modalità concordate per il pagamento del corrispettivo entrambi i documenti prevedono euro 7.000,00 ed euro 2.000,00 oltre iva quale acconto ed il residuo importo di 11.000 in 5 rate alle fine dei lavori.
Parte opponente ha quindi dedotto di aver pagato in contanti l'acconto di euro
2.000,00 in sede di presentazione del preventivo di spesa, quindi l'importo di euro
8.540,00 per la quale era stata emessa la fattura di parte opposta n. 29/2018 del
10.10.2018 ed ha prodotto un riepilogo dell'importo complessivo di euro 8.800,00 corrisposto ratealmente al e da esso quietanzato ed in particolare ( doc. 3 CP_1 fascicolo dell'opponente):
pagina 8 di 14 - euro 1.100,00 il 13.10.2018
- euro 1.100,00 il 20.10.2018
-euro 2.200,00 il 30.11.2018
- euro 2.200,00 il 24.12.2019
- euro 2.200,00 il 31.1.2019
Per detti importi l'opposto avrebbe emesso la fattura la fattura n. 7 del 31.3.2019 nella quale è contenuta la dicitura “ pagata” e nella quale risultavano 200,00 euro in meno rispetto a quanto effettivamente versato ( doc. 4 fascicolo dell'opponente).
Secondo l'opponente con il complessivo pagamento dell'importo di euro 19.340,00 egli avrebbe estinto la propria obbligazione di pagamento in quanto il CP_1
avrebbe rinunciato al saldo di quanto pattuito in seguito alle contestazioni ricevute per alcuni lavori non eseguiti a regola d'arte.
L'opposto ha parzialmente contestato la ricostruzione contabile dei pagamenti effettuati dall'opponente deducendo che :
- euro 8.540,00 erano stati versati mediante assegno bancario prima dell'inizio dei lavori nei i primi giorni del mese di ottobre 2018 in ordine ai quali era stata emessa la fattura n. 29 del 10.10.2018 ( doc. 3 fascicolo della fase monitoria);
- l'importo di euro 2.000,00 comprensivo di iva era, invece, stato pagato in due soluzioni di pari importo di euro 1.100,00 da parte del padre dell'opponente in data
13.10.2018 e 20.10.2018;
- verso la fine dei lavori a fine novembre del 2018 lo RI aveva cominciato a corrispondere la prima della 5 rate di euro 2.200,00 previste così come indicato nello stesso documento riepilogativo prodotto in giudizio dall'opponente ed in particolare euro 2.200,00 il 30.11.2018, euro 2.200,00 il 24.12.2018, ed euro 2.200,00 il
31.1.2019.
Per cui, secondo l'opposto, residuavano due rate di euro 2.200,00 cadauna quale saldo dei lavori contrattuali oltre agli importi per i lavori extracontrattuali il tutto contenuto nella fattura n. 9 del 10.4.2019 oggetto di causa.
L'opponente nella propria prima memoria istruttoria nulla ha dedotto in ordine alla ricostruzione contabile dei lavori extracontrattuali ma ha integralmente contestato pagina 9 di 14 sia l'an che il quantum delle lavorazioni extracontrattuali. Anche nella propria seconda memoria istruttoria nessuna prova è stata richiesta dall'opponente circa il quantum corrisposto all'opposto nel corso dei lavori, né sulla sussistenza di vizi e difetti nei lavori effettuati dall'opposto, né in ordine ad una eventuale rinuncia dello stesso al saldo del corrispettivo pattuito.
Appare quindi plausibile e convincente la ricostruzione contabile operata dall'opposto in quanto, effettivamente, non può desumersi dal documento n. 2 prodotto dall'opponente alcuna valenza confessoria circa la dazione di euro 2.000,00 che secondo l'opponente sarebbe stata consegnata dal proprio padre in contanti, antecedentemente o contestualmente al 23.9.2018, data indicata nel preventivo. In realtà l'esame del preventivo prodotto dall'opponente conduce ad una articolazione dei pagamenti dell'importo convenuto in due soluzioni: una prima dell'inizio dei lavori per euro 7.000 + iva e 2000, importi ricompresi graficamente all'interno del cerchio recante in calce la dicitura “acconto” e i restanti 11.000 euro in 5 rate a far data delle fine dei lavori. Orbene non è contestato che i lavori siano iniziati i primi giorni del mese di ottobre e che, antecedentemente agli stessi, lo abbia Parte_1 pagato mediante assegno bancario l'importo di euro 8.540,00 fatturato dall'opposto con il documento n. 29 del 10.10.2018 ( doc. 3 fascicolo della fase monitoria).
Appare poco plausibile, quindi, che l'importo di euro 2.000,00, previsto sempre quale acconto, sia stato pagato un mese prima e di tale pagamento non vi sia alcuna annotazione mentre appare convincente che i primi due versamenti in contanti per euro 1.100,00 cadauno annotati nel riepilogo prodotto dall'opponente ed avvenuti in data 13 e 20 ottobre 2018, a ridosso nell'inizio dei lavori, siano proprio riferibili a questa seconda parte dell'acconto previsto pur con un incremento di euro 200,00.
Le parti hanno infatti previsto il residuo versamento dell'importo di euro 11.000 in 5 rate alla fine dei lavori stimata con gli inizi del mese di dicembre 2018 appare quindi poco probabile che i prime due pagamenti di ottobre possano costituire la prima delle
5 rate previste per l'appunto con decorrenza dalla fine dei lavori.
Deve, pertanto, ritenersi provato il mancato pagamento di due delle rate del saldo finale dei lavori contrattuali per l'importo di euro 4.400,00 oltre iva.
pagina 10 di 14 Per quanto concerne i lavori extracontrattuali l'opposto ha dedotto che gli stessi sarebbero avvenuti in corso d'opera su richiesta dell'opponente e consisterebbero nel rifacimento del nuovo quadro elettrico, nella sistemazione di prese di corrente nel reparto notte e nel reparto giorno, nel montaggio di tutti i corpi illuminati dell'abitazione, producendo un documento contenente la specifica di detti interventi per un importo di euro 2.000 oltre iva ( doc. 3 fascicolo dell'opposta) e le offerte relative all'acquisto di alcuni materiali elettrici ( doc. 4 fascicolo dell'opposto).
Un altro gruppo di lavorazioni extracontrattuali concernerebbero, secondo l'opposto, il collegamento degli elettrodomestici all'interno del garage, il trasloco di alcune parti di una vecchia cucina nel garage ed il trasporto di due divani.
L'opponente ha. Invece, contestato di aver commissionato detti lavori aggiuntivi e che gli stessi fossero stati effettivamente realizzati dal contestando, CP_1
comunque, la pattuizione di qualunque corrispettivo a riguardo.
Per quanto concerne l'avvenuta esecuzione di detti lavori il teste , Testimone_1 incaricato dall'opposto di eseguire i lavori elettric,i ha confermato di aver realizzato presso l'immobile di proprietà dell'opponente un nuovo quadro elettrico posizionato al piano terra, e di aver montato tutti i corpi luce del piano terra e del primo piano dell'abitazione sostituendo tutti gli interruttori e le prese elettriche. Il teste ha altresì riferito che tutto il materiale necessario gli era stato fornito dl pur non CP_1
essendo a conoscenza da chi fosse stato pagato. Il teste ha, invece, Testimone_2
riferito, anche se in modo generico “ …… che è stato fatto un trasloco di alcuni parti di mobilio mi pare di una cucina ed un divano. Io ho caricato la cucina su un furgone e credo che sia stata smaltita …….ho dato una mano al nel caricare CP_1 due divani sul furgone e credo che siano sati portati in un garage”.
Il teste ha riferito che “…..ho aiutato il a caricare sul Testimone_3 CP_1
furgone detto materiale non so dove sia stato portato.. Preciso alcuni oggetti li abbiamo portati direttamente in garage altri invece sono stati caricato sul furgone probabilmente per essere smaltiti. Ricordo che si trattava di oggetti ingombranti che abbiamo rimosso in più volte…….Ricordo di aver aiutato il a trasportare CP_1
due divani e ricordo che ci diede una mano anche . Preciso che io Testimone_2
pagina 11 di 14 ho solo scaricato dal furgone mi pare 1 divano che abbiamo messo nel garage di proprietà dello . Non ricordo se abbiamo trasportato anche un altro Parte_1 divano”.
Il teste ha, infine, riferito “ … Sono stato chiamato ad effettuare Testimone_4
detti lavori da parte del per conto del proprietario Ricordo che ho CP_1
modificato gli allacci, lo scarico ed il pilozzo che già erano presenti ed ho effettuato il collegamento con gli elettrodomestici. Ho fatto inoltre l'impianto idraulico dei bagni e della cucina., la sistemazione della caldaia”.
