Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Consigliere dr. Angelo Piraino, nel procedimento iscritto al n. 701 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, vertente
TRA
Parte_1
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Letti gli atti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 03/04/2025;
OSSERVA
1. Con provvedimento emesso in data 01/04/2025 il Questore di Palermo, ha disposto il trattenimento presso il C. P. R. di Caltanissetta - Pian del Lago del cittadino straniero nato a [...], Controparte_1
(TUNISIA) in data 03/09/1994, codice C.U.I. , di cittadinanza Nume_1 tunisina.
2. In data 03/04/2025 si è svolta l'udienza prevista dagli artt. 6 comma 5 del D.Lg.vo n. 142/2015 e 14 commi 4 e 4 bis del D.Lg.vo. n. 286/1998, in camera di consiglio e mediante videocollegamento da remoto e con la partecipazione del difensore nominato di fiducia, avv. Gaetano Amadore. All'esito di tale udienza, il rappresentante della Questura ha chiesto la convalida del provvedimento di trattenimento, richiesta cui si è opposto il difensore del richiedente la protezione internazionale.
3. Il Procuratore Generale, cui è stata comunicata la proposizione del giudizio, ha concluso chidendo la convalida del provvedimento di trattenimento.
4. Ciò posto, va premesso che il provvedimento di trattenimento è stato notificato allo straniero in data 01/04/2025 alle ore 14:10 e che è stato trasmesso a questa Corte in data 02/04/2025 alle ore 12:31. Risultano,
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile
5. Il provvedimento della cui convalida si controverte ha disposto il trattenimento del richiedente asilo sulla scorta delle seguenti motivazioni:
• identificato a mezzo passaporto n. rilasciato il 6/11/2020, Nume_1 valido fino al 5/11/2025;
• è entrato in Italia il 18/8/2012 tramite la frontiera di Lampedusa;
• ha fornito l'alias n. in Tunisia il 3/9/1994 Persona_1
• in precedenza, è stato titolare di un permesso di soggiorno per attesa occupazione rilasciato dal Questore di Palermo il 26/3/2021, scaduto il 30/11/2022, per il quale ha chiesto il rinnovo il 30/1/2023, ma più volte convocato per i rilievi dattiloscopici non si è mai presentato e la relativa istanza è stata archiviata dal Questore di Palermo in data 20/03/2025 e notificata al richiedente il 25/03/2025;
• ha proposto domanda di protezione internazionale alla Questura di il 26/3/2025, rinunciandovi poi spontaneamente ed è Pt_1 stato sottoposto alle misure alternative al trattenimento ex art. 14, comma 1, del TUI emesse dal Questore di Palermo in data 28/03/2025, in attesa dell'esecuzione del provvedimento di espulsione;
• è illegalmente presente sul territorio italiano ed ha precedenti di polizia;
• sussiste il pericolo di fuga in quanto lo stesso non ha fornito idonee garanzie finanziarie ed ha in passato fornito false generalità in occasione dei controlli operati dalle Forze di Polizia.
6. Al riguardo, dal provvedimento di trattenimento si evince che il richiedente asilo è destinatario di un provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera, emesso nei suoi confronti ex art. 13, comma 2 lett. c) del T.U.I. pronunciato dal Prefetto di Palermo in data 28/03/2025 e del contestuale decreto di trattenimento emesso dal Questore di Trapani in pari data, successivamente convalidato dal Giudice di Pace di Trapani il 31/03/2025.
7. Deve rilevarsi che con il predetto provvedimento del 28/3/2025, notificato in pari data, è stata disposta l'espulsione dell'odierno resistente e, stante l'impossibilità di dare immediata esecuzione al provvedimento di rimpatrio, gli sono state impartite le seguenti misure coercitive:
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile a) consegna del passaporto;
b) obbligo di dimora nel comune di;
Pt_1
c) obbligo di presentazione presso il Commissariato P.S. Oreto nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 9.00
8. Con successivo provvedimento del Questore di Palermo del 31/3/2025, notificato in data 01/04/2025, è stato disposto l'accompagnamento immediato alla frontiera del cittadino straniero che, in quella sede ha avanzato domanda di protezione internazionale.
9. Avendo nuovamente assunto la qualità di richiedente protezione internazionale, con il provvedimento oggetto della richiesta di convalida è stato disposto il trattenimento dell'odierno resistente presso il C.P.R. di Caltanissetta - Pian del Lago, per la ritenuta sussistenza dei presupposti di cui all'art. 6, comma 2, lett. d) e comma 3 del D. Lgs. n. 142 del 2015.
10. In data odierna, successivamente allo svolgimento dell'udienza,
[...] ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di Controparte_1 protezione internazionale, come da documentazione trasmessa dalla Questura di Caltanissetta in data 3/4/2025 alle ore 13:38.
11. Alla luce di ciò è venuto meno lo status di richiedente la protezione internazionale e, conseguentemente, ha perso efficacia il provvedimento di trattenimento della cui convalida si controverte, dovendosi ritenere che abbiano ripreso vigore i provvedimenti precedentemente pronunciati nei confronti del cittadino straniero e finalizzati alla sua espulsione.
12. Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
− dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla richiesta di convalida del provvedimento emesso in data 01/04/2025 dal Questore di Palermo, con cui è stato disposto il trattenimento presso il C. P. R. di Caltanissetta - Pian del Lago del cittadino straniero
[...]
nato a [...], (TUNISIA) in data 03/09/1994, CP_1 codice C.U.I. , di cittadinanza tunisina, in virtù della sua C.F._1 sopravvenuta inefficacia.
Dispone che la cancelleria dia comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile Così deciso in Palermo, il 03/04/2025
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Consigliere dr.
, in conformità alle disposizioni che regolamentano il processo civile telematico.
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile