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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1056/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
ON RE, Relatore
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 204/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Giustizia Amministrativa Tar Lazio - OM - Indirizzo_1 Indirizzo_2 OM RM
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 OM RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6860/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 20
e pubblicata il 22/05/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 02699.2023 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 166/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La sentenza, qui impugnata (della CGT1G di OM, Sezione 20, 22 maggio 2024, n. 6860), ha osservato quanto segue.
< oggetto per € 6.000,00, relativo al ricorso per motivi aggiunti conseguente al ricorso principale innanzi al
TAR Lazio (RG 3293/2017).
La società contribuente ha dedotto il vizio dell'invito per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 comma 6-bis e 6-bis1 d.p.r. 115/2002. Essa ha rappresentato che il ricorso al TAR per motivi aggiunti non ha ampliato l'oggetto del ricorso principale. In proposito, ha citato giurisprudenza di legittimità e la sentenza della Corte di giustizia europea, depositata il 6 ottobre 2015 C-61/14, che ha affermato che un'applicazione multipla di tributi giudiziari può trovare giustificazione “solo se gli oggetti dei ricorsi o dei motivi aggiunti sono effettivamente distinti e costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente”. La ricorrente ha così illustrato la questione di fatto: “Nel caso di specie con i motivi aggiunti non è stato ampliato in alcun modo il thema decidendum : con il ricorso principale era stato impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara della ricorrente;
con i motivi aggiunti è stato impugnato il successivo provvedimento di aggiudicazione ad altro concorrente (impugnazione necessaria,
a pena di improcedibilità del ricorso), deducendo esclusivamente la “illegittimità derivata” dell'aggiudicazione”. Ha quindi concluso per il l'accoglimento del ricorso.
Il TAR per il Lazio si è costituito con controdeduzioni, affermando la legittimità del proprio operato. Ha sostenuto che, da un lato, tra i due atti amministrativi impugnati (provvedimento di esclusione e atto di aggiudicazione) non sussiste una connessione forte, ma debole, in ragione della loro reciproca autonomia;
dall'altro, la società ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti nel procedimento dinanzi al
TAR Lazio ha introdotto l'ulteriore domanda di subentro nell'esecuzione del contratto, così da ampliare la stessa causa petendi del giudizio. Ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato.
D.R. Ferroviaria Italia s.r.l. ha poi depositato una memoria aggiuntiva citando giurisprudenza e insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione.
-1. Il ricorso non è fondato e va dunque rigettato.
-2. La questione di diritto attiene alla corretta interpretazione dell'art. 13, comma 6 bis, del D.P.R.
115/2002 circa i ricorsi che comportano ipotesi di pagamento del contributo unificato innanzi agli organi di giustizia amministrativa ed in particolare della disposizione secondo cui “per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove”.
Il Tar Lazio ha citato la circolare n. 20766-2015 del Segretariato generale della giustizia amministrativa e ha illustrato la tesi secondo cui l'impugnazione con i motivi aggiunti di provvedimenti “nuovi” - non impugnati con il ricorso introduttivo - costituirebbe una delle ipotesi in cui si ravvisa un ampliamento considerevole del thema decidendum. Ciò sarebbe in linea con la natura impugnatoria del processo amministrativo, che lega il concetto di domanda nuova con un'iniziativa annullatoria di un provvedimento diverso da quello già impugnato.
Questa Corte ritiene che la disposizione dell'art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. 115/2002 non comporti un automatismo del pagamento del contributo unificato sulla base della ragione formale della impugnazione di un nuovo provvedimento amministrativo facente parte della medesima sequela procedimentale inerente al rapporto giuridico dedotto in giudizio. Occorre invece valutare, sulla base di una analisi in concreto, se – come indicato dalla Corte di giustizia europea nella sentenza del 6.10.2015 in causa
C-61/14 - i motivi aggiunti siano distinti rispetto all'oggetto del ricorso principale o comunque costituiscano
“un ampliamento considerevole” dell'oggetto della controversia già pendente.
-3. Nel caso che ci occupa, con i motivi aggiunti la D.R. Ferroviaria Italia s.r.l compie due distinte azioni.
In primo luogo, ripropone -mediante la tecnica del “copia/incolla”, quindi senza apparenti profili argomentativi recanti carattere di novità- le medesime, identiche censure già articolate con il ricorso introduttivo avverso il provvedimento di esclusione dalla gara di appalto, riferendole anche all'ulteriore provvedimento di aggiudicazione emesso dalla Amministrazione all'esito del medesimo procedimento: provvedimento finale necessariamente collegato con quello presupposto già impugnato con il ricorso principale ed invero ritenuto affetto da “illegittimità derivata conseguenziale alla illegittimità del provvedimento di esclusione”. In secondo luogo, già in premessa (pag. 1 dei motivi aggiunti) richiede
“l'adozione, ove necessario in relazione agli sviluppi della controversia, dei provvedimenti di cui agli artt.
121 e ss. del codice del processo amministrativo, e segnatamente: per la dichiarazione di inefficacia dell'eventuale contratto stipulato con la controinteressata;
per l'aggiudicazione o il subentro della ricorrente nella esecuzione”.
Con riferimento alla prima richiesta (annullamento del provvedimento di aggiudicazione), la Corte osserva che l'oggetto del procedimento -tenuto conto anche della medesima natura dei motivi- non ha subito un
“considerevole ampliamento”, ma solo una necessaria estensione a un ulteriore atto della medesima sequela procedimentale attinente al medesimo petitum sostanziale. Pertanto, se la società ricorrente si fosse limitata a ciò, non sarebbe stata tenuta a versare il contributo unificato anche per i motivi aggiunti.
Tuttavia, la D.R. Ferroviaria Italia s.r.l., con il medesimo atto di motivi aggiunti ha altresì formulato l'ulteriore “domanda” -così espressamente qualificata dall'art. 124 c.p.a.- di conseguire la aggiudicazione e di stipulare il contratto in conseguenza della dichiarazione di inefficacia del contratto concluso a seguito della aggiudicazione impugnata. Questo petitum si profila del tutto nuovo e comporta un ampliamento considerevole del giudizio: è certamente conseguenziale dal punto di vista logico e cronologico, ma non manifesta le caratteristiche di connessione forte, necessitata ed automatica, con l'eventuale provvedimento di annullamento dell'atto di aggiudicazione.
-4. Le spese sono compensate in ragione della natura controversa della questione giuridica, e della circostanza che la causa ha comportato una valutazione in fatto dell'oggetto degli atti del procedimento giudiziario innanzi al TAR del Lazio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Spese compensate>>.
B) Ha proposto ricorso in appello la società deducendo quanto segue.
Sintesi sull'oggetto della controversia.
La Ricorrente_1, che aveva proposto ricorso avverso un provvedimento di esclusione da una gara di appalto, contesta la pretesa di versamento di un ulteriore contributo unificato per motivi aggiunti proposti avverso il provvedimento di aggiudicazione. L'ulteriore contributo non è dovuto, come chiarito dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza depositata il 6 ottobre 2015 C-61/14 e dalla Corte di Cassazione da ultimo con sentenza 16/05/2024, n. 13676. […]
Motivi di appello.
1° motivo - Illegittimità della richiesta per violazione dell'art. 13, comma 6-bis 1 del D.P.R. 115/2002e dell'att.
120, c. 7°, c.p.a. […]
-1.4 – Va rilevato, infine, che in materia di contenzioso relativo agli appalti pubblici l'art. 120, comma 7 c.p.
a. ha previsto espressamente che i nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara sono impugnati con ricorso per motivi aggiunti, senza pagamento di un ulteriore contributo unificato.
2° motivo – violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione.
Parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni.
Voglia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in riforma della sentenza di primo grado, annullare il provvedimento impugnato e condannare l'Ufficio al pagamento delle spese per il doppio grado del giudizio.
Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è di € 6.000.00>>.
C) Si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello
Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
D) Il ricorso in appello deve essere respinto perché la dedotta violazione dell'art. 120, comma 7, del Cod. proc. amm. (che effettivamente dispone che i nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara sono impugnati con ricorso per motivi aggiunti, senza pagamento di un ulteriore contributo unificato) è stata formulata per la prima volta nella memoria depositata nel corso del giudizio di primo grado e qui riprodotta in appello.
La predetta censura non è stata formulata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e, quindi, è tardiva.
L'Avvocatura generale dello Stato nulla ha dedotto al riguardo.
E) Le spese del giudizio possono essere compensate perché l'infondatezza del ricorso in appello è stata individuata dal giudice adito.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese di giudizio compensate tra le parti.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
ON RE, Relatore
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 204/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Giustizia Amministrativa Tar Lazio - OM - Indirizzo_1 Indirizzo_2 OM RM
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 OM RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6860/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 20
e pubblicata il 22/05/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 02699.2023 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 166/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La sentenza, qui impugnata (della CGT1G di OM, Sezione 20, 22 maggio 2024, n. 6860), ha osservato quanto segue.
< oggetto per € 6.000,00, relativo al ricorso per motivi aggiunti conseguente al ricorso principale innanzi al
TAR Lazio (RG 3293/2017).
La società contribuente ha dedotto il vizio dell'invito per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 comma 6-bis e 6-bis1 d.p.r. 115/2002. Essa ha rappresentato che il ricorso al TAR per motivi aggiunti non ha ampliato l'oggetto del ricorso principale. In proposito, ha citato giurisprudenza di legittimità e la sentenza della Corte di giustizia europea, depositata il 6 ottobre 2015 C-61/14, che ha affermato che un'applicazione multipla di tributi giudiziari può trovare giustificazione “solo se gli oggetti dei ricorsi o dei motivi aggiunti sono effettivamente distinti e costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente”. La ricorrente ha così illustrato la questione di fatto: “Nel caso di specie con i motivi aggiunti non è stato ampliato in alcun modo il thema decidendum : con il ricorso principale era stato impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara della ricorrente;
con i motivi aggiunti è stato impugnato il successivo provvedimento di aggiudicazione ad altro concorrente (impugnazione necessaria,
a pena di improcedibilità del ricorso), deducendo esclusivamente la “illegittimità derivata” dell'aggiudicazione”. Ha quindi concluso per il l'accoglimento del ricorso.
Il TAR per il Lazio si è costituito con controdeduzioni, affermando la legittimità del proprio operato. Ha sostenuto che, da un lato, tra i due atti amministrativi impugnati (provvedimento di esclusione e atto di aggiudicazione) non sussiste una connessione forte, ma debole, in ragione della loro reciproca autonomia;
dall'altro, la società ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti nel procedimento dinanzi al
TAR Lazio ha introdotto l'ulteriore domanda di subentro nell'esecuzione del contratto, così da ampliare la stessa causa petendi del giudizio. Ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato.
D.R. Ferroviaria Italia s.r.l. ha poi depositato una memoria aggiuntiva citando giurisprudenza e insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione.
-1. Il ricorso non è fondato e va dunque rigettato.
-2. La questione di diritto attiene alla corretta interpretazione dell'art. 13, comma 6 bis, del D.P.R.
115/2002 circa i ricorsi che comportano ipotesi di pagamento del contributo unificato innanzi agli organi di giustizia amministrativa ed in particolare della disposizione secondo cui “per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove”.
Il Tar Lazio ha citato la circolare n. 20766-2015 del Segretariato generale della giustizia amministrativa e ha illustrato la tesi secondo cui l'impugnazione con i motivi aggiunti di provvedimenti “nuovi” - non impugnati con il ricorso introduttivo - costituirebbe una delle ipotesi in cui si ravvisa un ampliamento considerevole del thema decidendum. Ciò sarebbe in linea con la natura impugnatoria del processo amministrativo, che lega il concetto di domanda nuova con un'iniziativa annullatoria di un provvedimento diverso da quello già impugnato.
Questa Corte ritiene che la disposizione dell'art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. 115/2002 non comporti un automatismo del pagamento del contributo unificato sulla base della ragione formale della impugnazione di un nuovo provvedimento amministrativo facente parte della medesima sequela procedimentale inerente al rapporto giuridico dedotto in giudizio. Occorre invece valutare, sulla base di una analisi in concreto, se – come indicato dalla Corte di giustizia europea nella sentenza del 6.10.2015 in causa
C-61/14 - i motivi aggiunti siano distinti rispetto all'oggetto del ricorso principale o comunque costituiscano
“un ampliamento considerevole” dell'oggetto della controversia già pendente.
-3. Nel caso che ci occupa, con i motivi aggiunti la D.R. Ferroviaria Italia s.r.l compie due distinte azioni.
