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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 06/02/2026, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1979/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
BA VINCENZA, AT
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3655/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240102401701 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1775/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 nella qualità di erede di D'Nominativo_2 - CF_1 rapp.tata e difesa da dr Difensore_1 svolgeva ricorso n. 1149377-TF3 notificato ad AE ed DE in data 27/01/2025 avente per oggetto la impugnativa di CARTELLA DI
PAGAMENTO N. 71 2024 01024017 01 Periodo d'imposta: 2019 per Imposte Dirette con carico tributario di euro 7.108,20 Euro notificato alla contribuente in data 29.11.2024 ; la cartella impugnata era stata emessa in esito a controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. 600/73, per l'anno d'imposta 2019.
I motivi del ricorso erano i seguenti:
1. Omessa notifica della comunicazione di irregolarità
2. Difetto di legittimazione passiva per rinuncia all'eredità
La parte concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese da attribuire al difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario
Si costituiva AE che chiedeva il rigetto del ricorso opponendo che la comunicazione prodromica era stata ritualmente inoltrata;
deduceva inoltre che Ufficio iscriveva a ruolo solo nei confronti del de cuius;
l'individuazione degli eredi coobbligati è avvenuta ad opera dell'DE .
Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2026 la Corte in composizione collegiale decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto della procedibilità del ricorso ex artt 67 e 68 dlgs 175/2024: invero a fronte della notific al contribuente dell'atto impugnato in data 29.11.2024 , il ricorso veniva inoltrato e ricevuto dagli Uffici convenuti in data 27.1.2025 , quindi depositato in data 24.1.2025 presso la Segreteria della Corte con formalizzazione della costituzione di parte ricorrente Passando al merito in punto di diritto la Corte osserva che Il contribuente che abbia rinunciato all'eredità non può essere considerato titolare della soggettività passiva dei debiti fiscali del de cuius ( cfr in tal senso
Cass 15871/2020).
Secondo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte “il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del "de cuius", neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c. c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili".
Nel caso di specie parte ricorrente ha dedotto e documentato di aver svolto rinuncia alla eredità con atto pubblico per notar FÒ del 9 marzo 2021 , atto registrato l '11.3.2021 e formalmente reso noto all'Agenzia
Entrate con al dichiarazione di successione in cui veniva annoverata la rinuncia all'eredità , il cui atto era altresì allegato
Tra l'altro, l'Agenzia delle Entrate sulla questione della rinuncia non ha svolto alcun rilievo formale deducendo solo di aver iscritto a ruolo nei confronti del de cuius e che i coobbligati erano stati individuati da DE : tale rilievo non è conferente in quanto AE avrebbe dovuto evidenziare ad DE la situazione giuridica dei chiamati rinuncianti
Va infine evidenziato che il primo atto con cui parte ricorrente poteva dolersi è stato quello impugnato in quanto la comunicazione prodromica all'atto impugnato del'11.12.2023 risulta notificata al portiere ma non risulta allegata la raccomandata informativa
Sul punto si osserva che la notifica al portiere si perfeziona per il destinatario con l'invio di una raccomandata informativa, anche semplice (non raccomandata A/R), che lo avvisa della consegna dell'atto al portiere e del successivo deposito presso l'ufficio postale, decorrendo da quel momento i termini per eventuali impugnazioni. Se la raccomandata informativa non viene inviata, la notifica è nulla.
Il ricorso va accolto
Le spese di lite cadono a carico di parte resistente
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'ufficio costituito al pagamento di euro 700,00 da attribuire al difensore di parte ricorrente
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
BA VINCENZA, AT
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3655/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240102401701 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1775/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 nella qualità di erede di D'Nominativo_2 - CF_1 rapp.tata e difesa da dr Difensore_1 svolgeva ricorso n. 1149377-TF3 notificato ad AE ed DE in data 27/01/2025 avente per oggetto la impugnativa di CARTELLA DI
PAGAMENTO N. 71 2024 01024017 01 Periodo d'imposta: 2019 per Imposte Dirette con carico tributario di euro 7.108,20 Euro notificato alla contribuente in data 29.11.2024 ; la cartella impugnata era stata emessa in esito a controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. 600/73, per l'anno d'imposta 2019.
I motivi del ricorso erano i seguenti:
1. Omessa notifica della comunicazione di irregolarità
2. Difetto di legittimazione passiva per rinuncia all'eredità
La parte concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese da attribuire al difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario
Si costituiva AE che chiedeva il rigetto del ricorso opponendo che la comunicazione prodromica era stata ritualmente inoltrata;
deduceva inoltre che Ufficio iscriveva a ruolo solo nei confronti del de cuius;
l'individuazione degli eredi coobbligati è avvenuta ad opera dell'DE .
Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2026 la Corte in composizione collegiale decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto della procedibilità del ricorso ex artt 67 e 68 dlgs 175/2024: invero a fronte della notific al contribuente dell'atto impugnato in data 29.11.2024 , il ricorso veniva inoltrato e ricevuto dagli Uffici convenuti in data 27.1.2025 , quindi depositato in data 24.1.2025 presso la Segreteria della Corte con formalizzazione della costituzione di parte ricorrente Passando al merito in punto di diritto la Corte osserva che Il contribuente che abbia rinunciato all'eredità non può essere considerato titolare della soggettività passiva dei debiti fiscali del de cuius ( cfr in tal senso
Cass 15871/2020).
Secondo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte “il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del "de cuius", neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c. c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili".
Nel caso di specie parte ricorrente ha dedotto e documentato di aver svolto rinuncia alla eredità con atto pubblico per notar FÒ del 9 marzo 2021 , atto registrato l '11.3.2021 e formalmente reso noto all'Agenzia
Entrate con al dichiarazione di successione in cui veniva annoverata la rinuncia all'eredità , il cui atto era altresì allegato
Tra l'altro, l'Agenzia delle Entrate sulla questione della rinuncia non ha svolto alcun rilievo formale deducendo solo di aver iscritto a ruolo nei confronti del de cuius e che i coobbligati erano stati individuati da DE : tale rilievo non è conferente in quanto AE avrebbe dovuto evidenziare ad DE la situazione giuridica dei chiamati rinuncianti
Va infine evidenziato che il primo atto con cui parte ricorrente poteva dolersi è stato quello impugnato in quanto la comunicazione prodromica all'atto impugnato del'11.12.2023 risulta notificata al portiere ma non risulta allegata la raccomandata informativa
Sul punto si osserva che la notifica al portiere si perfeziona per il destinatario con l'invio di una raccomandata informativa, anche semplice (non raccomandata A/R), che lo avvisa della consegna dell'atto al portiere e del successivo deposito presso l'ufficio postale, decorrendo da quel momento i termini per eventuali impugnazioni. Se la raccomandata informativa non viene inviata, la notifica è nulla.
Il ricorso va accolto
Le spese di lite cadono a carico di parte resistente
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'ufficio costituito al pagamento di euro 700,00 da attribuire al difensore di parte ricorrente