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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/12/2025, n. 3968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3968 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
RG N. 8495/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento contenzioso iscritto al n. RG 8495/2025 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Marina Capponi Parte_1
Ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Curradi CP_1
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate dalle parti all'udienza del 13.11.2025: per la ricorrente “si riporta al ricorso” ovvero “CHIEDE che il Tribunale di Firenze, voglia fissare udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, e che voglia disciplinare
pagina 1 di 10 l'affidamento, la frequentazione ed il mantenimento dei minori ed Per_1 Per_2 con i due genitori alle seguenti CONDIZIONI 1. I figli in minore età ed PEona_3 saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 prevalente e residenza anagrafica presso la madre, cui viene assegnata la casa familiare in
Bagno a Ripoli, via di Quarto 50, di sua esclusiva proprietà. Per effetto di ciò le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative alla salute, all'educazione e alla formazione scolastica, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle loro capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei ragazzi. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate da ciascun genitore separatamente nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
2. La casa familiare ubicata in Bagno a Ripoli, via di
Quarto 50 resterà assegnata a con i relativi arredi e corredi;
3. I tempi di Parte_1 frequentazione tra genitore non collocatario e figli saranno regolati come segue: il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli a settimane alterne il venerdì, il sabato e la domenica prendendoli da scuola verso le ore 16.30 ca., tenendoli con sé fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
Nei periodi in cui non fosse prevista la frequenza scolastica, il padre prenderà i figli a settimane alterne dalle 8,30 del venerdì mattina fino alla domenica sera alle 21 circa.
4. Ulteriori e/o diversi giorni di visita e/o frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, sempre nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli.
5. Le feste dedicate (della mamma, del papà) ed i compleanni anche infrasettimanali saranno trascorsi con il genitore di riferimento.
6. Le festività di
Natale, Primo dell'Anno e Pasqua saranno trascorse dai figli in maniera alternata con ciascun genitore, precisando che nelle vacanze natalizie trascorreranno con un genitore dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per il giorno di
Natale, si ipotizza la possibilità di continuare a condividerlo con entrambi i genitori, alternando pranzo o cena fra di loro negli anni.
7. Nel periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con i figli almeno quindici giorni anche non consecutivi, in periodi da concordare preventivamente entro il 15 maggio. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro gli eventuali spostamenti fuori città con pernotto con i figli.
8. Il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli mediante il pagamento della somma di € 1.000,00 (mille euro/00) mensili da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra La somma sarà soggetta Pt_1
pagina 2 di 10 annualmente a rivalutazione monetaria a decorrere dal 2026. 9. Il padre acconsente che la madre possa beneficiare, in via esclusiva, dell'assegno unico e universale ovvero di ogni altra misura di sostegno prevista da disposizioni normative per i figli a carico, così come ora sta già avvenendo, ivi compresa la totalità delle detrazioni fiscali. 10. Il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie così come previste dal
Protocollo in materia adottato dal CNF nel 2017. 11. con vittoria di spese e di onorari.” per il resistente: “si riporta alla propria comparsa” ovvero “CHIEDE Che il Tribunale di
Firenze Voglia disciplinare l'affidamento e il mantenimento dei figli ed Per_1 [...] con i due genitori alle seguenti CONDIZIONI 1) I figli minori ed Per_2 PEona_3 saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 prevalente e residenza anagrafica presso la madre, cui viene assegnata la casa familiare sita in Bagno a Ripoli, Via di Quarto 50, di sua esclusiva proprietà. 2) Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative alla salute, all'educazione e alla formazione scolastica, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle loro capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei ragazzi. Le questioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate da ciascun genitore separatamente nell'esercizio della responsabilità genitoriale, compresa quindi la facoltà di affidare i figli a persone di fiducia per eventuali aiuti. 3) I tempi di frequentazione saranno regolati come segue: il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli a settimane alterne il venerdì, il sabato e la domenica prendendoli da scuola verso le 16.30 tenendoli con sè fino al lunedì mattina riaccompagnandoli a scuola. Nei periodi in cui non è prevista la frequenza scolastica, il padre prenderà i figli a settimane alterne dalle 8.30 del venerdì mattina fino alla domenica sera alle 21. 4) Ulteriori e/o diversi giorni di visita e/o frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, sempre nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli 5) Le feste dedicate (della mamma e del babbo) ed i compleanni anche infrasettimanali saranno trascorsi con il genitore di riferimento. 6) Le festività di Natale,
Primo dell'Anno e Pasqua saranno trascorse dai figli in maniera alternata con ciascun genitore. Nelle vacanze natalizie trascorreranno con un genitore dal 24 Dicembre al 30
Dicembre e con l'altro dal 31 Dicembre al 6 Gennaio, in maniera alternata ogni anno. 7)
Nel periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con i figli almeno 15 giorni anche non consecutivi, in periodi da concordare preventivamente con almeno 6 mesi di preavviso.
pagina 3 di 10 Stesso preavviso sarà necessario anche per le eventuali vacanze invernali. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro gli eventuali spostamenti fuori città con pernotto con i figli 8) Tutte le informazioni mediche relative ai figli (con esisti delle visite etc.) dovranno essere comunicate per iscritto all'altro genitore entro 48H 9) Qualsiasi comunicazione tra i due ex conviventi, fino a che i rapporti non saranno tornati ad essere distesi e rispettosi, dovrà avvenire esclusivamente per iscritto (e-mail o APP di co- genitorialità riconosciuta) e non dovrà passare attraverso il coinvolgimento dei genitori del Signor 10) La madre potrà avvalersi dell'aiuto dei nonni paterni, anche nei Per_2 giorni in cui i figli sono affidati a lei, ma solo previo accordo con il Signor e non Per_2 direttamente con i nonni paterni. 11) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli mediante il pagamento della somma di € 300/00 mensili da versarsi entro il 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario intestato alla Signora La somma sarà soggetta Pt_1 annualmente a rivalutazione monetaria a decorrere dal 2026. 12) La Signora Pt_1 continuerà a beneficiare in via esclusiva dell'assegno unico universale ovvero di ogni altra misura di sostegno prevista da disposizioni normative per i figli a carico, compresa la totalità delle detrazioni fiscali. 13) Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un rapporto di rispetto reciproco, con un'attenzione particolare alla tutela dei figli, evitando manipolazioni, intimidazioni e conflitti di lealtà. Si impegnano, inoltre, ad evitare commenti denigratori verso l'altro genitore o il rispettivo partner, in presenza dei figli. 14)
Le spese straordinarie, così come previste dal Protocollo in materia adottato dal CNF nel
2017, saranno divise al 50% tra ciascun genitore. Con vittoria di spese e competenze legali.”
FATTO E DIRITTO
1. con ricorso ex. art. 473 bis ha chiesto al Tribunale di Firenze di disciplinare Parte_1
l'affidamento, la frequentazione e il mantenimento dei figli minori nati dalla convivenza more uxorio con cessata nel 2017, il 5.11.2012 e il CP_1 PEona_3 Per_2
4.06.2014. La ricorrente ha domandato l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare di sua esclusiva proprietà, la regolamentazione dei tempi di frequentazione paterna e la corresponsione da parte del pagina 4 di 10 padre di un contributo economico pari a € 1.000,00 mensili, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie e all'attribuzione in suo favore dell'assegno unico e delle detrazioni fiscali. Le richieste sarebbero giustificate dalla situazione di fatto dedotta: la ricorrente ha evidenziato di percepire un reddito modesto (circa € 1.100,00 mensili) derivante da attività di collaboratrice domestica e assistente familiare, scelta per conciliare le esigenze di cura dei figli con il lavoro, mentre godrebbe di un reddito Per_2 significativamente superiore, integrato da ulteriori cespiti derivanti da locazioni immobiliari. Dopo la cessazione della convivenza, la ricorrente avrebbe sostenuto da sola il mantenimento dei figli e le spese della casa familiare, affrontando periodi di grave ristrettezza economica e disagi abitativi, senza ricevere contributi indiretto dal padre, il quale avrebbe sempre rifiutato di corrispondere somme perequative, limitandosi a provvedere al mantenimento diretto nei periodi di permanenza dei minori presso di lui. Ha inoltre dedotto che la frequentazione paterna, pur formalmente paritaria, si sarebbe rivelata inadeguata sotto il profilo qualitativo, poiché il padre delegherebbe abitualmente ai nonni paterni la cura quotidiana dei figli, riducendo il tempo effettivamente condiviso con loro, e avrebbe mostrato condotte non conformi alla responsabilità genitoriale, come l'episodio del
2021 in cui ha lasciato i minori soli in casa durante la notte. Ha, inoltre, rappresentato criticità nella gestione delle nuove relazioni affettive del padre, che avrebbero turbato i PE figli, e nella cura della salute, specie per affetta da allergie incompatibili con la presenza di animali nella casa paterna. La madre ha sottolineato di occuparsi in via esclusiva delle esigenze scolastiche, sanitarie ed educative dei minori, nonché di sostenere le spese ordinarie e straordinarie correlate, senza collaborazione paterna. In ragione della disparità economica tra le parti, della maggiore incidenza della cura materna e della conflittualità genitoriale, la ricorrente ha ritenuto non praticabile il mantenimento diretto paritario e ha chiesto al Tribunale di definire un assetto stabile e perequativo, nell'interesse primario dei minori.
2. si è costituito nel presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_1 contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, ritenuta non veritiera e strumentale. Ha, di contro, sostenuto che la cessazione della convivenza non sarebbe dipesa da un deterioramento naturale del rapporto, bensì dalle relazioni intrattenute con altri uomini della circostanza che lo avrebbe costretto ad abbandonare la casa familiare e Pt_1
pagina 5 di 10 a sostenere spese per locazione, mutuo e arredi. Ha evidenziato di aver sempre contribuito alle spese della casa familiare e dei figli durante la convivenza e di aver continuato a provvedere al mantenimento diretto dei minori in misura paritaria dopo la separazione, accollandosi anche spese straordinarie al 100% per venire incontro alle esigenze della madre. Ha quindi contestato la tesi di una significativa disparità reddituale, precisando di percepire lo stipendio di circa € 2.100,00 mensili oltre a € 375,00 a titolo di locazione quale comproprietario di un immobile, ma di essere gravato da mutuo trentennale con rateo mensile di euro 756,17, mentre la pur con reddito inferiore, godrebbe di una casa di Pt_1 proprietà, di un camper e dell'integrale assegno unico e detrazioni fiscali. Ha contestato la fondatezza della richiesta avversaria di € 1.000,00 mensili a titolo di mantenimento, proponendo invece un contributo di € 300,00 mensili, mantenendo alla madre il beneficio esclusivo dell'assegno unico e delle detrazioni. In contrapposizione alla prospettazione della madre, che avrebbe lamentato scarsa presenza paterna e delega ai nonni, ha Per_2 rivendicato di aver sempre garantito ai figli tempi di permanenza paritari e vacanze significative, sottolineando che l'ausilio dei nonni sarebbe legittimo e non inciderebbe sulla qualità della genitorialità. Ha respinto le accuse di condotte pregiudizievoli, evidenziando invece comportamenti ostili della madre verso la sua nuova moglie, culminati in episodi di aggressione fisica e nel divieto ai figli di partecipare al matrimonio del padre, nonché in pressioni psicologiche che generano conflitti di lealtà nei minori. Pur ritenendo infondate le doglianze avversarie, si è comunque dichiarato disponibile ad accettare il Per_2 collocamento prevalente presso la madre, con affidamento condiviso, per garantire maggiore stabilità ai figli, chiedendo tuttavia che siano regolati i tempi di frequentazione, le modalità di comunicazione tra i genitori e il rispetto reciproco, al fine di tutelare i minori da conflitti e manipolazioni. Ha chiesto inoltre che le spese straordinarie siano ripartite al 50%
e che ogni decisione rilevante per la salute e l'educazione dei figli sia assunta di comune accordo.
3. All'udienza del 13.11.2025, sono comparse le parti personalmente assistite dai loro difensori. Il Giudice ha tentato invano la conciliazione ed ha invitato le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente. Precisate le conclusioni come sopra riportato, il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
pagina 6 di 10 4. Non essendo emerse circostanze che impongano di discostarsi dal regime che costituisce la regola in materia di affidamento dei figli minori in caso di rottura dell'unione familiare e sussistendo sul punto la richiesta concorde del padre e della madre il Collegio dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori , nato il [...] Per_1
PE ed nata il 4 .06.2014, con collocazione presso la madre, come da consuetudine sino ad oggi, ed esercizio disgiunto della potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Non vi è luogo a formale provvedimento di assegnazione della casa alla ricorrente, atteso che l'immobile è di sua esclusiva proprietà e nessuna istanza è stata avanzata su di essa dal resistente.
5. In merito alla frequentazione padre-figli il Tribunale ritiene che la regolamentazione proposta dalla madre, alla quale il padre non si è opposto, pur dovendo essere integrata con la previsione della frequentazione tra padre e figli almeno un giorno (tendenzialmente quantomeno per cena) nella settimana in cui i figli non trascorrono il week-end con il padre, sia, nei termini ora stabiliti, rispettosa del principio di bigenitorialità e risponda all'interesse superiore dei figli di conservare un rapporto significativo con il padre,. La proposta della madre così come modificata, infatti, consente al padre di trascorrere tempo di qualità con i figli, evitando soluzioni frammentarie che genererebbero discontinuità, tiene conto degli impegni lavorativi del padre che lo portano molto spesso a soggiorni all'estero, riduce il ricorso ai nonni o a terzi, favorendo la presenza diretta del genitore, rispetta il ritmo scolastico e le attività extrascolastiche, evitando sovrapposizioni e stress organizzativo.
Tale assetto, quindi, realizza un equilibrio tra il diritto del padre e dei figli alla relazione e il bisogno dei figli di stabilità. Date tali premesse, il Collegio ritiene di disporre che la frequentazione dei figli con il padre avverrà a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio, con ritiro dei figli da scuola, fino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola;
nei periodi in cui non è prevista la frequenza scolastica, i figli resteranno con il padre dalle ore
8:30 del venerdì fino alle ore 21:00 della domenica. Nella settimana in cui i figli non trascorrono il week-end con il padre, staranno con il padre per almeno un giorno
(tendenzialmente quantomeno per cena), giorno che si indica, in assenza di accordo, per il giorno del giovedì. Ulteriori e/o diversi giorni di visita e/o frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, sempre nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali dei pagina 7 di 10 figli. Le feste dedicate (della mamma, del papà) ed i compleanni anche infrasettimanali saranno trascorse con il genitore di riferimento. Le festività di Natale, Primo dell'Anno e
Pasqua saranno trascorse dai figli in maniera alternata con ciascun genitore, precisando che nelle vacanze natalizie trascorreranno con un genitore dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per il giorno di Natale, si prevede la possibilità di continuare a condividerlo con entrambi i genitori, alternando pranzo o cena fra di loro. Nel periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con i figli almeno quindici giorni anche non consecutivi, in periodi da concordare preventivamente entro il 15 maggio. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro gli eventuali spostamenti fuori città con pernotto con i figli.