In primo luogo, ripropone -mediante la tecnica del “copia/incolla”, quindi senza apparenti profili argomentativi recanti carattere di novità- le medesime, identiche censure già articolate con il ricorso introduttivo avverso il provvedimento di esclusione dalla gara di appalto, riferendole anche all'ulteriore provvedimento di aggiudicazione emesso dalla Amministrazione all'esito del medesimo procedimento: provvedimento finale necessariamente collegato con quello presupposto già impugnato con il ricorso principale ed invero ritenuto affetto da “illegittimità derivata conseguenziale alla illegittimità del provvedimento di esclusione”. In secondo luogo, già in premessa (pag. 1 dei motivi aggiunti) richiede
“l'adozione, ove necessario in relazione agli sviluppi della controversia, dei provvedimenti di cui agli artt.
121 e ss. del codice del processo amministrativo, e segnatamente: per la dichiarazione di inefficacia dell'eventuale contratto stipulato con la controinteressata;
per l'aggiudicazione o il subentro della ricorrente nella esecuzione”.
Con riferimento alla prima richiesta (annullamento del provvedimento di aggiudicazione), la Corte osserva che l'oggetto del procedimento -tenuto conto anche della medesima natura dei motivi- non ha subito un
“considerevole ampliamento”, ma solo una necessaria estensione a un ulteriore atto della medesima sequela procedimentale attinente al medesimo petitum sostanziale. Pertanto, se la società ricorrente si fosse limitata a ciò, non sarebbe stata tenuta a versare il contributo unificato anche per i motivi aggiunti.
Tuttavia, la D.R. Ferroviaria Italia s.r.l., con il medesimo atto di motivi aggiunti ha altresì formulato l'ulteriore “domanda” -così espressamente qualificata dall'art. 124 c.p.a.- di conseguire la aggiudicazione e di stipulare il contratto in conseguenza della dichiarazione di inefficacia del contratto concluso a seguito della aggiudicazione impugnata. Questo petitum si profila del tutto nuovo e comporta un ampliamento considerevole del giudizio: è certamente conseguenziale dal punto di vista logico e cronologico, ma non manifesta le caratteristiche di connessione forte, necessitata ed automatica, con l'eventuale provvedimento di annullamento dell'atto di aggiudicazione.
-4. Le spese sono compensate in ragione della natura controversa della questione giuridica, e della circostanza che la causa ha comportato una valutazione in fatto dell'oggetto degli atti del procedimento giudiziario innanzi al TAR del Lazio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Spese compensate>>.
B) Ha proposto ricorso in appello la società deducendo quanto segue.
Sintesi sull'oggetto della controversia.
La Ricorrente_1, che aveva proposto ricorso avverso un provvedimento di esclusione da una gara di appalto, contesta la pretesa di versamento di un ulteriore contributo unificato per motivi aggiunti proposti avverso il provvedimento di aggiudicazione. L'ulteriore contributo non è dovuto, come chiarito dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza depositata il 6 ottobre 2015 C-61/14 e dalla Corte di Cassazione da ultimo con sentenza 16/05/2024, n. 13676. […]
Motivi di appello.
1° motivo - Illegittimità della richiesta per violazione dell'art. 13, comma 6-bis 1 del D.P.R. 115/2002e dell'att.
120, c. 7°, c.p.a. […]
-1.4 – Va rilevato, infine, che in materia di contenzioso relativo agli appalti pubblici l'art. 120, comma 7 c.p.
a. ha previsto espressamente che i nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara sono impugnati con ricorso per motivi aggiunti, senza pagamento di un ulteriore contributo unificato.
2° motivo – violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione.
Parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni.
Voglia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in riforma della sentenza di primo grado, annullare il provvedimento impugnato e condannare l'Ufficio al pagamento delle spese per il doppio grado del giudizio.
Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è di € 6.000.00>>.
C) Si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello
Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
D) Il ricorso in appello deve essere respinto perché la dedotta violazione dell'art. 120, comma 7, del Cod. proc. amm. (che effettivamente dispone che i nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara sono impugnati con ricorso per motivi aggiunti, senza pagamento di un ulteriore contributo unificato) è stata formulata per la prima volta nella memoria depositata nel corso del giudizio di primo grado e qui riprodotta in appello.
La predetta censura non è stata formulata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e, quindi, è tardiva.
L'Avvocatura generale dello Stato nulla ha dedotto al riguardo.
E) Le spese del giudizio possono essere compensate perché l'infondatezza del ricorso in appello è stata individuata dal giudice adito.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese di giudizio compensate tra le parti.