Per quanto concerne i testi escussi su richiesta dell'opponente, ha Testimone_5
fatto riferimento nella sua deposizione ad una cucina in muratura nel locale seminterrato mentre la cucina cui ha fatto riferimento l'opposto e stata istallata nel locale garage. La teste ha, invece, riferito che “ Sì è vero. Io Ho Tes_6
regalato il divano che in quel giorno è stato trasferito a casa di Parte_1
per quanto ne sappia. Non conoscevo il mi pare che vennero un paio di CP_1
persone in quanto il divano era di due 2/3 posti che avevo lasciato al piano terra. Tra la mia abitazione e quella della famiglia ci sono circa 100 Parte_1 metri”. I testi e hanno fatto riferimento a lavori in Testimone_7 Testimone_8
cartongesso ed elettrici con riferimento al locale seminterrato e non al garage.
Il Ctu incaricato ha accertato che tutte le lavorazioni extracontrattuali indicate dall'opposto sono state effettivamente eseguite redigendo al riguardo computo metrico estimativo sulla base del Prezziario Regionale anno 2017 vigente al momento dell'esecuzione dei lavori pervenendo ad una quantificazione economica pari ed euro
2631,50 oltre iva che appare congrua e coerente con la verifica effettuata in sede di sopralluogo.
Pertanto per i lavori extracontrattuali inerenti il rifacimento del nuovo quadro elettrico, della sistemazione di prese di corrente nel reparto notte e nel reparto giorno del montaggio di tutti i corpi illuminati dell'abitazione, in assenza di prova dell'avvenuta pattuizione del corrispettivo, deve essere riconosciuto all'opposto l'importo di euro 2.631,50 oltre iva.
Per quanto concerne i lavori collegamento degli elettrodomestici all'interno del pagina 12 di 14 locale garage, il trasloco di alcune parti di una vecchia cucina nel garage ed il trasporto di due divani, tenuto conto che dall'istruttoria orale non è emerso con chiarezza se si trattasse di un divano oppure due né quanto tempo detta attività abbia richiesto all'opposto e ai propri collaboratori mentre è stato accertato l'avvenuto collegamento degli elettrodomestici, in assenza di pattuizione del corrispettivo, si ritiene di poter riconoscere all'opposto, equitativamente, l'importo di euro 500,00 oltre Iva.
In conclusione, a seguito della istruttoria documentale ed orale esperita nel giudizio di opposizione è stata accertata la fondatezza del credito dell'opposto per l'importo di euro 4.400,00 oltre iva, quale saldo dei lavori contrattuali, e per l'importo complessivo di euro 3.131,50, quale corrispettivo per i lavori extracontrattuali, per un importo totale di euro 7.531,50 oltre iva.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento dell'importo di euro Parte_1
7.531,50 oltre iva di legge ed interessi legali dalla costituzione in mora avvenuta in data 24.4.2019 ( doc. 4 fascicolo della fase monitoria ) al saldo.
Per quanto concerne le determinazioni inerenti le spese di lite l'accoglimento ancorchè parziale dell'opposizione proposta comporta che “ nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio.
Ne deriva che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria e di quelle attinenti all'esecuzione provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore” ( Cass. 15725/2007). Nel caso di specie, tuttavia, sulla base dell'esito del giudizio di opposizione nel corso del quale il credito dell'opposto è stato accertato e riconosciuto per un importo inferiore rispetto a quello ingiunto si ritiene che sussistano i presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. per compensare tra le parti in ragione di 1/5 le spese del giudizio di opposizione che pagina 13 di 14 vengono determinate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modificazioni vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr.
Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1148/2019, datato 3.7.2019, depositato il
4.7.2019; condanna l'opponente a pagare all'opposto Parte_1 Controparte_1
l'importo complessivo di euro 7.531,50 oltre iva di legge ed interessi legali dalla costituzione in mora avvenuta in data 24.4.2019 al saldo;
dichiara compensate per 1/5 le spese di lite del giudizio di opposizione e, per l'effetto, condanna l'opponente a rimborsare all'opposto Parte_1 CP_1
le spese di lite, che liquida, per l'intero, in euro 4.00,00 per onorari oltre
[...]
spese generali c.p.a. e i.v.a., come per legge;
pone le spese della Ctu, per come liquidate in corso di causa, a carico di parte opponente per 4/5 ed a carico dell'opposto per il restante 1/5.
Perugia, 4 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5059/2019 R.G. promossa da
(C.F.: ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 per procura rilasciata a margine dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Maria Felicita Tedesco presso il cui studio, in Assisi, Via Raffaello snc è elettivamente domiciliato
Opponente contro
( CF: ), in proprio e quale titolare Controparte_1 C.F._2 dell'omonima ditta individuale rappresentato e difeso, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione risposta, dall'Avv. Federica Lucattelli presso il cui studio in
Perugia, Via R. Gallenga n. 50, è elettivamente domiciliato
Opposto avente ad oggetto: Altri contratti d'opera.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 15.11.2024, per l'Avv. Maria Felicita Tedesco “ conclude come da pre- Parte_1
verbale telematicamente prodotto ( Voglia il Tribunale di Perugia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento alla presente opposizione così statuire: nel merito: -revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente
Signor all'impresa opposta per le causali di cui al decreto Parte_1 ingiuntivo de quo e, per l'effetto, re-spingere e/o rigettare le domande tutte cosi come formulate nel relativo ricorso per in-giunzione; -disporre ogni conseguente statuizione in ordine alle spese e compensi di giudizio”) . per l'Avv. Federica Lucattelli “ si riporta alle conclusioni formulate Controparte_1
nella comparsa di costituzione e risposta contestando integralmente tutte le difese avversarie in quanto sconfessate anche dall'esito dell'esperita istruttoria ed in particolare dalla CTU ”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 1148/2019, datato 3.7.2019, depositato il 4.7.2019 il
Tribunale di Perugia ingiungeva a di pagare a Parte_1 CP_1
l'importo di euro 8.540,00 oltre interessi legali e spese della procedura
[...]
monitoria a titolo di saldo del corrispettivo inerente le lavorazioni edili, idrauliche ed elettriche effettuate nell'abitazione dell'ingiunto di cui alla fattura n. 9 del 10.4.2019 rimasta insoluta.
1.2. Avverso tale decreto ingiuntivo notificato il 24.7.2019 ha Parte_1
proposto opposizione con atto di citazione notificato il 30.09.2019, iscrivendo tempestivamente la causa a ruolo il 4.10.2019 deducendo che :
- la sottoscrizione apposta sul preventivo dei lavori depositato in sede monitoria dall'opposto non era a lui riferibile;
- la fattura commerciale n. 9 del 10.4.2019 non costituiva prova del credito in quanto emessa dopo che il rapporto contrattuale era stato estinto con il pagamento effettuato il 31.1.2019;
- l'importo dei lavori concordato tra le parti era di euro 20.000 di cui euro 2.000 erano stati consegnati in acconto da parte del padre dell'opponente, euro 8540,00
a fronte della fattura 29/2018 del 10.10.2018 regolarmente pagata e l'ulteriore complessivo importo di euro 8.800,00 corrisposto in contanti ed in 5 rate per il pagina 2 di 14 quale era stata emessa la fattura 7/2019 del 31.3.2019 di importo inferiore di euro
8.600,00;
- nel mese di febbraio l'opponente aveva deciso di interrompere i rapporti con l'opposto in quanto alcune delle lavorazioni effettuate presentavano difetti non prontamente emendabili e le parti, a fine transattivo, avevano concordato di rinunciare al saldo dei lavori ma il dopo due mesi dalla fine dei lavori CP_1
emetteva l fattura n. 7 del 31.3.2019 per somme già incassate precedentemente e il 10.4.2019 emetteva la fattura azionata monitoriamente pur non essendo stata eseguita alcuna ulteriore lavorazione;
Per le suindicate ragioni l'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “…….“accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente
Signor all'impresa opposta, per le causali di cui al decreto Parte_1 ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così come formulate nel relativo ricorso per ingiunzione ………” .
1.3 L'opposto si è costituito tempestivamente in data 24.1.2020 Controparte_1
contestando tutto quanto dedotto e richiesto da parte opponente e deducendo:
- che il preventivo di spesa depositato in sede monitoria di cui l'opponente aveva disconosciuto la sottoscrizione era identico a quello prodotto in giudizio da parte dello stesso opponente;
- che l'opponente non aveva corrisposto il saldo dei lavori pattuiti né quello relativo a lavorazioni aggiuntive commissionate in corso d'opera con riferimento all'impianto elettrico per le quali erano stati concordati ulteriori euro 2.000,00 oltre iva e il collegamento degli elettrodomestici all'interno del garage ed il trasloco di due divani per le quali veniva concordato l'importo di euro 1.500,00 iva compresa;
- che la fattura azionata monitoriamente comprendeva l'importo di euro 4.400,00 delle ultime due rate dei lavori già eseguiti, euro 200,00 versati in più in data
13.10.2018 e 20.10.2018 oltre i suddetti importi per le lavorazioni aggiuntive;
- che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte e mai contestati prima dell'opposizione a decreto ingiuntivo e che non vi era stata alcuna rinuncia al saldo de corrispettivo contrattuale.
pagina 3 di 14 Per questi motivo l'opposto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per tutti i motivi dedotti in narrativa:
1) In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 cpc;
2) Nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande formulate dall'opponente poiché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3) In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, comunque accertare e dichiarare che il Sig. CP_1
è creditore nei confronti del Sig. della somma di €
[...] Parte_1
8.540,00, ovvero di quel diverso importo che sarà determinato in corso di causa e/o ritenuto equo e di giustizia dal Giudice adito, oltre interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo e, per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento delle Parte_1
somme di cui sopra in favore del Sig. ; Controparte_1
4) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
1.4 Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione del 5.3.2020, con ordinanza riservata del 23.4.2020 veniva concessa la provvisoria esecuzione parziale per l'importo di euro 2.660,00 assegnandosi su richieste delle parti i termini perentori ex art 183, 6° comma c.p.c. . La causa veniva istruita documentalmente e con le prove orali richieste dalle parti e parzialmente ammesse con ordinanza riservata del 18.10.2020. Con successiva ordinanza riservata del 20.2.2023 veniva disposta Ctu tecnica in ordine ai lavori extracontrattuali dedotti in giudizio. La causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.11.2024 nella quale le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le pagina 4 di 14 questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
In generale, si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1308) per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 1999, n. 5984). In quest'ottica, non rileva se il credito vantato dall'odierna opposta con il ricorso per pagina 5 di 14 decreto ingiuntivo era “fondato su prova scritta”, se era “certo, liquido ed esigibile” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito è effettivamente sussistente o meno.
Sul punto si richiama una recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha affermato: “Secondo indirizzi ermeneutici consolidati nella giurisprudenza di nomofilachia (da ultimo, Cass. 16/05/2019, n. 13240), l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 03/02/2006, n. 2421). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. 19/10/2015,
n. 21101) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071)” (v. in motivazione
Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 20597/2022).
Si deve inoltre, ricordare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore – nella specie l'opposta, attore in senso sostanziale- che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve, pertanto, dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto mentre il convenuto (nella specie l'opponente, convenuto in senso pagina 6 di 14 sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr. per tutte da ultimo Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006) ha- invece, com'è noto- l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea ( cfr. da ultimo
Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003).
Egli non può quindi limitarsi ad una generica contestazione dei medesimi ed in particolare dei conteggi allegati dall'opposto (attore in senso sostanziale) alla quantificazione del diritto (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003). La “non contestazione”- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- ha quindi valenza processuale di
“comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 28/03/2006; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
Con particolare riferimento alla prova del credito dell'appaltatore, anche in caso di contratto di opera, e alla determinazione del corrispettivo in assenza di pattuizione delle parti la Corte di Cassazione ha ribadito che “ L'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha, in effetti, l'onere di fornire la prova della congruità di tale somma, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dall'appaltatore, trattandosi di documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte (Cass. n. 10860 del 2007).Il potere, conferito al giudice dall'art. 1657
c.c., di determinare il prezzo dell'appalto se le parti non ne abbiano pattuito la misura, nè stabilito il modo per calcolarlo, sempre che non possa farsi riferimento, per tale calcolo, alle tariffe esistenti e agli usi, è, pertanto, esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore: allorquando, invece, il contrasto riguardi anche tale aspetto del rapporto, incombe sull'attore l'onere di fornire la prova dell'entità e della consistenza di dette opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate, nè, d'altra parte, offrire all'attore l'occasione di
pagina 7 di 14 sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (Cass. n. 17959 del 2016).” (
Cass. 33575/2021).
Nel caso de quo la domanda proposta dall'odierna opposto con Controparte_1
l'originario ricorso per decreto ingiuntivo è volta ad ottenere il pagamento della fattura n. 9 del 10.4.2019 per euro 8.540,00 quale saldo del corrispettivo relativo alle lavorazioni edili, idrauliche ed elettriche effettuate nell'abitazione di proprietà dell'opponente ubicata in Assisi Santa Maria degli Angeli, via Saragat, n. 43.
Per quanto specificato dall'opposto nel corso del giudizio di opposizione detta fattura sarebbe comprensiva dell'importo di euro 4.400,00 relativo alle ultime due rate del preventivo di spesa concordato tra le parti, euro 200,00 quali importi già versati in contanti dallo nel corso dei lavori, euro 2.000,00 oltre iva per lavori Parte_1 extracontrattuali inerenti l'impianto elettrico, euro 1.500,00 per lavori di spostamento mobilio e allaccio elettrodomestici nel locale garage ( pagg. 6 e 7 comparsa di costituzione e risposta).
Per quanto concerne l'originaria pattuizione dei lavori commissionati dall'opponente le parti hanno prodotto il preventivo datato 23.9.2018 contenente la indicazione delle categorie di lavorazioni previste e del prezzo finale di euro 20.000,00 a corpo ( doc.
2 fascicolo della fase monitoria e doc 2 fascicolo dell'opponente), per cui il disconoscimento della sottoscrizione della firma apposta sul preventivo prodotto in sede monitoria non conduce ad alcuna conseguenza in ordine ai lavori commissionati ed al prezzo pattuito tra le parti per i quali non vi è divergenza alcuna.
Per quanto concerne le modalità concordate per il pagamento del corrispettivo entrambi i documenti prevedono euro 7.000,00 ed euro 2.000,00 oltre iva quale acconto ed il residuo importo di 11.000 in 5 rate alle fine dei lavori.
Parte opponente ha quindi dedotto di aver pagato in contanti l'acconto di euro
2.000,00 in sede di presentazione del preventivo di spesa, quindi l'importo di euro
8.540,00 per la quale era stata emessa la fattura di parte opposta n. 29/2018 del
10.10.2018 ed ha prodotto un riepilogo dell'importo complessivo di euro 8.800,00 corrisposto ratealmente al e da esso quietanzato ed in particolare ( doc. 3 CP_1 fascicolo dell'opponente):
pagina 8 di 14 - euro 1.100,00 il 13.10.2018
- euro 1.100,00 il 20.10.2018
-euro 2.200,00 il 30.11.2018
- euro 2.200,00 il 24.12.2019
- euro 2.200,00 il 31.1.2019
Per detti importi l'opposto avrebbe emesso la fattura la fattura n. 7 del 31.3.2019 nella quale è contenuta la dicitura “ pagata” e nella quale risultavano 200,00 euro in meno rispetto a quanto effettivamente versato ( doc. 4 fascicolo dell'opponente).
Secondo l'opponente con il complessivo pagamento dell'importo di euro 19.340,00 egli avrebbe estinto la propria obbligazione di pagamento in quanto il CP_1
avrebbe rinunciato al saldo di quanto pattuito in seguito alle contestazioni ricevute per alcuni lavori non eseguiti a regola d'arte.
L'opposto ha parzialmente contestato la ricostruzione contabile dei pagamenti effettuati dall'opponente deducendo che :
- euro 8.540,00 erano stati versati mediante assegno bancario prima dell'inizio dei lavori nei i primi giorni del mese di ottobre 2018 in ordine ai quali era stata emessa la fattura n. 29 del 10.10.2018 ( doc. 3 fascicolo della fase monitoria);
- l'importo di euro 2.000,00 comprensivo di iva era, invece, stato pagato in due soluzioni di pari importo di euro 1.100,00 da parte del padre dell'opponente in data
13.10.2018 e 20.10.2018;
- verso la fine dei lavori a fine novembre del 2018 lo RI aveva cominciato a corrispondere la prima della 5 rate di euro 2.200,00 previste così come indicato nello stesso documento riepilogativo prodotto in giudizio dall'opponente ed in particolare euro 2.200,00 il 30.11.2018, euro 2.200,00 il 24.12.2018, ed euro 2.200,00 il
31.1.2019.
Per cui, secondo l'opposto, residuavano due rate di euro 2.200,00 cadauna quale saldo dei lavori contrattuali oltre agli importi per i lavori extracontrattuali il tutto contenuto nella fattura n. 9 del 10.4.2019 oggetto di causa.
L'opponente nella propria prima memoria istruttoria nulla ha dedotto in ordine alla ricostruzione contabile dei lavori extracontrattuali ma ha integralmente contestato pagina 9 di 14 sia l'an che il quantum delle lavorazioni extracontrattuali. Anche nella propria seconda memoria istruttoria nessuna prova è stata richiesta dall'opponente circa il quantum corrisposto all'opposto nel corso dei lavori, né sulla sussistenza di vizi e difetti nei lavori effettuati dall'opposto, né in ordine ad una eventuale rinuncia dello stesso al saldo del corrispettivo pattuito.
Appare quindi plausibile e convincente la ricostruzione contabile operata dall'opposto in quanto, effettivamente, non può desumersi dal documento n. 2 prodotto dall'opponente alcuna valenza confessoria circa la dazione di euro 2.000,00 che secondo l'opponente sarebbe stata consegnata dal proprio padre in contanti, antecedentemente o contestualmente al 23.9.2018, data indicata nel preventivo. In realtà l'esame del preventivo prodotto dall'opponente conduce ad una articolazione dei pagamenti dell'importo convenuto in due soluzioni: una prima dell'inizio dei lavori per euro 7.000 + iva e 2000, importi ricompresi graficamente all'interno del cerchio recante in calce la dicitura “acconto” e i restanti 11.000 euro in 5 rate a far data delle fine dei lavori. Orbene non è contestato che i lavori siano iniziati i primi giorni del mese di ottobre e che, antecedentemente agli stessi, lo abbia Parte_1 pagato mediante assegno bancario l'importo di euro 8.540,00 fatturato dall'opposto con il documento n. 29 del 10.10.2018 ( doc. 3 fascicolo della fase monitoria).
Appare poco plausibile, quindi, che l'importo di euro 2.000,00, previsto sempre quale acconto, sia stato pagato un mese prima e di tale pagamento non vi sia alcuna annotazione mentre appare convincente che i primi due versamenti in contanti per euro 1.100,00 cadauno annotati nel riepilogo prodotto dall'opponente ed avvenuti in data 13 e 20 ottobre 2018, a ridosso nell'inizio dei lavori, siano proprio riferibili a questa seconda parte dell'acconto previsto pur con un incremento di euro 200,00.
Le parti hanno infatti previsto il residuo versamento dell'importo di euro 11.000 in 5 rate alla fine dei lavori stimata con gli inizi del mese di dicembre 2018 appare quindi poco probabile che i prime due pagamenti di ottobre possano costituire la prima delle
5 rate previste per l'appunto con decorrenza dalla fine dei lavori.
Deve, pertanto, ritenersi provato il mancato pagamento di due delle rate del saldo finale dei lavori contrattuali per l'importo di euro 4.400,00 oltre iva.
pagina 10 di 14 Per quanto concerne i lavori extracontrattuali l'opposto ha dedotto che gli stessi sarebbero avvenuti in corso d'opera su richiesta dell'opponente e consisterebbero nel rifacimento del nuovo quadro elettrico, nella sistemazione di prese di corrente nel reparto notte e nel reparto giorno, nel montaggio di tutti i corpi illuminati dell'abitazione, producendo un documento contenente la specifica di detti interventi per un importo di euro 2.000 oltre iva ( doc. 3 fascicolo dell'opposta) e le offerte relative all'acquisto di alcuni materiali elettrici ( doc. 4 fascicolo dell'opposto).
Un altro gruppo di lavorazioni extracontrattuali concernerebbero, secondo l'opposto, il collegamento degli elettrodomestici all'interno del garage, il trasloco di alcune parti di una vecchia cucina nel garage ed il trasporto di due divani.
L'opponente ha. Invece, contestato di aver commissionato detti lavori aggiuntivi e che gli stessi fossero stati effettivamente realizzati dal contestando, CP_1
comunque, la pattuizione di qualunque corrispettivo a riguardo.
Per quanto concerne l'avvenuta esecuzione di detti lavori il teste , Testimone_1 incaricato dall'opposto di eseguire i lavori elettric,i ha confermato di aver realizzato presso l'immobile di proprietà dell'opponente un nuovo quadro elettrico posizionato al piano terra, e di aver montato tutti i corpi luce del piano terra e del primo piano dell'abitazione sostituendo tutti gli interruttori e le prese elettriche. Il teste ha altresì riferito che tutto il materiale necessario gli era stato fornito dl pur non CP_1
essendo a conoscenza da chi fosse stato pagato. Il teste ha, invece, Testimone_2
riferito, anche se in modo generico “ …… che è stato fatto un trasloco di alcuni parti di mobilio mi pare di una cucina ed un divano. Io ho caricato la cucina su un furgone e credo che sia stata smaltita …….ho dato una mano al nel caricare CP_1 due divani sul furgone e credo che siano sati portati in un garage”.
Il teste ha riferito che “…..ho aiutato il a caricare sul Testimone_3 CP_1
furgone detto materiale non so dove sia stato portato.. Preciso alcuni oggetti li abbiamo portati direttamente in garage altri invece sono stati caricato sul furgone probabilmente per essere smaltiti. Ricordo che si trattava di oggetti ingombranti che abbiamo rimosso in più volte…….Ricordo di aver aiutato il a trasportare CP_1
due divani e ricordo che ci diede una mano anche . Preciso che io Testimone_2
pagina 11 di 14 ho solo scaricato dal furgone mi pare 1 divano che abbiamo messo nel garage di proprietà dello . Non ricordo se abbiamo trasportato anche un altro Parte_1 divano”.
Il teste ha, infine, riferito “ … Sono stato chiamato ad effettuare Testimone_4
detti lavori da parte del per conto del proprietario Ricordo che ho CP_1
modificato gli allacci, lo scarico ed il pilozzo che già erano presenti ed ho effettuato il collegamento con gli elettrodomestici. Ho fatto inoltre l'impianto idraulico dei bagni e della cucina., la sistemazione della caldaia”.