6. Quanto ai profili di natura economica va premesso che il mantenimento dei figli deve essere proporzionato alle capacità economiche di ciascun genitore e alle esigenze dei minori, così come stabilito dall'art. 337-ter c.c. Nel caso di specie, la madre Parte_1 percepisce un reddito di circa € 1.100,00 mensili, mentre il padre dispone di CP_1 un reddito ben superiore, pari a circa € 2.100,00 mensili, oltre a ulteriori entrate da locazione. Dalla certificazione Unica 2025 di risulta un reddito annuo lordo di CP_1
€ 53.133,50, oltre a indennità accessorie e TFR maturato (oltre € 5.000,00 nel 2024) e dalla certificazione relativa all'anno di imposta 2023 risulta un reddito del padre nella misura di euro 33.503,04. A ciò si aggiunge la quota di canone di locazione derivante da immobile in comproprietà, pari a circa € 375,00 mensili, e la disponibilità di patrimonio mobiliare, come evidenziato dagli estratti conto con saldo pari a euro 6665,72 al 31.12.2024. Parte_1 invece, secondo la dichiarazione dei redditi 2024 (anno 2023), percepisce un reddito complessivo di € 17.723,00 (€ 16.746,00 imponibile) pari appunto a circa € 1.100,00 mensili, secondo la dichiarazione 2023 (anno 2022) il reddito è minore (€ 14.125,00) senza ulteriori entrate né cespiti patrimoniali rilevanti. Si evidenzia, pertanto, una disparità economica rilevante tra i genitori che, unitamente al collocamento prevalente dei minori presso la madre, giustifica la previsione di un assegno di mantenimento a carico del padre da quantificare nella misura di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio) da versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Non è riconoscibile nel caso di specie, infatti, un mantenimento diretto paritario, poiché il padre non garantisce una presenza quotidiana sufficiente per assumersi le spese ordinarie pagina 8 di 10 nella gestione dei figli. L'importo di mantenimento previsto consente di riequilibrare la disparità economica e garantire ai minori un tenore di vita adeguato e continuativo, senza gravare in modo eccessivo sul padre. In coerenza con il collocamento prevalente presso la madre, si dispone che continui a percepire integralmente l'assegno unico Parte_1 universale e le detrazioni fiscali per i figli. Quanto alle spese straordinarie, esse saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo CNF 2017, come da richiesta concorde delle parti.
7. Stante l'esito del giudizio, le relative spese, liquidate come in dispositivo, saranno compensate tra le parti per 1/3 e poste a carico del resistente per i restanti 2/3.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede in via definitiva:
- dispone l'affidamento condiviso dei minori (nato il [...]) ed PEona_3
(nata il [...]) ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_2 presso la madre, e residenza anagrafica nella casa familiare di Bagno a Parte_1
Ripoli, via di Quarto 50, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
PE
- dispone che il padre potrà tenere coni figli minori ed Per_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di questi e fatti salvi in ogni caso altri e migliori accordi tra i genitori, a settimane alterne dal venerdì pomeriggio, con ritiro da scuola, fino al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
nei periodi non scolastici, dalle ore 8:30 del venerdì alle ore 21:00 della domenica. Nella settimana in cui i figli non trascorrono il week-end con il padre, staranno con il padre per almeno un giorno (tendenzialmente quantomeno per cena), giorno che si indica, in assenza di accordo, per il giorno del giovedì. Ulteriori e/o diversi giorni di visita e/o frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, sempre nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli. Le feste dedicate (della mamma, del papà) ed i compleanni anche infrasettimanali saranno trascorse con il genitore di riferimento. Le festività di Natale, Primo dell'Anno e
Pasqua saranno trascorse dai figli in maniera alternata con ciascun genitore,
pagina 9 di 10 precisando che nelle vacanze natalizie trascorreranno con un genitore dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per il giorno di
Natale, si prevede la possibilità di continuare a condividerlo con entrambi i genitori, alternando pranzo o cena fra di loro. Nel periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con i figli almeno quindici giorni anche non consecutivi, in periodi da concordare preventivamente entro il 15 maggio. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro gli eventuali spostamenti fuori città con pernotto con i figli;
- pone a carico del padre il versamento alla madre entro il CP_1 Parte_1
05 di ogni mese, della somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) a titolo di PE mantenimento dei figli ed importo rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT, a partire dal deposto del ricorso;
- pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per i figli ed individuate secondo le linee guida del
Protocollo del CNF del 2017;
- dispone che l'assegno unico per i minori venga attribuito interamente alla madre;
- condanna a rimborsare a i 2/3 delle spese del presente CP_1 Parte_1 giudizio, liquidate nell'importo di € 1.800,00 per compensi oltre Iva, Cap e rimborso spese generali nella misura del 15%, con compensazione tra le parti per la residua parte.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 19.11.2025.
Il Giudice rel. La Presidente dott.ssa Serena Alinari dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento contenzioso iscritto al n. RG 8495/2025 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Marina Capponi Parte_1
Ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Curradi CP_1
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate dalle parti all'udienza del 13.11.2025: per la ricorrente “si riporta al ricorso” ovvero “CHIEDE che il Tribunale di Firenze, voglia fissare udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, e che voglia disciplinare
pagina 1 di 10 l'affidamento, la frequentazione ed il mantenimento dei minori ed Per_1 Per_2 con i due genitori alle seguenti CONDIZIONI 1. I figli in minore età ed PEona_3 saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 prevalente e residenza anagrafica presso la madre, cui viene assegnata la casa familiare in
Bagno a Ripoli, via di Quarto 50, di sua esclusiva proprietà. Per effetto di ciò le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative alla salute, all'educazione e alla formazione scolastica, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle loro capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei ragazzi. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate da ciascun genitore separatamente nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
2. La casa familiare ubicata in Bagno a Ripoli, via di
Quarto 50 resterà assegnata a con i relativi arredi e corredi;
3. I tempi di Parte_1 frequentazione tra genitore non collocatario e figli saranno regolati come segue: il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli a settimane alterne il venerdì, il sabato e la domenica prendendoli da scuola verso le ore 16.30 ca., tenendoli con sé fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
Nei periodi in cui non fosse prevista la frequenza scolastica, il padre prenderà i figli a settimane alterne dalle 8,30 del venerdì mattina fino alla domenica sera alle 21 circa.
4. Ulteriori e/o diversi giorni di visita e/o frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, sempre nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli.
5. Le feste dedicate (della mamma, del papà) ed i compleanni anche infrasettimanali saranno trascorsi con il genitore di riferimento.
6. Le festività di
Natale, Primo dell'Anno e Pasqua saranno trascorse dai figli in maniera alternata con ciascun genitore, precisando che nelle vacanze natalizie trascorreranno con un genitore dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per il giorno di
Natale, si ipotizza la possibilità di continuare a condividerlo con entrambi i genitori, alternando pranzo o cena fra di loro negli anni.
7. Nel periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con i figli almeno quindici giorni anche non consecutivi, in periodi da concordare preventivamente entro il 15 maggio. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro gli eventuali spostamenti fuori città con pernotto con i figli.
8. Il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli mediante il pagamento della somma di € 1.000,00 (mille euro/00) mensili da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra La somma sarà soggetta Pt_1
pagina 2 di 10 annualmente a rivalutazione monetaria a decorrere dal 2026. 9. Il padre acconsente che la madre possa beneficiare, in via esclusiva, dell'assegno unico e universale ovvero di ogni altra misura di sostegno prevista da disposizioni normative per i figli a carico, così come ora sta già avvenendo, ivi compresa la totalità delle detrazioni fiscali. 10. Il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie così come previste dal
Protocollo in materia adottato dal CNF nel 2017. 11. con vittoria di spese e di onorari.” per il resistente: “si riporta alla propria comparsa” ovvero “CHIEDE Che il Tribunale di
Firenze Voglia disciplinare l'affidamento e il mantenimento dei figli ed Per_1 [...] con i due genitori alle seguenti CONDIZIONI 1) I figli minori ed Per_2 PEona_3 saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 prevalente e residenza anagrafica presso la madre, cui viene assegnata la casa familiare sita in Bagno a Ripoli, Via di Quarto 50, di sua esclusiva proprietà. 2) Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative alla salute, all'educazione e alla formazione scolastica, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle loro capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei ragazzi. Le questioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate da ciascun genitore separatamente nell'esercizio della responsabilità genitoriale, compresa quindi la facoltà di affidare i figli a persone di fiducia per eventuali aiuti. 3) I tempi di frequentazione saranno regolati come segue: il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli a settimane alterne il venerdì, il sabato e la domenica prendendoli da scuola verso le 16.30 tenendoli con sè fino al lunedì mattina riaccompagnandoli a scuola. Nei periodi in cui non è prevista la frequenza scolastica, il padre prenderà i figli a settimane alterne dalle 8.30 del venerdì mattina fino alla domenica sera alle 21. 4) Ulteriori e/o diversi giorni di visita e/o frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, sempre nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli 5) Le feste dedicate (della mamma e del babbo) ed i compleanni anche infrasettimanali saranno trascorsi con il genitore di riferimento. 6) Le festività di Natale,
Primo dell'Anno e Pasqua saranno trascorse dai figli in maniera alternata con ciascun genitore. Nelle vacanze natalizie trascorreranno con un genitore dal 24 Dicembre al 30
Dicembre e con l'altro dal 31 Dicembre al 6 Gennaio, in maniera alternata ogni anno. 7)
Nel periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con i figli almeno 15 giorni anche non consecutivi, in periodi da concordare preventivamente con almeno 6 mesi di preavviso.
pagina 3 di 10 Stesso preavviso sarà necessario anche per le eventuali vacanze invernali. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro gli eventuali spostamenti fuori città con pernotto con i figli 8) Tutte le informazioni mediche relative ai figli (con esisti delle visite etc.) dovranno essere comunicate per iscritto all'altro genitore entro 48H 9) Qualsiasi comunicazione tra i due ex conviventi, fino a che i rapporti non saranno tornati ad essere distesi e rispettosi, dovrà avvenire esclusivamente per iscritto (e-mail o APP di co- genitorialità riconosciuta) e non dovrà passare attraverso il coinvolgimento dei genitori del Signor 10) La madre potrà avvalersi dell'aiuto dei nonni paterni, anche nei Per_2 giorni in cui i figli sono affidati a lei, ma solo previo accordo con il Signor e non Per_2 direttamente con i nonni paterni. 11) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli mediante il pagamento della somma di € 300/00 mensili da versarsi entro il 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario intestato alla Signora La somma sarà soggetta Pt_1 annualmente a rivalutazione monetaria a decorrere dal 2026. 12) La Signora Pt_1 continuerà a beneficiare in via esclusiva dell'assegno unico universale ovvero di ogni altra misura di sostegno prevista da disposizioni normative per i figli a carico, compresa la totalità delle detrazioni fiscali. 13) Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un rapporto di rispetto reciproco, con un'attenzione particolare alla tutela dei figli, evitando manipolazioni, intimidazioni e conflitti di lealtà. Si impegnano, inoltre, ad evitare commenti denigratori verso l'altro genitore o il rispettivo partner, in presenza dei figli. 14)
Le spese straordinarie, così come previste dal Protocollo in materia adottato dal CNF nel
2017, saranno divise al 50% tra ciascun genitore. Con vittoria di spese e competenze legali.”
FATTO E DIRITTO
1. con ricorso ex. art. 473 bis ha chiesto al Tribunale di Firenze di disciplinare Parte_1
l'affidamento, la frequentazione e il mantenimento dei figli minori nati dalla convivenza more uxorio con cessata nel 2017, il 5.11.2012 e il CP_1 PEona_3 Per_2
4.06.2014. La ricorrente ha domandato l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare di sua esclusiva proprietà, la regolamentazione dei tempi di frequentazione paterna e la corresponsione da parte del pagina 4 di 10 padre di un contributo economico pari a € 1.000,00 mensili, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie e all'attribuzione in suo favore dell'assegno unico e delle detrazioni fiscali. Le richieste sarebbero giustificate dalla situazione di fatto dedotta: la ricorrente ha evidenziato di percepire un reddito modesto (circa € 1.100,00 mensili) derivante da attività di collaboratrice domestica e assistente familiare, scelta per conciliare le esigenze di cura dei figli con il lavoro, mentre godrebbe di un reddito Per_2 significativamente superiore, integrato da ulteriori cespiti derivanti da locazioni immobiliari. Dopo la cessazione della convivenza, la ricorrente avrebbe sostenuto da sola il mantenimento dei figli e le spese della casa familiare, affrontando periodi di grave ristrettezza economica e disagi abitativi, senza ricevere contributi indiretto dal padre, il quale avrebbe sempre rifiutato di corrispondere somme perequative, limitandosi a provvedere al mantenimento diretto nei periodi di permanenza dei minori presso di lui. Ha inoltre dedotto che la frequentazione paterna, pur formalmente paritaria, si sarebbe rivelata inadeguata sotto il profilo qualitativo, poiché il padre delegherebbe abitualmente ai nonni paterni la cura quotidiana dei figli, riducendo il tempo effettivamente condiviso con loro, e avrebbe mostrato condotte non conformi alla responsabilità genitoriale, come l'episodio del
2021 in cui ha lasciato i minori soli in casa durante la notte. Ha, inoltre, rappresentato criticità nella gestione delle nuove relazioni affettive del padre, che avrebbero turbato i PE figli, e nella cura della salute, specie per affetta da allergie incompatibili con la presenza di animali nella casa paterna. La madre ha sottolineato di occuparsi in via esclusiva delle esigenze scolastiche, sanitarie ed educative dei minori, nonché di sostenere le spese ordinarie e straordinarie correlate, senza collaborazione paterna. In ragione della disparità economica tra le parti, della maggiore incidenza della cura materna e della conflittualità genitoriale, la ricorrente ha ritenuto non praticabile il mantenimento diretto paritario e ha chiesto al Tribunale di definire un assetto stabile e perequativo, nell'interesse primario dei minori.
2. si è costituito nel presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_1 contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, ritenuta non veritiera e strumentale. Ha, di contro, sostenuto che la cessazione della convivenza non sarebbe dipesa da un deterioramento naturale del rapporto, bensì dalle relazioni intrattenute con altri uomini della circostanza che lo avrebbe costretto ad abbandonare la casa familiare e Pt_1
pagina 5 di 10 a sostenere spese per locazione, mutuo e arredi. Ha evidenziato di aver sempre contribuito alle spese della casa familiare e dei figli durante la convivenza e di aver continuato a provvedere al mantenimento diretto dei minori in misura paritaria dopo la separazione, accollandosi anche spese straordinarie al 100% per venire incontro alle esigenze della madre. Ha quindi contestato la tesi di una significativa disparità reddituale, precisando di percepire lo stipendio di circa € 2.100,00 mensili oltre a € 375,00 a titolo di locazione quale comproprietario di un immobile, ma di essere gravato da mutuo trentennale con rateo mensile di euro 756,17, mentre la pur con reddito inferiore, godrebbe di una casa di Pt_1 proprietà, di un camper e dell'integrale assegno unico e detrazioni fiscali. Ha contestato la fondatezza della richiesta avversaria di € 1.000,00 mensili a titolo di mantenimento, proponendo invece un contributo di € 300,00 mensili, mantenendo alla madre il beneficio esclusivo dell'assegno unico e delle detrazioni. In contrapposizione alla prospettazione della madre, che avrebbe lamentato scarsa presenza paterna e delega ai nonni, ha Per_2 rivendicato di aver sempre garantito ai figli tempi di permanenza paritari e vacanze significative, sottolineando che l'ausilio dei nonni sarebbe legittimo e non inciderebbe sulla qualità della genitorialità. Ha respinto le accuse di condotte pregiudizievoli, evidenziando invece comportamenti ostili della madre verso la sua nuova moglie, culminati in episodi di aggressione fisica e nel divieto ai figli di partecipare al matrimonio del padre, nonché in pressioni psicologiche che generano conflitti di lealtà nei minori. Pur ritenendo infondate le doglianze avversarie, si è comunque dichiarato disponibile ad accettare il Per_2 collocamento prevalente presso la madre, con affidamento condiviso, per garantire maggiore stabilità ai figli, chiedendo tuttavia che siano regolati i tempi di frequentazione, le modalità di comunicazione tra i genitori e il rispetto reciproco, al fine di tutelare i minori da conflitti e manipolazioni. Ha chiesto inoltre che le spese straordinarie siano ripartite al 50%
e che ogni decisione rilevante per la salute e l'educazione dei figli sia assunta di comune accordo.
3. All'udienza del 13.11.2025, sono comparse le parti personalmente assistite dai loro difensori. Il Giudice ha tentato invano la conciliazione ed ha invitato le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente. Precisate le conclusioni come sopra riportato, il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
pagina 6 di 10 4. Non essendo emerse circostanze che impongano di discostarsi dal regime che costituisce la regola in materia di affidamento dei figli minori in caso di rottura dell'unione familiare e sussistendo sul punto la richiesta concorde del padre e della madre il Collegio dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori , nato il [...] Per_1
PE ed nata il 4 .06.2014, con collocazione presso la madre, come da consuetudine sino ad oggi, ed esercizio disgiunto della potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Non vi è luogo a formale provvedimento di assegnazione della casa alla ricorrente, atteso che l'immobile è di sua esclusiva proprietà e nessuna istanza è stata avanzata su di essa dal resistente.
5. In merito alla frequentazione padre-figli il Tribunale ritiene che la regolamentazione proposta dalla madre, alla quale il padre non si è opposto, pur dovendo essere integrata con la previsione della frequentazione tra padre e figli almeno un giorno (tendenzialmente quantomeno per cena) nella settimana in cui i figli non trascorrono il week-end con il padre, sia, nei termini ora stabiliti, rispettosa del principio di bigenitorialità e risponda all'interesse superiore dei figli di conservare un rapporto significativo con il padre,. La proposta della madre così come modificata, infatti, consente al padre di trascorrere tempo di qualità con i figli, evitando soluzioni frammentarie che genererebbero discontinuità, tiene conto degli impegni lavorativi del padre che lo portano molto spesso a soggiorni all'estero, riduce il ricorso ai nonni o a terzi, favorendo la presenza diretta del genitore, rispetta il ritmo scolastico e le attività extrascolastiche, evitando sovrapposizioni e stress organizzativo.
Tale assetto, quindi, realizza un equilibrio tra il diritto del padre e dei figli alla relazione e il bisogno dei figli di stabilità. Date tali premesse, il Collegio ritiene di disporre che la frequentazione dei figli con il padre avverrà a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio, con ritiro dei figli da scuola, fino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola;
nei periodi in cui non è prevista la frequenza scolastica, i figli resteranno con il padre dalle ore
8:30 del venerdì fino alle ore 21:00 della domenica. Nella settimana in cui i figli non trascorrono il week-end con il padre, staranno con il padre per almeno un giorno
(tendenzialmente quantomeno per cena), giorno che si indica, in assenza di accordo, per il giorno del giovedì. Ulteriori e/o diversi giorni di visita e/o frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, sempre nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali dei pagina 7 di 10 figli. Le feste dedicate (della mamma, del papà) ed i compleanni anche infrasettimanali saranno trascorse con il genitore di riferimento. Le festività di Natale, Primo dell'Anno e
Pasqua saranno trascorse dai figli in maniera alternata con ciascun genitore, precisando che nelle vacanze natalizie trascorreranno con un genitore dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per il giorno di Natale, si prevede la possibilità di continuare a condividerlo con entrambi i genitori, alternando pranzo o cena fra di loro. Nel periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con i figli almeno quindici giorni anche non consecutivi, in periodi da concordare preventivamente entro il 15 maggio. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro gli eventuali spostamenti fuori città con pernotto con i figli.
6. Quanto ai profili di natura economica va premesso che il mantenimento dei figli deve essere proporzionato alle capacità economiche di ciascun genitore e alle esigenze dei minori, così come stabilito dall'art. 337-ter c.c. Nel caso di specie, la madre Parte_1 percepisce un reddito di circa € 1.100,00 mensili, mentre il padre dispone di CP_1 un reddito ben superiore, pari a circa € 2.100,00 mensili, oltre a ulteriori entrate da locazione. Dalla certificazione Unica 2025 di risulta un reddito annuo lordo di CP_1
€ 53.133,50, oltre a indennità accessorie e TFR maturato (oltre € 5.000,00 nel 2024) e dalla certificazione relativa all'anno di imposta 2023 risulta un reddito del padre nella misura di euro 33.503,04. A ciò si aggiunge la quota di canone di locazione derivante da immobile in comproprietà, pari a circa € 375,00 mensili, e la disponibilità di patrimonio mobiliare, come evidenziato dagli estratti conto con saldo pari a euro 6665,72 al 31.12.2024. Parte_1 invece, secondo la dichiarazione dei redditi 2024 (anno 2023), percepisce un reddito complessivo di € 17.723,00 (€ 16.746,00 imponibile) pari appunto a circa € 1.100,00 mensili, secondo la dichiarazione 2023 (anno 2022) il reddito è minore (€ 14.125,00) senza ulteriori entrate né cespiti patrimoniali rilevanti. Si evidenzia, pertanto, una disparità economica rilevante tra i genitori che, unitamente al collocamento prevalente dei minori presso la madre, giustifica la previsione di un assegno di mantenimento a carico del padre da quantificare nella misura di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio) da versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Non è riconoscibile nel caso di specie, infatti, un mantenimento diretto paritario, poiché il padre non garantisce una presenza quotidiana sufficiente per assumersi le spese ordinarie pagina 8 di 10 nella gestione dei figli. L'importo di mantenimento previsto consente di riequilibrare la disparità economica e garantire ai minori un tenore di vita adeguato e continuativo, senza gravare in modo eccessivo sul padre. In coerenza con il collocamento prevalente presso la madre, si dispone che continui a percepire integralmente l'assegno unico Parte_1 universale e le detrazioni fiscali per i figli. Quanto alle spese straordinarie, esse saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo CNF 2017, come da richiesta concorde delle parti.
7. Stante l'esito del giudizio, le relative spese, liquidate come in dispositivo, saranno compensate tra le parti per 1/3 e poste a carico del resistente per i restanti 2/3.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede in via definitiva:
- dispone l'affidamento condiviso dei minori (nato il [...]) ed PEona_3
(nata il [...]) ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_2 presso la madre, e residenza anagrafica nella casa familiare di Bagno a Parte_1
Ripoli, via di Quarto 50, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
PE
- dispone che il padre potrà tenere coni figli minori ed Per_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di questi e fatti salvi in ogni caso altri e migliori accordi tra i genitori, a settimane alterne dal venerdì pomeriggio, con ritiro da scuola, fino al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
nei periodi non scolastici, dalle ore 8:30 del venerdì alle ore 21:00 della domenica. Nella settimana in cui i figli non trascorrono il week-end con il padre, staranno con il padre per almeno un giorno (tendenzialmente quantomeno per cena), giorno che si indica, in assenza di accordo, per il giorno del giovedì. Ulteriori e/o diversi giorni di visita e/o frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, sempre nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli. Le feste dedicate (della mamma, del papà) ed i compleanni anche infrasettimanali saranno trascorse con il genitore di riferimento. Le festività di Natale, Primo dell'Anno e
Pasqua saranno trascorse dai figli in maniera alternata con ciascun genitore,
pagina 9 di 10 precisando che nelle vacanze natalizie trascorreranno con un genitore dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per il giorno di
Natale, si prevede la possibilità di continuare a condividerlo con entrambi i genitori, alternando pranzo o cena fra di loro. Nel periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con i figli almeno quindici giorni anche non consecutivi, in periodi da concordare preventivamente entro il 15 maggio. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro gli eventuali spostamenti fuori città con pernotto con i figli;
- pone a carico del padre il versamento alla madre entro il CP_1 Parte_1
05 di ogni mese, della somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) a titolo di PE mantenimento dei figli ed importo rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT, a partire dal deposto del ricorso;
- pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per i figli ed individuate secondo le linee guida del
Protocollo del CNF del 2017;
- dispone che l'assegno unico per i minori venga attribuito interamente alla madre;
- condanna a rimborsare a i 2/3 delle spese del presente CP_1 Parte_1 giudizio, liquidate nell'importo di € 1.800,00 per compensi oltre Iva, Cap e rimborso spese generali nella misura del 15%, con compensazione tra le parti per la residua parte.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 19.11.2025.
Il Giudice rel. La Presidente dott.ssa Serena Alinari dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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