Per quanto concerne i testi escussi su richiesta dell'opponente, ha Testimone_5
fatto riferimento nella sua deposizione ad una cucina in muratura nel locale seminterrato mentre la cucina cui ha fatto riferimento l'opposto e stata istallata nel locale garage. La teste ha, invece, riferito che “ Sì è vero. Io Ho Tes_6
regalato il divano che in quel giorno è stato trasferito a casa di Parte_1
per quanto ne sappia. Non conoscevo il mi pare che vennero un paio di CP_1
persone in quanto il divano era di due 2/3 posti che avevo lasciato al piano terra. Tra la mia abitazione e quella della famiglia ci sono circa 100 Parte_1 metri”. I testi e hanno fatto riferimento a lavori in Testimone_7 Testimone_8
cartongesso ed elettrici con riferimento al locale seminterrato e non al garage.
Il Ctu incaricato ha accertato che tutte le lavorazioni extracontrattuali indicate dall'opposto sono state effettivamente eseguite redigendo al riguardo computo metrico estimativo sulla base del Prezziario Regionale anno 2017 vigente al momento dell'esecuzione dei lavori pervenendo ad una quantificazione economica pari ed euro
2631,50 oltre iva che appare congrua e coerente con la verifica effettuata in sede di sopralluogo.
Pertanto per i lavori extracontrattuali inerenti il rifacimento del nuovo quadro elettrico, della sistemazione di prese di corrente nel reparto notte e nel reparto giorno del montaggio di tutti i corpi illuminati dell'abitazione, in assenza di prova dell'avvenuta pattuizione del corrispettivo, deve essere riconosciuto all'opposto l'importo di euro 2.631,50 oltre iva.
Per quanto concerne i lavori collegamento degli elettrodomestici all'interno del pagina 12 di 14 locale garage, il trasloco di alcune parti di una vecchia cucina nel garage ed il trasporto di due divani, tenuto conto che dall'istruttoria orale non è emerso con chiarezza se si trattasse di un divano oppure due né quanto tempo detta attività abbia richiesto all'opposto e ai propri collaboratori mentre è stato accertato l'avvenuto collegamento degli elettrodomestici, in assenza di pattuizione del corrispettivo, si ritiene di poter riconoscere all'opposto, equitativamente, l'importo di euro 500,00 oltre Iva.
In conclusione, a seguito della istruttoria documentale ed orale esperita nel giudizio di opposizione è stata accertata la fondatezza del credito dell'opposto per l'importo di euro 4.400,00 oltre iva, quale saldo dei lavori contrattuali, e per l'importo complessivo di euro 3.131,50, quale corrispettivo per i lavori extracontrattuali, per un importo totale di euro 7.531,50 oltre iva.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento dell'importo di euro Parte_1
7.531,50 oltre iva di legge ed interessi legali dalla costituzione in mora avvenuta in data 24.4.2019 ( doc. 4 fascicolo della fase monitoria ) al saldo.
Per quanto concerne le determinazioni inerenti le spese di lite l'accoglimento ancorchè parziale dell'opposizione proposta comporta che “ nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio.
Ne deriva che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria e di quelle attinenti all'esecuzione provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore” ( Cass. 15725/2007). Nel caso di specie, tuttavia, sulla base dell'esito del giudizio di opposizione nel corso del quale il credito dell'opposto è stato accertato e riconosciuto per un importo inferiore rispetto a quello ingiunto si ritiene che sussistano i presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. per compensare tra le parti in ragione di 1/5 le spese del giudizio di opposizione che pagina 13 di 14 vengono determinate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modificazioni vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr.
Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1148/2019, datato 3.7.2019, depositato il
4.7.2019; condanna l'opponente a pagare all'opposto Parte_1 Controparte_1
l'importo complessivo di euro 7.531,50 oltre iva di legge ed interessi legali dalla costituzione in mora avvenuta in data 24.4.2019 al saldo;
dichiara compensate per 1/5 le spese di lite del giudizio di opposizione e, per l'effetto, condanna l'opponente a rimborsare all'opposto Parte_1 CP_1
le spese di lite, che liquida, per l'intero, in euro 4.00,00 per onorari oltre
[...]
spese generali c.p.a. e i.v.a., come per legge;
pone le spese della Ctu, per come liquidate in corso di causa, a carico di parte opponente per 4/5 ed a carico dell'opposto per il restante 1/5.
Perugia, 4 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore
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